Sentenza 6 aprile 2005
Massime • 1
La circostanza dello "scioglimento dell'equipe operatoria", che abbia a verificarsi quando ancora l'intervento deve essere completato da adempimenti di particolare semplicità, esclude l'elemento della colpa per negligenza in capo al medico che ha abbandonato anticipatamente l'equipe, sempre che non si tratti di intervento operatorio ad alto rischio e l'allontanamento sia giustificato da pressanti ed urgenti necessità professionali.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/04/2005, n. 22579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22579 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Presidente - del 06/04/2005
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 525
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 030695/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CASA DI CURA "VILLA DEL SOLE" HYPPOCRATICA S.p.A.;
2) IC VA, N. IL 28/02/1934;
3) IN AN, N. IL 22/08/1962;
avverso SENTENZA del 13/05/2004 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi IC IO e del responsabile civile, e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di IN IO;
Udito il difensore Avv. GIOVINE Carmine, che, per il responsabile civile, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, e, in sostituzione dell'avv. PARISI Carlo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio per IN IO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 13.5.2004 la Corte di Appello di Salerno ha confermato, limitatamente agli imputati IC IO e IN IO, la sentenza del 2.10.2001 del Tribunale di Salerno, che li aveva ritenuti responsabili di lesioni colpose e, concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante, li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia. Ai predetti imputati era stato addebitato il delitto di cui agli artt. 113 e 590, comma 2, in relazione all'art. 583, 1 comma, n. 2, c.p. perché, a seguito di un intervento di taglio cesareo su MA
IA, eseguito dal dott. IC, coadiuvato dal dott. IN, era stata dimenticata nell'addome della paziente una garza laparotomica. Dimessa dalla clinica "Villa del Sole" il 16.10.1995, la MA subì due interventi chirurgici il 29.12.1995, eseguiti presso l'Ospedale di Sarno, il primo di "laparotomia sottombelicale per ascesso intraperitonale contenente pezza laparotomica con asportazione della tuba sinistra" ed il secondo di asportazione dell'ovaio di sinistra. Sempre nell'Ospedale di Sarno, rispettivamente in data 20.1.1996 e 4.3.1996, la MA subì un primo successivo intervento chirurgico per "ascesso intracavitario in regione paraombelicale sinistra", e poi un secondo per "peritonite infetta delle pelvi e delle ultime anse".
Il giudice di primo grado, così come quello di appello, ha ritenuto che il primo intervento fu causato dalla necessità di rimuovere la garza laparotomica, ed i successivi per sopperire alle gravi complicazioni alle quali aveva dato luogo la permanenza della garza nell'addome.
Il giudice di appello ha dapprima motivato sul mancato decorrere del termine per la prescrizione, essendosi verificate sospensioni per anni uno, mesi sette e giorni quindici, a causa dei rinvii per impedimento o comunque su istanze dei difensori. Ha poi richiamato per relationem la motivazione della sentenza di primo grado, ed infine ha esaminato i motivi di appello, tra cui anche quelli del responsabile civile "Casa di Cura Villa del Sole Hyppocratica s.p.a.".
Per ciò che concerne la posizione del IC, la Corte territoriale ha ritenuto che dalle dichiarazioni del consulente del P.M. e del testimone DI CAPUA, che ha sottoposto la MA agli interventi chirurgici presso l'Ospedale di Sarno, era risultato che l'asportazione della tuba sinistra era avvenuta per effetto della permanenza della garza nell'addome della paziente, e che tutti i successivi interventi erano stati conseguenti al primo. Inoltre, l'avere ritenuto da parte del primo giudice che un intervento più tempestivo avrebbe limitato le conseguenze dannose non immutava il fatto, sempre ricollegato alla negligenza e alla non attenta esecuzione del parto cesareo.
La Corte di merito ha poi disatteso il motivo di appello dello IN attinente ad un ruolo assolutamente marginale tenuto nell'intervento di parto cesareo, rilevando che l'imputato era un collaboratore della casa di cura e partecipava agli interventi che si svolgevano nel suo turno di servizio. Nella specie, il giudice di merito ha rilevato che il IC ne ha voluto la presenza finché fosse indispensabile, e che lo ha fatto andare via solo quando era "impellente" la sua presenza in reparto.
