Sentenza 8 gennaio 1999
Massime • 4
Nel caso di danni causati dall'insuccesso di un intervento chirurgico, la casa di cura nella quale l'intervento è stato praticato risponde, a titolo contrattuale ex art. 1218 cod. civ., del danno causato dal chirurgo, anche nei casi in cui quest'ultimo non faccia parte dell'organizzazione aziendale della casa di cura.
Nell'assicurazione della responsabilità civile la domanda dell'assicurato di essere tenuto indenne anche oltre il massimale di polizza, per "mala gestio" dell'assicuratore, deve essere espressamente formulata, e non può ritenersi implicita nella chiamata in causa dell'assicuratore, formulata dall'assicurato nel corso del giudizio introdotto dal terzo danneggiato.
L'assicurazione della responsabilità civile rientra tra le assicurazioni del patrimonio. Ne consegue che, in caso di sinistro, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo sussiste soltanto nei confronti dell'assicurato, e non nei confronti del terzo danneggiato (salve le eccezioni previste dalla legge: ad esempio, ex art. 18 legge 990/69); mentre un rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato può avere ad oggetto non l'obbligazione di garanzia, ,ma soltanto l'esecuzione dell'obbligazione, e può sussistere o quando l'assicuratore assuma l'iniziativa di adempiere direttamente nelle mani del danneggiato, oppure quando l'assicurato richieda all'assicuratore il pagamento diretto al danneggiato, ai sensi dell'art. 1917 comma terzo cod. civ.. Ne consegue che la mera chiamata in causa dell'assicuratore, compiuta dall'assicurato per essere tenuto indenne dalla pretesa del danneggiato, non esclude l'obbligo risarcitorio dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato.
Nel caso di interventi chirurgici di facile o routinaria esecuzione, non riuscito a causa di complicazioni insorte in seguito all'anestesia, incombe sull'anestesista l'onere di provare che l'insuccesso dell'intervento non è dipeso da un proprio difetto di diligenza.
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 1999 |
Testo completo
? REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANODA POPOTE ITALIAN LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolo VITTORIA - Presidente R.G.N. 3952/95 Dott. NC BOFFA TARLATTA Consigliere 5271/95 Dott. UI NC DI NANNI - Rel. Consigliere 5736/95 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere 5809/95 Dott. NT SEGRETO Consigliere Cron. 157 ha pronunciato la seguente Rep. 35 SENTENZA Ud. 22/05/98 sul ricorso proposto da: AI SOC IC IN, in persona dell'Amministratore Delegato avv. Fausto Rapisarda, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 4 4, presso Rilasciata copia studio studio dell'avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che al SIG. lo IL SOLE 24 ORE L 2000 per diritti all'avvocato IO CIGLIANO, i la difende unitamente 8 GEN. 1999 IL CANCELLIERE giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio DE RD CE, in proprio e nella qualità di dal Sig. PALLOTTA per diritti L. genitori esercenti la patria potestà nei confronti IL CANCELLIERE della figlia minore RA, elettivamente domiciliato in1.998 302 ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIO UFFICIO COPIE Rilas FI al avvocati CARLO PENTA, FULVIO SANTORELLI, giusta delega Roo per 8 GENT. 1999 in atti;
IL CANCELLIER) controricorrente 5081710 nonchè
contro
Rifes GC IG EL, LL SV, GENERALI IC SOC, Ther GEN. 1953 AM ON, RA SOC, CASA CURA VILLA MARGHERITA SOC, IG IO;
- intimati Celil e sul 2° ricorso n° 05271/95 proposto da: NE SV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 76, presso lo studio dell'avvocato RE 2000 CANCELLERIA GIAMPIERO PALLOTTA, che lo difende unitamente all'avvocato PAGANO PAOLO IO, giusta delega in atti;
AW478090 ricorrente ト AW478115 nonchè
contro
AW478140 DE RD CE IN PR NO LEG RAPPR, IG AW478165 EL IN PR NQ LEG RAPPR, DE RD RA, AW478190 domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, AW478215 difesi dagli avvocati CARLO PENTA, FULVIO SANTORELLI,| DIRITTI DU giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
AP368629 AM ON, CASA CURA VILLA MARGHERITA SOC, AP368628 IG IO, GENERALI IC SOC, RA RIUNIONE AP368627 AU764330 -2- AU764329 ND CORTE SUPREMA DICA ZION UFFICIO COME Richiesta copia legale cal Sig.Spalofore ADRIATICA SICURTA' SOC, AI IC IN SOC;
toper diriai 10 1.7 FEB. 1999 - intimati IL CANCELLIERE e sul 3° ricorso n° 05736/95 proposto da: ON, elettivamente domiciliato in ROMA AM VIA R. FORSTER 155, presso lo studio dell'avvocato G ESPOSITO, difeso dall'avvocato ENRICO DI LORENZO, LIRE 1000 giusta delega in atti;
NCELLERIA controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
AS299801 CE IN PR NQ LEG RAPPR, IG DE RD LIRE 1000 EL IN PR NQ LEG RAPPR, domiciliati in ROMA presso CANCELLERIA LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dagli avvocati CARLO PENTA, FULVIO SANTORELLI, giusta delega in atti;
AS299802 - controricorrente al ricorso incidentale LIRE 1000 CANCELLERIA nonchè
contro
AI SOC, LL SV, CASA CURA VILLA MARGHERITA SOC, IG IO, GENERALI IC SOC, RA SOC;
AS299803 intimati LIRE 1000- e sul 4° ricorso n° 05809/95 proposto da: CANCELLERIA RA SOC, in persona dei legali rappresentanti dr. Corrado Ricupero e dr. Giuseppe Ronfani, elettivamente AS299804 VIA PANAMA 88, presso lo studio domiciliato in ROMA LIRE 1000- SPADAFORA, che lo difende, CANCELLERIA dell'avvocato GIORGIO giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale AS293805 -3- nonchè
contro
DE RD CE NQ ESERCENTE, IG EL NQ ESERCENTE POTESTA', DE RD RA, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dagli avvocati CARLO PENTA, FULVIO SANTORELLI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale LIRE 1000 CANCELLERIA nonchè
contro
AI IC IN SOC, LL SV, GENERALI IC SOC, AM ON, CASA DI CURA VILLA MARGHERITA AS299806 LIRE 1000 SOC, IG IO;
CANCELLERIA - intimati avverso la sentenza n. 2365/94 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 5/10/94 depositata il 20/10/94; AS299807 LIRE 1000 RG.2831/93. CELLERIA udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/98 dal Consigliere Dott. UI NC DI NANNI;
AS299808 udito l'Avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA;
LIRE 1000. udito l'Avvocato PAGANO PAOLO IO;
udito l'Avvocato DI LORENZO ENRICO;
udito l'Avvocato SPADAFORA GIORGIO;
AS299809 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore LIRE 1000 CANCELLERIA Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il accoglimento del ricorso rigetto del ricorso AI AS233810 4- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Iannelli;
