Sentenza 9 maggio 2003
Massime • 3
In caso di incertezza nella determinazione del "tempus commissi delicti", il termine di decorrenza della prescrizione va computato nel modo che risulti più vantaggioso per l'imputato, posto che il principio "in dubio pro reo" trova applicazione anche in tema di cause di estinzione del reato.
Nel delitto di lesioni personali colpose derivanti da malattia professionale caratterizzata da evoluzione nel tempo, il momento di consumazione del reato non è quello in cui sarebbe venuta meno la condotta del responsabile causativa dell'evento, bensì quello dell'insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni, sicché ai fini della prescrizione il "dies commissi delicti" va retrodatato al momento in cui risulti la malattia "in fieri", anche se non stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente. (Fattispecie in tema di malattia professionale derivante da prolungata esposizione a polveri di amianto).
Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, la condotta omissiva è stata condizione "necessaria" dell'evento che, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta l'esistenza del rapporto di causalità tra l'omissione, da parte dei responsabili del servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato, dei controlli mirati alla prevenzione del rischio derivante dalla cronica esposizione all'amianto da parte dei lavoratori, e la morte o le lesioni verificatesi per questi ultimi come effetto di tale esposizione).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2003, n. 37432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37432 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. OLIVIERI RENATO Presidente
2. Dott. TUCCIO GIUSEPPE Consigliere
3. Dott. DE BIASE ARCANGELO Consigliere
4. Dott. IACOPINO SILVANA Consigliere
5. Dott. VISCONTI SERGIO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MO AR, nato a [...] il [...];
2) ST NT, nato Roma il 15.2.1925;
3) AB RA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 8.4.2002;
udita la relazione del consigliere dotto. SERGIO VISCONTI;
sentito il P.G. in persona della dott.ssa ELISABETTA CESQUI, che ha concluso per la conferma della sentenza relativamente all'omicidio colposo in persona di NT LO, e annullamento per prescrizione per le lesioni colpose in danno di AZ TU;
sentito il difensore del TI, avv. ALESSANDRO MAZZA, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza;
sentito il difensore del SE, avv. PAOLO DE MEO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
sentito il difensore del AB, avv. GIANNI MORRONE, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 24.1.2001 il Tribunale di Vicenza dichiarò TI RI, SE ON, AB CO e LI RE - nelle rispettive qualità di responsabile del Servizio sanitario nazionale delle Ferrovie dello Stato dal marzo 1973 al febbraio 1987 il primo e di responsabili dell'Ufficio sanitario compartimentale di Verona gli altri (e precisamente: il SE dal 15.2.1973 al 28.4.1976, il AB dal 13.5.1976 al 30.8.1977, il LI dal 10.10.1977 al 29.12.1986) - colpevoli dei seguenti reati, aggravati dalla violazione di norme antinfortunistiche: a) il TI, il SE ed il LI, di omicidio colposo in danno dei lavoratori FR DO e NT LO, entrambi deceduti per mesotelioma pleurico in data rispettivamente 11.7.1994 e 20.2.1998, e di lesioni colpose in danno di AZ TU, con diagnosi di carcinoma polmonare eseguita il 20.3.1995; b) il AB di omicidio colposo in danno del NT e di lesioni colpose in danno del AZ;
condannandoli tutti alle pene ritenute di giustizia, previa concessione delle attenuanti generiche e del risarcimento del danno, con i doppi benefici di legge.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 8.4.2002, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il SE dal reato di omicidio colposo in danno di FR DO per non avere commesso il fatto, ed ha dichiarato non doversi procedere in ordine allo stesso delitto nei confronti del TI e del LI perché estinto per prescrizione, riducendo le relative pene, e confermando nel resto l'impugnata sentenza.
In ordine al decesso del NT la Corte territoriale, rigettando gli appelli degli imputati, ha osservato:
- che la causa era stata indiscutibilmente un mesotelioma pleurico, diagnosticato nel 1997;
- che un precedente intervento di adenocarcinoma alla prostata non aveva influito sull'evento letale, e, comunque, ciò non eliminava la responsabilità contributiva dell'esposizione all'amianto;
- che, pur essendo stato maggiormente esposto alle polveri di amianto dal 1959 al 1973, (attività di smontaggio di carrozze), allorché il TI ed il SE assunsero le rispettive suindicate funzioni, l'esposizione è continuata negli anni successivi (mansioni di elettricista), e ciò ha sicuramente influito sullo sviluppo del tumore, e in particolare sulla proliferazione cellulare e sul periodo di latenza, avendo così un'influenza causale sul decesso. In ordine alle lesioni del AZ, la Corte di merito ha ritenuto che:
in base agli accertamenti tecnici eseguiti l'esposizione medio-alta alle polveri di amianto si era verificata tra il 1974 ed il 1979;
che la sua abitudine al fumo non aveva influito sul sorgere della patologia, e, in ogni caso, sarebbe una causa concorrente;
che non era maturata la prescrizione del reato, essendo rilevante ai fini dell'applicazione della causa estintiva l'unica data certa corrispondente con l'accertamento clinico, e non già l'incerta ed indefinibile epoca anteriore di pretesa insorgenza della neoplasia. In ordine alle posizioni dei singoli imputati, la Corte ha rilevato che sulla posizione dell'appellante TI, la Cassazione si è già pronunciata con la sentenza 30.3.2000, relativa ad analoghi fatti accaduti nel medesimo contesto temporale presso le O.G.R. di Torino. Per gli altri imputati, responsabili dell'Ufficio sanitario compartimentale, oltre a ribadirsi quanto posto in evidenza per il TI, il giudice di appello ha ritenuto l'assenza di ogni controllo sanitario mirante alla prevenzione del rischio amianto, sia in termini di vigilanza all'interno degli ambienti, sia di accertamenti sui singoli lavoratori esposti, sia di informazioni da dare alla dirigenza tecnica, e facendo mancare gli elementi minimi per prevenirne la pericolosità.
