Sentenza 12 novembre 1999
Massime • 1
La proposizione di ricorso per cassazione contenente censure in punto di fatto rende il ricorso stesso inammissibile per causa originaria e, come tale, inidoneo a instaurare un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità (nella specie, la prescrizione del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/1999, n. 14013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14013 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 12.11.1999
1. Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere SENTENZA
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO Consigliere N. 00975
3. Dott. GIRONI EMILIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI Consigliere N. 24916/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) UR MA n. il 02.04.1956
avverso sentenza del 12.12.1998 PRETORE di NOVARAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE
Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. Dott. A Mura che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione
Con sentenza in data 12.12.1998 il Pretore di Novara dichiarava RA IO colpevole della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., commessa in Novara in epoca antecedente e prossima alla denuncia del 14.6.1994, e - concessegli le attenuanti generiche - lo condannava alla pena di L. 400.000 di ammenda, con il beneficio della non menzione della condanna.
Avverso la sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato deducendo: a) l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
b) nel merito, la mancanza di prove in ordine alla penale responsabilità dell'imputato.
Proponeva appello incidentale ex art. 595 c.p.p. anche il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Novara in punto di determinazione della pena e concessione delle attenuanti generiche. Con ordinanza in data 4.6.99 la Corte di Appello di Torino, trattandosi di sentenza non appellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, 1^ parte, c.p.p. trasmetteva gli atti a questa Corte di legittimità ex art. 568, comma 5, c.p.p. Motivi della decisione
Entrambe le impugnazioni sono inammissibili.
È inammissibile l'appello incidentale proposto dal P.M. avverso sentenza non appellabile come quella in esame.
Deve poi dichiarasi l'inammissibilità anche dell'atto di impugnazione proposto dal difensore dell'imputato, qualificato come ricorso per cassazione ex art. 568, comma 5, c.p.p. I motivi posti a sostegno dell'impugnazione dell'imputato, infatti, attengono a questioni di fatto non proponibili in questa sede di legittimità ed, inoltre, sono manifestamente infondati. Così per quanto concerne la dedotta estinzione del reato per intervenuta prescrizione, assume il ricorrente che il fatto si è verificato quanto meno in epoca antecedente, seppur prossima, alla denunzia della parte offesa, presentata il 14.6.94, e pertanto il reato doveva considerarsi estinto alla data di emissione della sentenza del Pretore. Comunque, secondo il ricorrente, il reato doveva ritenersi assolutamente prescritto all'atto della proposizione del ricorso (10.3.99) per essere intervenuta la prescrizione in data 14.12.98.
L'assunto non può essere condiviso.
Il ricorso dell'imputato, infatti, si fonda su motivi diversi da quelli consentiti dalla legge (art. 606, comma 3, c.p.p.), essendo caratterizzati da censure in punto di fatto della sentenza impugnata, oltre ad essere manifestamente infondati.
Invero, quanto all'epoca del commesso reato, il Pretore ha ritenuto, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede, che il termine di prescrizione non fosse ancora decorso alla data di emissione della sentenza, stante il quotidiano disturbo arrecato dall'abbaiare dei cani dell'imputato che rendeva quindi legittima la fissazione della data di decorrenza della prescrizione con riferimento a quella di proposizione della querela.
Anche il secondo motivo di ricorso attiene al merito, giacché il ricorrente per escludere la responsabilità dell'imputato fa riferimento allo stato dei luoghi ed alla presenza di una protezione che si assume idonea a contenere immissioni a danno del vicino. Essendo stato proposto, dunque, il ricorso per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, esso deve essere dichiarato inammissibile. Nel caso di specie, tuttavia, trattasi di inammissibilità per causa originaria, essendo il ricorso fondato in censure in punto di fatto e, come tale, esso è inidoneo ad instaurare un regolare rapporto processuale. Ne consegue l'automatico passaggio in giudicato della sentenza impugnata, preclusivo all'accertamento di sopravvenute cause di non punibilità, la cui declaratoria presuppone la pendenza di un valido processo di impugnazione.
Dunque, nel caso di specie la prescrizione non è operante, essendo maturata successivamente alla data di emissione della sentenza del Pretore e, quindi, alla formazione del giudicato in senso sostanziale (cfr. sul punto Cass. Sez. Un. 30.6.99 n. 15 ric. Piepoli). Entrambi i gravami devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili con la conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo fissare in L. 1.000.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi dell'imputato e del P.M. e condanna il primo al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 1999