rigetto del ricorso AM;
accoglimento UFFICIO COPIE del ricorso RA. Richiesta copia studio dal Sig. SCARPA per diritti L. 1200 2.2 NOV. 1999 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE IL CANCELLIERF Richiesta copia studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dal Sig HAPOLTAND UFFICIO COPIE per dirity 136000 Richiesta copia studio dal Sig. Plantade 北 LIRE 1000 'IL CANCELLIERELIRE 20 0 CANCELLERIA per diritti L iLA 1300 CANA LERIA IL CANCELLIERE A E V I R E I T T I R I - V C D E I AS299811 AU752256 LIRE 1000 LIRE 2000 ANCELLERIA AU752257 CANCELLER17 AU752258 AS299812 C V D AU752259 AU752266 LIRE 1000 LIRE 1000 CANCEL C LAU752271 V AU752267 LIRE 1500 CANCELLERIA AU752272 AU752268 AS296322 AS299813 2273 LIRE 1000 LIRE 1000 CANCELLERI E414648 AU752261 2251 བཞ E414644 AU752262 AU752252 E414643 AS296323 AS299814 AU752253 E414655 AU752263 LIRE 1000 LIRE 1000 CANCELLERIA CANCELLERIA E414654 AU752254 KUNGA E414650 AU752264 E414643. AS296324 AS233815 -5- E414647 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giorno 7 giugno 1989 la minore RA De Ber- nardo sottoposta ad intervento chirurgico di fu asportazione di ernia inguinale presso la casa di cura IL AR e parteciparono all'interven- to, tra gli altri, il dott. LD NN, come l i chirurgo, ed il dott. NT AM, come aneste- LIRE 5000 sista. CANCELLERIA La minore riportò atrofia corticale ed attività epiletogena a seguito di sindrome apallica ☐ base ipossica secondaria alle complicanze cardiocircolato- AEG950X rie intervenute nel corso dell'anestesia generale effettuata per l'intervento chirurgico. E635025 2. EN De NA, in proprio e nella qualità AU757618 3 di genitore della minore, con atto di citazione del 1 13 giugno 1990, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Napoli la casa di cura IL Margheri- ta, il dott. LD NN ed il dott. NT AM chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti da lui come genitore e dalla figlia. I convenuti si sono costituiti in giudizio, hanno contestato la loro responsabilità ed hanno chiesto di chiamare in causa le rispettive compagnie di assicu- razioni S.A.I., Generali Assicurazioni e RA per essere manlevati dall'eventuale condanna. 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. LA Tribuna per diritti L. 12000 il 9 MAR 1999 IL CANCELLIERE LIRE 3000 CANCELLERIA Nella causa sono volontariamente intervenuti anche EL RI ed IL RI, rispettivamente madre e zio della minore, i quali hanno fatto pro- CC096893 prie le richieste dell'attore.
3. Il tribunale di Napoli ha accolto solo le doman- CC096894 de di EN De NA ed EL RI ed ha condannato la casa di cura IL AR, LD NN, NT AM e le Compagnie di assicu- P715563 razioni a pagare in solido la complessiva somma di lire 695 milioni a titolo di risarcimento danni. P715564 4. Questa decisione è stata impugnata dai con gi De NA-RI con riferimento alla liquida zip- P715565 ne dei danni e da LD NN, dalla casa di cura IL AR e dalle Compagnie di assicura- P715570 zioni mediante separati appelli incidentali. AE695491 In particolare, la S.A.I. ha chiesto che fossero stabilite le rispettive percentuali di colpa nella LIRE 5000 CANCELLERIA produzione dell'incidente occorso alla minore RA De NA e la RA ha proposto appello incidentale contro la liquidazione di danni ai parenti della AE695492 minore e contro la condanna oltre i limiti del massi- LIRE 5000 male di polizza. CANCELLERIA La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 20 ottobre 1994, ha riformato in parte la decisione di 4 AE635433 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LIRE 5000 UFFICIO CO CANCELLERIA Richiesta copia cxecutiva dal Sig. SANTORELLI per diritti $2.000+40 11:04 MAR. 1999 AE635494 IL CANCELLIERE primo grado ed condannato in solido la casa di cura LIRE 1000 IL AR, LD NN, NT Lamoni- CANCELLERIA ca, la spa Generali Assicurazioni, la spa RA e la spa S.A.I. a pagare a EN De NA e ad EL RI la somma di lire 1.050.000.000, di cui lire 650.000.000 in favore dei coniugi De Bernar- do, quali genitori, e lire 400.000.000 in proprio, a AS264585 titolo di risarcimento danni. La decisione della Corte napoletana, per quanto interessa ancora in questa sede, si fonda sulle seguenti proposizioni: 264575 a) era risultato un rapporto di causalità tra l'intervento chirurgico ed il trattamento anestesio- AS264574 logico da un lato e la patologia della minore dall'altro, perché le complicanze circolatorie dalle quali erano derivate le lesioni permanenti erano insorte nel corso dell'anestesia; b) il comportamento dell'anestesista dott. AM durante l'anestesia era stato negligente, in quanto la minore era soggetto sano, esente da controindica- zioni e patologie preesistenti, sottoposto ad un intervento chirurgico di scarso impegno generale ed ordinariamente privo di rischi;
c) la responsabilità del chirurgo dott. NN risiedeva nella sua qualità di capo équipe e nella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 5 UFFIC studio Copia Richiesta dal Sig PER SDIRITT ee per diritty t 1116 MAR 1939- IL CANCELLIERE A C colpa lieve in un intervento di non difficile esecu- zione;
d) la responsabilità della casa di cura IL discendeva dalla regola AR contenuta . g i S DIRITTI DI l a d nell'art. 2049 cod. civ.; a t s e i h c i R e) la disposizione contenuta nell'art. 1917 cod. 01 civ. consentiva la pronuncia diretta e solidale delle PREPARA Compagnia di assicurazioni Generali, RA e S.A.I., LIRE 1000 chiamate in causa dai rispettivi assicurati. CANCELLERIA 5. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso le seguenti parti: la spa S.A.I. Società Assicuratrice Industriale, LD NN, R333754 AM e la spa RiuNIne Adriatica NT di R333765 Sicurtà, gli ultimi tre mediante ricorso incidentale. Contro ciascuna di queste impugnazioni resistono EN De NA ed EL RI. Gli intimati casa di cura IL AR, IL RI ed Assicurazioni generali non hanno svolto attività difensiva in questa sede. LD NN, NT AM e la Compagnia di assicurazioni RA hanno depositato memorie difen- sive. La Compagnia di assicurazioni S.A.I. ha depositato memoria di replica alle conclusioni del P.M. MOTIVI DELLA DECISIONE IRIT DIRITTI CORTE SUPREMA DI CASGAZIONE D UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. ABBATESCAHNI per difitti 12002 27 MAR. 1999 IL CANCELLIERE AS253553 CORTE SUPREMA DI CASSA UFFICIO COPI Richiesta copia s dal Sig. MERK 1. Il ricorso proposto dalla spa S.A.I. (contrasse- * per diritti ✓ 1206 gnato con il numero di ruolo 3952/1995), quelloil.
