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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/03/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1575/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Federica Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1575/2023 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Esposito e con domicilio eletto presso lo Parte_1
Studio del prof. Avv. Francesco Fimmanò in Napoli
- attrice opponente
CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ferraro, presso lo Studio del quale in Controparte_1
Perugia è elettivamente domiciliata
- convenuta opposta
Iscritta la causa al ruolo n. 1575/2023 R.G., viene assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16 luglio 2024.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 24.4.2023, la società proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 337/2023, emesso dall'intestato Tribunale l'1.3.2023 e notificato il 14.3.2024, per il pagamento di € 110.955,37 oltre interessi e spese, a favore della società La causa veniva iscritta a ruolo in pari data. Controparte_1 A supporto dell'opposizione, l'attrice proponeva eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Parma, ritenendo competente il Tribunale di Nocera Inferiore, in relazione alla propria sede, ubicata in Scafati (SA), ovvero il Tribunale di Terni, in relazione al luogo di sottoscrizione del contratto.
Inoltre, la società attrice eccepiva il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. Nel merito, chiedeva la revoca, la declaratoria di nullità e/o la caducazione dell'efficacia Parte_1 del decreto ingiuntivo per l'infondatezza della domanda, l'insussistenza del credito e per le argomentazioni esposte;
di accertare il proprio credito restitutorio derivante da operazioni indebite, condannando la convenuta opposta alla restituzione;
di sospendere la provvisoria esecutorietà ex art. 649 c.p.c.. In subordine, chiedeva di accertare l'abnormità dell'importo del canone di locazione Pt_1 con rideterminazione dello stesso previa eventuale nomina di CTU. In ogni caso, l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare la violazione dei principi di correttezza e buona fede, con condanna della convenuta al risarcimento del danno, da quantificare in base alla valutazione dei documenti in atti. L'udienza per la discussione della sospensiva veniva differita a causa della mancata notifica da parte dell'attrice alla convenuta;
con memoria del 7.7.2023 si costituiva la società nel Controparte_1
pagina 1 di 8 subprocedimento relativo alla sospensiva;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.7.2023, veniva rilevata la mancata produzione della prova della registrazione del contratto di locazione e veniva assegnato termine per il deposito, unitamente alla copia completa dei verbali di pignoramento;
ulteriore termine veniva assegnato per dedurre sulla questione inerente la registrazione del contratto e veniva fissata nuova udienza per la discussione dell'istanza di sospensione. Effettuate da parte convenuta le produzioni richieste, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.9.2023, previa disamina dell'eccezione di incompetenza territoriale e ritenutala infondata, veniva rigettata l'istanza di sospensione ed assegnato termine a parte convenuta opposta per l'avvio del procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda proposta in via monitoria.
Con memoria depositata telematicamente il 18.1.2024, si costituiva nella causa di Controparte_1 merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. L'udienza del 30.1.2024 veniva rinviata ex art. 309 c.p.c.; a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.2.2024, veniva rilevata d'ufficio l'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione adito da e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni Controparte_1 mediante scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Depositate tempestivamente le note da parte dei rispettivi procuratori, la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
§§§
Ribadita la competenza territoriale di questo Tribunale per le ragioni esposte nell'ordinanza del
19.9.2023, da intendersi qui richiamate, a seguito del rilievo dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione adito da occorre esaminare la questione relativa alla Controparte_1
procedibilità della domanda proposta in via monitoria.
ha depositato la domanda di mediazione presso l'Organismo di mediazione forense presso CP_1 la Fondazione forense di Perugia, come si evince dal verbale dell'incontro, conclusosi con esito negativo in data 13.11.2023 per la mancata partecipazione dell'attrice opponente.
L'art. 4 comma 1 primo periodo D.lgs. 28/2010, sia nella formulazione antecedente che in quella successiva alla riforma Cartabia, prevede il deposito della domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La predetta riforma ha inserito la possibilità di derogare alla competenza dell'organismo su accordo delle parti.
Nel caso che occupa, non è documentato un accordo in tal senso. Né un siffatto accordo può desumersi in qualche modo, ove si consideri che l'attivazione della mediazione è avvenuta a cura di CP_1
e non è stata allegata alcuna pattuizione negoziale con cui le parti avevano preventivamente
[...] individuato l'organismo di mediazione competente in Perugia;
inoltre, non può ritenersi esistente un accordo in deroga implicito o una tacita accettazione della deroga, atteso che la società attrice opponente non è comparsa in mediazione.
