Sentenza 25 giugno 2009
Massime • 1
È legittima l'ordinanza con la quale il giudice, senza dichiarare l'apertura del dibattimento, rinvii ad altra udienza per consentire alla parte civile di eliminare eventuali irregolarità della costituzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/2009, n. 29442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29442 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2009 |
Testo completo
Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.1
M
29 442109 Sentenza n.:7337 Registro Generale n.:22127/2007
Udienza pubblica del giorno 25 giugno 2009
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
composta dai Signori: composta dai Signori:
Giovanni de Roberto Presidente
Saverio Felice Mannino Consigliere Arturo Cortese Consigliere
LU Lanza Consigliere
Carlo Citterio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Decidendo sul ricorso proposto da RI NI nata il
23 agosto 1933, avverso la sentenza 28 marzo 2007 della
Corte di appello di Reggio Calabria.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. Tindari Baglione che ha chiesto il rigetto del ricorso e l'avv. Scalari che ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
NI RI ricorre, a mezzo del suo difensore,
contro la sentenza 28 marzo 2007 della Corte di appello di
Reggio Calabria che, assolto il coniuge GR LU ex art. 530.2 C.P.P., ha per lei confermato la sentenza 29 febbraio
2000 del Tribunale di Reggio Calabria, di condanna per calunnia in danno di AC CA, falsamente accusata con querela 20 febbraio 1995- di aver redatto e comunque predisposto la scrittura privata di locazione 8 settembre 1994,
a firma RI NI e SU CA.
L'impugnazione prospetta nell'ordine: violazione di legge con riferimento agli artt. 368 C.P. e 78 C.P.P. (sulla costituzione della parte civile); 192, 125.3 C.P.P. e 111
Costituzione e 533 C.P.P., in ordine alla valutazione della prova ed all'affermazione di responsabilità; nonchè violazione dell'art. 606 lettera d) C.P.P., e vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità conseguente anche al travisamento dei fatti e delle risultanze probatorie. In particolare si deduce la tardività della costituzione della parte civile, avvenuta non nella prima udienza, ma nella successiva, fissata per dar modo alla parte civile di regolarizzare la formale costituzione.
Il motivo è palesemente infondato, nei termini correttamente evidenziati nella sentenza impugnata.
Nella specie risulta infatti che il giudice ha emesso un'ordinanza con la quale, senza dichiarare l'apertura del dibattimento, ha rinviato ad altra udienza per consentire alla parte civile di regolarizzare la sua posizione: risulta pertanto legittima l'eliminazione dell'irregolarità, prima della successiva udienza O nella nuova udienza anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Va così escluso- come puntualmente argomentato dalla corte distrettuale- che in tale ipotesi la costituzione di parte civile sia avvenuta oltre www.
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il termine di decadenza di cui al combinato disposto degli artt.
79 e 484 cod. proc. pen., che va individuato nella dichiarazione con la quale si dà inizio al dibattimento (Cass. pen. sez.I, 33438/2001, Rv.219772, Maero;
Sez. IV,
9301/1996, Rv. 205710, Aiello) .
Con ulteriore motivo si deduce testualmente "violazione del diritto dell'imputato ad introdurre nel procedimento prove a discarico".
Anche questa doglianza è altrettanto priva di fondamento per le ragioni correttamente proposte dalla corte distrettuale.
Va infatti premesso che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello può costituire violazione dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. soltanto nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603, comma secondo, cod. proc. pen.), mentre negli altri casi -come nella specie- può essere prospettato il vizio di motivazione previsto dalla lett. e) del medesimo art. 606 C.P.P. (Cass. pe sez.V,
34643/2008,Rv.240995, Procuratore generale c. De Carlo).