In ordine all'elemento soggettivo, il giudice di merito - pur rilevando la tardività degli interventi legislativi e dell'informazione generalizzata - ha osservato che nel settore scientifico gli effetti oncogeni dell'esposizione all'amianto (in particolare il mesotelioma maligno ed il tumore al polmone ) venivano già discussi verso la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70. Lo stesSo consulente del TI indica nel 1965 la data di conoscenza della pericolosità dell'amianto quale fattore cancerogeno nelle Ferrovie dello Stato, "anche se di ufficiale c'era molto poco".
Pertanto, l'inosservanza delle norme antinfortunistiche, che si applicano dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 303/56 a tutte le polveri nocive, comprese le polveri di amianto, unitamente ad una generale assenza di presa in considerazione del problema già concreto, ha consentito - secondo la sentenza impugnata - di configurare l'elemento soggettivo della colpa, essendo ininfluente la mancanza di conoscenza del limite minimo precauzionale. Il TI, il SE e il AB hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia. Il TI ne ha chiesto l'annullamento relativamente alle declaratorie di condanna per i seguenti motivi.
1) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione;
violazione degli artt. 40 c.p., 27 Cost. e 530, 2 comma, c.p.p. in relazione all'omicidio colposo di NT LO.
Il ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto l'esistenza del nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto nel periodo successivo al 1973, essendosi verificata un'esposizione molto più "importante" nel periodo dal 1958 al 1973, ed avendo lo steso consulente dott. Carnevale affermato di non potere dire se il NT sarebbe egualmente morto o sarebbe morto dopo, anche se successivamente al 1973 fosse andato a vivere in località che non lo esponeva in alcun modo alle polveri di amianto. 2) Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione: violazione dell'art 40 c.p. e dell'art. 27 Cost in relazione alle lesioni colpose di AZ TU.
Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata non ha minimamente affrontato il problema, già sollevato con i motivi di appello, che nel AZ non è stata rilevata la minima traccia di amianto, ovvero alterazioni ricollegabili all'esposizione all'amianto (asbestosi, placche pleuriche). Inoltre, è stata valutata ininfluente la circostanza che il AZ era fumatore dall'età di 20 anni, con una media di 15 sigarette al giorno, ed essendo noto che il fumo è causa di tumore al polmone più dell'esposizione all'amianto. Infine, il breve periodo di esposizione (3-5 anni) e le mansioni di lavavetri, non adeguatamente prese in considerazione dal giudice di merito, consentono di ravvisare il difetto di motivazione per contrasto con l'art. 40 c.p. e con l'art. 27 Cost. 3) Violazione dell'art 531, comma 2 c.p.p., in relazione alle lesioni di AZ TU.
Il ricorrente, in via subordinata, chiede l'annullamento senza rinvio sul punto della sentenza impugnata, nella quale è stato erroneamente ritenuto che la decorrenza della prescrizione, quale causa estintiva del reato, va calcolata dalla diagnosi, e non dall'insorgenza della malattia.
4) Violazione dell'art. 40, comma 2, c.p., e mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa l'individuazione dell'"obbligo giuridico" gravante sul TI, anche con riferimento alla violazione degli artt. 2, 6 e 10 D.M 26 aprile 1973 n. 6597 e dell'art 63, comma 4, D.P.R. 303 del 1956. Dopo una analitica descrizione dell'organizzazione sanitaria all'interno dell'organigramma delle Ferrovie dello Stato, il ricorrente sostiene che le omissioni di controllo sanitario sui lavoratori, dell' obbligo di informazione, e di compimento di atti di impulso sui responsabili delle Ferrovie dello Stato, non sono a lui addebitabili. Richiama sul punto dottrina e giurisprudenza, nonchè la propria attività concreta, iniziata subito dopo l'insediamento nella funzione apicale con la circolare 11.9.1973 n. 32533, che riguardava anche le polveri pericolose.
Il SE ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) Mancanza di motivazione e vizio logico.
Il ricorrente rileva che la sentenza impugnata non ha tenuto conto che il tumore riscontrato al NT poteva essere una metastasi del carcinoma prostatico e non un mesotelioma dovuto all'esposizione all'amianto, essendo la metastasi una causa ordinaria di tumori al polmone, ed essendo il periodo c.d. di "incubazione" solitamente più lungo di 24 anni.
Inoltre, contesta la validità del rilievo di non avere tenuto colloqui costanti con i lavoratori, in quanto il metodo A.I.A., che si rivelò indispensabile per eseguire questo tipo di accertamento fu introdotto solo nel 1979, tre anni dopo il suo pensionamento, e dati più certi sono stati acquisiti solo negli anni successivi. Sostiene ancora che la consulenza tecnica di ufficio, più che un accertamento concreto dei fatti in esame è una specie di affresco storico dell'officina O.G.R. dal 1960 al 1980, anni nel corso dei quali non furono evidenziati problemi riguardanti l'amianto. Infine, il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere tenuto conto dello sviluppo storico per l'accertamento della pericolosità delle polveri di amianto, e di avere, in pratica, trasfuso le odierne conoscenze in una situazione totalmente diversa all'epoca dei fatti.
2) Erronea applicazione dell'art. 40 c.p. e mancanza di motivazione. Il ricorrente rileva che non può definirsi certa la data di assunzione delle polveri che avrebbero determinato la grave malattia, e che non può collocarsi con certezza tra il 1973 ed il 1976. Inoltre, all'epoca non esistevano mezzi di protezione, per cui non si comprende quale sarebbe stata l'omissione del ricorrente, valutato che il NT era già da tempo esposto al contatto con l'amianto.
