Sentenza 4 marzo 2009
Massime • 1
Non può dirsi prevedibile l'irreperibilità in dibattimento del soggetto dichiarante per il solo fatto che questi sia un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno, sicchè, nei casi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione, può darsi lettura in dibattimento delle dichiarazioni da lui rese nel corso delle indagini preliminari. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale che aveva ammesso la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese nella fase delle indagini preliminari da un cittadino extracomunitario che, benché privo di permesso di soggiorno, viveva da tempo in Italia lavorava nel commercio ambulante e era in grado di comprendere e parlare la lingua italiana).
Commentari • 2
- 1. I ristretti termini previsti dal rito direttissimo, risultando incompatibili con l'effettuazione dell’incidente probatorio, possono assumere rilevanza ai fini…Gulotta Licia · https://www.diritto.it/ · 25 novembre 2010
Con sentenza n. 34203 del 2010, la terza Sezione penale ha respinto il ricorso dell'imputato che, condannato all'esito di giudizio direttissimo a seguito di arresto in flagranza di reato, aveva impugnato la sentenza per violazione degli articoli 512 e 526 c.p.p., poiché pronunciata sulla base delle dichiarazioni rese durante le indagini dalle persone offese, non successivamente sentite in sede dibattimentale poiché irrintracciabili. L'imputato lamentava, infatti, come l'irreperibilità delle persone offese avesse rappresentato una circostanza tutt'altro che imprevedibile, ed eccepiva, quindi, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di dette parti, contestando, peraltro, la mancata …
Leggi di più… - 2. Assunzione in giudizio degli atti investigativi non più ripetibiliLicia Gulotta · https://www.filodiritto.com/ · 6 novembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2009, n. 14850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14850 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 04/03/2009
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 973
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 42132/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL GA AN, n. il 19.11.88;
avverso la sentenza 22.4.08 della Corte d'Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dr. Antonio Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI ELLA DECISIONE
Con sentenza 22.4.08 la Corte d'Appello di Napoli, previo giudizio di prevalenza - sulle aggravanti contestate - delle già concesse attenuanti generiche e dell'attenuante dell'art. 62 c.p., n. 4, riduceva la pena nei confronti di DE UD AN, per i delitti di concorso in rapina e lesioni personali aggravate, ad anni 2 e mesi 2 di reclusione ed Euro 400,00 di multa, confermando nel resto la pronuncia di prime cure emessa - a seguito di rito direttissimo - in data 8.6.07 dal Tribunale di Torre Annunziata. Tramite il proprio difensore il DE UD ricorreva contro detta sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per violazione degli artt.191, 526 e 512 c.p.p., essendosi basata l'affermazione di penale responsabilità sulle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dalla parte offesa HA Al AD, acquisite ex art.512 c.p.p. nonostante che l'irreperibilità del teste fosse prevedibile, trattandosi di cittadino extracomunitario, senza documenti di riconoscimento, occupazione e stabile dimora, per di più gravato da un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato italiano preesistente ai fatti per cui era processo.
1 - Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha più volte affermato (cfr., ad es., Cass. Sez. 4, n. 842 dell'8.11.2007, dep. 10.1.2008;
Cass. Sez. 1, n. 24249 del 25.2.2004, dep. 27.5.2004; Cass. Sez. 3, n. 42926 del 23.10.2002, dep. 19.12.2002; Cass. n. 24102/2001, rv. 219918; Cass. n. 12705/98, rv. 211913; Cass. n. 5398/94, rv. 197807;
Cass. n. 1687/93, rv. 193776) che la sopravvenuta impossibilità, per fatti o circostanze imprevedibili, della ripetizione di atti assunti dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari deve essere liberamente apprezzata dal Giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente e logicamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Nel caso in esame, risulta che la Corte territoriale ha dato atto che la parte offesa, pur essendo cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno, nondimeno era in Italia da anni, aveva una corretta conoscenza della lingua e svolgeva attività di commercio ambulante.
