Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2009, n. 7939
CASS
Sentenza 14 gennaio 2009

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Massime1

In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, la non punibilità della codetenzione implica la prova rigorosa che la droga sia stata acquistata o detenuta da uno dei partecipanti al gruppo su preventivo mandato degli altri, in vista della futura ripartizione e destinazione al consumo esclusivo dei medesimi ed attraverso una partecipazione di tutti alla predisposizione dei mezzi finanziari occorrenti.

Commentario1

  • 1La nozione di “uso personale” di stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 28 agosto 2020

    La ratio dell' “uso personale” Nella Giurisprudenza di legittimità, si è compresa la notevole indeterminatezza del lemma “quantità” in tema di stupefacenti. Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass., SS.UU., 10 luglio 2008, n. 28605, Di Salvia, non è reato o, meglio, è reato impossibile spacciare o coltivare una dose di sostanza priva di tenore drogante, ovverosia con un principio attivo “che non può modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore”. Dunque, per Sezioni Unite Di Salvia 2008, il criterio qualitativo prevale sempre su quello quantitativo. Tale è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 12 maggio 2010, n. 21814, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674 e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2009, n. 7939
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7939
Data del deposito : 14 gennaio 2009

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