Infine, è stato disatteso anche l'appello del responsabile civile, non condividendosi le eccezioni procedurali, di incompletezza del decreto che aveva disposto la citazione in giudizio, e di tardività, secondo la quale la citazione era avvenuta dopo la prima udienza, avendo poi il responsabile civile potuto compiutamente svolgere tutte le attività difensive necessarie. In ordine alla responsabilità il giudice di merito ha richiamato una sentenza della Corte di Cassazione - sezione civile - in base alla quale in caso di danni causati dall'insuccesso di un intervento chirurgico la casa di cura nella quale l'intervento è stato praticato risponde del danno causato dal chirurgo anche nei casi in cui quest'ultimo non faccia parte dell'organizzazione aziendale della stessa. La Corte ha, quindi, confermato la sentenza di primo grado, tranne che per altro imputato, ed ha condannato in solido gli imputati ed il responsabile civile al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile.
I due imputati ed il responsabile civile hanno proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Salerno.
IC IO, a mezzo del proprio difensore, con un primo motivo, ha eccepito la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., deducendo che la Corte di merito aveva risposto solo in parte al motivo di appello, non rilevando invece che il giudice di primo grado aveva sostenuto che una tempestiva rimozione della garza avrebbe consentito una rapida guarigione, ed evitato le successive conseguenze, per cui tutti gli interventi, successivi al primo, sono "causalmente scollegati" con la condotta posta a carico del ricorrente nel decreto di citazione a giudizio.
Con un secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha assunto l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'attribuzione dell'evento lesivo alla condotta colposa dell'imputato, in quanto, essendosi l'indebolimento permanente dell'organo della riproduzione verificatosi per un errore tecnico compiuto nell'intervento di rimozione della garza, nessun danno permanente si era sviluppato per colpa del ricorrente, e la condotta iniziale, penalmente rilevante, era successiva a quella tenuta nel corso del parte cesareo.
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, il ricorrente ha assunto la mancanza di motivazione in ordine allo specifico motivo di appello, secondo il quale la competenza alla conta delle garze è del ferrista, e non del primo operatore.
IN IO, con un primo motivo di ricorso, ha censurato la sentenza impugnata per violazione dell'art. 192 c.p.p. e difetto di motivazione, non essendo egli il "medico di turno" ed avendo occasionalmente assistito il dott. IC. Inoltre, nella stessa sentenza di appello era riconosciuto che egli andò via "quando la sua presenza non era più indispensabile", per cui, effettuandosi la conta delle garze prima della sutura della ferita, egli non era più presente in camera operatoria. Dopo avere ribadito la maggiore competenza del dott. IC e l'impossibilità di interferire con le sue decisioni, peraltro su un fatto imprevedibile, il ricorrente ha lamentato che la Corte di merito non ha ritenuto di rinnovare l'istruttoria dibattimentale al fine di accertare la propria effettiva partecipazione all'intervento, non suffragata da prova scritta a lui attribuibile.
Con il secondo ed ultimo motivo di gravame, lo IN ha dedotto la violazione dell'art. 157 c.p. in quanto i rinvii sono stati determinati da richieste delle altre parti processuali, per cui nei suoi confronti andava dichiarato estinto il reato ascrittogli per prescrizione.
Il responsabile civile, con un primo motivo di ricorso, ha censurato la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2049 c.c., ribadendo l'eccezione secondo la quale il dott. IC non era suo dipendente, ne' collaboratore, ma il ginecologo di fiducia della partoriente, che aveva chiesto ospitalità alla clinica privata per l'operazione di taglio cesareo.
Con il secondo motivo di ricorso, il responsabile civile ha reiterato le eccezioni di violazione dell'art. 83 c.p.p., in particolare perché il giudice si era limitato a provvedere sulla richiesta della parte civile con la sola espressione "visto, si autorizza", ed omettendo di fornire le indicazioni di cui al 3 comma della norma citata, omissione sanzionata con la nullità ai sensi del 5 comma. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente società ha eccepito la violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p. per non avere la Corte di merito accolto la richiesta istruttoria integrativa del Dott. IN, che comunque avrebbe partecipato autonomamente all'intervento di taglio cesareo. La società ricorrente ha poi dedotto che non è stata accertata la durata della partecipazione dello IN all'intervento chirurgico e la fase in cui egli è intervenuto, per cui a suo carico vi è stata un'apodittica applicazione di un principio di responsabilità più oggettiva che per cooperazione colposa.