Secondo la giurisprudenza, la domanda di mediazione presentata unilateralmente presso un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto, ciò che comporta la declaratoria di pagina 2 di 8 improcedibilità della causa, per mancata attivazione del prescritto procedimento (ex multis, Trib.
Firenze, sez. III, n. 1470/2023; Trib. Civitavecchia, n. 245/2023).
Tale conseguenza non può essere evitata con la successiva proposizione di domanda di mediazione innanzi ad un organismo territorialmente competente, come fatto autonomamente dal Controparte_1
dopo il rilievo di questo giudice, né poteva essere concesso un termine per l'espletamento della procedura innanzi ad un organismo avente sede in Parma.
Tale nuova possibilità è esclusa, come si evince dall'art. 5 comma 4 D.lgs. 28/2010: “Quando
l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione” e dall'ultimo periodo del comma 2 di tale norma, in virtù del quale all'udienza successivamente fissata “il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”. Da quest'ultima previsione la Cassazione ha tratto la conferma che il termine per proporre la domanda non è perentorio, come desumibile in primis dall'art. 152 comma 2 c.p.c.: l'improcedibilità deriva dalla mancata celebrazione dell'incontro senza raggiungimento dell'accordo entro l'udienza alla quale la causa è stata rinviata (Cass., n. 4133/2024, che richiama Id. n. 40035/2021).
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ultimo periodo dell'art. 5 bis D.lgs. 28/2010 prevede che all'udienza successiva ai provvedimenti sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (se formulate), se la mediazione non è stata esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto ingiuntivo opposto e provvede sulle spese.
Non rinvenendosi supporto normativo per la concedibilità di un ulteriore termine alla parte gravata dall'onere di proporre la mediazione all'udienza fissata per l'esame dell'esito di tale procedimento, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che in mancanza di mediazione nel termine assegnato, è esclusa una seconda possibilità. Per la stessa ragione (cioè mancanza di previsione normativa), è stata esclusa la possibilità di disporre la riassunzione del procedimento innanzi all'organismo competente (Trib.
Mantova, n. 1049/2015).
La seconda mediazione è stata attivata dopo il rilievo officioso e tale iniziativa, secondo , CP_1
avrebbe sanato il precedente vizio.
In senso contrario, l'unica conseguenza che si ricava dall'esame della disciplina della mediazione è
l'improcedibilità che, quindi, dovrebbe pronunciarsi non solo in ipotesi di omessa proposizione, ma altresì quando la domanda sia stata proposta ad organismo incompetente, se all'omissione o all'errore pagina 3 di 8 la parte non abbia posto rimedio entro l'udienza alla quale la causa è stata rinviata, come previsto dall'art. 5 comma 2 D.lgs. 28/2010.
Non sembrano esserci soluzioni alternative applicabili alla fattispecie in esame;
nè avrebbe potuto essere accolta una richiesta di rimessione in termini, perché non si tratta del mancato rispetto di un termine, bensì dell'inosservanza della norma che stabilisce la competenza territoriale dell'organismo di mediazione. Inoltre, l'inapplicabilità del predetto istituto deriva proprio dalla circostanza che il deposito presso un organismo territorialmente incompetente deriva dalla scelta della convenuta opposta, che ha adito questo Tribunale in via monitoria ed ha correttamente contestato l'avversa eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Parma.
Per completezza di analisi, si osserva che le conseguenze derivanti dall'incompetenza territoriale del mediatore non appaiono ricavabili dalla disciplina dell'incompetenza territoriale del giudice, in quanto le due competenze sono state semplicemente fatte coincidere ai fini dell'individuazione del luogo dell'organismo da adire.
Si potrebbe obiettare che l'incompetenza territoriale del mediatore è trattata in modo peggiore di quella del giudice, perché da quest'ultima non deriva la necessità di proporre un nuovo giudizio, bensì la riassunzione innanzi al giudice competente. Peraltro, in entrambi i casi si ha la revoca del decreto ingiuntivo, che non sopravvive sia all'incompetenza del giudice, sia alla declaratoria di improcedibilità; quanto al giudizio che si apre innanzi al giudice competente, è consolidata l'affermazione secondo cui la tempestiva riassunzione del giudizio non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto la medesima domanda proposta col ricorso in via monitoria (ex multis,
Cass., n. 1121/2022).
Non appare pertinente il richiamo della società convenuta alla sentenza della Corte d'appello di Perugia in quanto, ad attento esame, in quella sede non è stato ritenuto concedibile un secondo termine per attivare la negoziazione assistita, bensì è stato sottolineato che la concessione del relativo termine era superflua, perchè la parte aveva già dato spontaneamente corso al predetto procedimento prima dell'udienza in cui il relativo termine sarebbe stato assegnato.
