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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2025, n. 19695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19695 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE ELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA nel procedimento a carico di: GA EL, nata a [...] il [...] GA VA, nato a [...] il [...] JM BL, nato in [...] il [...] D'TA SANTO, nato a [...] il [...] GA MO, nato a [...] [...] GA AL, nato a [...] il [...] LM GI, nato a [...] il [...] DE AN EF, nato a [...] il [...] GA ZI, nato a [...] il [...] GA ASTRID, nata a [...] [...] RV AN, nato a [...] il [...] D'AG AN, nato a [...] il [...] AR NG, nato a [...] il [...] DI LE, nato Sezze il 12/10/1956 EL ME MA, nato a [...] il [...] TI IT, nato a [...] il [...] AR EF, nato a [...] il [...] nonché sui ricorsi proposti da: GA EL, nata a [...] il [...] GA VA, nato a [...] il [...] Penale Sent. Sez. 2 Num. 19695 Anno 2025 Presidente: BELTRANI GI Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 07/01/2025 JM BL, nato in [...] il [...] D'TA SANTO, nato a [...] il [...] GA MO, nato a [...] [...] GA AL, nato a [...] il [...] LM GI, nato a [...] il [...] DE AN EF, nato a [...] il [...] avverso la sentenza DE 07/07/2023 DEla Corte d'appello di Roma. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore Generale FLAVIA ALEMI, la quale ha concluso: per raccoglimento DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma;
quanto al ricorso di RA MA, per l'annullamento con rinvio con riferimento al trattamento sanzionatorio (motivi II e III di ricorso); quanto al ricorso di RA SA, per l'annullamento senza rinvio per il II motivo di ricorso e per l'accoglimento DE III motivo di ricorso con riferimento alla recidiva;
quanto al ricorso di RA RO, per l'accoglimento DE III e DE IX motivo di ricorso, con annullamento con rinvio;
quanto al ricorso di RA MO, per l'inammissibilità DE ricorso;
quanto al ricorso di AN IM, per l'annullamento senza rinvio (motivo IV - V - VI di ricorso); quanto al ricorso di PA SE, per l'annullamento con rinvio;
quanto al ricorso di De LI AN, per l'annullamento senza rinvio (motivo IV di ricorso); quanto al ricorso di D'AT TO, per l'accoglimento DE I motivo, con annullamento senza rinvio;
udito l'Avv. ENRICO DE CRESCENZO COSTI, in difesa DE Comune di Pomezia, il quale, dopo la discussione, ha chiesto l'accoglimento DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma con riferimento alle statuizioni civili e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito l'Avv. GIUSEPPE LOMBARDO, in difesa di EL UM CO, il quale, dopo la discussione, ha chiesto il rigetto DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma;
udita l'Avv. PAOLA PAGLIARELLA, in difesa di RA TI, la quale, dopo la discussione, ha chiesto il rigetto DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma;
udito l'Avv. AN SAVERIO FORTUNA, in difesa di AR AN, il quale, dopo la discussione, ha chiesto il rigetto DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma;
2 udito l'Avv. AN MARIA MARCHESE, in difesa di EN GE, il quale, dopo la discussione, ha chiesto il rigetto DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma;
udita l'Avv. VIOLETTA PANELLA, in difesa di AN IM, la quale, dopo la discussione, ha insistito per l'inammissibilità DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma perché tardivo e ha chiesto l'accoglimento DE ricorso DEl'imputato con l'annullamento senza rinvio DEla sentenza impugnata;
udito l'Avv. GIORGIO VIANELLO ACCORRETTI, in difesa di RA MO e di RA RO, il quale ha chiesto che il ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma sia dichiarato inammissibile perché tardivo, o, in via subordinata, sia rigettato perché infondato, nonché l'accoglimento dei ricorsi presentati dagli imputati;
udito l'Avv. PAOLO CANEVELLI, in difesa di EL MA, il quale, dopo la discussione, ha chiesto che il ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv. PAOLO CANEVELLI, in difesa di RA SA e di RA MA, il quale ha insistito per l'inammissibilità DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma e, dopo la discussione, quanto a RA SA, ha concluso per l'annullamento senza rinvio con determinazione DEla pena e, quanto a RA MA, per l'annullamento con rinvio DEla sentenza impugnata;
udito l'Avv. CESARE PLACANICA, in difesa di RA MA e di RA SA, il quale ha dedotto l'inammissibilità per tardività DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma e, dopo la discussione, si è riportato ai motivi dei ricorsi degli imputati e alle conclusioni DE codifensore e DE Procuratore Generale;
udito l'Avv. CESARE PLACANICA, in difesa di RA IO, il quale dopo la discussione, ha chiesto il rigetto DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma;
udito l'Avv. ROBERTO FILARDI, in difesa di D'AT TO, il quale, dopo la discussione, ha insistito per l'inammissibilità DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma e ha chiesto l'accoglimento DE ricorso DEl'imputato; udita l'Avv. FRANCA SUCAPANE, in difesa di De LI AN, la quale, dopo la discussione, ha chiesto l'accoglimento DE ricorso DEl'imputato e la sua assoluzione;
3 udita l'Avv. ANGELA PORCELLI, in difesa di PA SE, la quale, dopo la discussione, ha concluso per l'accoglimento DE ricorso DEl'imputato e per il conseguente annullamento DEla sentenza impugnata;
udito l'Avv. FABRIZIO MERLUZZI, in difesa di PA SE, il quale, dopo la discussione, ha insistito per l'accoglimento DE ricorso DEl'imputato e ha chiesto l'annullamento con rinvio DEla sentenza impugnata;
udito l'Avv. FABRIZIO MERLUZZI, in difesa di RD QU, il quale, dopo la discussione, ha chiesto che il ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza DE 07/07/2023, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma DEla sentenza DE 10-11/11/2021 DE Tribunale di Velletri: a) quanto all'imputata MA FR: a.1.) la assolveva dai reati di: a.1.1.) associazione di tipo mafioso, nella veste di partecipe, di cui al capo 1 DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
a.1.2.) estorsione in concorso (con SA RA, TO D'AT e MA EL) ai danni di IC EO di cui al capo 7 DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
a.2) confermava la sua condanna per i reati di: a.2.1) tentata estorsione in concorso (con TO D'AT e con IM AN) ai danni dei fratelli ER di cui al capo 5 DEl'imputazione; a.2.2) danneggiamento seguito da incendio in concorso (sempre con TO D'AT e con IM AN) ai danni sempre dei fratelli ER di cui al capo 6 DEl'imputazione; a.3) rideterminava in quattro anni e tre mesi di reclusione ed C 600,00 di multa la pena per tali due reati, unificati dal vincolo DEla continuazione;
b) quanto all'imputato SA RA: b.1) lo assolveva dai reati di: b.1.1.) associazione di tipo mafioso, nella veste di partecipe, di cui al capo 1 DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
b.1.2.) estorsione in concorso (con MA RA, TO D'AT e MA EL) ai danni di IC EO di cui al capo 7 DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
b.1.3.) tentata estorsione aggravata in concorso (con GE EN, oltre che con QU RD e CE D'GE, giudicati separatamente) ai danni di EL Di IO di cui al capo 9 DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
4 b.1.4) detenzione illecita di sostanze stupefacenti di cui al capo 22 DEl'imputazione; b.2) dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di favoreggiamento in concorso (con RO RA, IO RA e NC D'AT) di cui al capo 24 DEl'imputazione (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen.) per essere il reato estinto per prescrizione;
b.3) confermava la sua condanna per i reati di: b.3.1) detenzione e porto in luogo pubblico illegali di una pistola calibro 7,65 di cui al capo 11 DEl'imputazione (artt. 10, 12 e 14 DEla legge 14 ottobre 1974, n. 497, che hanno sostituito gli artt. 2, 4 e 7 DEla legge 2 ottobre 1967, n. 895); b.3.2) traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui al capo 23 DEl'imputazione; b.4) rideterminava in undici anni di reclusione ed C 47.000,00 di multa la pena per tali due reati, unificati dal vincolo DEla continuazione;
c) quanto all'imputato SU IM: c.1) lo assolveva dal reato di associazione per DEinquere di tipo mafioso di cui al capo 1) DEl'imputazione perché il fatto non sussiste;
c.2) confermava la sua condanna per i reati di: c.2.1) tentata estorsione in concorso (con MA RA e con TO D'AT) ai danni dei fratelli ER di cui al capo 5 DEl'imputazione; c.2.2) danneggiamento seguito da incendio in concorso (sempre con MA RA e con TO D'AT) ai danni sempre dei fratelli ER di cui al capo 6 DEl'imputazione; c.2.3) detenzione per la vendita a terzi di un'imprecisata quantità di sostanza stupefacente in concorso (con RO RA e con TO D'agata) di cui al capo 17 DEl'imputazione; c.2.4) detenzione a fini di spaccio di 20 grammi di sostanza stupefacente DE tipo cocaina di cui al capo 19 DEl'imputazione; c.3) rideterminava in otto anni e dieci mesi di reclusione ed C 5.200,00 di multa la pena per tali quattro reati, unificati dal vincolo DEla continuazione;
d) quanto all'imputato TO D'OA: d.1) lo assolveva dai reati di: d.1.1.) associazione di tipo mafioso, nella veste di organizzatore, di cui al capo 1 DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
d.1.2.) estorsione in concorso (con RO RA) ai danni di NI AN di cui al capo 1-bis DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
d.1.3.) estorsione in concorso (con SA RA, MA RA e MA EL) ai danni di IC EO di cui al capo 7 DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
5 d.1.4) tentata estorsione in concorso ai danni di AL NA di cui al capo 4 DEl'imputazione per non avere commesso il fatto;
d.2) confermava la sua condanna per i reati di: d.2.1) tentata estorsione in concorso (con MA RA e con IM AN) ai danni dei fratelli ER di cui al capo 5 DEl'imputazione; d.2.2) danneggiamento seguito da incendio in concorso (sempre con MA RA e con IM AN) ai danni sempre dei fratelli ER di cui al capo 6 DEl'imputazione; d.2.3) detenzione per la vendita a terzi in concorso (con RO RA e con IM AN) di un'imprecisata quantità di sostanza stupefacente di cui al capo 17 DEl'imputazione; d.2.4) detenzione illecita di sostanza stupefacente in acquisto da EN Islanni di cui al capo 22 DEl'imputazione; d.3) rideterminava in sette anni e quattro mesi di reclusione ed C 3.000,00 di multa la pena per tali quattro reati, unificati dal vincolo DEla continuazione;
e) quanto all'imputato MO FR: e.1) confermava la sua condanna per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti di cui al capo 22 DEl'imputazione limitatamente alla detenzione di stupefacente in concorso con RO RA, qualificata come DEitto di cui all'art. 73, comma 5, DE d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; e.2) rideterminava in un anno e sei mesi di reclusione ed C 1.500,00 di multa la pena per tale reato;
f) quanto all'imputato RO FR: f.1) lo assolveva dai reati di: f.1.1.) associazione di tipo mafioso, nella veste di capo, promotore e organizzatore, di cui al capo 1 DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
f.1.2.) estorsione in concorso (con TO D'AT) ai danni di NI AN di cui al capo 1-bis DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
f.1.3) estorsione aggravata in concorso (con QU RD e AN AR) ai danni di CE NA UR di cui al capo 3 DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
f.1.4) alle residue contestazioni di cui ai capi 5, 6, 19 e 22 per non avere commesso il fatto;
f.2) dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati: f.2.1.) fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, così qualificato il fatto di cui al capo 13 DEl'imputazione, per essere il reato estinto per prescrizione;
f.2.2.) di favoreggiamento in concorso (con SA RA, IO RA e NC D'AT) di cui al capo 24 DEl'imputazione (esclusa la circostanza 6 aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.) per essere il reato estinto per prescrizione;
f.3) confermava la sua condanna per i reati di: f.3.1) estorsione, in parte consumata e in parte tentata, ai danni di AV ON di cui al capo 2 DEl'imputazione; f.3.2) tentata estorsione in concorso (con AN De LI) ai danni di AL NA di cui al capo 4 DEl'imputazione; f.3.3) detenzione e porto illegali in concorso (con IM AN, giudicato separatamente) di un'arma da guerra e DE relativo munizionamento di cui al capo 12 DEl'imputazione; f.3.4) detenzione illegale di due pistole, armi comuni da sparo, di cui al capo 15 DEl'imputazione; f.3.5) detenzione per la vendita a terzi in concorso (con TO D'AT e con IM AN) di un'imprecisata quantità di sostanza stupefacente di cui al capo 17 DEl'imputazione; f.3.6) acquisto, per la successiva rivendita, in concorso di 15 chilogrammi di hashish di cui al capo 18 DEl'imputazione; f.3.7) detenzione illecita di sostanze stupefacenti di cui al capo 22 DEl'imputazione, limitatamente alla detenzione di sostanza stupefacente DE tipo marijuana in concorso con il figlio MO RA;
f.4) rideterminava in quattordici anni e sei mesi di reclusione ed C 9.500,00 di multa la pena per tali sette reati, unificati dal vincolo DEla continuazione;
g) quanto all'imputato SE PA: confermava la sua condanna alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione ed C 12.000,00 di multa per il reato di traffico e detenzione di 400 chilogrammi di hashish di cui al capo 18 DEl'imputazione; h) quanto all'imputato AN De LI: h.1) confermava la sua condanna per il reato di tentata estorsione in concorso (con RO RA) ai danni di AL NA di cui al capo 4 DEl'imputazione; h.2) rideterminava in quattro anni di reclusione ed C 1.000,00 di multa la pena per tale reato;
i) quanto all'imputato IO RA: i.1) lo assolveva dai reati di: i.1.1) associazione per DEinquere di tipo mafioso di cui al capo 1) DEl'imputazione perché il fatto non sussiste;
i.1.2) tentata estorsione in concorso ai danni dei fratelli ER di cui al capo 5 DEl'imputazione per non avere commesso il fatto;
7 i.1.3) danneggiamento seguito da incendio in concorso ai danni sempre dei fratelli ER di cui al capo 6 DEl'imputazione per non avere commesso il fatto;
i.2) dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di favoreggiamento in concorso (con RO RA, SA RA e NC D'AT) di cui al capo 24 DEl'imputazione (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen.) per essere il reato estinto per prescrizione;
I) quanto all'imputata RI RA: la assolveva dal reato di detenzione illegale di due pistole, armi comuni da sparo, di cui al capo 15 DEl'imputazione per essere già stata giudicata per il medesimo fatto;
m) quanto all'imputato MA EL: m.1) lo assolveva dal reato di estorsione in concorso (con SA RA, MA RA e TO D'AT) ai danni di IC EO di cui al capo 7 DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
n) quanto all'imputato NC D'AT: dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di favoreggiamento in concorso (con RO RA, SA RA e IO RA) di cui al capo 24 DEl'imputazione (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen.) per essere il reato estinto per prescrizione;
o) quanto all'imputato GE EN: lo assolveva dai reati: 0.1) tentata estorsione aggravata in concorso (con SA RA, oltre che con QU RD e CE D'GE, giudicati separatamente) ai danni di EL Di IO di cui al capo 9 DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
o.2) traffico illecito di sostanza stupefacente di cui al capo 23 DEl'imputazione per non avere commesso il fatto;
p) quanto all'imputato QU RD: lo assolveva dal reato di estorsione aggravata in concorso (con RO RA e con AN AR) ai danni di CE NA UR di cui al capo 3 DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
q) quanto all'imputato CO EL UM: dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di detenzione e porto in luogo pubblico illeciti di esplosivo di cui al capo 13 DEl'imputazione, qualificato il fatto di cui a tale capo come reato di cui all'art. 678 cod. pen., per essere il reato estinto per prescrizione;
r) quanto all'imputato TI RA: lo assolveva dal reato di traffico illecito di sostanza stupefacente DE tipo marijuana di cui al capo 22 DEl'imputazione perché il fatto non sussiste;
8 s) quanto all'imputato AN AR: lo assolveva dal reato di estorsione aggravata in concorso (con RO RA e con QU RD) ai danni di CE NA UR di cui al capo 3 DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
2. Avverso la menzionata sentenza DE 07/07/2023 DEla Corte d'appello di Roma, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti, il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma e, per il tramite dei propri rispettivi difensori, MA RA, SA RA, IM AN, TO D'AT, MO RA, RO RA, SE PA e AN De LI. 3. Il ricorso DE Procuratore generale presso la Corte d'agnello di Roma è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la Corte d'appello di Roma, nel ribaltare alcune pronunce di condanna DE Tribunale di Velletri, sarebbe incorsa nei vizi, da un lato, di mancanza DEla motivazione, in quanto avrebbe omesso di «dare puntuale ragione DEle difformi conclusioni assunte», dall'altro lato, di contraddittorietà e manifesta illogicità DEla stessa motivazione, in quanto si porrebbe in insanabile contrasto con le prove acquisite. 3.1. Il Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma contesta anzitutto l'assoluzione degli imputati RO RA e TO D'AT dal reato di estorsione aggravata in concorso ai danni di NI AN di cui al capo 1-bis DEl'imputazione perché il fatto non sussiste. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma, con l'affermare che il Tribunale di Velletri aveva «riportato gli stralci dei brogliacci redatti dalla polizia giudiziaria» ed era pervenuto all'affermazione di responsabilità dei due imputati «in maniera apodittica» e «con argomenti privi di solidi e incontrovertibili ancoraggi probatori»: a) quanto alla prima affermazione, avrebbe travisato i fatti, atteso che il Tribunale di Velletri aveva utilizzato non i brogliacci ma le trascrizioni peritali DEle conversazioni intercettate;
b) quanto alla seconda affermazione, si sarebbe discostata dalla conclusioni DElo stesso Tribunale senza confutarne specificamente le argomentazioni - basate sul contenuto, richiamato dal ricorrente, DEle conversazioni intercettate e sugli esiti dei servizi di osservazione controllo e pedinamento -, ma limitandosi a dichiararle genericamente non condivisibili, senza spiegare il perché di tale non condivisione e senza neppure considerare, a sensi DEl'art. 238-bis cod. proc. pen., i fatti che erano stati accertati nella sentenza DE 16/06/2020 DE G.i.p. DE Tribunale di Roma, confermata con sentenza DE 26/05/2022 DEla Corte d'appello di Roma divenuta irrevocabile il 9 15/10/2022, sentenze che erano state prodotte in giudizio e che avevano estesamente trattato anche DEla vicenda di cui al capo 1-bis DEl'imputazione. 3.2. Il Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma contesta in secondo luogo l'assoluzione degli imputati RO RA, QU RD e AN AR dal reato di estorsione aggravata in concorso ai danni di CE NA UR di cui al capo 3 DEl'imputazione perché il fatto non sussiste. Il ricorrente lamenta che l'affermazione DEla Corte d'appello di Roma secondo cui il Tribunale di Velletri aveva solo «ipotizzato, senza riscontri certi e concreti che RO RA dovesse saldare un debito per spese legali in relazione ad un'azione DEittuosa da lui compiuta in passato su richiesta DE UR e in danno di un concorrente politico di quest'ultimo» (pag. 36 DEla sentenza impugnata) sarebbe contraddetta da chiare emergenze istruttorie, che non sarebbero state neppure esaminate dalla Corte d'appello; in particolare, dal contenuto, richiamato dal ricorrente, di alcune conversazioni intercettate, dal quale sarebbe risultato come RO RA collegasse le proprie richieste di denaro al UR alla vicenda DEl'azione estorsiva che egli, insieme ad TO AR, aveva compiuto, su richiesta DE UR, ai danni di OL NI - vicenda che aveva effettivamente dato luogo, come era stato documentalmente provato dal pubblico ministero, a un procedimento penale - e accampasse, specificamente, un obbligo DE UR di "indennizzarlo" almeno DEle spese legali che lo stesso RA aveva sostenuto nel processo. Poiché, pertanto, dal contenuto DEle menzionate intercettazioni - che non sarebbero state neppure esaminate dalla Corte d'appello di Roma -, era emerso che RO RA aveva chiesto al UR DEle somme di denaro senza che sussistesse alcun obbligo giuridico DEla persona offesa in tale senso, non si comprenderebbe come la stessa Corte d'appello abbia potuto concludere che, «[p]oiché non è stata accertata in alcun modo la causale DEla richiesta di denaro avanzata da RO RA, subito onorata da CE NA UR, non può affermarsi con certezza e al di là di ogni ragionevole dubbio che il credito preteso dal RA risulti privo di alcun fondamento giuridico» (pag. 37 DEla sentenza impugnata). Tale affermazione DEla Corte d'appello di Roma sarebbe anche contraddittoria, atteso che proprio il fatto che non sarebbe emersa alcuna causale DEla richiesta di denaro, avrebbe dovuto indurre a concludere nel senso DEl'arbitrarietà DEla stessa richiesta. Inoltre, anche con riguardo alla vicenda di cui al capo 3 DEl'imputazione la Corte d'appello aveva omesso di considerare i fatti che erano stati accertati nella già menzionata sentenza DE 16/06/2020 DE G.i.p. DE Tribunale di Roma, 10 confermata con sentenza DE 26/05/2022 DEla Corte d'appello di Roma divenuta irrevocabile il 15/10/2022, sentenze che avevano accertato il legame tra RO RA e CE NA UR e il «"tradimento"» che il RA riteneva di avere subito dal UR. Il ricorrente afferma ancora che: «[è] stata sufficiente la provenienza DEla richiesta per coartare la volontà DEla persona offesa, che non ha più osato ribellarsi, premunendosi, tuttavia, di far apparire altri come pagatori, segno che il nome DEl'imputato era famigerato al punto da dover nascondere ogni rapporto con lui» (pag. 12 DE ricorso). 3.3. Il Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma contesta in terzo luogo l'assoluzione degli imputati SA RA, MA RA, TO D'AT e MA EL dal reato di estorsione aggravata in concorso ai danni di IC EO di cui al capo 7 DEl'imputazione perché il fatto non sussiste. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello di Roma non avrebbe «inteso ricostruire l'intera vicenda», anche alla luce di quanto emergeva dalle acquisite e tuttavia non considerate sentenze: 1) DE 16/06/2020 DE G.i.p. DE Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 15/10/2022, con la quale era stato separatamente giudicato e condannato il concorrente nel reato NC IA;
2) DE 26/06/2018 DE Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 10/11/2020; 3) DE 01/02/2021 DE G.u.p. DE Tribunale di Roma, acquisita come ancora non definitiva, con la quale NT RA era stato condannato per associazione per DEinquere di stampo mafioso (e che, alle pagg. 109-121 dà conto DEla vicenda di cui al capo 7 DEl'imputazione). Dopo avere riassunto la vicenda per come sarebbe emersa dalle menzionate sentenze, oltre che dalle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia NT RA (rese alle udienze DE 07/04/2021 e DE 05/05/2021) e dal contenuto DEl'intercettata conversazione che ebbe luogo in carcere tra NT RA e MA RA il 04/10/2014 (pagg. 16-17 DE ricorso), il ricorrente, nell'asserire che la Corte d'appello di Roma «di tutte queste fonti di prova non tiene alcun conto», contesta la sussistenza DEle contraddizioni che la stessa Corte d'appello ha riscontrato nella sentenza di primo grado e deduce in particolare al riguardo che: a) la Corte d'appello, nell'affermare che, «secondo il Tribunale, l'incarico di riscuotere i crediti DE ET [...] sarebbe stato conferito da NT RA al fratello SA. Il primo, tuttavia, nella sua deposizione dibattimentale, ha affermato di aver consegnato la lista di debitori compilata da ET alla RE MA, durante uno dei numerosi colloqui avuti con la stessa, perché la trasmettesse al compagno TO D'AT. In quale modo questi abbia, poi, eventualmente trasmesso la lista ed il compito DE recupero crediti a 11 SA RA non viene spiegato», non spiegherebbe a sua volta «perché il fatto che sia SA RA sia TO D'AT si siano occupati DEl'esazione DE debito da EO - il primo avanzando la richiesta, il secondo addivenendo a trattative per l'adempimento - dovrebbe inficiare la coerenza DEla ricostruzione DE fatto»; b) sarebbe solo apparente l'incongruenza temporale ravvisata dalla Corte d'appello di Roma nella dichiarazione di NT RA, riportata dal Tribunale di Roma, secondo cui il denaro che i RA dovevano ottenere nell'occasione «sarebbe servito per saldare il debito di RA SA per la cocaina oggetto di compravendita nel capo 23» (pag. 97 DEla sentenza di primo grado), atteso che la mancata valutazione DE complesso DEle prove acquisite aveva impedito alla Corte d'appello di Roma di avere contezza DEl'insieme DEla vicenda e, in particolare, DE fatto che la stessa si era dipanata per anni e che la riscossione DE debito di IC EO nei confronti di RI ET, ceduto dal ET per soddisfare GI UR (o il figlio di questi, come si afferma nel ricorso), costituiva «solo un frammento DEla complessiva operazione di recupero crediti iniziata nel 2013 su input di UR», la quale si era protratta sino al 2015, il che spiegava perché NT RA, nelle proprie dichiarazioni dibattimentali, avesse «messo in correlazione il fatto DE credito di RD nei confronti DE fratello SA, collocato nel 2015-2016, con la vicenda DE recupero crediti di UR, iniziata nel 2013-2014 e finita, appunto, nel 2016, DEla quale la riscossione DE debito di EO costituisce solo una parte». Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Roma, non potrebbe costituire un ostacolo all'affermazione di responsabilità degli imputati l'assenza di elementi dai quali risulti la riscossione di altri crediti indicati nella lista che era stata consegnata da RI ET a NT RA. Ciò, infatti, non significherebbe, come affermato dalla Corte d'appello di Roma, che «dei numerosi debitori DE ET indicati nella lista consegnata a NT RA [...], l'unico nei cui confronti i familiari e sodali di quest'ultimo si sarebbero effettivamente attivati sia stato IC EO» (pag. 47 DEla sentenza impugnata), «ma solo che di questa esazione, e non di altre, sono state raccolte prove attraverso le [...] indagini». La Corte d'appello di Roma non aveva peraltro considerato che NT RA aveva dichiarato che era stata fatta una suddivisione tra i sodali per riscuotere il dovuto dai vari debitori DE ET e aveva erroneamente ritenuto che l'episodio, narrato da NT RA, in cui TO D'AT aveva tenuto per sé il denaro fosse relativo all'escussione DE debito DElo stesso ET, laddove tale episodio era relativo all'escussione di un altro debitore. Con riguardo all'elemento costitutivo DEla minaccia, il ricorrente evidenzia che: a) all'incontro tra SA RA e il EO si era addivenuti, come si legge nella stessa sentenza impugnata, dopo che il EL era stato incaricato 12 da SA RA, il giorno prima DElo stesso incontro, di rintracciare il EO per ottenere un pagamento;
b) all'incontro aveva partecipato non solo SA RA ma anche NC IA, «anch'egli personaggio legato alla mafia catanese» e condannato, come detto, per il reato in questione;
c) il EO «si era rivolto ai MA per risolvere la questione, dunque aveva risposto alla richiesta frapponendo tra sé e RA la forza di un'altra organizzazione criminale». La Corte d'appello di Roma avrebbe «omesso, quindi, di fare una valutazione complessiva degli indizi esistenti», tralasciando anche gli ulteriori elementi costituiti dai fatti che: 1) l'incontro era «avvenuto il 25 settembre 2014 e che poco dopo, il 4.10.2014, NT e la RE MA discutano in carcere proprio DEl'esazione di questo credito, e dunque le due cose debbano essere messe in correlazione tra loro»; 2) all'incontro «fosse presente anche personalmente GE MA, come risulta dalla sentenza di condanna a carico di IA, segno che EO temeva di incontrare da solo RA e IA». Né sarebbe dirimente che il EO, nel corso DEla propria escussione dibattimentale, avesse negato di avere subito minacce, atteso che la persona offesa aveva negato non solo di avere pagato il debito in questione, ma anche di conoscere i MA e di ricordare l'incontro con SA RA e NC IA, sicché egli aveva «[i]nsomma [...] negato anche l'evidenza, atteggiamento tipico DE teste impaurito e reticente» Il ricorrente conclude che non sussisterebbe incoerenza nella ricostruzione dei fatti che era stata ER dal Tribunale di Velletri e, piuttosto, «la complessità DEla condotta estorsiva in concorso di più persone è semplicemente la dimostrazione DEla cooperazione nella riscossione, in generale, dei crediti di ET di più sodali coinvolti inizialmente a diverso titolo da NT RA». 3.4. Il Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma contesta in quarto luogo l'assoluzione degli imputati SA RA e GE EN dal reato di tentata estorsione aggravata in concorso (anche con QU RD e CE D'GE, giudicati separatamente) ai danni di EL Di IO di cui al capo 9 DEl'imputazione perché il fatto non sussiste. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello di Roma, pur avendo ripercorso tutti i fatti che erano emersi nel corso DEl'istruttoria, sarebbe pervenuta, sulla base degli stessi fatti, a DEle conclusioni contraddittorie e manifestamente illogiche, omettendo anche di considerare ed esaminare il contenuto DEla già citata sentenza DE 16/06/2020 DE G.u.p. DE Tribunale di Roma, confermata con sentenza DE 26/05/2022 DEla Corte d'appello di Roma e divenuta irrevocabile il 15/10/2022, con la quale era stato separatamente giudicato e condannato il concorrente nel reato CE D'GE. 13 Dopo avere ripercorso i fatti e dopo avere rammentato la valutazione che ne era stata data dalla Corte d'appello di Roma, esponendo, in particolare, che la stessa Corte «dà per acclarato che Di IO era spaventato e anzi addirittura preoccupato per l'incolumità propria e DEla sua famiglia e che per questo abbia accettato di incontrarsi con EN, pur senza conoscerlo e senza capire chi fosse US SA, la persona che gli è stata nominata nel corso DEla telefonata, ma di cui nemmeno gli è stato detto che lo cercava per esigere un credito», il ricorrente deduce che «[è] solo in un contesto di intimidazione che ha senso la scelta di farsi acOMre da RD, non certo necessaria per fronteggiare un qualsiasi creditore. Tanto è significativa la compagnia di RD che Di IO è stato reticente perfino sul fatto di aver chiesto il suo aiuto, arrivando a sostenere che il giorno DEl'incontro si trovava con lui per caso (circostanza che anche la Corte d'Appello ha ritenuto inverosimile)». Il ricorrente deduce poi che: a) come risultava dal servizio di osservazione controllo e pedinamento DE 17/07/2015, il Di IO, insieme al RD, aveva incontrato SA RA e, ciò nonostante, non solo la persona offesa aveva negato di averlo visto ma, prima ancora, aveva negato di conoscere «i» RA;
b) il Di IO aveva successivamente incontrato US SA, creditore DEla fallita Dimafin s.p.a., di cui il Di IO era stato amministratore, e, nonostante avesse spiegato al SA che egli non poteva personalmente pagare alcun debito DEla società fallita ma che occorreva insinuarsi al passivo fallimentare, le richieste di denaro al Di IO erano continuate per mesi, tramite il RD, «che faceva da tramite tra "i ragazzi" e la vittima, facendogli notare che, se avesse continuato a tergiversare per evitare il pagamento, i primi si sarebbero arrabbiati» (così il ricorso, che riporta anche l'intercettata frase DE RD DE 27/10/2015 «già si sono incazzati [...] guarda») e che, il 4/11/2015, aveva scritto al Di IO un SMS con il quale «lo "rimprovera" scrivendogli che quelle persone si erano stancate e volevano incontrarlo ("C EL così mi metti in difficoltà e la gente si straniere io da questa mattina sono con loro. Vorrebbero incontrarti")» (così il ricorso). Il ricorrente asserisce che la Corte d'appello di Roma, «nel cercare una spiegazione alternativa alla paura esplicitamente manifestata dalla persona offesa ("abito sul territorio, c'ho una famiglia da proteggere, cerco di proteggere la famiglia"), tanto da giustificare la scelta di farsi acOMre, a sua difesa, da una persona legata a un'organizzazione criminale (RD)», sarebbe pervenuta a una conclusione manifestamente illogica, in quanto «non spiega per quale motivo Di IO sia stato smaccatamente reticente in dibattimento su ogni minima circostanza, negando quello che era emerso oggettivamente dalle registrazioni e dagli ocp». Il ricorrente osserva in proposito che se il Di IO «avesse parlato con 14 gli imputati quali semplici mandatari di un creditore, non avrebbe avuto alcuna ragione di negare perfino il ruolo di RD o la conoscenza di RA SA», sicché «la sua reticenza si spiega solo con il fatto che, evidentemente, in dibattimento temeva ritorsioni da parte degli odierni imputati». La motivazione DEla sentenza impugnata sarebbe poi contraddittoria rispetto ad alcune risultanze istruttorie non considerate dalla Corte d'appello di Roma, segnatamente: 1) l'anomalia DE comportamento DE creditore di rivolgersi, anziché a un avvocato o direttamente al Di IO, a DEle persone «con cui è entrato in contatto presso una concessionaria, che ritiene evidentemente dispongano di strumenti più efficaci per ottenere il soddisfacimento DE proprio credito»; 2) l'anomalia DEla modalità che era stato richiesto al Di IO di utilizzare per effettuare il pagamento costituita dal versamento sul conto corrente DEla menzionata concessionaria anziché direttamente in favore DE SA;
3) la già menzionata sentenza definitiva di condanna DE concorrente CE D'GE, il braccio destro di SA RA, come tale presente fin dal primo incontro con Di IO;
4) la già ricordata sentenza DE 26/06/2018 DE Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 10/11/2020, di condanna di SA RA, CE D'GE e NC IA per estorsione e rapina ai danni di tale Krayem, con la quale era stato accertato come «fosse consueto il richiamo verbale alla contiguità con famiglie mafiose siciliane in occasione dei reati perpetrati [dai sodali DEla famiglia RA] sul litorale laziale al fine di acquisirne il controllo, essendo tale richiamo idoneo di per sé - senza necessità di più esplicite minacce - ad ottenere la coartazione DEla libertà altrui», e nella quale era stato anche evidenziato come NT RA avesse «precisato che in ambiente malavitoso la provenienza siciliana evoca da sola il collegamento con la mafia». La Corte d'appello di Roma non avrebbe in alcun modo valorizzato tali risultanze istruttorie, nemmeno per discostarsene motivatamente, nonostante esse - si sostiene - «ben si attagliano proprio alla fattispecie concreta di cui al capo 9), in cui è bastato un sollecito verbale in dialetto siciliano per impaurire fin dal primo contatto Di IO e, in seguito, farlo sottostare alle "sollecitazioni" di RA SA, spalleggiato da D'GE CE e EN GE». 3.5. Il Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma contesta in quinto luogo l'assoluzione degli imputati RO RA, SA RA, IO RA, MA RA, TO D'AT e IM AN dal reato di associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) DEl'imputazione perché il fatto non sussiste, con la conseguente esclusione, relativamente ai reati-fine, DEla circostanza aggravante DEla cosiddetta agevolazione mafiosa. 3.5.1. Il ricorrente contesta anzitutto l'argomentazione DEla Corte d'appello di Roma secondo cui gli imputati, «sebbene legati da rapporti di parentela e 15 affinità, non si fidavano l'uno DEl'altro, né avevano tra loro costituito una cassa comune in vista DEla realizzazione DEl'ipotetico programma criminoso di cui si fa menzione nella prospettazione accusatoria» (pag. 33 DEla sentenza impugnata), denunciando come le affermazioni che gli imputati «non si fidavano l'uno DEl'altro» e «non avevano costituito una cassa comune» sarebbero anapodittiche e prove di riferimenti alle emergenze istruttorie che le giustificherebbero, atteso che la Corte d'appello di Roma non avrebbe «richiamato i fatti da cui ha tratto tale conclusione». Nel supporre, perciò, che la Corte d'appello di Roma abbia inteso accogliere le tesi degli atti di appello di alcuni degli imputati là dove tali atti indicavano DEle liti che erano insorte tra gli stessi imputati, il ricorrente lamenta che la stessa Corte d'appello avrebbe DE tutto omesso di valutare le circostanze che erano emerse nel corso DE dibattimento dalle quali era risultato come le suddette liti avessero una «causa inquadrabile proprio nell'aver tradito gli scopi e gli accordi DEl'associazione». In particolare, posto che chi aveva avuto degli screzi, anche forti, era TO D'AT, per i comportamenti che aveva talora tenuto, il ricorrente sostiene che tali comportamenti «non sono tali da escludere l'esistenza di un gruppo criminale solidale: anzi, proprio il fatto che essi siano stati stigmatizzati dai capi DEl'associazione, NT e RO RA, è significativo DEl'esistenza di un patto, violato da D'AT nelle suddette occasioni, in forza DE quale i proventi DEle attività DEittuose dovevano essere destinati agli scopi DEl'associazione, pure se questi, alle volte, coincidevano con gli interessi di alcuni dei capi». Pertanto, «le liti con TO D'AT confermano, anziché escludere, l'esistenza di un vincolo tra consociati, tanto che chi l'ha violato è stato redarguito;
confermano anche l'esistenza di una "cassa comune", intesa quale somma dei proventi DEittuosi costituente patrimonio DEl'associazione e gestita dai suoi capi, proprio perché la causa DEle liti è stata la decisione di D'AT di nascondere o cambiare la destinazione dei proventi di reato». Secondo il ricorrente, vi sarebbero peraltro anche degli episodi in cui sarebbe emerso «il contrario», nei quali, cioè, il D'AT aveva conferito denaro ad altri (asseriti) componenti DEl'associazione in quanto tali e non in quanto concorrenti nel reato che aveva prodotto i proventi illeciti, come nel caso DE conferimento a SA RA DEla somma di C 1.000,00 nell'ambito DEla somma di C 6.000,00 che era stata "recuperata" da IC EO (riferimento al capo 7 DEl'imputazione) e alla fidanzata di IM AN DEla somma di C 300,00 per pagare l'avvocato al AN che era stato arrestato (riferimento al capo 12 DEl'imputazione). 16 Anche l'episodio DEittuoso di cui al capo 4 DEl'imputazione, con riguardo al quale la Corte d'appello di Roma aveva confermato le condanne di RO RA e di AN De LI per il reato di tentata estorsione ai danni di AL NA, dimostrerebbe, «da un lato, che il nome DEla famiglia nel suo complesso incuteva timore nelle vittime e, dall'altro lato, che il clan, come tale, traeva reddito addirittura dalla semplice autorizzazione ad usare il proprio nome. Reddito che, evidentemente, andava a finire nella "cassa comune"». Sotto un altro profilo, il ricorrente rappresenta come sarebbe emersa l'esistenza di un'organizzazione stabile di persone, con i seguenti ruoli: RO RA di capo;
SA RA e TO D'AT di uomini di fiducia DE capo, impegnati in prima persona nel recupero crediti/estorsioni e nel traffico illecito di sostanze stupefacenti;
IM AN di esecutore materiale;