Con il quarto ed ultimo motivo di gravame, la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 157 c.p., assumendo che non tutti i rinvii erano stati richiesti dal responsabile civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di IC IO va dichiarato inammissibile, essendo tutti i motivi di impugnazione palesemente infondati. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., assumendo che la Corte di merito ha riconosciuto che una tempestiva rimozione della garza nel periodo di degenza avrebbe senz'altro consentito una rapida guarigione ed evitato le successive devastanti conseguenze. Secondo il ricorrente, quindi, tutti gli interventi successivi al primo non possono essere causalmente ricollegati all'errore verificatosi, per cui la contestazione nel decreto di citazione, dalla quale l'imputato si è difeso, è diversa dal fatto per il quale è stato condannato. Sul punto, si osserva, in primo luogo, che la Corte territoriale ha ritenuto (pagg. 5 e 6 sentenza impugnata) sussistere comunque il nesso di causalità tra la condotta omissiva del IC, per avere lasciato la garza laparatomica nell'addome della paziente, e gli eventi lesivi successivi, in quanto, senza l'iniziale negligenza, nessuna conseguenza negativa incidente sulla salute di MA IA si sarebbe verificata. Tale valutazione è così ampiamente logica da non potere meritare censura alcuna, e quindi supera l'eccezione procedurale, in quanto nessuna divergenza vi è stata tra l'imputazione contestata e la sentenza a norma dell'art. 521, 2 comma, c.p.p.. Ma, in ogni caso, il ricorrente lamenta che da una contestazione più ampia (e cioè conseguenza lesive per vari interventi chirurgici, oltre che per l'indebolimento permanente dell'organo della riproduzione) sarebbe stato enucleato, per sopravvenuta incidenza di altre cause, un evento più circoscritto, dato che non è certamente variata la condotta addebitatagli.
Premesso - ed è bene ribadirlo - che la sentenza impugnata non ha in nessun modo recepito tale versione dei fatti, ritenendo con motivazione chiara e congrua, che la condotta del IC è stata causa di tutti i successivi eventi lesivi, in quanto antecedente causale determinante, la parziale riduzione dell'evento (e non certamente della condotta) rispetto alla contestazione più ampia, avrebbe al più costretto il ricorrente a difendersi da altri fatti addebitatigli, e dei quali non era stato ritenuto colpevole, fattispecie che esula completamente dalla previsione di nullità di cui agli artt. 521, 2 comma, e 522 c.p.p., che riguarda la sentenza emessa per un fatto diverso da quello descritto nel decreto di citazione a giudizio o contestato a norma degli artt. 516, 517, e 518, comma 2, ma non certamente la limitazione della condanna ad uno solo dei fatti contestati.
Concludendo sul punto va ricordato che "con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (Cass. sezioni unite 19.6.1996 n. 16; conformi Cass.
7.6.2000 n. 7929; Cass.
5.7.2000 n. 10525). Le ragioni appena esposte consentono di ritenere palesemente infondato anche il secondo motivo di ricorso, assumendo il IC che la sentenza di secondo grado avrebbe nella motivazione accolto l'appello, ritenendo che l'indebolimento permanente dell'organo della riproduzione si era verificato non per colpa del ricorrente, ma per un errore tecnico verificatosi nel corso dell'intervento chirurgico effettuato per asportare la garza. Va ribadito che non è così, e che la semplice lettura delle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata dimostra che i giudici di appello hanno ritenuto, in base alla consulenza tecnica disposta dai P.M. ed alle dichiarazioni del teste DI CAPUA, che ha effettuato gli interventi chirurgici sulla persona della MA nell'Ospedale di Sarno, che "la causa diretta dell'indebolimento dell'organo della riproduzione è costituita dalla non attenta esecuzione dell'intervento di parto cesareo".