Da tale sentenza, non emerge che la Corte avesse concesso un termine per l'esperimento della negoziazione e che, constatato il suo inutile decorso, la stessa avesse ritenuto concedibile un ulteriore termine;
al contrario, la parte onerata aveva attivato il procedimento senza necessità di farsi concedere il termine, rendendo così superflua tale pronuncia.
pagina 4 di 8 Alla luce delle suesposte argomentazioni, la domanda azionata in via monitoria dalla convenuta opposta deve essere quindi dichiarata improcedibile ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
§§§
A questo punto, occorre esaminare le domande proposte dall'opponente, non assorbite o travolte dalla pronuncia di improcedibilità.
Tali domande sono volte ad accertare il credito restitutorio derivante da operazioni indebite svolte a danno di con condanna della convenuta opposta alla restituzione di tutto quanto sinora Pt_1 corrisposto;
in subordine, ad accertare e dichiarare l'abnormità della misura del canone richiesto in via monitoria, con rideterminazione nella diversa misura ritenuta corretta, se del caso attraverso la nomina di CTU. L'attrice opponente ha chiesto, in ogni caso, di accertare e dichiarare la violazione da parte di dei canoni di correttezza e buona fede, condannandola al risarcimento del danno. Controparte_1
Tutte le domande attoree si basano su contestazioni relative al contratto di cessione di ramo d'azienda che, però, è stato stipulato il 22.12.2021 con che non è parte di questo giudizio. Controparte_2
Procedendo con ordine, la domanda volta ad accertare e dichiarare il credito restitutorio a seguito di asserite indebite operazioni effettuate a danno di condannando l'opposta alla restituzione Parte_1 di quanto corrisposto dev'essere respinta, in quanto infondata, prima ancora che indimostrata.
Secondo la ricostruzione attorea, le asserite indebite operazioni sarebbero riconducibili al contratto d'affitto d'azienda, stipulato con altra società, da cui era scaturito il subentro nel contratto di locazione oggetto di causa.
In particolare, ha eccepito la nullità della cessione del ramo d'azienda, lamentando che si Pt_1
sarebbe trattato di un complesso di beni privo di autonomia organizzativa, economica e funzionale, ma le sorti di tale contratto sono palesemente estranee al presente giudizio.
La censura mossa alla previsione contrattuale del divieto di recesso da parte del conduttore ed il richiamo all'art. 27 ultimo comma L. 392/1978 non sono sfociati in una domanda di accertamento della legittimità di un recesso per gravi motivi tempestivamente comunicato.
Del tutto inconferenti le allegazioni relative all'abuso di posizione dominante, addebitato alla società cedente il ramo d'azienda, con asseriti riflessi sul contratto inter partes in punto di oneri sostenuti proprio perché, a detta dell'opponente, il presunto danno sarebbe stato causato da e dal Controparte_2
suo amministratore. infatti, ha chiaramente ascritto le condotte alla precitata società ed ha Pt_1
ribadito che dalle stesse sarebbe derivata la nullità del contratto di cessione del ramo d'azienda (non oggetto di questo giudizio) e di aver subito un danno superiore all'ammontare dei canoni di locazione, di cui l'opponente ha chiesto la restituzione in misura corrispondente al prezzo pagato per l'acquisto pagina 5 di 8 del ramo d'azienda, maggiorato di interessi e spese relative a costi del personale, della manutenzione ordinaria e di locazione del complesso ubicato in Borgo Val di Taro.
La società attrice ha precisato che la richiesta di restituzione di tutto quanto pagato sino ad oggi a CP_1
deriverebbe dalla nullità della cessione, cioè di un contratto stipulato con un soggetto che –
[...]
ripetesi - non è parte di questo giudizio.
Quanto alla domanda subordinata di accertamento e declaratoria di abnormità dell'entità del canone di locazione, da rideterminare nella misura ritenuta corretta, si osserva che, trattandosi di locazione commerciale, il canone è liberamente quantificato dalle parti e, una volta sottoscritto il contratto, si può addivenire ad una riduzione o ad escluderne la debenza se vengono ritenute fondate contestazioni o accertate problematiche derivanti dal rapporto contrattuale relative, ad esempio, al mancato godimento dell'immobile ovvero a limitazioni di utilizzo imputabili al locatore.
In linea generale, non è possibile intervenire sul corrispettivo concordato dalle parti e, in ogni caso, nelle locazioni ad uso diverso non vi è un parametro legale per stabilire un canone equo. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, è consolidata e trae fondamento dalla L. 392/1978 (ex multis,
Cass., n. 6695/1987; Id., n. 5849/2015).