2-MAG 20 IL CANCELL proposto da LD NN (contrassegnato con il CORTE SUPREMA DI C numero di ruolo 5271/1995), quello proposto da Anto- UFFICIO CO. Richiesta copía NI AM (contrassegnato con il numero di ruolo dal Sig. 5736/1995) e quello proposto dalla spa RA (contras- per diritti L. 120 segnato con il numero di ruolo 5809/1995) debbonc 11 96 GIU 29 IL CANCE essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti contro la stessa sentenza. LIRE 300C L'ordine delle questioni da trattare, logicamente, deve essere stabilito in base ai problemi che nel complesso i ricorsi pongono e non seguendo la data di iscrizione di questi nel registro generale. CG421175 2. Responsabilità del chirurgo. Questo tema AT352434 introdotto dal ricorso incidentale del dott. LD NN, articolato in due motivi. Lo NN ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui questa ha dichiarato che il chi- rurgo era responsabile dell'evento dannoso occorso alla piccola RA, solidalmente con l'anestesista. Per giungere a questa conclusione la Corte di Napoli ha condiviso il giudizio del consulente tecni- co d'ufficio -secondo il quale vi era rapporto di LIRE 3000 causalità tra l'intervento chirurgico, il trattamento CANCELLERIA LIRE 2000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 7 CANCELLERIA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. VW PETTIVULPETTI BN112400 125000per diritti || CW783948 AY205865 1125/ 1999 CHINES IL CANCELLIERE R357095 BN112395 anestesiologico e la patologia occorsa alla minore- ed ha ritenuto che il titolo della responsabilità dello NN derivava dalla sua qualità di capo LIRE 1000 équipe e dal fatto che, trattandosi di intervento di CANCELLERI non difficile esecuzione, egli rispondeva anche per colpa lieve. Il ricorrente sostiene in contrario: che questo AS527464 accertamento è in contrasto con l'affermazione, LIRE 1000 contenuta nella stessa decisione, della negligenza dell'anestesista; che egli era tenuto ad una obbliga- zione di mezzi, i quali erano stati correttamente prestati;
che non era corretto stabilire un rapporto AS527465 di dipendenza dell'anestesista dal chirurgo , in quanto ciascuno di essi agiva in regime di autonomia decisionale e, quindi, di separata responsabilità; che l'atto operatorio da lui compiuto aveva occupato uno spazio di tempo limitato che si inseriva in una lunga serie di operazioni preparatorie e finali tutte affidate all'anestesista: violazione e falsa applica- zione degli artt. 1176, 2055, 2232, 2236 cod. civ. e difetto di motivazione.
2.1. Contro questo motivo i controricorrenti De NA RI hanno eccepito che lo NN non aveva interesse all'impugnazione perché, con atto del 24 marzo 1995 aveva già versato loro una somma di 8 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DIRIT UFFICIO COPIE upla studio Richi GHIA dal per diritti L. 12000 11-8 APR. 1999 IL CANCELLIERE danaro per la quale essi avevano prestato "liberazio ne della solidarietà e quietanza". L'eccezione, che deve essere esaminata preliminar mente, è fondata nei limiti di cui si dirà.
2.2. Dalla lettura dell'atto del LIRE 1000 24 marzo 1995 CANCELLERIA -lettura consentita in ragione dell'eccezione che involge questioni processuali si ricavano i seguenti elementi: *W179209 -nell'atto le parti hanno premesso che, in conside- *W179210 razione dei versamenti effettuati da altri coobbliga- *W179201 ti in solido, il credito dei coniugi De NA- *W179202 *W179203 RI ammontava a circa lire 328 milioni, oltre le *W179204 spese del giudizio di appello e di esecuzione;
-lo NN, tenendo conto di questa premessa, ha *W179205 *W179214 manifestato l'intenzione di essere liberato dalla sua *W173215 obbligazione e dal vincolo di solidarietà; -conseguentemente, egli ha preso atto delle pronun- ce di condanna del tribunale e della Corte di appello ed ha offerto ai coniugi De NA-RI tacitazione e stralcio anche transattivo di quanto... dovuto" la somma di "lire 200 milioni per sorta LIRE 1000 CELLERIA capitale ed interessi e lire 20 milioni per le spese del giudizio di secondo grado, dell'atto di precetto e dell'esecuzione forzata;
*W179206 -i coniugi De NA-RI hanno accettato *W179207 9 *W179208 dal Siy Tour DIRITTI D 3606per di " 8 APR. 1999 IL CANCEL queste somme ed hanno dichiarato di non avere altro a pretendere dallo NN in relazione al credito nascente dalle sentenza del tribunale e della Corte di appello. d: 1 2.3.1. Indipendentemente dalla qualificazione che ! si voglia dare all'atto ora esaminato, non si può LIRE 2000 dubitare che in questo tutte le parti hanno manife- CANCELLER l'intenzione di eliminare sia l'originario stato contrasto sul fatto storico che aveva dato origine alla pretesa fatta valere con la citazione nel giudi- AY185040 zio di primo grado [nell'atto si fa ripetutamente AY185038 riferimento alle sentenze di condanna del tribunale e della Corte di appello], sia le conseguenze giuridi- AY185039 che che da quel fatto sono state tratte dalla senten- za impugnata (sempre nell'atto lo NN dichiara di volere versare e versa agli attori somme determi- nate]. Si deve anche considerare che l'atto è intervenuto dopo la sentenza impugnata, ma prima della proposi- zione del ricorso incidentale dello NN. DIRITTI Quest'ultimo dato impedisce di dare all'atto un m 01 valenza preclusiva di una pronuncia di merito, quale potrebbe essere quella della dichiarazione di avvenu- ta cessazione della materia del contendere. E563154 Infatti, nel giudizio di cassazione la cessazione E569155 10 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO OOPIE Richiesta copia studio dal Sig. BECCACEC diritti L. 12000 P706044 16 APR. 1999 IL CANCELLIGRI AV725541 della materia del contendere può configurarsi solo la composizione della lite attraverso un qualunque strumento transattivo avviene dopo la presentazione del ricorso, se le parti sono ancora