MA RA di partecipe incaricata di fare da tramite con il detenuto NT RA per trasmettere i suoi messaggi all'esterno DE carcere agli altri sodali. Così, dal dialogo tra RO RA e EN MI era emerso come il primo ricoprisse la posizione di vertice, «perché altrimenti non avrebbe avuto senso riferire a lui, se non per indurlo a controllare l'operato DEle persone che lavoravano per l'interesse comune DE gruppo». Dallo stesso colloquio sarebbe anche emerso come l'MI rifornisse l'associazione come tale e che «poi, per portare a termine la vendita a terzi, egli acOMva in Sicilia ora D'AT ora SA RA, secondo un accordo generale evidentemente preso anche con RO, che andava al di là DEla realizzazione di singoli fatti di detenzione e spaccio in concorso». Gli elementi evidenziati, ancorché fossero emersi nel corso DE dibattimento, «o non sono stati minimamente considerati dalla Corte d'Appello, o sono stati valutati atomisticamente e non nel loro complesso, cosicché la motivazione appare sia carente sia illogica e contraddittoria rispetto agli atti DE dibattimento». 3.5.2. Il ricorrente contesta in secondo luogo l'affermazione DEla Corte d'appello di Roma secondo cui le dichiarazioni DE collaboratore di giustizia NT RA sarebbero state «non corroborate dai necessari riscontri imposti dall'articolo 192, comma 3, c.p.p.» e sarebbero state «veicolate in dibattimento, con modalità singolari, attraverso la testimonianza DEl'operante di polizia giudiziaria PE Lumia». Quanto a quest'ultima affermazione, essa si porrebbe in contrasto sia con quanto risulterebbe dalla lettura DElo "Svolgimento DE processo" DEla sentenza di primo grado sia con i verbali di udienza, dai quali risultava come NT RA fosse stato sottoposto a esame e a controesame nel corso DEle udienze DE 07/05/2021 e DE 05/05/2021, con la conseguenza che la medesima affermazione sarebbe fondata su un travisamento dal fatto. 17 Quanto alla prima asserzione relativa alla mancanza di riscontri, ai sensi DE comma 3 DEl'art. 192 cod. proc. pen., alle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia NT RA, essa sarebbe anapodittica e deriverebbe «dalla mancata considerazione di elementi di prova che invece sono senz'altro emersi nel dibattimento». Il ricorrente espone le parti salienti DEle dichiarazioni di NT RA (pagg. 29-30 DE ricorso), con le quali questi avrebbe «fornito una descrizione univoca DEl'esistenza di un'associazione di stampo mafioso». Tale collaboratore di giustizia aveva reso dichiarazioni con un contenuto sovrapponibile anche nel procedimento che si era concluso con la già menzionata sentenza DE 26/06/2018 DE Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 11/11/2020, che ne fa una sintesi e che non sarebbe stata considerata dalla Corte d'appello di Roma. Dall'attività istruttoria sarebbero emersi plurimi riscontri alle dichiarazioni di NT RA dei quali, tuttavia, la Corte d'appello di Roma non avrebbe «tenuto alcun conto, nemmeno per motivare la loro eventuale irrilevanza». In particolare, DE controllo che veniva esercitato dall'associazione sul territorio DE litorale laziale - al quale era finalizzata fin dall'inizio l'attività che era stata intrapresa da RO RA -, si avrebbero riscontri dal contenuto DEle effettuate intercettazioni e dagli elementi di prova che erano emersi con riguardo ai vari reati-fine. Anche le associazioni criminali che erano presenti in altre realtà territoriali avrebbero riconosciuto la preminenza dei RA nella "loro" zona e si sarebbero accordate con gli stessi RA per non disturbarsi a vicenda e per non contestare l'egemonia altrui nei territori di rispettiva pertinenza. Il ricorrente evidenzia: la piena collaborazione che era stata stabilita da RO RA con i LE (contenuto DEl'intercettata conversazione tra RO RA e la moglie DE 07/06/2015) e come dalle emergenze istruttorie relative al reato di cui al capo 1-bis DEl'imputazione fosse risultato come gli stessi LE riconoscessero che a Torvajanica e a Pomezia "comandavano" i RA;
l'intercettata conversazione DE 09/06/2015 tra RO RA e il fratello («questo non è territorio di calabresi»), la quale proverebbe anche che, come era stato dichiarato da NT RA, una DEle attività svolte dall'associazione era quella DE recupero di crediti altrui;
la vicenda relativa ai reati di tentata estorsione e di danneggiamento seguito da incendio DEla pasticceria "La Salernitana" in Torvajanica di cui ai capi 5 e 6 DEl'imputazione, episodi dai quali sarebbe emerso «che il DEitto è stato originato dallo sgarbo fatto dai proprietari - legati ad una cosca DEla 'ndrangheta e alla famiglia mafiosa catanese dei MA-Catina - alla famiglia RA, decidendo di aprire una pasticceria nella stessa area dove si trovava la pasticceria di IO RA Daniel Caprice» e che sarebbero stati 18 anche sintomatici «dei rapporti su un piano paritario con altre organizzazioni criminali»; la frase di IO RA, intercettata il 05/02/2016, «qua se c'è qualcuno che comanda sono i RA e basta! [...] A Torvajanica abbiamo sempre comandato noi! [...] la prossima volta che rientri qua, ti faccio uscire con i piedi davanti!»; la vicenda, collegata al fatto che è contestato nel capo 23 DEl'imputazione, concernente la vendita di cocaina da SA RA a SE RD, esponente DEla famiglia catanese dei Cappello, legata ai Santapaola. Quest'ultima vicenda, oltre a confermare i rapporti paritari con altre organizzazioni criminali, sarebbe anche «sintomatica DEle modalità di agire dei componenti DEl'associazione in rapporto ad altre organizzazioni mafiose di tipo "tradizionale", che operano e sono riconosciute in primo luogo nel territorio siciliano, anche se collaborano con altre entità criminali». Il ricorrente sottolinea anzitutto che sarebbe «agevole notare che i rapporti si collocano su un piano di parità e che per le condotte poste in essere dai sodali sono chiamati a rispondere - o a trattare per raggiungere un accomodamento - i capi DEla famiglia. Dimostrazione, questa, prima di tutto, DEl'esistenza di un'associazione a DEinquere e non di singole commissioni di reati in concorso di persone: altrimenti, non avrebbe senso che RD, essendo stato ingannato dal correo nel DEitto di compravendita di stupefacenti (SA RA), si rivolga ad un suo parente (lo zio RO RA) per ottenere il denaro perso. Soprattutto, che lo faccia appellandosi al credito di cui il capo RO RA gode in Sicilia, dove egli è rispettato e dove tiene a conservare il suo buon nome. Dunque, la famiglia RA ha rapporti paritari con le altre famiglie mafiose siciliane e il suo capo può spendere il proprio "prestigio" per cercare addivenire ad un accordo e "mettere pace" tra le due famiglie». In secondo luogo, la vicenda costituirebbe «manifestazione DEle regole di comportamento, tipicamente mafiose, che vigono nel sodalizio: il rispetto che si deve ai componenti di altre associazioni mafiose, quali "uomini d'onore", rispetto tradito da SA RA nel momento in cui si sottrae ad ogni confronto con gli altri, tanto che lo zio non può e non vuole più proteggerlo;
d'altro canto, la regola DEl'omertà, che impone ad IO di ritrattare la denuncia per non far incriminare i suoi sequestratori». Anche in ordine agli indicati rapporti con altre note associazioni di tipo mafioso, instaurati su un piano di parità e regolati da patti di reciproco riconoscimento territoriale, nulla verrebbe detto nella sentenza impugnata, con la quale la sussistenza DE reato di associazione di tipo mafioso sarebbe stata esclusa senza considerare quanto era risultato provato al riguardo. 19 3.5.3. Il ricorrente contesta in terzo luogo l'affermazione DEla Corte d'appello di Roma secondo cui il gruppo criminale «non si è avvalso di un'intrinseca potenzialità intimidatrice», atteso che i DEitti che la stessa Corte aveva ritenuto sussistenti si dovevano reputare «espressione DEla capacità materiale manifestata dai singoli autori». Secondo il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, l'assenza di «intrinseca potenzialità intimidatrice» sarebbe stata affermata dalla Corte d'appello in modo anapodittico e senza indicare gli elementi che avrebbero smentito la valutazione contraria che era stata fatta dal Tribunale di Velletri. Sarebbero molteplici, secondo il ricorrente, gli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale che comproverebbero la concreta e attuale forza intimidatrice esercitata dalla famiglia RA e dai suoi accoliti, la quale avrebbe prodotto «un assoggettamento omertoso DE territorio di riferimento, dovuto a una diffusa convinzione che collaborare con le forze DEl'ordine e l'autorità giudiziaria non impedisse ritorsioni». L'effetto di intimidazione, come aveva dichiarato NT RA, era ottenuto mediante la mera evocazione DEla "sicilianità", senza che fosse necessario ricorrere a minacce esplicite, come sarebbe stato confermato dal fatto che pressoché tutte le vittime DEle contestate estorsioni erano state impaurite dal solo sentire che le pretese provenivano da "siciliani" (vicende di cui ai capi 1-bis, 4, 7 e 9 DEl'imputazione). Che dalla stessa forza intimidatrice derivasse un atteggiamento omertoso, che induceva la convinzione DEl'inutilità di denunciare, sarebbe comprovato dalla reazione avuta da «un po' tutte» le persone offese dopo avere ricevuto le richieste estorsive: «prima di tutto si sono rivolte ad amici di organizzazioni criminali di pari peso;
puoi in dibattimento hanno negato l'evidenza (anche in questo caso, si veda il comportamento di AN, di NA, di EO, di Di IO)». La Corte d'appello di Roma, omettendo di leggere le fonti di prova nel loro insieme, avrebbe escluso ogni intimidazione solo perché le varie vittime avevano negato di avere ricevuto minacce, senza considerare che: da un lato, le stesse vittime avevano negato DE tutto di conoscere gli imputati e di averli incontrati, mentre dagli appostamenti DEla polizia giudiziaria o dalle intercettazioni telefoniche risultava oggettivamente il contrario;
dall'altro lato, l'intimidazione può avvenire anche in modo silente, senza minacce esplicite, come aveva appunto spiegato che avveniva NT RA nelle sue dichiarazioni. 3.6. Il Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma contesta in sesto luogo la declaratoria di non doversi procedere nei confronti degli imputati RO RA, SA RA, IO RA e NC D'AT in ordine al reato di favoreggiamento personale in concorso di cui al capo 20 24) DEl'imputazione perché - esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., nonché la recidiva che era stata contestata ad RO RA e a SA RA - il reato era estinto per prescrizione. Il ricorrente reputa che, alla luce dei fatti emersi dall'istruttoria e illustrati nell'argomentare la doglianza relativa al capo 1 DEl'imputazione, la decisione di escludere le indicate circostanze aggravanti sarebbe illogica. Il Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma asserisce che l'erroneo disconoscimento DEla sussistenza DEl'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1 DEl'imputazione avrebbe comportato l'erronea esclusione DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Posto che la fondatezza DEl'accusa di cui al capo 24 DEl'imputazione sarebbe stata accertata anche dalla Corte d'appello di Roma, la sussistenza DE reato di cui a tale capo dimostrerebbe l'esistenza DEl'associazione tra gli imputati, atteso che gli stessi, nell'occasione, si adoperarono tutti per evitare che i Carabinieri potessero rintracciare il loro sodale CE D'GE, il quale - si dovrebbe anche considerare - era il braccio destro di SA RA ed era con lui imputato di più reati-fine, ed era anche affiliato ai Santapaola così come suo cugino SA RA. Il ricorrente evidenzia anche che il D'GE non sarebbe stato il solo a usufruire DEl'ospitalità" dei RA, atteso che: la moglie di GA IA era stata fittiziamente assunta nella gelateria che era gestita da MA RA;
il figlio DElo stesso GA IA NC, durante la sua latitanza, era stato ospitato dalla figlia di MA EL grazie all'attivazione di TO D'AT (come aveva dichiarato NT RA); IO RA aveva fittiziamente assunto anche il nipote MO RA (figlio di RO RA) il quale si occupava di cessione di stupefacenti per conto DE padre. Il ricorrente conclude quindi che, «[i]nsomma, il favoreggiamento di D'GE di cui al capo 24 non appare affatto un comportamento estemporaneo o "eccentrico" (come si esprime la Corte d'Appello nell'escludere la recidiva per SA e RO RA) rispetto alle precedenti condotte DEittuose, ma anzi si inserisce perfettamente nel quadro associativo di mutuo sostegno dei sodali e comunque degli "amici" mafiosi». 4. AN RA ha proposto due ricorsi, uno a firma DEl'avv. OL VE e uno a firma DEl'avv. Cesare Placanica. 4.1. Il ricorso a firma DEl'avv. OL VE è affidato a quattro motivi. 4.1.1. Con il primo motivo - relativo all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 5 e 6 DEl'imputazione -, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà DEla motivazione in 21 quanto la Corte d'appello di Roma, dopo avere attribuito a NT RA l'iniziativa di compiere la tentata estorsione mediante il danneggiamento incendiario DEl'esercizio commerciale "La Salernitana" (capi 5 e 6 DEl'imputazione), ha poi affermato la sua responsabilità penale come «istigatrice» di tali condotte criminose. La ricorrente premette che, nel capo 5 DEl'imputazione, essa non era in alcun modo coinvolta nel momento DEl'ideazione e DEla programmazione DE DEitto e la seconda fase DEl'azione, cioè quella DE danneggiamento mediante l'incendio DE locale "La Salernitana", era attribuita all'iniziativa di NT RA. Ciò premesso, MA RA lamenta che la Corte d'appello di Roma avrebbe fornito una motivazione perplessa, non coerente con le risultanze processuali e contraddittoria. L'imputata contesta anzitutto l'argomentazione DEla Corte d'appello secondo cui «vi è prova certa e inconfutabile che MA RA si sia fatta latrice di alcuni "pizzini" consegnatigli dal fratello NT RA e che all'inequivocabile esortazione di quest'ultimo - "ma perché non gliela bruciano" - ella rispose prontamente - "se glielo dico a US [AN IM] lo fa subito"» (pagg. 42-43 DEla sentenza impugnata), deducendo come già dall'indicazione di NT RA «ma perché non gliela bruciano» risulterebbe come essa non dovrebbe «essere assolutamente coinvolta nella vicenda», atteso che suo fratello NT non le disse «perché non gliela bruciate?», dal che si sarebbe dovuto ricavare che la sua direttiva era rivolta a soggetti diversi dalla RE. MA RA deduce poi la contraddittorietà DEla motivazione per averle la Corte d'appello di Roma assegnato prima il ruolo di mero nuncius di «DEiberazioni assunte dagli uomini DEla famiglia», attraverso la trasmissione all'esterno DE carcere DEl'ordine che era stato dato da suo fratello NT e «che dovrà essere eseguito senza alcun proprio contributo operativo» e, poi, il ruolo di «istigatrice» DEl'intera condotta DEittuosa. La lamentata contraddizione sarebbe «decisiva» in quanto la «condotta di istigazione», la quale «implica già di per sé la consapevolezza DEla azione illecita di cui il soggetto agente sollecita l'attuazione da parte dei correi», differirebbe profondamente «da una condotta di mero rafforzamento DEl'altrui volontà propria di chi si limiti a trasmettere un ordine o una direttiva rivolta alla esecuzione di un'azione violenta, rispetto alla quale l'agente non mostri alcun significativa adesione né condivisione», tenuto conto che, «[s]e il rafforzamento DEl'altrui volontà può derivare anche da una condotta DE tutto involontaria e inconsapevole (la presenza passiva sul luogo DE DEitto o altre condotte similari, quali, nella specie, il recapito all'esterno di un biglietto senza conoscerne il contenuto), per ritenere la compartecipazione criminosa occorre valutare la consapevolezza che la 22 condotta DEl'agente sia specificamente diretta ad influenzare positivamente la volontà dei correi». Con l'incerta attribuzione di un preciso ruolo nella vicenda DEittuosa de quo, la Corte d'appello di Roma avrebbe altresì reso una motivazione priva DE necessario approfondimento sull'elemento psicologico. La stessa Corte d'appello avrebbe così anche omesso di dare risposta alle sollecitazioni che le erano state rivolte con il quarto motivo DEl'atto di appello e con i motivi nuovi di appello con riguardo al necessario approfondimento DE ruolo da essa effettivamente svolto nella vicenda (la ricorrente riporta uno stralcio DE proprio atto di appello nel quale era stato scritto, tra l'altro, che: l'imputata non aveva «in alcun modo contribuito alla realizzazione, neppure a livello psicologico, DEl'evento. RA MA non ha aderito al proposito incendiario DE fratello, ma si è limitata a commentare la frase DE fratello osservando che l'amico di TO D'AT, suo convivente, soprannominato US, sarebbe stato certamente disponibile ad eseguire un attentato»; il colloquio con suo fratello NT DE 19/02/2015 «si registra due mesi prima DEl'attentato incendiario DE 24/04/2015, senza che negli incontri successivi presso il carcere di Viterbo (da febbraio ad aprile 2015) l'argomento sia stato in alcun modo riproposto, a riprova DEl'estemporaneità DE commento fatto ad alta voce da MA RA, privo di qualsivoglia aspetto concreto»; «la motivazione DEla sentenza impugnata non si è fatta carico neppure di ipotizzare un contributo morale da parte di RA MA, quale ipotetico rafforzamento DE proposito criminoso esternato dal fratello NT»). Anche le dichiarazioni che furono rese in dibattimento da NT RA dimostrerebbero la contraddittorietà DEla motivazione. Posto che l'ordine di dare fuoco al locale "La Salernitana" sarebbe stato impartito da NT RA direttamente a TO D'AT attraverso un bigliettino consegnato in carcere dallo stesso NT RA alla RE MA, la ricorrente evidenzia come nel proprio atto di appello avesse rappresentato che, per potere ipotizzare una sua responsabilità a titolo di concorso nei reati di cui ai capi 5 e 6 DEl'imputazione, sarebbe stato necessario dimostrare che essa, nel momento in cui ricevette dal fratello il menzionato bigliettino chiuso da consegnare al proprio convivente TO D'AT, era a conoscenza DE contenuto DElo stesso bigliettino e, quindi, DEl'ordine, in esso contenuto, di dare fuoco al locale "La Salernitana". La Corte d'appello di Roma avrebbe omesso di motivare in ordine alla sussistenza DEl'elemento psicologico quale concorrente nei due reati. Tale omissione si dovrebbe ritenere decisiva, atteso che «la mancata consapevolezza da parte di RA MA sul contenuto DE biglietto consegnato a D'AT 23 TO potrebbe, al più, integrare una ipotesi di semplice connivenza, non punibile». La ricorrente ribadisce che nella propria condotta di mero nuncius di una volontà DE fratello «non si intravede alcun rafforzamento consapevole DEla determinazione altrui né tantomeno, una adesione, consapevole e volontaria, ad un'azione DEittuosa DEiberata dal fratello NT e da altri concretamente eseguita, in assenza di un proprio contributo di qualsiasi natura». La ricorrente lamenta ancora che la propria tesi difensiva, che aveva illustrato anche nei motivi nuovi di appello, secondo cui la dichiarazione DE collaboratore di giustizia NT RA «davo a mia RE un bigliettino chiuso con lo scotch e lei lo portava a chi le dicevo» avrebbe dimostrato come «l'attività materiale svolta da RA MA fosse DE tutto priva di consapevolezza in relazione a ciò che vi fosse scritto», non sarebbe stata esaminata dalla Corte d'appello di Roma, la quale non avrebbe fatto alcun riferimento alle dichiarazioni di NT RA sul punto. 4.1.2. Con il secondo motivo - relativo al trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo 5 DEl'imputazione, ritenuto il più grave tra i due reati in continuazione -, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza DEla motivazione in quanto la Corte d'appello di Roma «ha omesso di indicare la cornice edittale applicabile alla fattispecie consumata e non ha indicato l'entità DEla diminuzione stabilita dall'art. 56 c.p. per il DEitto tentato, giustificando, in maniera solo apparente, la scelta di infliggere una pena detentiva superiore al minimo edittale». La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma, nel determinare la misura DEla pena per il più grave reato di tentata estorsione semplice (attesa la ritenuta esclusione DEle contestate circostanze aggravanti) di cui al capo 5 DEl'imputazione, ha «omesso di indicare la quota di pena riferita al reato più grave nella forma consumata [...] senza, quindi, fornire alcuna giustificazione DEla entità DEla riduzione applicata per effetto DEla riconosciuta forma tentata DE DEitto», con la conseguenza che la pena irrogata per il suddetto DEitto di cui al capo 5 risulterebbe «priva di idonea giustificazione mancando qualsiasi riferimento alla entità DEla diminuzione di pena ER ai sensi DEla norma che punisce il DEitto tentato». La ricorrente rappresenta in proposito che, se è vero che la Corte di cassazione ha riconosciuto che la determinazione DEla pena per il DEitto tentato può essere effettuata anche con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, ciò dovrebbe comunque essere coniugato con la necessità DE contenimento DEla riduzione DEla pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e con 24 l'obbligo di dar conto in motivazione DEla scelta commisurativa adottata (è citata, in proposito, Sez. 5, n. 40020 DE 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528-01). La ricorrente contesta che la Corte d'appello di Roma non avrebbe fornito una giustificazione adeguata DEla propria scelta sanzionatoria, essendosi limitata a utilizzare la formula, asseritamente «vuota», DEla «gravità DE fatto e [DE] contesto in cui si è svolto» (pag. 85 DEla sentenza impugnata), utilizzata dalla stessa Corte anche in sede di determinazione DE trattamento sanzionatorio inflitto agli altri imputati RO RA, SA RA, TO D'AT e IM AN. La motivazione DEla determinazione DEla misura DEla pena sarebbe, perciò, apparente, giacché, quanto alla gravità DE fatto, «non considera i diversi ruoli svolti dagli imputati nella programmazione, ideazione ed esecuzione DEla tentata estorsione di cui al capo 5» e, quanto al contesto in cui si sono svolti i fatti, «non tiene conto che ogni riferimento a vicende associative è precluso dalla assoluzione di tutti gli imputati dal relativo capo di imputazione (sub 1) perché il fatto non sussiste». La Corte d'appello di Roma avrebbe omesso «ogni riferimento alla intensità DE dolo che sostiene l'affermazione di colpevolezza di RA MA e, soprattutto, ogni valutazione specifica DEla capacità a DEinquere DEla odierna ricorrente, sulla base DEle chiare indicazioni contenute nell'art 133, comma 2, c.p.». 4.1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza DEla motivazione per non avere la Corte d'appello di Roma fornito alcuna risposta, neppure implicita, alla richiesta, formulata con l'ottavo motivo DE proprio atto di appello, di applicazione DEla circostanza attenuante di cui all'art. 114, terzo comma, cod. pen., in relazione all'art. 112, primo comma, n. 3), cod. pen., «per essere stata determinata a commettere i DEitti di cui sopra, in quanto persona soggetta, per tradizione, cultura ed educazione ricevuta, all'autorità DE fratello maggiore RA NT». Nel richiamare le considerazioni che aveva esposto nell'ottavo motivo DE proprio atto di appello a sostegno DE riconoscimento DEl'invocata circostanza attenuante, la ricorrente lamenta che le stesse non avrebbero «trovato alcun riscontro, neppure implicito, nella motivazione DEla sentenza impugnata», DE tutto priva di argomentazioni al riguardo. 4.1.4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità DEla motivazione con riguardo al diniego DEle circostanze attenuanti generiche - che erano state richieste nel proprio atto di appello con specifico riferimento al ruolo di minima importanza avuto nella preparazione ed esecuzione dei reati di cui ai capi 5 e 6 25 DEl'imputazione - in considerazione DEla gravità DEle condotte in quanto commesse in un contesto «caratterizzato da un'abitudine "familiare" all'illiceità», nel quale, «[n]on a caso la maggior parte [degli imputati] è gravata da precedenti penali» (pag. 83 DEla sentenza impugnata). La ricorrente contesta anzitutto l'affermazione DEla Corte d'appello di Roma secondo cui «per nessuno degli imputati sono stati messi in evidenza elementi positivi che possano indurre al riconoscimento DEle suddette circostanze», lamentando che tale affermazione sarebbe incongrua e rivelerebbe una lettura sbrigativa e superficiale DE nono motivo DE proprio atto di appello, nel quale erano stati evidenziati gli elementi positivi che avrebbero giustificato la concessione DEle richieste circostanze attenuanti (in particolare: «in considerazione DE contributo di minima importanza fornito alla realizzazione dei reati, DEle sue condizioni di vita, DEla necessaria tutela DE suo ruolo di madre di una giovane adolescente, DEl'assenza di precedenti penali, DE limitatissimo periodo di coinvolgimento nelle vicende DEittuose contestate (febbraio-aprile 2015) e DEla assenza di qualsiasi espressione di pericolosità sociale»). MA RA contesta altresì che le giustificazioni DE diniego DEle circostanze attenuanti generiche erano state date dalla Corte d'appello di Roma mediante considerazioni comuni a tutti gli imputati, sicché le stesse giustificazioni si dovrebbero ritenere «prive DEla specificità richiesta dai criteri di cui all'art. 133 c.p.» e integrerebbero un'«ingiustificata equiparazione [...] tra le diverse posizioni di ciascun imputato». Tale equiparazione DEle posizioni di imputati appartenenti al medesimo nucleo familiare, di per sé ingiustificata, si rivelerebbe DE tutto inadeguata «per la stessa particolarità DEle imputazioni contestate», come risulterebbe dal fatto che ciascuno dei membri DEla famiglia RA che era stato raggiunto da un verdetto di colpevolezza era stato ritenuto responsabile «per reati diversi, occasionati da circostanze particolari e non da una visione unitaria DE gruppo», come era comprovato dal fatto che MA RA, diversamente da RO, SA e MO RA, non era mai stata neppure indagata per reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti ed era stata ritenuta responsabile di una condotta di tentata estorsione «alla quale avrebbe offerto un contributo tanto poco significativo da confondersi con la connivenza non punibile» e alla quale non avevano fornito alcun contributo gli altri membri DEla famiglia RA, a eccezione DE solo NT RA. MA RA rappresenta ancora che il concetto di «abitudine "familiare" all'illiceità», utilizzato dalla Corte d'appello di Roma, oltre a essere «non pertinente rispetto alle vicende DE presente procedimento», si porrebbe anche in conflitto con il principio di personalità DEla responsabilità penale previsto nel primo 26 comma DEl'art. 27 Cost. Ogni valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che pretenda di graduare le responsabilità individuali attraverso inammissibili generalizzazioni si dovrebbe considerare estranea ai principi fondamentali ai quali si ispira la Repubblica. Ai fini DEl'art. 62-bis cod. pen., non si potrebbe pertanto prescindere «da una doverosa verifica degli elementi che riguardano l'intensità DE dolo e la capacità a DEinquere dimostrata da ciascuno degli imputati», così come per i loro precedenti penali. 4.2. Il ricorso a firma DEl'avv. Cesare Placanica è affidato a tre motivi. 4.2.1. Con il primo motivo - relativo all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 5 e 6 DEl'imputazione -, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 110, 424 e 629, primo e secondo comma, cod. pen., e la carenza e illogicità DEla motivazione «con riguardo alle censure difensive contenute negli atti di appello». La ricorrente contesta anzitutto l'illogicità e la contraddittorietà DEla motivazione in quanto la Corte d'appello di Roma «dapprima attribuisce alla ricorrente il ruolo di istigatrice DEl'intera condotta DEittuosa e poi di nuncius, messaggera di pizzini consegnatigli da NT RA», con la conseguenza che, dalla sentenza impugnata, non si comprenderebbe «quali siano il ruolo e la condotta attribuiti all'imputata». La RA lamenta poi che la Corte d'appello di Roma avrebbe fornito un'argomentazione carente e illogica in ordine alle doglianze che ella aveva avanzato nel proprio atto di appello in ordine all'assenza di un suo consapevole contributo concorsuale alla commissione dei reati (doglianze con le quali la RA aveva tra l'altro rappresentato come: ella «si fosse limitata a ragguagliare il fratello NT [...] in ordine all'apertura DEla pasticceria in oggetto ed allo stato di avanzamento dei relativi lavori», nonché «a riportare al fratello le determinazioni dei vari componenti DEla famiglia rispetto a tale preliminare accadimento»; «le iniziative dei membri DEla famiglia RA sussistessero e venissero coltivate a prescindere dalle determinazioni di NT»; ella «apparisse, piuttosto, mossa dall'esigenza di tutelare e sostenere l'attività commerciale paterna, senza alcun ruolo né nell'ideazione, né nella successiva esecuzione dei fatti», sicché la sua condotta non avrebbe avuto «alcuna valenza causale rispetto alle condotte illecite effettivamente poste in essere»). La ricorrente afferma che i giudici di merito avrebbero ritenuto provato il suo concorso nei due reati a lei attribuiti sulla sola base DEla frase che era stata pronunciata da NT RA nel corso DE colloquio con lei DE 19/02/2015 «ma perché non gliela bruciano "La Salernitana"» e DEla risposta che ella gli aveva dato «se glielo dico a US, va subito»». 27 A tale proposito, la RA evidenzia che, nel proprio atto di appello, aveva dedotto che la mera circostanza che ella avrebbe detto a NT RA che "US", amico DE suo compagno TO D'AT, sarebbe stato disponibile a compiere l'atto incendiario, non costituiva un elemento sufficiente ai fini DEl'affermazione DEla sua responsabilità a titolo di concorso nel reato di danneggiamento seguito da incendio di cui al capo 6 DEl'imputazione, atteso che tale captata conversazione DE 19/02/2015 era anteriore di ben due mesi rispetto al compimento, il 28/04/2015, DEl'atto incendiario. Nello stesso atto di appello, aveva in sintesi lamentato che, nella sentenza di primo grado, sarebbe mancata un'adeguata motivazione «in ordine all'effettivo rafforzamento criminoso da parte DEl'imputata nei confronti DE fratello NT, limitandosi a definirla quale mero messaggero degli ordini impartiti da quest'ultimo» (DE quale venivano trascritte le dichiarazioni che aveva reso nel corso DEl'udienza DE 07/04/2021). Richiamate tali doglianze, che aveva avanzato nel proprio atto di appello, la ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma non avrebbe dato «alcun riscontro» alle stesse, lasciando così non sanato il denunciato deficit motivazionale DEla sentenza di primo grado. La RA lamenta ancora che la Corte d'appello di Roma sarebbe rimasta silente pure rispetto alla doglianza, anch'essa avanzata nel proprio atto di appello, con la quale aveva rappresentato come NT RA avesse affermato che i bigliettini che consegnava a sua RE MA erano chiusi con scotch, circostanza che avrebbe confermato che MA RA non ne conosceva il contenuto, e che dalle intercettazioni ambientali non era emerso che NT RA glielo avesse riferito a voce. Ne discenderebbe l'assenza di consapevolezza in capo all'imputata, «considerata mero nuncius DEle determinazioni DE fratello NT, [...] DE proposito criminoso proprio di quest'ultimo», e, quindi, l'assenza di consapevolezza DEl'efficacia causale DE proprio contributo alla condotta DEittuosa, il quale contributo potrebbe al più essere inquadrato in una forma di connivenza non punibile. La Corte d'appello di Roma, pertanto, da un lato, avrebbe violato le norme in tema di concorso di persone nel reato, dall'altro lato, avrebbe motivato in modo carente e illogico sulle censure difensive. 4.2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge per la mancata applicazione DEl'art. 114, primo e terzo comma, cod. pen., in relazione ai DEitti di cui ai capi 5 e 6 DEl'imputazione, e l'omessa motivazione sul punto. MA RA contesta in primo luogo la mancanza DEla motivazione in ordine al motivo di appello (il dodicesimo;
pagg. 31-32) con il quale aveva chiesto 28 che, in relazione ai reati di cui ai capi 5 e 6 DEl'imputazione, le fosse riconosciuta la circostanza attenuante cosiddetta DEla minima partecipazione di cui all'art. 114 (primo comma) cod. pen., sull'assunto che essa «non ha svolto alcun ruolo necessario per l'esecuzione dei DEitti contestati, prestando un'opera di minima efficienza causale» (così il ricorso), nonché la conseguente violazione DE suddetto invocato art. 114 cod. pen. La ricorrente contesta in secondo luogo la mancanza DEla motivazione in ordine al motivo di appello, che era contenuto nell'atto di appello a firma DEl'avv. OL VE, con il quale aveva chiesto che, sempre in relazione ai reati di cui ai capi 5 e 6 DEl'imputazione, le fosse riconosciuta la circostanza attenuante di cui al terzo comma DEl'art. 114 cod. pen., nonché la conseguente violazione di tale invocata disposizione. 4.2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e la carenza DEla motivazione con riguardo alla mancata concessione DEle circostanze attenuanti generiche, nonché «all'eccessività DE trattamento sanzionatorio, all'entità DEla diminuzione stabilita dall'art. 56 c.p. per il DEitto tentato nonché in ordine alla lamentata eccessività degli aumenti disposti a titolo di continuazione». MA RA lamenta in primo luogo la carenza di motivazione DEla sentenza impugnata in punto di diniego DEle circostanze attenuanti generiche, deducendo, in particolare, che la Corte d'appello di Roma avrebbe «manca[to] di offrire una adeguata motivazione ad personam», avrebbe reso una motivazione anapodittica e non avrebbe «valutato in concreto la censura difensiva relativa alla mancata applicazione DEl'art. 62 bis c.p.», che sarebbe stato perciò violato. La ricorrente lamenta in secondo luogo «[a]naloga carenza» con riguardo alla determinazione DE trattamento sanzionatorio, deducendo, in particolare, che la Corte d'appello di Roma non si sarebbe «confronta[ta] con le doglianze difensive espresse in punto di dosimetria DEla pena, la quale veniva individuata in misura irragionevolmente e immotivatamente superiore al limite edittale» e non avrebbe «off[erto] alcuna giustificazione DEla entità DEla riduzione applicata per effetto DEla riconosciuta forma tentata DE DEitto in esame». La ricorrente rappresenta a quest'ultimo proposito che, se è vero che la Corte di cassazione ha riconosciuto che la determinazione DEla pena per il DEitto tentato può essere effettuata anche con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, ciò dovrebbe comunque essere coniugato con la necessità DE contenimento DEla riduzione DEla pena prevista per il reato consumato da uno a due terzi e con l'obbligo di motivazione DEla scelta ER (è citata, in proposito, Sez. 5, n. 3526 DE 15/10/2013, dep. 2014, Birra, Rv. 258461-01). 29 La ricorrente contesta in terzo luogo che la Corte d'appello di Roma avrebbe omesso di «confrontarsi adeguatamente rispetto alle censure mosse in punto di aumenti a titolo di continuazione», nonostante la necessità, affermata anche dalla Corte di cassazione, che il giudice indichi anche l'entità di ogni singolo aumento di pena per la continuazione e i criteri che hanno inciso sulla relativa quantificazione. 5. SA FR ha proposto due ricorsi, uno a firma DEl'avv. OL VE e uno a firma DEl'avv. Cesare Placanica. 5.1. Il ricorso a firma DEl'avv. OL VE è affidato a due motivi. 5.1.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la manifesta illogicità DEla motivazione con riguardo all'affermazione DEla sua responsabilità per il reato di intermediazione nella fornitura di un quantitativo di sostanza stupefacente DE tipo cocaina, per un valore di circa C 130.000,00, ceduto da EN MI a SE RD, di cui al capo 23 DEl'imputazione, «in assenza di elementi che dimostrino, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato o il soggetto cedente avessero la effettiva disponibilità DEla sostanza stupefacente oggetto di trattativa o che potessero agevolmente procurarsela. Vizio risultante dal testo DE provvedimento». SA RA contesta la conclusione DEla Corte d'appello di Roma secondo cui «vi sono numerose indicazioni che portano a ritenere la serietà DEla trattativa portata avanti dall'imputato, fino alla sua positiva conclusione» (pag. 79 DEla sentenza impugnata), a fronte DEla tesi difensiva secondo cui l'imputato non avrebbe «mai avuto alcuna disponibilità DEla droga venduta al RD e che la sua intenzione fosse, sin dall'inizio, di truffare il catanese [cioè SE RD], facendogli credere che avrebbe potuto acquistare un quantitativo di cocaina in realtà inesistente» (così a pag. 78 DEla sentenza impugnata). Secondo il ricorrente, il principale, se non unico, elemento che avrebbe indotto la Corte d'appello di Roma alla suddetta trascritta conclusione sarebbe stato tratto dal contenuto DEl'intercettata conversazione tra RO RA e EN MI che ebbe luogo il 17/03/2016 all'interno DEl'abitazione di RO RA, contenuto dal quale la Corte d'appello: aveva tratto che l'MI «lamenta con RO l'inaffidabilità di TO D'AT contrapponendola alla serietà di SA RA, con il quale si dichiara disposto a lavorare ancora»; aveva «compre[so] che l'albanese [cioè EN MI] procura la sostanza stupefacente che i RA, poi, rivendono e che lo stesso ha effettuato numerosi trasporti a Catania»; aveva ritenuto «lecito inferire, dunque, che SA RA avesse effettivamente rapporti con l'MI e che non avrebbe avuto difficoltà a concludere un accordo per la fornitura di cocaina al RD da parte di questi, come indicato nel capo d'imputazione» (pag. 79 DEla sentenza impugnata). 30 Ciò detto, SA RA deduce che quest'ultima affermazione DEla Corte d'appello di Roma risulterebbe contraddetta dalla stessa sentenza impugnata, atteso che la stessa Corte d'appello lo aveva assolto dal reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui al capo 22 DEl'imputazione per non aver commesso il fatto in quanto non era «emerso alcun elemento di prova che facesse emergere un contributo causalmente attivo DEl'imputato alla consumazione DE reato» (pag. 75 DEla sentenza impugnata). Secondo il ricorrente, la manifesta illogicità DEla motivazione si coglierebbe esaminando i seguenti aspetti: a) la Corte d'appello di Roma avrebbe desunto che egli «non avrebbe avuto difficoltà a concludere un accordo [con l'MI] per la fornitura di cocaina al RD» muovendo da una premessa DE tutto indimostrata nel processo, nell'ambito DE quale non sarebbe stato comprovato alcun rapporto pregresso tra SA RA e EN MI finalizzato alla compravendita di stupefacenti (come risultava anche dall'assoluzione dal reato di cui al capo 22 DEl'imputazione); b) lo stesso assunto DEla Corte d'appello di Roma secondo cui egli «non avrebbe avuto difficoltà a concludere un accordo [con l'MI] per la fornitura di cocaina al RD» sarebbe «privo di concretezza rispetto alla genericità DEla conversazione intercorsa il 17 marzo 2016 tra RA RO e MI EN, che, a tutto voler concedere, riguarda ipotizzati acquisti da parte dei RA di quantitativi di sostanza stupefacente tipo marijuana (come da contestazione al capo 22)», e non tipo cocaina, con la conseguenza che la diversa tipologia di sostanza stupefacente cui si faceva riferimento nella suddetta conversazione non autorizzerebbe la conclusione DEla Corte d'appello, che si dovrebbe ritenere perciò fondata su una motivazione «meramente assertiva ed autoreferenziale»; c) l'interpretazione DE fatto che, nel corso DEla conversazione DE 17/03/2016 tra RO RA e EN MI, quest'ultimo non avesse fatto accenno alla vicenda in considerazione, come espressione DEla ribadita (da parte DEl'MI) serietà di SA RA («continua a ribadire la serietà di SA RA»; pag. 80 DEla sentenza impugnata). SA RA lamenta poi anche che la Corte d'appello di Roma avrebbe omesso di confrontarsi con le censure che egli aveva avanzato nel proprio atto di appello, avendo in particolare omesso di esplorare la questione DEl'effettiva disponibilità, da parte sua, DElo stupefacente oggetto DEla trattativa e ritenendo integrato il reato dal semplice raggiungimento DEl'accordo perfezionativo DE contratto di compravendita, anche senza la consegna DElo stupefacente. Il ricorrente deduce che la mancanza di elementi riguardo alla suddetta disponibilità non potrebbe essere «controbilanciata» dal fatto che egli, nel viaggio che aveva compiuto a Catania nell'ottobre DE 2015, si era fatto acOMre da EN AJ, sodale DEl'MI, acOMmento che la Corte d'appello di Roma 31 aveva ritenuto finalizzato a «poter DEineare con maggior precisione i dettagli DEla fornitura che doveva essere effettuata» dall'MI (pag. 79 DEla sentenza impugnata). SA RA asserisce che, nel motivare la propria decisione, la Corte d'appello di Roma non si sarebbe neppure confrontata con i principi affermati dalla Corte di cassazione, in particolare con il principio, statuito da Sez. U, n. 22471 DE 26/02/2015, SE, Rv. 263716-01, secondo cui la condotta criminosa di «offerta» di sostanze stupefacenti si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall'accettazione DE destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un'offerta collegata a un'effettiva disponibilità, sia pure non attuale, DEla droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano" il cessionario. Il ricorrente sostiene che il ruolo di intermediario, che gli è stato attribuito dalla Corte d'appello di Roma, avrebbe anch'esso richiesto l'accertamento che egli, o il suo "«"mandante"», individuato in EN MI, avesse la disponibilità effettiva, anche se non attuale, DEla cocaina offerta in vendita a SE RD e per la fornitura DEla quale il RD aveva già corrisposto la quasi totalità DE prezzo (C 130.000,00 a fronte degli C 150.000,00 pattuiti). Tale necessario accertamento sarebbe DE tutto mancato da parte DEla Corte d'appello di Roma, la quale si sarebbe limitata a ribadire «la serietà DEla trattativa portata avanti dall'imputato» su mandato DEl'MI, «senza nulla argomentare sul tema, di per sé decisivo, DEla disponibilità DEla sostanza stupefacente offerta all'acquirente». La mera esistenza DEla suddetta trattativa, il raggiungimento DEl'accordo tra SA RA e SE RD, con la corresponsione DEla quasi totalità DE prezzo DEla droga, non consentirebbero di ritenere che i fornitori DEla cocaina o il loro intermediario avessero la disponibilità DEla droga che avevano offerto in vendita o, quantomeno, la «agevole e probabile possibilità di procurarsela». Non sarebbe stato dimostrato né che l'imputato agisse su mandato di EN MI né che questi avesse la disponibilità DEla droga che il RD avrebbe dovuto acquistare e fosse disponibile a consegnarla all'imputato «per il successivo recapito nelle mani DEl'acquirente». SA RA invoca in proposito Sez. 3, n. 34396 DE 18/06/2021, Sestito, non massimata, la quale, con riguardo a una vicenda asseritamente analoga, ha ritenuto l'insufficienza, al fine di poter affermare che gli imputati avessero la disponibilità DEla droga da essi offerta in vendita, di un'argomentazione fondata sulle sole consegna di un campione ed esistenza di trattative per l'acquisto DEla droga da rivendere, e sottolinea che, nel caso in esame, EN AJ, cioè il soggetto che SA RA aveva portato con sé 32 a Catania a garanzia DEla serietà DEla propria offerta, non aveva con sé neppure un campione DEla sostanza stupefacente e aveva più volte manifestato l'intenzione di «lasciare Catania prima possibile per evitare una sua eccessiva esposizione». Secondo SA RA, la manifesta illogicità e il carattere anapodittico e omissivo DEla motivazione DEla Corte d'appello di Roma secondo cui la serietà dimostrata dall'imputato e la sua pregressa esperienza nel settore DE traffico degli stupefacenti dimostrerebbero la presenza anche DEl'elemento decisivo DE reato costituito dalla disponibilità, da parte sua o di EN MI, DEla sostanza stupefacente, nel senso DEla concreta possibilità di procurarsela, non potrebbe essere superata neppure dall'utilizzo, da parte DEla stessa Corte d'appello, di massime di esperienza. 