Nella specie, pertanto, è anche superfluo qualsiasi richiamo alla costante giurisprudenza delle SS.UU. di questa Corte sulla inammissibilità delle censure di merito (Cass. 24.9.2003 n. 18;
conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997), trattandosi di ricorso nel quale sono indicate valutazioni attribuite al giudice di merito, che non trovano riscontro nella lettura della sentenza impugnata, e neppure in valutazioni di carattere logico. Infatti, se i giudici di merito avessero ritenuto la esclusiva o concorrente responsabilità dei medici che avevano operato la MA dopo l'intervento di parto cesareo, avrebbero dovuto rimettere gli atti al P.M. per procedere nei loro confronti. Non solo ciò non si è verificato, ma addirittura uno di tali chirurghi, il DI CAPUA, è stato esaminato come testimone, e le sue dichiarazioni sono state valorizzate per confortare le risultanze degli accertamenti tecnici medico-legali. Con il terzo ed ultimo motivo di impugnazione il ricorrente ha censurato la sentenza gravata per non avere risposto al motivo di appello, secondo il quale la competenza alla conta delle garze è del ferrista e non del primo operatore.
La Corte di Appello di Salerno, pur con motivazione sintetica, ha invece precisato che "appare appena il caso di ribadire che della evidenziata negligenza ne debba rispondere il CO quale principale operatore" (pag. 6). Tale orientamento giurisprudenziale è stato recentemente ribadito con due sentenze di questa sezione (Cass. 26.5.2004 n. 39062; Cass.
2.3.2004 n. 24036). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da IC IO consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità. La declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare il reato di lesioni colpose estinto per prescrizione. Come è stato affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 32 del 22.11.2000, l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., tra cui la prescrizione del reato, maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, come precisato a pag. 4 del provvedimento gravato (conformi Cass.
8.1.2001 n. 7678; Cass. 27.11.2002 n. 5758; Cass. 20.1.2004 n. 18641). A diverse conclusioni si deve pervenire per il ricorso di IN IO, che non è manifestamente infondato. Nella specie, il delitto di lesioni colpose è stato commesso l'11.10.1995, identificandosi il momento consumativo del reato di cui all'art. 590 c.p. in quello di insorgenza della malattia (Cass.
9.5.2003 n. 37432;
Cass.
8.1.1998 n. 2522). A norma dell'art. 157 n. 4 c.p., per il delitto in questione il termine di prescrizione è di anni cinque, aumentato della metà in conseguenza dei numerosi atti interruttivi ex art. 160 c.p., pervenendosi così alla data dell'11.4.2003. Vanno ancora aggiunti anni uno, mesi sette e giorni quindici, per le numerose sospensioni (art. 159 c.p.) a causa di rinvii per impedimenti o comunque su richiesta degli imputati o di alcuni di essi, e cioè, in primo grado, dall'udienza del 14.3.2000 a quella dell'11.4.2000, e da questa a quella del 9.5.2000, nonché dall'udienza dell'11.7.2000 a quella del 26.9.2000 e da questa a quella del 12.12.2000, e, in grado di appello, dall'udienza del 21.3.2003 a quella del 27.11.2003, e da questa a quella del 22.4.2004. Ne consegue che il termine di prescrizione è scaduto definitivamente il 26.11.2004, e cioè nel periodo intercorrente tra l'emissione della sentenza di appello e di quella di legittimità. Occorre precisare comunque che è infondato il secondo motivo di ricorso, secondo il quale il termine di prescrizione sarebbe scaduto prima della sentenza di appello, non essendo state tutte le richieste di rinvio formulate dalla difesa dello IN, che comunque non si è mai opposto, come da lui ammesso in ricorso. Infatti, la richiesta di rinvio investe l'intero processo, e non la posizione del singolo imputato, ne' la separazione dei procedimenti avrebbe giovato alla loro speditezza, e soprattutto all'accertamento dei fatti in modo omogeneo (Cass.