esposte agli l i effetti di una non prevedibile pronuncia della Corte LIRE 2000 e, nondimeno, intendono condizionare il giudizio di CANCELLERIA cassazione nel senso di impedire (come avverrebbe con una rinuncia al ricorso) il passaggio in giudicato della sentenza d'appello o della parte di questa che AX363490 sia stata impugnata. Fuori di quest'ipotesi, si ripete, non trova spa- zio, e non può trovarla nella presente fattispecie, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere. F319334 Il contenuto dell'atto del 24 marzo 1995 nondimeno consente di ricostruire i suoi effetti in termini di carenza di interesse dello NN a proporre l'im- pugnazione. L'atto in questione è espressione della volontà dello NN di sottrarsi all'esecuzione dell'al- trui pretesa e delle altre parti di assecondare questa prospettiva attraverso l'accettazione delle somme offerte e la dichiarazione di non avere altro a pretendere in relazione al credito portato dalle riferite sentenze del tribunale e della Corte di 11 CORTE SUPREMA UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE Pichiesta copia studio SI OL Richies dal Sig. Squille! 12000 "2"g 011.1999 per dinti L. 47 MPK 1999 per L. if il N ELLIERE appello. In particolare, questa dualità degli interessi regolati con l'atto deve essere valutata contempora- neamente sotto due profili. Da un lato l'atto stabilisce un assetto convenzio- nale-normativo delle pretese a suo tempo fatte LIRE 3000 valere: nei rapporti tra lo NN ed i De Bernar- CANCELLERIA do-RI i crediti sono quelli indicati nell'atto. Dall'altro produce l'estinzione di queste stesse pretese e si tratta di fatto estintivo che è sopray- CK407034 venuto nel corso del processo. CK407033 Se queste considerazioni sono condivise, ne deriva CK407032 la carenza di interesse dello NN a coltivare il giudizio di cassazione e l'inammissibilità del motivo CK407031 con il quale si continua a denunciare l'omessa moti- vazione sul giudizio di responsabilità.
2.3.2. Né vale obbiettare, come è stato esposto nella discussione orale del difensore dello NN, che l'atto sopra indicato aveva l'unica finalità di all'esecuzione forzata el'interessatosottrarre mantiene quindi la funzione di preservare l'immagine professionale del medico, di scongiurare le possibili pretese che altri coobbligati non intervenuti nell'atto potrebbero avanzare e di consentirgli di recuperare le somme sborsate. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 12 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio pal Sig. FIUMARA per diritti 1. 2280 28 HPR. 1939- IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA D! CASSAZIONI. UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig BELLONI per diritti L. 1200 La prima considerazione è superata dal fatto che il 3. MAG 2000 _ _ attraverso l'atto del quale si sta discutendo, l'in- IL CANCELLIERE teressato non si è limitato al pagamento di quanto indicato nella sentenza di appello, ma ha versato le somme indicate, dichiarando espressamente che ciò avveniva "a tacitazione e stralcio anche transattivo di quanto... dovuto". A027852 Tutte le altre considerazion i sono estranee al LIRE 2000 CANCELLERIA rapporto processuale che si sta esaminando, perché questo ha come oggetto la sola definizione della pretesa risarcitoria fatta valere contro lo NN BD754104 dai De NA-RI e non contiene possibili domande, concretamente non formulate, anche nei confronti di soggetti diversi dagli originari attori. Il primo motivo del ricorso incidentale che si è esaminato, pertanto, deve essere dichiarato inammis- sibile.
3.1. Lo NN ha proposto anche un secondo motivo di ricorso per lamentare che la sentenza impugnata non ha provveduto sulla domanda che, insie- me a tutte le altre parti, egli aveva proposto perché la solidarietà fra i vari condebitori fosse ripartita in proporzione delle rispettive responsabilità: violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. 13 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. REGIOME LATY per diritti L. Nee 130 HPR 1999- IL CANCELLIERE SORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio GLOVE proc. civ. e degli artt. 1292, 1294 e 1298 cod. civ., Sig. 12005 Der dirit/L in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. 25 OTT 2000 IL CANCELLIERE civ. Il motivo non è fondato.
3.2. Con l'appello incidentale lo NN aveva censurato la sentenza di primo grado lamentando che LIRE 3000 CANCELLERIA questa aveva omesso "la decisione di non responsabi- lità [...] o di omessa ripartizione [.. .) delle responsabilità in base alle rispettive colpe [...e] di estensione della garanzia assicurativa...". CG409017 Dalla lettura degli atti processuali, consentita in CG409018 ragione della censura di violazione di norme proces- CG409013 suali, si ricava che lo NN in primo grado non CG403020. ha proposto una domanda di ripartizione del danno tra i vari obbligati: siffatta domanda non è contenuta nella comparsa di risposta di quel giudizio. Inoltre, nel corso dello stesso giudizio l'interes- sato ha mantenuto un atteggiamento meramente difensi- vo rispetto alle pretese degli attori del pagamento dell'intero valore del danno, limitandosi ad afferma- re -come si ricava dalle conclusioni rese- che la sua responsabilità nell'evento era minima stante le possibili deficienze delle apparecchiature della Casa di cura ° l'incidenza del comportamento degli altri obbligati. 14 DIRITTI CORTE SUPREMA DI CASSAZION DIR UFFICIO COPIE DIRE studio Come Richiesta per diritti 12000 MA del Sig. 1610. 1989 IL CANCELLIERE Da questa deficienza consegue che la Corte di la domanda e doveva esaminare appello non poteva dello NN diretta ad ottenere una decisione di non responsabilità o di ripartizione della responsa- bilità in base alle rispettive colpe. Pertanto, il secondo motivo del ricorso NN deve essere respinto.