In altri termini, contrariamente a quanto preteso da non può farsi luogo alla rideterminazione Pt_1
del corrispettivo della locazione commerciale, tanto meno di quella oggetto di causa, sulla base di ragioni che nulla hanno a che vedere col rapporto inter partes e con il suo svolgimento. In concreto, ha lamentato la sussistenza di una doppia sproporzione, tra valore del ramo d'azienda e prezzo Pt_1
d'acquisto nonché tra valore del compendio immobiliare locato e canone, sempre partendo dall'operazione commerciale con di cui avrebbe beneficiato anche , Controparte_2 CP_1
mantenendo in vita il rapporto locatizio.
Vale la pena sottolineare che la convenienza dell'affare, sia esso una cessione d'azienda, sia esso una locazione commerciale, è rimessa alla valutazione delle parti contraenti;
a tal proposito, è irrilevante che l'odierna attrice non abbia partecipato alle trattative volte alla determinazione del canone, essendo subentrata nel rapporto già instaurato, in quanto nella sua autonomia e discrezionalità ben poteva non dare corso al subentro oppure rinegoziare l'importo dovuto;
se ciò non ha fatto o se non ha ottenuto i risultati sperati e le problematiche fatte valere vertono su aspetti del tutto estranei alla conduzione dell'immobile, non può farsi luogo alla riduzione o addirittura all'azzeramento del corrispettivo.
In ogni caso, l'accertamento della sussistenza di un disegno preordinato ai danni della società opponente, che coinvolgerebbe in primo luogo la più volte menzionata richiederebbe Controparte_2 la presenza di quest'ultima in pieno contraddittorio.
pagina 6 di 8 Peraltro, non può trascurarsi che la pretesa azionata in via monitoria (sebbene la condanna in via riconvenzionale abbracci l'intero arco temporale della locazione) è stata determinata in un accordo transattivo, ciò che in linea di principio fa venire meno le doglianze di parte attrice inerenti il rapporto pregresso. Posto che la scrittura privata del 7.11.2022 contiene l'impegno al pagamento del debito accumulato ed al pagamento dei canoni futuri (punto 4), non si vede come a breve distanza di tempo che tale accordo ha sottoscritto, possa rimettere in discussione l'intero rapporto, ab initio, per di Pt_1
più invocando comportamenti di società e soggetti che non sono parti in causa e la nullità di un diverso contratto.
Come osservato dalla convenuta, il contratto di locazione veniva eseguito senza contestazioni di sorta, per poi cristallizzarsi nella scrittura privata del 7.11.2022, nella quale concordava un piano di Pt_1
rientro per le somme maturate e, come detto, per definire le modalità di pagamento future.
Ne consegue che le argomentazioni dedotte a supporto della pretesa restitutoria e di azzeramento del canone sono rimaste pure enunciazioni, sfornite di riscontro probatorio, comunque smentite dal comportamento, processuale e non, dell'opponente. Allo stesso modo e sempre sulla scorta dell'accordo transattivo raggiunto dalle odierne parti, si rivela contraddittoria la pretesa di rideterminazione del canone locatizio, oltre che destituita di fondamento.
Infine, la violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte di non sussiste, in CP_1
quanto genericamente dedotta;
ne deriva il rigetto anche della domanda risarcitoria basata su tali presupposti.
Non può essere accolta la domanda attorea di condanna ex art. 96 c.p.c., data la soccombenza reciproca.
Alla luce dell'esito complessivo della lite, le spese possono essere compensate nella misura di 1/4 e, data la prevalente soccombenza di parte attrice, i restanti 3/4 vengono posti a carico di quest'ultima. La liquidazione viene fatta come in dispositivo, applicando i medi tariffari previsti dal DM 55/2014 e s.m.i. in relazione al valore della causa, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e della natura documentale della causa. Come richiesto dal procuratore di parte convenuta opposta, dichiaratosi antistatario, le spese liquidate vengono distratte in suo favore.
PQM
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda azionata in via monitoria da e, per Controparte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 337/2023, emesso dall'intestato Tribunale
l'1.3.2023;
- rigetta le domande della società attrice opponente;
pagina 7 di 8 - rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. di parte attrice opponente;
- compensa le spese di lite nella misura di ¼ e condanna la società attrice opponente alla rifusione dei rimanenti ¾ a favore della convenuta opposta, che liquida – già al netto della disposta compensazione – in € 6.324,75 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali,
IVA e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Ferraro, dichiaratosi antistatario.
