Sentenza 3 dicembre 2003
Massime • 1
La richiesta di rimessione del processo di cui all'art. 45 cod. proc. pen., anche se presentata solo da alcuni imputati, investe l'intero processo, essendo posta in discussione l'esistenza delle inderogabili condizioni che ne permettono il regolare svolgimento in quella sede giudiziaria. Ne consegue che gli effetti sospensivi previsti dall'art. 47 cod. proc. pen. si estendono a tutte le posizioni processuali e al processo unitariamente considerato. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto non compatibile con la disciplina della sospensione dei termini di custodia cautelare, conseguente alla richiesta di remissione, la previsione dell'art. 304 comma quinto cod. proc. pen., che dichiara inapplicabile la sospensione "ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2003, n. 46321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46321 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CHIEFFI SEVERO PRESIDENTE
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO CONSIGLIERE
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI "
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO "
4. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL IO N. IL 06/11/1972;
avverso ORDINANZA del 18/02/2003 TRIB. LIBERTÀ di POTENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. M. Fraticelli, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore dell'imputato, avv. Michele Arditi. OSSERVA
Con ordinanza del 18.2.2003, il Tribunale di Potenza respingeva l'appello proposto nell'interesse di OL IO avverso il provvedimento in data 16.12.2002 della Corte di Assise di Appello di Potenza con cui era stata disattesa la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo che la richiesta di rimessione del processo, presentata da alcuni coimputati, aveva determinato la sospensione dei termini di prescrizione e di quelli della custodia cautelare anche nei confronti del OL , che non aveva chiesto il trasferimento del processo ad altra sede ed aveva sollecitato la separazione della propria posizione da quella degli altri coimputati. Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento dell'ordinanza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, sull'assunto che, a norma dell'art. 304, comma 5, c.p.p., la causa di sospensione del processo non era riferibile al OL.
Il ricorso non ha fondamento.
Il tema di indagine che questa Corte è chiamata a definire consiste nello stabilire se, in un processo cumulativo con più imputati, la presentazione della richiesta di rimessione a norma dell'art. 45 c.p.p. determini la sospensione del processo -e conseguenzialmente la sospensione dei termini di prescrizione e dei termini di fase della custodia cautelare- nel confronti di tutti gli imputati ovvero soltanto nei confronti di quelli che hanno chiesto il trasferimento del processo ad altra sede giudiziaria.
Il difensore del ricorrente ha invocato l'applicazione della normativa dell'art.304 c.p.p. per sostenere che la sospensione non è operante rispetto agli imputati che non hanno proposto istanza di rimessione del processo e che, ai sensi del quinto comma del medesimo art. 304, hanno richiesto la separazione dei processi. La tesi non può essere condivisa.
Va rilevato preliminarmente che il quarto comma dell'art. 47 c.p.p., nel prevedere che la sospensione del processo è accompagnata dalla sospensione dei termini di prescrizione e dei termini di custodia cautelare, stabilisce che "si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 304": ne segue che, per la soluzione della questione, occorre accertare se la disciplina contenuta nell'art. 304 risulti o non compatibile con i presupposti e con gli effetti dell'istituto della rimessione del processo.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, confermata dalla pronuncia delle Sezioni Unite che, per prima, ha esaminato l'art. 45 c.p.p. novellato dalla l. 7.11.2002, n. 2,48, la rimessione è
istituto di carattere eccezionale, in quanto esso costituisce deroga alle regole generali sulla competenza per territorio e rappresenta un'evidente deviazione dal principio del giudice naturale precostituito per legge, onde non può che essere l'effetto di una causa eccezionale, di una grave - eccezionale - situazione locale che investe l'intero ufficio giudiziario, nel suo complesso, e non i singoli giudici: se così non fosse, l'osservanza della regola del giusto processo potrebbe essere assicurata mediante rimedi diversi, quali la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo dinanzi ad altro ufficio giudiziario (Cass., Sez. Un., 27 gennaio 2003, n. 1, Berlusconi ed altri). Da tali rilievi deve inequivocamente inferirsi che la richiesta di rimessione, anche se presentata solo da alcuni imputati, non riguarda singole posizioni processuali ma investe l'intero processo, essendo posta in discussione l'esistenza delle inderogabili condizioni che ne permettono il regolare svolgimento in quella sede giudiziaria, ditalchè gli effetti sospensivi della richiesta di rimessione non possono che estendersi a tutte le posizioni processuali e al processo unitariamente considerato. Le precedenti riflessioni rendono evidente che la disciplina della sospensione dei termini di custodia cautelare, conseguente alla richiesta di rimessione, non è compatibile con la previsione del quinto comma dell'art. 304, la cui ragione giustificativa risiede nel fatto che le cause sospensive non riguardano necessariamente l'intero processo, ben potendo attenere unicamente alla posizione di alcuni imputati, tant'è che la disposizione da ultimo citata esplicitamente dichiara inapplicabile la sospensione "ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono".
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario a norma dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 DICEMBRE 2003.