4. Responsabilità dell'anestesista. Questa questio- ne forma oggetto del primo e del secondo motivo del ricorso incidentale proposto dal dott. NT Lamo- nica, rivolto contro il capo della sentenza impugnata con il quale è stata dichiarata la responsabilità dell'a'anestesista.
4.1. La OR di Napoli ha individuato il titolo della responsabilità del AM nella negligenza durante l'anestesia, perché questa era stata pratica- ta su un soggetto sano, esente da controindicazioni e patologie e sottoposto ad intervento di scarso impe- gno e privo di rischi. sostiene che Il AM critica la decisione e questa è incorsa nei seguenti errori di diritto: non avere applicato correttamente i principi in materia di responsabilità nell'esercizio della professione di anestesista;
non avere individuato gli errori compiu- 15 DE Mükers per COLLIERE י CANCELLERIA ti prima dell'intervento, nella scelta del metodo di anestesia о delle iniziative atte a procurare il AP378101 risveglio post operatorio: censura di violazione DIRITTI dell'art. 2236 cod. civ. Con il secondo motivo il AM sostiene: che la decisione impugnata si fonda su affermazioni non ARE IN giustificate;
che la conclusione raggiunta non poteva AS955526 essere ricavata dalla relazione di consulenza tecni- LIRE 1000 CANCELLERIA ca, la quale si era espressa non in maniera categori- ma problematica: censure di motivazione insuffi- ca, ciente e contraddittoria su punto decisivo della controversia. *H229292 *W229293 I due motivi possono essere esaminati congiuntamen- te e non sono fondati. *W229294 4.2. La pratica dell'anestesia, generalmente, realizzata attraverso l'uso di farmaci, i quali svolgono un effetto deprimente del tono muscolare e dei riflessi nervosi e facilitano le procedure chi- rurgiche. E' possibile che a questi effetti si associano fenomeni indesiderati, quali la OS (consistente nell'insufficiente ossigenazione dei tessuti), che si è verificata nella fattispecie che si sta esaminando. Quando si verifica, la OS richiede interventi di ossigenoterapia o di ventilazione artificiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 16 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. SZEMERE per diritti L. 120 il 1.3 SET 1999- IL CANCELLIERE che, immediatamente praticati, scongiurano gli effet- ti indesiderati. Nella sentenza impugnata è stato accertato che la piccola RA Di NA prima dell'intervento era un "soggetto sano, esente da controindicazioni e patolo- gie preesistenti, sottoposto ad intervento di scarso impegno ed ordinariamente privo di rischi". Questo accertamento non è contestato dal AM, per cui torna applicabile il principio già espresso da questa Corte, secondo il quale, in materia di responsabilità professionale del medico chirurgo, una volta provato che l'intervento era di facile o routi- naria esecuzione, incombe al professionista di prova- re al fine di andare esente da responsabilità- che l'insuccesso dell'intervento è dipeso non da un difetto di diligenza proprio: sent. 30 maggio 1996, n. 5005, esemplificativamente. In questo tipo di interventi il medico, invero, risponde anche per colpa lieve, la quale nella specie è stata individuata nella scarsa attenzione prestata nella situazione data. S'intende dire che spettava all'interessato fornire la dimostrazione della diligenza nella prestazione, posto che non è criticato il punto della decisione che l'intervento dell'anestesista era di routine. 17 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE FRITTI Richiesta copia studio dal Sig. MANICHI DI per diritti ill of 11 f f IL CANCELLIERE Il AM, invece, non ha svolto alcuna difesa sul punto, attardandosi a criticare l'esistenza del rapporto di causalità tra l'anestesia e il danno, senza tenere conto che questo appartiene all'accerta- mento di un fatto non censurabile in questa sede di legittimità.
4.3. Il ricorso AM contiene anche un terzo motivo relativo alla dichiarazione di responsabilità dell'interessato solidalmente con la sua Compagnia di assicurazioni, ma la questione sarà esaminata più avanti.
5. Responsabilità della Casa di cura. Il problema è introdotto dal ricorso principale proposto dalla spa S.A.I., assicuratore della casa di cura IL Marghe- rita. La S.A.I. si duole sia del fatto che è stata rite- nuta la responsabilità solidale con il suo assicura- to, sia del fatto che la responsabilità dell'evento è stata attribuita alla Casa di cura senza che fosse stata accertata la partecipazione di questa all'azio- ne di danno.
5.1. L'esame del ricorso deve essere preceduto, anche qui, da quello delle eccezioni di inammissibi- lità dell'impugnazione proposte dai controricorrenti DIRITTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. CALAUT IRITTI per diritti L. / 33.7.PP IL CANCELLIERE De NA-RI i quali hanno dedotto: -che la S.A.I. aveva offerto e pagato le somme dovute ai danneggiati con atto del 10 marzo 1995 senza riserve dell'impugnazione della sentenza con ricorso per cassazione;
-che la stessa S.A.I., chiamata a prestare garan- zia impropria, non poteva proporre appello contro la sentenza di primo grado e, quindi, ricorso per cassa- zione;
-che la S.A.I. aveva impugnato la sentenza di primo grado ed aveva chiesto mediante appello incidentale che fosse stabilita la graduazione delle colpe dei convenuti e che fosse esclusa la responsabilità della Casa di cura. I controricorrenti sostengono che, rispetto a questa posizione, sono nuove le censure che il dan- neggiato non ha azione diretta contro l'assicuratore e che la condanna non poteva comunque superare il limite del massimale di polizza. Le eccezioni non sono fondate.
5.1.1. L'acquiescenza tacita all'impugnazione di cui all'art. 329 cod. proc. civ., sostanzialmente invocata con la prima eccezione, si configura tutte le volte in cui la parte, prima della proposizione dell'impugnazione, pone in essere "atti incompatibili 19 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE DIRITTI RITTI Richiesta copia studio dal Sig. per diritti L. es 125 IL CANCELLIERE con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammes- se dalla legge", come recita la norma. Sono atti incompatibili quelli che non trovano altra giustificazione al di fuori dell'accettazione della sentenza e non lo sono quelli che si prestano ad imputazioni concorrenti con l'accettazione stessa. Da questo punto di vista la ricostruzione dell'atto nell'uno o nell'altro modo, in quanto si pone come fatto impeditivo della proponibilità dell'impugnazio- ne ed in definitiva dell'esercizio del diritto di azione, deve essere compiuta in modo preciso ed univoco, come questa Corte ha più volte dichiarato: da ultimo, sent. 11 gennaio 1995, n. 250. Dal controricorso si ricava che il pagamento è stato eseguito dopo la sentenza di appello. Effettuato in questo modo, il pagamento implica non la sola giustificazione della volontà di non avvaler- si del potere di impugnazione, ma anche quella di volere scongiurare gli effetti negativi dell'esecu- zione della decisione. Il pagamento effettuato dalla S.A.I. non è configu- rabile come atto di acquiescenza di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 329 cod. proc. civ., in quanto la giustificazione dell'atto non è solo AT113071 quella ipotizzata dai controricorrenti, me ne esiste 20 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE LIRE 2000 CANCELLERIA Richiesta copia studio dal Sig. MATROME per dirini L. 12.002. 16.10.00 IL CANCELLIERE BF710301 perlomeno un'altra che si pone in antitesi con la prima.