Quanto al provvedimento di espulsione, entrambe le sentenze di merito hanno segnalato che di esso si era appreso solo successivamente alla presentazione della denuncia della parte offesa, che tale provvedimento di espulsione recava una diversa data di nascita del relativo destinatario e che il successivo diniego del nulla osta all'espulsione, da parte del PM, confermava l'imprevedibilità della successiva mancata presentazione del teste in dibattimento per rendere la propria deposizione.
Aggiungeva la Corte d'Appello che la celebrazione del processo con rito direttissimo non consentiva di addebitare al PM inerzia alcuna nel chiedere l'incidente probatorio.
Per tale motivo, concludeva l'impugnata sentenza, non era ravvisabile neppure violazione dell'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, inapplicabile in presenza di legittima applicazione dell'art. 512 c.p.p.. Premesso che la condizione di cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno non è sufficiente, di per sè, a rendere prevedibile il suo allontanamento dal territorio nazionale e la sua assenza nel dibattimento (cfr. Cass. Sez. 1, n. 16210 del 23.3.2006, dep. 11.5.2006; Cass. Sez. 3, n. 40957 del 13.10.2005, dep. 11.11.2005; Cass. n. 42926/2002 cit.; Cass. Sez. L. n. 37119 del 9.10.2002, dep. 5.11.2002), ritiene questa Corte che la motivazione adottata dall'impugnata pronuncia sia congrua, coerente e logica, in quanto tale immeritevole di censure, ancor più se si considera che nella fattispecie i tempi d'un eventuale incidente probatorio sarebbero stati incompatibili con il giudizio direttissimo e che, proprio l'assoluta brevità dei termini di cui all'art. 449 c.p.p., rafforzava la previsione che il denunciante, come si era spontaneamente presentato a sporgere la denuncia, così si sarebbe presentato poco tempo dopo a rendere la propria deposizione in dibattimento.
In altre parole, ai fini della valutazione ex art. 512 c.p.p., comma 1 della imprevedibilità di fatti o circostanze che rendano impossibile la ripetizione in dibattimento di precedenti dichiarazioni rese dal teste, deve tenersi conto anche dell'intervallo di tempo fra la già avvenuta loro assunzione e la presumibile data del dibattimento, di guisa che, quanto più è breve detto arco di tempo, tanto più è ragionevole prevedere che il soggetto informato dei fatti, che su di essi abbia già spontaneamente riferito in sede di indagini preliminari, si presenti a rendere testimonianza.
Quanto al rapporto fra l'art. 526 c.p.p., comma 1 bis e l'art. 512 c.p.p., comma 1, va ribadito che per giurisprudenza costante di questa S.C. la prima disposizione non opera quando la mancata comparizione, pur se derivante da un atto volontario (come una volontaria noncuranza, magari frutto di uno stile di vita precario), non sia però connotata dal fine specifico - desumibile da prova diretta o mediante presunzione connessa all'avvenuto perfezionarsi della citazione del teste - di sottrarsi all'esame dibattimentale da parte del difensore dell'imputato (cfr. in materia Cass. Sez. 6, n. 39985 del 9.10.2008, dep. 27.10.2008; Cass. Sez. 1, n. 17212 del 17.3.2008, dep. 24.4.2008; Cass. n. 43331/2007, rv. 238198; Cass. n. 18848/2007, rv. 236820; Cass. n. 23571/2006, rv. 234281; Cass. n. 37119/2002, rv. 222914, cit.). Nella fattispecie, caratterizzata dalla successiva irreperibilità della parte offesa, non risulta una precipua volontà di sfuggire all'esame, ne' nel corso dei gradi di merito il ricorrente ha allegato motivo alcuno per supporta in via presuntiva, a tal fine non bastando il mero neutro dato della mancata comparizione in udienza (cfr. Cass. S.U. n. 36747 del 28.5.2003, dep. 24.9.2003).
2- In conclusione, il ricorso va rigettato. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2009