28 marzo 2025
Il giudice dott.ssa Federica Marconi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Federica Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1575/2023 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Esposito e con domicilio eletto presso lo Parte_1
Studio del prof. Avv. Francesco Fimmanò in Napoli
- attrice opponente
CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ferraro, presso lo Studio del quale in Controparte_1
Perugia è elettivamente domiciliata
- convenuta opposta
Iscritta la causa al ruolo n. 1575/2023 R.G., viene assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16 luglio 2024.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 24.4.2023, la società proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 337/2023, emesso dall'intestato Tribunale l'1.3.2023 e notificato il 14.3.2024, per il pagamento di € 110.955,37 oltre interessi e spese, a favore della società La causa veniva iscritta a ruolo in pari data. Controparte_1 A supporto dell'opposizione, l'attrice proponeva eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Parma, ritenendo competente il Tribunale di Nocera Inferiore, in relazione alla propria sede, ubicata in Scafati (SA), ovvero il Tribunale di Terni, in relazione al luogo di sottoscrizione del contratto.
Inoltre, la società attrice eccepiva il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. Nel merito, chiedeva la revoca, la declaratoria di nullità e/o la caducazione dell'efficacia Parte_1 del decreto ingiuntivo per l'infondatezza della domanda, l'insussistenza del credito e per le argomentazioni esposte;
di accertare il proprio credito restitutorio derivante da operazioni indebite, condannando la convenuta opposta alla restituzione;
di sospendere la provvisoria esecutorietà ex art. 649 c.p.c.. In subordine, chiedeva di accertare l'abnormità dell'importo del canone di locazione Pt_1 con rideterminazione dello stesso previa eventuale nomina di CTU. In ogni caso, l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare la violazione dei principi di correttezza e buona fede, con condanna della convenuta al risarcimento del danno, da quantificare in base alla valutazione dei documenti in atti. L'udienza per la discussione della sospensiva veniva differita a causa della mancata notifica da parte dell'attrice alla convenuta;
con memoria del 7.7.2023 si costituiva la società nel Controparte_1
pagina 1 di 8 subprocedimento relativo alla sospensiva;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.7.2023, veniva rilevata la mancata produzione della prova della registrazione del contratto di locazione e veniva assegnato termine per il deposito, unitamente alla copia completa dei verbali di pignoramento;
ulteriore termine veniva assegnato per dedurre sulla questione inerente la registrazione del contratto e veniva fissata nuova udienza per la discussione dell'istanza di sospensione. Effettuate da parte convenuta le produzioni richieste, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.9.2023, previa disamina dell'eccezione di incompetenza territoriale e ritenutala infondata, veniva rigettata l'istanza di sospensione ed assegnato termine a parte convenuta opposta per l'avvio del procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda proposta in via monitoria.
Con memoria depositata telematicamente il 18.1.2024, si costituiva nella causa di Controparte_1 merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. L'udienza del 30.1.2024 veniva rinviata ex art. 309 c.p.c.; a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.2.2024, veniva rilevata d'ufficio l'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione adito da e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni Controparte_1 mediante scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Depositate tempestivamente le note da parte dei rispettivi procuratori, la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
§§§
Ribadita la competenza territoriale di questo Tribunale per le ragioni esposte nell'ordinanza del
19.9.2023, da intendersi qui richiamate, a seguito del rilievo dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione adito da occorre esaminare la questione relativa alla Controparte_1
procedibilità della domanda proposta in via monitoria.
ha depositato la domanda di mediazione presso l'Organismo di mediazione forense presso CP_1 la Fondazione forense di Perugia, come si evince dal verbale dell'incontro, conclusosi con esito negativo in data 13.11.2023 per la mancata partecipazione dell'attrice opponente.
L'art. 4 comma 1 primo periodo D.lgs. 28/2010, sia nella formulazione antecedente che in quella successiva alla riforma Cartabia, prevede il deposito della domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La predetta riforma ha inserito la possibilità di derogare alla competenza dell'organismo su accordo delle parti.
Nel caso che occupa, non è documentato un accordo in tal senso. Né un siffatto accordo può desumersi in qualche modo, ove si consideri che l'attivazione della mediazione è avvenuta a cura di CP_1
e non è stata allegata alcuna pattuizione negoziale con cui le parti avevano preventivamente
[...] individuato l'organismo di mediazione competente in Perugia;
inoltre, non può ritenersi esistente un accordo in deroga implicito o una tacita accettazione della deroga, atteso che la società attrice opponente non è comparsa in mediazione.