3.12.2003 n. 46321). La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione nei confronti dello IN è conseguente alla circostanza che il primo motivo di ricorso è fondato ed avrebbe legittimato l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per difetto di motivazione su un punto rilevante della decisione, e cioè l'accertamento del momento in cui il ricorrente si sarebbe allontanato dalla camera operatoria. A questo Collegio non sfugge - anzi si condivide - la già citata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di colpa professionale, nel caso di equipes chirurgiche, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e di prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errore altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio (Cass.
2.3.2004 n. 24036). Ancor più specificamente, proprio in una fattispecie attinente alla mancata rimozione dall'addome di un paziente di una pinza chirurgica, spezzatasi ed in parte scivolata nella anse intestinali, la Corte di legittimità ha ulteriormente specificato che il controllo della rimozione dei ferri spetta all'intera equipe operatoria, cioè ai medici, che hanno la responsabilità del buon esito dell'operazione anche con riferimento a tutti gli adempimenti connessi, e non può essere delegato al solo personale paramedico, avendo gli infermieri funzione di assistenza, ma non di verifica (Cass. 26.5.2004 n. 39062). Va, però, considerato che il giudice non può sottovalutare la circostanza dello "scioglimento dell'equipe operatoria", che può anche non incidere sull'esclusione della colpa e del nesso di causalità, qualora avvenga, ad esempio, in un intervento al alto rischio, senza giustificazioni per chi si allontana, e quindi facendo venire meno quel contributo di conoscenze professionali che possono salvaguardare l'incolumità del paziente in presenza di errore altrui.
Al contrario, la stesso "scioglimento dell'equipe operatoria" in una fase in cui l'intervento può ritenersi, se non concluso, solo da definire con adempimenti della massima semplicità, quali la conta delle garze e dei ferri da rimuovere o già rimossi, e, subito dopo, la sutura della ferita, a conclusione di un'operazione chirurgica perfettamente riuscita, ed essendo il medico che si allontana giustificato da altre più pressanti ed urgenti attività mediche, consente di escludere la colpa per negligenza e, di conseguenza, l'incidenza causale sull'evento.
Nella specie, la stessa motivazione della sentenza impugnata, pur valorizzando le dichiarazioni rese dallo stesso IN, e ritenute per lui solo pregiudizievoli in relazione all'esclusione di un ruolo secondario nell'intervento di parto cesareo, precisa che il ricorrente ha dichiarato di essersi allontanato dalla sala operatoria quando la sua presenza non era "più indispensabile", e si recò in reparto ove "era impellente" la sua presenza (pag. 7). Non vi è dubbio alcuno che la negligenza consistita nell'avere lasciato la garza nell'addome della MA si è verificata nella fase finale dell'intervento, e cioè appena prima della sutura della ferita, essendo in precedenza non solo giustificata, ma opportuna la sua permanenza nel corpo della paziente. Al momento in cui la sentenza da atto di un credibile allontanamento dello IN prima che tutto l'intervento di parto cesareo (da ritenersi concluso con la sutura della ferita) sia terminato, la Corte di merito, sullo specifico motivo di appello dell'imputato, riproposto in sede di legittimità, di una partecipazione parziale del ricorrente all'intervento o avrebbe dovuto pronunciarsi sulla presenza o meno dello IN alla conta delle garze, o, quanto meno al momento in cui doveva essere eseguita, se la conta non è stata fetta, ma non può, in primo luogo, ritenere che, anche in caso di assenza del ricorrente, questi ne deve rispondere avendo fatto parte dell'equipe operatoria, e, in secondo luogo, se la circostanza di fatto non risulti oggetto di indagine istruttoria, non può ritenere non decisiva la richiesta di integrazione istruttoria al fine di accertare la misura della partecipazione dello IN all'operazione di parto cesareo.
Sotto il primo aspetto la motivazione comporta una violazione di legge sostanziale addebitando la cooperazione colposa ex art. 113 c.p. a soggetto estraneo alla condotta colposa di negligenza, ne'
portatore di un'autonoma colpa concorrente con quella del IC, tenuto conto della sua assenza nel momento in cui è stato omessa o male eseguita la verifica delle garze, e ben potendosi ritenere (ma la valutazione spetterebbe al giudice di merito) che le specifiche incombenze per le quali è stato chiamato nel reparto di una clinica privata siano più urgenti delle semplici fasi di completamento di un intervento di parto cesareo fino a quella fase perfettamente riuscito.
