Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2014, n. 53415
CASS
Sentenza 22 ottobre 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel giudizio di rinvio, atteso il disposto dell'art. 627, comma quarto, cod. proc. pen., ed in applicazione del principio generale dell'inoppugnabilità delle sentenze rese dal giudice di legittimità, operativo salvo il caso di errore materiale o di fatto, emendabile con il rimedio straordinario di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen., non possono essere dedotte nullità verificatesi nel precedente giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. (Fattispecie in tema di nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza innanzi alla S.C. al difensore di fiducia).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2014, n. 53415
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 53415
    Data del deposito : 22 ottobre 2014

    Testo completo