Sentenza 22 settembre 2006
Massime • 1
Per la sussistenza del delitto di associazione a delinquere è sufficiente la presenza di almeno tre persone e non è necessario né un numero notevole di persone, né una distinzione precisa di ruoli tra le stesse; nelle associazioni con un modesto organigramma è però indispensabile il vincolo continuativo, scaturente dalla consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminale e di partecipare con il proprio contributo causale alla realizzazione di un programma criminale duraturo, per la realizzazione del quale è stata predisposta la struttura con i mezzi necessari al raggiungimento degli scopi illeciti. (Fattispecie relativa ad associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe, falsi ed indebito utilizzo di mezzi di pagamento in danno di società finanziarie).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1498 del 17https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1498 Anno 2013 Presidente: CHIEFFI SEVERO Relatore: CAPOZZI RAFFAELE SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) VISCONTI CIRO N. IL 12/07/1957 2) MACOLINO GIUSEPPE N. IL 27/01/1968 avverso la sentenza n. 1183/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 30/04/2010 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CA POZZI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. rcZ 6fLA ..55 che ha concluso per ,C:,01_ „Lekrz., N; CADLIt•G, re– N Pr t'd t, cidi ‘cure . r” Data Udienza: 17/12/2012 /e (di M cA.C,A;tc) N.29809/12-RUOLO N.19 P.U. (2025) RITENUTO IN F1170 1.Con sentenza del 30 aprile 2010 la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2006, n. 34043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34043 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 22/09/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 2652
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 018686/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'IS LU, N. IL 18/12/1979;
avverso ORDINANZA del 07/04/2006 TRIB. LIBERTÀ di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO A.M., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. MAGGINILLI Cosimo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 7.4.2006 il Tribunale di Lecce, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., ha respinto la richiesta di riesame presentata da D'IS LU contro il provvedimento del GIP in sede in data 29.3.2006 che aveva applicato al suddetto la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a tredici capi di imputazione comprendenti la associazione per delinquere, con il ruolo di promotore, finalizzata alla commissione di truffe, falsi e indebito utilizzo di mezzi di pagamento in danno di società finanziarie ed i reati fine.
Il Tribunale ha rilevato che il D'IS aveva già reso confessione nel corso dell'interrogatorio di garanzia in ordine alla maggior parte degli addebiti mossi, avendo in particolare ammesso di avere formato falsamente diversi documenti di identità e di altro tipo, atti ad attestare il possesso di redditi, finalizzati ad ottenere, con false generalità, la elargizione di finanziamenti da società finanziarie per l'acquisto di autovetture che egli ed i suoi complici, ottenutane la intestazione, immediatamente rivendevano intascandone il prezzo senza onorare i debiti contratti verso le società finanziarie.
Lo stesso Tribunale, pur dando atto che il D'IS aveva negato il proprio coinvolgimento negli acquisti tramite internet a mezzo di carte di credito donate, ha ritenuto che lo stesso fosse coinvolto anche nei reati connessi a tale attività poiché era emerso che il suo complice RI, che aveva donato le carte di credito, aveva utilizzato per gli acquisti tramite internet proprio il computer di D'IS, che era a conoscenza dell'uso illecito dell'apparato poiché gli acquisti erano avvenuti alla sua presenza, aveva poi ritirato personalmente una delle minimoto acquistate a mezzo internet utilizzando le carte donate ed era stato trovato in possesso del documento di identità (falso) intestato a tale TI OV le cui generalità erano state fornite al corriere che aveva consegnato un televisore al plasma acquistato con il consueto sistema truffaldino.
Quanto al reato associativo ha rilevato che sussisteva il sodalizio criminale poiché il D'IS si era associato a AN ND, titolare dell'esercizio presso cui venivano vendute le auto acquistate fraudolentemente ed a OG e UN che avevano "lavorato con lui" nella sua "impresa criminale" per l'acquisto e la rivendita delle autovetture, come ammesso dallo stesso D'IS nel corso dell'interrogatorio di garanzia, nell'ambito di una attività continuativa e dotata di stabilità oltre che di mezzi e di una struttura idonea a produrre una impressionante quantità di documenti falsi.
Quanto, infine, al reato di ricettazione di cui al capo 10, relativo alla acquisizione del documento di identità intestato a RG CC NZ ed utilizzato dal D'IS per le sue truffe, il Tribunale ha ritenuto come ipotesi più attendibile quella che il D'IS potesse averlo avuto dal AN presso cui il documento sarebbe stato smarrito dal titolare.
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del D'IS lamentando contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato e travisamento della prova laddove aveva ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di ricettazione di cui al capo n. 10 relativo al documento di identità smarrito da RG CC NZ ed al reato associativo (capo n. 15), la cui esclusione avrebbe comportato un affievolimento delle esigenze cautelari.
Sotto il primo profilo il ricorrente ha rilevato che, a fronte della ipotesi difensiva che potesse trattarsi del meno grave delitto di appropriazione di cosa smarrita, il Tribunale del riesame la aveva esclusa sulla base di un travisamento della prova, avendo ipotizzato che il titolare del documento, RG CC NZ, lo avesse smarrito nell'autosalone del AN che poi lo avrebbe consegnato al D'IS, mentre dalle emergenze processuali risultava che colui che aveva lasciato i propri documenti nell'autosalone del AN era certo AR CO RE che era però interessato da altro capo di imputazione (capo n. 29), mentre il RG aveva smarrito il documento in data e luogo imprecisato..