Ricorda, infine, la risposta data dal dott. Carnevale "non posso dirlo", in ordine alla circostanza se il NT non sarebbe morto, se dopo il 1973 non fosse più stato esposto all'amianto. 3) Mancanza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale mediante assunzione di perizia medicocollegiale.
La richiesta difensiva, pur richiamata a pag. 15 della motivazione non è stata mai decisa.
Il SE ha, poi, depositato in data 11.4.2003, motivi aggiunti, ulteriormente precisando le considerazioni di cui al ricorso. Il AB ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in riferimento agli artt. 157 e 160 c.p. in relazione al delitto dì cui all'art. 590 c.p.. La Corte di appello aveva gli elementi per accertare la data di insorgenza del AZ, ed avrebbe dovuto dichiarare il reato estinto per prescrizione, invece di affermare inesattamente che il termine per la prescrizione decorre non dal momento consumativo del reato, ma dall'accertamento clinico.
2) Violazione di norme processuali e mancanza o illogicità della motivazione con precipuo r ferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 589 c.p.. IL ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto la sua responsabilità, malgrado il brevissimo periodo di esercizio delle .,- funzioni di medico compartimentale, durante la quali, anche in tema di reato omissivo improprio, non vi può essere prova dell'aggravamento della malattia, che ben può essersi innescata dopo il 1977, valutato che è stata diagnosticata nel 1997, e che il periodo di incubazione varia da un minimo di 12/13 anni ed un massimo di 30/35 anni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi contenuti nei tre ricorsi vanno trattati - oltre che congiuntamente quelli comuni - nell'ordine logico, con precedenza di quelli che attengono all'elemento psicologico (colpa), ed alle qualifiche dei tre ricorrenti, poi quelli inerenti al nesso di causalità per la morte del NT e per le lesioni del AZ, ed infine la questione dell'integrazione dibattimentale chiesta dal SE.
Tutti i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per non avere tenuto conto del periodo storico in cui si sono svolti i fatti, ed in particolare dell'assenza di cognizioni scientifiche in ordine ai gravi rischi derivanti dall'esposizione all'amianto. L'epoca va inquadrata con decorrenza dal 1973, sia in relazione alle mansioni svolte dalle parti offese (essendo stati il NT addetto come elettricista presso le O.G.R. di Vicenza dal 1973 al 1980, ed il AZ come operaio alla vetreria, con funzioni di falegname, dal 1974 al 1980), sia con riferimento agli incarichi ricoperti dai ricorrenti, che sono stati, per il TI, quello di responsabile del Servizio Sanitario delle Ferrovie dello Stato dal marzo 1973 al febbraio 1987, e, per il SE ed il Calabro, quello di responsabili dell'Ufficio Sanitario Compartimentale di Verona, il primo dal 15.2.1973 al 28.4.1976, ed il secondo dal 13.5.1976 al 30.8.1977. Corretta è la premessa da cui partono i ricorrenti: la colpa va accertata con riferimento alle nozioni conosciute o conoscibili all'epoca della condotta, non a quelle successivamente acquisite (diversamente da quanto può avvenire per il rapporto di causalità). Ma su questo punto la Corte territoriale ha motivato con adeguato apparato argomentativo il suo convincimento - sulla conoscibilità delle nozioni all'epoca della condotta - richiamando gli esiti degli accertamenti peritali svolti nel processo, le dichiarazioni degli stessi consulenti, gli studi di carattere medico acquisiti, i precedenti giurisprudenziali di legittimità.
La sentenza di appello (pag. 34) ricorda che già dall'inizio del secolo, o almeno dai primi decenni del '900, sono stati ipotizzati e studiati gli effetti oncogeni nelle due forme più strettamente correlate all'esposizione, rappresentate dal mesotelioma maligno e dal tumore al polmone. Il rilievo è esatto, in quanto l'inalazione da amianto è ritenuta da ben oltre i tempi citati di grande lesività alla. salute (se ne fa cenno nel R.D. 14.6.1909 n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri per donne e fanciulli) e la malattia da inalazione da amianto, l'asbestosi (conosciuta fin dai primi del '900 ed inserita nelle malattie professionali dalla legge 12.4.1943 n. 455), è ritenuta conseguenza diretta, potenzialmente mortale, e comunque sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita se non altro per le patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad esse correlate.
La sentenza impugnata, poi, motiva ampiamente e logicamente sulle cognizioni scientifiche, ricordando le relazioni e le dichiarazioni dei consulenti: "Osserva al riguardo il dott. Carnevale come, con riferimento al carcinoma polmonare, già dalla metà del 1950 si fosse formato un generale consenso sull'associazione tra asbestosi e tumore polmonare, mentre bisognava attendere il 1965 perché la comunità scientifica raggiungesse lo stesso livello di consenso sull'associazione tra amianto e mesotelioma maligno. Quanto all'Italia, i primi convegni che avevano trattato della cancerogenicità dell'amianto si erano svolti alla fine degli anni '60 - inizio anni '70.
Autorevole riscontro a questi dati è stato fornito dal prof. De Rosa, secondo cui la pietra miliare per il tumore polmonare è il 1955 mentre per il mesotelioma pleurico è il 1960.