Per ciò che concerne il secondo aspetto, e cioè la possibilità che sul punto (e cioè l'individuazione del momento dell'allontanamento dello IN dalla sala operatoria) non sia stato effettuato in primo grado alcun accertamento, ritenendosi la presenza nell'equipe già decisiva per dichiarare la responsabilità del ricorrente, la motivazione di rigetto della richiesta di rinnovamento dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p. è in parte mancante e in parte manifestamente illogica. È mancante là dove valuta la richiesta istruttoria al solo fine di escludere il ruolo marginale del ricorrente nell'esecuzione dell'intervento di taglio cesareo, e non anche per determinare la cooperazione colposa nel reato;
è manifestamente illogica là dove assume che il suo allontanamento quando la presenza non era più "indispensabile" è prova della sua responsabilità, aggravando tale illogicità con la ritenuta "impellente" necessità di recarsi in reparto. Al contrario, proprio tali valutazioni avrebbero dovuto indurre i giudici di appello a disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., trattandosi di risolvere una questione di diritto sostanziale, per la quale solitamente la giurisprudenza massimata di legittimità non può comprendere tutte le possibili variabili di fatto, a differenza di quel che avviene per lo più per i vizi processuali (ad es. tardività dell'impugnazione ex art. 585 c.p.p.). Pertanto, pur se va ribadito che,in tema di colpa professionale, l'intera equipe chirurgica è tenuta ad osservare gli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico, e tra tali obblighi rientra anche quello di porre rimedio agli errori di altro medico, pur specialista, se questi siano rilevabili ed emendabili con l'ausilio di comuni conoscenze scientifiche del professionista medio, l'anticipato "scioglimento dell'equipe chirurgica" per cause giustificate o dalla semplicità delle residue attività da compiere o dalla impellente necessità di uno dei componenti dell'equipe di prestare la propria opera professionale per la cura indilazionabile di altro o altri pazienti, o - a maggior ragione - per il concorso di entrambe le cause, ben può esonerare da responsabilità colposa il medico allontanatosi, che non era quindi presente nel momento in cui o è stata omessa la dovuta prestazione professionale (negligenza) o è stato eseguito un maldestro intervento (imperizia o imprudenza), che ha causato conseguenze colpose per il paziente.
Nella specie, dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che o tale accertamento è del tutto carente nel procedimento a carico del ricorrente, e quindi, andava eseguito, anche in sede di appello, o - se oggetto dell'istruttoria nel primo grado di giudizio - di esso non è stato tenuto alcun conto per la decisione, pur trattandosi di valutazioni indispensabili al fine di individuare o escludere la responsabilità del ricorrente IN. Essendo il reato estinto per prescrizione, per ciò che concerne le determinazioni penali, tale formula prevale sull'annullamento con rinvio ex art. 623 c.p.p., e, in relazione al solo ricorso dello IN, gli atti vengono rinviati per le sole statuizioni civili al giudice civile competente per valore in grado di appello. Per ciò che riguarda il ricorso del responsabile civile Casa di Cura Villa del Sole Hyppocratica s.p.a., vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di carattere processuale sulla regolarità della vocatio in iudicium.
In sede di legittimità, la società ricorrente insiste principalmente per la nullità della citazione, ai sensi del 5 comma dell'art. 83 c.p.p., in quanto il decreto autorizzativo del giudice del 5.9.2000 non contiene gli elementi di cui al 3 comma della stessa norma, essendo limitato ad un mero "letta la richiesta che precede, autorizza la citazione".