Secondo la giurisprudenza, la domanda di mediazione presentata unilateralmente presso un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto, ciò che comporta la declaratoria di pagina 2 di 8 improcedibilità della causa, per mancata attivazione del prescritto procedimento (ex multis, Trib.
Firenze, sez. III, n. 1470/2023; Trib. Civitavecchia, n. 245/2023).
Tale conseguenza non può essere evitata con la successiva proposizione di domanda di mediazione innanzi ad un organismo territorialmente competente, come fatto autonomamente dal Controparte_1
dopo il rilievo di questo giudice, né poteva essere concesso un termine per l'espletamento della procedura innanzi ad un organismo avente sede in Parma.
Tale nuova possibilità è esclusa, come si evince dall'art. 5 comma 4 D.lgs. 28/2010: “Quando
l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione” e dall'ultimo periodo del comma 2 di tale norma, in virtù del quale all'udienza successivamente fissata “il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”. Da quest'ultima previsione la Cassazione ha tratto la conferma che il termine per proporre la domanda non è perentorio, come desumibile in primis dall'art. 152 comma 2 c.p.c.: l'improcedibilità deriva dalla mancata celebrazione dell'incontro senza raggiungimento dell'accordo entro l'udienza alla quale la causa è stata rinviata (Cass., n. 4133/2024, che richiama Id. n. 40035/2021).
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ultimo periodo dell'art. 5 bis D.lgs. 28/2010 prevede che all'udienza successiva ai provvedimenti sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (se formulate), se la mediazione non è stata esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto ingiuntivo opposto e provvede sulle spese.
Non rinvenendosi supporto normativo per la concedibilità di un ulteriore termine alla parte gravata dall'onere di proporre la mediazione all'udienza fissata per l'esame dell'esito di tale procedimento, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che in mancanza di mediazione nel termine assegnato, è esclusa una seconda possibilità. Per la stessa ragione (cioè mancanza di previsione normativa), è stata esclusa la possibilità di disporre la riassunzione del procedimento innanzi all'organismo competente (Trib.
Mantova, n. 1049/2015).
La seconda mediazione è stata attivata dopo il rilievo officioso e tale iniziativa, secondo , CP_1
avrebbe sanato il precedente vizio.
In senso contrario, l'unica conseguenza che si ricava dall'esame della disciplina della mediazione è
l'improcedibilità che, quindi, dovrebbe pronunciarsi non solo in ipotesi di omessa proposizione, ma altresì quando la domanda sia stata proposta ad organismo incompetente, se all'omissione o all'errore pagina 3 di 8 la parte non abbia posto rimedio entro l'udienza alla quale la causa è stata rinviata, come previsto dall'art. 5 comma 2 D.lgs. 28/2010.
Non sembrano esserci soluzioni alternative applicabili alla fattispecie in esame;
nè avrebbe potuto essere accolta una richiesta di rimessione in termini, perché non si tratta del mancato rispetto di un termine, bensì dell'inosservanza della norma che stabilisce la competenza territoriale dell'organismo di mediazione. Inoltre, l'inapplicabilità del predetto istituto deriva proprio dalla circostanza che il deposito presso un organismo territorialmente incompetente deriva dalla scelta della convenuta opposta, che ha adito questo Tribunale in via monitoria ed ha correttamente contestato l'avversa eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Parma.
Per completezza di analisi, si osserva che le conseguenze derivanti dall'incompetenza territoriale del mediatore non appaiono ricavabili dalla disciplina dell'incompetenza territoriale del giudice, in quanto le due competenze sono state semplicemente fatte coincidere ai fini dell'individuazione del luogo dell'organismo da adire.
Si potrebbe obiettare che l'incompetenza territoriale del mediatore è trattata in modo peggiore di quella del giudice, perché da quest'ultima non deriva la necessità di proporre un nuovo giudizio, bensì la riassunzione innanzi al giudice competente. Peraltro, in entrambi i casi si ha la revoca del decreto ingiuntivo, che non sopravvive sia all'incompetenza del giudice, sia alla declaratoria di improcedibilità; quanto al giudizio che si apre innanzi al giudice competente, è consolidata l'affermazione secondo cui la tempestiva riassunzione del giudizio non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto la medesima domanda proposta col ricorso in via monitoria (ex multis,
Cass., n. 1121/2022).
Non appare pertinente il richiamo della società convenuta alla sentenza della Corte d'appello di Perugia in quanto, ad attento esame, in quella sede non è stato ritenuto concedibile un secondo termine per attivare la negoziazione assistita, bensì è stato sottolineato che la concessione del relativo termine era superflua, perchè la parte aveva già dato spontaneamente corso al predetto procedimento prima dell'udienza in cui il relativo termine sarebbe stato assegnato.