Lo stesso consulente della difesa TI, prof. Melino, già dirigente generale delle Ferrovie presso l'Ufficio Igiene, dopo avere illustrato lo stato degli studi in Italia (scuole di Vigliani a Milano e di Rubino a Torino, seconda metà degli anni '60) e all'estero (lo studio dell'americano Doll del 1955), ha dichiarato:
"devo dire che dal '60, '65, dal '70 si sono cominciate ad aggiungere altre voci sulla cancerogenicità .... volevo dire che nel '65 si sapeva indubbiamente, non è che non si sapeva, le Ferrovie lo sapevano pure, però di ufficiale c'era molto poco".
I ricorrenti contestano l'esattezza di questi dati, che sono, però, confortati da pareri scientifici autorevoli e corrispondono anche al contenuto di varie sentenze di legittimità, formatesi sul punto (in particolare li sentenze, Cass. 30.3.2000, AM;
Cass.11.7.2002, Macola ed altro;
Cass. 5.10.1999, Hariolf).
Il requisito della prevedibilità dell'evento - che attiene principalmente al profilo della colpa, ma che, ovviamente, è rilevante anche in tema di nesso di causalità - è quindi già configurabile perché le cognizioni mediche erano sufficienti per ritenere che l'esposizione all'amianto potesse essere causa di malattie gravemente lesive della salute dei lavoratori, ed il non avere fatto nulla per evitare il rischio lavorativo consente senz'altro di raffigurare la colpa come definita dall'art. 43 c.p., quanto meno perché gli imputati, che ricoprivano posti di responsabilità utili per salvaguardare la salute dei lavoratori, avevano omesso di informarsi sugli esiti estremamente pericolosi dell'impiego dell'amianto, al quale i dipendenti erano largamente esposti, o, ancor peggio, perché, pur essendone consapevoli, non avevano adottato alcuna cautela per la tutela della salute dei lavoratori.
Diventa, così, ininfluente la circostanza che solo in epoca recente, e cioè con la legge 27.3.1992 n. 257, è stato vietato in assoluto l'uso dell'amianto, prevalendo la disposizione generale dell'art.2087 c.c., estensibile anche ai preposti in pubbliche amministrazioni, secondo il quale "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
L'assenza di una normativa specifica non esonera da responsabilità chi ha l'obbligo giuridico di aggiornarsi sulle tecniche antinfortunistiche e sui mezzi di contrasto alle malattie professionali. Come è stato efficacemente osservato in dottrina, si tratta di un onere certamente gravoso, ma giustificato dalle complessive finalità sociali perseguite dall'ordinamento e dall'esigenza di non lasciare nulla al caso e di fare in modo che la protezione sia in ogni caso completa ed efficace. L'art. 2087 c.c. funziona proprio come strumento di integrazione delle eventuali lacune della normativa in materie specifiche come quella in questione.
Tutti i ricorrenti hanno trattato, pur riservando spazi di diversa ampiezza, l'argomento secondo il quale le rispettive qualifiche non consentivano interventi efficaci, e neppure effettivi, per evitare o limitare l'esposizione all'amianto.
Invero, i ricorsi si mostrano anche contrastanti fra loro, in quanto il TI sostiene che, per la particolare ampiezza del suo mandato (responsabile del servizio sanitario nazionale), i poteri di intervento si dovevano ritenere delegati ad altri, in base ad una analitica illustrazione della pianta organica nel settore;
il SE ed il AB, che ricoprivano incarichi assimilabili ai dirigenti, ma certamente "non apicali", assumono al contrario - anche se più succintamente - che non potevano adottare provvedimenti di arresto dei lavori sulla base di cognizioni generiche in ordine agli effetti dell'esposizione all'amianto.
Come ricordato nella sentenza impugnata, sulla specifica posizione del TI, la Corte di Cassazione si è già pronunciata con la sentenza del 30.3.2000 n. 5037, riguardante l'esame dei ricorsi di AM LI ed altri, tra cui il TI, in relazione ad alcuni decessi ricollegabili anch'essi all'esposizione all'amianto nelle O.G.R. di Torino.
Anche in tale procedimento il ricorrente ha dedotto che "della violazione delle norme antinfortunistiche il TI non può essere considerato responsabile, in quanto non punto nodale dell'organizzazione FF.SS., dal momento che altri, specificamente investiti del relativo compito, aventi piena responsabilità e competenza , dovevano fare applicare le norme antinfortunistiche c/o dovevano controllare che tali nonne fossero concretamente applicate". Il ricorrente, allora come in questo procedimento, richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale i vertici di una organizzazione complessa non possono essere considerati i destinatari del rispetto delle norme antinfortunistiche.
L'argomento difensivo non è convincente, e va ribadita la decisione già presa dalla Suprema Corte. La conoscenza da parte del "vertice sanitario", ovvero la doverosa conoscenza, secondo un'ordinaria cultura scientifica, del rischio dell'esposizione alle polveri di amianto legittimava un intervento di controllo e di vigilanza delle situazioni esistenti presso le varie strutture lavorative per imporre il rispetto delle nonne antinfortunistiche siano esse specifiche ovvero di normale prudenza.
La circostanza che il TI, all'atto del suo insediamento, abbia emesso la circolare n. 32533 dell' 11.9.1973 (alla quale ne sono seguite altre), informando i Servizi e le Direzioni Compartimentali circa le disposizioni della legge 30.6.1965 n. 1024 in tema di asbestosi e silicosi, del D.P.R. 19.3.1956 n. 303, e del D.M. 18.4.1973 del Ministro del Lavoro e della sanità, e specificando i rischi derivanti dalle polveri inalabili, invitando ad assumere provvedimenti tecnici per l'abbattimento delle polveri e per finire alla protezione individuale ed alla sorveglianza del personale, non si sostanzia affatto nell'adempimento dell'obbligo di controllo e di vigilanza, ma appare espressione di un potere gerarchico, o, al più, dì mera e generica indicazione di comportamenti pretesi da altri e non specificati.