Quanto poi al reato associativo, ha dedotto che la stessa motivazione del provvedimento impugnato, per cui il D'IS avrebbe agito talvolta da solo e altre volte col OG o col UN, consentiva di escludere la esistenza di una compagine associativa strutturata e con diversificazione dei ruoti, trattandosi invece, eventualmente, di concorso continuato di persone nel reato.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è in effetti infondato.
Partendo dall'esame del reato associativo - che è poi il reato più grave stante il ruolo di promotore attribuito all'indagato - il Tribunale del riesame ha indicato con motivazione logica ed ineccepibile, in modo analitico, tutti gli elementi, specificamente sopra riportati, da cui ha desunto la prova della promozione, da parte del D'IS, della associazione criminale, di cui era un artefice primario ed uno dei maggiori beneficiari.
La circostanza che il D'IS avesse nell'ambito della associazione anche un ruolo operativo per cui agiva talvolta in prima persona (ovviamente sotto falso nome ed avvalendosi di documenti falsi) ed altre volte avvalendosi dei suoi sodati nella "sua impresa criminale" (ed in particolare del UN e del OG, come tali definiti dallo stesso indagato nel corso del suo interrogatorio davanti al GIP), oltre che del AN che poi aveva uno specifico e ben definito ruolo quale titolare dell'autosalone che smerciava le autovetture acquistate sotto falso nome tramite i finanziamenti non onorati e di altri non ancora identificati (pag. 4 della ordinanza impugnata), non esclude ma anzi conferma la sussistenza della associazione per delinquere, essendo richiesta per la sussistenza del reato di cui all'art. 416 c.p., la presenza di almeno tre persone, ma non anche di un numero notevole di persone e tanto meno di una precisa distinzione fra coloro che esercitano il ruolo organizzativo e gli esecutori materiali poiché è tipica della fattispecie criminosa di cui all'art. 416 c.p., proprio la disponibilità ad attivarsi con varie forme e modi per la realizzazione del programma criminale. Ciò che caratterizza il reato associativo e ne costituisce l'elemento indispensabile è infatti, anche secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, specie nelle associazioni per delinquere con un modesto organigramma, il vincolo continuativo a causa della consapevolezza di ciascun associato di fare parte del sodalizio e di partecipare con contributo causale alla realizzazione di un duraturo programma criminale, al di là della interscambiabilità dei ruoli che costituisce la regola nelle associazioni costituite da un numero modesto di sodali. Per la prova di tale elemento riveste poi particolare importanza la esistenza di una struttura organizzata più o meno complessa con la predisposizione dei mezzi necessari per la attuazione del programma comune a tutti gli associati, che poi può essere anche preesistente alla ideazione criminosa e già adibita a finalità lecite, costituendo proprio la esistenza della struttura l'elemento che consente di distinguere fra il concorso di persone nel reato continuato e la associazione per delinquere in cui il vincolo e la struttura permangono anche oltre la commissione di un numero limitato di reati specificamente programmati;
e della sussistenza di ciò, nel caso concreto, ha dato contezza la ordinanza impugnata la quale ha sottolineato che si trattava di un reato associativo proprio perché esistevano la struttura di preparazione di documenti di identità e di mezzi di pagamento falsi, la struttura di vendita degli autoveicoli provenienti dalle truffe e quella informatica, oltre che la disponibilità di diverse persone legate dal vincolo associativi ed organizzate per mettere in esecuzione le truffe. Deve quindi ritenersi corretta la valutazione del Tribunale laddove ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine al reato associativo, avendo fatto applicazione della giurisprudenza consolidata sulla base di una ricostruzione dei fatti conforme al parametro normativo ed insindacabile in sede di legittimità. Quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di ricettazione del documento di identità di RG CC NZ, di cui al capo 10, utilizzato dalla organizzazione criminale per una delle operazione truffaldine (capi 11 e 12), occorre premettere che il ricorrente non ne nega il possesso e la utilizzazione per le operazioni criminali, bensì soltanto le modalità di acquisizione;
ma, anche ammesso che il fatto possa avere una diversa qualificazione giuridica, non potrebbe mai essere quella di appropriazione della cosa smarrita prospettata dal ricorrente poiché qualora la cosa smarrita abbia segni esteriori tali da consentire la identificazione del legittimo proprietario (come un documento di identità) non consente di ipotizzare il reato il reato di all'art. 647 c.p., bensì quelli di furto o di ricettazione (v. Cass. sez. 5^ n. 11860 del 16.11.1998 in caso di bancomat smarrito;
Cass. sez. 2^ n. 2382 del 1985 in caso di patente di guida smarrita). La gravità del fatto resterebbe, quindi, nella sostanza uguale o analoga e tale da non consentire una diversa valutazione delle esigenze cautelari che appaiono correttamente apprezzate dal Tribunale alla luce di elementi che vanno oltre i singoli reati mezzo o fine e che resterebbero identiche anche qualora dovesse essere escluso uno dei reati contestati sulla base del rilievo che esistono ancora dei sodali in libertà per cui il ricorrente, qualora dovesse tornare libero, a causa della professionalità acquisita e dell'archivio informatico a disposizione della organizzazione criminale potrebbe immediatamente riprendere il suo posto nella organizzazione.
In definitiva il ricorso del D'IS, siccome totalmente infondato sotto tutti i profili addotti, deve essere respinto con le conseguenze di legge in merito alle spese (art. 616 c.p.p.). La Cancelleria provvederà all'adempimento previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2006