Sentenza 18 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2002, n. 5605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5605 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA05 605 / 0 2 IN NOME EL POPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G. N. 16065/99 Cron. 16734 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere : Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 21/01/02 Dott. Saverio TOFFOLI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT EN Z A sul ricorso proposto da: HE RO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DARIO VISCONTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 11, dell'avvocato ADRIANO ROSSI, 2002 presso lo studio 280 rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO -1- CAMERINI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 191/99 del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 19/05/99 R.G. N. 334/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato CAMERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di L'Aquila depositato il 7 gennaio 1993, la Cassa di risparmio della Provincia di L'Aquila, ora Carispaq s.p.a., proponeva opposizione all'esecuzione iniziata da ET TI, a seguito della notificazione in data 3.12.1991 di un atto di precetto avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di L. 174.555.339 (somma pretesa per rivalutazione monetaria e interessi sulla base della sentenza pronunciata inter partes in data 18 giugno 1992 dal Tribunale di Sulmona, il quale aveva dichiarato il diritto del TI a percepire una maggiorazione retributiva del 10% con decorrenza dall'assunzione). Il Pretore, dopo avere sospeso l'esecuzione per una parte della somma pignorata, pronunciava sentenza, dichiarando l'inefficacia dell'esecuzione per l'importo eccedente la somma di L. 106.524.420. A seguito di appello del TI, il Tribunale di L'Aquila confermava la sentenza impugnata. Il TI ha proposto ricorso per cassazione, articolato in varie censure. La Carispaq s.p.a. ha resistito con controricorso e quindi ha depositato memoria illustrativa a norma dell'art. 378, con cui ha eccepito l'improcedibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale deve essere rilevata, norma dell'art. 369 c.p.c., l'improcedibilità del ricorso, determinata dalla tardività del suo deposito, che è stata eccepita dalla controricorrente con la memoria difensiva e che è rilevabile anche d'ufficio, stante la perentorietà del termine, nonostante la costituzione in 3 giudizio della parte intimata (Cass. 13 aprile 1985 n. 2456; Id., 17 gennaio 1987 n. 393; Id., 19 maggio 1997 n. 4452; Id., 2 giugno 1997 n. 4894). Dagli atti risulta che il ricorso, notificato il 22 luglio 1999, è stato depositato in cancelleria il 31 agosto 1999, e quindi ben oltre il decorso del termine di venti giorni dalla sua notificazione, di cui all'art. 369, primo comma, c.p.c. D'altra parte, il presente giudizio non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali, a norma dell'art. 3 legge 7ottobre 1969 n. 742 e dell'art. 92 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, sia in quanto opposizione all'esecuzione, sia in quanto controversia di lavoro, a norma dell'art. 618-bis c.p.c. (cfr. Cass. 13 aprile 1985 n. 2456; Cass., Sez. un., 28 marzo 1995, n. 3668; Cass. 5 luglio 1997 n. 6075; Id., 9 aprile 1998 n. 3690; Id. 11 novembre 1998 n. 11389; Id., 4 marzo 2000 n. 2450; Id. 26 aprile 2000 n. 5345). Le spese del giudizio vengono liquidate in base al criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio, determinate in Euro 15,00 oltre a Euro 1.500,00 per onorari. Così deciso in Roma il 21 gennaio 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Screws Tfal. cilim. mui нее L A S 0 S 1 A . 3 T , T 3 , O R 5 A L A S L ' . E L O P N L B S E I I 3 D LISANCEIL CANCELLIERE D N 7 I - G S A 8 T - N S 1 E 1 A S O P D E E M I G A G E D L E T A N L E L S E E D