L'emanazione di circolari, da un lato, si sostanzia in elemento di individuazione della colpa, dimostrando che il TI era consapevole della situazione di rischio derivante dalle polveri, ed anche dall'amianto, e dall'altro, consente di individuarla in una palese omissione dell'obbligo/dovere di controllo e di verifica delle situazioni, dai quali sarebbe emersa l'indifferenza (se consapevoli) o l'ignoranza (se inconsci) dei responsabili locali. In modo logico e congruo la Corte di merito ha, pertanto, motivato (pagg. da 27 a 30) in ordine alla circostanza che la particolare posizione di preminenza organizzativa del ricorrente ne legittimava:
la doverosa conoscenza della serietà del problema delle malattie derivanti dall'esposizione all'amianto; il controllo e la verifica delle situazioni locali, in modo sostanziale e conoscitivo, e non la semplice diramazione di circolari, ritenute erroneamente "autoliberatorie"; il conseguente intervento per il rispetto delle nonne specifiche, da lui stesso indicate, e notoriamente trascurate. Come è poi ineccepibilmente osservato nella sentenza della Corte di Appello di Venezia, "i compiti del servizio cui era preposto il TI, quali dettagliati dall'art. 2 del D.M. 26.4.1973 n. 6597, e cioè: patrocinare in problemi relativi all'igiene ed alla sicurezza;
fornire informazioni ed indirizzi sull'attuazione dei mezzi di prevenzione;
organizzare la sorveglianza sanitaria con circolari;
scegliere i mezzi di protezione individuali, non lasciano adito a dubbi sulla centralità del ruolo del Servizio in tema di prevenzione dallo specifico rischio in esame: se è vero che l'approntamento delle misure di prevenzione competeva alla dirigenza tecnica sulla base delle indicazioni e delle informazioni ricevute dalla struttura sanitaria, è evidente, se quest'ultima non si attivava, nulla si muoveva. Giusto quanto è avvenuto nella fattispecie concreta (la situazione è infatti cambiata solo quando a seguito di una serie di circolari del Servizio emanate ad iniziare dal 1979, nelle quali il rischio veniva finalmente rappresentato in tutta la sua gravità, le Ferrovie hanno deciso la graduale fuoriuscita dall'amianto, adottando le prime concrete misure)".
La sentenza motiva adeguatamente anche in ordine alla colpa degli imputati succedutisi nell'incarico di responsabili dell'Ufficio Sanitario Compartimentale, ricordando le competenze indicate nel D.M. 6597/1973.
Tra le loro mansioni rientrano quelle di controllare l'osservanza delle norme di prevenzione e di igiene sul lavoro, nonché di intervenire in materia di prevenzione delle malattie e degli infortuni delle tecnopatie e dell'igiene sul lavoro, di effettuare la sorveglianza sanitaria sui lavoratori, e di segnalare le deficienze dei mezzi tecnici di protezione.
Non vi è dubbio che la loro posizione, unitamente a quella del Dirigente del Servizio Sanitario nazionale, è quella di destinatari della posizione di garanzia e del conseguente obbligo di impedire l'evento, in quanto indubbiamente dirigenti.
Il 2° capo del D.P.R. 19.3.1956 n. 303, che si interessa dei dirigenti e dei preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività indicate nell'art.
1 - attività alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati - devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni di competenze, a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui vanno esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di disposizione ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
La posizione di dirigenti del SE e del AB, peraltro non contestata, si ricava anche dall'art. 2 del regolamento 15.7.1923 n. 1755, secondo il quale sono dirigenti di azienda "coloro che sono preposti alla direzione tecnico ed amministrativa dell'azienda, o di un reparto della stessa con la diretta responsabilità dell'andamento del servizio e, quindi, sono dirigenti gli institori, i gerenti, i direttori tecnici od amministrativi, capo ufficio e capo reparto" e tutti coloro che sono destinatari degli obblighi previsti dall'art. 4.
Nella sentenza di appello (pag. 31) è ben specificato che dagli atti processuali è risultato che il SE e il AB, durante gli anni della loro permanenza in carica, hanno omesso qualsiasi controllo mirato alla prevenzione del rischio amianto, sia in termini di vigilanza all'interno degli ambienti, sia di accertamenti sui singoli lavoratori esposti, sia di informazioni da dare alla dirigenza tecnica.
E' indifferente precisare se ciò sia avvenuto per mancata conoscenza del rischio-amianto, all'epoca già individuabile, come più volte precisato, ovvero per sottovalutazione del problema, ovvero ancora per totale negligenza.
La conoscibilità degli effetti altamente nocivi per la salute derivanti dall'esposizione all'amianto, e la omessa adozione della benché minima cautela sono di per sé sufficienti, per il preposto sanitario locale, con competenza antinfortunistica pacifica, per individuare la sussistenza della colpa a norma dell'art. 43 c.p.. Va adesso approfondito il tema del nesso di causalità, tenendo distinti i due fatti-reato, il primo inerente al decesso del NT, ed il secondo alle lesioni subite dal AZ.
Per ciò che concerne l'ipotesi di omicidio colposo nessuno dei ricorrenti contesta che la causa della morte sia un mesotelioma pleurico diagnosticato nel 1997, ma tutti sostengono che l'innesco della malattia ben può essere avvenuto in epoca anteriore, essendovi stata, tra il 1958 ed il 1973, una ben più consistente esposizione del NT all'amianto, in quanto addetto alla riparazione di parti metalliche di elettromotrici e, poi, di caldaie delle locomotive a vapore. Lo stesso consulente tecnico Tolomeo ha definito "importante" l'esposizione all'amianto dal 1958 al 1973, ed "inferiore" quella successiva.