Osserva il Collegio che, trattandosi di decreto apposto in calce alla istanza di autorizzazione alla citazione del responsabile civile, il provvedimento del giudice è automaticamente integrato dai dati contenuti nella domanda di citazione, che contiene tutti gli elementi specificati nel citato 3 comma, e cioè: a) la denominazione della società e l'indicazione del suo legale rappresentante;
b) la domanda di risarcimento del danno, quantificata in lire 500.000.000; c) l'invito a costituirsi ai sensi dell'art. 84 c.p.p.. Il provvedimento è poi sottoscritto dal giudice e reca la data del 5.9.2000. L'altra eccezione di rito, trattata nel ricorso per Cassazione in modo generico, è da ritenersi abbandonata, ed è comunque infondata, in quanto la citazione è stata disposta per un'udienza successiva alla prima, quando questa però era stata rinviata prima della regolare costituzione delle parti ex art. 484 c.p.p., per cui, non essendosi instaurato il contraddittorio, il dibattimento non era neppure iniziato, e - secondo la migliore dottrina - in tale caso la citazione del responsabile civile è regolare, in quanto nessuna attività dibattimentale è possibile prima degli adempimenti di cui all'art. 484 c.p.p.. Anche il primo motivo di ricorso è infondato. Il responsabile civile reitera l'eccezione di violazione dell'art. 2049 c.c., assumendo che, non essendo il IC legato da alcun rapporto di collaborazione o di lavoro dipendente con la casa di cura privata, dove è stato eseguito l'intervento di parto cesareo, non sussiste alcun vincolo perché la società Villa del Sole s.p.a. sia tenuta a risarcire il danno alla MA.
È ormai giurisprudenza civile costante che "nel caso di danni causati dall'insuccesso di un intervento chirurgico, la casa di cura nella quale l'intervento è stato praticato risponde, a titolo contrattuale ex art. 1218 c.c., del danno causato dal chirurgo, anche nei casi in cui quest'ultimo non faccia parte dell'organizzazione aziendale della casa di cura" (Cass. civile 8.1.1999 n. 103; conformi Cass.
8.5.2001 n. 6386; Cass. 14.7.2004 n. 13066). Infatti, il ricovero in una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un contratto tra il paziente ed il soggetto che gestisce la struttura, e l'adempimento di tale contratto, per quanto riguarda le prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale. Il soggetto gestore della struttura sanitaria (pubblico o privato) risponde perciò per i danni che siano derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme dettate dagli artt. 1176, secondo comma, 1218 e 2236 c.c.. Per ciò che concerne il terzo motivo di ricorso, per le ragioni appena esposte, l'eventuale partecipazione dello IN all'intervento chirurgico come professionista autonomo, e non quale dipendente della società Villa del Sole, non ha rilevanza alcuna. La questione della sua parziale partecipazione è stata già trattata e risolta - almeno ai fini penali - da questa Corte esaminando il ricorso dello stesso IN, ed alla cui motivazione si fa rinvio, mentre la stessa questione ha indubbia rilevanza per le statuizioni civili anche nei confronti della Villa del Sole s.p.a.. Infatti, il ricorso del responsabile civile va senz'altro rigettato con riferimento al motivo attinente alla violazione dell'art. 83 c.p.p. e limitatamente al fatto attribuito a IC IO
(primo motivo nell'atto di ricorso), per le ragioni già esposte alla pagina che precede.
Essendo, invece, fondato il motivo di ricorso attinente alla non provata - ai fini penali - responsabilità dello IN, pur non potendosi, allo stato, escludere la responsabilità civile del detto medico, non ostandovi la declaratoria di estinzione del delitto di lesioni colpose per prescrizione, non vi è dubbio che anche il responsabile civile vada rimesso dinanzi al giudice civile competente in relazione al fatto di IN IO.
Infine, per ciò che riguarda il quarto ed ultimo motivo, con il quale è stata eccepita la prescrizione del reato verificatasi, anche secondo il responsabile civile, prima della sentenza di appello, va ritenuto che trattasi di motivo di impugnazione, proposto dal responsabile civile, consentito dall'art. 575 c.p.p. in presenza di una sentenza di condanna degli imputati in secondo grado, ma comunque infondato per le ragioni esposte, trattando i motivi di ricorso proposti dallo IN (pag. 9).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IN IO, in quanto il reato ascrittogli è estinto per prescrizione, e rinvia per le statuizioni civili al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibile il ricorso di IC IO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Rigetta il ricorso del responsabile civile limitatamente al fatto di IC IO, e rimette lo stesso dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello in relazione al fatto di IN IO.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2005