5.1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione DEl'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., là dove la Corte d'appello di Roma, essendo appellante il solo imputato, ha irrogato, sulla pena a lui inflitta per il più grave reato di cui al capo 23 DEl'imputazione, un aumento per la riconosciuta recidiva specifica di tre anni e sei mesi di reclusione ed € 15.000,00 di multa, aumento che non era stato applicato dal Tribunale di Velletri, con le conseguenti violazione DE divieto di reformatio in peius e determinazione di una pena illegale. Il ricorrente rappresenta che: 1) il Tribunale di Velletri, pur avendo riconosciuto la «sussistenza DEla contestata recidiva specifica» (pag. 231 DEla sentenza di primo grado), non aveva operato alcun incremento sanzionatorio riferibile a tale circostanza aggravante (pagg. 232 DEla sentenza di primo grado); 2) la Corte d'appello di Roma, nel ritenere reato più grave quello di cui al capo 23 DEl'imputazione (e non più quello di cui al capo 7 DEl'imputazione, per il quale tutti gli imputati erano stati da essa assolti), ribadito che «sussistono tutti i presupposti di legge per il riconoscimento DEla recidiva come contestata a SA RA» (pag. 84 DEla sentenza impugnata), operava, per tale circostanza aggravante, ai sensi DEl'art. 99, secondo comma, cod. pen., un aumento di pena di tre anni e sei mesi di reclusione ed € 15.000,00 di multa. Ciò posto, il ricorrente sostiene che: a) in assenza di un aumento di pena per la recidiva da parte DE Tribunale di Velletri, come pure di una confluenza di tale circostanza aggravante nel giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti eterogenee, la recidiva non poteva ritenersi applicata da parte DElo stesso Tribunale (è citata, in tale senso: Sez. U, n. 20808 DE 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319-01); b) in mancanza, pertanto, di una concreta applicazione DEla recidiva da parte DE Tribunale di Velletri, la Corte d'appello di Roma, essendo appellante il solo imputato, per il divieto di reformatio in peius, 33 non avrebbe potuto irrogare, come invece ha fatto, un aumento di pena per la suddetta circostanza aggravante (è citata, in tale senso: Sez. 1, n. 23708 DE 15/07/2020, Bixi, Rv. 279523-01, con la quale la Corte di cassazione ha affermato che incorre nella violazione DE divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, in assenza di impugnazione DE pubblico ministero, computi l'aumento di pena per un'aggravante ritenuta dal primo giudice, ma erroneamente non computata nella determinazione DE trattamento sanzionatorio), dovendosi, altresì, rammentare che le Sezioni unite DEla Corte di cassazione hanno chiarito che il divieto di reformatio in peius non riguarda solo l'entità complessiva DEla pena ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Sez. U, n. 40910 DE 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066-01). Il ricorrente chiede pertanto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio «limitatamente all'applicazione DEla recidiva, con esclusione DEl'aumento di pena illegittimamente applicato nella misura di tre anni e sei mesi di reclusione ed Euro 15 mila di multa». 5.2. Il ricorso a firma DEl'avv. Cesare Placanica è affidato a quattro motivi. 5.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 10, 12 e 14 DEla legge n. 497 DE 1974 e la carenza e illogicità DEla motivazione con riguardo all'affermazione DEla sua responsabilità per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico illegali di una pistola calibro 7,65 di cui al capo 11 DEl'imputazione. Dopo avere rammentato che l'unico elemento sul quale sia il Tribunale di Velletri sia la Corte d'appello di Roma hanno fondato l'affermazione DEla sua responsabilità per tali due reati è costituito dal contenuto DEl'intercettata conversazione tra l'imputato e suo zio RO RA che ebbe luogo il 14/11/2015 (come indicato alla pag. 150 DEla sentenza di primo grado) o il 19/11/2015 (come indicato alla pag. 54 DEla sentenza di secondo grado) secono la sentrenza di pagall'interno DEl'abitazione di quest'ultimo, il ricorrente rappresenta che, nel proprio atto di appello, aveva dedotto come tale conversazione si dovesse ritenere «irrilevante», sia «per non essere risultata sostenuta da alcun ulteriore riscontro», sia, soprattutto, «per essere stata la medesima propalata in un contesto familiare, che non offriva alcuna garanzia di genuinità», con la conseguenza che la stessa conversazione non avrebbe potuto ritenersi «un indizio grave, resistente a possibili obiezioni, stante proprio il [suo] carattere generico». Ciò rammentato, SA RA contesta la motivazione con cui la Corte d'appello di Roma ha rigettato la doglianza con cui egli aveva sostenuto che la 34 menzionata conversazione avrebbe avuto valore di mero indizio, affermandone, invece, il valore di piena prova in ragione DE contenuto autoaccusatorio DEle affermazioni DEl'imputato, e deduce in proposito come il significato DEla stessa conversazione non sarebbe connotato da quei caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, necessari affinché la ricostruzione DE significato non lasci margini di dubbio, che sono richiesti dalla Corte di cassazione in tema di accertamento DE significato DEle conversazioni intercettate (è citata: Sez. 6, n. 487 DE 06/10/2016, dep. 2017, D.P.M., non massimata), atteso che le affermazioni DEl'imputato rappresenterebbero, «al più, [...] una millanteria [...], che avrebbe potuto assurgere al rango di prova solo in presenza di un'eventuale dichiarazione di RO RA circa l'effettiva constatazione DE possesso DEl'arma da parte di SA». 5.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione DEl'art. 73, comma 1, DE d.P.R. n. 309 DE 1990, e l'illogicità DEla motivazione, oltre che la sua «apparenza rispetto alle argomentazioni difensive esposte negli atti di appello», con riguardo all'affermazione DEla sua responsabilità per il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti, DE tipo cocaina, di cui al capo 23 DEl'imputazione. SA RA espone che nel proprio atto di appello aveva in particolare dedotto: come «la cocaina non fosse mai stata consegnata al RD»; che «il Tribunale avrebbe dovuto soffermarsi sul contributo offerto dal collaboratore SE RD [...], il quale ha affermato che "il signor RA ha fatto questa truffa che è sparito con i soldi"», elemento che sarebbe stato dimostrativo DEl'insussistenza DE reato contestato;
come egli «avesse ideato, organizzato e portato a termine una mera truffa nei confronti DE RD»; che «difetta[va] la prova DE raggiungimento di un accordo effettivo sulla consegna DEla sostanza stupefacente in cambio DE pagamento dei 130 mila euro». Ciò esposto, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma avrebbe argomentato in modo illogico e apparente con riguardo a tali deduzioni, contenute nel proprio atto di appello. La motivazione DEla sentenza impugnata sarebbe illogica, in particolare, là dove la Corte d'appello di Roma pretenderebbe di fondare la ritenuta responsabilità DEl'imputato sul contenuto DEla conversazione intercorsa (il 17/03/2016) tra suo zio RO RA e EN MI e, specificamente, là dove la stessa Corte d'appello afferma che da tale conversazione «[è] lecito inferire, dunque, che SA RA avesse effettivamente rapporti con l'MI e che non avrebbe avuto difficoltà a concludere un accordo per la fornitura di cocaina al RD da parte di questi». 35 Secondo il ricorrente, tale argomentazione «si traduce in un ingiustificata illazione, non supportata da alcuna congrua motivazione», giacché l'assunto DEla Corte d'appello di Roma circa «la facilità di reperimento, per l'odierno ricorrente, DEla sostanza stupefacente DE tipo cocaina, è privo di concretezza rispetto alla intercettazione intercorsa il 17 marzo 2016 tra RO RA e EN MI, che, a tutto voler concedere, riguarda ipotizzati acquisti da parte dei RA di quantitativi di sostanza stupefacente DE tipo marijuana, oggetto di imputazione di cui al capo 22». SA RA contesta ancora che la Corte d'appello di Roma, per supplire alla mancanza di prova circa l'effettiva disponibilità DEla droga (come è richiesto dalla già citata Sez. U, n. 22471 DE 26/02/2015, SE), sarebbe ricorsa «ad una mera congettura». Ad avviso DE ricorrente, gli indizi raccolti mediante la menzionata intercettazione telefonica sarebbero privi dei necessari caratteri di gravità precisione e concordanza come definiti da Sez. 6, n. 3882 DE 04/11/2011, dep. 212, Annunziata, Rv. 251527-01, atteso che la Corte d'appello di Roma «ribadisce la propria convinzione circa la serietà DEl'accordo, omettendo tuttavia di indagare sulla effettiva disponibilità DEla sostanza stupefacente», così fornendo «una motivazione che risulta DE tutto apodittica, che procede per assunti che non risultano sostenuti da alcun corredo probatorio». 5.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione DE divieto di reformatio in peius, «in punto di applicazione DEla contestata recidiva». Dopo avere indicato che il Tribunale di Velletri, ancorché avesse riconosciuto la «sussistenza DEla contestata recidiva specifica» (pag. 231 DEla sentenza di primo grado), tuttavia, «nella determinazione DEla pena da irrogare, [...] si determinava a non applicare l'aumento per l'aggravante», il ricorrente lamenta che, in presenza DEl'appello DE solo imputato, la Corte d'appello di Roma, dopo avere individuato la pena base per il più grave reato di cui al capo 23 DEl'imputazione, la aumentava di tre anni e sei mesi di reclusione ed € 15.000,00 di multa in ragione DEla recidiva specifica, così violando il divieto di reformatio in peius, atteso che esso, come è stato chiarito dalla Corte di cassazione, riguarda non solo l'entità complessiva DEla pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (è citata, al riguardo: Sez. 1, n. 3827 DE 23/01/2018, Abastante, non massimata). 5.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., «violazione di legge e vizio di motivazione nella forma DEla carenza» con riguardo alla mancata concessione DEle circostanze generiche e con riguardo «alla eccessività DE trattamento sanzionatorio, nonché 36 in ordine alla lamentata eccessività degli aumenti disposti a titolo di continuazione». SA RA contesta anzitutto la motivazione con la quale la Corte d'appello di Roma gli ha negato la concessione DEle circostanze attenuanti generiche (pag. 83 DEla sentenza impugnata), in quanto non «idonea», «apodittica, «carente», poiché «generica che vale per tutti gli imputati» e, quindi, anche lesiva DE principio di cui all'art. 27, primo comma, Cost. - «secondo cui la responsabilità penale è personale e la pena deve soggettivamente orientarsi» in relazione alla gravità DE reato e alla personalità DE reo -, ciò che richiederebbe «una adeguata motivazione ad personam» e non consentirebbe «una inammissibile generalizzazione» come quella ER dalla Corte d'appello di Roma. Dopo avere affermato che le circostanze attenuanti generiche sono «previste proprio al fine di realizzare l'obiettivo DEla cosiddetta "individualizzazione DEla sanzione"», il ricorrente lamenta anche che la Corte d'appello di Roma non avrebbe valutato in concreto la propria censura relativa alla mancata applicazione DEle suddette circostanze attenuanti. In secondo luogo, SA RA lamenta che la Corte d'appello di Roma «manca di confrontarsi adeguatamente rispetto alle censure mosse in punto di aumenti disposti a titolo di continuazione», nonostante il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui il giudice deve indicare espressamente sia l'entità di ogni singolo aumento per la continuazione sia i criteri che hanno inciso sulla quantificazione. 6. Il ricorso di IM SU, a firma DEl'avv. Violetta Panella, è affidato a sei motivi. 6.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e illogicità DEla motivazione con riguardo al ritenuto suo concorso nei reati di tentata estorsione e di danneggiamento seguito da incendio di cui ai capi 5 e 6 DEl'imputazione. Dopo avere premesso che il vizio di mancanza DEla motivazione comprenderebbe anche il caso DEla sentenza di appello che contenga «argomentazioni e dimostrazioni DE convincimento DE giudice prive di completezza in relazione alle doglianze difensive formulate nei motivi di appello», il ricorrente deduce che, nel proprio atto di appello, aveva rappresentato che «non vi era alcun elemento probatorio circa il concreto contributo che il AN avrebbe apportato alle ipotesi DEittuose a lui ascritte» e aveva sottolineato, a conferma di ciò, «l'errata ovvero maliziosa ermeneusi DE compendio captativo, che non aveva avuto alcun riscontro oggettivo (neppure nel narrato DE 37 collaboratore di giustizia NT RA) nonché la lacunosità DE provvedimento di primo grado laddove riteneva la penale responsabilità DE ricorrente». Ciò detto, il AN lamenta «l'omessa motivazione in parte qua» o la natura apparente o inammissibilmente per relationem DEla stessa motivazione, in quanto la Corte d'appello di Roma «sembra mutuare passivamente alcuni spunti motivazionali DE dictum di prime cure, senza operare criticamente una rivalutazione DE materiale istruttorio alla luce dei motivi di gravame», come sarebbe dimostrato dall'affermazione DEla stessa Corte d'appello secondo cui la prova DEla responsabilità DE AN risiederebbe nel contenuto DEle conversazioni telefoniche che erano intercorse il 24/04/2015 prima tra IM AN e TO D'AT e poi tra quest'ultimo e la sua OM MA RA. Il ricorrente ribadisce che, nelle ipotesi in cui, come nel caso in esame, «l'imputato con precise considerazioni svolga specifiche censure su uno o più punti DEla prima pronuncia, nel dettaglio sottolineando l'assenza di qualsivoglia ulteriore elemento probatorio, quale ad esempio un narrato testimoniale, presentato dall'Accusa a supporto DEl'interpretazione tutt'altro che univoca DEla dubbia ed equivoca prefata conversazione» (in particolare, quella tra TO D'AT e MA RA), il giudice di appello dovrebbe rispondere alle doglianze prospettate e incorre nel vizio di motivazione se si limita a respingerle e a richiamare la contestata motivazione senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione. 6.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e illogicità DEla motivazione con riguardo all'affermazione DEla sua responsabilità per il reato di detenzione per la vendita a terzi in concorso (con RO RA e con TO D'AT) di un'imprecisata quantità di sostanza stupefacente DE tipo marijuana e hashish di cui al capo 17 DEl'imputazione. IM AN contesta anzitutto l'affermazione DEla Corte d'appello di Roma secondo cui «[v]a precisato, tuttavia, che la condotta attribuibile agli imputati sulla base di tali conversazioni [DE 13/07/2015: DEle ore 13:07 tra RO RA e IM AN;
DEle ore 19:29 tra RO RA e TO D'AT] è quella DEla detenzione di un indeterminato quantitativo di hashish destinato alla cessione a terzi» (pag. 57 DEla sentenza impugnata). Secondo il ricorrente, tale affermazione DEla Corte d'appello costituirebbe «un'illazione, peraltro erronea e travisata, in quanto contrastante con lo stesso dictum di prime cure» - nel quale il Tribunale di Velletri aveva esposto che la sostanza che il AN aveva portato in visione ad RO RA era «verosimilmente marijuana» (pag. 164 DEla sentenza di primo grado) - e, perciò, 38 ictu ()culi illogica ed erronea, poiché «frutto di una congettura presuntiva che non trova alcun riscontro nel vasto compendio probatorio». Secondo IM AN, «il climax motivazionale, nell'ottica DEl'apoditticità» sarebbe raggiunto dalla Corte d'appello di Roma là dove essa afferma conclusivamente che «[q]uanto appena detto non consente di quantificare lo stupefacente detenuto in concorso da RO RA, IM AN e TO D'AT». Il ricorrente deduce ancora che la motivazione DEl'affermazione DEla sua responsabilità per «la condotta di illecita detenzione DEle suddette sostanze» (pag. 58 DEla sentenza impugnata) sarebbe illogica alla luce di quanto egli aveva dedotto nel proprio atto di appello, nel quale aveva rappresentato come: il Tribunale di Velletri avesse «applicato un mera presunzione per ricostruire e fondare la penale responsabilità per un traffico ingente di stupefacenti»; «nessuno degli imputati, seppur intercettati, pedinati per mesi, avesse mai fatto alcun accenno al quantitativo DEla sostanza stupefacente, al prezzo DEla stessa, alla modalità DEla consegna, alla provenienza DEla stessa, al suo contenuto narcotico, al principio attivo rilevabile»; non vi fosse alcuna conferma che l'incontro per la cessione DEla sostanza stupefacente ipotizzato dall'accusa si fosse poi effettivamente verificato. 6.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e illogicità DEla motivazione con riguardo all'affermazione DEla sua responsabilità per il concorso nel reato di detenzione a fini di spaccio di 20 grammi di sostanza stupefacente DE tipo cocaina di cui al capo 19 DEl'imputazione e il travisamento DEla prova costituita dalla conversazione DE 09/08/2015 tra RO RA ed DD OP RIT. 3197/15, progressivo n. 2163. Dopo avere rammentato che, nel proprio atto di appello, aveva lamentato che il Tribunale di Velletri aveva affermato la sua responsabilità esclusivamente sul contenuto di tale conversazione, «senza che fosse emerso durante l'istruttoria alcun riscontro oggettivo e fattuale di tale condotta di spaccio», IM AN contesta l'argomentazione DEla Corte d'appello di Roma secondo cui «non vi sono ragioni per ritenere che DD OP stia raccontando il falso ad RO RA e, nel contempo, è stata accertata la partecipazione DE AN in condotte concernenti la violazione DEla normativa sugli stupefacenti proprio nel medesimo periodo, come visto nell'analisi DE capo 17 DEl'imputazione. È fondato, pertanto, ritenere che il OP affermi il vero e che, dunque, abbia ceduto venti grammi di cocaina a IM AN, per il prezzo di 500,00 Euro, perché quest'ultimo potesse, a sua volta, spacciarla» (pag. 70 DEla sentenza impugnata). 39 Secondo il ricorrente, tale argomentazione sarebbe anapodittica «e priva di riscontri» e si tradurrebbe in una motivazione illogica, «chiaro frutto DE travisamento di una prova», oltre che insufficiente per poter affermare la sussistenza DE reato di cui all'art. 73, comma 5, DE d.P.R. n. 309 DE 1990. Dopo avere trascritto l'affermazione DEla Corte d'appello di Roma che «la mancanza di precise indicazioni in ordine alla percentuale di principio attivo in essa contenuta, induce a qualificare il fatto come rientrante nella fattispecie lieve di cui all'articolo 73, comma 5, DE D.P.R. 309/90», il AN contesta che: poiché la Corte d'appello «ha omesso di motivare compiutamente in ordine alla partecipazione DE ricorrente al reato contestato, appare evidente il mancato rispetto dei canoni giurisprudenziali in tema»; «la prefata utilizzazione di un'informazione inesistente, qual è quella DEla presunta esistenza di una sostanza drogante con un eventuale principio attivo non meglio precisato, compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza DEla motivazione, dal momento che il convincimento circa la sussistenza DE reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 si fonda su una prova che non esiste nel fascicolo processuale». 6.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza e/o l'erronea applicazione DEl'art. 27 Cost. e DEl'art. 133 cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e illogicità DEla motivazione in «relazione alla applicazione di una pena di gran lunga superiore al minimo edittale». Il AN contesta la motivazione offerta dalla Corte d'appello di Roma in punto di determinazione in misura superiore al minimo edittale (segnatamente, nella misura di quattro anni e sei mesi di reclusione ed C 1.000,00 di multa) DEla pena per il più grave reato (tra quelli in continuazione) di tentata estorsione di cui al capo 5 DEl'imputazione - motivazione con cui la suddetta determinazione è stata giustificata «per la gravità DE reato e per il contesto in cui si è svolto» -, lamentando come tale giustificazione sarebbe meramente apparente o fittizia, in quanto si risolverebbe in una mera formula di stile o stereotipa, poiché «priva di effettivi riferimenti alla condotta concretamente posta in essere dal ricorrente ovvero alla sua effettiva personalità e capacità a DEinquere», e, quindi, inidonea a fare ritenere assolto l'onere motivazionale, non consentendo di individuare le reali ragioni DEla decisione. Anche le argomentazioni offerte dalla Corte d'appello di Roma «nel giudizio svolto ai fini DEla quantificazione DEl'aumento di pena» sarebbero, secondo il ricorrente, «DE tutto insufficienti e tautologiche, concretandosi in un generico richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. privo di significato», e si sarebbero tradotte «in aumento eccessivo DEla pena». 40 Nell'affermare che il principio costituzionale DEla funzione rieducativa DEla pena «si riflette sul meccanismo DEineato nell'art. 133 c.p., orientando il potere discrezionale DE giudice», il ricorrente deduce che, «[c]onseguentemente, risulta palese l'inosservanza e l'erronea applicazione DEla legge penale compiuta dall'impugnata sentenza». 6.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e/o l'erronea applicazione DEl'art. 99, quarto comma, cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e/o manifesta illogicità DEla motivazione in «relazione all'omessa esclusione DEla recidiva 99 comma 4 c.p.» Dopo avere richiamato il principio affermato da Sez. U, n. 35738 DE 27/05/2010, Celibe, Rv. 247838-01, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma, nel confermare l'applicazione DEla contestata recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale), in contrasto con il suddetto principio, «dimentica completamente di valutare non solo la risalenza nel tempo dei citati precedenti nonché la diversa natura degli stessi rispetto a quelli contestati al AN relativa alla violazione DEla Legge Stupefacenti», con il conseguente «difetto di motivazione». 6.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza DEl'art. 546, comma 3, DElo stesso codice, e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e illogicità DEla motivazione. Il AN lamenta che, nonostante egli, come gli altri coimputati di tale reato, sia stato assolto dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., nel dispositivo DEla sentenza impugnata, con riguardo ai capi 5 e 6 DEl'imputazione, non è espressamente menzionata l'esclusione DEle contestate circostanze aggravanti di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3), cod. pen., e di cui all'art. 7 DE d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (poi art. 416- bis.1 cod. pen.); esclusione che era stata invece correttamente disposta per la coimputata MA RA. Ne discenderebbe il contrasto tra la motivazione DEla sentenza impugnata, nella quale «la Corte di Appello riteneva che il ricorrente, come d'altronde tutti i coimputati, dovesse andare assolto dal reato p. e p. dall'art. 416 bis c.p. non rilevando alcun vincolo associativo tra gli stessi e a fortiori di connotazione mafiosa», e il dispositivo DEla stessa sentenza, in quanto in esso «non si rinviene l'esclusione DElo status associativo allorquando lo stesso costituisca un'aggravante come nella tentata estorsione contestata al capo 5 o nel danneggiamento seguito da incendio di cui al capo 6» (il ricorrente evidenzia anche 41 che tale «esclusione è stata chiaramente indicata per i residui capi di incolpazione»). Il AN sostiene che, nel caso di specie, si dovrebbe «dar[e] prevalenza alla parte motiva, sia per pacifico orientamento giurisprudenziale sia perché il provvedimento impugnato pervenendo ad un'assoluzione DE ricorrente dal reato associativo ha sicuramente escluso anche la sussistenza DEle aggravanti allo stesso collegat[e]». La ritenuta insussistenza DEl'associazione di tipo mafioso "clan RA" sarebbe infatti tale da «logicamente escludere anche il riconoscimento DEl'aggravante di cui all'art. 628 n. 3 e 416 bis c.p. di cui ai capi 5 e 6 (venendo meno l'esistenza DEl'associazione criminale che sarebbe stata agevolata dalle condotte in questione)». 7. Il ricorso di TO D'Acata, a firma DEl'avv. BE Filardi, è affidato a quattro motivi. 7.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., la nullità DEla sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione DEla legge processuale, nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità DEla motivazione. Il D'AT lamenta che, mentre nella motivazione DEla sentenza impugnata egli era stato assolto dal reato di associazione di tipo mafioso di cui al capo 1 DEl'imputazione, così come i coimputati DElo stesso reato, «per insussistenza di qualsivoglia vincolo associativo e di connotazione mafiosa», ciò nonostante, nel dispositivo DEla stessa sentenza «non si legge la medesima esclusione DElo status associativo a titolo di circostanza aggravante», atteso che, nello stesso dispositivo, egli veniva dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 5, 6, 17 e 22 DEl'imputazione senza la «dovuta» esclusione DEle circostanze aggravanti di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3), cod. pen., e all'art. 7 DE d.l. n. 152 DE 1991 (poi art. 416-bis.1 cod. pen.), con la conseguente evidenziata discrasia tra motivazione e dispositivo. Il ricorrente deduce che si dovrebbe dare prevalenza alla parte motiva DEla sentenza impugnata, «come da pacifico orientamento giurisprudenziale, nonché perché sarebbe illogica l'assoluzione DE ricorrente dal reato associativo con mancata esclusione DEle aggravanti allo stesso collegat[e]». Il D'AT chiede perciò l'annullamento DEla sentenza impugnata «relativamente alla mancata esclusione DEle circostanze aggravanti di cui agli artt. 416 bis e 628, n. 3, cod. pen. per i reati imputati al ricorrente ai n. 5, 6, 17 e 22 DE capo di imputazione». 7.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e illogicità DEla 42 motivazione, con riguardo al ritenuto suo concorso nei reati di tentata estorsione di cui al capo 5 DEl'imputazione e di danneggiamento seguito da incendio di cui al capo 6 DEl'imputazione. Il D'AT contesta che la motivazione DEla sentenza impugnata, nel confermare quella di primo grado, si sarebbe limitata ad aderire alla stessa in maniera anapodittica, «mutua[ndo] passivamente spunti motivazionali DE dictum di prime cure», senza dare riscontro agli specifici motivi di appello, con i quali egli aveva lamentato: a) che l'affermazione DEla propria responsabilità era stata fondata sull'ordine di NT RA, da lui riferito, di incendiare il locale "La Salernitana", «ma di cui non si ha contezza né DEla ricezione né tanto meno DEla sua esecuzione»; b) l'assenza di efficacia probante DE contenuto DEle conversazioni tra il D'AT e IM AN e tra lo stesso D'AT e la sua OM MA RA che erano state intercettate la sera DEl'attentato incendiario (24/04/2015), «che il Tribunale riteneva criptiche, nonostante il chiaro significato». Da ciò la carenza e/o apparenza DEla motivazione, «stante l'assenza di valutazione critica in relazione alle specifiche argomentazioni difensive esposte nell'atto di appello». Una motivazione «che deve ritenersi per relationem e, quindi, non ammissibile», con la conseguente sussistenza DE vizio di cui alla lett. e) DE comma 1 DEl'art. 606 cod. proc. pen. 7.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e illogicità DEla motivazione con riguardo all'affermazione DEla sua responsabilità per il reato di detenzione per la vendita a terzi di un'imprecisata quantità di sostanza stupefacente di cui al capo 17 DEl'imputazione. Il D'AT deduce che la motivazione sarebbe «erronea e travisata, perché dal raffronto con il dictum DEla sentenza di primo grado, si sostanzia in una congettura presuntiva, priva di riscontro nel compendio probatorio». Il ricorrente rappresenta che, poiché si versa in un'ipotesi di droga cosiddetta "parlata", «priva di riscontri oggettivi», nel proprio atto di appello aveva contestato «il mancato assolvimento DEl'onere di motivazione rigorosa, dovuto e necessario come da orientamento pacifico DEla giurisprudenza di legittimità». Ciò nonostante, la Corte d'appello di Roma, pur a fronte DEla richiesta di assoluzione da parte DE Procuratore generale, «consapevole DEl'assenza di elementi di prova, ricorrendo alla medesima motivazione scarna ed apparente ha ritenuto di confermare la colpevolezza DE ricorrente». Ad avviso DE D'AT, sarebbe emblematico DE carattere anapodittico DEla motivazione il passo di essa in cui la Corte d'appello di Roma afferma che 43 «[q]uanto appena detto non consente di quantificare lo stupefacente detenuto in concorso da RO RA, IM AN e TO D'AT», atteso che tale passo costituirebbe «prova DE ricorso alla presunzione da parte DE giudice di prime cure nella ricostruzione e giustificazione DEla penale responsabilità DEl'imputato, fatto proprio dai giudici DEl'appello». La Corte d'appello di Roma, «dunque, al netto di qualsivoglia riscontro oggettivo, ha ritenuto di confermare la sentenza gravata, senza dar conto DEla fondatezza o infondatezza dei motivi di impugnazione, così sposando la carente motivazione DE giudice di prime cure». 7.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e illogicità DEla motivazione con riguardo al reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente acquistata da EN MI di cui al capo 22 DEl'imputazione, oltre che «travisamento DEla prova e violazione di legge». Il D'AT lamenta che la Corte d'appello di Roma avrebbe omesso di valutare i suoi specifici motivi di appello, con i quali aveva dedotto la carenza DEle risultanze probatorie che erano state poste dal Tribunale di Velletri a fondamento DEla pronuncia di condanna, in quanto dette risultanze «si risolvevano in censure per non meglio provate e motivate mancanze, che [l'imputato] avrebbe avuto nei confronti di RA e MI, con riferimento a indeterminati, non circostanziati e generici viaggi compiuti in suo favore a Catania. Viaggi di cui non si conoscono le circostanze di luogo e di tempo, né la natura DEla merce trasportata né tanto meno il luogo di destinazione», essendo egli stato «ritenuto colpevole sulle dichiarazioni, non riscontrate, di MI in termini di sfogo verso il RA RO, non potendo ivi neppure discutersi di "droga parlata", né ricondurre i fatti ad un determinato momento storico rispetto al capo di imputazione». Ciò rammentato in ordine alle censure che aveva proposto con il suo atto di appello con riguardo «all'evidente lacuna probatoria sollevata», il ricorrente, nel trascrivere la motivazione DEla sentenza impugnata (in particolare, gli ultimi cinque capoversi DEla pag. 76), afferma che la Corte d'appello di Roma le avrebbe ignorate. Il D'AT afferma che la trascritta motivazione sarebbe «apodittica, apparente e priva di riscontri» e non avrebbe «tenuto conto dei motivi di gravame sollevati» e rappresenta al riguardo che «[d]elle conversazioni, meramente citate e non valutate, veniva difatti contestata la mancata captazione DEla prima, di cui non può aversi riscontro dei contenuti, contrariamente a quanto affermato in sentenza, in relazione alle altre due, al netto di riscontri oggettivi, è la stessa Corte d'Appello a rilevare i mancati riferimenti alla sostanza stupefacente». 44 La ricostruzione ER dalla sentenza impugnata sarebbe, dunque, illogica e frutto DE travisamento DEla prova, oltre che insufficiente per poter ritenere la sussistenza DE reato di cui all'art. 73, comma 5, DE d.P.R. n. 309 DE 1990. La Corte d'appello di Roma avrebbe omesso di motivare compiutamente in ordine all'acquisto DEla sostanza stupefacente da parte DEl'imputato, con il conseguente «mancato rispetto dei canoni giurisprudenziali in tema». Il ricorrente conclude che l'utilizzazione, nella motivazione, di «un'informazione inesistente, quale deve ritenersi la presunta esistenza di stupefacente, di cui non è dato conoscere la qualità, la quantità ed il principio attivo, ne compromette, decisamente, la tenuta logica e la coerenza intrinseca ed estrinseca, per essere il convincimento sulla sussistenza DE reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 fondata su "prova" agli atti inesistente». 8. Il ricorso di MO Franalà, a firma DEl'avv. Giorgio Vianello Accorretti, è affidato a tre motivi. 8.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione DEl'art. 110 cod. pen., con riferimento all'art. 73 DE d.P.R. n. 309 DE 1990, e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione con riguardo all'affermazione DEla sua responsabilità per reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti di cui al capo 22 DEl'imputazione, limitatamente alla detenzione di sostanza stupefacente (DE tipo marijuana) in concorso con RO RA. MO RA asserisce che la Corte d'appello di Roma avrebbe confermato la sua responsabilità «pur nella assenza di elementi effettivamente confermativi di un suo concorso nel reato». Dopo avere indicato le censure alla sentenza di primo grado che aveva avanzato con il proprio atto di appello - le quali erano state in parte accolte dalla Corte d'appello di Roma che aveva circoscritto la sua responsabilità solo all'indicata porzione DEle condotte che gli erano state contestate nel capo 22 DEl'imputazione -, il ricorrente denuncia i «profili di illegittimità» DEla sentenza impugnata. MO RA rappresenta in primo luogo come la Corte d'appello di Roma, affermando la sua responsabilità «per la detenzione e il trasporto di sostanza stupefacente» (pag. 73 DEla sentenza impugnata), avrebbe implicitamente escluso la fondatezza di una parte DEl'accusa che era stata formulata nel capo 22 DEl'imputazione, in particolare, la parte relativa all'acquisto e ricezione DEla sostanza stupefacente e alla successiva rivendita di essa. In secondo luogo, il ricorrente lamenta che «il tono meramente assertivo» con cui si sarebbe espressa la Corte d'appello di Roma non sarebbe «idoneo a dimostrare che RA MO [...] avesse avuto effettiva disponibilità DEla 45 sostanza (e dunque la detenesse), restando ciò, anche per le esplicite indicazioni apparentemente operative contenute nelle intercettazioni ambientali, prerogativa eventualmente DE solo padre RO» RA. A tale proposito, nel richiamare i principi in tema di sindacato, da parte DEla Corte di cassazione, DEl'interpretazione DE contenuto DEle conversazioni intercettate, il ricorrente deduce che «la sentenza non è legittima, non avendo dimostrato che i dialoghi avessero il significato univoco invocato per ritenere il ricorrente responsabile DEla detenzione di sostanza stupefacente apparentemente presente presso l'abitazione DE padre, ma limitandosi ad affermare ciò», con la conseguenza che egli sarebbe stato ritenuto «illegittimamente colpevole di una condotta di detenzione in alcun modo circostanziata e circostanziabile». Il ricorrente ribadisce che «la sola assertiva considerazione spesa in sentenza non è certo idonea a dimostrare se e come il RA avesse concorso a una condotta di detenzione che riguardava nel caso il solo padre RO (tanto che i dialoghi si svolgevano presso la sua abitazione), né tanto meno a poter effettivamente escludere che quanto ascrivibile al ricorrente potesse rientrare nell'alveo DEla connivenza non punibile». A quest'ultimo proposito, asserisce come, «quanto meno nella condotta di detenzione - distinta da quella di trasporto (per l'eventuale offerta in vendita) - RA MO non avesse rafforzato l'animus DE padre, o avesse concorso alle sue condotte». Diverso sarebbe poi il vizio che inficerebbe la sentenza impugnata con riguardo alla porzione DEl'attribuita condotta costituita dal trasporto che lo avrebbe coinvolto su input DE padre RO RA. Sotto tale profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma non avrebbe né analizzato né confutato alcune argomentazioni che erano state da lui sviluppate e che sarebbero state fondamentali al fine di verificare se nell'abitazione di suo padre RO RA vi fosse effettivamente la sostanza stupefacente da offrire in vendita o se, comunque, suo padre ne avesse la disponibilità e, quindi, la detenesse, con la conseguenza che ne risulterebbe anche inficiata la tenuta logica DE successivo giudizio sulla responsabilità che il figlio MO RA avrebbe avuto nel trasporto DEla stessa sostanza per l'offerta in vendita di essa. La Corte d'appello di Roma non avrebbe in particolare considerato che: 1) RO RA, nel corso DE suo esame dibattimentale, aveva affermato di avere provato a porre in essere una trattativa, che poi non si concluse, tramite EN MI, il quale gli avrebbe dovuto consegnare la sostanza stupefacente da offrire poi in vendita;
2) il testimone DEla polizia giudiziaria BE PI aveva confermato il mancato accordo sull'operazione prodromica all'offerta in vendita DEla sostanza stupefacente;
3) il contenuto DEle conversazioni intercettate confermava che RO RA aveva richiamato il figlio MO a casa, nel 46 momento in cui questi si sarebbe recato a mostrare un campione DEla sostanza stupefacente, proprio perché non vi era stato un accordo sulla fornitura DEla stessa sostanza, a causa DEla pretesa DE pagamento di essa contestuale alla sua consegna;
4) RO RA aveva manifestato di non volere coinvolgere il figlio in condotte DEittuose DE tipo di quelle di cui al capo d'imputazione. Il ricorrente deduce ancora che proprio dal contenuto DEle intercettate conversazioni DE 15/03/2016 menzionate nella sentenza impugnata e, in particolare, dal progressivo n. 7419, nt.
3.197 DE 2015, sarebbe emerso in modo evidente che egli non avrebbe dovuto trasportare la sostanza da offrire in vendita dall'abitazione DE padre «bensì avrebbe dovuto recarsi al panificio per prelevare, dalla consegna che stava trattando il padre, la parte da offrire in vendita». Dal progressivo n. 7443 DE 16/03/2016 (di cui sempre al nt.