Quanto alle richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (audizione dell'avvocato che aveva redatto la querela), va rammentato, in punto di diritto, che l'art. 603
C.P.P. il quale stabilisce -nei commi primo e terzo- la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello, quando il giudice è impossibilitato a decidere allo stato degli atti e ritiene assolutamente necessaria la prova richiesta,
consente al giudice (alla luce dell'art. 111 Costituzione e nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto) di ammettere la prova richiesta, allorquando essa venga ritenuta decisiva ed indispensabile, Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.4
ossia in grado di apportare un contributo considerevole ed utile processo risolvendo i dubbi esistenti oppure prospettando una soluzione differente (Cass. pen. sez.III,
21687/2004 Rv.228920, Modi) .
Su tali premesse occorre peraltro precisare:
a) che, nel vigente sistema processuale, la rinnovazione istruttoria in appello mantiene, connotazioni di istituto eccezionale, attesa la
presunzione di completezza dell'indagine probatoria dibattimentale in primo grado, cui va fatto discrezionale ricorso soltanto nell'ipotesi di una impossibile decisione allo stato degli atti (Cass. Pen. SS.UU. 26 gennaio
1996, Panigoni;
Sez.III, 20 novembre-23 dicembre
1997, Cantoni);
b) che in tal senso non basta l'ipotetica attitudine dei mezzi di prova richiesti ad influire sulla decisione del punto controverso per obbligare il giudice dell'appello a disporre la rinnovazione, occorrendo invece che si ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Cass. Pen. sez.II, 25 giugno-29 luglio
1998,Mascheretti);
c) che, pertanto, l'eccezionalità dell'istituto può essere superata soltanto in due casi: quando i dati probatori già acquisiti siano "incerti"; oppure quando l'incombente richiesto rivesta "carattere di decisività",
nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze, ovvero sia di per sè
oggettivamente idoneo a inficiare ogni altra circostanza
(Cass. Pen. sez.III, 14 giugno-18 settembre 2000, Lo
Manto).
Tanto premesso, risulta nella specie che la corte Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.5
distrettuale -con giudizio insindacabile per la sua correttezza e adeguatezza- ha ritenuto che il completo materiale probatorio versato in atti fosse più che sufficiente per la decisione d'appello, tenuto anche conto che mezzi di prova proposti non assumevano la presumibile e ragionevole attitudine ad influire in modo efficace sulla decisione di responsabilità
dell'appellante, i cui tratti andavano recuperati dall'inoppugnabile suo comportamento.
Quanto alle altre ulteriori censure: sulla interpretazione del termine "sottoscrizione", sulla valutazione della "volontà"
che l'imputata aveva manifestato al suo legale, sulla attendibilità della persona offesa e sulla irragionevolezza del comportamento della ricorrente, quale pesato dai giudici di merito, si versa in una serie di prospettazioni di ipotesi di più favorevole lettura, non consentite in questa sede.
Nel momento del controllo di legittimità la Corte di cassazione non deve infatti stabilire se, decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione, come invece realizzato nella fattispecie- sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento" (cfr. in termini: Casso Pen. sez.V, 39843 del
9-30 novembre 2007, Gatti;
Cass., sez. V, 30 novembre
1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. II, 21 dicembre 1993,
Modesto, m. 196955).
Per concludere, risulta che la corte distrettuale ha affermato la certa attribuibilità degli illeciti all'imputata, valorizzando i consistenti elementi di prova in atti, che sono stati verificati e soppesati nel loro insieme, con rigore e correttezza, confluendo essi in una ricostruzione logica e Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.6
unitaria del fatto e nell'affermazione di responsabilità. Da ciò
è derivata una motivazione rispondente ai canoni stabiliti dall'art. 192 c.p.p., ed il procedimento probatorio, che ha fondato l'affermazione di colpevolezza, resiste alle censure di merito, ampiamente inammissibili, formulate dal ricorrente il quale tende a proporre una non consentita lettura alternativa degli eventi.
All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616
C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in €. 1000,00 (mille).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 25 giugno 2009
\cons. est.
LU Lanza
711Presidente Giovanni de Roberto
7 dekler DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 16 LUG 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
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