Sentenza 30 gennaio 2004
Massime • 1
Condizione essenziale per la legittima lettura, ex art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da persone informate dei fatti è che la loro impossibilità di ripetizione sia dovuta a fatti o circostanze imprevedibili. Ne consegue che, nel caso di dichiarazioni predibattimentali rese da una cittadina extracomunitaria, dedita alla prostituzione, non in regola con il permesso di soggiorno, che fornisca solo un domicilio intrensicamente precario ed un recapito telefonico parimenti precario, essendo estremamente probabile, se non certa, la futura impossibilità di reperimento, è diritto-dovere per il P.M. procedente di richiedere l'incidente probatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2004, n. 14550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14550 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 30.01.2004
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 153
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 24359/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE IA, n. il 08.11.1961 a Ospitaletto;
RR TO, n. il 2/12.1964 a Montaquila;
avverso la sentenza emessa il 02.12.2002 dalla Corte d'Appello di Brescia;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
FATTO
NE IA e RR TO furono tratti a giudizio per rispondere del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 629 2^ co. in relazione all'art. 628, comma 3^, n. 1^ c.p., per avere, in concorso tra loro e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, minacciandoli di conseguenze di natura giudiziaria, spacciandosi per poliziotti ed esibendo, il RR, il proprio tesserino di agente penitenziario, costretto AS ND NA, altre prostitute e "viados" non identificati e i loro occasionali accompagnatori a consegnare somme di denaro, procurandosi ingiusto profitto con correlativo danno dalle vittime.
Con sentenza emessa in data 17.10.1996 il Tribunale di Brescia li dichiarava colpevoli del reato di cui agli artt. 81, 110, 317 c.p., così modificata la rubrica e, concesse ad entrambi le attenuanti generiche e al NE quella dell'avvenuto risarcimento del danno, condannava NE alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, RR alla pena di anni due, mesi otto, giorni venti di reclusione, con interdizione dai pp.uu. per un pari periodo.
Su appello degli imputati, con sentenza emessa il 02,12.2002 la Corte d'appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado. Propongono ricorso i prevenuti, deducendo entrambi l'inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese dalla LI, acquisite al dibattimento ex art. 512 c.p.p. e sulle quali si è essenzialmente basata la dichiarazione della loro responsabilità, in quanto, esclusa la acquisibilità delle dichiarazioni stesse a sensi dell'art. 238, comma 4^, c.p.p. (non trattandosi di dich.ni rese in altro procedimento), inaccettabile sarebbe anche il riferimento all'art. 512 c.p.p.. Rileva al riguardo il NE che, essendo la donna un soggetto extracomunitario, privo di permesso di soggiorno e in possesso solo di un recapito telefonico e di un domicilio, ben avrebbe la sua situazione di futura irreperibilità potuto e dovuto essere prevista, con conseguente obbligo di tempestivo ricorso ad incidente probatorio.
Osserva a sua volta il RR che la mancata comunicazione, da parte della denunciarne LI, del mutamento del suo domicilio o recapito telefonico, non può non essere considerata una volontaria libera sottrazione al contraddittorio, con conseguente piena applicabilità dei principi di cui ai commi 4^ e 3^ del novellato art. 111 Cost. Il NE lamenta altresì l'illegittimo diniego del beneficio della non menzione e l'assenza di motivazione sul mancato riconoscimento della chiesta attenuante della provocazione.
DIRITTO
I ricorsi sono fondati.
L'affermazione di responsabilità dei prevenuti si basa, invero, in maniera determinante, sulle dichiarazioni accusatorie predibattimentali di AS ND NA, acquisite in giudizio a seguito della irreperibilità della donna, senza che, quindi, gli imputati o i loro difensori abbiano mai avuto la possibilità di controinterrogarla. Tale acquisizione avvenne a sensi dell'art. 512 c.p.p. e la Corte di merito ha ritenuto di legittimarla anche in forza dell'art. 238, comma 4^, c.p.p., stante la mancata opposizione delle difese.
Al riguardo si osserva che il richiamo a tale ultima norma è improprio perché le dichiarazioni in questione non derivano da altro procedimento e perché la mancata opposizione delle difese a una acquisizione disposta a sensi dell'art. 512 c.p.p.. non può all'evidenza equivalere a un libero consenso alla medesima. Circa il ricorso all'art. 512 c.p.p.., che rinviene il suo fondamento costituzionale nel comma 5 del novellato art. 3^ Cost., deve rilevarsi che una condizione essenziale per la legittima lettura dell'atto è che la sua impossibilità di ripetizione sia dovuta a fatti o circostanze imprevedibili.
Nella specie tale condizione non può considerarsi sussistente. Come ha, infatti, esattamente osservato il NE, di una cittadina extracomunitaria non in regola col permesso di soggiorno che eserciti il mestiere di prostituta e che fornisca solo un (intrinsecamente precario) domicilio e un (parimenti precario) recapito telefonico, non può non prevedersi, secondo un criterio di ragionevolezza e buon senso, una estremamente probabile, se non certa, futura impossibilità di reperimento, con conseguente diritto-dovere, per il P.M. procedente, di richiedere incidente probatorio. L'illegittima acquisizione e conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni della LI determinano il sostanziale azzeramento del quadro probatorio a carico dei prevenuti, che vanno, quindi, prosciolti dall'imputazione di concussione per insussistenza del fatto.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2004