3.197 DE 2015) sarebbe emerso «che proprio il mancato raggiungimento DEl'accordo sulla consegna DEla sostanza avesse inficiato le condotte successive: dialogo preceduto dal contatto telefonico tra D'AT TO e RA RO in cui il primo informava il secondo che la consegna era saltata (cfr. progr. 130931, Rit 4465/15), e da quello in cui RA RO chiamava il figlio dicendogli di tornare a casa (cfr. progr. 130934, Rit 4465/2015)». Ne discenderebbe, ad avviso DE ricorrente, che il mancato raggiungimento DEl'accordo tra RO RA e EN MI in ordine alla compravendita «prodromica all'eventuale incarico che avrebbe dovuto assolvere RA MO - oltre che rilevante per escludere che si fosse giunti a una effettiva disponibilità DEla sostanza da parte di suo padre - avrebbe dovuto e potuto inficiare la sussistenza dei presupposti per una sua condanna». Il ricorrente lamenta ancora che la Corte d'appello di Roma non avrebbe controdedotto rispetto ai principi in tema di cosiddetta "droga parlata" che erano stati invocati nel proprio atto di appello (sono citate: Sez. 4, n. 16150 DE 22/04/2021, Cecco D'Ortona, non massimata;
Sez. 3, n. 16792 DE 25/03/2015, Di Bello, Rv. 263356-01) al fine di dimostrare come i dialoghi intercettati, non contenendo elementi «di esplicita interpretazione», non fossero acOMti «da altre evenienze» che potessero confermare che MO RA era effettivamente coinvolto nelle condotte DEittuose che gli sono state attribuite. Da tutto ciò discenderebbe «l'evidente illegittimità» DEla sentenza impugnata, frutto anche di un'illogica interpretazione DE contenuto DEle conversazioni intercettate. 8.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione DEl'art. 56 cod. pen., con riferimento all'art. 73 DE d.P.R. n. 309 DE 1990, e la mancanza DEla motivazione con riguardo al proprio motivo di appello (il quinto) 47 con il quale aveva chiesto che i fatti di cui al capo 22 DEl'imputazione fossero qualificati come mero tentativo DE DEitto di cui all'art. 73 DE d.P.R. n. 73 DE 1990. Il ricorrente lamenta che, nonostante la Corte d'appello di Roma avesse dato atto (alla pag. 26 DEla sentenza impugnata) DEl'esistenza di tale motivo di appello, essa avrebbe poi DE tutto omesso di affrontarlo. MO RA deduce che il fatto a lui attribuito era al più qualificabile come mero tentativo DE DEitto di cui all'art. 73 DE d.P.R. n. 309 DE 1990, atteso che «la mancata conclusione DEla compravendita DEla sostanza per il sottrarsi di una DEle parti, impediva, sia la consegna DEla sostanza, che DE denaro: esito negativo che discendeva dal mancato accordo su uno degli aspetti essenziali, ossia le modalità di pagamento». Il ricorrente richiama i principi affermati da Sez. 1, n. 10460 DE 01/06/1998, Ceman, Rv. 212649-01, Sez. 4, n. 4398 DE 06/12/2011, Lazzaro, non massimata, e Sez. 3, n. 7806 DE 15/11/2018, dep. 2018, Pmt, Rv. 272446-01, e lamenta che la Corte d'appello di Roma non si sarebbe in alcun modo confrontata con gli stessi, il che assumerebbe rilievo in sede di legittimità «anche considerando quanto già descritto nel primo motivo di ricorso in ordine all'effettiva conseguenzialità che vi era tra la conclusione sull'accordo di fornitura, e la successiva offerta in vendita che avrebbe coinvolto il ricorrente». 8.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione DEl'art. 62- bis cod. pen., e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione con riguardo al diniego DEla concessione DEle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione DEla misura DEla pena. 8.3.1. Quanto al primo profilo DE diniego DEla concessione DEle circostanze attenuanti generiche, MO RA lamenta anzitutto che la Corte d'appello di Roma abbia giustificato tale diniego (alla pag. 83 DEla sentenza impugnata) «formulando un passaggio motivo di rigetto valido per tutte le posizioni», senza analizzare, come sarebbe stato necessario fare, la sua singola specifica posizione. In secondo luogo, MO RA deduce che la motivazione DEla sentenza impugnata, secondo cui «si tratta di condotte criminose gravi, commesse in un contesto di rilevante pericolosità, [...] perché caratterizzato da un'abitudine "familiare" all'illiceità. Non a caso la maggior parte di essi è gravata da precedenti penali», sarebbe fondata su degli elementi non conferenti rispetto alla propria posizione, atteso: 1) quanto all'affermata gravità DEle condotte criminose, che tale asserzione non potrebbe valere per il fatto a lui attribuito, considerato che esso era stato riqualificato nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 DEl'art. 73 DE d.P.R. n. 309 DE 1990, con esclusione DEle circostanze aggravanti di cui all'art. 48 80, comma 2, DElo stesso decreto, e di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; 2) quanto al «contesto di rilevante pericolosità» e all'«abitudine "familiare" all'illiceità», essi non potrebbero rilevare nei suoi confronti, giacché egli «era rimasto ai margini DE processo e coinvolto in un solo episodio DEittuoso»; 3) quanto ai precedenti penali, egli è incensurato. In terzo luogo, il ricorrente contesta l'affermazione DEla Corte d'appello di Roma secondo cui «per nessuno degli imputati sono stati messi in evidenza elementi positivi che possano indurre al riconoscimento DEle suddette circostanze» attenuanti e rappresenta in proposito che, nel proprio atto di appello, aveva indicato, quali elementi positivi, il suo essere incensurato, la marginalità DEle sue condotte e l'assenza di carichi pendenti, circostanze sulle quali la Corte d'appello, anziché valutarle, come avrebbe dovuto fare, aveva completamente taciuto. 8.3.2. Con riguardo al secondo profilo relativo alla misura DEla pena, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma, nonostante l'abbia irrogata in una misura che si discosta sensibilmente dal minimo edittale, avrebbe motivato la propria determinazione «in forma laconica e assertiva», «invocando ancora una volta la gravità dei fatti e il contesto in cui sarebbero insorti;
ossia indicazioni totalmente distoniche, sia con la riconosciuta lieve entità dei fatti, sia con la marginalità DE ruolo di RA MO (nel caso, mero ed episodico esecutore di una indicazione ricevuta dal padre)». 9. Il ricorso di RO RA, a firma DEl'avv. Giorgio Vianello Accorretti, è affidato a dieci motivi. 9.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione DEl'art. 629 cod. pen., nonché degli artt. 56 e 610 cod. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e all'art. 42 cod. pen., e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione con riguardo alla conferma DEla sua responsabilità per reato di estorsione, in parte consumata e in parte tentata, ai danni di AV ON di cui al capo 2 DEl'imputazione, «nonostante fosse evidente l'insussistenza dei presupposti DE reato di cui all'art. 629 c.p., potendosi al limite riqualificare le condotte ai sensi DEl'art. 610 c.p.». Il ricorrente rappresenta che, con il proprio atto di appello (DE quale trascrive ampi stralci nelle note: 1 e 2 di pag. 3 DE ricorso;
3 DEle pagg. 4 e 5 DE ricorso;
4 e 5 di pag. 6 DE ricorso;
6 e 7 di pag. 7 DE ricorso), aveva lamentato che il Tribunale di Velletri non avesse compiutamente e correttamente valutato il contenuto DEle conversazioni intercettate e l'esame dibattimentale DE testimone persona offesa AV ON e aveva in particolare: 1) contestato la credibilità 49 DE ON (là dove questi aveva affermato di vantare un credito nei confronti DEl'imputato per dei lavori svolti presso la sua abitazione e che lo aveva assecondato nelle sue richieste per evitare ripercussioni alla sua immagine professionale); 2) stigmatizzato «l'approccio suggestivo e confuso DEla ricostruzione dei fatti resa dal teste di P.G. Lumia», in quanto questi avrebbe «omesso di rappresentare l'intero svilupparsi dei rapporti tra il ON e il ricorrente, e le reali ragioni DEle tensioni createsi tra i due (ossia la reiterata indifferenza con cui il ON stava mancando di ottemperare agli impegni presi spontaneamente con il RA - riproducendo comportamenti intrapresi anche verso altri clienti)»; 3) segnalato il «travisamento commesso nell'accostare la soggezione ammessa dal ON nei confronti DE ricorrente - nel corso di una intercettazione - ai fatti di cui all'imputazione, e non invece ai problemi di salute DEla moglie, di cui aveva ritrosia nel parlare e nel chiedere un aiuto al ricorrente»; 4) sottolineato: 4.1) la contraddizione che sarebbe derivata dall'avere ritenuto la credibilità DEla persona offesa «per la più ampia vicenda» e avere reputato il ON reticente allorquando egli aveva negato di essere stato percosso dall'imputato, «evento comunque mai verificatosi»; 4.2) che il mobile per la tv non era stato né richiesto dall'imputato né da lui ottenuto, atteso che dal contenuto DEle conversazioni intercettate era piuttosto emerso che era stato il ON a proporsi volontariamente di sostituirglielo;
4.3) che la richiesta di un nuovo televisore «era priva di qualsiasi pressione, al contrario emergendo in forma meramente ipotetica, e soprattutto non venne più affrontata dopo l'unica occasione in cui i due ne parlarono». Il ricorrente rappresenta quindi che, alla stregua di tali doglianze, che aveva avanzato nel proprio atto di appello: a) aveva sostenuto l'insussistenza DE reato di estorsione, sia nella forma consumata sia nella forma tentata, in quanto sarebbe mancata qualsiasi prova che egli, al di là di avere chiesto un aiuto economico in ragione DEle sue contingenti difficoltà, avesse mai ottenuto dalla persona offesa beni o altre utilità attraverso la violenza o la minaccia;
b) in via subordinata, in considerazione DEla mancanza DEl'elemento DEl'estorsione «DEl'indebito arricchimento patrimoniale», aveva chiesto che le condotte a lui attribuite fossero riqualificate come violenza privata, «potendosi al limite solo configurare una costrizione DE ON a recarsi presso l'abitazione DE ricorrente». Così dettagliatamente ripercorso il contenuto DE proprio atto di appello, il ricorrente lamenta che le argomentazioni DEla Corte d'appello di Roma, esposte alle pagg. 34-35 DEla sentenza impugnata, «non si presentano in alcun modo legittime per confutare gli argomenti DEla difesa, avendo semplicemente avallato l'esito DE giudizio di prime cure senza risolvere alcuna DEle approssimazioni o dei travisamenti commessi dal Primo Giudice». 50 La Corte d'appello di Roma, in particolare, non avrebbe fornito alcuna risposta alla sua richiesta di riqualificare il fatto ai sensi DEl'art 610 cod. pen., la quale era stata avanzata quale risultato, subordinato, di una dettagliata analisi DE contenuto DEle conversazioni intercettate. Ancor prima, la Corte d'appello non si sarebbe confrontata con: 1) la parte DEl'atto di appello nella quale erano state rappresentate «le reali ragioni DE nervosismo di RA RO, scevre da intenzioni estorsive»; 2) la censura relativa all'inattendibilità DEla versione dei fatti che era stata fornita dal ON;
3) il travisamento sulle ragioni DEla soggezione DEla persona offesa;
4) la smentita, che sarebbe emersa dal contenuto DEle conversazioni intercettate, in ordine alla richiesta e alla successiva consegna di un mobile da parte DE ON;
5) la smentita, che sarebbe emersa sempre dal contenuto DEle conversazioni intercettate, che l'imputato avesse chiesto, in forma minatoria, la consegna di un televisore. La Corte d'appello di Roma non poteva, quindi, come avrebbe invece fatto, semplicemente richiamare per relationem la sentenza di primo grado, ma avrebbe dovuto, a fronte DEle indicate specifiche censure che erano state formulate nell'atto di appello DEl'imputato avverso la stessa sentenza, necessariamente confutarle. Secondo RO RA, inoltre, qualora non fosse stata ritenuta sussistente la prova in ordine «all'intenzione estorsiva [a lui] ascritta», l'eventuale schiaffo che egli avrebbe dato al ON, comunque «indimostrato e indimostrabile», «non sarebbe stato neanche dirimente». 9.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen., nonché degli artt. 56, terzo comma, e 393 cod. pen., e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione con riguardo alla conferma DEla sua responsabilità per il reato di tentata estorsione ai danni di AL NA di cui al capo 4 DEl'imputazione. Il ricorrente rappresenta che, con il proprio atto di appello (DE quale trascrive degli stralci nelle note 8, 9 e 10 DEle pagg. 12 e 13 DE ricorso): 1) aveva sottolineato come: 1.1) gli elementi probatori avrebbero confermato che, nell'unico incontro che egli ebbe con la persona offesa, alla richiesta DE RA, priva di minacce esplicite o implicite, di soddisfare il credito di AN De LI, fosse seguita una risposta DE NA chiarificatrice dei rapporti di questi con il De LI «e che da ciò il ricorrente non proseguì nelle sue richieste»; 1.2) i pregressi incontri tra il coimputato De LI e la persona offesa NA «fossero estranei a qualsiasi forma di concorso DE RA»; 1.3) il Tribunale di Velletri non avesse indicato in che modo il RA avrebbe concorso nel reato «né 51 tanto meno sulla base di quali evenienze con le sue condotte avesse raggiunto la soglia penalmente rilevante ex art. 56 c.p.»; 2) aveva chiesto, in via subordinata: 2.1) l'assoluzione per desistenza volontaria, giacché egli «- appresa, dopo l'unico incontro con il NA, la diversa natura dei rapporti economici tra le parti - non aveva più trattato la questione, né lo avevano fatto gli altri imputati»; 2.2) la riqualificazione DEla propria condotta ai sensi DEl'art. 393 cod. pen., giacché lo stesso NA aveva «ammesso che i rapporti creditori/debitori con il De LI erano reciproci» e che «il ricorrente avesse agito sull'assunto che il suo coimputato vantasse un credito lecito». Così dettagliatamente ripercorso il contenuto DEle censure che aveva prospettato nel proprio atto di appello, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma avrebbe confermato la sentenza di primo grado omettendo di confrontarsi con esse. La Corte d'appello, in particolare, non avrebbe fornito alcuna risposta alle sue richieste (subordinate) di fare rientrare le sue condotte nell'ambito DEla desistenza volontaria e di riqualificare le stesse condotte come esercizio arbitrario DEle proprie ragioni con violenza alle persone, «anche considerando la posizione di terzo privo di interessi diretti da parte DE RA e il suo intervento ristretto a una fase in cui riteneva che il De LI vantasse solo crediti verso il NA, e non anche viceversa». A proposito di tale richiesta riqualificazione giuridica, il ricorrente reputa non «risolutiva» la motivazione esposta dalla Corte d'appello di Roma a pag. 41 DEla sentenza impugnata, «dovendo scindersi l'analisi DE profilo psicologico DE De LI (eventualmente consapevole DEla realtà dei fatti), da quello DE ricorrente (che agiva sulla base di quanto a lui riferitogli dal coimputato)». A proposito DEla richiesta di inquadramento DEle sue condotte nella desistenza volontaria, il ricorrente rappresenta come sarebbe stato necessario che la Corte d'appello motivasse anche al riguardo, «stante l'unicità DEl'incontro tra NA e RA, e l'interruzione di qualsiasi interessamento DE ricorrente una volta appreso dalla voce diretta DEla presunta persona offesa, che in realtà i rapporti crediti/debiti tra le parti erano diversi rispetto a quanto a lui riferito (acOMto dall'assenza di ulteriori contatti anche tra il NA e il D'AT e il De LI)». Il ricorrente deduce poi come a tali denunciate omissioni motivazionali si accompagnerebbe anche quella sulla prova DE suo «effettivo» concorso nel reato e «sulla configurabilità, nel suo ristretto agire (un unico incontro) di una tentata estorsione». A tale riguardo, RO RA, sull'assunto che la Corte d'appello di Roma avrebbe affermato che egli aveva «condiviso il proposito criminoso 52 interessandosi dei dettagli DEla vicenda», deduce anzitutto «l'irrilevanza [di tale «aspetto»] ai sensi DEl'art. 110 c.p., non potendosi trasformare il concorso in una forma evanescente che coinvolge anche il mero interessamento dialettico». Il ricorrente espone che sarebbe «evidente che quella fase prodromica all'unico contatto con la presunta persona offesa non assumesse autonomamente rilevanza concorsuale (anzi, al contrario, dovrebbe suggerire la fondatezza DEla richiesta di riqualificazione ex art. 393 c.p. perché avrebbe inficiato la consapevolezza DE RA in ordine alla legittimità DEla somma richiesta dal De LI)». Inoltre, se l'asserito ragionamento DEla Corte d'appello di Roma si dovesse considerare corretto, emergerebbe la contraddittorietà DEla decisione DEla stessa Corte di assolvere TO D'AT. Sempre al riguardo, RO RA deduce in secondo luogo che le frasi da lui rivolte alla persona offesa, tra cui, in particolare, la frase «io parlo per il quieto vivere di tutti», che sono state valorizzate dalla Corte d'appello di Roma a pag. 40 DEla sentenza impugnata, «rappresentavano una chiusura totalmente priva DEla rappresentazione al NA di un danno ingiusto» e che «anche nei passaggi precedenti non si giungeva alla soglia DEla minaccia penalmente rilevante, né tanto meno un livello di condotte tale da rientrare nell'alveo DEla tentata estorsione». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma nulla avrebbe motivato in ordine a tali aspetti, nonostante il contenuto DE suo atto di appello, e considerato anche che egli era DE tutto estraneo alle minacce che furono autonomamente proferite dal De LI nei confronti DE NA, con la conseguenza che sarebbe stato doveroso verificare se la specifica porzione di condotta a lui attribuita assumesse o no rilievo ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen. «sia da un punto di vista oggettivo, sia da un punto di vista soggettivo». Aspetti, questi, che sarebbero stati o ritenuti «laconicamente» sussistenti (quelli relativi all'elemento oggettivo) o non analizzati (quelli relativi alla sua consapevolezza di richiedere «somme ingiuste»). 9.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione DEl'art. 110 cod. pen. e degli artt. 10 e 12 DEla legge n. 497 DE 1974, e la mancanza DEla motivazione con riguardo alla conferma DEla sua responsabilità per reato di concorso (con IM AN, giudicato separatamente) nella detenzione e nel porto illegali di un'arma da guerra e DE relativo munizionamento di cui al capo 12 DEl'imputazione. RO RA lamenta che la Corte d'appello di Roma avrebbe DE tutto omesso di considerare il suo motivo di appello con il quale aveva chiesto di verificare se le condotte, per come ricostruite, «concretizzassero contestualmente 53 la detenzione e il porto d'arma, oppure solo una DEle due ipotesi», alla stregua DE principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui il DEitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, quando la detenzione DEl'arma inizi contestualmente al porto DEla medesima in luogo pubblico (è citata, in proposito: Sez. 1, n. 27343 DE 04/03/2021, Amato, Rv. 281668-01). Il ricorrente deduce che, nel proprio atto di appello, aveva in particolare argomentato che, «mancando qualsiasi indicazione sul momento in cui il RA potesse aver cominciato a detenere l'arma quale concorrente DE AN», la condotta di detenzione non poteva che essere assorbita in quella di porto, «trattandosi di azioni cominciate, dal punto di vista specifico DEla sua condotta concorsuale, congiuntamente». RO RA deduce altresì che, sempre nel proprio atto di appello, aveva anche argomentato che, posto che, secondo la Corte di cassazione, la configurabilità DE concorso nella detenzione illegale di armi implica che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale DEl'arma, si trovi, cioè, in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne (è citata, in proposito: Sez. 1, n. 45940 DE 15/11/2011, Benavoli, Rv. 251585- 01), quest'ultima evenienza non sarebbe stata dimostrata né dimostrabile a suo carico, atteso che non si conosceva nulla «sul pregresso temporale - in cui il fucile sarebbe stato detenuto dal AN - e senza che ci fosse alcun elemento utile a poter dimostrare che l'arma fosse nella sua effettiva disponibilità già in precedenza». La Corte d'appello di Roma, rispetto a tali argomentazioni, avrebbe omesso di spendere la ben che minima considerazione. 9.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione DEl'art. 110 cod. pen. e degli artt. 10, 12 e 14 DEla legge n. 497 DE 1974, e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione con riguardo alla conferma DEla sua responsabilità per reato di detenzione illegale di due pistole, armi comuni da sparo, di cui al capo 15 DEl'imputazione. RO RA deduce che, come aveva rappresentato nel proprio atto di appello (DE quale trascrive, alla nota 11 DEla pag. 21 DE ricorso, la parte di interesse), la corretta interpretazione DE contenuto DEle conversazioni intercettate, in particolare, di quelle di cui ai progressivi 1583 e 1584 DE 16/07/2015, Rit. 3197/2015, avrebbe fatto emergere il possesso, da parte sua, di solo una e non di due pistole, atteso che, alla luce di tale contenuto, si sarebbe dovuto escludere che DD OP gli avesse consegnato una seconda pistola - come DE resto era stato dichiarato dallo stesso imputato nel corso DE suo esame 54 dibattimentale -, risultando, invece, che era stato il RA a consegnare qualcosa al OP e che questo qualcosa non era un'arma ma erano dei soldi. L'imputato, infatti, si sarebbe «trov[ato] costretto - dopo lunghe insistenze DEla moglie, che lamentava il fatto che il RA avesse dato al OP ulteriore denaro, oltre a quello già perso per un affare immobiliare mai andato in porto [...] - a inventare di aver ricevuto una pistola». Ciò detto, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma, nel ritenere solo «suggestiva» tale ricostruzione (pag. 52 DEla sentenza impugnata), non si sarebbe confrontata «con il dettaglio DEle censure sviluppate nell'atto di gravame: in particolare, sull'anomalia di un OP che chiedeva scusa al RA (confermandosi così la richiesta di denaro), e sui riferimenti espliciti che il ricorrente faceva alla figlia di andare a casa sua e tornare con DE denaro (andata e ritorno che effettivamente RA RI fece, e che sarebbe stato anomalo se avesse dovuto solamente portare presso la sua abitazione l'arma)». Pertanto, l'attribuzione al ricorrente DEla detenzione di una seconda pistola «non coincideva con le risultanze intercettive», la cui interpretazione è sindacabile in sede di legittimità quando sia, come nella specie, manifestamente illogica e irragionevole o frutto di un travisamento decisivo e incontestabile. 9.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione DEl'art. 110 cod. pen. e DEl'art. 73, comma 5, DE d.P.R. n. 309 DE 1990, nonché DEl'art. 56 cod. pen., con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione con riguardo alla conferma DEla sua responsabilità per reato di detenzione per la vendita a terzi in concorso (con TO D'AT e con IM AN) di un'imprecisata quantità di sostanza stupefacente di cui al capo 17 DEl'imputazione. RO RA lamenta che la Corte d'appello di Roma non avrebbe fornito «una compiuta e logica risposta» alle argomentazioni che egli aveva sviluppato nel proprio atto di appello (DE quale trascrive, alla nota 12 DEla pag. 23 e alle note 13 e 14 DEla pag. 24 DE ricorso, la parte di interesse) in punto sia di responsabilità sia di eventuale derubricazione DEla sua condotta come reato meramente tentato. Il ricorrente rappresenta che, nel proprio atto di appello: 1) aveva rappresentato come, secondo quanto aveva anche ammesso nel corso DE suo esame dibattimentale, egli «avesse solo provato a reperire sostanza da poter rivendere, e che dopo aver visionato il campione a lui mostrato dal AN avesse desistito dal suo intendimento, senza mai entrare in possesso (ossia senza mai detenere) alcuna sostanza riferibile al Capo 17) di imputazione, né tanto meno avere le possibilità economiche per agire in tale settore»; 2) aveva sottolineato la 55 suggestione in cui sarebbero incorsi gli inquirenti nel riferire la trattativa in corso a un presunto gruppo criminoso siciliano «e la più che elevata probabilità che [egli] fosse sostanzialmente rimasto vittima di una truffa, e che soprattutto non vi fosse alcun riscontro alla quantità di presunta sostanza stupefacente che si sarebbe dovuta trattare»; 3) aveva segnalato come gli stessi operanti DEla polizia giudiziaria «avessero ammesso che l'accordo tra le parti non si concluse». Ciò rappresentato, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma avrebbe reso una «motivazione insufficiente» a confutare tali considerazioni, esposte nel suo atto di appello. In particolare, secondo il ricorrente, le argomentazioni spese dalla Corte d'appello di Roma non «colgono nel segno» là dove «avrebbero dovuto dimostrare che RA RO detenesse un indeterminato quantitativo di hashish». Infatti, la Corte d'appello non avrebbe «logicamente e legittimamente dimostrato [...] che il ricorrente fosse effettivamente coinvolto, ossia avesse concorso, nella disponibilità DEla sostanza da porre in vendita», atteso che, «[a]l di là di avergliene parlato, [...] nessuno dei coimputati pianificava col ricorrente un agire comune, né lo coinvolgeva dal punto di vista decisionale, non potendo dunque individuarsi quale sarebbe stato il contributo DEittuoso di RA RO». Sempre ad avviso DE ricorrente, «la solo assertiva considerazione spesa in sentenza non è certo idonea a dimostrare se e come il RA avesse concorso a una condotta di detenzione che riguardava nel caso i suoi coimputati;
né tanto meno a poter effettivamente escludere che quanto ascrivibile al ricorrente potesse rientrare nell'alveo DEla connivenza non punibile». Sarebbe evidente che «per la condotta di detenzione RA RO non avesse rafforzato VA di alcun coimputato, o avesse concorso alle loro azioni» e, comunque, la motivazione DEla sentenza impugnata sul punto sarebbe meramente assertiva. 9.6. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione DEl'art. 110 cod. pen. e DEl'art. 73, comma 5, DE d.P.R. n. 309 DE 1990, con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione con riguardo alla conferma DEla sua responsabilità per reato di acquisto, per la successiva rivendita, in concorso (nel presente processo, con SE PA, oltre che con altri soggetti separatamente giudicati) di 15 chilogrammi di hashish di cui al capo 18 DEl'imputazione. RO RA sostiene che la Corte d'appello di Roma non avrebbe «in alcun modo risolto» la questione, che le era stata sottoposta con il suo atto di appello (DE quale trascrive, alla nota 15 DEle pagg. 27-28 DE ricorso, la parte di 56 interesse), «relativa alla totale estraneità DE ricorrente a una serie anche articolata di condotte che riguardavano il solo OP DD - che in alcune occasioni si era limitato a raccontare la vicenda al RA, senza mai minimamente coinvolgerlo o aggiornarlo sulla pianificazione DEle condotte DEittuose», come sarebbe stato comprovato da fatto che, dopo l'arresto di IA AN, il quale aveva con sé i 15 chilogrammi di hashish, «il OP, nel parlare col ricorrente, formulava frasi in prima persona, descrivendosi come l'unico danneggiato dalla vicenda (acOMto dall'indifferenza DE ricorrente)». In proposito, la Corte d'appello di Roma si sarebbe limitata ad argomentare che «il OP lo avrebbe ragguagliato il giorno seguente DEl'arresto DE AN, nonché il giorno prima per informarlo DEl'arrivo DEla sostanza». Tale argomentazione non sarebbe tuttavia idonea a confutare le considerazioni che erano state formulate nell'atto di appello - con le quali la Corte d'appello di Roma non si sarebbe specificamente confrontata -, atteso che la stessa Corte non avrebbe «risol[to] in alcun modo la perplessità sull'effettivo ruolo attribuibile al RA: ossia se OP DD lo avesse notiziato quale concorrente interessato DE reato, o gli avesse raccontato quanto da lui realizzato nell'ambito di un rapporto che prescindeva da una cointeressenza in fatti di reato». Ciò pur a fronte DEla sussistenza di «[d]iversi [...] riferimenti specifici a un agire DE OP totalmente autonomo dal ricorrente, e al contempo confermativi DE disinteresse DEittuoso di RA RO per la vicenda». La Corte d'appello di Roma avrebbe pertanto confermato la sentenza di primo grado con una motivazione meramente assertiva «e svilente rispetto all'atto di appello». 9.7. Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione DEl'art. 80 DE d.P.R. n. 309 DE 1990, e la mancanza DEla motivazione con riguardo alla circostanza aggravante DEl'ingente quantità DEla sostanza stupefacente di cui al capo 18 DEl'imputazione. RO RA rappresenta che, nel suo atto di appello (con il ventiduesimo motivo), aveva contestato come la conclusione DE Tribunale di Velletri DEla sussistenza di tale circostanza aggravante (pag. 173 DEla sentenza di primo grado) «fosse il risultato di una mera valutazione numerica: criterio, quello quantitativo, che però è solo uno di quelli che devono essere verificati (generalmente quello da cui non può prescindersi), che può essere neutralizzato da altre evenienze», le quali, nel caso di specie, «ben potevano individuarsi comunque in una percentuale di principio attivo chiaramente sintomatica di una sostanza di bassa qualità». 57 Nel richiamare tale motivo di appello (il ventiduesimo;
pagg. 82-83 DEl'atto di appello DEl'imputato), nel quale erano state invocate Sez. U, n. 14722 DE 30/01/2020, Polito, Rv. 279005-01, Sez. U, n. 36258 DE 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150-01 e Sez. 4, n. 1310 DE 08/01/2019, Cantalupo, non massimata, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma avrebbe DE tutto omesso di esaminarlo. 9.8. Con l'ottavo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione DEl'art. 110 cod. pen. e DEl'art. 73, comma 5, DE d.P.R. n. 309 DE 1973, nonché DEl'art. 56 cod. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione con riguardo alla conferma DEl'affermazione DEla sua responsabilità per reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti di cui al capo 22 DEl'imputazione, limitatamente alla detenzione di sostanza stupefacente (DE tipo marijuana) in concorso con il figlio MO RA. 9.8.1. Dopo avere indicato le censure alla sentenza di primo grado che aveva avanzato con il proprio atto di appello - le quali erano state in parte accolte dalla Corte d'appello di Roma che aveva circoscritto la sua responsabilità solo all'indicata porzione DEle condotte che gli erano state contestate nel capo 22 DEl'imputazione -, il ricorrente denuncia i «profili di illegittimità» DEla sentenza impugnata. RO RA rappresenta in primo luogo come la Corte d'appello di Roma, pur avendo affermato la sua responsabilità «per la detenzione e il trasporto di sostanza stupefacente» (pag. 73 DEla sentenza impugnata), lo avrebbe «comunque ritenuto coinvolto, secondo il capo 22), perché avrebbe acquistato e ricevuto sostanza stupefacente, che avrebbe poi venduto e offerto in vendita», condotta, questa, che sarebbe stato «evidente come non si sia verificata nel processo, considerato fosse comprovato che il ricorrente non avesse mai ricevuto - per un mancato accordo con il fornitore - la sostanza che avrebbe dovuto poi offrire in vendita». In secondo luogo, il ricorrente lamenta che «il tono meramente assertivo» con cui si sarebbe espressa la Corte d'appello di Roma non sarebbe «idoneo a dimostrare che il RA avesse avuto effettiva disponibilità DEla sostanza (e dunque la detenesse), restando ciò solo una programmazione non verificatasi per mancato accordo con il fornitore». Il ricorrente lamenta ancora che la Corte d'appello di Roma non avrebbe né analizzato né confutato alcune argomentazioni che erano state da lui sviluppate e che sarebbero state fondamentali al fine di verificare se nella propria abitazione vi fosse effettivamente la sostanza stupefacente da offrire in vendita o se, comunque, egli ne avesse la disponibilità e, quindi, la detenesse, con la 58 conseguenza che ne risulterebbe anche inficiata la tenuta logica DE giudizio di responsabilità. La Corte d'appello di Roma non avrebbe in particolare considerato che: 1) RO RA, nel corso DE suo esame dibattimentale, aveva affermato di avere provato a porre in essere una trattativa, che poi non si concluse, tramite EN MI, il quale gli avrebbe dovuto consegnare la sostanza stupefacente da offrire poi in vendita;
2) il testimone DEla polizia giudiziaria BE PI aveva confermato il mancato accordo sull'operazione prodromica all'offerta in vendita DEla sostanza stupefacente;
3) il contenuto DEle conversazioni intercettate confermava che RO RA aveva richiamato il figlio MO a casa, nel momento in cui questi si sarebbe recato a mostrare un campione DEla sostanza stupefacente, proprio perché non vi era stato un accordo sulla fornitura DEla stessa sostanza, a causa DEla pretesa DE pagamento di essa contestuale alla sua consegna. Il ricorrente deduce ancora che proprio dal contenuto DEle intercettate conversazioni DE 15/03/2015 menzionate nella sentenza impugnata e, in particolare, dal progressivo n. 7419, nt.
3.197 DE 2015, sarebbe emerso in modo evidente che suo figlio MO RA non avrebbe dovuto trasportare la sostanza da offrire in vendita dall'abitazione DE padre «bensì avrebbe dovuto recarsi al panificio DElo zio per prelevare, dalla consegna che stava trattando il ricorrente con IL [recte: MI], la parte da offrire in vendita al n.m.i. 'Filippo'». Dal progressivo n. 7443 DE 16/03/2016 (di cui sempre al nt.
3.197 DE 2015) sarebbe emerso «che proprio il mancato raggiungimento DEl'accordo sulla consegna DEla sostanza avesse inficiato le condotte successive: dialogo preceduto dal contatto telefonico tra D'AT TO e RA RO in cui il primo informava il secondo che la consegna era saltata (cfr. progr. 130931, Rit 4465/15), e da quello in cui RA RO chiamava il figlio dicendogli di tornare a casa (cfr. progr. 130934, Rit 4465/2015)». Ne discenderebbe, ad avviso DE ricorrente, che il mancato raggiungimento DEl'accordo tra RO RA e EN MI in ordine alla compravendita «prodromica all'eventuale detenzione e offerta in vendita - oltre che rilevante per escludere che si fosse giunti a una effettiva disponibilità DEla sostanza da parte di suo padre - avrebbe dovuto e potuto inficiare la sussistenza dei presupposti per una sua condanna». Da tutto ciò discenderebbe «l'evidente illegittimità» DEla sentenza impugnata, frutto anche di un'illogica interpretazione DE contenuto DEle conversazioni intercettate, per avere la Corte d'appello di Roma affermato la responsabilità penale DEl'imputato «pur nell'assenza di elementi confermativi di una sua effettiva detenzione DEla sostanza da offrire in vendita». 59 9.8.2. Il ricorrente lamenta poi che, nonostante la Corte d'appello di Roma avesse dato atto (alla pag. 21 DEla sentenza impugnata) DEl'esistenza di tale motivo di appello, essa avrebbe poi DE tutto omesso di affrontarlo. RO RA deduce che il fatto a lui attribuito era al più qualificabile come mero tentativo DE DEitto di cui all'art. 73 DE d.P.R. n. 309 DE 1990, atteso che «la mancata conclusione DEla compravendita DEla sostanza per il sottrarsi di una DEle parti, impediva, sia la consegna DEla sostanza, che DE denaro: esito negativo che discendeva dal mancato accordo su uno degli aspetti essenziali, ossia le modalità di pagamento». Il ricorrente richiama i principi affermati da Sez. 1, n. 10460 DE 01/06/1998, Ceman, Rv. 212649-01, Sez. 4, n. 4398 DE 06/12/2011, Lazzaro, non massimata, e Sez. 3, n. 7806 DE 15/11/2018, dep. 2018, Pmt, Rv. 272446-01, e lamenta che la Corte d'appello di Roma non si sarebbe in alcun modo confrontata con gli stessi, il che assumerebbe rilievo in sede di legittimità «anche considerando quanto già descritto nel primo motivo di ricorso in ordine all'effettiva conseguenzialità che vi era tra la conclusione sull'accordo di fornitura, e la successiva offerta in vendita che avrebbe coinvolto il ricorrente». 9.9. Con il nono motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione DEl'art. 133, anche con riferimento all'art. 81 cod. pen. e all'art. 597 cod. proc. pen., e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione con riguardo ad alcuni aspetti DE trattamento sanzionatorio. Dopo avere richiamato i principi affermati dalla Corte di cassazione in tema di onere motivazionale DE giudice in punto di determinazione DEla pena, anche con riguardo agli aumenti di essa per i reati in continuazione (è citata, a quest'ultimo proposito: Sez. U, n. 47127 DE 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01), il ricorrente lamenta che essi non sarebbero stati rispettati dalla Corte d'appello di Roma. RO RA contesta anzitutto che la Corte d'appello di Roma avrebbe irrogato, per il reato di estorsione di cui al capo 2 DEl'imputazione, ritenuto la violazione più grave tra quelle in continuazione, una pena sensibilmente più elevata rispetto al minimo edittale senza «fornire un passaggio motivo idoneo», non potendosi ritenere tale la generica invocazione dei «parametri di cui all'articolo 133 c.p. e DEla particolare caratura criminale DEl'imputato» che figura alla pag. 84 DEla sentenza impugnata. In secondo luogo, quanto agli aumenti di pena per la continuazione, il ricorrente deduce che «riconoscere la stessa condanna - 6 mesi - per reati in materia di armi e stupefacenti [Capi 12), 15) e 18)], non tiene conto DEl'evidente difformità edittale esistente tra tali fattispecie, rappresentativa anche di una diversa gravità: la condanna per i DEitti in materia di armi doveva, dunque, essere 60 ridotta (per come era stato richiesto anche nell'atto di appello). Tra l'altro, una volta escluso il porto d'armi dai fatti di cui al Capo 15) non poteva mantenersi la medesima pena decisa dal Giudice di Prime cure». In terzo luogo, il ricorrente deduce che la Corte d'appello di Roma, avendo escluso le circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e all'art. 628, terzo comma, n. 3), cod. pen., avrebbe dovuto ridurre le pene per i reati di cui ai capi 8), 12), 15) e 18), «pena la violazione DEl'art. 597 c.p.p..». Deduce ancora: «nonché sulle pene di cui ai capi 17) e 22), riqualificate ai sensi DE comma V DEl'art. 73 d.p.r. 309/90, sanzionate con una riduzione, rispetto al giudizio di prime cure, di appena due mesi». 9.10. Con il decimo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione DEl'art. 62-bis cod. pen., in riferimento all'art. 133 cod. pen., e la mancanza DEla motivazione con riguardo alla conferma DE diniego DEle circostanze attenuanti generiche. Nel richiamare alcuni principi affermati dalla Corte di cassazione in tema di onere motivazionale DE giudice in punto di concessione o diniego DEle suddette circostanze attenuanti, il ricorrente contesta la motivazione fornita al riguardo dalla Corte d'appello di Roma alla pag. 83 DEla sentenza impugnata, lamentando come essa sia «priva di alcuna personalizzazione», mancando qualsiasi approfondimento in ordine alla propria specifica posizione, per la quale, sempre a suo avviso, «soprattutto alla luce DEle numerose assoluzioni intervenute all'esito DE giudizio di appello (tra cui in particolare quella per il DEitto di associazione mafiosa) - erano individuabili molteplici elementi di segno positivo per poter giungere a una determinazione DEla pena ai sensi DEl'art 62-bis c.p.: lo stesso infatti aveva partecipato all'intero dibattimento, manifestando sempre un comportamento corretto, e soprattutto rendendo ampio e proficuo esame in cui ha chiarito la totalità DEle vicende a lui ascritte», il che lo avrebbe reso «certamente meritevole DE beneficio richiesto in forma prevalente alle aggravanti eventualmente riconosciute, o comunque equivalente ad esse». 10. SE PA ha proposto due ricorsi, uno a firma DEl'avv. RI RL e uno a firma DEl'avv. Angela Porcelli. 10.1. Il ricorso a firma DEl'avv. RI RL è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce «mancanza assoluta DEla motivazione sulle produzioni documentali DEla difesa e conseguente manifesta illogicità DEla motivazione» con riguardo alla conferma DEla sua responsabilità per il reato di traffico e detenzione di 400 chilogrammi di hashish di cui al capo 18 DEl'imputazione. 61 SE PA rappresenta che: 1) nel corso DE giudizio di primo grado, aveva depositato la sentenza DE 16/06/2020 DE G.u.p. DE Tribunale di Roma, emessa in esito a giudizio abbreviato, con la quale: 1.1) alcuni coimputati DE reato, separatamente giudicati, erano stati assolti dall'accusa relativa alla parte DEl'imputazione che fa riferimento all'importazione dalla Spagna di 400 chilogrammi di hashish perché il fatto non sussiste («non può ritenersi provato l'acquisto, da parte dei correi - ed anzi la stessa esistenza, di un carico di 400 chilogrammi di hashish giunto dalla Spagna a bordo di un camion»; pag. 103 DEla suddetta sentenza) e condannati soltanto con riferimento al traffico e detenzione illeciti dei 15 chilogrammi di sostanza stupefacente che erano stati sequestrati a IA AN il 04/09/2015; 1.2) il coimputato AR AS EG, compagno di sua figlia, era stato completamente assolto dalla accuse, compresa quella relativa al traffico e alla detenzione dei 15 chilogrammi di hashish;
2) posto che tale sentenza di primo grado era stata appellata dal pubblico ministero, nel corso DE giudizio di secondo grado, aveva depositato la sentenza DE 26/05/2022 DEla Corte d'appello di Roma, già allora passata in giudicato, con la quale la stessa Corte d'appello aveva confermato l'intero impianto motivazionale DEla sentenza DE G.u.p. DE Tribunale di Roma (pagg.
4-5 di tale sentenza di secondo grado). Tanto rappresentato, SE PA lamenta che, nella sentenza impugnata, mancherebbe qualsiasi motivazione sul punto «nodale» costituito dall'esistenza di un giudicato sullo stesso fatto di cui al capo 18 DEl'imputazione DE tutto inconciliabile con quanto ritenuto nella stessa sentenza, con la conseguente violazione DE dovere DE giudice di indicare le ragioni per le quali non condivideva la sentenza definitiva e riteneva non concludente la prova DE fatto in essa accertato. Escludendo la menzionata sentenza definitiva dal campo probatorio, la Corte d'appello di Roma avrebbe finito anche con l'«elu[dere] un altro momento motivazionale di manifesta rilevanza [...] costituito proprio dalla funzione DE PA rispetto alla funzione DE EG», atteso che, poiché «Ella costruzione DEla imputazione [...] affondava le sue radici nella possibilità DE PA di importare dalla Spagna 400 chili di hashish per il tramite DE EG - suo genero e residente in [...]», ne discenderebbe che «nel caso in cui il "genero" fosse rimasto estraneo ai traffici DE PA ciò che veniva meno non era la transazione relativa ai soli 15 Kg avvenuta in Italia in circostanze che escludevano la circostanza DE camion proveniente dalla Spagna, ma l'importazione dei 400kg». Pertanto, la motivazione sarebbe, oltre che mancante con riguardo all'omessa considerazione DEl'indicata sentenza assolutoria definitiva, anche illogica «perché attribuisce al PA una condotta di importazione di 400 Kg irrimediabilmente orfana DE suo dante causa nell'importazione stessa». 62 Da ciò la richiesta di annullamento con rinvio DEla sentenza impugnata, affinché un altro giudice si faccia carico DE potenziale contrasto di giudicati «e rivisiti il trattamento sanzionatorio in ragione DE ben diverso dato ponderale». 10.2. Il ricorso a firma DEl'avv. Angela Porcelli è affidato a sette motivi. 10.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza DEla motivazione e il travisamento, per omessa valutazione, con riguardo alle sentenze DE 16/06/2020 DE G.u.p. DE Tribunale di Roma e DE 26/05/2022 DEla Corte d'appello di Roma, divenuta irrevocabile il 15/10/2022, con le quali, nel connesso giudizio a carico di alcuni coimputati DE reato di cui al capo 18 DEl'imputazione, era stata affermata l'insussistenza DE fatto di importazione e detenzione DE quantitativo di 400 chilogrammi di hashish per il quale il ricorrente, con la sentenza impugnata, è stato, invece, condannato. Il ricorrente lamenta che, nonostante avesse depositato le suddette sentenze - rispettivamente: la prima, il 19/04/2021 davanti al Tribunale di Velletri e il 19/04/2023 davanti alla Corte d'appello di Roma;
la seconda, il 29/03/2023 davanti alla Corte d'appello di Roma -, dalle quali emergeva l'accertamento DEl'insussistenza DE fatto di importazione e detenzione DE quantitativo di 400 chilogrammi di hashish per il quale è stato, invece, condannato, e nonostante, con il terzo motivo DE proprio atto di appello, avesse rappresentato l'intervenuta assoluzione dei coimputati, la Corte d'appello di Roma ha DE tutto omesso di motivare al riguardo, così incorrendo nel vizio di mancanza DEla motivazione e di travisamento DEla prova per omessa valutazione di essa. 10.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce: a) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 111 e 117 Cost., degli artt. 6, 7 e 8 «CEDU», dei principi affermati con la sentenza DE 05/04/2022 DEla Corte di giustizia DEl'Unione europea, Grande sezione, causa C-140/20, G.D.
contro
Commissioner of An Garda Slochana, «in ordine alla illegittimità e utilizzabilità dei tabulati telefonici richiamati nell'esposizione testimoniale DEl'operante De FI e nella motivazione DEla sentenza di primo grado, relativi alle seguenti numerazioni/Rit: 3197/15 progr. 2353, 2354, 2591, 2691, 2777, 2804, 6191/05 progr. 5653, 6213/15 progr. 2421, 4049, poste a fondamento DE giudizio di colpevolezza»; b) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza e l'apparenza DEla motivazione «a fronte DEla esposta eccezione;
posta la imprescindibilità nel giudizio di merito di quelle emergenze processuali». Il ricorrente rappresenta anzitutto che: la sentenza impugnata, alle pagg. 61- 62, si limiterebbe a richiamare il costrutto motivazionale DEla sentenza di primo grado, la quale, alle pagine 67 e seguenti, «utilizza a sostegno DE suo ragionamento, gli esiti degli accertamenti tecnici desunti dalla acquisizione dei 63 tabulati telefonici di cui alle utenze indicate, riproposti testualmente nella testimonianza degli agenti operanti escussi. E segnatamente alla pagina 167 DEla parte motiva DEla sentenza DE Tribunale vengono individuati gli esiti DE "positioning" come desunto dai tabulati telefonici»; dalla pag. 125 DEla trascrizione DE verbale DEl'udienza DE 05/05/2021 emergerebbe come il testimone DEla polizia giudiziaria De FI avesse riferito «che si è proceduto nel corso DEla intera attività di indagine, alla localizzazione DE PA, in forza DEl'acquisizione dei tabulati telefonici» (così il ricorso). Il ricorrente afferma che, pertanto, «i tabulati telefonici ed i dati acquisiti costituiscono l'elemento sulla scorta DE quale viene articolato l'intero giudizio di merito, in ordine alla localizzazione DEl'imputato» e, «dunque costituisce il presupposto fattuale e giuridico, sul quale si è articolata la sua individuazione». I suddetti tabulati telefonici furono acquisiti, sulla base DEla legge che era all'epoca vigente, con decreto DE pubblico ministero e non previa autorizzazione rilasciata da un giudice. Per tale ragione, alla luce DEle sentenze DEla Corte di giustizia DEl'Unione europea, Grande sezione, DE 02/03/2021 causa C-746/18 H.K. con l'intervento di Prokuratuur, e DE 05/04/2022 causa C-140/20 G.D.
contro
Commissioner of An Garda Sìochàna, il ricorrente deduce l'illegittimità e l'inutilizzabilità dei dati risultanti dai tabulati telefonici, in quanto acquisiti, ancorché sulla base DEla disciplina all'epoca vigente, con decreto DE pubblico ministero, anziché in virtù di un controllo preventivo effettuato o da un giudice o da un organo amministrativo indipendente. Il ricorrente reputa che la disciplina transitoria che è stata introdotta, in sede di conversione DE d.l. 30 settembre 2021, n. 132, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178 (il riferimento appare essere alla disposizione DEl'aggiunto comma 1-bis DEl'art. 1 DE d.l. n. 132 DE 2021) - la quale ha consentito, a determinate condizioni, l'utilizzazione dei dati risultanti dai tabulati telefonici acquisiti nei procedimenti penali in data anteriore all'entrata in vigore DElo stesso decreto- legge -, violerebbe: il principio DE primato DE diritto DEl'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia, le cui sentenze, tra le quali, in particolare, quelle che si sono sopra menzionate, hanno effetto "ex tunc", senza che sia consentito ai giudici nazionali di limitare nel tempo tale effetto;
l'art. 117 Cost.; il principio tempus regit actum, come interpretato da Sez. 2, n. 11823 DE 03/02/2023, Gallone, Rv. 284600-01 e da Sez. 6, n. 40 DE 22/09/2022, dep. 2023, Manzari, Rv. 284104-01; il principio di ragionevolezza, per avere il legislatore introdotto «un criterio di valutazione giurisdizionale, che modifica quanto ai soli tabulati, i criteri di valutazione DEla prova». 64 Il ricorrente sostiene che, pertanto, si imporrebbe una «automatica declaratoria» di inutilizzabilità dei dati risultanti dagli indicati tabulati, «a prescindere dalla disposizione interna che è in evidente contrasto con la normativa europea;
di cui è esemplificazione la sentenza C140/20». SE PA, peraltro, solleva anche questione pregiudiziale, ai sensi DEl'art. 267 TFUE, «DE decreto convertito», in quanto in asserito contrasto con: 1) «il principio DE primato»; «il principio DEla certezza DE diritto»; «il principio DEla effettività»; «il principio DEla uniformità»; «il principio DEla rilevanza ex tunc DEle sentenze pregiudiziali ex art 267 TFUE»; «il principio DEla eccezionalità DEla deroga al principio unionale»; l'art. 15, paragrafo 1, DEla direttiva 2002/58/CE DE Parlamento europeo e DE Consiglio, DE 12 luglio 2002, «letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11» (il riferimento appare essere alla Carta dei diritti fondamentali DEl'Unione europea); l'art. 52, paragrafo 1, DEla stessa Carta, il quale osterebbe a una normativa nazionale che consenta al pubblico ministero, nei casi di urgenza, di disporre l'acquisizione dei dati DE traffico telefonico, con controllo solo successivo DE giudice. Il ricorrente, «[i]n via subordinata», «[e]ccepisce la contrarietà DE decreto 132/21 come convertito» agli artt. 3 e 117 Cost. e al il principio di ragionevolezza. SE PA contesta ancora «la decisione DEla Corte» d'appello di Roma, in quanto essa: «omette la motivazione sulla sollevata questione di contrarietà DEla norma innovata»; «[i]ncorre nella violazione dei criteri costituzionali ed europei sopra citati»; «[i]ncorre nel vizio di violazione DE criterio giurisprudenziale di matrice processuale in sede di legittimità e di merito, DE Tempus regit actum»; «[d]isattende i criteri applicati dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite sopra richiamat[i]»; «[o]mette di analizzare la rilevanza DEla questione di incostituzionalità italiana ed europea»; «[a]sserisce nella motivazione in contrasto con il contenuto DEl'Atto di appello, e dunque travisandone il contenuto, che non sarebbe stata esposta la rilevanza DEla questione posto che emerge evidentemente dalla censura articolata che la geolocalizzazione DE ricorrente nella vicenda contestata appare imprescindibile al fine DEl'addebito DEle condotte contestate». 10.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta: a) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 405 e seguenti DElo stesso codice, «in ragione DEla mancata presenza di provvedimenti di iscrizione ex art. 335 cpp», ed eccepisce l'inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine e, in particolare, «DEle attività di captazione DEle utenze di cui ai Rit. 3197/15 progr. 2353, 2354, 2591, 2691, 2777, 2804, 6191/15 progr. 5653, 6213/15 progr. 2421, 4049»; b) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione DEl'art. 125 DElo stesso codice e l'«omessa motivazione grafica». 65 SE PA deduce che egli «non risulta iscritto ex art. 335 cpp», con la conseguenza che gli esiti DEle compiute attività di indagine, costituiti dagli esiti DEle intercettazioni e DEle attività sulle quali avevano riferito i testimoni DEla polizia giudiziaria BU, AS e De FI, si dovrebbero ritenere inutilizzabili (inutilizzabilità deducibile in ogni stato e grado DE procedimento). Ciò in ragione DEla previsione di un termine per la conclusione DEle indagini preliminari che, come è previsto dagli artt. 405 e seguenti DE Codice di procedura penale, decorre appunto dall'iscrizione DE nome DEla persona alla quale il reato è attribuito nel registro DEle notizie di reato. Il ricorrente sostiene che, anche sulla base DEla richiamata giurisprudenza DEla Corte di cassazione, la mancata iscrizione (o reiscrizione), con la conseguente «disapplicazione» DEle disposizioni processuali sui termini per la conclusione DEle indagini preliminari, determina l'inutilizzabilità DEle attività di indagine. SE PA sottolinea l'introduzione, a opera DEla cosiddetta "Riforma Cartabia" (segnatamente: DEl'art. 15, comma 1, lett. b, DE d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), degli artt. 335-ter e 335-quater cod. proc. pen., in virtù dei quali «la iscrizione DEl'indagato diventa momento centrale e ineludibile DEla instaurazione DE giusto processo e che la conseguenza processuale debba essere quella DEla inutilizzabilità», e invoca l'«interpretazione [DEa normativa previgente, in ottica costituzionale e comunitaria per come è ribadita dalla più recente giurisprudenza di legittimità e per come è attuata attraverso la voluntas legis che ispira la riforma Cartabia». SE PA rammenta altresì di avere sollecitato la Corte d'appello di Roma «non solo ad una interpretazione DEle disposizioni ante riforma nell'ottica DE giusto processo, ma vieppiù a valutarne l'applicabilità in forza DE noto principio DE tempus regit actum», sui presupposti argomentativi DEl'«applicabilità DEla normativa al momento DEla assunzione e valutazione degli elementi di prova» e DEla «grave discriminazione determinata da un'applicazione circoscritta nel tempo di criteri fondamentali in tema di valutazione DEla prova». Con riferimento a questo secondo aspetto, il ricorrente eccepisce «la incostituzionalità DEla interpretazione che volesse non ancorare alla mancata iscrizione la inutilizzabilità in contrasto, con la voluntas legis, la interpretazione nazionale, i principi DE giusto processo e la ratio sottesa alla modifica DE diritto processuale penale», e, in particolare, «che la norma, interpretata e applicata in termini diversi, sarebbe in contrasto» con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3 (atteso che «deve considerarsi violato il principio che stabilisce diversi criteri di valutazione giurisdizionale in forza di norme transitorie legandole alla accidentalità temporale»), 24, 111 (sotto il profilo DE principio DE giusto processo), e 117 Cost. 66 (con riferimento all'art. 6 CEDU), nonché con il «principio di ragionevolezza DEle leggi». SE PA, pertanto, «eccepisce la violazione DEle disposizioni degli artt. 190 ss - 405 ss - 335 cpp per contrasto con gli articoli 3 - 24 - 111 - 117 Cost. e con il principio di ragionevolezza, nonché art. 6 CEDU, e la inutilizzabilità degli esiti di indagini in assenza DEla iscrizione DEl'indagato». Quanto alla motivazione DEla sentenza impugnata, il ricorrente contesta come la Corte d'appello di Roma, sul punto, l'abbia DE tutto omessa. 10.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta: a) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza di motivazione e il «travisamento e omessa valutazione degli esiti DEle annotazioni di PG DE 29/8/15, 4/9/15 - all. 5 allegato all'atto di appello - relative alla condotta DE AN posta in essere in1.2. occasione DE suo arresto e per omessa valutazione DE carteggio fotografico e toponomastico depositati in data 19.4.21, dimostrativi che il fatto di cui al quantitativo di 400 chilogrammi non sussiste, e che la ricostruzione versata in sentenza di primo grado, quanto alla quantità dei 15 chilogrammi, non sussiste in quanto non è coerente e logica rispetto allo stato dei luoghi»; b) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., «violazione motivazione per relationem e per carenza motivazione». SE PA rappresenta che, nel proprio atto di appello, aveva eccepito che l'affermazione DEla sua responsabilità da parte DE Tribunale di Velletri: 1) quanto alla ritenuta consegna, da parte sua, il 04/09/2015, a IA AN dei 15 chilogrammi di hashish che furono successivamente sequestrati allo stesso AN, essa si sarebbe posta in contrasto: 1.1) con il «mancato accertamento di persone, ambienti» che il AN aveva precedentemente frequentato lo stesso 04/09/2015; 1.2) con l'accertato possesso DEla sostanza stupefacente da parte DE AN già alle ore 11:00, cioè prima DEle ore 17:52 in cui il PA, secondo il Tribunale di Velletri, avrebbe consegnato al AN la stessa sostanza;
1.3) con le «immagini riproducenti gli stabili di via Dameta» (dove il PA avrebbe consegnato l'hashish al AN), non considerate dal Tribunale di Velletri, le quali avrebbero dimostrato «la impossibilità DEla ricostruzione», atteso che, «dalla pubblica via, ove erano appostati i testi, non si poteva vedere quanto in corso in una via senza uscita parallela interna;
quanto piuttosto soggettivamente "ipotizzare"»; 2) quanto alla ritenuta importazione e detenzione illeciti dei 400 chilogrammi di hashish, essa non avrebbe considerato che si trattava di sostanza «mai rinvenuta, mai partita da un luogo per raggiungerne un altro, mai oggetto di transazione economica per una somma di denaro ignorata, di cui si sconosce il mezzo di trasporto posta la mancata attività di accertamento DEla polizia giudiziaria» e sarebbe stata desunta «dal testo DEla conversazione 67 ambientale - all.