Altro argomento valorizzato dai ricorrenti è la risposta data dallo stesso consulente del P.M., dott. Carnevale, alla seguente domanda:
"se nel '73, cioè finito il periodo di esposizione più massiccia e più lunga, il NT fosse stato licenziato, mandato a lavorare in campagna, a fare tutt'altre cose che non avessero comportato esposizione ad amianto, lei può dire che il NT non sarebbe morto di mesotelioma o sarebbe morto dopo ? ". A tale quesito il consulente ha risposto: "Non posso dirlo ".
Il AB, in particolare, sostiene altresì che l'innesco della malattia possa essere avvenuto successivamente al 1977 (allorché egli terminò di esercitare le funzioni di responsabile dell'Ufficio sanitario compartimentale di Verona), essendo il NT deceduto il 20.2.1998, ed essendo il periodo di incubazione molto variabile, da un minimo di 12-13 anni ad un massimo di 30-35 anni.
Infine, il SE assume che è ben possibile che il mesotelioma altro non sia che la metastasi di un tumore del carcinoma prostatico per il quale il NT aveva subito un intervento chirurgico, senza connessioni con l'esposizione all'amianto, essendo in tale caso il periodo di incubazione solitamente superiore ai 24 anni. Sul nesso di causalità le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 30328 del 10.7.2002, dirimendo il conflitto insorto in questa stessa sezione, hanno fornito un'interpretazione condivisibile della complessa problematica. Le SS.UU., dopo avere ribadito la perdurante validità della teoria condizionalistica (ritenuta temperata con il riferimento alla teoria della "causalità umana" quanto alle serie causali sopravvenute, autonome ed indipendenti di cui all'art. 41, 2° comma, c.p.) e la necessità di procedere al giudizio controfattuale al fine di verificare se, eliminata mentalmente la condotta presa in considerazione, l'evento si sarebbe ugualmente verificato, hanno poi confermato la necessità che la spiegazione causale dell'evento verificatosi hic et nunc provenga da attendibili risultati di generalizzazioni del senso comune ovvero facendo ricorso generalizzante della sussunzione del singolo evento sotto leggi scientifiche che consenta di affermare che l'antecedente può essere considerato condizione necessaria dell'evento se rientra tra quelle conseguenze che le leggi di "copertura" consentono di ritenere di avere provocato l'evento.
Secondo le sezioni unite "il ricorso a generalizzazioni scientificamente valide consente infatti di ancorare il giudizio controfattuale, altrimenti insidiato da ampi margini di discrezionalità e di indeterminatezza, a parametri oggettivi in grado di esprimere effettive potenzialità esplicative della condizione necessaria, anche per i più complessi sviluppi causali dei fenomeni naturali, fisici, chimici o biologici". Passando poi a trattare più specificamente della causalità. omissiva la sentenza citata, senza addentrarsi nella soluzione del problema teorico della natura reale o meramente normativa dell'effetto condizionante nei reati omissivi impropri, ha però richiamato, condividendolo, l'orientamento che ritiene valido il "paradigma unitario di imputazione dell' evento" con riferimento al "condizionale controfattuale" la cui formula deve rispondere al quesito se "mentalmente eliminato il mancato compimento dell'azione doverosa e sostituito alla componente statica un ipotetico processo dinamico corrispondente al comportamento doveroso, supposto come realizzato, il singolo evento lesivo, hic et nunc verificatosi, sarebbe, o non, venuto meno, mediante un enunciato esplicativo 'coperto' dal sapere scientifico del tempo".
Da queste premesse le sezioni unite sono giunte alla conclusione che, "superato l'orientamento che si sostanzia in pratica nella 'volatilizzazionè del nesso eziologico", il contrasto giurisprudenziale verta sui "criteri di determinazione e di apprezzamento del valore probabilistico della spiegazione causale";
non viene quindi in considerazione lo statuto condizionalistico e nomologico della causalità, ma la sua concreta "verificabilità processuale" e su tale problema la Corte ha ritenuto di non condividere l'orientamento che, particolarmente sul tema dei trattamenti terapeutici, fa riferimento, al fine di ritenere accertato il nesso di condizionamento, alle "serie e apprezzabili probabilità di successo" del trattamento omesso in quanto, con questa formula, si esprimono coefficienti indeterminati di probabilità con il rischio di violare i principi di legalità e di tassatività della fattispecie e della garanzia di responsabilità per fatto proprio.
Fatte queste premesse le sezioni unite hanno indicato una via che riconduce la soluzione del problema all'accertamento processuale dell'esistenza del nesso di condizionamento alla stregua di quei canoni di "certezza processuale", non dissimili da quelli utilizzati per l'accertamento degli altri elementi costitutivi della fattispecie, che conduca, all'esito del ragionamento di tipo induttivo, ad un giudizio di responsabilità caratterizzato da "alto grado di credibilità razionale". In quest'ottica, secondo la sentenza citata, "non è sostenibile che si elevino a schemi di spiegazione del condizionamento necessario solo le leggi scientifiche universali ' e quelle statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico prossimo al cento per cento, cioè alla 'certezzà, quanto all'efficacia impeditiva della prestazione doverosa e omessa rispetto al singolo evento".
Seppur con riferimento alla scienza medica, ma con argomentazioni di carattere generale utilizzabili nel caso in esame, le sezioni unite da questa considerazione traggono la conclusione che la "certezza processuale" può derivare anche dall'esistenza di coefficienti medio bassi di probabilità c.d. frequentista quando, corroborati da positivo riscontro probatorio circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del rapporto di causalità. Per converso livelli elevati di probabilità statistica o addirittura schemi interpretativi dedotti da leggi universali chiedono sempre la verifica concreta che conduca a ritenere irrilevanti spiegazioni diverse, con la conseguenza che non è "consentito dedurre automaticamente - e proporzionalmente - dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge la conferma dell'ipotesi sull'esistenza del rapporto di causalità".
