Sentenza 14 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, la non punibilità della codetenzione implica la prova rigorosa che la droga sia stata acquistata o detenuta da uno dei partecipanti al gruppo su preventivo mandato degli altri, in vista della futura ripartizione e destinazione al consumo esclusivo dei medesimi ed attraverso una partecipazione di tutti alla predisposizione dei mezzi finanziari occorrenti.
Commentario • 1
- 1. La nozione di “uso personale” di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 28 agosto 2020
La ratio dell' “uso personale” Nella Giurisprudenza di legittimità, si è compresa la notevole indeterminatezza del lemma “quantità” in tema di stupefacenti. Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass., SS.UU., 10 luglio 2008, n. 28605, Di Salvia, non è reato o, meglio, è reato impossibile spacciare o coltivare una dose di sostanza priva di tenore drogante, ovverosia con un principio attivo “che non può modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore”. Dunque, per Sezioni Unite Di Salvia 2008, il criterio qualitativo prevale sempre su quello quantitativo. Tale è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 12 maggio 2010, n. 21814, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674 e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2009, n. 7939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7939 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 14/01/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 57
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 034041/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'NI DR N. IL 31/10/1969;
2) ME OM N. IL 06/09/1971;
avverso SENTENZA del 13/06/2007 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo G. che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. Plastina Pilerio, il quale intervenendo nell'interesse di ME ME, ha chiesto, in linea principale, dichiararsi prescritto il reato ed, in subordine, l'annullamento della sentenza impugnata.
OSSERVA
Con sentenza in data 13/6/2007, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale della stessa città, per quel che qui interessa, nei confronti di D'LL RE e ME ME, ritenuti colpevoli del reato di illecita detenzione e cessione a diversi soggetti di vari quantitativi di cocaina ed hashish, loro rispettivamente ascritti. In motivazione i giudici di secondo grado hanno spiegato di non avere dato credito alla richiesta difensiva di ravvisare nella fattispecie in esame l'ipotesi del cd. "consumo di gruppo", con conseguente non punibilità della condotta addebitata a ciascun imputato, posto che non era stata raggiunta la prova che ciascuno di essi avesse ricevuto esplicitamente e preventivamente il mandato, da parte degli altri presunti componenti il gruppo, ad acquistare la droga anche per conto loro e che, per di più, non sussistevano i presupposti per affermare che l'accordo per l'acquisto a turno della droga da consumare all'interno del gruppo fosse tacito, implicito cioè in una sorta di prassi di riunione del gruppo allo scopo di assumere in comunità lo stupefacente acquistato da un componente, sicché quella contestata ai nominati imputati andava, secondo i medesimi giudici, ricondotta all'attività, penalmente rilevante, talora di gratuita offerta, talora di vendita della droga, acquistata, in ogni caso senza mandato espresso o tacito dei colleghi o dei detenuti, ai quali poi era stata offerta o spacciata.
Avverso tale decisione hanno separatamente proposto ricorso per cassazione, per mezzo del rispettivo difensore, ciascuno degli imputati.
Il D'LL ha dedotto illogicità manifesta della motivazione, per avere i giudici di appello disatteso la tesi difensiva della destinazione della droga solo al consumo personale oppure di gruppo, con argomenti illogici e non aderenti alle risultanze processuali. Il medesimo ricorrente ha, inoltre, dedotto violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche e all'aumento di pena a titolo di continuazione, non giustificato dal comportamento impeccabile tenuto nello svolgimento delle proprie mansioni all'interno dell'istituto carcerario e dall'esiguo numero degli episodi posti a suo carico.
Il ME, dal canto suo, ha lamentato violazione di legge, nella parte in cui i giudici di appello hanno disconosciuto l'ipotesi del consumo di gruppo sol perché la cessione ai compartecipi al consumo comune avrebbe avuto luogo dietro dazione di un compenso consistente nel "regalino" di una dose, dimenticando che anche tale dazione, o meglio spartizione, sarebbe stata compresa nell'accordo del gruppo dei partecipanti all'acquisto. I motivi di entrambi i ricorsi sono inficiati da aspecificità e, comunque, viziati da manifesta infondatezza.