Da tale sentenza, non emerge che la Corte avesse concesso un termine per l'esperimento della negoziazione e che, constatato il suo inutile decorso, la stessa avesse ritenuto concedibile un ulteriore termine;
al contrario, la parte onerata aveva attivato il procedimento senza necessità di farsi concedere il termine, rendendo così superflua tale pronuncia.
pagina 4 di 8 Alla luce delle suesposte argomentazioni, la domanda azionata in via monitoria dalla convenuta opposta deve essere quindi dichiarata improcedibile ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
§§§
A questo punto, occorre esaminare le domande proposte dall'opponente, non assorbite o travolte dalla pronuncia di improcedibilità.
Tali domande sono volte ad accertare il credito restitutorio derivante da operazioni indebite svolte a danno di con condanna della convenuta opposta alla restituzione di tutto quanto sinora Pt_1 corrisposto;
in subordine, ad accertare e dichiarare l'abnormità della misura del canone richiesto in via monitoria, con rideterminazione nella diversa misura ritenuta corretta, se del caso attraverso la nomina di CTU. L'attrice opponente ha chiesto, in ogni caso, di accertare e dichiarare la violazione da parte di dei canoni di correttezza e buona fede, condannandola al risarcimento del danno. Controparte_1
Tutte le domande attoree si basano su contestazioni relative al contratto di cessione di ramo d'azienda che, però, è stato stipulato il 22.12.2021 con che non è parte di questo giudizio. Controparte_2
Procedendo con ordine, la domanda volta ad accertare e dichiarare il credito restitutorio a seguito di asserite indebite operazioni effettuate a danno di condannando l'opposta alla restituzione Parte_1 di quanto corrisposto dev'essere respinta, in quanto infondata, prima ancora che indimostrata.
Secondo la ricostruzione attorea, le asserite indebite operazioni sarebbero riconducibili al contratto d'affitto d'azienda, stipulato con altra società, da cui era scaturito il subentro nel contratto di locazione oggetto di causa.
In particolare, ha eccepito la nullità della cessione del ramo d'azienda, lamentando che si Pt_1
sarebbe trattato di un complesso di beni privo di autonomia organizzativa, economica e funzionale, ma le sorti di tale contratto sono palesemente estranee al presente giudizio.
La censura mossa alla previsione contrattuale del divieto di recesso da parte del conduttore ed il richiamo all'art. 27 ultimo comma L. 392/1978 non sono sfociati in una domanda di accertamento della legittimità di un recesso per gravi motivi tempestivamente comunicato.
Del tutto inconferenti le allegazioni relative all'abuso di posizione dominante, addebitato alla società cedente il ramo d'azienda, con asseriti riflessi sul contratto inter partes in punto di oneri sostenuti proprio perché, a detta dell'opponente, il presunto danno sarebbe stato causato da e dal Controparte_2
suo amministratore. infatti, ha chiaramente ascritto le condotte alla precitata società ed ha Pt_1
ribadito che dalle stesse sarebbe derivata la nullità del contratto di cessione del ramo d'azienda (non oggetto di questo giudizio) e di aver subito un danno superiore all'ammontare dei canoni di locazione, di cui l'opponente ha chiesto la restituzione in misura corrispondente al prezzo pagato per l'acquisto pagina 5 di 8 del ramo d'azienda, maggiorato di interessi e spese relative a costi del personale, della manutenzione ordinaria e di locazione del complesso ubicato in Borgo Val di Taro.
La società attrice ha precisato che la richiesta di restituzione di tutto quanto pagato sino ad oggi a CP_1
deriverebbe dalla nullità della cessione, cioè di un contratto stipulato con un soggetto che –
[...]
ripetesi - non è parte di questo giudizio.
Quanto alla domanda subordinata di accertamento e declaratoria di abnormità dell'entità del canone di locazione, da rideterminare nella misura ritenuta corretta, si osserva che, trattandosi di locazione commerciale, il canone è liberamente quantificato dalle parti e, una volta sottoscritto il contratto, si può addivenire ad una riduzione o ad escluderne la debenza se vengono ritenute fondate contestazioni o accertate problematiche derivanti dal rapporto contrattuale relative, ad esempio, al mancato godimento dell'immobile ovvero a limitazioni di utilizzo imputabili al locatore.
In linea generale, non è possibile intervenire sul corrispettivo concordato dalle parti e, in ogni caso, nelle locazioni ad uso diverso non vi è un parametro legale per stabilire un canone equo. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, è consolidata e trae fondamento dalla L. 392/1978 (ex multis,
Cass., n. 6695/1987; Id., n. 5849/2015).
