Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2003, n. 37432
CASS
Sentenza 9 maggio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In caso di incertezza nella determinazione del "tempus commissi delicti", il termine di decorrenza della prescrizione va computato nel modo che risulti più vantaggioso per l'imputato, posto che il principio "in dubio pro reo" trova applicazione anche in tema di cause di estinzione del reato.

Nel delitto di lesioni personali colpose derivanti da malattia professionale caratterizzata da evoluzione nel tempo, il momento di consumazione del reato non è quello in cui sarebbe venuta meno la condotta del responsabile causativa dell'evento, bensì quello dell'insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni, sicché ai fini della prescrizione il "dies commissi delicti" va retrodatato al momento in cui risulti la malattia "in fieri", anche se non stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente. (Fattispecie in tema di malattia professionale derivante da prolungata esposizione a polveri di amianto).

Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, la condotta omissiva è stata condizione "necessaria" dell'evento che, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta l'esistenza del rapporto di causalità tra l'omissione, da parte dei responsabili del servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato, dei controlli mirati alla prevenzione del rischio derivante dalla cronica esposizione all'amianto da parte dei lavoratori, e la morte o le lesioni verificatesi per questi ultimi come effetto di tale esposizione).

Commentari2

  • 1Malattie professionali e diritto penale
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021

    Questa voce è stata curata da Stefano Zirulia Definizione Per malattia professionale (o tecnopatia) si intende una patologia che si sviluppa a causa della presenza di stimoli nocivi nell'ambiente di lavoro. La malattia professionale si distingue in maniera netta dall'infortunio che, pur essendo analogamente connesso ad una occasione di lavoro, è definito come un evento verificatosi per causa violenta ed esterna (ossia da un fattore che opera dall'esterno con azione intensa e concentrata nel tempo, rapida). Per occasione di lavoro si intende quel particolare rapporto anche mediato ed indiretto che deve intercorrere tra l'evento lesivo e il lavoro. Gli agenti responsabili sono tantissimi e …

     Leggi di più…

  • 2Tumori amianto correlati e diritto penale
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Stefano Zirulia Nozione Le malattie derivanti dall'esposizione all'amianto, in particolare il tumore polmonare e i mesoteliomi, sollevano problemi specifici sotto i profili della colpa e del nesso di causalità. In proposito si vedano le voci: Malattie professionali e diritto penale, par. Colpa) Malattie professionali e diritto penale, par. Accertamento del nesso causale). Colpa Colpa specifica In materia di malattie professionali, il rimprovero di colpa specifica può essere mosso ai soggetti che violano le norme cautelari scritte poste a tutela della salute sul lavoro (v. voce Malattie professionali e diritto penale, par. Colpa specifica). È noto che in …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2003, n. 37432
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37432
Data del deposito : 9 maggio 2003

Testo completo