Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2025, n. 37343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37343 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
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Composta da:
IO LIBERATI ANTONELLA DI STASI LORENZO ANTONIO BUCCA ALBERTO GALANTI MARIA BEATRICE RO
37343-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
ACR
-Presidente-
-Relatore.
Sent. n. sez. UP - 09/10/2025 R.G.N. 19187/2025
1463
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA
nonché di
caso di diffusione del le provvedimento ometers le generale gli altri dati identificativ a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto. disposto d'ufficio a richiesta di parte Imposto dalla legge
AT VI nato a [...] il [...]
nel procedimento a carico di quest'ultimo
IL FUNZIONARIO CUDE LU Mai
inoltre: PARTE CIVILE
avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
lette le conclusioni:
del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo: l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania in relazione ai reati di violenza sessuale di cui al capo B); dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato; dichiararsi l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione al reato di atti persecutori di cui al capo A), ai sensi dell'art. 624, comma 1, cod. proc. pen..
dell'avv.to Nunzio Valerio Palumbo, che ha chiesto il rigetto del ricorso dell'imputato, la conferma delle statuizioni civili e l'annullamento della sentenza in relazione al reato di cui all'art. 609 bis c.p. anche con riferimento ai "capi civili", con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore dell'Erario, essendo la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
dell'avv.to Vito Melfi Verga, difensore dell'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore Generale e l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse dell'assistito.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 luglio 2023, il Tribunale di Ragusa dichiarò IA EN colpevole dei reati lui ascritti di atti persecutori (capo A) e di violenza sessuale continuata (capo B) in danno di PA ES e, ritenuta la continuazione, lo condannò alla pena di anni 9 di reclusione, oltre pene accessorie, e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi a cura del giudice civile, con assegnazione di una provvisionale di € 8.000,00
2. La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 31 gennaio 2025, in parziale riforma della decisione di primo grado, appellata dall'imputato, ha assolto IA dal reato di violenza sessuale continuata perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena per il reato di atti persecutori in anni uno e mesi sei di reclusione, confermando "nel resto l'impugnata sentenza" e condannando l'imputato alla rifusione delle ulteriori spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado.
3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale e l'imputato, tramite il difensore di fiducia.
3.1. Il Procuratore Generale deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'assoluzione dell'imputato dal reato di violenza sessuale. Sostiene il P.G. ricorrente che la Corte territoriale è incorsa in un'evidente contraddizione, avendo ritenuto la persona offesa pienamente credibile e il suo racconto coerente e avvalorato da una pluralità di riscontri in relazione al reato di atti persecutori, per poi ritenerla, illogicamente, inattendibile riguardo alle violenze sessuali, consumatesi nel medesimo arco temporale e nel medesimo contesto persecutorio. La motivazione assolutoria si fonderebbe, inoltre, su una valutazione atomistica e decontestualizzata di quattro elementi (la scelta del garage come luogo degli incontri;
la denuncia non immediata delle violenze sessuali, non facendo riferimento la prima querela agli abusi subiti;
la pretesa "genericità delle minacce"; la reiterazione dei rapporti), senza alcun confronto con le puntuali e logiche argomentazioni del primo giudice, che aveva, invece, correttamente inquadrato tali elementi nella condizione di sudditanza psicologica e di coartazione subita dalla vittima.