6 - tra interlocutori diversi dal EG, AN, e PA, che riferiscono i termini, mediati, di presunte affermazioni dei coimputati mai cristallizzate in alcuna captazione». Ciò rappresentato, il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto i seguenti quattro profili, che integrerebbero «vizi di legittimità»: 1) «illogicità e carenza motivazione», attesa la mancanza, nella stessa, di qualsiasi riferimento alla «compatibilità DEle ipotesi con fatti centrali quale il possesso, filmato, DEla sostanza da parte DE AN ben prima DEl'incontro presunto con il PA»; 2) scorretta applicazione dei «criteri in tema di motivazione per relationem», atteso che, nel caso in esame, la Corte d'appello di Roma non avrebbe potuto limitarsi a richiamare la sentenza di primo grado ma «avrebbe dovuto prendere atto e analizzare le documentate censure oggetto DEl'appello», con le quali erano stati rappresentati «elementi di fatto che se valutati avrebbero determinato un diverso costrutto giurisdizionale»; 3) «carenza motivazionale», per non avere analizzato le specifiche e documentate censure difensive e per non avere ritenuto l'illogicità DEla mancata valutazione DEla detenzione DElo stupefacente da parte DE AN già prima che egli incontrasse il PA, avendo, in particolare, La Corte d'appello di Roma, omesso di: «esamina[re] tutti gli elementi a disposizione;
«forni[re] una corretta interpretazione di essi»; «da[re] esaustiva e convincente risposta alle deduzioni DEle parti»; «applica[re] esattamente le regole DEla logica nello sviluppo DEle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre, e segnatamente la tenuta DEla coerenza di un giudizio che omette l'analisi di fatti rilevanti»; «espo[rre] i criteri valutativi in ordine alla rilevanza DEle dichiarazioni cd mediate;
oggetto di puntuale analisi ad opera DE giudice di primo grado emittente la sentenza assolutoria DE processo connesso»; 4) travisamento DEl'unica intercettazione ambientale menzionata nella sentenza impugnata (alla pag. 62) e posta ad esclusivo fondamento DEl'affermazione di responsabilità, in quanto, dalla lettura DEla trascrizione peritale DEla relativa conversazione, sarebbe emerso che gli interlocutori non erano identificati, che non veniva fatto riferimento al PA e che la frase, riportata dalla Corte d'appello di Roma, «sono rimasti centocinquanta meno questi di qua» non era presente nel testo, con la conseguenza che la stessa Corte d'appello avrebbe fondato l'affermazione di responsabilità su tale dato «centrale» che, tuttavia, non era stato «percepito correttamente», attesa l'attribuzione dei dialoghi «a due soggetti non emergenti», l'attribuzione ai medesimi di «un significato diverso dal testo» e di «una rilevanza pressoché assorbente ogni ulteriore emergenza». 10.2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione DEl'art. 111 Cost., DEl'art. 6 CEDU e degli artt. 178, comma 1, lett. c), 499 «ss» e 511 cod. 68 proc. pen., per avere la Corte d'appello di Roma «utilizzato il contenuto DEla testimonianza dei testi BU, NS e De FI in ordine ai testi DEle conversazioni captate nonché per aver consentito ai testi di leggere atti non sottoscritti. Nullità DEla deposizione dei testi». In via subordinata, il ricorrente fa istanza, ai sensi DEl'art. 618 cod. proc. pen., di remissione DEla relativa questione alle Sezioni unite DEla Corte di cassazione. SE PA premette che: 1) nel corso DEl'udienza DE 05/05/2021 (come risulta dalla pag. 120 DEla trascrizione DE relativo verbale), aveva eccepito la nullità «DEla deposizione DE teste escusso in ordine al contenuto DEle intercettazioni»; 2) nel corso DEl'udienza DE 29/03/2021 (come risulta dalla pag. 88 DEla trascrizione DE relativo verbale), aveva eccepito la nullità DEla testimonianza DE testimone NA per avere egli letto parti di atti di indagine da lui non sottoscritti, in violazione degli artt. 499 «ss» cod. proc. pen. Ciò premesso, il ricorrente insiste nella propria eccezione di «nullità e inutilizzabilità DEle testimonianze, nella parte in cui il Tribunale - e attraverso la omessa valutazione avallato anche la Corte - ha consentito l'accesso al dibattimento attraverso la deposizione, dei contenuti dei brogliacci, DEla interpretazione di testi di conversazioni, non riproposti feDEmente, DEla identificazione dei nomi degli interlocutori». L'imputato argomenta che la testimonianza degli appartenenti alla polizia giudiziaria sui contenuti di un'intercettazione dovrebbe essere ritenuta illegittima e, di conseguenza, dovrebbe essere dichiarata inutilizzabile, atteso che, in tema di intercettazioni, la prova è costituita dalla bobina o dal supporto sonoro su cui è registrata la conversazione, nonché dai verbali DEle operazioni compiute, e che l'opposta soluzione comporterebbe anche un'«inversione DEl'onere DEla prova», in quanto la difesa DEl'imputato, per poter dimostrare che il contenuto DEla conversazione intercettata non è stato feDEmente riportato dall'ufficiale o agente di polizia giudiziaria, sarebbe onerata di confrontare il contenuto DEla deposizione testimoniale con il materiale sonoro o con quello peritale. In via subordinata, SE PA, ravvisando un contrasto giurisprudenziale sulla questione sollevata con il motivo, chiede che il ricorso sia rimesso alle Sezioni unite DEla Corte di cassazione. 10.2.6. Il sesto motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nonché in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., per carenza di motivazione con riguardo alla sussistenza DEla circostanza aggravante DEl'ingente quantità di cui all'art. 80 DE d.P.R. n. 309 DE 1990. SE PA lamenta che la Corte d'appello di Roma avrebbe confermato la sussistenza di tale circostanza aggravante «senza alcuna esaustiva motivazione», 69 in particolare, «senza richiamare l'accertamento DE dato ponderale DE principio attivo e prescindendo dai criteri di legittimità in tema», quali definiti, tra le altre, da Sez. 4, n. 49366 DE 19/07/2018, C., Rv. 274038-01, la quale ha statuito che, in tema di produzione, traffico e detenzione di hashish, l'aggravante in questione non è ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 4.000 (e non 2.000) volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia) determinato per la suddetta sostanza dalla tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006. 10.2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza DEla motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza DEla recidiva «non contestata», al ritenuto diniego DEla concessione DEle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione DEla pena in misura superiore al minimo edittale. Quanto alla recidiva, nel richiamare i principi, affermati dalla Corte di cassazione, in tema di applicazione di tale circostanza aggravante soggettiva e di nuova contestazione di una circostanza aggravante, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma avrebbe applicato la recidiva, con il relativo aumento di pena, in assenza di contestazione. Quanto al «trattamento sanzionatorio», il ricorrente deduce: «valga considerare quanto neppure considerato dal Tribunale e riferibile alle condizioni soggettive DEl'imputato; afflitto [da] grave stato di assuefazion[e] alle droghe che lo hanno indotto a sottoporsi ad un lungo programma terapeutico riabilitativo. Il fatto è risalente nel tempo, eccezionale e non giustifica il severo trattamento sanzionatorio. Il Tribunale quantifica la pena oltre il minimo senza motivarne i criteri di scelta». 11. Il ricorso di AN De QE, a firma DEl'avv. Franca Sucapane, è affidato a cinque motivi, i quali sono preceduti dall'esposizione DElo svolgimento DE processo (pagg.
2-7 DE ricorso). 11.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione DEl'art. 629 cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione, «per avere la Corte di merito ritenuto accertata la violenza e la minaccia, quali elementi costitutivi DE DEitto di estorsione, nei confronti DEla persona offesa, nonché per aver ritenuto il carattere di ingiustizia DEla pretesa di pagamento fatta valere». Il De LI contesta che non sarebbe stata fornita alcuna prova «diretta e certa» DEle minacce che la persona offesa AL NA avrebbe subito per costringerlo a pagare la somma che gli veniva richiesta. 70 Sulla premessa che la Corte d'appello di Roma avrebbe ravvisato l'elemento DEla minaccia, innanzitutto, nell'incontro che ebbe luogo tra RO RA e AL NA il 24/11/2015 presso il bar "Sayonara" di Torvajanica, il ricorrente contesta che, sulla base DEl'intercettato resoconto di tale incontro che fu fatto da RO RA al De LI, «non vi era alcun concreto elemento che potesse far ritenere che NA AL fosse stato minacciato». Ciò era stato DE resto negato dalla stessa persona offesa AL NA nelle dichiarazioni che egli aveva reso nel corso DE proprio esame dibattimentale («non ho avuto nessuna minaccia»). A proposito di tali dichiarazioni, il ricorrente contesta il giudizio DEla Corte d'appello di Roma di «contraddittorietà» DEle stesse e di «reticenza» DE dichiarante (penultimo capoverso DEla pag. 38 DEla sentenza impugnata), lamentando come tale giudizio farebbe emergere «un primo elemento di carenza e di contraddizione DEla motivazione». In particolare, l'asserita (dalla Corte d'appello) «contraddittorietà» DEle dichiarazioni DE NA «non trova supporto in alcuna argomentazione e si risolve in un'affermazione di principio». Quanto all'asserita (sempre dalla Corte d'appello) «reticenza» DE NA, il ricorrente deduce che: 1) la Corte d'appello di Roma non avrebbe dato alcuna spiegazione DE perché il NA avrebbe dovuto essere reticente e negare di avere subito DEle minacce;
2) la reticenza DEla persona offesa «avrebbe potuto spiegarsi se il credito azionato con i metodi, come contestati, fosse stato di natura illecita, nel qual caso vi sarebbe stata un sorta di esigenza di tutela DEla propria persona, da portarla a mentire. Ma così non era nel caso di specie». A quest'ultimo proposito, il De LI rappresenta che, nel caso di specie, «[s]i poteva porre in dubbio se il credito, all'esito di una più approfondita verifica, fosse davvero sussistente e/o se lo fosse nella misura indicata da De LI AN, ma certamente non poteva negarsene la natura lecita», atteso che il De LI rivendicava, nei confronti DEl'ex socio AL NA, la restituzione di somme a titolo di spese che lo stesso De LI aveva anticipato per ristrutturare i locali e per pagare DEle forniture, oltre che a titolo di restituzione DE capitale che aveva investito nella società. A sostegno di ciò e, quindi, DEla natura lecita DE credito da lui vantato nei confronti DE NA, il ricorrente sottolinea che: 1) anche la persona offesa, nel corso DE suo esame dibattimentale, aveva confermato l'esistenza di suoi pregressi rapporti di lavoro con il De LI;
2) a pag. 74 DEla sentenza di primo grado, il Tribunale di Velletri aveva affermato che «RA RO ha chiesto chiaramente a NA AL di restituire a De LI AN quanto da costui versato quale investimento nell'impresa comune»; 3) dal racconto che RO 71 RA gli aveva fatto DEl'incontro che aveva avuto con il NA il 24/11/2015, emergeva che anche la persona offesa aveva riconosciuto la pretesa di pagamento DE De LI, anche se non per l'ammontare da lui richiesto;
4) anche dall'intercettata conversazione tra RO RA e AN De LI (nt. 3197/17) richiamata dal Tribunale di Velletri alle pagg. 67-70 DEla sentenza di primo grado, emergeva che il NA aveva riconosciuto il proprio debito nei confronti DE De LI, anche se poi non aveva inteso onorarlo a seguito DE litigio tra i due. Alla luce di tutto ciò, risulterebbe la mancanza di qualsivoglia logica DEla motivazione là dove la Corte d'appello di Roma ha «bollato come inattendibile il racconto DEla persona offesa circa l'insussistenza di minacce e quant'altro». Sempre con riguardo alla lamentata mancanza di prova DEl'esistenza di minacce - prova che la Corte d'appello di Roma avrebbe tratto dal già ricordato contenuto DE colloquio che RO RA aveva avuto con AL NA il 24/11/2015 -, il De LI asserisce che, «da esso incontro, non si erano potuti affatto rinvenire gesti o atteggiamenti intimidatori da parte di RA RO». In particolare, nemmeno la frase «tu fai i passi tuoi, lui fa i passi suoi e io faccio i passi miei» consentirebbe di ritenere che, nel corso di quell'incontro, il NA fosse stato minacciato, e la diversa valutazione che ne avrebbe fatto la Corte d'appello di Roma evidenzierebbe «un'ulteriore contraddizione motivazionale ovvero di non aver considerato che, se davvero RA avesse voluto minacciare NA, non lo avrebbe certamente invitato a fare anche lui i passi suoi». La valenza intimidatoria DEle frasi che furono rivolte da RO RA al NA non potrebbe neppure «legittimamente farsi discendere dalla pregressa fase progrannmatoria, caratterizzata dai colloqui tra RA RO e De LI AN». Il ricorrente lamenta ancora che, «[i]n sostanza, per la Corte di appello la prova DEla intimidazione si ridurrebbe al fatto che il semplice colloquiare con RO RA costituirebbe di per sé una minaccia: tesi che, per tutto il contesto in cui si era sviluppata la vicenda, non aveva alcun fondamento, e come già dedotto nell'atto di appello, starebbe inopinatamente a significare che, ogni qualvolta RA RO o altri soggetti, di cui si conosca una sorta di caratura criminale, richiedesse denaro a chicchessia, ciò solo basterebbe a configurare il reato di estorsione». AN De LI contesta ancora che la minaccia di morte che egli avrebbe rivolto al NA risulterebbe dall'intercettato colloquio DE 06/07/2015 tra RO RA e TO D'AT, in cui il D'AT riferiva al RA che il NA gli aveva detto «TO io ti aspettavo perché lui mi ha detto ti sei messo la Sicilia contro. Ora viene TO e ti spara in testa». 72 Secondo il ricorrente, tale frase, oltre a essere stata meramente riportata dal D'AT e a essere stata smentita dal testimone NA, sarebbe «fortemente contraddetta» da un altro elemento che emergeva dagli atti, e DE quale la Corte d'appello di Roma non avrebbe tenuto conto, cioè che, in occasione DE suo primo incontro (il 17/06/2015) con RO RA, il De LI gli aveva chiesto che a parlare con il NA non fosse mandato TO D'AT, sicché, «se il De LI si era preoccupato che a parlare con il NA non venisse mandato il D'AT TO, ritenuto allo scopo inidoneo, non poteva, a onor di logica, aver detto al NA che sarebbe stato proprio TO recarsi da lui a sparare in testa a lui, alla moglie e ai suoi figli». Il ricorrente conclude ribadendo il vizio DEla motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza DEla prova degli elementi costitutivi DE reato DEla minaccia o violenza e DEl'ingiustizia DE profitto con altri danno. 11.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o illogicità DEla motivazione, «per avere la Corte di Appello ritenuto accertata la sussistenza di atti idonei e configurabili quale tentativo nonché DE dolo DE DEitto di estorsione». Il De LI espone che la Corte d'appello di Roma avrebbe omesso di considerare due elementi che erano stati evidenziati nel proprio atto di appello e che si dovrebbero ritenere indicativi DEla mancata prova DE compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a ottenere dal NA la somma pretesa dall'imputato. Il primo elemento è costituito dal fatto che, pochi giorni dopo l'incontro con il NA DE 24/11/2015, il 28/11/2015 RO RA «aveva ritenuto necessario cercare un contatto con tale AR TO, essendo emerso dal colloquio con NA che il predetto AR era al corrente DEla problematica sussistente con il De LI e motivo DEl'incontro DE 24.11.2015». In particolare, il 28/11/2015 RO RA aveva chiamato tale AN AR perché parlasse con il suddetto TO AR e gli dicesse «piglia per un orecchio a quest'AL, digli: vai a Torvajanica e vai a portare i 30.000,00». Il secondo elemento che non sarebbe stato considerato dalla Corte d'appello di Roma è quello che, dopo l'incontro DE 24/11/2015, AL NA non aveva più avuto alcun contatto con RO RA e che vi era la prova che il debito DE NA nei confronti DE De LI non era stato pagato, come aveva riferito il NA nel corso DE suo esame dibattimentale. 73 Ciò esposto, il ricorrente deduce che, nei reati di evento, qual è l'estorsione, affinché sia configurabile il DEitto tentato «l'agente deve, comunque, essere convinto di aver posto in essere tutti gli atti idonei ad ottenere l'evento voluto». Il De LI argomenta quindi che, «nel caso di specie, in cui i fatti contestati si collocavano al più tardi al 24.11.2015, nessun'altra logica spiegazione rivestiva la circostanza che RA RO, subito dopo, aveva ritenuto di dover coinvolgere tale TO AR al fine di ottenere il pagamento da parte di NA, se non che egli, al di là di quanto raccontato al De LI il giorno dopo, non aveva affatto la convinzione di aver posto in essere atti idonei ad ottenere il pagamento richiesto». Tenuto conto degli elementi indicati, non considerati dalla Corte d'appello di Roma, si doveva ritenere che dagli atti si evinceva che l'incontro DE 24/11/2015 «si è inserito ancora in una fase di programmazione DE reato, diretta per lo più alla conoscenza DEl'interlocutore e dei fatti». Pertanto, il 24/11/2015, quando, secondo la Corte d'appello, sarebbe stato compiuto il reato, «RA era ben consapevole di non aver affatto posto in essere atti idonei ad indurre il NA a pagare, atteso che, a tal scopo, egli si era rivolto al AR perché fosse lui a convincere NA». Ne discenderebbe, ad avviso DE ricorrente, la non configurabilità DE reato di estorsione neppure nella forma tentata, «atteso che il RA aveva dimostrato con ciò di essere consapevole che l'incontro DE 24.11.2015 era stato organizzato solo per conoscere NA e sapere quali fossero le sue intenzioni, diversamente non si sarebbe adoperato affinché intervenissero altri soggetti vicini al NA». Da ciò il vizio DEla motivazione esposta a sostegno DEla ritenuta prova DEla sussistenza di atti idonei a integrare la tentata estorsione e DE relativo elemento psicologico. 11.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione DEla legge penale, e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o illogicità DEla motivazione, «per non avere la Corte di Appello ritenuto integrata la fattispecie di reato di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni, e per l'effetto, violazione degli artt. 393 c.p. in relazione all'art. 606 1° [comma], lettera b), e DEl'art. 529 c.p.p. in relazione all'art. 606, 10 comma, lettera c), per avere la Corte di appello omesso di dichiarare il non doversi procedere nei confronti DEl'imputato per mancanza di querela». Il De LI lamenta che la Corte d'appello di Roma non avrebbe speso alcun argomento in ordine al motivo di appello con il quale egli aveva chiesto la riqualificazione DE fatto come esercizio arbitrario DEle proprie ragioni. 74 Il ricorrente richiama al riguardo quanto ha argomentato nel primo motivo a proposito DEl'esistenza di una sua effettiva e legittima ragione di credito nei confronti DE NA e sostiene che, poiché egli aveva agito nella convinzione di esercitare un proprio diritto, ciò escludeva un suo intento estorsivo e una sua responsabilità penale che non fosse, al più, quella per il reato di cui all'art. 393 cod. pen. Nell'evidenziare come il reato di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone si debba ritenere configurabile anche nel caso in cui il terzo concorrente non titolare DE diritto non persegua alcuna diversa e ulteriore finalità, il De LI rappresenta che «giammai RA RO aveva inteso il suo coinvolgimento come finalizzato a rafforzare il sodalizio criminoso, tanto più ciò era vero visto che è stata esclusa in sede di appello l'esistenza di una associazione di stampo mafioso, di cui egli avrebbe fatto parte, con la conseguenza che non più supportata poteva dirsi la finalità ultronea DE rafforzamento DE sodalizio criminoso, come necessaria a configurare, in concorso con De LI, il reato di estorsione». 11.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione DEl'art. 416-bis.1 cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o illogicità DEla motivazione «per avere la Corte di Appello ritenuto applicabile l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1, c.p.». Dopo avere premesso che, essendo stata esclusa la sussistenza DEl'associazione mafiosa di cui al capo 1 DEl'imputazione, la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. «non poteva che essere limitata al c.d. metodo mafioso», il De LI lamenta che la Corte d'appello di Roma non avrebbe addotto alcun elemento a fondamento DEl'applicazione di tale circostanza aggravante. Il ricorrente rappresenta in proposito che: 1) dagli atti e dalle stesse sentenze di merito sarebbe risultato che «il NA aveva affrontato la questione DE pagamento in favore di De LI, presentandosi all'incontro con RA senza alcun sentimento di timore o di minorata difesa»; 2) secondo la stessa «ricostruzione accusatoria», il NA «avrebbe adottato contromisure particolarmente efficaci a respingere la richiesta, grazie al coinvolgimento di altrettanti esponenti di spicco nell'ambiente criminale, quali AR TO e D'AT NC». Alla stregua di tali elementi, diversamente da quanto avrebbe reputato la Corte d'appello di Roma, non sarebbe stato in alcun modo possibile ritenere che fosse stato utilizzato il cosiddetto metodo mafioso, attesa l'assenza DEl'effetto 75 tipico di questo, cioè quello di «indurre la vittima a temere gravi ritorsioni e a porla in una condizione di omertà». Ancorché il punto fosse stato oggetto di uno specifico motivo di appello, la Corte d'appello di Roma non avrebbe fornito alcuna motivazione in proposito. 11.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione DEl'art. 62-bis cod. pen., in combinato disposto con l'art. 27 Cost., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o illogicità DEla motivazione per avere la Corte d'appello di Roma confermato il diniego DEla concessione DEle circostanze attenuanti generiche. Il De LI lamenta che la Corte d'appello di Roma non avrebbe motivato in ordine alla sua richiesta, che egli aveva avanzato con uno specifico motivo di appello, di concessione DEle suddette circostanze attenuanti. Il ricorrente rappresenta che, nel proprio atto di appello, aveva in particolare valorizzato, quale elemento positivo che, unitamente al suo stato di incensurato, avrebbe potuto condurre all'applicazione DEle richieste circostanze attenuanti, il fatto che, come risulta dall'argomentazione DE primo motivo, egli «aveva agito in uno stato di forte bisogno economico nella convinzione, quantomeno putativa, di essere in credito nei confronti di NA AL in dipendenza dei pregressi rapporti commerciali tra i due». La Corte d'appello di Roma, non avendo motivato in proposito, non aveva neppure indicato «elementi idonei a contrastare, al punto da eluderli, quelli positivi forniti». 12. AS RD ha depositato una memoria, a firma DEl'avv. PE Cincioni, anche per l'avv. RI RL, di replica al ricorso DE Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, con la quale, premesso che egli era imputato DE solo fatto di cui al capo 3 DEl'imputazione, ha chiesto: in via principale, di accertare la mancata impugnazione DEla sentenza con riguardo alla sua specifica posizione, con il conseguente passaggio in giudicato DEla stessa sentenza;
in via subordinata, di dichiarare l'inammissibilità DE ricorso, quantomeno con riferimento alla sua posizione, in considerazione DEl'aspecificità e DEla manifesta infondatezza DElo stesso. 13. AN AR ha depositato una memoria, a firma DEl'avv. NC Saverio Fortuna, di replica al ricorso DE Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, con la quale, premesso che egli era imputato DE solo fatto di cui al capo 3 DEl'imputazione, ha chiesto che tale ricorso sia dichiarato inammissibile in quanto il ricorrente avrebbe solo prospettato una diversa lettura 76 degli elementi probatori e non si sarebbe confrontato con gli argomenti che sono stati utilizzati dalla Corte d'appello di Roma. Il AR rappresenta anche che il «versamento di assegni da parte [sua] e la successiva parziale copertura di essi ad opera di RD sono condotte solo ipotizzate in base alla interpretazione DEle senso DEle conversazioni captate, mancando ogni accertamento specifico in ordine ad emissione ed incasso dei titoli». 14. NC D'AT ha depositato una memoria, a firma DEl'avv. Gabriele Valentini, di replica al ricorso DE Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, con la quale, premesso che egli era imputato DE solo fatto di cui al capo 24 DEl'imputazione, ha chiesto che tale ricorso sia dichiarato inammissibile per genericità, in quanto il Procuratore generale avrebbe omesso di specificare i motivi con riguardo alla sua posizione, differenziandoli da quelli proposti nei confronti dei coimputati. Tale differenziazione sarebbe stata necessaria «quantomeno sotto il profilo soggettivo», atteso che, poiché egli, diversamente dai tre coimputati, non aveva in alcun modo partecipato all'associazione di cui al capo 1 DEl'imputazione - capo dal quale era stato assolto dal Tribunale di Velletri, la cui sentenza è al riguardo ormai definitiva -, sarebbe stato necessario «enunciare motivi specifici, sotto il profilo DEla sua coscienza e volontà di volere agevolare un'associazione mafiosa nel suo complesso e non un singolo soggetto gravato da un provvedimento cautelare per un diverso fatto di reato». Il ricorrente deduce inoltre che, anche ritenendo il contestato reato di favoreggiamento aggravato ai sensi DEl'art. 416-bis.1 cod. pen., il reato si sarebbe comunque prescritto il 15/07/2023, cioè prima DEl'emanazione DEla sentenza impugnata. 15. SA RA, EL FR e IO FR hanno depositato una memoria, a firma DEl'avv. Cesare Placanica, di replica al ricorso DE Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, chiedendo che tale ricorso sia dichiarato inammissibile, in quanto il ricorrente avrebbe omesso di confrontarsi con la motivazione DEla sentenza impugnata, avrebbe prospettato argomentazioni in fatto, avrebbe trascurato gli elementi di prova che avevano dimostrato l'insussistenza di molte DEle accuse e si sarebbe limitato a elencare gli elementi di prova che si porrebbero in contrasto con le conclusioni DEla sentenza impugnata senza indicarne, però, né il contenuto né «la distorsione che ne avrebbe compiuto la Corte di merito». 77 15.1. Quanto al reato di associazione di tipo mafioso di cui al capo 1 DEl'imputazione, dopo avere richiamato alcune pronunce DEla Corte di cassazione sul tema DEle cosiddette "nuove mafie" (in particolare: Sez. 6, n. 18125 DE 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555-17; Sez. 3, n. 17851 DE 09/01/2019, Casamonica, non massimata), gli imputati lamentano che il Procuratore DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma avrebbe prospettato argomenti attinenti al merito DE processo, di cui avrebbe proposto «una visione parcellizzata» e anche illogica, come nel caso degli argomenti relativi alla valutazione DEle liti tra gli imputati e al riscontro DEle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia NT RA. A quest'ultimo proposito, gli imputati rappresentano come sarebbe priva di qualsiasi fondamento probatorio l'affermazione DE Procuratore DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma secondo cui «l'associazione ha controllato anche il mercato degli stupefacenti», atteso che sia il Tribunale di Velletri sia la Corte d'appello di Roma avrebbero accertato come i contestati DEitti in materia di stupefacenti «non si ricollegassero ad una preventiva ideazione programmatica condivisa dal gruppo, ma piuttosto, fossero risultati essere stati ideati dal singolo presunto partecipe» (così la memoria); DE che costituirebbero un esempio le vicende di cui ai capi 21 e 23 DEl'imputazione. Gli imputati deducono ancora che, diversamente da quanto riterrebbe il ricorrente, l'eventuale rapporto con consorterie mafiose non sarebbe «elemento di prova direttamente dimostrativo DE rango mafioso in capo agli imputati». Anche gli argomenti spesi dal ricorrente a sostegno DEla sussistenza di una concreta e attuale forza intimidatrice DE gruppo sarebbero «di fatto e generici», dovendosi anche tenere conto, a tale proposito, DE fatto che nessuna DEle persone offese che erano state escusse in dibattimento aveva affermato «di aver avuto consapevolezza DEl'esistenza e DEla forza DE gruppo RA o di aver conosciuto i trascorsi giudiziari dei singoli imputati [...] e per questo di averne subito la forza di intimidazione». Anche la tesi, sostenuta dal ricorrente, DE controllo che l'associazione avrebbe esercitato sul litorale laziale si fonderebbe su argomenti di mero fatto. Infine, la doglianza relativa al contrasto di giudicati rispetto alle sentenze che erano intervenute nei giudizi abbreviati prescelti da alcuni imputati non terrebbe conto DE diverso materiale probatorio disponibile in tali giudizi. 15.2. Anche nella parte DE suo ricorso relativa ai capi 7 e 9 DEl'imputazione, il Procuratore DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma si sarebbe affidato alla prospettazione di meri elementi di fatto, chiedendone, in modo non ammissibile, la rivalutazione. 78 Il ricorrente avrebbe anche omesso di confrontarsi compiutamente con la motivazione DEla sentenza impugnata. La parte DE ricorso con la quale il Procuratore DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma ha contestato l'esclusione DEla recidiva in relazione al DEitto di cui al capo 24 DEl'imputazione, sarebbe, infine, priva di «specifiche deduzioni» al riguardo. 16. RO FR e MO RA hanno depositato DEle note difensive, a firma DEl'avv. Valerio Vianello Accorretti e DEl'avv. Giorgio Vianello Accorretti, con le quali hanno chiesto che il ricorso DE Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma sia dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre i termini previsti dall'art. 585 cod. proc. pen. 17. AN De IS ha depositato una memoria, a firma DEl'avv. Franca Sucapane, di replica alle conclusioni DE Procuratore generale e con la quale ha chiesto anche che, per effetto DEl'esclusione DEla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., il reato di tentata estorsione a lui attribuito sia ritenuto estinto per prescrizione, la quale sarebbe maturata il 30/03/2024. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso DE Procuratore oenerale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma. 1.1. Va preliminarmente valutata la tempestività DE ricorso, in relazione alle doglianze innanzi riepilogate, formulate da plurime difese. 1.1.1. Secondo la comune prospettiva DEle difese degli imputati interessati: - avendo la Corte di appello, nel dispositivo DEla sentenza de qua, pubblicato il 7 luglio 2023, fissato, ai sensi DEl'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine di giorni novanta per il deposito DEla motivazione;
- avendo successivamente il presidente DEla stessa Corte di appello di Roma disposto, in data 2 ottobre 2023, su conforme richiesta DE collegio giudicante, la proroga di detto termine, ai sensi DEl'art. 154, comma 4, disp.att. cod. proc. pen., nella misura di ulteriori giorni novanta;
- essendo stato detto provvedimento di proroga "trasmesso il 10 ottobre 2023, a mezzo pec, sia ai difensori che alla Procura Generale presso la Corte di appello" (così a f. 2 DEla memoria DE 13 dicembre 2024 la difesa degli imputati RA RO e RA MO); - essendo stata la sentenza de qua depositata il 29 dicembre 2023, ovvero nel rispetto DE complessivo termine di giorni 180 (che sarebbe scaduto il 3 gennaio 2024), 79 la Procura Generale presso la Corte di appello non avrebbe dovuto ricevere alcun ulteriore avviso di deposito, ed il termine per l'impugnazione, pari a giorni 45 (in realtà decorrente dal 4 gennaio 2024), scadeva il giorno 17 (rectius, 18) febbraio 2024: di qui, la tardività DE ricorso dalla stessa Procura Generale depositato soltanto in data 1 marzo 2024. Sarebbe, infatti, priva di effetti, la comunicazione DEl'avviso di deposito inoltrata il 17 gennaio 2024, essendo il deposito DEla sentenza intervenuto tempestivamente, ovvero nel rispetto DE complessivo termine di giorni 180. 1.1.2. Deve premettersi che, secondo quanto in più occasioni chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, per i provvedimenti di proroga DE termine di deposito DEle sentenze emessi ex art. 154 disp. att. cod. proc. pen. non è prevista alcuna forma di conoscenza per le parti;
ove, peraltro, di tali provvedimenti le parti abbiano ricevuto rituale comunicazione, quest'ultima incide sulla decorrenza DE termine per l'impugnazione DEla sentenza, secondo le disposizioni generali che disciplinano la materia, comportando, in particolare, che il termine per impugnare la sentenza, fissato dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. decorre dalla nuova data fissata per il deposito DEla sentenza - se tempestivo - a norma DE comma 2, lett. c), DElo stesso art. 585 (Sez. 4, n. 21559 DE 16/04/2024, Russo, non mass.; Sez. 4, n. 58249 DE 17/10/2018, Albanese, Rv. 274966 - 01, peraltro riguardante fattispecie nella quale era stato lo stesso PG ricorrente ad ammettere, nell'atto d'impugnazione, l'acquisita conoscenza DE provvedimento di proroga ex art. 154 disp. att. cod. proc. pen.; Sez. 6, n. 29150 DE 09/05/2017, Briganti, Rv. 270697 - 01; Sez. 6, n. 15477 DE 28/02/2014, Ambrosino, Rv. 258963 - 01). Deve, inoltre, convenirsi con le difese che nessun rilievo potrebbe assumere il fatto che DE deposito DEla sentenza sia stato dato avviso, in ipotesi erroneamente, al Procuratore Generale, in quanto tale irrituale formalità, non richiesta dalla legge nei casi di rispetto da parte DE giudice DE termine legale per il deposito DEla sentenza, non potrebbe valere a dilatare artificiosamente il termine per proporre impugnazione, spostando la decorrenza di esso al momento DEla non dovuta notificazione DEl'avviso di deposito (Sez. 4, n. 40722 DE 17/10/2024, Latella, Rv. 286998 - 01; Sez. 6, n. 462 DE 08/11/1996, dep. 1997, Randazzo, Rv. 207731 - 01). 1.1.3. Deve aggiungersi, per completezza, che priva di rilievo ai fini de quibus appare Sez. 2, n. 38184 DE 06/07/2022, Cospito, Rv. 283904 - 01, riguardante la disciplina processuale vigente prima DEl'entrata in vigore DE d. Igs. n. 150 DE 2022, al contrario applicabile nel caso di specie. 1.1.4. Ciò premesso, secondo la disciplina dettata dall'art. 153, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione vigente alla data DEla proroga disposta ex art. 80 154 disp. att. cod. proc. pen., le comunicazioni di atti e provvedimenti DE giudice al pubblico ministero andavano eseguite a cura DEla cancelleria nei modi di cui al comma 1 (che a sua volta richiama l'art. 148 cod. proc. pen.), ovvero telematicamente, salvo che il pubblico ministero avesse preso visione DEl'atto, sottoscrivendolo. Detta modalità è ulteriormente (e forse superfluamente) richiamata dall'art. 64, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. per la comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero che abbia sede diversa da quella DE giudice, che va, a sua volta, eseguita mediante trasmissione di copia DEl'atto con le modalità telematiche di cui all'articolo 148, comma 1, o, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, DE codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 1.1.5. Nel caso in esame, ai sensi DEl'art. 153, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di comunicazione di un atto da giudice a pubblico ministero aventi medesima sede (la Corte di appello di Roma), la comunicazione DE provvedimento di proroga ex art. 154 disp. att. cod. proc. pen. andava eseguita telematicamente. 1.1.6. Può ritenersi pacifico (essendo, tra l'altro, comprovato da un atto che la stessa difesa degli imputati RA RO e RA MO allega alla propria memoria DE 13 dicembre 2024) che la comunicazione DE provvedimento di proroga ex art. 154 disp. att. cod. proc. pen. invocata dalle difese sia stata inoltrata dalla Corte di appello di Roma alla locale Procura Generale DEla Repubblica all'indirizzo di posta elettronica affaripena/i.pg.roma(dgiustiziacert.it. Peraltro, alla stregua DEle disposizioni vigenti alla data DEl'emissione DE provvedimento di proroga DE termine di deposito DEla sentenza de qua, gli unici indirizzi di posta elettronica DEla Procura Generale DEla Repubblica presso la Corte di appello di Roma abilitati a ricevere, anche dalla locale Corte di appello, ogni comunicazione di rito, erano quelli indicati nell'elenco di cui all'art. 24, comma 4, d.l. n. 137 DE 2020, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176 DE 2020 (tuttora applicabili in forza degli artt. 87 ed 87-bis d. Igs. n. 150 DE 2022): - depositoattipenali. pg . roma@g iustiziacert. it;
- depositoattipenali2.pg.roma@giustiziacert.it ; - depositoattipenali3.pg.roma@giustiziacert.it . 1.1.7. Risulta ugualmente pacifico che nessun atto DE procedimento dimostra che il Procuratore Generale DEla Repubblica presso la Corte di appello di Roma abbia per altra via ricevuto effettiva conoscenza DE provvedimento di proroga DE termine di deposito DEla senteza de qua, né egli ha dato atto di averne ricevuto alíunde effettiva conoscenza. 1.1.8. D'altro canto, in presenza di disposizioni che disciplinano le modalità di effettuazione DEle prescritte comunicazioni telematiche, finalizzate a dar prova di intervenuta conoscenza legale (non importa se effettiva o presunta), nessun rilievo 81 può assumere la circostanza, pure invocata dalle difese, che il Procuratore Generale abbia avuto effettiva conoscenza di un diverso atto (la sentenza impugnata), DE cui deposito risulta avere ricevuto comunicazione presso il medesimo indirizzo (pur non legalmente abilitato) di posta elettronica: ciò che rileva ai fini de quibus è, infatti, la carenza assoluta di prova certa DEl'acquisita conoscenza DE provvedimento di proroga de quo, comunicato al Procuratore Generale ad un indirizzo di posta elettronica per legge non abilitato a ricevere detta comunicazione (argomenta anche da Sez. 2, n. 44781 DE 20/11/2024, Lancia, non mass.; da Sez. 2, n. 11795 DE 21/02/2024, Martorano, Rv. 286141 - 01; da Sez. 4, n. 48804 DE 14/11/2023, dep. 2024, Ciattaglia, non mass.). 1.1.9. Per altro verso, la doglianza DEla difese risulterebbe pur sempre affetta da carenza DEla necessaria specificità, nella parte in cui non corrobora, neppure con mere allegazioni, l'implicito assunto che l'indirizzo di posta elettronica presso il quale fu inviata la comunicazione DE più volte menzionato provvedimento di proroga dei termini di deposito DEla sentenza de qua fosse ex lege abilitato a ricevere detta comunicazione. 1.1.10. Deve, pertanto, concludersi che il termine per presentare l'impugnazione de qua non decorreva dal 4 gennaio 2024, bensì dal 17 gennaio 2024, data di comunicazione DEl'avviso di deposito DEla sentenza, che emerge pacificamente ex actis essere stato conosciuto dal Procuratore Generale. 1.2. Ritenuta la tempestività DE ricorso, è possibile passare alla disamina nel merito DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte di appello di Roma, che appare fondato limitatamente ai reati di cui ai capi 1), 1-bis), 24). 1.2.1. Deve premettersi che il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione DEla difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 DE 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01). 1.2.2. Ciò premesso, con riguardo al reato di cui al capo 1-bis), appare all'evidenza fondata la specifica censura di carenza DEla necessaria motivazione "puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione DEla difforme conclusione adottata", non essendosi la Corte di appello puntualmente confrontata con le contrarie e dettagliate argomentazioni DE Tribunale (che valorizzavano, in particolare, plurime e specifiche conversazioni intercettate), superate sulla base di una motivazione estremamente sintetica, ai limiti DEl'assertività, che non contiene il doveroso riferimento alla valenza probatoria (da riconoscere o da 82 negare, a seconda DEle inverse prospettive) DEle risultanze probatorie legittimamente acquisite. 1.2.3. Con riguardo al reato di cui al capo 1), è macroscopico l'equivoco in cui è incorsa la Corte di appello nel ritenere inadeguata la motivazione DEl'affermazione di responsabilità rinvenibile alla pagine da 26 a 30 DEla sentenza di primo grado, laddove essa costituiva mera premessa di un più ampio ed articolato ragionamento probatorio svolto nelle pagine da 206 a 219, previa valorizzazione di copiose ed eterogenee risultanze probatorie con le quali, giocoforza, la Corte di appello ha finito col non confrontarsi. Di qui, anche in tal caso, la fondatezza DEla specifica censura di carenza DEla necessaria motivazione "puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione DEla difforme conclusione adottata". 1.2.4. Il ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte di appello di Roma è conseguentemente fondato anche limitatamente alla circostanza aggravante DEla finalità agevolativa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. relativamente ai reati per i quali è stata esclusa: a tal fine risulta, infatti, decisiva la già disposta statuizione di cui al punto 1.2.3., poiché l'esclusione DEla circostanza aggravante de qua era stata fondata dalla Corte di appello proprio sulla previa esclusione DEla configurabilità DE sodalizio di cui al capo 1). Non può al riguardo essere accolta la censura di difetto di specificità sollevata da numerose difese, per mancata indicazione dei capi cui essa si riferisce, poiché il ricorso contiene in più punti la manifestazione inequivoca DEla volontà di censurare l'esclusione DEla predetta circostanza aggravante per tutti i reati in ordine ai quali essa era stata contestata (cfr., per tutti, f. 38 DE ricorso, in fine). 1.2.5. Il ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte di appello di Roma è in via ulteriormente consequenziale fondato anche limitatamente al reato di cui al capo 24), poiché la relativa declaratoria di estinzione per prescrizione è stata decisivamente condizionata dall'esclusione DEla circostanza aggravante DEla finalità agevolativa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 1.2.6. Deve, in proposito, ricordarsi che, in in materia di reati aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 DE 1991, conv. in legge n. 203 DE 1991, ora art. 416-bis.1 cod. pen., trova applicazione la disciplina DEla prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che, per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo di prescrizione;