Giova prendere le mosse dal principio giuridico, affermato dalle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4 del 28/5/1997, riv. 208216, e confermato anche dalle più recenti pronunce delle Sezioni ordinarie della medesima Corte, secondo cui non sono punibili - e rientrano, pertanto, nella sfera dell'illecito amministrativo di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75 - l'acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale che avvengano sin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di soggetti diversi dall'agente, quando è certa, fin dall'inizio, l'identità dei medesimi, nonché manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo. Nell'affermare detto principio, le Sezioni Unite hanno osservato che l'omogeneità teleologica della condotta del procacciatore, rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo, caratterizza la detenzione quale codetenzione ed impedisce che il primo si ponga in rapporto di estraneità e, quindi, di diversità rispetto ai secondi, con conseguente impossibilità di connotazione della sua condotta quale cessione;
hanno precisato, altresì, che ad opposta conclusione deve, invece, pervenirsi, qualora l'acquirente-detentore non sia anche assuntore, ovvero non abbia avuto alcun mandato all'acquisto o alla detenzione.
In sintonia con tale principio e a completamento di esso, questo Collegio ritiene di dover sottolineare che, per la configurabilità dell'ipotesi di codetenzione per uso di gruppo di sostanza stupefacente, non punibile in base al D.P.R. n. 309 citato, art. 75, occorre la prova rigorosa che la droga sia acquistata o detenuta da uno dei partecipanti al gruppo su preventivo mandato degli altri, in vista della futura ripartizione e destinazione al consumo esclusivo dei medesimi ed attraverso una partecipazione di tutti alla predisposizione dei mezzi finanziari occorrenti;
che, solo in tal caso, possa affermarsi che l'acquirente agisca come "longa manus" degli altri e che il successivo frazionamento della sostanza acquisita sia solo un'operazione materiale di divisione, intesa all'utilizzo diretto del gruppo, senza alcun trasferimento di valore dall'uno all'altro dei membri di esso.
Ne consegue che, in caso contrario, l'acquirente debba considerarsi l'unico originario detentore e che la successiva consegna si configuri come una cessione principale, sia pure gratuita, a terzi di sostanza stupefacente, punibile ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Nel caso di specie, l'accertamento da parte dei giudici di merito della carenza di valide prove sull'accordo preventivo, ovvero sulla prassi, tacitamente condivisa, di delegare ora al D'LL, ora al ME l'acquisto della droga da destinare al consumo di tutti, consente di ritenere prive di fondamento giuridico le censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata.
Quest'ultima, invece, si palesa corretta e persuasiva, laddove ha tratto dalla carenza probatoria circa la volontà espressa o tacita dei componenti del gruppo di procurarsi la droga, destinata al loro consumo, per mezzo di uno dei due ricorrenti, la conclusione che ciascuno di essi abbia, senza per di più adoperare il denaro raccolto nel gruppo, acquistato e detenuto in proprio, fin dall'origine, la droga (cocaina ed hashish) e successivamente realizzato, con la suddivisione di essa a coloro che erano presenti sporadicamente all'occasionale riunione (mai estesa a più di due o tre partecipanti), una vera e propria illecita cessione, sia pure talora gratuita, di detta sostanza stupefacente a terzi, con consequenziale trasferimento ad essi del corrispondente valore. Ne consegue la manifesta infondatezza della tesi principale propugnata dai ricorrenti.
Altrettanto è a dirsi per la tesi subordinata della destinazione della droga acquistata al consumo esclusivamente personale, essendosi, in ogni caso, realizzata una cessione di parte della droga a terzi, talora anche a titolo gratuito, ovvero, configurata, come nel caso dell'intervento prestato dal ME in favore dei fratelli Occhipinti, una condotta illecita di intermediazione per la compravendita di droga presso il fornitore Barbera, finalizzata alla ricezione di un corrispettivo, sia pure in natura. Quanto, infine, alle censure proposte dal D'LL in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, esse sono in parte generiche e, comunque, attengono ad apprezzamenti di merito, le quali, come tali, non sono consentite in questa sede. Precisato che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi trae origine da una causa originaria (la pertanto, inibisce in questa sede (come statuiscono in conformità le Sez. Unite con sentenza 22/11/2000, ric. De Luca) la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. e, nel caso di specie, la prescrizione dei reati attinenti alla detenzione e cessione di hashish maturatasi in data 27/7/2008, successiva alla sentenza impugnata, devesi, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condannare gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi, inoltre, al versamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione pecuniaria, ritenuta congrua nella misura indicata in dispositivo, in ragione dei profili e dell'entità della colpa riconoscibili nella rispettiva condotta processuale, inosservante dei limiti del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi, altresì, al versamento della somma di 1000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2009