3.2. L'imputato articola quattro motivi di ricorso.
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Con il primo motivo, si deduce l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 612-bis c.p., sostenendosi che i fatti, scaturiti dal tentativo di recuperare una pregressa relazione sentimentale, ja cui sussistenza era stata ritenuta dai giudici di merito, avrebbero dovuto essere riqualificati nella meno grave contravvenzione di molestie. Per la difesa, infatti, non si erano realizzati gli eventi tipici del delitto di atti persecutori, non essendo rimasto provato che, per effetto dei comportamenti dell'imputato, la parte civile avesse subito "uno stato perdurante di ansia e di paura fino a induria a modificare le proprie abitudine di vita", come eloquentemente dimostrato dal fatto che aveva continuato a "frequentare i medesimi luoghi" e a "fare le cose di prima". Con il secondo motivo, si lamenta la violazione di legge processuale in relazione all'art. 530, comma 2, c.p.p., deducendosi che i pochi "messaggi minacciosi" contenevano "minacce generiche, non particolarmente incisive", per cui, atteso anche che non era rimasto provato alcuno degli eventi contemplati dal reato di cui all'art. 612-bis c.p., il compendio probatorio non giustificava il giudizio di responsabilità. Con il terzo motivo, si denuncia l'erronea applicazione della legge penale in riferimento alle pene accessorie e al risarcimento del danno. La Corte d'appello, pur a fronte dell'assoluzione dal più grave reato e della drastica riduzione della pena, avrebbe illegittimamente confermato le pene accessorie (in particolare quelle ex art. 609-nonies c.p., legate alla violenza sessuale e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale, discendenti dalla pena irrogata dal tribunale) e la condanna risarcitoria, senza adeguare le predette statuizioni del giudice di primo grado al differente esito del giudizio di appello. Con il quarto motivo, si lamenta la mancanza e contraddittorietà della motivazione, sia in ordine alla conferma della condanna per il reato di cui al capo A), motivata con un mero rinvio alla sentenza di primo grado, senza rispondere ai motivi di appello, sia in ordine alla "conferma nel resto della sentenza, priva di qualsiasi argomentazione sulle pene accessorie e sulle statuizioni civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Procuratore Generale è fondato e merita accoglimento. Il ricorso coglie nel segno nel denunciare la manifesta illogicità e la contraddittorietà intrinseca che viziano la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui assolve l'imputato dal delitto di violenza sessuale continuata. La Corte territoriale, dopo aver correttamente riconosciuto, per le ragioni che verranno di seguito esplicitate, la piena attendibilità della persona offesa in relazione al delitto di atti persecutori, affermando che le sue dichiarazioni sono "ampiamente riscontrate dalle deposizioni testimoniali [...] nonché dalla documentazione in atti" e comprovano "in maniera totalmente
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condivisa da questa Corte la persecuzione alla quale è stata sottoposta la vittima", opera un'incomprensibile frattura logica nel momento in cui valuta le medesime dichiarazioni in relazione al delitto di violenza sessuale continuata. Va chiarito che, specie in tema di reati afferenti la sfera sessuale, è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e l'eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate, tenendo conto che tale interferenza si verifica solo quando, tra una parte e le altre, esiste un rapporto di causalità necessaria o quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra, e sempre che l'inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante (cfr. Sez. 3, n. 40170 del 26/09/2006 Gentile Rv. 235575 - 01; Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014 Rv. 26016001; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 (dep.2018), F., Rv. 273530-01; Sez. 3, n. 32588 del 26/3/2025, [...]). Senonché, nel caso di specie, la scissione della valutazione di credibilità della vittima, che viene ritenuta attendibile quando descrive le persecuzioni ma inattendibile quando narra le coartazioni sessuali subite all'interno del medesimo disegno criminoso, deriva da un ragionamento probatorio alternativo che ignora gli argomenti fondanti la condanna e, in particolare, la spiegazione emergente dalla sentenza di primo grado alle quattro risultanze probatorie che fondano il ribaltamento della decisione. La Corte d'appello ha isolato quattro presunti "indici" di consensualità, "quanto meno putativa", senza considerare il contesto di provata persecuzione e intimidazione, descritto dalla vittima e ritenuto provato dalla stessa Corte, che aveva portato il Tribunale ad assegnare alle risultanze probatorie valorizzate nella sentenza impugnata un significato differente se non opposto.
