Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2004, n. 24036
CASS
Sentenza 2 marzo 2004

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In tema di colpa professionale, nel caso di "equipes" chirurgiche e, più in generale, in quello in cui ci si trovi di fronte ad ipotesi di cooperazione multidisciplinare nell'attività medicochirurgica, sia pure svolta non contestualmente, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.

Commentari4

  • 1Responsabilità medica in équipe e dovere di diligenza sull’operato altrui.
    Ilaria Castellano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Il testo ricostruisce lo sviluppo della più recente giurisprudenza in tema di attività medica in équipe, ponendo particolare attenzione sulle controverse questioni relative all'estensibilità del dovere di diligenza del singolo sanitario al controllo e alla vigilanza dell'operato altrui. La mera appartenenza all'équipe non è sufficiente a legittimare l'addebito a carico del sanitario che abbia agito nel rispetto delle proprie regole cautelari. Di qui la necessità di individuare un criterio posto a governo del giudizio di accertamento della responsabilità penale. L'applicazione del principio di affidamento - seppure non inteso in termini assoluti - contribuisce a delimitare i doveri …

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  • 2Mitgegangen, mitgefangen: medico in equipe responsabile per errore altrui (Cass. 22007/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 giugno 2018

    In forza del fine unitario che caratterizza gli apporti professionali che si susseguono nel procedimento terapeutico, l'equipe medica, sia essa operante sincronicamente o diacronicamente, è da considerare come una entità unica e compatta e non come una collettività di professionisti in cui ciascuno è tenuto a svolgere il proprio ruolo, salvo intervenire se percepisca l'errore altrui. Ad ogni membro dell'equipe è pertanto imposto un dovere ulteriore: la verifica che il proprio apporto professionale e l'apporto altrui, sia esso precedente o contestuale, si armonizzino in vista dell'obiettivo comune. La responsabilità per l'errore altrui, cui non si è posto rimedio o non si è cercato di …

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  • 3Omicidio colposo e Responsabilità degli infermieri
    Vese Donato · https://www.diritto.it/ · 27 settembre 2013

    Omicidio colposo – Omicidio colposo e Responsabilità degli infermieri – (art. 589 c.p.) CORTE DI CASSAZIONE, Sezione IV pen., sentenza n. 16260 del 6 marzo 2013 – 10 aprile 2013, Pres. ****** – Rel. ******** – P.M. Conf. Risponde di omicidio colposo l'infermiere che, pur essendo a conoscenza delle generali cattive condizioni manutentive dell'ospedale, omette di osservare i doveri di attenzione nell'adempiere al compito di trasporto di una paziente, causandone la caduta e successivamente il decesso (1). RITENUTO IN FATTO 1. L.G. è stato ritenuto responsabile per il delitto di omicidio colposo in danno di B.G. dal Tribunale di Napoli in quanto, essendo incaricato del trasporto a mezzo …

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  • 4Responsabilità del medico, posizione apicale, primario, decorso post operatorioAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 giugno 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2004, n. 24036
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24036
Data del deposito : 2 marzo 2004

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