In altri termini, contrariamente a quanto preteso da non può farsi luogo alla rideterminazione Pt_1
del corrispettivo della locazione commerciale, tanto meno di quella oggetto di causa, sulla base di ragioni che nulla hanno a che vedere col rapporto inter partes e con il suo svolgimento. In concreto, ha lamentato la sussistenza di una doppia sproporzione, tra valore del ramo d'azienda e prezzo Pt_1
d'acquisto nonché tra valore del compendio immobiliare locato e canone, sempre partendo dall'operazione commerciale con di cui avrebbe beneficiato anche , Controparte_2 CP_1
mantenendo in vita il rapporto locatizio.
Vale la pena sottolineare che la convenienza dell'affare, sia esso una cessione d'azienda, sia esso una locazione commerciale, è rimessa alla valutazione delle parti contraenti;
a tal proposito, è irrilevante che l'odierna attrice non abbia partecipato alle trattative volte alla determinazione del canone, essendo subentrata nel rapporto già instaurato, in quanto nella sua autonomia e discrezionalità ben poteva non dare corso al subentro oppure rinegoziare l'importo dovuto;
se ciò non ha fatto o se non ha ottenuto i risultati sperati e le problematiche fatte valere vertono su aspetti del tutto estranei alla conduzione dell'immobile, non può farsi luogo alla riduzione o addirittura all'azzeramento del corrispettivo.
In ogni caso, l'accertamento della sussistenza di un disegno preordinato ai danni della società opponente, che coinvolgerebbe in primo luogo la più volte menzionata richiederebbe Controparte_2 la presenza di quest'ultima in pieno contraddittorio.
pagina 6 di 8 Peraltro, non può trascurarsi che la pretesa azionata in via monitoria (sebbene la condanna in via riconvenzionale abbracci l'intero arco temporale della locazione) è stata determinata in un accordo transattivo, ciò che in linea di principio fa venire meno le doglianze di parte attrice inerenti il rapporto pregresso. Posto che la scrittura privata del 7.11.2022 contiene l'impegno al pagamento del debito accumulato ed al pagamento dei canoni futuri (punto 4), non si vede come a breve distanza di tempo che tale accordo ha sottoscritto, possa rimettere in discussione l'intero rapporto, ab initio, per di Pt_1
più invocando comportamenti di società e soggetti che non sono parti in causa e la nullità di un diverso contratto.
Come osservato dalla convenuta, il contratto di locazione veniva eseguito senza contestazioni di sorta, per poi cristallizzarsi nella scrittura privata del 7.11.2022, nella quale concordava un piano di Pt_1
rientro per le somme maturate e, come detto, per definire le modalità di pagamento future.
Ne consegue che le argomentazioni dedotte a supporto della pretesa restitutoria e di azzeramento del canone sono rimaste pure enunciazioni, sfornite di riscontro probatorio, comunque smentite dal comportamento, processuale e non, dell'opponente. Allo stesso modo e sempre sulla scorta dell'accordo transattivo raggiunto dalle odierne parti, si rivela contraddittoria la pretesa di rideterminazione del canone locatizio, oltre che destituita di fondamento.
Infine, la violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte di non sussiste, in CP_1
quanto genericamente dedotta;
ne deriva il rigetto anche della domanda risarcitoria basata su tali presupposti.
Non può essere accolta la domanda attorea di condanna ex art. 96 c.p.c., data la soccombenza reciproca.
Alla luce dell'esito complessivo della lite, le spese possono essere compensate nella misura di 1/4 e, data la prevalente soccombenza di parte attrice, i restanti 3/4 vengono posti a carico di quest'ultima. La liquidazione viene fatta come in dispositivo, applicando i medi tariffari previsti dal DM 55/2014 e s.m.i. in relazione al valore della causa, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e della natura documentale della causa. Come richiesto dal procuratore di parte convenuta opposta, dichiaratosi antistatario, le spese liquidate vengono distratte in suo favore.
PQM
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda azionata in via monitoria da e, per Controparte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 337/2023, emesso dall'intestato Tribunale
l'1.3.2023;
- rigetta le domande della società attrice opponente;
pagina 7 di 8 - rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. di parte attrice opponente;
- compensa le spese di lite nella misura di ¼ e condanna la società attrice opponente alla rifusione dei rimanenti ¾ a favore della convenuta opposta, che liquida – già al netto della disposta compensazione – in € 6.324,75 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali,
IVA e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Ferraro, dichiaratosi antistatario.
28 marzo 2025
Il giudice dott.ssa Federica Marconi
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