In particolare:
a) la circostanza che la vittima avesse indicato il proprio garage come luogo degli incontri è stata interpretata dalla Corte quale indice di consenso. Tale interpretazione, però, non si confronta con la spiegazione fornita dalla parte civile, recepita dal primo giudice, secondo cui tale scelta rappresentava il "male minore" rispetto alla proposta dell'imputato di appartarsi in una campagna isolata, ed era dunque una strategia di autotutela dettata dalla paura. Nella ricostruzione del Tribunale, quindi, la scelta di un luogo che la vittima percepiva come meno pericoloso, in un contesto di coartazione, non poteva essere letta come espressione di libera volontà ma, al contrario, come un sintomo della sua condizione di soggezione;
b) il ritardo con cui la vittima ha denunciato le violenze sessuali, non avendo a esse fatto menzione nella prima querela, è un elemento che, nella sentenza di primo grado, trova spiegazione nello stato di "sudditanza psicologica" e di paura in cui PA versava. La
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ricostruzione dei fatti cui perviene il Tribunale è tutta incentrata sul rapporto non paritario fra IA e PA e sulla condotta intimidatoria cui l'uomo ricorreva quando la donna mostrava di non soddisfare appieno le sue richieste. Tant'è che la sentenza sottolinea che solo a seguito del licenziamento, intervenuto dopo circa un anno dai primi atti persecutori, PA sporse la querela
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IA. Nello scenario tratteggiato dalla sentenza appellata, inoltre, la Corte d'appello individua il ritardo nella denuncia delle violenze sessuali come indice di inattendibilità della querelante senza però spiegare il differente metro di valutazione adottato in relazione al delitto di cui all'art. 612 bis c.p., risultando le prime condotte persecutore risalire a circa un anno prima dalla querela. Va, ancora, sottolineato che, come segnalato nel ricorso del Procuratore generale, la sentenza impugnata non si confronta con le dichiarazioni rese sul punto della vittima ("la mia paura di dire tutto quello che era successo, la mia paura, la vergogna, la paura di essere giudicata male..."), la cui valorizzazione trova giustificazione nell'allegazione del verbale di stenotipia al ricorso, che confliggono con il rilievo dato al ritardo con cui le violenze sessuali sono state denunciate e che, per la loro logicità, sono in grado di intaccare in maniera significativa il valore assegnato dalla Corte territoriale alla circostanza. Non è superfluo, peraltro, ricordare che questa Corte ha più volte ribadito che il silenzio o la denuncia tardivá possono essere frutto di vergogna, paura di ritorsioni, timore di non essere creduti e del trauma stesso (Sez. 6, n. 44427 del 4/10/2022, [...]; Sez. 3, n. 23419 del 14/1/2020, [...]), fattori che, come denunciato dal ricorrente, la Corte territoriale ha del tutto ignorato. c) la ritenuta, dalla Corte d'appello, "genericità" delle minacce ("non sai chi sono io, non sai cosa sono capace di fare") si riferisce solo ad alcune delle espressioni ricordate dalla parte civile ma ne ignora altre, di cui dà ampiamente conto la sentenza di primo grado, che riporta minacce ben più specifiche e dirette a colpire i punti deboli della vittima: "io ti faccio perdere il lavoro;
ti faccio sparire i tuoi cani;
non saprai neanche dove sono né vivi né morti;
se chiami la polizia questa volta vado in carcere". Tali minacce, tutt'altro che generiche, sono state, nella ricostruzione del primo giudice, lo strumento della coartazione che ha indotto la donna a subire i rapporti. Anche tale processo inferenziale, centrale nella motivazione di primo grado, è ignorato dai giudici di appello.
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d) l'aver "acconsentito ad ulteriori e ripetuti rapporti sessuali", nella ricostruzione del Tribunale, trovava spiegazione nella perdurante condizione di sudditanza psicologica della vittima e, conseguentemente, non poteva assurgere a indice di consenso. Non è a questo punto superfluo ricordare che in tema di violenza sessuale per costrizione, il consenso agli atti sessuali deve essere libero e incondizionato. Quando la volontà della vittima è coartata dalla violenza o dalla minaccia, l'assenza di un dissenso esplicito a ogni singolo atto non vale a scriminare la condotta, essendo l'agente pienamente consapevole del rifiuto implicito e della condizione di soggezione della vittima (cfr. Sez. 3, n. 17676 del 14/12/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275947-01; più di recente Sez. 3, n. 29655 dell'8/4/2025, L.). Tale arresto di legittimità, richiamato nella sentenza del Tribunale, è dalla Corte territoriale del tutto ignorato.
1.2 È di tutta evidenza, quindi, che la laconic sentenza di appello non sia sorretta da una motivazione adeguatamente idonea a spiegare il 'ribaltamento' in senso favorevole all'imputato, in linea con quanto affermato dalle Sez. Unite, per le quali il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado (Sez. U. n.14800/18 del 21/12/2017, [...], Rv. 272430; Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282612 - 01; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, [...], Rv. 281404 01; massime conf.: N. 4222 del 2017 Rv. 268948-01, N. 29253 del 2017 Rv. 270149 01). E' vero che la sentenza Troise ha precisato che la presunzione d'innocenza e il ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione al diverso epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna e il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione e che tali differenti standard hanno significativi riflessi sul piano della estensione dell'obbligo di motivazione, atteggiandosi "in modo diverso a seconda che si verta nell'una o nell'altra ipotesi: in caso di sovvertimento di una sentenza assolutoria, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio;
per il ribaltamento di una condanna, invece, egli può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla scorta di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo (pur avendo cura di precisare che, in tal caso, deve trattarsi di ricostruzioni alternative non solo astrattamente ipotizzabili, ma la cui plausibilità risulti ancorata alle evidenze processuali)" (Sez. 7, n. 24791 del 476/2025, L.). E' però necessario, anche in questo secondo caso, che il giudice d'appello fornisca una spiegazione della insostenibilità delle conclusioni del primo giudice, rilevando le prove eventualmente ignorate o travisate o gli errori di valutazione del compendio probatorio intervenuti. Nulla di tutto questo si riscontra nella sentenza impugnata che individua la sussistenza di un dubbio ragionevole in ordine al consenso della donna agli atti sessuali senza però confrontarsi con le ragioni che avevano indotto il Tribunale a escluderlo. La sentenza deve dunque essere annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per un nuovo giudizio che tenga conto dei principi qui enunciati.