ne consegue che in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine (minimo) di prescrizione fissato dall'art. 157, cod. pen., e, pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito (Sez. 2, n. 4822 DE 15/11/2022, dep. 2023, 83 Cristiano, Rv. 284389 - 02; Sez. 2, n. 40855 DE 19/04/2017, Giampà, Rv. 271164 - 01). 1.2.7. Resta assorbito l'ulteriore profilo di doglianza inerente all'esclusione DEle recidive contestate a RA RO e RA SA (punto che andrà necessariamente rivalutato, in sede di rinvio, all'esito DEle valutazioni propedeutiche). 1.3. Il ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte di appello di Roma è, nel resto, inammissibile, poiché proposto per motivi non consentiti: invero, con specifico riguardo ai reati di cui ai capi 3), 7), 9), le doglianze DE ricorrente finiscono col proporre una lettura alternativa DE medesimo compendio probatorio valorizzato dalla Corte di appello, fondata su mere ipotesi non corroborate da alcunché, senza documentare travisamenti, anche per omissione, in ipotesi decisivi che possano avere inficiato le non manifestamente illogiche né contraddittorie argomentazioni DEla Corte di appello, in questo caso certamente "puntuali e adeguate, e che forniscono una razionale giustificazione DEla difforme conclusione adottata". 1.4. In accoglimento DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte di appello di Roma, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente ai reati di cui ai capi 1), 1-bis), 24), nonché alla circostanza aggravante DEla finalità agevolativa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. relativamente ai reati per i quali è stata esclusa. 1.4.1. Per effetto di tali statuizioni, risulta precluso l'esame dei motivi di ricorso inerenti al trattamento sanzionatorio proposti dagli imputati cui sono ascritti i reati di cui ai capi 1), 1-bis), 24), nonché reati aggravati dalla finalità agevolativa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per i quali detta circostanza aggravante era stata esclusa dalla Corte di appello. 1.4.2. Il ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte di appello di Roma è, nel resto, inammissibile. 2. I ricorsi di MAela RA. 2.1. Il primo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. OL VE ed il primo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. Cesare Placanica - i quali, attenendo entrambi all'affermazione di responsabilità per i reati di tentata estorsione in concorso (con TO D'AT e con IM AN) ai danni dei fratelli CE ER e AR ER di cui al capo 5 DEl'imputazione e di danneggiamento seguito da incendio in concorso (sempre con TO D'AT e con IM AN) ai danni sempre dei fratelli ER di cui al capo 6 DEl'imputazione, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. 84 Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto il concorso DEl'imputata in tali due reati sulla base dei seguenti elementi di prova: a) nel corso DEl'intercettata conversazione che ebbe luogo il 19/02/2015 presso la Casa circondariale di Viterbo tra NT RA (che si trovava colà ristretto) e la RE MA RA (che gli stava facendo visita), era stata quest'ultima che, a fronte DEla prospettazione, da parte di NT RA, di effettuare un attentato incendiario intimidatorio alla pasticceria "La Salernitana" che i fratelli ER stavano per aprire in una posizione in cui avrebbe fatto concorrenza alla pasticceria "Daniel E" che era gestita dal padre DEl'imputata IO RA («ma perché non gli buttano la benzina gliela bruciano "a salernitana"»), aveva indicato il nome di "US", cioè di IM AN, come soggetto che sarebbe stato disponibile a eseguire l'attentato («se glielo dico a "US" lo fa subito»), ribadendo che sarebbero stati i ER a violare la "competenza territoriale"; b) il collaboratore di giustizia NT RA aveva dichiarato che l'ordine di dare fuoco al locale "La Salernitana" era stato da lui scritto su un biglietto che era indirizzato a TO D'AT e che era stato portato a costui all'esterno DE carcere dalla RE MA (che era la OM di TO D'AT); c) a seguito di tale ordine, l'attentato incendiario ai danni DE locale "La Salernitana" era stato effettivamente compiuto (il 24/04/2015) e, nel corso di un'intercettata conversazione telefonica che ebbe luogo tra TO D'AT e MA RA proprio durante l'esecuzione DElo stesso attentato, il D'AT disse a MA RA che «US s'è scordato una torta», il che veniva inteso dai giudici DE merito come una chiara, ancorché criptica, allusione all'attentato incendiario che era stato compiuto dallo stesso "US", cioè da IM AN, alla pasticceria "La Salernitana". A proposito di tale motivazione, si deve anzitutto affermare che, con la stessa, i giudici DE merito hanno chiaramente individuato il contributo partecipativo positivo, sia morale (nella programmazione dei reati) sia materiale (nel farsi latrice DEl'ordine DE fratello NT di eseguire l'incendio DE locale dei fratelli ER) che è stato svolto dall'imputata, il che rende prive di effettiva valenza le censure DEla ricorrente in ordine alla qualificazione DElo stesso suo ruolo. La suddetta sintetizzata motivazione è, inoltre, DE tutto priva di contraddizioni (sia intrinseche sia rispetto alle risultanze processuali) e di manifeste illogicità, come pure DEla lamentata (nel ricorso a firma DEl'avv. Placanica) erronea applicazione degli artt. 110, 424 e 629 cod. pen., atteso che, diversamente da quanto è sostenuto dalla ricorrente, non è né contraddittorio né manifestamente illogico ritenere, come hanno fatto i giudici DE merito, che 85 costituisca un contributo partecipativo positivo ai contestati reati di tentata estorsione e di danneggiamento seguito da incendio: a) indicare il norme DE soggetto (IM AN) che sarebbe stato disponibile a eseguire - e che avrebbe poi effettivamente eseguito - l'attentato incendiario intimidatorio che era stato prospettato dal fratello NT RA;
b) portare all'esterno DE carcere al destinatario (TO D'AT) l'ordine DE fratello NT RA di eseguire l'attentato. Quanto alla doglianza secondo cui, poiché il biglietto che conteneva tale ordine era chiuso, l'imputata ne avrebbe ignorato il contenuto, si deve osservare che non è contraddittorio né illogico reputare che, come hanno implicitamente ma chiaramente fatto i giudici DE merito, MA RA fosse invece consapevole di tale contenuto, tenuto conto sia DE fatto che era stata lei a indicare al fratello NT RA l'esecutore materiale DEl'attentato incendiario intimidatorio sia DE fatto che, alla luce DEl'intercettata conversazione telefonica che aveva intrattenuto con il compagno TO D'AT contestualmente allo stesso attentato, si doveva ritenere emergere una sua chiara adesione alla condotta DEittuosa. Nonostante quest'ultimo elemento DE contenuto DEla conversazione telefonica intrattenuta con TO D'AT contestualmente all'attentato incendiario sia stato valorizzato da entrambi i giudici DE merito (pag. 88 DEla sentenza di primo grado;
pag. 43 DEla sentenza impugnata) - in quanto, evidentemente, ulteriormente dimostrativo DEl'adesione di MA RA alla condotta DEittuosa -, la ricorrente, in entrambi i ricorsi da lei proposti, ha completamente omesso di confrontarsi con esso, con la conseguenza che i motivi si rivelano, oltre che, come si è detto, manifestamente infondati, anche, almeno in parte, aspecifici. 2.2. In ordine logico, devono ora essere esaminati il terzo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. VE e il secondo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. Placanica, i quali motivi, prospettando entrambi la medesima doglianza di mancanza DEla motivazione con riguardo alla richiesta circostanza attenuante di cui all'art. 114, terzo comma, cod. pen., in relazione all'art. 112, primo comma, n. 3), cod. pen., possono essere esaminati congiuntamente. 2.2.1. La doglianza di mancanza DEla motivazione con riguardo alla richiesta circostanza attenuante di cui all'art. 114, terzo comma, cod. pen., in relazione all'art. 112, primo comma, n. 3), cod. pen., è fondata. Con lo specifico ottavo motivo DEl'atto di appello a firma DEl'avv. VE (pagg. 97-105), MA RA aveva chiesto l'applicazione DEla circostanza attenuante di cui all'art. 114, terzo comma, cod. pen., in relazione all'art. 112, primo comma, n. 3), cod. pen., «per essere stata determinata a commettere i 86 DEitti [...] in quanto persona soggetta, per tradizione, cultura ed educazione ricevuta, all'autorità DE fratello maggiore RA NT». Tale motivo di appello non è stato esaminato dalla Corte d'appello di Roma. Ciò dà luogo a un vizio DEla motivazione che è rilevante a norma DEl'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., atteso che, nemmeno sulla base DEla motivazione complessivamente considerata DEla sentenza impugnata, è possibile ritenere che la prospettazione difensiva sia stata implicitamente rigettata. 2.3. Con il secondo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. Placanica, è stata, peraltro, prospettata anche l'ulteriore doglianza di mancanza DEla motivazione con riguardo alla richiesta circostanza attenuante cosiddetta DEla minima partecipazione di cui al primo comma DEl'art. 114 cod. pen. Tale doglianza è manifestamente infondata. 2.3.1. Si deve in proposito rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento DEla sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato, atteso che l'eventuale accoglimento di tale doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 5, n. 27202 DE 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314-01; ne medesimo senso, successivamente, Sez. 3, n. 46588 DE 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281-01; Sez. 2, n. 35949 DE 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; Sez. 3, n. 21029 DE 03/02/2015, ELl'Utri, Rv. 263980-01). 2.3.2. Ciò rammentato, la doglianza, che era stata sollevata con lo specifico dodicesimo motivo DEl'atto di appello a firma DEl'avv. Placanica (pagg. 31-32) e che non è stata effettivamente esaminata dalla Corte d'appello di Roma, è manifestamente infondata. Ai fini DEl'integrazione DEla circostanza attenuante DEla minima partecipazione, non è sufficiente una minore efficacia causale DEl'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza DE tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale DEl'iter criminoso. Ne deriva che, ai fini DEl'applicabilità DEl'attenuante in questione, non è sufficiente procedere a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare - attraverso una valutazione DEla tipologia DE fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali - il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti, rispetto alla produzione DEl'evento, configurandosi la minima partecipazione, di cui all'art. 114 cod. pen., solo quando la condotta DE correo abbia inciso sul risultato finale DEl'impresa criminosa in maniera DE tutto 87 marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva DEl'evento (Sez. 5, n. 21082 DE 13/04/2004, Terreno, Rv. 229201-01. Successivamente, tra le moltissime: Sez. 6, n. 34539 DE 23/06/2021, I., Rv. 281857-01; Sez. 2, n. 835 DE 18/12/2012, Modafferi, Rv. 254051-01). 2.3.3. Richiamati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, da quanto si è esposto in punto di responsabilità al punto 2.1, esaminando il primo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. VE ed il primo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. Placanica, risulta palese la manifesta infondatezza DEla doglianza. Risulta, infatti, di tutta evidenza come il ruolo che è stato svolto dall'imputata nell'economia DE concreto iter criminoso sia stato tutt'altro che trascurabile ma, al contrario, assolutamente necessario, essendo stati, manifestamente, tali sia l'individuazione DEla specifica persona che avrebbe eseguito l'attentato incendiario intimidatorio (IM AN), sia portare fuori dal carcere al destinatario (TO D'AT) l'ordine DE fratello NT RA di eseguire lo stesso attentato, atteso che tali condotte DEl'imputata non potrebbero essere chiaramente avulse dalla serie causale produttiva degli eventi senza apprezzabili conseguenze pratiche sulla stessa, concreta, serie causale. 2.4. Il secondo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. VE (con il quale è stato lamentato il vizio DEla motivazione con riguardo alla determinazione DEla misura DEla pena base per il più grave reato di tentata estorsione di cui al capo 5 DEl'imputazione), il quarto motivo DE ricorso a firma DEl'avv. VE (con il quale è stato lamentato il vizio DEla motivazione con riguardo al diniego DEle richieste circostanze attenuanti generiche) e il terzo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. Placanica (con il quale sono stati lamentati il vizio di violazione di legge e il vizio DEla motivazione con riguardo al diniego DEle richieste circostanze attenuanti generiche nonché con riguardo alla determinazione DEla misura sia DEla pena base per il più grave reato di tentata estorsione di cui al capo 5 DEl'imputazione sia DEl'aumento per la continuazione con il meno grave reato di cui al capo 6 DEl'imputazione) sono preclusi in conseguenza DEl'annullamento DEla sentenza impugnata, in accoglimento DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, con riferimento alla circostanza aggravante DEla finalità agevolativa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. relativamente ai reati per i quali è stata esclusa. 3. I ricorsi di SA RA. 3.1. Il primo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. OL VE e il secondo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. Cesare Placanica - i quali, attenendo entrambi all'affermazione di responsabilità per il reato di intermediazione nella cessione di 88 un quantitativo di sostanza stupefacente DE tipo cocaina da parte di EN MI a SE RD di cui al capo 23 DEl'imputazione, possono essere esaminati congiuntamente - non sono fondati. Tra le condotte illecite che sono punite dall'art. 73 DE d.P.R. n. 309 DE 1990 vi è anche quella di "intermediazione", la quale è ricompresa nella condotta DE "procurare ad altri" che è puntualmente descritta nella norma incriminatrice, con la quale si intende punire l'attività illecita di chi agisce al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi;
attività, peraltro, il cui responsabile, anche senza espressa previsione, sarebbe comunque punibile a titolo di concorso nell'acquisto, nella vendita o nella cessione (Sez. F., n. 33606 DE 21/08/2012, Pompeo, Rv. 253423-01; Sez. 6, n. 37177 DE 08/07/2008, Mosca, Rv. 241205-01; Sez. 4, n. 4458 DE 02/12/2005, Chimienti, Rv. 233240- 01). In tali ipotesi, il reato si perfeziona già nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri la sostanza stupefacente, sempre che, però, ne abbia la disponibilità, pur mediata (Sez. 6, n. 46367 DE 11/10/2023, S., Rv. 285882-01). Principio, quest'ultimo, che si trae anche dalla sentenza SE DEle Sezioni unite DEla Corte di cassazione (Sez. U, n. 22471 DE 26/02/2015, SE, cit.), la quale è stata invocata in entrambi i ricorsi DE RA. 3.1.1. Nel caso in esame, dalle dichiarazioni che erano state rese dal testimone DEla polizia giudiziaria OS Di GA e dai collaboratori di giustizia NT RA e SE RD, nonché dal contenuto di diverse conversazioni intercettate, era emerso che SA RA aveva fatto da intermediario tra i cedenti DEla sostanza stupefacente DE tipo cocaina EN MI ed EN AJ e l'acquirente DEla stessa sostanza SE RD, membro DE clan mafioso catanese dei "Cappello", anche conducendo e portando a conclusione le trattative con lo stesso RD, il quale, a titolo di acconto sul prezzo concordato di C 150.000,00 (C 30.000,00 per ciascuno dei cinque pacchi di cocaina compravenduti), il 27/10/2015 gli aveva corrisposto la somma di C 130.000,00. Dagli stessi elementi di prova, era altresì emerso che, intervenuto l'arresto DE RD (in esecuzione di una misura cautelare emessa nell'ambito di un diverso procedimento penale) poco dopo che egli aveva consegnato gli C 130.000,00 a SA RA, questi non aveva più provveduto né alla consegna DEla sostanza stupefacente né, nonostante le richieste DE RD, alla restituzione DEla suddetta somma di denaro (tanto da indurre i membri DE clan "Cappello" a rapire il padre di SA RA IO RA). Ciò posto, con i motivi in esame si deduce che l'imputato non avrebbe mai avuto la disponibilità, neppure mediata (in particolare, tramite l'MI) DEla sostanza stupefacente di cui aveva concluso la cessione al RD, che lo stesso ft 89 SA RA avrebbe voluto, in realtà, sin dall'inizio, truffare, con la conseguente insussistenza DE reato. Il Collegio ritiene che la Corte d'appello di Roma abbia adeguatamente motivato l'esclusione di tale ipotesi e, invece, «la serietà dei propositi» di SA RA e di EN MI, con ciò evidentemente intendendo, atteso il contenuto DEla doglianza che intendeva confutare, anche l'effettiva disponibilità, da parte degli stessi SA RA e EN MI, DEla sostanza stupefacente che avevano ceduto a SE RD. La Corte d'appello di Roma ha anzitutto escluso la significatività DEl'utilizzo, da parte DE collaboratore di giustizia SE RD, dei termini «truffa» e «truffare», sulla base dei DE tutto logici argomenti che, oltre al fatto che era dubbio che il RD sapesse distinguere tecnicamente il concetto di truffa (preordinata) da quello di inadempimento, egli non aveva comunque indicato, se non in termini meramente ipotetici, per quale ragione ritenesse che SA RA avesse architettato sin dall'inizio un disegno truffaldino nei suoi confronti. Ciò posto, la Corte d'appello di Roma, ha ritenuto la «serietà dei propositi» di SA RA e di EN MI, nel senso anzidetto anche DEl'effettiva disponibilità, da parte degli stessi, DEla sostanza stupefacente che avevano ceduto a SE RD, sulla base dei seguenti elementi di prova e argomentazioni: a) SA RA era un soggetto attivo nel traffico illecito di sostanze stupefacenti, come era confermato sia dal fatto che SE RD aveva dichiarato di avere già comprato da lui due o tre «pacchi» proprio di cocaina, sia dal fatto che, nel corso DEl'intercettata conversazione tra presenti DE 17/03/2016 tra RO RA (zio di SA RA) e EN MI, questi aveva esplicitamente parlato dei traffici di droga che aveva compiuto in collaborazione con appartenenti alla famiglia RA - in particolare, contrapponendo l'inaffidabilità di TO D'AT alla serietà di SA RA, con il quale si dichiarava disposto a lavorare ancora -, dal che si comprendeva come l'MI procurasse la sostanza stupefacente che i RA poi rivendevano, nonché dei numerosi trasporti di stupefacente che aveva effettuato a Catania;
b) da ciò si doveva logicamente dedurre come SA RA avesse effettivamente rapporti con EN MI e che, tenuto conto di ciò, non avesse difficoltà a concludere un accordo per l'effettiva fornitura di cocaina al RD da parte DElo stesso MI;
c) ciò trovava conferma anche nel fatto che, nel viaggio che aveva effettuato a Catania nell'ottobre DE 2015 per concludere l'accordo di compravendita DEla cocaina con il RD, SA RA si era fatto acOMre da EN AJ, sodale DEl'MI, il che non poteva spiegarsi logicamente che con la necessità di definire con maggiore precisione i dettagli DEla fornitura che avrebbe dovuto essere effettuata dall'MI; d) se, come era stato 90 sostenuto da SA RA, egli avesse avuto sin dall'inizio l'intenzione di truffare SE RD, non avrebbe logicamente avuto alcun bisogno di coinvolgere il AJ e, per suo tramite, l'MI - al quale avrebbe poi peraltro dovuto ovviamente assicurare un ritorno, DE che, però, non vi era traccia negli atti DE procedimento -, atteso che egli aveva già fornito DEla cocaina al RD, era già stato coinvolto in altri traffici di sostanza stupefacente con esponenti DEla criminalità catanese e poteva anche vantare, con riguardo alla propria "serietà", la "garanzia" di GE EN (come era stato riferito dal RD); e) dal contenuto DEl'intercettata conversazione progressivo 65716 tra SA RA e EN MI nel corso DEla quale, a fronte DEla lamentela di questi per il protrarsi DEla trattativa, SA RA la aveva rassicurato in ordine al buon andamento di essa, ricevendo il benestare DEl'MI a proseguirla, si doveva logicamente trarre la conferma DEla «serietà dei propositi dei due». Il Collegio ritiene che tale motivazione DEla Corte d'appello di Roma a sostegno DEla «serietà dei propositi» di SA RA e di EN MI - nel senso anche DEl'effettiva disponibilità, da parte degli stessi, DEla sostanza stupefacente che avevano ceduto a SE RD -, e DE fatto che, pertanto, SA RA, di fronte all'imprevedibile fatto DEl'arresto DE RD pressocché in concomitanza con la consegna di parte DE prezzo pattuito, si fosse solo allora convinto a sfruttare l'opportunità che si era venuta così a creare per trattenere il menzionato prezzo senza più provvedere a fare consegnare la cocaina, in quanto fondata su precise risultanze processuali e su congrue argomentazioni, coerenti con le stesse risultanze, sia priva di contraddizioni e di illogicità manifeste, sicché essa si sottrae a censure in questa sede. Quelle che sono state avanzate dal ricorrente, peraltro, omettono DE tutto di confrontarsi con l'argomento, che è stato anch'esso valorizzato dalla Corte d'appello di Roma, che SE RD aveva affermato di avere già comprato da SA RA due o tre «pacchi» proprio di cocaina (e non di marijuana), il che conferma come l'imputato avesse già precedentemente ceduto DEla cocaina proprio al RD e fosse pertanto senz'altro nella condizione di procurarsi agevolmente tale sostanza stupefacente. 3.2. In ordine logico, deve ora essere esaminato il primo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. Placanica, il quale attiene all'affermazione di responsabilità per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico illegali di una pistola calibro 7,65 di cui al capo 11 DEl'imputazione. Tale motivo è manifestamente infondato. 3.2.1. La Corte d'appello di Roma ha fatto corretta applicazione DE principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si 91 autoaccusa DEla commissione di reati hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 37794 DE 12/06/2019, Venia, Rv. 277707-01; Sez. 6, n. 16165 DE 19/02/2013, Galati, Rv. 256008-01). Ciò posto, la Corte d'appello di Roma ha DE tutto logicamente ritenuto che l'affermazione fatta da SA RA nel corso DEl'intercettata conversazione con lo zio RO RA secondo cui «ieri ci ho sparato, ci sono andato a sparare» e la risposta, data dallo stesso SA RA alla domanda DElo zio «sette e sessantacinque?», «sette e sessantacinque [...], mi sono messo in mezzo alla strada, ho provato sia la sette che la [...]», comprovassero, senza margini di dubbio, non potendo essere interpretate in alcun altro modo, che SA RA deteneva illegalmente una pistola calibro 7,65 (noto calibro DEla armi da fuoco) e l'aveva illegalmente portata in un luogo pubblico («in mezzo alla strada»). La Corte d'appello di Roma ha anche congruamente risposto alla tesi DE ricorrente secondo cui la sua affermazione e la sua risposta sopra citate sarebbero state l'espressione di una mera millanteria di azioni mai effettivamente compiute, argomentando, in modo DE tutto logico, come tale tesi, oltre a essere sfornita di qualunque elemento di riscontro, fosse smentita sia dalla reazione tutt'altro che stupita di RO RA all'affermazione DE nipote, sia dal fatto che la mera richiesta di conferma, da parte DElo stesso RO RA, che il nipote stesse parlando DEla «sette e sessantacinque» dimostrava come RO RA fosse a conoscenza DE fatto SA RA possedeva una pistola di tale calibro. Con quest'ultima motivazione, il ricorrente ha anche DE tutto omesso di confrontarsi compiutamente. 3.3. Il secondo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. VE e il terzo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. Placanica (con i quali è stata lamentata la violazione DE divieto di reformatio in peius in punto di applicazione DEl'aumento di pena per la recidiva specifica) e il quarto motivo DE ricorso a firma DEl'avv. Placanica (con il quale sono stati lamentati la violazione di legge e il vizio DEla motivazione con riguardo al diniego DEle richieste circostanze attenuanti generiche e «alla eccessività DE trattamento sanzionato, nonché in ordine alla lamentata eccessività degli aumenti disposti a titolo di continuazione») sono preclusi in conseguenza DEl'annullamento DEla sentenza impugnata, in accoglimento DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, con riferimento alla circostanza aggravante DEla finalità agevolativa di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. relativamente ai reati per i quali è stata esclusa. 4. Il ricorso di IM SU. 92 4.1. Il primo motivo, che attiene all'affermazione di responsabilità per i reati di tentata estorsione in concorso (con MA RA e con TO D'AT) ai danni dei fratelli CE ER e AR ER di cui al capo 5 DEl'imputazione e di danneggiamento seguito da incendio in concorso (sempre con MA RA e con TO D'AT) ai danni sempre dei fratelli ER di cui al capo 6 DEl'imputazione, è manifestamente infondato. 4.1.1. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto il concorso DE AN in tali due reati sulla base dei seguenti elementi di prova: a) nel corso DEl'intercettata conversazione che ebbe luogo il 19/02/2015 presso la Casa circondariale di Viterbo tra NT RA (che si trovava colà ristretto) e la RE MA RA (che gli stava facendo visita), quest'ultima, a fronte DEla prospettazione, da parte di NT RA, di effettuare un attentato incendiario intimidatorio alla pasticceria "La Salernitana" che i fratelli ER stavano per aprire in una posizione in cui avrebbe fatto concorrenza alla pasticceria "Daniel E" che era gestita dal padre DEl'imputata IO RA («ma perché non gli buttano la benzina gliela bruciano "a salernitana"»), aveva indicato "US", cioè IM AN, come soggetto che sarebbe stato senz'altro disponibile a eseguire l'attentato («se glielo dico a "US" lo fa subito»); b) il collaboratore di giustizia NT RA aveva dichiarato che l'ordine di dare fuoco al locale "La Salernitana" era stato da lui scritto su un biglietto che era indirizzato a TO D'AT e che era stato portato a costui all'esterno DE carcere dalla RE MA;
c) a seguito di tale ordine, l'attentato incendiario ai danni DE locale "La Salernitana" era stato effettivamente compiuto (il 24/04/2015) e: c.1) nel corso di un'intercettata conversazione telefonica che ebbe luogo tra IM AN e TO D'AT la sera di tale attentato incendiario, il AN aveva confermato al D'AT che stava per scendere;
c.2) nel corso di un'intercettata successiva conversazione telefonica che ebbe luogo tra TO D'AT e MA RA proprio durante l'esecuzione DE medesimo attentato incendiario, si era sentita la voce DE AN - il che confermava che l'incontro tra lo stesso e il D'AT era avvenuto -, e TO D'AT aveva detto a MA RA che «US s'è scordato una torta», il che veniva inteso dai giudici DE merito come una chiara, ancorché criptica, allusione all'attentato incendiario che era stato materialmente compiuto dallo stesso "US", cioè da IM AN, ai danni DEla pasticceria "La Salernitana". Tale sintetizzata motivazione è DE tutto priva di contraddizioni (sia intrinseche sia rispetto alle risultanze processuali) e di manifeste illogicità, atteso che, diversamente da quanto appare ritenere il ricorrente, non è né contraddittorio né 93 manifestamente illogico ritenere, come hanno fatto i giudici DE merito, che il soggetto (IM AN alias "US") che era stato indicato da MA RA al fratello NT RA come disponibile a eseguire l'attentato incendiario intimidatorio che lo stesso NT RA aveva successivamente ordinato e al quale, nel corso DE medesimo attentato, TO D'AT, che di quell'ordine era stato il destinatario diretto, parlando con MA RA, aveva fatto riferimento come a chi si era «scordato una torta» («US s'è scordato una torta»), fosse l'effettivo esecutore materiale DEl'attentato alla pasticceria "La Salernitana", dovendosi ritenere la frase «US s'è scordato una torta» come una chiara, ancorché criptica, allusione all'esecuzione DE medesimo attentato. Orbene, posto che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza DE giudice DE merito, l'interpretazione e la valutazione DE contenuto DEle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti DEla manifesta illogicità e irragionevolezza DEla motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 DE 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 DE 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 2, n. 35181 DE 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01), l'interpretazione DEla citata frase intercettata «US s'è scordato una torta» come allusione alla materiale esecuzione, da parte DE AN alias "US", DEl'attentato alla pasticceria "La Salernitana" appare DE tutto ragionevole e logica, con la conseguente logicità DEla motivazione con la quale la Corte d'appello di Roma ha confermato l'affermazione di responsabilità DE ricorrente per i reati di tentata estorsione in concorso di cui al capo 5 DEl'imputazione e di danneggiamento in concorso di cui al capo 6 DEl'imputazione. A fronte di ciò, lo stesso ricorrente non ha peraltro neppure indicato quali sarebbero state le doglianze che egli avrebbe specificamente dedotto nei confronti di tali elementi di prova a suo carico e alle quali la Corte d'appello di Roma non avrebbe fornito risposta. 4.2. Il secondo motivo, che attiene all'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione per la vendita a terzi in concorso (con RO RA e con TO D'AT) di un'imprecisata quantità di sostanza stupefacente DE tipo marijuana e hashish di cui al capo 17 DEl'imputazione, è manifestamente infondato. Ribadito che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza DE giudice DE merito, l'interpretazione e la valutazione DE contenuto DEle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti DEla manifesta illogicità e 94 irragionevolezza DEla motivazione con cui esse sono recepite, tali circostanze risultano completamente assenti nel caso di specie. La Corte d'appello di Roma ha infatti DE tutto logicamente e ragionevolmente ritenuto che: a) quanto all'intercettata conversazione tra presenti DEle ore 13:07 DE 13/07/2015 tra RO RA e il AN: a.1) dall'affermazione di questi «io l'ho odorata [...] zio, dall'odore a me mi sembra buona», si ricavava logicamente, dato l'uso DE femminile e la contrapposizione con l'hashish di cui si subito si dirà, che il AN aveva portato ad RO RA un campione di marijuana;
a.2) dalla domanda «e l'hashish?» rivolta da RO RA al AN e dalla richiesta DE primo al secondo di farsi consegnare una tavoletta di hashish, risultava un esplicito riferimento anche a tale altra sostanza;
a.3) dalla preoccupazione manifestata da RO RA di avere qualcosa da mostrare e dal generale tenore DEla conversazione, risultava che l'intenzione di RO RA e di IM AN era quella di cedere le menzionate sostanze a un terzo soggetto indeterminato con il quale il AN aveva appuntamento nel pomeriggio di quello stesso giorno (13/07/2015), appuntamento che era finalizzato a mostrare al soggetto acquirente i campioni DEle sostanze stupefacenti oggetto di compravendita, più che a consegnare tutta la marijuana e tutto l'hashish compravenduti, dei quali, comunque, il RA e il AN mostravano di avere la disponibilità, ancorché le sostanze fossero custodite da un altro soggetto;
b) quanto all'intercettata conversazione tra presenti DEle successive ore 19:29 sempre DE 13/07/2015 tra RO RA e TO D'AT: b.1) da essa risultava che, dopo che i due interlocutori avevano fatto esplicito riferimento alla conversazione che RO RA aveva avuto poche ore prima con il AN, il D'AT informava il RA che il menzionato incontro che si sarebbe dovuto svolgere nel pomeriggio con l'ignoto acquirente DEle sostanze stupefacenti era stato spostato al giorno successivo (per la ragione che il AN si era allarmato per avere visto DEle persone che potevano appartenere alle forze DEl'ordine); b.2) a tale incontro avrebbe preso parte anche il D'AT, perché aveva «stu viziu» che ci vuole «essiri in prima persona»; b.3) dalla stessa conversazione risultava altresì che, mentre RO RA si era mostrato convinto che l'incontro DE giorno successivo avrebbe avuto a oggetto solo la conclusione DEla trattativa, il D'AT gli aveva spiegato di essere pronto per la consegna DEla sostanza stupefacente, specificamente, DEl'hashish (domanda di RO RA: «di che cosa stiamo parlando scusa?», risposta DE D'AT: «DE fumo»), confermando di averne la piena disponibilità («oh, c'era») e di dovere solo andarlo a prendere. 95 Orbene, alla luce DE contenuto di tali conversazioni, il Collegio ritiene assolutamente condivisibile l'affermazione DEla Corte d'appello di Roma secondo cui «[i]l tenore dei dialoghi è chiarissimo e non lascia spazio ad interpretazioni alternative» rispetto a quella, già esplicitata dal Tribunale di Velletri, che il AN aveva detenuto per la vendita e offerto in vendita a un terzo soggetto indeterminato sostanze stupefacenti DE tipo marijuana e hashish, pur avendo la stessa Corte d'appello ritenuto di non potere, sulla base DE contenuto DEle stesse conversazioni, diversamente da quanto aveva reputato il Tribunale di Velletri, individuare il quantitativo DEle stesse sostanze che era stato detenuto e offerto in vendita dall'imputato. A fronte di ciò, le doglianze che sono state prospettate dal ricorrente con il motivo in esame appaiono fondamentalmente generiche, in quanto non si confrontano compiutamente con la motivazione DEla sentenza impugnata, e, comunque, palesemente DE tutto inidonee a scalfirne le conclusioni. 4.3. Il terzo motivo, che attiene all'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione a fini di spaccio di 20 grammi di sostanza stupefacente DE tipo cocaina di cui al capo 19 DEl'imputazione, è manifestamente infondato. 4.3.1. La Corte d'appello di Roma ha DE tutto logicamente e ragionevolmente ritenuto che, dall'intercettata conversazione tra presenti DE 09/08/2015 tra RO RA ed DD OP - in particolare: dalla domanda che RO RA aveva rivolto al OP se «quella» che aveva consegnato a "US", cioè a IM AN, fosse stata già tagliata e dalla risposta affermativa DE OP;
dalle affermazioni DE medesimo OP di averne acquistato un quantitativo di «dieci» per il prezzo di C 500,00 e di averne ceduto al AN un quantitativo di «dieci e dieci», dalla cui cessione lo stesso AN avrebbe potuto, tagliando ancora la sostanza, ottenere un ricavo di C 2.000,00, spacciando dosi da 0,5 grammi ciascuna al prezzo di C 50,00 l'una -, si doveva ricavare come il AN avesse acquistato dal OP, per poi spacciarli, 20 grammi di cocaina. La Corte d'appello di Roma ha, infatti, ancora una volta DE tutto logicamente e ragionevolmente ritenuto che: a) l'oggetto DEla conversazione tra RO RA e il OP fosse la cocaina, come si poteva desumere dal fatto che, in un contesto in cui i due interlocutori stavano discutendo di sostanze stupefacenti, il riferimento a «quella» come una sostanza che può essere tagliata non poteva che indicare logicamente, appunto, la cocaina, il che era confermato anche dal fatto che la somma di C 500,00 che il OP aveva indicato come quella da lui spesa per acquistare 10 grammi di sostanza stupefacente era congrua rispetto ai prezzi di mercato DEla cocaina;
96 b) anche se il AN non aveva partecipato alla conversazione sopra indicata, non vi era alcuna ragione per ritenere che il OP non stesse raccontando DEle cose vere ad RO RA, tenuto anche conto DE fatto che, come era confermato dall'episodio di cui al capo 17 DEl'imputazione, la partecipazione DE AN, nel medesimo periodo, a condotte di violazione DEla normativa in materia di disciplina degli stupefacenti era già emersa. Tale motivazione DEl'acquisto, per il successivo spaccio, da parte DE AN, di 20 grammi di cocaina da DD OP risulta DE tutto coerente e logica e, a fronte di ciò, le doglianze che sono state prospettate dal ricorrente con il motivo in esame appaiono fondamentalmente generiche, in quanto non si confrontano compiutamente con la stessa motivazione, e, comunque, palesemente DE tutto inidonee a scalfirne le conclusioni. 4.4. Il quarto motivo (con il quale è contestata la determinazione DEla misura sia DEla pena base per il più grave reato di tentata estorsione di cui al capo 5 DEl'imputazione sia degli aumenti per la continuazione con i meno gravi reati di cui ai capi 6, 17 e 19 DEl'imputazione) e il quinto motivo (con il quale si contesta la conferma DEl'applicazione DEla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale) sono preclusi in conseguenza DEl'annullamento DEla sentenza impugnata, in accoglimento DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, con riferimento alla circostanza aggravante DEla finalità agevolativa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. relativamente ai reati per i quali è stata esclusa. 4.5. Il sesto motivo, con il quale il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma, nonostante lo avesse assolto dal reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso clan "RA", nel dispositivo DEla sentenza impugnata, non aveva escluso le circostanze aggravanti di cui agli artt. 416-bis.1 e 628, terzo comma, n. 3), cod. pen., con riferimento ai reati di tentata estorsione in concorso di cui al capo 5 DEl'imputazione e di danneggiamento seguito da incendio in concorso di cui al capo 6 DEl'imputazione, è assorbito dall'annullamento DEla sentenza impugnata, in accoglimento DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, con riferimento al reato di associazione di tipo mafioso di cui al capo 1 DEl'imputazione e alla circostanza aggravante DEla finalità agevolativa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 5. Il ricorso di TO D'OA. 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma, nonostante lo avesse assolto dal reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso clan "RA", nel dispositivo DEla sentenza impugnata, non aveva escluso le circostanze aggravanti di cui agli artt. 416-bis.1 e 628, terzo comma, 97 n. 3), cod. pen., con riferimento ai reati di tentata estorsione in concorso di cui al capo 5 DEl'imputazione, di danneggiamento seguito da incendio in concorso di cui al capo 6 DEl'imputazione, di detenzione per la vendita a terzi in concorso di un'imprecisata quantità di sostanza stupefacente DE tipo marijuana e hashish di cui al capo 17 DEl'imputazione e di detenzione illecita di sostanza stupefacente in concorso di cui al capo 22 DEl'imputazione. 5.1.1. A tale proposito, si deve anzitutto rilevare che, con ordinanza DE 21/03/2024, la Corte d'appello di Roma ha disposto la correzione DE dispositivo DEla sentenza impugnata nel senso che, nella parte di esso che riguarda l'imputato TO D'AT, dopo le parole «ai capi d'imputazione 5, 6», siano aggiunte le parole «escluse le circostanze aggravanti di cui agli articoli 416-bis, comma 1, e 628, n. 3, c.p.». Ciò rilevato, si deve comunque osservare che, anche per il resto, il motivo è assorbito dall'annullamento DEla sentenza impugnata, in accoglimento DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, con riferimento al reato di associazione di tipo mafioso di cui al capo 1 DEl'imputazione e alla circostanza aggravante DEla finalità agevolativa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 5.2. Il secondo motivo, che attiene all'affermazione di responsabilità per i reati di tentata estorsione in concorso (con MA RA e con IM AN) ai danni dei fratelli CE ER e AR ER di cui al capo 5 DEl'imputazione e di danneggiamento seguito da incendio in concorso (sempre con MA RA e con IM AN) ai danni sempre dei fratelli ER di cui al capo 6 DEl'imputazione, è manifestamente infondato. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto il concorso DE D'AT in tali due reati sulla base dei seguenti elementi di prova: a) nel corso DEl'intercettata conversazione che ebbe luogo il 19/02/2015 presso la Casa circondariale di Viterbo tra NT RA (che si trovava colà ristretto) e la RE MA RA (che gli stava facendo visita), quest'ultima, a fronte DEla prospettazione, da parte di NT RA, di effettuare un attentato incendiario intimidatorio alla pasticceria "La Salernitana" che i fratelli ER stavano per aprire in una posizione in cui avrebbe fatto concorrenza alla pasticceria "Daniel E" che era gestita dal padre DEl'imputata IO RA («ma perché non gli buttano la benzina gliela bruciano "a salernitana"»), aveva indicato "US", cioè IM AN, come soggetto che sarebbe stato senz'altro disponibile a eseguire l'attentato («se glielo dico a "US" lo fa subito»); b) il collaboratore di giustizia NT RA aveva dichiarato che l'ordine di dare fuoco al locale "La Salernitana" era stato da lui scritto su un biglietto che era 98 indirizzato proprio a TO D'AT («il bigliettino l'ho mandato a TO D'AT»; pag. 90 DEla sentenza di primo grado) e che era stato portato a costui all'esterno DE carcere dalla RE MA;
c) a seguito di tale ordine, l'attentato incendiario ai danni DE locale "La Salernitana" era stato effettivamente compiuto (il 24/04/2015), e: c.1) nel corso di un'intercettata conversazione telefonica che ebbe luogo tra IM AN e TO D'AT la sera di tale attentato incendiario, il AN aveva confermato al D'AT che stava per scendere;