5.1.2. La seconda eccezione, che è al limite dell'ammissibilità per il modo poco chiaro con il quale è formulata, è anch'essa infondata. Essa non tiene conto del fatto che nella sentenza di primo grado la S.A.I. è stata condannata al risar- cimento del danno in solido con gli altri convenuti ed era, quindi, soccombente e legittimata per questa sola ragione a proporre l'appello ed ora il ricorso per cassazione. La terza eccezione non considera, infine, che la sentenza di primo grado aveva già condannato tutti i convenuti in solido (e quindi anche la S.A.I.) al pagamento della somma di oltre 695 milioni, la quale eccedeva il massimale di polizza.
5.2. Il primo motivo del ricorso proposto dalla S.A.I. è rivolto contro il capo della decisione della Corte napoletana con il quale è stata dichiarata la responsabilità solidale delle parti e dei loro assi- curatori. La Corte di appello ha ritenuto che la chiamata in dell'assicuratore da parte dell'assicurato causa "concede la possibilità al giudice di pronunciare la condanna dell'assicuratore a pagare il risarcimento 21 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE DIRITTI D Richiesta copia studio BISCOTTO dal Sig. 36000 per dini GIT 2000 CANCELLIERE €0,52 L.1000 CANCELLERIA direttamente all'attore..." La Compagnia di assicurazioni critica questa solu- zione e sostiene: AX936377 -che, al di fuori delle ipotesi regolate dall'assi- €0,52 L.1000 curazione obbligatoria della responsabilità civile CANCELLERIA derivante dalla guida di autoveicoli e natanti, il danneggiato non ha azione diretta contro l'assicura- tore;
AX936378 -che la condanna non poteva comunque superare il LIRE 1500 limite del massimale di polizza stabilito in lire 500 CANCELLERIA milioni: censure di violazione degli artt. 1882, 1905 e 1917 cod. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. 0802139 La censura è inammissibile in quanto proposta per la prima volta in questa sede. Con l'atto di appello incidentale contro la senten- za di primo grado, infatti, la S.A.I. si è limitata a chiedere che fosse accertata la graduazione delle colpe tra i condannati in solido. LIRE 1500 CANCELLERIA Deriva da ciò che sul capo della decisione di primo grado relativo alla condanna solidale si era formato un giudizio (giudicato interno) non ulteriormente criticabile in questa sede. 0802140 5.3.1. Con il secondo motivo del ricorso la S.A.I. si duole del fatto che la responsabilità dell'evento 22 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE DIRITTI Richiesta copia studio DIRIT dal Sig. SANSON per diritti L. 20 IL CANCELLIERE LIRE 1500 CANCELLERIA casa di cura IL è stata attribuita anche alla AR a carico della quale non era stata accer- tata la partecipazione all'azione di danno: D802143 censura di violazione dell'art. 2043, 2697, 2721 e 2724 cod. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 nn. LIRE 1500 CANCELLERIA civ. Il motivo non è fondato.
5.3.2. La responsabilità della Casa di cura, gene- ralmente, è responsabilità per inadempimento dell'ob- 0802144 bligazione che la stessa Casa di cura assume, diret- di prestare la propria orga- tamente con i pazienti, nizzazione aziendale per l'esecuzione dell'intervento richiesto. Infatti, all'adempimento dell'obbligazione ora indicata è collegata la rimunerazione della presta- il costo, in essa incluso anche zione promessa, inteso come rischio, dell'esercizio dell'attività di impresa della Casa di cura. Naturalmente nel rischio prima indicato è compreso anche quello dalla distribuzione delle competenze tra i vari operatori, delle quali il titolare dell'impre- sa risponde ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. sono rilevanti Rispetto a questo inquadramento non i seguenti fatti: -che i medici che eseguirono l'intervento chirurgi- CORTE SUPREMA CASSAZIONE 23 UFFICIO CO SUPREM Richiest dal Sig per diri? il IL CARNOIZ CO fossero 0 meno inquadrati nell'organizzazione : infatti, la prestazio- ne di questi ultimi era indispensabile alla Casa di aziendale della Casa di cura cura per adempiere l'obbligazione assunta con i -che il comportamento dei medici fosse colposo: danneggiati;
infatti, la norma prima citata svolge esattamente la funzione di attribuire il rischio dell'attività degli ausiliari della prestazione a chi si appropria, anche in misura non esclusiva, dei vantaggi della presta- 6. Condanna dell'assicuratore, in solido con l'as- zione. sicurato, al pagamento delle somme liquidate. La questione forma oggetto del terzo motivo del ricorso 6.1. La Corte di appello, su questa questione, ha AM. che la chiamata in causa della compagnia di assicurazione "concede la possibilità al ritenuto in generale giudice di pronunciare la condanna dell'assicuratore a pagare il risarcimento direttamente all'attore..." Il AM sostiene che, con la chiamata in garan- la condanna al risarcimento zia dell'assicuratore, essere pronunciata direttamente ed in via principale in danno di questi e solo sussidiaria- dei danni deve mente a carico dell'assicurato: censura di violazione CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 24 UFFICIO COPIE Richiesta copla studio p 974 DIRITTI dal Sig. 5 GEN. 2001 per diritti IL CANCELLIERE 3 degli artt. 1917 e 1224 cod. civ. e motivazione erronea. La censura non è fondata.
