Sentenza 8 gennaio 1998
Massime • 1
In materia di malattia professionale eziologicamente connessa a fattori determinanti una evoluzione nel tempo, come nel caso di ipoacusia, il momento consumativo del reato non è quello in cui sarebbe venuto meno il comportamento del responsabile bensì quello dell'insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni, sicché ai fini della prescrizione il "dies commissi delicti" deve essere retrodatato al momento in cui risulti comunque la malattia "in fieri", anche se non stabilizzata.
Commentario • 1
- 1. Malattie professionali e diritto penaleMauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021
Questa voce è stata curata da Stefano Zirulia Definizione Per malattia professionale (o tecnopatia) si intende una patologia che si sviluppa a causa della presenza di stimoli nocivi nell'ambiente di lavoro. La malattia professionale si distingue in maniera netta dall'infortunio che, pur essendo analogamente connesso ad una occasione di lavoro, è definito come un evento verificatosi per causa violenta ed esterna (ossia da un fattore che opera dall'esterno con azione intensa e concentrata nel tempo, rapida). Per occasione di lavoro si intende quel particolare rapporto anche mediato ed indiretto che deve intercorrere tra l'evento lesivo e il lavoro. Gli agenti responsabili sono tantissimi e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/01/1998, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE VIOLA Presidente del 8.1.1998
1. Dott. GIOVANNI MONTERA Consigliere SENTENZA
2. " TE BI " N. 33
3. " TO VI " REGISTRO GENERALE
4. " LV AC " N. 18741/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CR NG, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 6 marzo 1997. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Montera.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, Avv. Francesco Nunzio Distefano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Tratto a giudizio per rispondere del delitto di lesioni colpose continuate ed aggravate in danno degli operai dipendenti AG PP, RB AR e LU AR, l'odierno ricorrente veniva dal Pretore di Viareggio - con sentenza del 4.2.1994 - riconosciuto colpevole solo per le lesioni (da malattia professionale) in danno del LU e condannato alla pena di L.
1.100.000 di multa. Avverso tale sentenza il CR proponeva appello, lamentando che il Pretore non aveva considerato il fatto che il LU solo fino al 1988-89 era stato adibito al lavoro all'interno dello stabilimento ICAV, del quale esso CR era legale responsabile, come addetto alla troncatrice, mentre negli anni successivi, sempre il LU, era stato applicato a lavori all'esterno, dello stabilimento per la costruzione di infissi in alluminio: in particolare, era stato impiegato nel lavoro di semplice assemblaggio delle parti già tagliate, con l'utilizzazione solo di un piccolo trapano elettrico per l'applicazione di eventuali viti. Il che - precisava l'allora appellante - unitamente al fatto che, per un verso, le visite effettuate nel 1990-1991, volte ad accertare l'eventuale esistenza di malattie professionali (in particolare, la "denunciata" e ritenuta in primo grado grave ipoacusia), avevano avuto esito negativo e che la suddetta rilevante ipoacusia era stata riscontrata solo in data 22.7.1992, rendeva assolutamente improbabile il collegamento sul piano causale della malattia professionale suddetta con l'attività caratterizzata da forti rumori spiegata dal LU solo fino ai ricordati anni 1988-1989. Ciò, concludeva, tanto più che il perito d'ufficio aveva solo "parlato", in sede di istruttoria dibattimentale, di "possibilità", non di certezza, del "collegamento" surrilevato. Chiedeva, quindi, di essere mandato assolto anche dall'imputazione riferentesi al LU. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte d'Appello di Firenze rigettava il proposto gravame, rilevando come non potessero sussistere dubbi circa lo stretto nesso causale esistente tra l'attività espletata dal dipendente LU fino al 1990, quale addetto insieme ad altri alla troncatrice e privo di idonee protezioni contro i rumori, e la rilevante ipoacusia riscontrata una prima volta nel 1991 (l'1.2.91) e, in un secondo momento, il 22 luglio 1992, stante che - da una parte - solo alle date suddette erano state praticate allo stesso LU delle visite mediche accurate con appropriati esami audiometrici e - dall'altra - che la "possibilita" espressa dal perito nel corso del dibattimento di I^ grado era riferita solo ad una insorgenza della ipoacusia in corrispondenza degli anni iniziali di applicazione del medesimo LU alla troncatrice e cioè al 1983-84, mentre relativamente al collegamento eziologico della stessa ipoacusia, manifestatasi in tutta la sua gravità negli anni 1991 e 1992, all'attività caratterizzata da forti rumori espletata fino a quasi il 1990, il "giudizio" dello stesso perito era stato espresso in termini di sicura certezza ("la patologia uditiva" che affliggeva il LU, "e l'aggravamento messo in evidenza sono stati riportati per effetto del lavoro con la ditta ICAV ed in conseguenza dell'esposizione a fattori di rischio (rumore) presenti negli ambienti di lavoro"; erano state le espressioni usate dal predetto perito nell'elaborato riportato nella parte motiva della sentenza impugnata). Che concludeva, quindi, con l'escludere ogni possibile rilevanza causale all'attività venatoria spiegata "amatorialmente" dal LU, nonché ogni possibile prescrizione del reato, essendosi lo stesso manifestato solo a far data nel 1991.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il LU, deducendo con un primo motivo il inosservanza ed erronea applicazione delle norme contenute negli artt. 157 e segg. C.p. e, in via subordinata, l'inosservanza del disposto contenuto nell'art. 40 dello stesso codice.