c.2) nel corso di un'intercettata successiva conversazione telefonica che ebbe luogo tra TO D'AT e MA RA proprio durante l'esecuzione DE medesimo attentato incendiario, si era sentita la voce DE AN - il che confermava che l'incontro tra lo stesso e il D'AT era avvenuto -, e TO D'AT aveva detto a MA RA che «US s'è scordato una torta», il che veniva inteso dai giudici DE merito come una chiara, ancorché criptica, allusione all'attentato incendiario che era stato materialmente compiuto dallo stesso "US", cioè da IM AN, ai danni DEla pasticceria "La Salernitana". Tale sintetizzata motivazione è DE tutto priva di contraddizioni (sia intrinseche sia rispetto alle risultanze processuali) e di manifeste illogicità, atteso che, diversamente da quanto appare ritenere il ricorrente, non è né contraddittorio né manifestamente illogico ritenere, come hanno fatto i giudici DE merito, che il soggetto, TO D'AT, al quale NT RA aveva ordinato di appiccare il fuoco alla pasticceria "La Salernitana" dei fratelli ER («ho detto di dare fuoco a questo locale», «il bigliettino l'ho mandato a TO D'AT»; pag. 90 DEla sentenza di primo grado), incaricando DEla consegna di tale biglietto la RE MA RA (che era la OM DE D'AT), e che, parlando con la stessa MA RA nel corso DEl'avvenuto attentato incendiario, aveva fatto riferimento a IM AN, alias "US", come a chi si era «scordato una torta» («US s'è scordato una torta»), avesse effettivamente ricevuto il menzionato ordine di NT RA e avesse effettivamente organizzato l'attentato incendiario che gli era stato ordinato di effettuare, il quale era stato materialmente eseguito da IM AN, dovendosi ritenere la frase «US s'è scordato una torta», pronunciata dal D'AT, come una chiara, ancorché criptica, allusione all'esecuzione DE medesimo attentato. Ribadito ancora una volta che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza DE giudice DE merito, l'interpretazione e la valutazione DE contenuto DEle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti DEla manifesta illogicità e irragionevolezza DEla motivazione con cui esse sono recepite, l'interpretazione DEla citata frase intercettata «US s'è scordato 99 una torta» come allusione alla materiale esecuzione, da parte DE AN alias "US", DEl'attentato alla pasticceria "La Salernitana" che il D'AT aveva organizzato appare DE tutto ragionevole e logica, con la conseguente logicità DEla motivazione con la quale la Corte d'appello di Roma ha confermato l'affermazione di responsabilità DE ricorrente per i reati di tentata estorsione in concorso di cui al capo 5 DEl'imputazione e di danneggiamento in concorso di cui al capo 6 DEl'imputazione. A fronte di ciò, lo stesso ricorrente ha solo genericamente lamentato che la Corte d'appello di Roma non avrebbe dato riscontro alle sue doglianze secondo cui: a) «non si ha contezza né DEla ricezione né tanto meno DEla [...] esecuzione» DEl'ordine di NT RA, benché tale doglianza appaia trascurare l'ovvia considerazione che l'attentato che era stato ordinato da NT RA era stato effettivamente eseguito in conformità ai suoi ordini («dare fuoco a questo locale»); b) il contenuto DEle intercettate conversazioni DE D'AT con IM AN e con MA RA sarebbe stato privo di efficacia probante, senza, tuttavia, effettivamente misurarsi con la tutt'altro che illogica interpretazione che, DE contenuto di tali conversazioni, era stata data prima dal Tribunale di Velletri e, poi, dalla Corte d'appello di Roma. 5.3. Il terzo motivo, che attiene all'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione per la vendita a terzi in concorso (con RO RA e con IM AN) di un'imprecisata quantità di sostanza stupefacente DE tipo marijuana e hashish di cui al capo 17 DEl'imputazione, è manifestamente infondato. La Corte d'appello di Roma ha DE tutto logicamente e ragionevolmente ritenuto che: a) quanto all'intercettata conversazione tra presenti DEle ore 13:07 DE 13/07/2015 tra RO RA e IM AN: a.1) dall'affermazione di questi «io l'ho odorata [...] zio, dall'odore a me mi sembra buona», si ricavava logicamente, dato l'uso DE femminile e la contrapposizione con l'hashish di cui si subito si dirà, che il AN aveva portato ad RO RA un campione di marijuana;
a.2) dalla domanda «e l'hashish?» rivolta da RO RA al AN e dalla richiesta DE primo al secondo di farsi consegnare una tavoletta di hashish, risultava un esplicito riferimento anche a tale altra sostanza;
a.3) dalla preoccupazione manifestata da RO RA di avere qualcosa da mostrare e dal generale tenore DEla conversazione, risultava che l'intenzione di RO RA e di IM AN era quella di cedere le menzionate sostanze a un terzo soggetto indeterminato con il quale il AN aveva appuntamento nel pomeriggio di quello stesso giorno (13/07/2015), appuntamento che era finalizzato a mostrare al soggetto acquirente i campioni DEle sostanze stupefacenti 100 oggetto di compravendita, più che a consegnare tutta la marijuana e tutto l'hashish compravenduti, dei quali, comunque, il RA e il AN mostravano di avere la disponibilità, ancorché le sostanze fossero custodite da un altro soggetto;
b) quanto all'intercettata conversazione tra presenti DEle successive ore 19:29 sempre DE 13/07/2015 tra RO RA e TO D'AT: b.1) da essa risultava che, dopo che i due interlocutori avevano fatto esplicito riferimento alla conversazione che RO RA aveva avuto poche ore prima con il AN, il D'AT informava il RA che il menzionato incontro che si sarebbe dovuto svolgere nel pomeriggio con l'ignoto acquirente DEle sostanze stupefacenti era stato spostato al giorno successivo (per la ragione che il AN si era allarmato per avere visto DEle persone che potevano appartenere alle forze DEl'ordine); b.2) a tale incontro avrebbe preso parte anche il D'AT, perché aveva «stu viziu» che ci vuole «essiri in prima persona»; b.3) dalla stessa conversazione risultava altresì che, mentre RO RA si era mostrato convinto che l'incontro DE giorno successivo avrebbe avuto a oggetto solo la conclusione DEla trattativa, il D'AT gli aveva spiegato di essere pronto per la consegna DEla sostanza stupefacente, specificamente, DEl'hashish (domanda di RO RA: «di che cosa stiamo parlando scusa?», risposta DE D'AT: «DE fumo»), confermando di averne la piena disponibilità («oh, c'era») e di dovere solo andarlo a prendere. Orbene, alla luce DE contenuto di tali conversazioni, il Collegio ritiene assolutamente condivisibile l'affermazione DEla Corte d'appello di Roma secondo cui «[i]l tenore dei dialoghi è chiarissimo e non lascia spazio ad interpretazioni alternative» rispetto a quella, già esplicitata dal Tribunale di Velletri, che il D'AT aveva detenuto per la vendita e offerto in vendita a un terzo soggetto indeterminato sostanze stupefacenti DE tipo marijuana e hashish, pur avendo la stessa Corte d'appello ritenuto di non potere, sulla base DE contenuto DEle stesse conversazioni, diversamente da quanto aveva reputato il Tribunale di Velletri, individuare il quantitativo DEle stesse sostanze che era stato detenuto e offerto in vendita dall'imputato. A fronte di ciò, le doglianze che sono state prospettate dal ricorrente con il motivo in esame appaiono fondamentalmente generiche, in quanto non si confrontano compiutamente con la motivazione DEla sentenza impugnata, e, comunque, palesemente DE tutto inidonee a scalfirne le conclusioni. 5.4. Il quarto motivo, che attiene all'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente acquistata da EN MI di cui al capo 22 DEl'imputazione, è manifestamente infondato. 101 La Corte d'appello di Roma ha fondato l'affermazione di responsabilità DEl'imputato per tale reato sul contenuto, in particolare: a) di un'intercettata conversazione DE 17/03/2016 tra RO RA e EN MI, nel corso DEla quale quest'ultimo si era lamentato DEla poca correttezza DE D'AT, il quale era venuto meno a un appuntamento per una consegna di droga, costringendo l'MI a tenere «la roba» (pag. 183 DEla sentenza di primo grado) in macchina;
b) di un'intercettata conversazione DE 18/03/2016 tra RO RA e TO D'AT, nel corso DEla quale il RA aveva rimproverato al D'AT di non averlo messo al corrente di rapporti che aveva intrattenuto con il fornitore DEla droga EN MI (dei quali egli aveva appreso solo da quest'ultimo; pag. 183-184 DEla sentenza di primo grado) e di poca serietà in tali rapporti. Tale motivazione DEla detenzione illecita, da parte DEl'imputato, di sostanza stupefacente per averla acquistata dal fornitore EN MI risulta, contrariamente a quanto è sostenuto dal ricorrente, oltre che non apparente, DE tutto priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, e non è resa contraddittoria né illogica per via DE fatto che, come è stato riconosciuto anche dalla Corte d'appello di Roma, non era stato possibile determinare la qualità, la quantità e il principio attivo DEla stessa sostanza, atteso che tale impossibilità evidentemente non esclude che, come emergeva dal contenuto DEle indicate conversazioni, il D'AT avesse detenuto illecitamente DEla sostanza stupefacente e comportava soltanto che, come ha correttamente fatto la Corte d'appello di Roma, la condotta DEl'imputato dovesse essere ricondotta nell'ambito DEla meno grave fattispecie di cui al comma 5 DEl'art. 73 DE d.P.R. n. 309 DE 1990 e che la contestata circostanza aggravante DEl'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, DElo stesso decreto, dovesse essere esclusa. Quanto alla doglianza DE ricorrente di «travisamento DEla prova», essa risulta DE tutto generica, atteso che il D'AT ha DE tutto omesso di specificare in che cosa sarebbe consistita la non controvertibile difformità tra il senso intrinseco DEle conversazioni intercettate e quello che ne aveva tratto la Corte d'appello di Roma. 6. Il ricorso di MO FR. 6.1. I primi due motivi - i quali, attenendo, rispettivamente, il primo, all'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente di cui al capo 22 DEl'imputazione, limitatamente alla detenzione in concorso con il padre RO RA, e il secondo alla violazione di legge e alla mancanza DEla motivazione con riguardo alla richiesta di riqualificazione dei fatti di cui allo stesso capo 22 come mero tentativo DE DEitto di cui all'art. 73 DE 102 d.P.R. n. 309 DE 1990, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. 6.1.1. Il Collegio ritiene che la Corte d'appello di Roma abbia correttamente reputato che le conversazioni intercettate confermassero «senza alcun dubbio» che i due imputati RO RA e suo figlio MO RA avevano detenuto illecitamente DEla sostanza stupefacente DE tipo marijuana, destinata alla consegna a terzi. In particolare, il Collegio reputa effettivamente inequivoco, in tale senso, il contenuto: a) di una prima conversazione che ebbe luogo il 15/03/2016 in casa di RO RA tra lo stesso RO RA e suo figlio (qui ricorrente) MO RA, nel corso DEla quale i due parlavano chiaramente di marijuana («erba»), DEla consegna di tale sostanza stupefacente a tale Filippo da parte di MO RA (domanda di RO RA: «a chi gliene devi dare cinque? A Filippo?», risposta di MO RA: «a Filippo») e dalla quale emergeva incontrovertibilmente che i due disponevano effettivamente DEla stessa sostanza (RO RA: «questi sono due pacchi da due, uno va tagliato a metà e poi una volta che ho pagato lui dimmi te perché io più di una volta [...] un pacco, ma gliela facciamo venire a prendere a loro non è che [...] non gli portiamo niente b) di una seconda conversazione che ebbe luogo sempre il 15/03/2016 e sempre in casa di RO RA, nel corso DEla quale lo stesso RO RA e il figlio MO RA si accordavano per un trasporto di «erba» che MO RA avrebbe dovuto effettuare, dovendo consegnare anche un campione (MO RA: «un pezzetto»; RO RA: «un ciuffo»; MO RA: «una bella cima»; RO RA: «una cima, una di quelle che stanno là dentro»; MO RA: «una DEle migliori, almeno facciamo bella figura»). L'interpretazione di tali conversazioni nel senso che i due imputati RO RA e suo figlio MO RA avevano detenuto illecitamente DEla sostanza stupefacente DE tipo marijuana, destinata alla consegna a terzi, appare, all'evidenza, DE tutto ragionevole e logica, con la conseguente logicità DEla motivazione con la quale la Corte d'appello di Roma ha ritenuto la responsabilità di MO RA per il reato, consumato e non meramente tentato, di detenzione illecita di sostanza stupefacente di cui al capo 22 DEl'imputazione, limitatamente alla detenzione in concorso con il padre RO RA, il che escludeva anche logicamente, ancorché implicitamente, che lo stesso reato si potesse ritenere meramente tentato. 103 A fronte di ciò, le doglianze DE ricorrente appaiono sostanzialmente dirette, da un lato, a ottenere una diversa interpretazione e valutazione DE contenuto DEle menzionate conversazioni tra presenti - il che, attesa l'evidenziata assenza di qualsiasi illogicità e irragionevolezza DEla motivazione con cui esse sono recepite, non può essere fatto in sede di legittimità - e, dall'altro lato, a sostenere un'inammissibile parcellizzazione DEle condotte DEl'imputato. 6.2. Il terzo motivo (con il quale è contestata sia la conferma DE diniego DEle circostanze attenuanti generiche sia la determinazione DEla misura DEla pena) è precluso in conseguenza DEl'annullamento DEla sentenza impugnata, in accoglimento DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, con riferimento alla circostanza aggravante DEla finalità agevolativa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. relativamente ai reati per i quali è stata esclusa. 7. Il ricorso di RO FR. 7.1. Il primo motivo, che attiene all'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione, in parte consumata e in parte tentata, ai danni di AV ON di cui al capo 2 DEl'imputazione, è manifestamente infondato. 7.1.1. Il Collegio ritiene che la Corte d'appello di Roma abbia correttamente reputato che le conversazioni e gli SMS intercettati e la stessa deposizione testimoniale DEla persona offesa AV ON confermassero il carattere minaccioso DEle richieste che l'imputato RO RA aveva fatto al ON di consegnargli DE denaro (che non fu effettivamente corrisposto a causa DEla crisi finanziaria in cui versavano le due imprese di falegnameria DEla persona offesa), di eseguire un "lavoro" (la realizzazione di una staccionata, effettivamente realizzata) e di consegnargli un mobile (effettivamente consegnato), in entrambi tali ultimi due casi senza corrispondere alcun prezzo. 7.1.2. Si deve in proposito rammentare, preliminarmente, che, tema di estorsione, ai fini DEla configurabilità DE reato, sono indifferenti la forma o il modo DEla minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore e a coartare la volontà DE soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità a integrare l'elemento strutturale DE DEitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice DEl'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia DEla pretesa, le particolari condizioni soggettive DEla vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi un'effettiva intimidazione DE soggetto passivo (Sez. 2, n. 2702 DE 18/11/2015, 104 dep. 2016, Nuti, Rv. 265821 - 01; Sez. 6, n. 3298 DE 26/01/1999, Savian, Rv. 212945-01). 7.1.3. Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, il Collegio ritiene che in modo DE tutto logico e ragionevole i giudici DE merito abbiano reputato che, tenuto conto DEle concrete circostanze oggettive - in particolare: DEla personalità sopraffattrice di RO RA (i cui gravi precedenti penali erano ben noti al ON); DEle condizioni ambientali in cui egli operava;
DEl'ingiustizia DEle sue pretese -, il contenuto DEle seguenti conversazioni e messaggi SMS si dovesse ritenere integrare una condotta minacciosa diretta a procurarsi l'ingiusto profitto costituito dalla consegna di somme di denaro (come detto, non effettivamente corrisposte) e dall'esecuzione di un "lavoro" (effettivamente eseguito) e dalla consegna di un mobile (effettivamente consegnato) senza alcun corrispettivo: a) la conversazione DE 27/02/2015 nel corso DEla quale RO RA, passando dall'inflessione romana a quella siciliana, intimava al ON di andare a trovarlo "bussando con i piedi" («bussa che piedi quannu arrivi domani»), cioè, considerato il noto significato DEl'espressione, portandogli DE denaro o altri doni;
b) la conversazione sempre DE 27/02/2015 nel corso DEla quale il RA ribadiva al ON che dovrà "bussare con i piedi"; c) la conversazione DE 03/03/2015, nel corso DEla quale, essendo emerse le richieste DE RA al ON sia di esecuzione DE "lavoro", che la persona offesa assicura svolgerà gratis, sia di corresponsione di denaro, l'imputato aveva espressamente detto che gli piaceva parlare «una volta sola»; d) i messaggi SMS inviati dall'imputato alla persona offesa il 27/03/2015 («caro AV ora stai proprio esagerando per come mi stai trattando. Attendo una tua chiamata») e il 28/03/2015 («mo' mi hai rotto il cazzo mo' te vengo a prende pure dentro casa pulcinella»), messaggio, quest'ultimo, la cui portata minacciosa appare inequivocabile;
e) la conversazione DE 01/04/2015, nel corso DEla quale il ON rendeva palese di avere ricevuto una richiesta di denaro, assicurava che avrebbe eseguito il "lavoro" che gli era stato richiesto, affermava di essere uscito «barcollando» dalla casa di RO RA (dove si era recato qualche giorno prima) e diceva espressamente «qua non si tratta di amicizia, qua la cosa è diversa qua è un qualche cosa che va oltre, e non voglio neanche dirla al telefono sta cosa», frase, questa, che esclude espressamente che le richieste di denaro e di esecuzione DE "lavoro" senza corrispettivo fossero state avanzate a titolo di amicizia e che allude, piuttosto, chiaramente, alla natura estorsiva DEle stesse richieste;
f) la conversazione DE 02/04/2015 tra MA RA e il fratello NT RA avvenuta presso il carcere di Viterbo (dove NT RA era detenuto), 105 nel corso DEla quale MA RA, nel descrivere l'incontro che lo zio RO RA aveva avuto con il «falegname» (cioè con il ON), raccontava al fratello come questi fosse stato autenticamente convocato a casa di RO RA, che gli aveva chiesto la realizzazione DEla «staccionata» e che, appena il ON era entrato in casa sua, lo aveva colpito con uno schiaffo;
g) le ulteriori conversazioni dalle quali risultava sia l'esecuzione DE "lavoro" sia la consegna DE mobile. 7.1.4. La Corte d'appello di Roma ha altresì evidenziato, in modo parimenti DE tutto logico e ragionevole, come anche la deposizione testimoniale DEla persona offesa AV ON, pur manifestando una pavida edulcorazione DEla vicenda, avesse comunque espresso in modo inequivocabile la paura che le minacce estorsive DEl'imputato gli avevano provocato («probabilmente se fosse stato il farmacista DE paese non gli avrei risposto così, essendo RA RO, comunque una persona particolare, ho preferito dirgli guarda, mi dispiace, non posso accedere alle casse»). A proposito di tale deposizione, il Tribunale di Velletri aveva anche logicamente evidenziato come il ON non fosse riuscito a spiegare il proprio operato «fuori da ottiche di soggezione e timore» tali da coartarne la volontà. 7.1.5. L'interpretazione DEle indicate conversazioni e degli indicati SMS, nonché DEla deposizione testimoniale DEla persona offesa AV ON, nel senso che RO RA aveva minacciato lo stesso ON per costringerlo sia a consegnargli DE denaro (non effettivamente corrisposto) sia a eseguire un "lavoro" (effettivamente seguito) e a consegnargli un mobile (effettivamente consegnato) senza corrispondere il relativo prezzo, con la conseguente evidente ingiustizia DE profitto procuratosi dall'imputato, appare, all'evidenza, come si è detto, DE tutto ragionevole e logica, con la conseguente logicità DEla motivazione con la quale la Corte d'appello di Roma ha confermato l'affermazione di responsabilità DEl'imputato per il reato di estorsione in parte consumata (quanto al "lavoro" eseguito e al mobile consegnato) e in parte tentata (quanto al denaro) di cui al capo 2 DEl'imputazione, ciò che escludeva anche logicamente, ancorché implicitamente, che il fatto di cui a tale capo 2 potesse essere qualificato come mera violenza privata. A fronte di ciò, le doglianze DE ricorrente appaiono sostanzialmente dirette a ottenere una diversa interpretazione e valutazione DE contenuto DEle menzionate conversazioni e SMS nonché DEle dichiarazioni testimoniali DEla persona offesa, il che, attesa l'evidenziata assenza di qualsiasi illogicità e irragionevolezza DEla motivazione con cui le suddette conversazioni e i suddetti SMS sono stati recepiti e con cui le suddette dichiarazioni sono state valutate, non può essere fatto in sede di legittimità. 106 7.2. Il secondo motivo, che attiene all'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione in concorso (con AN De LI) ai danni di AL NA di cui al capo 4 DEl'imputazione, è fondato, nei termini e nei limiti che seguono. 7.2.1. Richiamato quanto si è detto al punto 7.1 con riguardo alle condizioni per ritenere la connotazione minacciosa di una condotta e la sua idoneità a integrare l'elemento strutturale dei DEitti che si commettono mediante minaccia, il Collegio reputa esente da vizi la motivazione con la quale la Corte d'appello di Roma ha ritenuto la connotazione, appunto, minacciosa DEle frasi che erano state rivolte da RO RA alla persona offesa AL NA nel corso DEl'incontro tra i due DE 24/11/2015 - il cui contenuto era stato riferito dal RA a AN De LI in una successiva intercettata conversazione sempre DE 24/11/2015 -, al fine di costringere il NA a corrispondere al De LI la somma, da questi pretesa, di C 30.000,00. In particolare, si deve ritenere non contraddittorio né illogico reputare, come ha fatto la Corte d'appello di Roma, che le frasi rivolte dal RA al NA «tu fai le cose tue io faccio le cose mie te lo dico chiaro chiaro» e, a fronte DEla rimostranza DE NA «lei mi sta facendo una prepotenza», «io prepotenze non ne ho mai fatte a nessuno, io parlo per il quieto vivere di tutti», integrassero una minaccia, ancorché larvata e, purtuttavia, efficace, atteso che, con le stesse frasi, si paventavano conseguenze, evidentemente negative per il NA, se non avesse pagato al De LI la somma di C 30.000,00 da lui pretesa. Tale condotta DE RA è stata correttamente ritenuta dalla Corte d'appello di Roma, ancorché implicitamente, come idonea e diretta in modo non equivoco a costringere il NA a corrispondere al De LI la menzionata la somma di C 30.000,00. 7.2.2. Il motivo è invece fondato là dove, con esso, si contesta la motivazione DEla sentenza impugnata in punto di ritenuta ingiustizia DE profitto e, soprattutto, di sussistenza DE dolo di tentata estorsione. A quest'ultimo proposito, si deve rammentare che le Sezioni unite DEla Corte di cassazione (Sez. U, n. 29541 DE 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02) hanno ormai chiarito che i DEitti di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cod. civ.) e di estorsione - questi, in effetti, i due termini DE problema di qualificazione giuridica che viene qui in rilievo - si differenziano tra loro non in relazione al quantum di violenza esercitata o alla gravità DEla minaccia, ma in relazione all'elemento psicologico (il quale va accertato secondo le ordinarie regole probatorie). Ciò nel senso che, nel primo DEitto, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta e arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare 107 un suo diritto, ovvero di esercitare una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo DEitto, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza DEla sua ingiustizia. In ordine a tale aspetto, la motivazione DEla Corte d'appello di Roma appare contraddittoria, atteso che la stessa Corte, da un lato, ha ritenuto la sussistenza, in capo ad RO RA, DE dolo di tentata estorsione e, dall'altro lato, ha affermato che il De LI aveva rappresentato sia a TO D'AT (primo capoverso DEla pag. 39 DEla sentenza impugnata) sia direttamente ad RO RA (quarto capoverso DEla pag. 39 DEla sentenza impugnata;
pagg. 68-70 DEla sentenza di primo grado, nelle quali è trascritta la conversazione tra i due) di ritenere di vantare effettivamente un credito di C 30.000,00 nei confronti DEla persona offesa AL NA, il che militava invece nel senso DEl'esclusione DE dolo di tentata estorsione e DEla configurabilità, piuttosto, DE dolo DE reato di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni con violenza alle persone e, quindi, per quanto si è detto, di quest'ultimo reato. Ciò tanto più con riguardo alla posizione di RO RA, atteso che, posto egli era solo il soggetto terzo incaricato DEl'esazione, sarebbe stato tanto più necessario verificare se la correlativa pretesa gli fosse stata rappresentata come fondata dal suo asserito titolare AN De LI (Sez. 2, n. 46097 DE 25/10/2023, Tresa, non massimata). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata nei confronti di RO RA limitatamente al reato di cui al capo 4 DEl'imputazione, con rinvio per un nuovo giudizio su tale capo a un'altra sezione DEla Corte d'appello di Roma. 7.3. Il terzo motivo, che attiene all'affermazione di responsabilità per i reati di detenzione e porto illegali in concorso (con IM AN, giudicato separatamente) di un'arma da guerra e DE relativo munizionamento di cui al capo 12 DEl'imputazione, è manifestamente infondato. 7.3.1. È, anzitutto, manifestamente infondata la doglianza con la quale il ricorrente ha dedotto che non sarebbe stata dimostrata la disponibilità, in capo a sé, DEl'arma da guerra e DE relativo munizionamento che erano stati sequestrati a IM AN il 27/10/2015. Come è stato congruamente evidenziato dalla Corte d'appello di Roma, dal contenuto DEl'intercettata conversazione tra RO RA e IM AN che ebbe luogo lo stesso 27/10/2015 prima DE menzionato sequestro, era infatti emerso in modo incontrovertibile come la suddetta arma e il relativo munizionamento fossero detenuti e custoditi dal AN per conto DE RA (RA: «mi serve che mi porti quel coso», AN: «ci penso io zio, l'ho preso, l'ho portato io, l'ho custodito io. Quando ti serve?»); «coso» che era stato 108 individuato con certezza nell'arma (RA: «caricatore ce n'è uno?», AN: «sì»; RA: «però le pallottole ci sono», AN: «sì ci sono»; RA: «ok, uso un caricatore solo», AN: «è pieno di pallottole»). Con le conseguenze che RO RA si doveva ritenere potere disporre DEl'arma e DE munizionamento in qualsiasi momento, chiedendo semplicemente al AN di portarglieli, come era successo, sicché egli concorreva senz'altro con lo stesso AN nella detenzione DEl'arma e DE relativo munizionamento (Sez. 1, n. 6796 DE 22/01/2019, Susino, Rv. 274806-01; Sez. 6, n. 13085 DE 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259479-01; Sez. 1, n. 45940 DE 15/11/2011, Benavoli, cit.). 7.3.2. In secondo luogo, è manifestamente infondata anche la doglianza con la quale il ricorrente ha invocato l'assorbimento DE DEitto di detenzione illegale nel DEitto di porto illegale DEl'arma e DE munizionamento. In tema di reati concernenti le armi, il DEitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione DEl'arma inizi contestualmente al porto DEla medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta (Sez. 1, n. 27343 DE 04/03/2021, Amato, cit., secondo cui, in mancanza di alcuna specificazione da parte DEl'imputato circa la contemporaneità DEle due condotte, il giudice di merito non è tenuto a effettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico DEla normale anteriorità DEla detenzione rispetto al porto;
Sez. 6, n. 46778 DE 09/07/2015, Coscione, Rv. 265480-01; Sez. 1, n. 18410 DE 09/04/2013, Vestita, Rv. 255687-01). Posto tale principio, nel caso in esame, dal contenuto DEla menzionata intercettata conversazione tra il RA e il AN era emerso in modo anche in questo caso incontrovertibile che la detenzione DEl'arma e DE relativo munizionamento non era iniziata contestualmente al porto degli stessi in luogo pubblico ma che i medesimi erano stati detenuti prima di tale porto, DE quale il RA, avendo chiesto al AN di portarglieli a casa, era stato, come è stato correttamente affermato dal Tribunale di Velletri, il mandante (pag. 152 DEla sentenza di primo grado). 7.4. Il quarto motivo, che attiene all'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione illegale di due pistole di cui al capo 15 DEl'imputazione, è manifestamente infondato. 7.4.1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di RO RA per la detenzione illecita di due pistole, armi comuni da sparo, in particolare: 1) quella che gli era stata consegnata da DD OP il 16/07/2015; 2) la sua «personale» (come il RA la definisce nell'intercettata conversazione DE 09/08/2015 con DD OP). 109 Le contestazioni DE ricorrente appaiono attenere alla prima di tali due pistole. A tale proposito, si deve osservare come la Corte d'appello di Roma abbia congruamente motivato con riguardo alla detenzione anche di tale pistola (una Beretta calibro 9), argomentando che la «pur suggestiva» tesi sostenuta dalla difesa di RO RA (cioè che «RI RA si fosse allontanata per recuperare dei soldi da consegnare al OP e che RO RA abbia inventato la storia DEla pistola per tacitare la moglie, che proprio di tali dazioni di denaro si era lamentata»; pag. 52 DEla sentenza impugnata), era smentita dal fatto che, «qualche mese dopo» (il riferimento è al 02/02/2016), RI RA era stata trovata in possesso di una pistola Beretta calibro 9 che stava riportando al padre RO RA su sua richiesta, nonché dalla considerazione che lo stesso RO RA aveva «sostenuto di avere consegnato un'arma alla figlia solamente il giorno stesso in cui egli ricevette la visita di DD OP (pagine 158 e 159 DEla sentenza impugnata)» (primo paragrafo DEla pag. 52 DEla sentenza impugnata). Il ricorrente non si è compiutamente confrontato con tale motivazione di rigetto DEla sua tesi e, in particolare, con il fatto che, oltre alla sua pistola «personale», egli aveva senz'altro detenuto anche l'altra e diversa pistola, di marca Beretta, che era stata sequestrata alla figlia RI. Arma, questa, che il RA non poteva definire «sua personale» né, come aveva pure fatto nel corso DEla menzionata conversazione con DD OP DE 09/08/2015, «immacolata», non potendo egli assicurare che la pistola che gli era stata consegnata dal OP il 16/07/2015 non fosse stata previamente utilizzata in imprese illecite. 7.5. Il quinto motivo, che attiene all'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione per la vendita a terzi in concorso (con TO D'AT e con IM AN) di un'imprecisata quantità di sostanza stupefacente DE tipo marijuana e hashish di cui al capo 17 DEl'imputazione, è manifestamente infondato. 7.5.1. La Corte d'appello di Roma ha DE tutto logicamente e ragionevolmente ritenuto che: a) quanto all'intercettata conversazione tra presenti DEle ore 13:07 DE 13/07/2015 tra RO RA e IM AN: a.1) dall'affermazione di questi «io l'ho odorata [...] zio, dall'odore a me mi sembra buona», si ricavava logicamente, dato l'uso DE femminile e la contrapposizione con l'hashish di cui si subito si dirà, che il AN aveva portato ad RO RA un campione di marijuana;
a.2) dalla domanda «e l'hashish?» rivolta da RO RA al AN e dalla richiesta DE primo al secondo di farsi consegnare una tavoletta di hashish, risultava un esplicito riferimento anche a tale altra sostanza;
a.3) dalla preoccupazione manifestata da RO RA di avere qualcosa da mostrare 110 e dal generale tenore DEla conversazione, risultava che l'intenzione di RO RA e di ER AN era quella di cedere le menzionate sostanze a un terzo soggetto indeterminato con il quale il AN aveva appuntamento nel pomeriggio di quello stesso giorno (13/07/2015), appuntamento che era finalizzato a mostrare al soggetto acquirente i campioni DEle sostanze stupefacenti oggetto di compravendita, più che a consegnare tutta la marijuana e tutto l'hashish compravenduti, dei quali, comunque, il RA e il AN mostravano di avere la disponibilità, ancorché le sostanze fossero custodite da un altro soggetto;
b) quanto all'intercettata conversazione tra presenti DEle successive ore 19:29 sempre DE 13/07/2015 tra RO RA e TO D'AT: b.1) da essa risultava che, dopo che i due interlocutori avevano fatto esplicito riferimento alla conversazione che RO RA aveva avuto poche ore prima con il AN, il D'AT informava il RA che il menzionato incontro che si sarebbe dovuto svolgere nel pomeriggio con l'ignoto acquirente DEle sostanze stupefacenti era stato spostato al giorno successivo (per la ragione che il AN si era allarmato per avere visto DEle persone che potevano appartenere alle forze DEl'ordine); b.2) a tale incontro avrebbe preso parte anche il D'AT, perché aveva «stu viziu» che ci vuole «essiri in prima persona»; b.3) dalla stessa conversazione risultava altresì che, mentre RO RA si era mostrato convinto che l'incontro DE giorno successivo avrebbe avuto a oggetto solo la conclusione DEla trattativa, il D'AT gli aveva spiegato di essere pronto per la consegna DEla sostanza stupefacente, specificamente, DEl'hashish (domanda di RO RA: «di che cosa stiamo parlando scusa?», risposta DE D'AT: «DE fumo»), confermando di averne la piena disponibilità («oh, c'era») e di dovere solo andarlo a prendere. Orbene, alla luce DE contenuto di tali conversazioni, il Collegio ritiene assolutamente condivisibile l'affermazione DEla Corte d'appello di Roma secondo cui «MI tenore dei dialoghi è chiarissimo e non lascia spazio ad interpretazioni alternative» rispetto a quella, già esplicitata dal Tribunale di Velletri, che RO RA aveva anch'egli detenuto per la vendita e offerto in vendita a un terzo soggetto indeterminato sostanze stupefacenti DE tipo marijuana e hashish, pur avendo la stessa Corte d'appello ritenuto di non potere, sulla base DE contenuto DEle stesse conversazioni, diversamente da quanto aveva reputato il Tribunale di Velletri, individuare il quantitativo DEle stesse sostanze che era stato detenuto e offerto in vendita dall'imputato. A fronte di ciò, le doglianze che sono state prospettate dal ricorrente con il motivo in esame appaiono fondamentalmente generiche, in quanto non si confrontano compiutamente con la motivazione DEla sentenza impugnata, e, 111 comunque, palesemente DE tutto inidonee a scalfirne le conclusioni in ordine alla consumazione, da parte DE RA, DE reato di cui all'art. 73, comma 5, DE d.P.R. n. 309 DE 1990, in concorso con TO D'AT e con IM AN. 7.6. Il sesto motivo, il quale attiene all'affermazione di responsabilità per il reato di acquisto, per la successiva rivendita, in concorso di 15 chilogrammi di hashish di cui al capo 18 DEl'imputazione, è manifestamente infondato. 7.6.1. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno congruamente argomentato come, dal contenuto DEle intercettate conversazioni tra RO RA ed DD OP, fosse emerso il pieno coinvolgimento DE RA nell'acquisto DElo stupefacente che il OP aveva prima saggiato - durante l'incontro, da lui preannunciato al RA (pag. 168 DEla sentenza di primo grado;
pag. 61 DEla sentenza impugnata), che aveva avuto con IA AN la mattina DE 04/09/2015 -, e che, poi, avrebbe dovuto essergli consegnato dal AN il pomeriggio DElo stesso 04/09/2015 (il che non era avvenuto solo a causa DEl'arresto DE AN e DE sequestro, nei suoi confronti, dei 15 chilogrammi di hashish). Il menzionato preannuncio DEl'incontro con il AN, nel corso DE quale il OP avrebbe saggiato la sostanza stupefacente, le conversazioni nel corso DEle quali il RA aveva discusso con il OP dei prezzi che avrebbero potuto praticare per la droga (pag. 172 DEla sentenza di primo grado), i continui aggiornamenti, sempre da parte DE OP al RA, in ordine alla vicenda DEittuosa sia prima DE sequestro dei 15 chilogrammi di hashish sia dopo lo stesso sequestro (come risulta dall'intercettata conversazione tra i due DE 05/09/2015), sono stati non illogicamente reputati elementi tali da fare ritenere che il RA non fosse un mero ascoltatore dei racconti DE OP ma fosse anch'egli coinvolto - e, per tale ragione, come si è detto, continuamente aggiornato - nell'acquisto DElo stupefacente destinato alla rivendita (come dimostrato dalle discussioni sui prezzi praticabili). Tale motivazione risulta non illogica, e neppure contraddittoria né violativa di norme di legge, e, a fronte di ciò, le doglianze DE ricorrente appaiono sostanzialmente dirette a propiziare una diversa valutazione degli elementi probatori, ritenuta preferibile sulla base di mere congetture, il che non è consentito in sede di legittimità. 7.7. Il settimo motivo, con il quale sono stati dedotti i vizi di violazione ed erronea applicazione DEl'art. 80 DE d.P.R. n. 309 DE 1990 nonché il vizio di mancanza DEla motivazione con riguardo alla circostanza aggravante DEl'ingente quantità DEla sostanza stupefacente di cui al capo 18 DEl'imputazione, è fondato. 7.7.1. Con il ventiduesimo motivo DE suo atto di appello (pagg. 82-83), certamente specifico e quindi doverosamente valutabile, RO RA aveva 112 chiesto l'esclusione DEla circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, DE d.P.R. n. 309 DE 1990, con riguardo al fatto di cui al capo 18 DEl'imputazione. Tale motivo di appello non è stato esaminato dalla Corte d'appello di Roma. Ciò dà luogo a un vizio DEla motivazione che è rilevante a norma DEl'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., atteso che, nemmeno sulla base DEla motivazione complessivamente considerata DEla sentenza impugnata, è possibile ritenere che la prospettazione difensiva sia stata implicitamente rigettata. 7.8. L'ottavo motivo, il quale attiene all'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente di cui al capo 22 DEl'imputazione, limitatamente alla detenzione in concorso con il figlio MO RA, e alla mancata riqualificazione dei fatti di cui allo stesso capo 22 come mero tentativo DE DEitto di cui all'art. 73 DE d.P.R. n. 309 DE 1990, è manifestamente infondato. 7.8.1. Come si è già detto esaminando il primo e il secondo motivo DE ricorso di MO RA (punto 6.1), il Collegio ritiene che la Corte d'appello di Roma abbia correttamente reputato che le conversazioni intercettate confermassero «senza alcun dubbio» che i due imputati RO RA e suo figlio MO RA avevano detenuto illecitamente DEla sostanza stupefacente DE tipo marijuana, destinata alla consegna a terzi. In particolare, il Collegio reputa effettivamente inequivoco, in tale senso, il contenuto: a) di una prima conversazione che ebbe luogo il 15/03/2016 in casa di RO RA tra lo stesso RO RA (qui ricorrente) e suo figlio MO RA, nel corso DEla quale i due parlavano chiaramente di marijuana («erba»), DEla consegna di tale sostanza stupefacente a tale Filippo da parte di MO RA (domanda di RO RA: «a chi gliene devi dare cinque? A Filippo?», risposta di MO RA: «a Filippo») e dalla quale emergeva incontrovertibilmente che i due disponevano effettivamente DEla stessa sostanza (RO RA: «questi sono due pacchi da due, uno va tagliato a metà e poi una volta che ho pagato lui dimmi te perché io più di una volta [...] un pacco, ma gliela facciamo venire a prendere a loro non è che [...] non gli portiamo niente b) di una seconda conversazione che ebbe luogo sempre il 15/03/2016 e sempre in casa di RO RA, nel corso DEla quale lo stesso RO RA e il figlio MO RA si accordavano per un trasporto di «erba» che MO RA avrebbe dovuto effettuare, dovendo consegnare anche un campione (MO RA: «un pezzetto»; RO RA: «un ciuffo»; MO RA: «una bella cima»; RO RA: «una cima, una di quelle 113 che stanno là dentro»; MO RA: «una DEle migliori, almeno facciamo bella figura»). L'interpretazione di tali conversazioni nel senso che i due imputati RO RA e suo figlio MO RA detenevano illecitamente DEla sostanza stupefacente DE tipo marijuana, destinata alla consegna a terzi, appare, all'evidenza, DE tutto ragionevole e logica, con la conseguente logicità DEla motivazione con la quale la Corte d'appello di Roma ha ritenuto la responsabilità di RO RA per il reato, consumato, di detenzione illecita di sostanza stupefacente di cui al capo 22 DEl'imputazione, limitatamente alla detenzione in concorso con il figlio MO RA, il che escludeva anche logicamente, ancorché implicitamente, che lo stesso reato si potesse ritenere meramente tentato. A fronte di ciò, le doglianze DE ricorrente appaiono sostanzialmente dirette, da un lato, a ottenere una diversa interpretazione e valutazione DE contenuto DEle menzionate conversazioni tra presenti - il che, attesa l'evidenziata assenza di qualsiasi illogicità e irragionevolezza DEla motivazione con cui esse sono recepite, non può essere fatto in sede di legittimità - e, dall'altro lato, a sostenere un'inammissibile parcellizzazione DEle condotte DEl'imputato. 7.9. Il nono motivo (con il quale sono stati lamentati la violazione di legge e il vizio DEla motivazione con riguardo ad alcuni aspetti DE trattamento sanzionatorio) e il decimo motivo (con il quale sono stati lamentati la violazione di legge e il vizio DEla motivazione con riguardo alla conferma DE diniego DEle richieste circostanze attenuanti generiche) sono preclusi in conseguenza DEl'annullamento DEla sentenza impugnata, in accoglimento DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, con riferimento alla circostanza aggravante DEla finalità agevolativa di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. relativamente ai reati per i quali è stata esclusa. 8. I ricorsi di SE PA. I ricorsi di SE PA sono in parte fondati. 8.1. Il secondo motivo DE ricorso DEl'avv. Porcelli è privo DEla necessaria specificità. Come afferma anche la Corte di appello, in relazione all'analogo motivo di gravame, nella sentenza impugnata, manca DE tutto la disamina DEle possibili ripercussioni DEl'eccepito vizio, e DEla conseguente espunzione dai materiali utilizzabili dei tabulati de quibus, sulla complessiva tenuta DEl'impianto argomentativo che sorregge la contestata affermazione di responsabilità, fondato su plurime ed eterogenee risultanze probatorie ulteriori. 114 E' senz'altro noto, in proposito, che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamentino vizi processuali di elementi a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza DEl'eventuale eliminazione DE predetto elemento ai fini DEla cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 39603 DE 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02; Sez. 2, n. 7986 DE 18/11/2016, dep. 2017, La UM e altro, Rv. 269218 - 01). 8.1.1. Di qui, l'irrilevanza di tutte le questioni e richieste accessorie presenti nel ricorso DEl'avv. Porcelli. 8.2. Il terzo motivo DE ricorso DEl'avv. Porcelli è manifestamente infondato. 8.2.1. In difetto di una espressa previsione di retroattività DEle nuove disposizioni introdotte dal d. Igs. n. 150 DE 2022 con riguardo alle conseguenze DEle eventuali violazioni DEla disciplina in tema di iscrizione nei registri DEle av, notizie d . rato (che neppure le difese indicano specificamente), trova nel caso di % (AgoAL. speci)la ormativa previgente, in relazione alla quale la giurisprudenza di questa Corte è ben ferma nel ritenere che l'omessa o ritardata iscrizione DE nome DEl'indagato nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. non determina alcuna invalidità DEle indagini stesse, ma consente semmai al giudice di rideterminare il termine iniziale DEle indagini preliminari, in riferimento al momento in cui si sarebbe dovuta iscrivere la notizia di reato, con la conseguenza che la tardiva iscrizione può incidere sulla utilizzabilità DEle indagini finali, ma non sulla utilizzabilità di quelle svolte prima DEla iscrizione (Sez. 5, n. 1410 DE 21/09/2006, dep. 2007, Boscarato, Rv. 236029 - 01; Sez. 5, n. 41131 DE 08/10/2003, Liscai, Rv. 227054 - 01). Le stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 40538 DE 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376 - 01) hanno chiarito, in argomento, che il termine di durata DEle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro DEle notizie di reato, il nome DEla persona cui il reato è attribuito, senza che al G.i.p. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto DEla notizia di reato che DE nome DEla persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale DE magistrato DE P.M. che abbia ritardato l'iscrizione (conforme, Sez. 6, n. 4844 DE 14/11/2018, dep. 2019, Ludovisi, Rv. 275046 - 01). 8.2.2. Non attinenti al caso in esame, come emergente dallo stesso motivo di ricorso, sono: 115 - Sez. 5, n. 32767 DE 15/07/2021, Capaldo, Rv. 281870 - 01, riguardante un caso di mancata autorizzazione alla riapertura DEle indagini preliminari a seguito di archiviazione;
- Sez. 6, n. 40 DE 22/09/2022, dep. 2023, Manzari, Rv. 284104 - 01, riguardante il fenomeno di successione di leggi nel tempo verificatosi in materia di acquisizione dei tabulati telefonici in presenza di una disciplina transitoria ad hoc, introdotta dall'art.
