Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/04/2005, n. 22579
CASS
Sentenza 6 aprile 2005

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La circostanza dello "scioglimento dell'equipe operatoria", che abbia a verificarsi quando ancora l'intervento deve essere completato da adempimenti di particolare semplicità, esclude l'elemento della colpa per negligenza in capo al medico che ha abbandonato anticipatamente l'equipe, sempre che non si tratti di intervento operatorio ad alto rischio e l'allontanamento sia giustificato da pressanti ed urgenti necessità professionali.

Commentari5

  • 1La responsabilità medica dal punto di vista penale
    Rossana Curinga · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    La responsabilità medica è una forma di responsabilità professionale legata all'esercizio dell'attività sanitaria. Nel 2012 l'art 3 del decreto Balduzzi[1] limitava tale forma di responsabilità ai soli casi in cui il medico con “colpa grave” avesse cagionato lesioni o morte del paziente, introducendo così la distinzione tra colpa grave e colpa lieve. Si ha colpa grave quando vi è un errore grossolano, non scusabile, mentre vi è colpa lieve quando viene usata l'ordinaria diligenza, prudenza o perizia e si incorre in errore scusabile. Quindi nel caso di colpa grave vi è responsabilità penale del medico, nel caso di colpa lieve non vi è responsabilità penale del medico se sono state …

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  • 2Responsabilità medica: decisiva l’incompletezza della cartella clinica
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 14 giugno 2020

    In materia di responsabilità medica, il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, l'incompletezza della cartella clinica, essendo, però, a tal fine necessario che il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno La responsabilità della struttura sanitaria, pubblica e privata Come è noto, il rapporto nascente dall'accettazione in cura del paziente-utente da parte della struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un …

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  • 3La responsabilità dell'equipe medica in caso di cooperazione diacronica
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 13 novembre 2019

    La responsabilità dell'equipe chirurgica nei confronti del paziente non si esaurisce con l'intervento, ma riguarda anche la fase post-operatoria, gravando sui sanitari un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato La vicenda Tre ginecologi, un chirurgo e due anestesisti-rianimatori in servizio presso il medesimo ospedale, nel 2011 furono tratti a giudizio per rispondere del delitto di omicidio colposo ai danni di una donna sottoposta a taglio cesareo e successiva isterectomia eseguita in equipe. Secondo l'accusa la responsabilità dei sanitari sarebbe stata quella di aver omesso, “pur in presenza di shock emorragico conseguente a parto cesareo con placenta accreta, cioè …

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  • 4Mitgegangen, mitgefangen: medico in equipe responsabile per errore altrui (Cass. 22007/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 giugno 2018

    In forza del fine unitario che caratterizza gli apporti professionali che si susseguono nel procedimento terapeutico, l'equipe medica, sia essa operante sincronicamente o diacronicamente, è da considerare come una entità unica e compatta e non come una collettività di professionisti in cui ciascuno è tenuto a svolgere il proprio ruolo, salvo intervenire se percepisca l'errore altrui. Ad ogni membro dell'equipe è pertanto imposto un dovere ulteriore: la verifica che il proprio apporto professionale e l'apporto altrui, sia esso precedente o contestuale, si armonizzino in vista dell'obiettivo comune. La responsabilità per l'errore altrui, cui non si è posto rimedio o non si è cercato di …

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  • 5nella giurisprudenza
    Ar Redazione · https://www.diritto.it/ · 27 ottobre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/04/2005, n. 22579
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22579
Data del deposito : 6 aprile 2005

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