Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2007, n. 15553
CASS
Sentenza 5 dicembre 2007

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È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 360 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, comma secondo, e 111, commi secondo e terzo, Cost., nella parte in cui non prevede il diritto all'avviso in favore di chi, non indagato al momento del conferimento dell'incarico per l'espletamento di un accertamento tecnico non ripetibile, lo divenga successivamente, poiché la situazione della persona non ancora indagata non è paragonabile a quella del soggetto il cui nome è già iscritto nel relativo registro, e comunque l'esigenza di acquisire nel minor tempo possibile elementi indispensabili per lo sviluppo delle indagini ben può giustificare la mancata previsione dell'obbligo di avvisare persone solo successivamente indagate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2007, n. 15553
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15553
    Data del deposito : 5 dicembre 2007

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