È inadeguato, infatti, secondo la sentenza in esame, esprimere il grado di corroborazione dell'explanandum mediante coefficienti numerici mentre appare corretto enunciarli in termini qualitativi per cui le sezioni unite mostrano di condividere quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che fa riferimento alla c.d. "probabilità logica" che, rispetto alla c.d. "probabilità statistica", consente la verifica aggiuntiva dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica al singolo evento. Solo con l'utilizzazione di questi criteri si può giungere alla certezza processuale sull'esistenza del rapporto di causalità in modo non dissimile dall'accertamento relativo a tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie con criteri non dissimili "dalla sequenza del ragionamento preferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall'art. 192, 2° comma, c.p.p." al fine di pervenire alla conclusione, caratterizzata da alto grado di credibilità razionale, che "esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta omissiva dell'imputato, alla luce della cornice nomologica e dei dati ontologici, è stata condizione 'necessarià dell'evento, attribuibile perciò all'agente come fatto proprio", mentre l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio, e quindi il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva, non possono che condurre alla negazione dell'esistenza del nesso di condizionamento.
Questi principi si ritrovano anche nelle sentenze di questa sezione n. 953 dell' 11.7.2002, e n. 22568 del 23.1.2002. Nella fattispecie, pertanto, in base al principio citato, numerosi elementi convergenti e l'esclusione di soluzioni alternative credibili inducono a ritenere ben motivata dal giudice di merito la declaratoria di responsabilità degli imputati.
L'elevata esposizione all'amianto del NT, il tipo di tumore (mesotelioma pleurico) normalmente derivante da tale esposizione, la coincidenza del periodo con i tempi ordinari e più frequenti di incubazione, e soprattutto il ritenuto rilievo causale - in base a convincenti accertamenti tecnici - dell'ulteriore fase di aggravamento, anche se l'insorgenza del tumore fosse anteriore al 1973, costituiscono elementi idonei e sufficienti per ritenere il nesso di causalità tra le condotte omissive dei ricorrenti (già esposte) e l'evento-morte.
Né le tesi difensive (tutte valutate dal giudice di merito) inficiano questo convincimento ineccepibile della Corte di Appello di Venezia.
A parte la considerazione che alcune critiche alla valutazione del giudice di merito si sostanziano in soluzioni alternative che, in base a costante giurisprudenza (Cass. sez. un. 24.11.1999, Spina;
Cass. sez. un. 30.4.1997, Dessimone;
Cass. sez. un. 13.12.1995, Clarke) non sono sindacabili dal giudice di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica della sentenza impugnata, e renderebbero, in tale parte, inammissibili i ricorsi, va rilevato che l'eccezione del SE non è stata condivisa, in quanto l'eventuale influenza dell'adenocarcinoma alla prostata, nonché della possibile chemioterapia è stata esclusa dal perito autoptico, il quale ha precisato che l'intervento non aveva fatto residuare tracce tumorali, e l'eventuale chemioterapia non avrebbe potuto diminuire le difese immunitarie, in quanto si sarebbe comunque trattato di una chemio a base di ormoni priva di effetto invalidante di questo genere.
Né è credibile la tesi avanzata dal AB su una insorgenza posteriore e collocata in un periodo di tempo brevissimo, considerato che il NT ha lasciato il lavoro nel 1980 in concomitanza con le prime assunzioni di cautele sull'amianto. In modo adeguato e logico, e in base ai risultati contenuti nella relazione dei CC.TT. del P.M., il giudice di merito (pagg. da 20 e 24) ha ritenuto che "se è vero infatti che per il mesotelioma è sufficiente una dose bassa per l'insorgenza del tumore, è altrettanto certo che l'esposizione prolungata influisce sullo sviluppo del tumore (sulla proliferazione cellulare, sul periodo di latenza). Limitare il periodo nel quale l'esposizione abbia avuto un rilievo causale rispetto all'insorgenza del tumore sarebbe del resto ragionevole solo ove si potesse affermare o che non vi è stata esposizione nel corso di un altro periodo lavorativo o che la fase di sviluppo autonomo del cancro era già. iniziata prima del 73. Cosa, questa, impossibile nella fattispecie concreta, nella quale risulta che l'esposizione è proseguita per tutto il protrarsi del rapporto di lavoro, mentre la durata della latenza, peraltro sempre di difficile definibilità, in quanto dipendente da un complesso di fattori e variabile da caso a caso, appare compatibile con l'insorgenza successiva (dal 73 alla diagnosi intercorrono ben 24 anni)".
Anche la risposta del consulente dott. Carnevale ("non posso dirlo") è legittimamente spiegata dal giudice di merito con la considerazione che il consulente non ha avuto la possibilità di pronunciarsi sul caso specifico, dato che il decesso del lavoratore era stato successivo agli accertamenti tecnici.
Pertanto, nella specie, l'unica circostanza dubbia rimane il momento di insorgenza della malattia (pur ritenuto probabile che ciò sia avvenuto dopo il 1973), ma i giudici di merito hanno, comunque, ritenuto con motivazione non solo non manifestamente illogica, ma congrua e corretta, che la protratta esposizione all'inalazione di dosi di polveri di amianto ha avuto effetto patogenetico sulla latenza di una malattia già esistente o sull'insorgenza di una non ancora sorta.