6.2.1. E' necessario premettere che nei contratti di assicurazione per la responsabilità civile (cosid- dette "assicurazioni di patrimoNI") elemento carat- terizzante è l'esistenza dell'interesse della persona del suo patrimoNI dell'assicurato all'integrità contro il rischio dell'insorgenza di un debito, cioè dell'alterazione negativa del suo patrimoNI comples- sivamente considerato, che può derivare dall'eserci- zio di una sua attività: art. 1904 cod. civ. In questi contratti vi è, quindi, un titolare dell'interesse esposto al rischio, che è il soggetto assicurato, il quale si identifica con il beneficia- da corrispondersi qualora si rio dell'indennità verifichi il sinistro. Da questa configurazione discende che le obbliga- zioni dell'assicuratore esistono soltanto verso l'assicurato ai sensi del primo comma dell'art. 1917 cod. civ. e non verso i danneggiati. Questi ultimi, quindi, possono agire unicamente in confronto del responsabile civile, il quale -a sua il suo assicuratore, volta può chiamare in causa secondo i principi generali della garanzia derivante 25 dal contratto di assicurazione, e questa facoltà è data anche quando l'assicurato non sia l'unico re- sponsabile del danno. Dall'art. 1917 prima citato si ricava anche che "il pagamento" dell'indennità assicurativa al terzo può avvenire nei seguenti tre modi: -il primo è quello con il quale l'assicurato prende l'iniziativa del pagamento: in questo caso la presta- zione assicurativa consiste nel rimborso all'assicu- rato della somma pagata;
-il secondo modo è quello con il quale è l'assicu- ratore ad assumere l'iniziativa del pagamento, previa comunicazione all'assicurato; -il terzo modo comporta egualmente il pagamento diretto da parte dell'assicuratore al danneggiato, ma richiede che vi sia stata richiesta in tal senso dell'assicurato. L'obbligazione dell'assicuratore e la possibilità che questi sia condannato al pagamento diretto in favore del danneggiato sussistono, quindi, nel secon- do e nel terzo caso. Quest'ultimo, peraltro, è un caso non di pretesa in favore del danneggiato derivante direttamente dal contratto, ma di esecuzione della prestazione dovuta una volta che si sia in favore del danneggiato, 26 verificato l'evento dal quale sorge l'obbligazione. Infatti, per effetto della sola stipulazione del contratto di assicurazione, non sorge alcun rapporto giuridico diretto ed immediato tra assicuratore e danneggiato, come questa Corte ha avuto già modo di tra le1996, 2678,n . Cass. 26 marzo precisare: altre. La possibilità di pagamento o di condanna diretta- mente dall'assicuratore al danneggiato, quindi, non sussiste nei casi diversi da quelli ora esaminati, tranne che essa sia prevista in apposita disposizione legislativa, come accade nel caso dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990. 6.2.2. Si diceva che la sentenza impugnata ha ritenuto che la chiamata in causa dell'assicuratore da parte dell'assicurato "concede la possibilità al giudice di pronunciare condanna dell'assicuratore a pagare il risarcimento direttamente all'attore..." ed ha richiamato i principi contenuti nelle sentenze di 3876 e 29 maggio questa Corte 5 settembre 1977 n. 1980 n. 3533. La Corte di Napoli, cioè, ha ipotizzato che nel caso esaminato vi fosse stata richiesta dell'assicu- rato alla compagnia di assicurazioni di pagare diret- tamente ai danneggiati, individuando questa richiesta 27 In via di principio la conclusione raggiunta dalla nella chiamata in garanzia. Corte di appello non è corretta. Intanto occorre precisare che le decisioni richia- mate nella sentenza impugnata non contengono affatto il principio in questa indicato, ma precisano espres- samente che il pagamento diretto dall'assicuratore al danneggiato presuppone la richiesta in tal formulata dall'assicurato, come, del resto, è chiara- senso del citato art. mente indicato nel secondo comma Si aggiunga che il concetto di garanzia personale, 1917. che interessa in questa sede, corrisponde alla nozio- ne di obbligazione che il garante si assume verso il garantito;
l'esercizio della garanzia dell'assicura- to, a sua volta, corrisponde alle modalità con le quali tale garanzia è fatta valere dal garantito. è la richiesta Diverso da questo concetto del al danneggiato l'indennità assicurativa, perché questa richiesta si garantito di pagare direttamente muove non sul piano dell'esercizio della garanzia, ma è data attuazione a su quello esecutivo con il quale Dai principi ora indicati discende che, mancando quella garanzia. l'iniziativa dell'assicuratore di pagare con il 28 consenso dell'assicurato direttamente ai danneggiati oppure la richiesta dell'assicurato nel senso prima indicato, tenuto al pagamento è quest'ultimo. Da questo punto di vista, quindi, la decisione di condanna diretta del AM è corretta.
7. Risarcimento del danno da parte dell'assicurato- re oltre il massimale di polizza. La questione forma oggetto del ricorso proposto dalla RA.
7.1.1. L'esame del motivo deve essere preceduto, anche questa volta, dalla verifica delle eccezioni di inammissibilità che i controricorrenti De NA- RI hanno proposto sotto i seguenti profili: -carenza di interesse della RA. I controricorrenti assicurazioni la Compagnia di ha sostengono che pagato una somma non meglio specificata e nell'atto di pagamento non vi è riserva di ricorso per cassa- zione;
-inammissibilità dell'appello contro la sentenza di primo grado e, conseguentemente, inammissibilità del RA era stata ricorso per cassazione, perché la chiamata a prestare garanzia impropria. Le eccezioni non sono fondate.
7.1.2. Anche qui deve essere ripetuto quanto già detto a proposito dell'analoga eccezione proposta dai controricorrenti per resistere al ricorso S.A.I. e 29 cioè che il pagamento è stato eseguito dopo la sen- tenza di appello e, quindi, per scongiurare l'esecu- zione forzata: quindi non è configurabile come atto di acquiescenza di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 329 cod. proc. civ. Con riferimento alla seconda eccezione si deve considerare che la RA era soccombente in primo grado, perché condannata al risarcimento del danno in solido con gli altri convenuti. Da questo punto di vista era, quindi, legittimata a proporre l'appello ed il ricorso per cassazione.
7.2.1. L'unico complesso motivo del ricorso RA è rivolto contro il capo della sentenza impugnata con il quale la Compagnia di assicurazione è stata con- dannata, in solido con le altre convenute, al paga- mento dell'intera somma indicata in sentenza. La RA svolge due profili di censura. Con il primo sostiene che, in tema di responsabili- è obbligato dell'assicuratore, quest'ultimo a tenere indenne l'assicurato dai danni che egli deve tà non assume alcuna obbliga- corrispondere ai terzi e zione con questi. la responsabilità Con il secondo aggiunge che dell'assicuratore verso l'assicurato è nei limiti del massimale di polizza, il quale può essere superato 30 - assumendo la in cui l'assicuratore, gestione della lite, la gestisca in modo da arrecare solo nel caso pregiudizio all'assicurato per l'eccessiva cura dei propri interessi. che la sentenza la RA denuncia In definitiva impugnata non applica questi principi: censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1321, 1917 e 2697 cod. civ. ed omessa motivazione su punto decisivo della controversia. Il motivo è fondato per quanto di ragione.
