Sentenza 14 novembre 2013
Massime • 1
Nel giudizio cautelare di rinvio non possono essere dedotte dalle parti né rilevate d'ufficio per la prima volta cause di inutilizzabilità o di nullità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di rilevare una causa di nullità assoluta in un'ipotesi in cui l'annullamento con rinvio era avvenuto limitatamente alle esigenze cautelari).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2013, n. 47564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47564 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 14/11/2013
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 1745
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 32280/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC GE, nato il giorno 19 ottobre 1959;
avverso l'ordinanza 7 giugno 2013 del Tribunale del riesame di Napoli;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria della difesa;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il difensore del ricorrente, avv. Vannetiello, che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Napoli, decidendo in sede di rinvio, a seguito della sentenza 24 aprile 2013 della 2^ sezione della Corte di Cassazione, la quale ha annullato, limitatamente alle esigenze cautelari, l'ordinanza emessa il 31 ottobre 2012 dal Tribunale di Napoli - che aveva confermato l'ordinanza 4 ottobre 2012 del GIP del Tribunale di Napoli, di applicazione al TU la misura cautelare della custodia in carcere- ha confermato la predetta ordinanza del G.I.P. 4 ottobre 2012.
2. L'annullamento con rinvio ha comportato un nuovo giudizio e relativa motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura applicata, avuto riguardo alla sopravvenuta sentenza della sentenza della Corte Costituzionale, n. 57 del 2013, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 275 c.p.p., comma 3, nella parte in cui, nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
3. Il Tribunale ha ritenuto che il Supremo collegio, con la decisione di annullamento con rinvio, non avesse mosso alcuna censura in ordine alla ritenuta sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza" a carico del prevenuto (con riferimento ai delitti, in continuazione ed in concorso, di estorsioni aggravate per fare parte l'indagato della associazione camorristica denominata clan Moccia, di tentata violenza privata - così qualificato in sede di riesame il fatto contestato nella sua forma consumata - e lesioni, tutti delitti contestati caratterizzati dalla circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7 - capi d, e, ed f), ma si fosse limitato ad esigere che venisse svolto un accertamento sulla sussistenza o meno di elementi specifici, idonei ad escludere il possibile ricorso a misure diverse da quella carceraria.
4. L'ordinanza gravata, preso atto del tenore della decisione della Corte di legittimità, ha stabilito che le esigenze cautelari possono essere adeguatamente fronteggiate, nei confronti del TU, con la sola misura carceraria;
in difetto di elementi specifici di segno contrario.
In proposito il Tribunale del riesame ha infatti ritenuto:
a) che sia infondata la richiesta di declaratoria di nullità ex art. 292 c.p.p., comma 2, lett. e), avanzata dalla difesa in udienza, e basata sull'assunto che la ordinanza di custodia cautelare in carcere sia carente nella indicazione di esigenze cautelari, individualizzate con riferimento al prevenuto, dovendosi ritenere che il punto sia rimasto assorbito dall'intervenuta decisione della Corte suprema;
b) che la decisione di annullamento con rinvio si è sostanzialmente già espressa;
superando la relativa questione, avendo pronunciato sentenza di annullamento nella quale si è richiesto al Tribunale del riesame una nuova pronuncia che tenga esclusivamente conto della sopravvenuta decisione (avente efficacia ex tunc) del Giudice delle leggi;
c) che le esigenze social preventive a carico del ricorrente sono tuttora concretamente persistenti;
d) che tale persistenza è fondata: da un lato nella estrema gravità dei fatti ascritti e considerato che nel caso in esame le condotte sono state poste in essere da un soggetto appartenente ad una associazione di tipo camorristico (da ciò la sussistenza di quegli elementi specifici che, secondo il dettato contenuto nella parte finale della decisione espressa dal Giudice delle leggi, rendono le esigenze di cautela tutelabili con la sola misura carceraria);
dall'altro, avuto riguardo alla circostanza che le condotte incriminate sono state realizzate nel momento in cui l'indagato era sostanzialmente libero, con conseguente inadeguatezza - in concreto - di misure meno afflittive, che fanno affidamento sulla capacità di autolimitazione che il prevenuto ha dimostrato nei fatti di non avere, smentendo, sempre nei comportamenti, di non essere degno di ottenere quei benefici di cui ha goduto durante l'esecuzione della pena.
5. Da ciò la conclusione della gravata ordinanza circa la sussistenza di cogenti esigenze cautelari fronteggiabili, per TU, soltanto con la massima misura restrittiva della custodia carceraria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ricorso su carta intestata dello Studio legale Castaldo Buonincontro, ma sottoscritto dal solo ricorrente, con un primo motivo: si prospetta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c); con un secondo motivo si lamenta violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione all'art. 309 c.p.p., comma 9, quanto all'esercizio del potere di integrazione del Tribunale del riesame.
2. In buona sostanza, per il ricorrente, tutte le questioni circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sarebbero state devolute dalla Corte di Cassazione al Tribunale del riesame, unitamente alla questione dell'applicabilità della regola espressa dalla Corte di legittimità.
3. All'odierna udienza, la difesa, richiamandosi al ricorso, ha insistito nel sostenere che l'art. 627 c.p.p., nella parte in cui, al comma 4, stabilisce che le questioni di nullità, anche assolute, o le inammissibilità, verificatesi nel giudizio di rinvio, "non possono proporsi", non equivale a dire che "non possono rilevarsi", posto che persisterebbe nel giudice della cautela, anche in sede di rinvio, l'obbligo di rilevare le nullità assolute.
4. Orbene, le doglianze come sopra prospettate sono infondate. Invero dalla lettura della decisione di annullamento emerge, con assoluta indiscutibile chiarezza, che la statuizione di annullamento è stata circoscritta e limitata dalla Corte di legittimità alle sole tematiche collegate alla presunzione di pericolosità, nella specie applicata in modo automatico dalla prima ordinanza, cautelare. Realtà negativa questa cui ha posto immediato e ragionevole rimedio il Tribunale del riesame con la decisione 31 ottobre 2012. Non a caso, l'odierno difensore, sostanzialmente preso atto di ciò, ha insistito in modo particolare affinché la Corte di Cassazione censuri l'omesso apprezzamento della pretesa nullità nella motivazione del giudice cautelare.
5. Si tratta peraltro, in entrambi le ipotesi, di un tentativo, inefficace, di superare lo sbarramento dell'art. 627 c.p.p., comma 4, considerato che la Corte di legittimità - in sede di decisione di annullamento con rinvio - ha necessariamente valutato ed apprezzato, la sostanziale tenuta della gravità degli indizi, rendendo tale settore della motivazione non aggredibile con ulteriori non ammesse censure.
In proposito, ritiene infatti il Collegio di ribadire quella giurisprudenza secondo cui, nel giudizio di rinvio non possono essere "dedotte", dalle parti pubblica o privata, ne' "rilevate" d'ufficio, cause di inutilizzabilità o nullità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento (cfr. cass. pen. sez. 5^, 10624/2009 Rv. 242980).
6. Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2013