2. Venendo al ricorso dell'imputato, manifesta è l'infondatezza dei primi due motivi di censura.
2.1 Il criterio distintivo tra il delitto di atti persecutori e la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. risiede nell'effetto destabilizzante che la condotta ha sulla serenità e sull'equilibrio psicologico della vittima, dovendo la stessa cagionare almeno uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 15625 del 09/02/2021, [...], Rv. 281029-01; Sez. 6, n. 23375 del 10/07/2020, [...], Rv. 279601-01). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ampiamente
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e logicamente motivato la sussistenza di tali eventi, evidenziando come le condotte di IA avessero provocato in PA "un perenne stato d'ansia e di paura", costringendola "ad alterare le proprie abitudini di vita". Tali conclusioni sono fondate su elementi concreti, quali il drastico calo ponderale della vittima, il suo isolamento, la modifica dei percorsi stradali, il continuo cambiamento delle utenze telefoniche e, infine, la passiva accettazione delle interferenze nell'ambito della sua attività lavorativa sino al licenziamento. La sussistenza degli eventi contemplati dalla norma incriminatrice ritenuta, quindi, trova nelle sentenze der giudizi di merito congrua e non manifestamente illogica motivazione, così da sottrarsi al sindacato di legittimità con condanna del primo motivo all'inammissibilità.
2.2 Il secondo motivo, relativo alla pretesa inidoneità dei messaggi inviati dall'imputato a incidere nella sfera emotiva e nelle abitudini di vita della vittima, è smentito dalle considerazioni innanzi esposte e risulta generico, non confrontandosi con le convergenti valutazioni espresse in proposito dai giudici di merito.
2.3 Generico risulta il quarto motivo d'impugnazione, nella parte in cui lamenta l'omessa risposta della Corte territoriale ai motivi di appello relativa alla condanna per gli atti persecutori, senza però indicare quali censure sono state ignorate e la decisività delle medesime nel percorso argomentativo che sorregge la condanna. Va, quindi, ricordato che "In tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 4, n. 24619 del 18/12/2024, [...]; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275853-02).
2.4 La valutazione nel merito del terzo motivo e delle censure del quarto relative alle pene accessorie e alle statuizioni civili trova ostacolo nell'accoglimento del ricorso del Procuratore generale che mette in discussione il verdetto assolutorio per la violenza sessuale continuata e l'entità della pena irrogata e, conseguentemente, non consente di intervenire sulle sanzioni accessorie applicate dalla corte territoriale, palesemente ingiustificate se parametrate al titolo di reato per cui è intervenuta condanna e alla pena inflitta, e di valutare il denunciato deficit di motivazione in ordine alla congruità della provvisionale liquidata in favore della parte civile, essendo stato l'importo quantificato dal primo giudice sulla base del danno arrecato da entrambi i reati ritenuti.
3. In ordine alla richiesta di parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese relative al presente grado, il disposto annullamento impone di rimettere la questione al giudice del rinvio che le regolerà, in base al principio di soccombenza, a seconda dell'esito del gravame (Sez. 5, n. 25469 del 23/04/2014, [...], Rv. 262561; Sez. 1, n. 34032 del 1/7/2022, [...]).
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P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Catania. Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato relativamente alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo
A.
Così deciso il 9/10/2025
Il Consigliere estensore Lorenzo Antonio Bucca чки
Il Presidente Giovanni Liberati Shibanali
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
Il Presidente
Depositata in Cancelleria
Oggi,
17 NOV. 2025
IL FUNZIONARIO ZI LU
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