7.2.2. La prima censura è inammissibile perché non proposta con l'atto di appello: in questo la Compa- gnia di assicurazioni non si è doluta della condanna a corrispondere l'importo del danno direttamente ai richiedenti stabilita dal primo giudice ed ha propo- sto appello incidentale limitatamente alla condanna ultra massimale.
7.2.3. La seconda censura è fondata nei limiti di Nelle assicurazioni di patrimoNI l'assicuratore è cui si dirà. obbligato verso l'assicurato secondo il contratto o, limiti del massimale di come si suole dire, nei polizza: questo indica l'oggetto del contratto, ossia il limite della prestazione dovuta dall'assicuratore all'assicurato e, fino a questo limite, si ha coinci- 31 denza dell'interesse dell'assicuratore e dell'assicu- rato. Nel caso in cui l'assicurato sia tenuto verso il danneggiato oltre questo limite, il primo può preten- dere dall'assicuratore di coprire anche questa ecce- denza nel caso in cui lo stesso assicuratore abbia gestito negligentemente la lite. Questo comportamento negligente dell'assicuratore, che si pone oggettivamente in conflitto di interessi con l'assicurato, costituisce inadempimento del patto di gestione della lite, è fonte autonoma di responsa- bilità e va sotto il nome di mala gestio. La fonte autonoma della responsabilità dell'assicu- ratore per mala gestio legittima la condanna, sempre in favore dell'assicurato, anche oltre il limite del massimale di polizza. Condizioni di questa condanna sono: la richiesta in tal senso dell'assicurato; la prova della negligenza dell'assicuratore. La soluzione adottata dalla Corte di appello napo- letana di condannare la Compagnia di assicurazione al pagamento diretto di somme eccedenti il massimale di polizza non tiene conto del fatto che l'assicurato AM non aveva chiesto espressamente che la R.A.S. fosse condannata oltre il massimale di poliz- 32 za. Infatti, una tale richiesta non è configurabille nella chiamata in garanzia effettuata dall'assicura- to, perché quest'ultima è espressione della sola intenzione di avvalersi della garanzia assicurativa e non anche di quella di denunciare l'inadempimento dell'assicuratore, essendo diverse le ragioni delle due pretese. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto della condanna della Compagnia di assicurazione al pagamento dell'intero danno, oltre gli interessi, con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, la quale, applicando i principi sopra indicati, verificherà l'importo assicurato nel contratto AM-R.A.S. e l'avvenuto superamento del massimale della polizza.
8. Conclusivamente, riuniti i ricorsi, debbono essere rigettati quelli proposti della Compagnia di assicurazioni S.A.I., da LD NN e da Anto- NI AM. Il ricorso proposto in forma incidentale dalla Compagnia di assicurazioni R.A.S. deve essere accolto limitatamente al capo della sentenza impugnata rela- tivo alla condanna ultra massimale, previa cassazione della sentenza sul punto con rinvio ad altra sezione 33 della Corte di appello di Napoli. Le spese di questo giudizio debbono essere regolate nella maniera seguente: -quelle nei rapporti tra la S.A.I., LD Jannel- li ed NT AM da un lato ed i controricor- renti De NA-RI, seguono la soccombenza e gravano sui primi in solido;
-quelle nei rapporti tra la S.A.I., LD Jannel- li ed NT AM possono essere interamente compensate tra le parti, ricorrendone giustificati motivi;
-quelle nei rapporti tra la R.A.S. ed NT AM possono essere determinate dal giudice del rinvio. Nessuna pronuncia sulle spese deve essere messa in confronto degli intimati casa di cura IL Margheri- ta, IL LL ed Assicurazioni generali, i quali non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
p. q. m.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta quelli propo- sti della Compagnia di assicurazioni S.A.I. e da NT AM;
rigetta il secondo motivo del ricorso NN e ne dichiara inammissibile il primo;
accoglie il ricorso della Compagnia di assi- 34 " curazioni RA per quanto di ragione e, in relazione, cassa il capo della sentenza relativo alla condanna di quest'ultima al pagamento di somme oltre il massi- male di polizza, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Condanna la S.A.I., LD NN ed NT AM, tra di loro in solido, al rimbors o cassazione in favore dei contro ricorrenti De Bernar- delle spese do-RI, che liquida in lire 558.000 . del giudizio di onorari liquidati in lire 10 milioni;
dichiara com- pensate le spese di questo giudizio nei rapporti tra i primi e rimette al giudice del rinvio di provvedere con alle spese di questo giudizio nei rapporti tra la R.A.S. ed NT Laonica. Così deciso in Rom 11 6 luglio 1998, nella camera di consiglio della za sezione civile d ella Corte Suprema di ZI UI NC panni , Est . Шу рание jailui Il Presidente possittnin CANCELLERIA IL COLLABOR DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI.
8. GEN. 1999....... IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Innocenzo Balijsta 9 9 1 - N E G 110T ueriamuly 8 1077 wulg 2 109T 250000 17317 1458T 200000 q TOPLE 450000 curazioni RA per quanto di ragione e, in relazione, cassa il capo della sentenza relativo alla condanna di quest'ultima al pagamento di somme oltre il massi- male di polizza, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Condanna la S.A.I., LD NN ed NT AM, tra di loro in solido, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti De Bernar- do-RI, che liquida in lire 558.000 con onorari liquidati in lire 10 milioni;
dichiara com- pensate le spese di questo giudizio nei rapporti tra i primi e rimette al giudice del rinvio di provvedere alle spese di questo giudizio nei rapporti tra la R.A.S. ed NT AM. อ Così deciso in Roma, il 6 luglio 1998, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di ZIne. UI NC Di Nanni, Est. My frames L.Name шу грамис Il Presidente poosiltia IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Battista Innocenzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI GEN.....1999......... IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Innocenzo Baltista 866 N39 GEN. 1999 8 110T 2 Registrata a Roma il 1589 идиоташива 107T 109T 250000 a! N 731T Ess 200000 da TOP 450.000 Ignazio