Motivi della decisione
Ribaltando l'ordine di esposizione dei suddetti "motivi" ed esaminando dapprima il secondo, v'è da osservare che lo stesso rappresenta la mera riproposizione del rilievo già sollevato - e disatteso - in grado d'appello, mediante il richiamo all'espressione usata dal perito in fase di udienza dibattimentale in primo grado circa la "possibilità" che l'esposizione al rumore del LU per un certo numero di anni fossa la "causa" della riscontratagli ipoacusia.
Al riguardo, tuttavia, non può che richiamarsi quanto la Corte territoriale ha avuto modo di rilevare allorché si è dilungata a precisare il diverso arco temporale a cui il suddetto temine dovesse essere riferito nella "testimonianza" resa dal perito, atteso che il medesimo, in ordine agli anni in cui la malattia professionale si era manifestata - secondo quanto in narrativa riportato - ed alla riferibilità della stessa a tutti gli anni in cui il LU era stato esposto ai rumori, si era espresso in termini di certezza scientifica, ribadendo lo stretto nesso causale fra attività lavorativa del dipendente della "ICAV" e l'accertata grave ipoacusia. Ebbene, presentandosi i rilievi sviluppati sul punto nell'impugnata sentenza assolutamente conseguenti ed aderenti alla fattispecie, con corretta applicazione dei principi di ordine tecnico-giuridico regolanti la materia, deve il suesposto "motivo" essere senz'altro disatteso.
Sorte analoga va, peraltro, riservata all'altro e più articolato motivo, fondato sull'intervenuta - ad avviso del CR - prescrizione in conseguenza del fatto che ogni estremo di colpa collegato all'esposizione del LU a rumore era certamente venuta meno nel momento in cui lo stesso era stato adibito a lavori all'esterno, lontano dai rumori della troncatrice e cioè al più tardi nel 1988- 1989.
Senonché, diversamente da quanto sembra opinare il ricorrente, il momento consumativo del reato nella specifica materia, non è già quello in cui sarebbe venuto meno comportamento colposo del "responsabile", bensì quello - per quanto possa il principio, del "favor rei" essere estensivamente applicato dell'insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni (Cass., Sez. IV^, n. 173398/85): nel caso di specie, l'1 febbraio 1991, nel corso della prima visita eseguita con il supporto dell'esame audiometrico, in considerazione soprattutto del fatto però che le visite eseguite negli anni precedenti, pur se meno approfondite, non avevano tuttavia messo in evidenza segni di sofferenza acustica.
E ciò, sembra opportuno sottolinearlo in perfetta consonanza con lo specifico rilievo sviluppato al riguardo dalla Corte territoriale, senza considerare che l'aggravamento più significativo della malattia professionale, della quale il LU è stato riscontrato affetto, s'è verificato nel luglio del 1992.
Proprio con riferimento ad una fattispecie analoga, questa Sezione ha avuto modo di affermare che "in materia di malattia professionale eziologicamente connessa a fattori determinanti una evoluzione nel tempo, come nel caso di otopatia da trauma acustico continuato, per effetto di attività lavorativa svolta in ambiente inquinato da forte rumore, qualora consegua postumo a carattere permanente attinente la funzione uditiva, il "dies commissi delicti", ai fini del calcolo del maturarsi della prescrizione, in applicazione del principio, del "favor rei", deve essere retrodatato al momento in cui risulti comunque la malattia "in fieri", anche se non stabilizzata" (Cass., n. 180837/88, CED). Il che, riportata al caso di specie, sta appunto a significare che, se pure non può essere considerato ai fini che ne occupano la data del luglio del 1992, epoca in cui s'è rivelato il constatato aggravamento, deve comunque il momento consumativo del reato rimanere fissato quanto meno al febbraio del 1991, epoca in cui la malattia professionale è risultata in sede di visita audiometrica, epoca in cui cioè si è verificata l'insorgenza della malattia prodotta, dalle lesioni uditive.
Non risultando, pertanto, alla data odierna maturato il prescritto termine prescrizionale di sette anni e mezzo dal ricordato, 1.2.1991, deve il relativo motivo di ricorso essere, al pari dell'altro già esaminata, rigettato, con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese del giudizio.
P. T. M.
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione IV^ Penale - rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 1998