Per ciò che concerne le lesioni del AZ viene ribadito il principio di diritto espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 30328 del 2002. Nella fattispecie viene rilevato, in particolare dal TI e dal SE, che vi è incertezza sulla causa delle lesioni: perché il tumore al polmone non è prevalentemente causato dall'esposizione all'amianto, ma può derivare da altre diverse cause;
perché l'attività di lavavetri esponeva in misura ridotta il AZ ai rischi più volte indicati;
perché il AZ era un accanito fumatore, ed è noto che il fumo è un fattore scatenante del tumore al polmone.
Tutti questi rilievi sono stati presi in considerazione dalla Corte di Appello, che ha fornito una versione ricostruttiva dei fatti congrua e logica.
Sui primi due punti, il giudice di merito ha ritenuto affidabile l'accertamento dei consulenti, che hanno assegnato al AZ un'esposizione medio-alta nel periodo dal 1974 al 1979, stima ritenuta più attendibile di quella delle FF.SS. "per la competenza professionale e il disinteresse degli autori, quanto anche perché fondata sulle effettive mansioni svolte, come pure dal lavoratore illustrate, e sul grado insito nell'attività di falegname". La Corte territoriale non pone, quindi, in dubbio che l'esposizione diretta e massima, protrattasi per almeno cinque anni, in concomitanza temporale con i tempi di incubazione, sia stata causa della malattia, qualificata come carcinoma polmonare, che rientra tra le malattie consequenziali all'esposizione alle polveri di amianto.
La valutazione del giudice di merito, fondata su pareri qualificati e motivata in modo logico, è insindacabile da parte del giudice di legittimità.
Né , sussiste violazione di legge o difetto di motivazione perché la Corte ha ineccepibilmente ritenuto che l'abitudine al fumo da parte del AZ (circa 15 sigarette al giorno) si pone al più come concausa dell'evento, ma agli atti non sussiste prova alcuna che tale abitudine sia stata la causa unica ed autonoma dell'insorgenza del tumore.
Come è noto, l'art. 41, 1 ° comma, c.p. disciplina il principio di equivalenza delle cause, disponendo che "il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento".
È, invece, fondato il motivo di ricorso attinente al calcolo del tempo per il decorrere della prescrizione in tema di lesioni colpose. La Corte di merito ha ritenuto che "è ben mero che il reato di lesioni personali colpose è un reato istantaneo che si consuma dal momento dell'insorgenza della malattia, ma la data del commesso reato, rilevante ai fini dell'applicazione di una causa estintiva, non può che essere quell'unica data certa coincidente con l'accertamento clinico, e non già l'incerta, indefinita ed indefinibile epoca anteriore di pretesa insorgenza della neoplasia". Tale tesi si pone in contrasto con l'orientamento costante della Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto che "in materia di malattia professionale eziologicamente connessa a fattori determinanti una evoluzione nel tempo, il momento consumativo del reato non è quello in cui sarebbe venuto meno il comportamento del responsabile bensì quello dell'insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni, sicchè ai fini della prescrizione il dies commissi delicti deve essere retrodatato al momento in cui risulti la malattia in fieri, anche se non stabilizzata" (Cass.
8.1.1998 n. 2522; conformi Cass. n. 4049/1989, Cass. n. 7475/1986). Considerato che l'accertamento clinico risale al 10.3.1995 (pag. 26 della sentenza), l'insorgenza della malattia è di epoca sicuramente anteriore, e, pur non potendosi definirla con esattezza, è probabile che, alla data dell'emissione della sentenza di appello (8.4.2002), fossero già decorsi anni sette e mesi sei da tale evento (artt. 157 e 160 c.p.), per cui, a norma dell'art. 531 c.p.p., anche in osservanza del principio in dubio pro reo, applicabile anche in tema di cause estintive del reato, il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato il delitto di lesioni colpose (Cass.23.9.1998, Restano;
Cass. 20.8.1998, Alberini).
In ogni caso, poi, il reato è sicuramente prescritto alla data di emissione della presente sentenza, per cui sul punto la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio, e, esclusa la continuazione, viene eliminato l'aumento di pena inflitto a tale titolo a tutti i ricorrenti nella misura di mesi uno di reclusione.
È, infine, infondato l'ultimo motivo di ricorso proposto dal SE ed attinente alla omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a norma dell'art. 603 c.p.p., per procedere ad una ulteriore perizia medica.
È vero che la Corte di Appello non motiva espressamente il rigetto dell'istanza, ma tale decisione si evince dal contenuto motivazionale dell'intera sentenza, che fa continuo e specifico riferimento alla attendibilità e credibilità degli accertamenti medici eseguiti, ed utilizzati per la decisione.
Come è stato precisato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza Panigoni del 24.1.1996, l'istituto ha carattere eccezionale e vi si fa ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti (conformi Cass. 11.1.1995, Fodde;
Cass. 12.3.1998, Fiore).
Nella fattispecie, dall'ampia ed esauriente motivazione della sentenza di appello si evince con totale chiarezza che gli accertamenti medici eseguiti sono stati ritenuti dal giudice di merito più che esaurienti per decidere allo stato degli atti, e, pertanto, superflua sarebbe stata una ulteriore perizia, tenuto anche presente il contenuto dell'art. 111 Cost.. In conclusione, tranne che sul punto specificato della prescrizione, i ricorsi vengono rigettati.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di tutti i ricorrenti limitatamente alla condanna per il delitto di lesioni colpose in persona di AZ TU perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, e, , esclusa la continuazione, elimina gli aumenti di pena inflitti a tale titolo nella misura di mesi uno di reclusione per ciascuno dei ricorrenti.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2003.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 9 MAGGIO 2003.