1-bis d.l. n. 132 DE 2021, conv., con modificazioni, in legge n. 178 DE 2021; - Sez. 4, n. 2854 DE 11/01/2023, FCA ITALY S.P.A., Rv. 284012 - 01, riguardante diversa normativa e, peraltro, superata da Sez. U, n. 38481 DE 25/05/2023, D., Rv. 285036 - 01. 8.2.2. Trattandosi di una questione di diritto correttamente risolta, pur se, in ipotesi, come lamenta la difesa, senza espressa motivazione, dalla Corte di appello, non è rilevante, e risulta quindi indeducibile, la carenza di motivazione: come ancora una volta già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 29541 DE 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05), infatti, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta. 8.3. Il quinto motivo DE ricorso DEl'avv. Porcelli è in parte manifestamente infondato, in parte privo DEla necessaria specificità. 8.3.1. Il motivo risulta manifestamente infondato nella parte in cui lamenta la violazione DE presunto divieto per gli agenti di polizia giudiziaria di testimoniare sul contenuto di intercettazioni. Invero, risulta da tempo superato il risalente orientamento per il quale la deposizione testimoniale sul contenuto di intercettazioni telefoniche (pur non inutilizzabile, giacché la sanzione processuale DEl'inutilizzabilità discende da espressi divieti di acquisizione probatoria ex art. 191 cod. proc. pen. - inutilizzabilità generali -, ovvero da una specifica previsione - che nel caso non è rinvenibile nell'ordinamento - DEla sanzione in relazione a un'acquisizione difforme dai moDEli legali - inutilizzabilità speciali -), in quanto diretta a introdurre nel processo i risultati DEle intercettazioni in una maniera difforme da quella desumibile dalla disciplina di cui al capo IV DE titolo III DE codice di procedura penale, posta a garanzia dei diritti DEla difesa - deve ritenersi affetta da nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la cui rilevabilità è soggetta alle preclusioni previste dal capoverso DEl'art. 182 e dall'art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 20824 DE 10/01/2013, Omoruyi, Rv. 256496 - 01; Sez. 6, n. 402 DE 12/10/1998, dep. 1999, Aliu, Rv. 213328 - 01). 116 L'orientamento più recente ed in atto dominante, che il collegio condivide e ribadisce, ritiene, al contrario, che il contenuto DEle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione DEle registrazioni nelle forme DEla perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiama la previsione DEl'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 34736 DE 21/06/2022, Brunetti, Rv. 283545 - 01, con la precisazione, in motivazione, che oggetto di testimonianza possono essere soltanto intercettazioni legittimamente acquisite agli atti, non anche intercettazioni per altro verso inutilizzabili;
Sez. 3, n. 2507 DE 28/10/2021, dep. 2022, Schiariti, Rv. 282696 - 01; Sez. 1, n. 41632 DE 03/05/2019, Chan, Rv. 277139 - 01). 8.3.2. Il motivo risulta privo DEla necessaria specificità nella parte in cui sembrerebbe dolersi DE fatto che gli agenti di polizia giudiziaria de quibus avrebbero introdotto elementi desunti da brogliacci, ma non presenti nell'acquisita perizia trascrittiva, non indicando compiutamente le specifiche e presunte anomalie oggetto di doglianza: invero, tenuto conto DEla presenza in atti di una particolarmente voluminosa perizia trascrittiva, sarebbe stato necessario consentire la dettagliata verifica DEle circostanze allegate, onde accertare se si discutesse di episodi emergenti da brogliacci e perizia, in ipotesi ricostruiti dai testimoni di PG con difformità rispetto a quanto emergente dalla perizia, ovvero DE tutto esulanti dall'acquisito compendio intercettivo, sui quali non sarebbe stato, peraltro, vietato rendere dichiarazioni testimoniali. 8.3.3. Prima di esaminare l'ulteriore doglianza formulata nel medesimo motivo, deve ricordarsi che questa Corte è ferma nel ritenere che gli appartenenti alla polizia giudiziaria possono essere autorizzati a consultare, in aiuto alla memoria, documenti da loro non formalmente redatti o sottoscritti, purché abbiano partecipato alle operazioni, agli scambi o ai rapporti cui gli stessi si riferiscono (Sez. 5, n. 22115 DE 22/03/2022, Graziano, Rv. 283438 - 02; Sez. 2, n. 3317 DE 26/11/2010, dep. 2011, Guzzo, Rv. 249039 - 01). 8.3.4. Ciò premesso, il motivo risulta manifestamente infondato nella parte in cui pretende di ritenere illegittima la consultazione, da parte DE singolo teste di PG di volta in volta esaminato, di atti di indagine dallo stesso non sottoscritti, e privo DEla necessaria specificità nella parte in cui non indica compiutamente le specifiche operazioni cui ciascuno dei testimoni de quibus non avrebbe preso parte 117 e su cui avrebbe cionondimeno testimoniato previa (questa volta indebita) consultazione di atti dallo stesso non sottoscritti. 8.4. Il primo motivo di entrambi i ricorsi ed il quarto motivo DE ricorso DEl'avv. Porcelli sono fondati. Detti motivi, in premessa dettagliatamente riportati, risultano in concreto DE tutto non esaminati dalla Corte di appello, non rinvenendosene specifica ed adeguata confutazione nel corpo DEla sentenza impugnata (cfr. f. 61 ss.). 8.5. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio a diversa sezione DEla Corte di appello di Roma, affinché siano colmate le evidenziate lacune motivazionali. 8.5.1. Il sesto ed il settimo motivo DE ricorso DEl'Avv. Porcelli risultano conseguentemente assorbiti. 9. Il ricorso di AN De IS. 9.1. Il primo, il secondo e il terzo motivo - i quali, attenendo tutti all'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione in concorso (con RO RA) ai danni di AL NA di cui al capo 4 DEl'imputazione, possono essere esaminati congiuntamente -, sono fondati, nei termini e nei limiti che seguono. 9.1.1. Richiamato quanto si è detto al punto 7.1 con riguardo alle condizioni per ritenere la connotazione minacciosa di una condotta e la sua idoneità a integrare l'elemento strutturale dei DEitti che si commettono mediante minaccia, il Collegio reputa esente da vizi la motivazione con la quale la Corte d'appello di Roma ha ritenuto la connotazione, appunto, minacciosa: a) DEle frasi che erano state direttamente rivolte da AN De LI alla persona offesa AL NA, il cui contenuto era stato riferito dal NA a TO D'AT e da questi ad RO RA in una successiva intercettata conversazione DE 08/07/2015; b) DEle frasi che erano state rivolte da RO RA sempre alla persona offesa AL NA nel corso DEl'incontro tra i due DE 24/11/2015, il cui contenuto era stato riferito dal RA a AN De LI in una successiva intercettata conversazione sempre DE 24/11/2015. Frasi che erano finalizzate a costringere il NA a corrispondere al De LI la somma, da questi pretesa, di C 30.000,00. In particolare, si deve ritenere non contraddittorio né illogico reputare, come ha fatto la Corte d'appello di Roma, che: a) le frasi rivolte dal De LI al NA «ti sei messo la Sicilia contro, ora viene TO [D'AT] e ti spara in testa» integrassero una minaccia esplicita e determinata;
118 b) le frasi rivolte dal RA al NA «tu fai le cose tue io faccio le cose mie te lo dico chiaro chiaro» e, a fronte DEla rimostranza DE NA «lei mi sta facendo una prepotenza», «io prepotenze non ne ho mai fatte a nessuno, io parlo per il quieto vivere di tutti», integrassero una minaccia, ancorché larvata e, purtuttavia, efficace atteso che, con le stesse frasi, si paventavano conseguenze, evidentemente negative per il NA, se non avesse pagato al De LI la somma di C 30.000,00 da lui pretesa. Tale condotta DE De LI è stata correttamente ritenuta dalla Corte d'appello di Roma, ancorché implicitamente, come idonea e diretta in modo non equivoco a costringere il NA a corrispondere al De LI la menzionata somma di C 30.000,00. 9.1.2. Il motivo è invece fondato là dove, con esso, si contesta la motivazione DEla sentenza impugnata in punto di ritenuta ingiustizia DE profitto e, soprattutto, di sussistenza DE dolo di tentata estorsione. A quest'ultimo proposito, si è già rammentato (al punto 7.2) che le Sezioni unite DEla Corte di cassazione (Sez. U, n. 29541 DE 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02) hanno ormai chiarito che i DEitti di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cod. civ.) e di estorsione - questi, in effetti, i due termini DE problema di qualificazione giuridica che viene qui in rilievo - si differenziano tra loro non in relazione al quantum di violenza esercitata o alla gravità DEla minaccia, ma in relazione all'elemento psicologico (il quale va accertato secondo le ordinarie regole probatorie). Ciò nel senso che, nel primo DEitto, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta e arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di esercitare una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo DEitto, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza DEla sua ingiustizia. In ordine a tale aspetto, come pure si è già detto al punto 7.2, la motivazione DEla Corte d'appello di Roma appare contraddittoria, atteso che la stessa Corte, da un lato, ha ritenuto la sussistenza, in capo a AN De LI, DE dolo di tentata estorsione e, dall'altro lato, ha affermato che il De LI aveva rappresentato sia a TO D'AT (primo capoverso DEla pag. 39 DEla sentenza impugnata) sia direttamente ad RO RA (quarto capoverso DEla pag. 39 DEla sentenza impugnata;
pagg. 68-70 DEla sentenza di primo grado, nelle quali è trascritta la conversazione tra i due) di ritenere di vantare effettivamente un credito di C 30.000,00 nei confronti DEla persona offesa AL NA, il che militava invece nel senso DEl'esclusione DE dolo di tentata estorsione e DEla configurabilità, piuttosto, DE dolo DE reato di esercizio arbitrario DEle proprie 119 ragioni con violenza alle persone e, quindi, per quanto si è detto, di quest'ultimo reato. 9.1.3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata nei confronti di AN De LI, con rinvio per un nuovo giudizio a un'altra sezione DEla Corte d'appello di Roma. 9.2. L'esame DE quarto motivo (con il quale si contesta la mancata esclusione DEla circostanza aggravante cosiddetta DE metodo mafioso) e DE quinto motivo (con il quale si contesta il diniego DEle circostanze attenuanti generiche) è assorbito dall'accoglimento, nei termini e nei limiti che si sono detti, dei precedenti motivi. 10. La preclusione all'esame dei motivi degli imputati ricorrenti (anche di quelli nel resto soccombenti) inerenti al trattamento sanzionatorio, conseguente all'accoglimento DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte di appello di Roma quanto ai reati di cui ai capi 1), 1-bis), 24) ed alla circostanza aggravante DEla finalità agevolativa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. relativamente ai reati per i quali è stata esclusa, impone di ritenere che non sono maturate, nei confronti di alcuno di essi, le condizioni che potrebbero legittimare la pronuncia DEle statuizioni accessorie di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
in accoglimento DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte di appello di Roma, annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 1), 1-bis), 24), nonché alla circostanza aggravante DEla finalità agevolativa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. relativamente ai reati per i quali è stata esclusa. Per effetto di tale ultima statuizione, dichiara precluso l'esame dei motivi di ricorso degli imputati inerenti al trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte di appello di Roma. Annulla la sentenza impugnata: - nei confronti di De LI AN;
- nei confronti di RA RO limitatamente al reato di cui al capo 4) ed al reato di cui al capo 18), relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 DE 1990; - nei confronti di RA MA limitatamente alla circostanza attenuante di cui agli artt. 114, comma terzo, e 112, comma primo, n. 3, cod. pen.; - nei confronti di PA SE. Rinvia per nuovo giudizio sui predetti capi e punti ad altra sezione DEla Corte di appello di Roma. 120 Dichiara irrevocabili le affermazioni di responsabilità di RA RO in relazione al reato di cui al capo 18) e di RA MA in relazione al reato di cui al capo 5). Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di RA RO e RA MA. Rigetta nel resto il ricorso di RA SA. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di D'AT TO, RA MO e AN IM. Così deciso il 07/01/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore Generale FLAVIA ALEMI, la quale ha concluso: per raccoglimento DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma;
quanto al ricorso di RA MA, per l'annullamento con rinvio con riferimento al trattamento sanzionatorio (motivi II e III di ricorso); quanto al ricorso di RA SA, per l'annullamento senza rinvio per il II motivo di ricorso e per l'accoglimento DE III motivo di ricorso con riferimento alla recidiva;
quanto al ricorso di RA RO, per l'accoglimento DE III e DE IX motivo di ricorso, con annullamento con rinvio;
quanto al ricorso di RA MO, per l'inammissibilità DE ricorso;
quanto al ricorso di AN IM, per l'annullamento senza rinvio (motivo IV - V - VI di ricorso); quanto al ricorso di PA SE, per l'annullamento con rinvio;
quanto al ricorso di De LI AN, per l'annullamento senza rinvio (motivo IV di ricorso); quanto al ricorso di D'AT TO, per l'accoglimento DE I motivo, con annullamento senza rinvio;
udito l'Avv. ENRICO DE CRESCENZO COSTI, in difesa DE Comune di Pomezia, il quale, dopo la discussione, ha chiesto l'accoglimento DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma con riferimento alle statuizioni civili e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito l'Avv. GIUSEPPE LOMBARDO, in difesa di EL UM CO, il quale, dopo la discussione, ha chiesto il rigetto DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma;
udita l'Avv. PAOLA PAGLIARELLA, in difesa di RA TI, la quale, dopo la discussione, ha chiesto il rigetto DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma;
udito l'Avv. AN SAVERIO FORTUNA, in difesa di AR AN, il quale, dopo la discussione, ha chiesto il rigetto DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma;
2 udito l'Avv. AN MARIA MARCHESE, in difesa di EN GE, il quale, dopo la discussione, ha chiesto il rigetto DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma;
udita l'Avv. VIOLETTA PANELLA, in difesa di AN IM, la quale, dopo la discussione, ha insistito per l'inammissibilità DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma perché tardivo e ha chiesto l'accoglimento DE ricorso DEl'imputato con l'annullamento senza rinvio DEla sentenza impugnata;
udito l'Avv. GIORGIO VIANELLO ACCORRETTI, in difesa di RA MO e di RA RO, il quale ha chiesto che il ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma sia dichiarato inammissibile perché tardivo, o, in via subordinata, sia rigettato perché infondato, nonché l'accoglimento dei ricorsi presentati dagli imputati;
udito l'Avv. PAOLO CANEVELLI, in difesa di EL MA, il quale, dopo la discussione, ha chiesto che il ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv. PAOLO CANEVELLI, in difesa di RA SA e di RA MA, il quale ha insistito per l'inammissibilità DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma e, dopo la discussione, quanto a RA SA, ha concluso per l'annullamento senza rinvio con determinazione DEla pena e, quanto a RA MA, per l'annullamento con rinvio DEla sentenza impugnata;
udito l'Avv. CESARE PLACANICA, in difesa di RA MA e di RA SA, il quale ha dedotto l'inammissibilità per tardività DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma e, dopo la discussione, si è riportato ai motivi dei ricorsi degli imputati e alle conclusioni DE codifensore e DE Procuratore Generale;
udito l'Avv. CESARE PLACANICA, in difesa di RA IO, il quale dopo la discussione, ha chiesto il rigetto DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma;
udito l'Avv. ROBERTO FILARDI, in difesa di D'AT TO, il quale, dopo la discussione, ha insistito per l'inammissibilità DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma e ha chiesto l'accoglimento DE ricorso DEl'imputato; udita l'Avv. FRANCA SUCAPANE, in difesa di De LI AN, la quale, dopo la discussione, ha chiesto l'accoglimento DE ricorso DEl'imputato e la sua assoluzione;
3 udita l'Avv. ANGELA PORCELLI, in difesa di PA SE, la quale, dopo la discussione, ha concluso per l'accoglimento DE ricorso DEl'imputato e per il conseguente annullamento DEla sentenza impugnata;
udito l'Avv. FABRIZIO MERLUZZI, in difesa di PA SE, il quale, dopo la discussione, ha insistito per l'accoglimento DE ricorso DEl'imputato e ha chiesto l'annullamento con rinvio DEla sentenza impugnata;
udito l'Avv. FABRIZIO MERLUZZI, in difesa di RD QU, il quale, dopo la discussione, ha chiesto che il ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza DE 07/07/2023, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma DEla sentenza DE 10-11/11/2021 DE Tribunale di Velletri: a) quanto all'imputata MA FR: a.1.) la assolveva dai reati di: a.1.1.) associazione di tipo mafioso, nella veste di partecipe, di cui al capo 1 DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
a.1.2.) estorsione in concorso (con SA RA, TO D'AT e MA EL) ai danni di IC EO di cui al capo 7 DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
a.2) confermava la sua condanna per i reati di: a.2.1) tentata estorsione in concorso (con TO D'AT e con IM AN) ai danni dei fratelli ER di cui al capo 5 DEl'imputazione; a.2.2) danneggiamento seguito da incendio in concorso (sempre con TO D'AT e con IM AN) ai danni sempre dei fratelli ER di cui al capo 6 DEl'imputazione; a.3) rideterminava in quattro anni e tre mesi di reclusione ed C 600,00 di multa la pena per tali due reati, unificati dal vincolo DEla continuazione;
b) quanto all'imputato SA RA: b.1) lo assolveva dai reati di: b.1.1.) associazione di tipo mafioso, nella veste di partecipe, di cui al capo 1 DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
b.1.2.) estorsione in concorso (con MA RA, TO D'AT e MA EL) ai danni di IC EO di cui al capo 7 DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
b.1.3.) tentata estorsione aggravata in concorso (con GE EN, oltre che con QU RD e CE D'GE, giudicati separatamente) ai danni di EL Di IO di cui al capo 9 DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
4 b.1.4) detenzione illecita di sostanze stupefacenti di cui al capo 22 DEl'imputazione; b.2) dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di favoreggiamento in concorso (con RO RA, IO RA e NC D'AT) di cui al capo 24 DEl'imputazione (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen.) per essere il reato estinto per prescrizione;
b.3) confermava la sua condanna per i reati di: b.3.1) detenzione e porto in luogo pubblico illegali di una pistola calibro 7,65 di cui al capo 11 DEl'imputazione (artt. 10, 12 e 14 DEla legge 14 ottobre 1974, n. 497, che hanno sostituito gli artt. 2, 4 e 7 DEla legge 2 ottobre 1967, n. 895); b.3.2) traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui al capo 23 DEl'imputazione; b.4) rideterminava in undici anni di reclusione ed C 47.000,00 di multa la pena per tali due reati, unificati dal vincolo DEla continuazione;
c) quanto all'imputato SU IM: c.1) lo assolveva dal reato di associazione per DEinquere di tipo mafioso di cui al capo 1) DEl'imputazione perché il fatto non sussiste;
c.2) confermava la sua condanna per i reati di: c.2.1) tentata estorsione in concorso (con MA RA e con TO D'AT) ai danni dei fratelli ER di cui al capo 5 DEl'imputazione; c.2.2) danneggiamento seguito da incendio in concorso (sempre con MA RA e con TO D'AT) ai danni sempre dei fratelli ER di cui al capo 6 DEl'imputazione; c.2.3) detenzione per la vendita a terzi di un'imprecisata quantità di sostanza stupefacente in concorso (con RO RA e con TO D'agata) di cui al capo 17 DEl'imputazione; c.2.4) detenzione a fini di spaccio di 20 grammi di sostanza stupefacente DE tipo cocaina di cui al capo 19 DEl'imputazione; c.3) rideterminava in otto anni e dieci mesi di reclusione ed C 5.200,00 di multa la pena per tali quattro reati, unificati dal vincolo DEla continuazione;
d) quanto all'imputato TO D'OA: d.1) lo assolveva dai reati di: d.1.1.) associazione di tipo mafioso, nella veste di organizzatore, di cui al capo 1 DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
d.1.2.) estorsione in concorso (con RO RA) ai danni di NI AN di cui al capo 1-bis DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
d.1.3.) estorsione in concorso (con SA RA, MA RA e MA EL) ai danni di IC EO di cui al capo 7 DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
5 d.1.4) tentata estorsione in concorso ai danni di AL NA di cui al capo 4 DEl'imputazione per non avere commesso il fatto;
d.2) confermava la sua condanna per i reati di: d.2.1) tentata estorsione in concorso (con MA RA e con IM AN) ai danni dei fratelli ER di cui al capo 5 DEl'imputazione; d.2.2) danneggiamento seguito da incendio in concorso (sempre con MA RA e con IM AN) ai danni sempre dei fratelli ER di cui al capo 6 DEl'imputazione; d.2.3) detenzione per la vendita a terzi in concorso (con RO RA e con IM AN) di un'imprecisata quantità di sostanza stupefacente di cui al capo 17 DEl'imputazione; d.2.4) detenzione illecita di sostanza stupefacente in acquisto da EN Islanni di cui al capo 22 DEl'imputazione; d.3) rideterminava in sette anni e quattro mesi di reclusione ed C 3.000,00 di multa la pena per tali quattro reati, unificati dal vincolo DEla continuazione;
e) quanto all'imputato MO FR: e.1) confermava la sua condanna per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti di cui al capo 22 DEl'imputazione limitatamente alla detenzione di stupefacente in concorso con RO RA, qualificata come DEitto di cui all'art. 73, comma 5, DE d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; e.2) rideterminava in un anno e sei mesi di reclusione ed C 1.500,00 di multa la pena per tale reato;
f) quanto all'imputato RO FR: f.1) lo assolveva dai reati di: f.1.1.) associazione di tipo mafioso, nella veste di capo, promotore e organizzatore, di cui al capo 1 DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
f.1.2.) estorsione in concorso (con TO D'AT) ai danni di NI AN di cui al capo 1-bis DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
f.1.3) estorsione aggravata in concorso (con QU RD e AN AR) ai danni di CE NA UR di cui al capo 3 DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
f.1.4) alle residue contestazioni di cui ai capi 5, 6, 19 e 22 per non avere commesso il fatto;
f.2) dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati: f.2.1.) fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, così qualificato il fatto di cui al capo 13 DEl'imputazione, per essere il reato estinto per prescrizione;
f.2.2.) di favoreggiamento in concorso (con SA RA, IO RA e NC D'AT) di cui al capo 24 DEl'imputazione (esclusa la circostanza 6 aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.) per essere il reato estinto per prescrizione;
f.3) confermava la sua condanna per i reati di: f.3.1) estorsione, in parte consumata e in parte tentata, ai danni di AV ON di cui al capo 2 DEl'imputazione; f.3.2) tentata estorsione in concorso (con AN De LI) ai danni di AL NA di cui al capo 4 DEl'imputazione; f.3.3) detenzione e porto illegali in concorso (con IM AN, giudicato separatamente) di un'arma da guerra e DE relativo munizionamento di cui al capo 12 DEl'imputazione; f.3.4) detenzione illegale di due pistole, armi comuni da sparo, di cui al capo 15 DEl'imputazione; f.3.5) detenzione per la vendita a terzi in concorso (con TO D'AT e con IM AN) di un'imprecisata quantità di sostanza stupefacente di cui al capo 17 DEl'imputazione; f.3.6) acquisto, per la successiva rivendita, in concorso di 15 chilogrammi di hashish di cui al capo 18 DEl'imputazione; f.3.7) detenzione illecita di sostanze stupefacenti di cui al capo 22 DEl'imputazione, limitatamente alla detenzione di sostanza stupefacente DE tipo marijuana in concorso con il figlio MO RA;
f.4) rideterminava in quattordici anni e sei mesi di reclusione ed C 9.500,00 di multa la pena per tali sette reati, unificati dal vincolo DEla continuazione;
g) quanto all'imputato SE PA: confermava la sua condanna alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione ed C 12.000,00 di multa per il reato di traffico e detenzione di 400 chilogrammi di hashish di cui al capo 18 DEl'imputazione; h) quanto all'imputato AN De LI: h.1) confermava la sua condanna per il reato di tentata estorsione in concorso (con RO RA) ai danni di AL NA di cui al capo 4 DEl'imputazione; h.2) rideterminava in quattro anni di reclusione ed C 1.000,00 di multa la pena per tale reato;
i) quanto all'imputato IO RA: i.1) lo assolveva dai reati di: i.1.1) associazione per DEinquere di tipo mafioso di cui al capo 1) DEl'imputazione perché il fatto non sussiste;
i.1.2) tentata estorsione in concorso ai danni dei fratelli ER di cui al capo 5 DEl'imputazione per non avere commesso il fatto;
7 i.1.3) danneggiamento seguito da incendio in concorso ai danni sempre dei fratelli ER di cui al capo 6 DEl'imputazione per non avere commesso il fatto;
i.2) dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di favoreggiamento in concorso (con RO RA, SA RA e NC D'AT) di cui al capo 24 DEl'imputazione (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen.) per essere il reato estinto per prescrizione;
I) quanto all'imputata RI RA: la assolveva dal reato di detenzione illegale di due pistole, armi comuni da sparo, di cui al capo 15 DEl'imputazione per essere già stata giudicata per il medesimo fatto;
m) quanto all'imputato MA EL: m.1) lo assolveva dal reato di estorsione in concorso (con SA RA, MA RA e TO D'AT) ai danni di IC EO di cui al capo 7 DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
n) quanto all'imputato NC D'AT: dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di favoreggiamento in concorso (con RO RA, SA RA e IO RA) di cui al capo 24 DEl'imputazione (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen.) per essere il reato estinto per prescrizione;
o) quanto all'imputato GE EN: lo assolveva dai reati: 0.1) tentata estorsione aggravata in concorso (con SA RA, oltre che con QU RD e CE D'GE, giudicati separatamente) ai danni di EL Di IO di cui al capo 9 DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
o.2) traffico illecito di sostanza stupefacente di cui al capo 23 DEl'imputazione per non avere commesso il fatto;
p) quanto all'imputato QU RD: lo assolveva dal reato di estorsione aggravata in concorso (con RO RA e con AN AR) ai danni di CE NA UR di cui al capo 3 DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
q) quanto all'imputato CO EL UM: dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di detenzione e porto in luogo pubblico illeciti di esplosivo di cui al capo 13 DEl'imputazione, qualificato il fatto di cui a tale capo come reato di cui all'art. 678 cod. pen., per essere il reato estinto per prescrizione;
r) quanto all'imputato TI RA: lo assolveva dal reato di traffico illecito di sostanza stupefacente DE tipo marijuana di cui al capo 22 DEl'imputazione perché il fatto non sussiste;
8 s) quanto all'imputato AN AR: lo assolveva dal reato di estorsione aggravata in concorso (con RO RA e con QU RD) ai danni di CE NA UR di cui al capo 3 DEl'imputazione, perché il fatto non sussiste;
2. Avverso la menzionata sentenza DE 07/07/2023 DEla Corte d'appello di Roma, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti, il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma e, per il tramite dei propri rispettivi difensori, MA RA, SA RA, IM AN, TO D'AT, MO RA, RO RA, SE PA e AN De LI. 3. Il ricorso DE Procuratore generale presso la Corte d'agnello di Roma è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la Corte d'appello di Roma, nel ribaltare alcune pronunce di condanna DE Tribunale di Velletri, sarebbe incorsa nei vizi, da un lato, di mancanza DEla motivazione, in quanto avrebbe omesso di «dare puntuale ragione DEle difformi conclusioni assunte», dall'altro lato, di contraddittorietà e manifesta illogicità DEla stessa motivazione, in quanto si porrebbe in insanabile contrasto con le prove acquisite. 3.1. Il Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma contesta anzitutto l'assoluzione degli imputati RO RA e TO D'AT dal reato di estorsione aggravata in concorso ai danni di NI AN di cui al capo 1-bis DEl'imputazione perché il fatto non sussiste. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma, con l'affermare che il Tribunale di Velletri aveva «riportato gli stralci dei brogliacci redatti dalla polizia giudiziaria» ed era pervenuto all'affermazione di responsabilità dei due imputati «in maniera apodittica» e «con argomenti privi di solidi e incontrovertibili ancoraggi probatori»: a) quanto alla prima affermazione, avrebbe travisato i fatti, atteso che il Tribunale di Velletri aveva utilizzato non i brogliacci ma le trascrizioni peritali DEle conversazioni intercettate;
b) quanto alla seconda affermazione, si sarebbe discostata dalla conclusioni DElo stesso Tribunale senza confutarne specificamente le argomentazioni - basate sul contenuto, richiamato dal ricorrente, DEle conversazioni intercettate e sugli esiti dei servizi di osservazione controllo e pedinamento -, ma limitandosi a dichiararle genericamente non condivisibili, senza spiegare il perché di tale non condivisione e senza neppure considerare, a sensi DEl'art. 238-bis cod. proc. pen., i fatti che erano stati accertati nella sentenza DE 16/06/2020 DE G.i.p. DE Tribunale di Roma, confermata con sentenza DE 26/05/2022 DEla Corte d'appello di Roma divenuta irrevocabile il 9 15/10/2022, sentenze che erano state prodotte in giudizio e che avevano estesamente trattato anche DEla vicenda di cui al capo 1-bis DEl'imputazione. 3.2. Il Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma contesta in secondo luogo l'assoluzione degli imputati RO RA, QU RD e AN AR dal reato di estorsione aggravata in concorso ai danni di CE NA UR di cui al capo 3 DEl'imputazione perché il fatto non sussiste. Il ricorrente lamenta che l'affermazione DEla Corte d'appello di Roma secondo cui il Tribunale di Velletri aveva solo «ipotizzato, senza riscontri certi e concreti che RO RA dovesse saldare un debito per spese legali in relazione ad un'azione DEittuosa da lui compiuta in passato su richiesta DE UR e in danno di un concorrente politico di quest'ultimo» (pag. 36 DEla sentenza impugnata) sarebbe contraddetta da chiare emergenze istruttorie, che non sarebbero state neppure esaminate dalla Corte d'appello; in particolare, dal contenuto, richiamato dal ricorrente, di alcune conversazioni intercettate, dal quale sarebbe risultato come RO RA collegasse le proprie richieste di denaro al UR alla vicenda DEl'azione estorsiva che egli, insieme ad TO AR, aveva compiuto, su richiesta DE UR, ai danni di OL NI - vicenda che aveva effettivamente dato luogo, come era stato documentalmente provato dal pubblico ministero, a un procedimento penale - e accampasse, specificamente, un obbligo DE UR di "indennizzarlo" almeno DEle spese legali che lo stesso RA aveva sostenuto nel processo. Poiché, pertanto, dal contenuto DEle menzionate intercettazioni - che non sarebbero state neppure esaminate dalla Corte d'appello di Roma -, era emerso che RO RA aveva chiesto al UR DEle somme di denaro senza che sussistesse alcun obbligo giuridico DEla persona offesa in tale senso, non si comprenderebbe come la stessa Corte d'appello abbia potuto concludere che, «[p]oiché non è stata accertata in alcun modo la causale DEla richiesta di denaro avanzata da RO RA, subito onorata da CE NA UR, non può affermarsi con certezza e al di là di ogni ragionevole dubbio che il credito preteso dal RA risulti privo di alcun fondamento giuridico» (pag. 37 DEla sentenza impugnata). Tale affermazione DEla Corte d'appello di Roma sarebbe anche contraddittoria, atteso che proprio il fatto che non sarebbe emersa alcuna causale DEla richiesta di denaro, avrebbe dovuto indurre a concludere nel senso DEl'arbitrarietà DEla stessa richiesta. Inoltre, anche con riguardo alla vicenda di cui al capo 3 DEl'imputazione la Corte d'appello aveva omesso di considerare i fatti che erano stati accertati nella già menzionata sentenza DE 16/06/2020 DE G.i.p. DE Tribunale di Roma, 10 confermata con sentenza DE 26/05/2022 DEla Corte d'appello di Roma divenuta irrevocabile il 15/10/2022, sentenze che avevano accertato il legame tra RO RA e CE NA UR e il «"tradimento"» che il RA riteneva di avere subito dal UR. Il ricorrente afferma ancora che: «[è] stata sufficiente la provenienza DEla richiesta per coartare la volontà DEla persona offesa, che non ha più osato ribellarsi, premunendosi, tuttavia, di far apparire altri come pagatori, segno che il nome DEl'imputato era famigerato al punto da dover nascondere ogni rapporto con lui» (pag. 12 DE ricorso). 3.3. Il Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma contesta in terzo luogo l'assoluzione degli imputati SA RA, MA RA, TO D'AT e MA EL dal reato di estorsione aggravata in concorso ai danni di IC EO di cui al capo 7 DEl'imputazione perché il fatto non sussiste. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello di Roma non avrebbe «inteso ricostruire l'intera vicenda», anche alla luce di quanto emergeva dalle acquisite e tuttavia non considerate sentenze: 1) DE 16/06/2020 DE G.i.p. DE Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 15/10/2022, con la quale era stato separatamente giudicato e condannato il concorrente nel reato NC IA;
2) DE 26/06/2018 DE Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 10/11/2020; 3) DE 01/02/2021 DE G.u.p. DE Tribunale di Roma, acquisita come ancora non definitiva, con la quale NT RA era stato condannato per associazione per DEinquere di stampo mafioso (e che, alle pagg. 109-121 dà conto DEla vicenda di cui al capo 7 DEl'imputazione). Dopo avere riassunto la vicenda per come sarebbe emersa dalle menzionate sentenze, oltre che dalle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia NT RA (rese alle udienze DE 07/04/2021 e DE 05/05/2021) e dal contenuto DEl'intercettata conversazione che ebbe luogo in carcere tra NT RA e MA RA il 04/10/2014 (pagg. 16-17 DE ricorso), il ricorrente, nell'asserire che la Corte d'appello di Roma «di tutte queste fonti di prova non tiene alcun conto», contesta la sussistenza DEle contraddizioni che la stessa Corte d'appello ha riscontrato nella sentenza di primo grado e deduce in particolare al riguardo che: a) la Corte d'appello, nell'affermare che, «secondo il Tribunale, l'incarico di riscuotere i crediti DE ET [...] sarebbe stato conferito da NT RA al fratello SA. Il primo, tuttavia, nella sua deposizione dibattimentale, ha affermato di aver consegnato la lista di debitori compilata da ET alla RE MA, durante uno dei numerosi colloqui avuti con la stessa, perché la trasmettesse al compagno TO D'AT. In quale modo questi abbia, poi, eventualmente trasmesso la lista ed il compito DE recupero crediti a 11 SA RA non viene spiegato», non spiegherebbe a sua volta «perché il fatto che sia SA RA sia TO D'AT si siano occupati DEl'esazione DE debito da EO - il primo avanzando la richiesta, il secondo addivenendo a trattative per l'adempimento - dovrebbe inficiare la coerenza DEla ricostruzione DE fatto»; b) sarebbe solo apparente l'incongruenza temporale ravvisata dalla Corte d'appello di Roma nella dichiarazione di NT RA, riportata dal Tribunale di Roma, secondo cui il denaro che i RA dovevano ottenere nell'occasione «sarebbe servito per saldare il debito di RA SA per la cocaina oggetto di compravendita nel capo 23» (pag. 97 DEla sentenza di primo grado), atteso che la mancata valutazione DE complesso DEle prove acquisite aveva impedito alla Corte d'appello di Roma di avere contezza DEl'insieme DEla vicenda e, in particolare, DE fatto che la stessa si era dipanata per anni e che la riscossione DE debito di IC EO nei confronti di RI ET, ceduto dal ET per soddisfare GI UR (o il figlio di questi, come si afferma nel ricorso), costituiva «solo un frammento DEla complessiva operazione di recupero crediti iniziata nel 2013 su input di UR», la quale si era protratta sino al 2015, il che spiegava perché NT RA, nelle proprie dichiarazioni dibattimentali, avesse «messo in correlazione il fatto DE credito di RD nei confronti DE fratello SA, collocato nel 2015-2016, con la vicenda DE recupero crediti di UR, iniziata nel 2013-2014 e finita, appunto, nel 2016, DEla quale la riscossione DE debito di EO costituisce solo una parte». Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Roma, non potrebbe costituire un ostacolo all'affermazione di responsabilità degli imputati l'assenza di elementi dai quali risulti la riscossione di altri crediti indicati nella lista che era stata consegnata da RI ET a NT RA. Ciò, infatti, non significherebbe, come affermato dalla Corte d'appello di Roma, che «dei numerosi debitori DE ET indicati nella lista consegnata a NT RA [...], l'unico nei cui confronti i familiari e sodali di quest'ultimo si sarebbero effettivamente attivati sia stato IC EO» (pag. 47 DEla sentenza impugnata), «ma solo che di questa esazione, e non di altre, sono state raccolte prove attraverso le [...] indagini». La Corte d'appello di Roma non aveva peraltro considerato che NT RA aveva dichiarato che era stata fatta una suddivisione tra i sodali per riscuotere il dovuto dai vari debitori DE ET e aveva erroneamente ritenuto che l'episodio, narrato da NT RA, in cui TO D'AT aveva tenuto per sé il denaro fosse relativo all'escussione DE debito DElo stesso ET, laddove tale episodio era relativo all'escussione di un altro debitore. Con riguardo all'elemento costitutivo DEla minaccia, il ricorrente evidenzia che: a) all'incontro tra SA RA e il EO si era addivenuti, come si legge nella stessa sentenza impugnata, dopo che il EL era stato incaricato 12 da SA RA, il giorno prima DElo stesso incontro, di rintracciare il EO per ottenere un pagamento;
b) all'incontro aveva partecipato non solo SA RA ma anche NC IA, «anch'egli personaggio legato alla mafia catanese» e condannato, come detto, per il reato in questione;
c) il EO «si era rivolto ai MA per risolvere la questione, dunque aveva risposto alla richiesta frapponendo tra sé e RA la forza di un'altra organizzazione criminale». La Corte d'appello di Roma avrebbe «omesso, quindi, di fare una valutazione complessiva degli indizi esistenti», tralasciando anche gli ulteriori elementi costituiti dai fatti che: 1) l'incontro era «avvenuto il 25 settembre 2014 e che poco dopo, il 4.10.2014, NT e la RE MA discutano in carcere proprio DEl'esazione di questo credito, e dunque le due cose debbano essere messe in correlazione tra loro»; 2) all'incontro «fosse presente anche personalmente GE MA, come risulta dalla sentenza di condanna a carico di IA, segno che EO temeva di incontrare da solo RA e IA». Né sarebbe dirimente che il EO, nel corso DEla propria escussione dibattimentale, avesse negato di avere subito minacce, atteso che la persona offesa aveva negato non solo di avere pagato il debito in questione, ma anche di conoscere i MA e di ricordare l'incontro con SA RA e NC IA, sicché egli aveva «[i]nsomma [...] negato anche l'evidenza, atteggiamento tipico DE teste impaurito e reticente» Il ricorrente conclude che non sussisterebbe incoerenza nella ricostruzione dei fatti che era stata ER dal Tribunale di Velletri e, piuttosto, «la complessità DEla condotta estorsiva in concorso di più persone è semplicemente la dimostrazione DEla cooperazione nella riscossione, in generale, dei crediti di ET di più sodali coinvolti inizialmente a diverso titolo da NT RA». 3.4. Il Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma contesta in quarto luogo l'assoluzione degli imputati SA RA e GE EN dal reato di tentata estorsione aggravata in concorso (anche con QU RD e CE D'GE, giudicati separatamente) ai danni di EL Di IO di cui al capo 9 DEl'imputazione perché il fatto non sussiste. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello di Roma, pur avendo ripercorso tutti i fatti che erano emersi nel corso DEl'istruttoria, sarebbe pervenuta, sulla base degli stessi fatti, a DEle conclusioni contraddittorie e manifestamente illogiche, omettendo anche di considerare ed esaminare il contenuto DEla già citata sentenza DE 16/06/2020 DE G.u.p. DE Tribunale di Roma, confermata con sentenza DE 26/05/2022 DEla Corte d'appello di Roma e divenuta irrevocabile il 15/10/2022, con la quale era stato separatamente giudicato e condannato il concorrente nel reato CE D'GE. 13 Dopo avere ripercorso i fatti e dopo avere rammentato la valutazione che ne era stata data dalla Corte d'appello di Roma, esponendo, in particolare, che la stessa Corte «dà per acclarato che Di IO era spaventato e anzi addirittura preoccupato per l'incolumità propria e DEla sua famiglia e che per questo abbia accettato di incontrarsi con EN, pur senza conoscerlo e senza capire chi fosse US SA, la persona che gli è stata nominata nel corso DEla telefonata, ma di cui nemmeno gli è stato detto che lo cercava per esigere un credito», il ricorrente deduce che «[è] solo in un contesto di intimidazione che ha senso la scelta di farsi acOMre da RD, non certo necessaria per fronteggiare un qualsiasi creditore. Tanto è significativa la compagnia di RD che Di IO è stato reticente perfino sul fatto di aver chiesto il suo aiuto, arrivando a sostenere che il giorno DEl'incontro si trovava con lui per caso (circostanza che anche la Corte d'Appello ha ritenuto inverosimile)». Il ricorrente deduce poi che: a) come risultava dal servizio di osservazione controllo e pedinamento DE 17/07/2015, il Di IO, insieme al RD, aveva incontrato SA RA e, ciò nonostante, non solo la persona offesa aveva negato di averlo visto ma, prima ancora, aveva negato di conoscere «i» RA;
b) il Di IO aveva successivamente incontrato US SA, creditore DEla fallita Dimafin s.p.a., di cui il Di IO era stato amministratore, e, nonostante avesse spiegato al SA che egli non poteva personalmente pagare alcun debito DEla società fallita ma che occorreva insinuarsi al passivo fallimentare, le richieste di denaro al Di IO erano continuate per mesi, tramite il RD, «che faceva da tramite tra "i ragazzi" e la vittima, facendogli notare che, se avesse continuato a tergiversare per evitare il pagamento, i primi si sarebbero arrabbiati» (così il ricorso, che riporta anche l'intercettata frase DE RD DE 27/10/2015 «già si sono incazzati [...] guarda») e che, il 4/11/2015, aveva scritto al Di IO un SMS con il quale «lo "rimprovera" scrivendogli che quelle persone si erano stancate e volevano incontrarlo ("C EL così mi metti in difficoltà e la gente si straniere io da questa mattina sono con loro. Vorrebbero incontrarti")» (così il ricorso). Il ricorrente asserisce che la Corte d'appello di Roma, «nel cercare una spiegazione alternativa alla paura esplicitamente manifestata dalla persona offesa ("abito sul territorio, c'ho una famiglia da proteggere, cerco di proteggere la famiglia"), tanto da giustificare la scelta di farsi acOMre, a sua difesa, da una persona legata a un'organizzazione criminale (RD)», sarebbe pervenuta a una conclusione manifestamente illogica, in quanto «non spiega per quale motivo Di IO sia stato smaccatamente reticente in dibattimento su ogni minima circostanza, negando quello che era emerso oggettivamente dalle registrazioni e dagli ocp». Il ricorrente osserva in proposito che se il Di IO «avesse parlato con 14 gli imputati quali semplici mandatari di un creditore, non avrebbe avuto alcuna ragione di negare perfino il ruolo di RD o la conoscenza di RA SA», sicché «la sua reticenza si spiega solo con il fatto che, evidentemente, in dibattimento temeva ritorsioni da parte degli odierni imputati». La motivazione DEla sentenza impugnata sarebbe poi contraddittoria rispetto ad alcune risultanze istruttorie non considerate dalla Corte d'appello di Roma, segnatamente: 1) l'anomalia DE comportamento DE creditore di rivolgersi, anziché a un avvocato o direttamente al Di IO, a DEle persone «con cui è entrato in contatto presso una concessionaria, che ritiene evidentemente dispongano di strumenti più efficaci per ottenere il soddisfacimento DE proprio credito»; 2) l'anomalia DEla modalità che era stato richiesto al Di IO di utilizzare per effettuare il pagamento costituita dal versamento sul conto corrente DEla menzionata concessionaria anziché direttamente in favore DE SA;
3) la già menzionata sentenza definitiva di condanna DE concorrente CE D'GE, il braccio destro di SA RA, come tale presente fin dal primo incontro con Di IO;
4) la già ricordata sentenza DE 26/06/2018 DE Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 10/11/2020, di condanna di SA RA, CE D'GE e NC IA per estorsione e rapina ai danni di tale Krayem, con la quale era stato accertato come «fosse consueto il richiamo verbale alla contiguità con famiglie mafiose siciliane in occasione dei reati perpetrati [dai sodali DEla famiglia RA] sul litorale laziale al fine di acquisirne il controllo, essendo tale richiamo idoneo di per sé - senza necessità di più esplicite minacce - ad ottenere la coartazione DEla libertà altrui», e nella quale era stato anche evidenziato come NT RA avesse «precisato che in ambiente malavitoso la provenienza siciliana evoca da sola il collegamento con la mafia». La Corte d'appello di Roma non avrebbe in alcun modo valorizzato tali risultanze istruttorie, nemmeno per discostarsene motivatamente, nonostante esse - si sostiene - «ben si attagliano proprio alla fattispecie concreta di cui al capo 9), in cui è bastato un sollecito verbale in dialetto siciliano per impaurire fin dal primo contatto Di IO e, in seguito, farlo sottostare alle "sollecitazioni" di RA SA, spalleggiato da D'GE CE e EN GE». 3.5. Il Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma contesta in quinto luogo l'assoluzione degli imputati RO RA, SA RA, IO RA, MA RA, TO D'AT e IM AN dal reato di associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) DEl'imputazione perché il fatto non sussiste, con la conseguente esclusione, relativamente ai reati-fine, DEla circostanza aggravante DEla cosiddetta agevolazione mafiosa. 3.5.1. Il ricorrente contesta anzitutto l'argomentazione DEla Corte d'appello di Roma secondo cui gli imputati, «sebbene legati da rapporti di parentela e 15 affinità, non si fidavano l'uno DEl'altro, né avevano tra loro costituito una cassa comune in vista DEla realizzazione DEl'ipotetico programma criminoso di cui si fa menzione nella prospettazione accusatoria» (pag. 33 DEla sentenza impugnata), denunciando come le affermazioni che gli imputati «non si fidavano l'uno DEl'altro» e «non avevano costituito una cassa comune» sarebbero anapodittiche e prove di riferimenti alle emergenze istruttorie che le giustificherebbero, atteso che la Corte d'appello di Roma non avrebbe «richiamato i fatti da cui ha tratto tale conclusione». Nel supporre, perciò, che la Corte d'appello di Roma abbia inteso accogliere le tesi degli atti di appello di alcuni degli imputati là dove tali atti indicavano DEle liti che erano insorte tra gli stessi imputati, il ricorrente lamenta che la stessa Corte d'appello avrebbe DE tutto omesso di valutare le circostanze che erano emerse nel corso DE dibattimento dalle quali era risultato come le suddette liti avessero una «causa inquadrabile proprio nell'aver tradito gli scopi e gli accordi DEl'associazione». In particolare, posto che chi aveva avuto degli screzi, anche forti, era TO D'AT, per i comportamenti che aveva talora tenuto, il ricorrente sostiene che tali comportamenti «non sono tali da escludere l'esistenza di un gruppo criminale solidale: anzi, proprio il fatto che essi siano stati stigmatizzati dai capi DEl'associazione, NT e RO RA, è significativo DEl'esistenza di un patto, violato da D'AT nelle suddette occasioni, in forza DE quale i proventi DEle attività DEittuose dovevano essere destinati agli scopi DEl'associazione, pure se questi, alle volte, coincidevano con gli interessi di alcuni dei capi». Pertanto, «le liti con TO D'AT confermano, anziché escludere, l'esistenza di un vincolo tra consociati, tanto che chi l'ha violato è stato redarguito;
confermano anche l'esistenza di una "cassa comune", intesa quale somma dei proventi DEittuosi costituente patrimonio DEl'associazione e gestita dai suoi capi, proprio perché la causa DEle liti è stata la decisione di D'AT di nascondere o cambiare la destinazione dei proventi di reato». Secondo il ricorrente, vi sarebbero peraltro anche degli episodi in cui sarebbe emerso «il contrario», nei quali, cioè, il D'AT aveva conferito denaro ad altri (asseriti) componenti DEl'associazione in quanto tali e non in quanto concorrenti nel reato che aveva prodotto i proventi illeciti, come nel caso DE conferimento a SA RA DEla somma di C 1.000,00 nell'ambito DEla somma di C 6.000,00 che era stata "recuperata" da IC EO (riferimento al capo 7 DEl'imputazione) e alla fidanzata di IM AN DEla somma di C 300,00 per pagare l'avvocato al AN che era stato arrestato (riferimento al capo 12 DEl'imputazione). 16 Anche l'episodio DEittuoso di cui al capo 4 DEl'imputazione, con riguardo al quale la Corte d'appello di Roma aveva confermato le condanne di RO RA e di AN De LI per il reato di tentata estorsione ai danni di AL NA, dimostrerebbe, «da un lato, che il nome DEla famiglia nel suo complesso incuteva timore nelle vittime e, dall'altro lato, che il clan, come tale, traeva reddito addirittura dalla semplice autorizzazione ad usare il proprio nome. Reddito che, evidentemente, andava a finire nella "cassa comune"». Sotto un altro profilo, il ricorrente rappresenta come sarebbe emersa l'esistenza di un'organizzazione stabile di persone, con i seguenti ruoli: RO RA di capo;
SA RA e TO D'AT di uomini di fiducia DE capo, impegnati in prima persona nel recupero crediti/estorsioni e nel traffico illecito di sostanze stupefacenti;
IM AN di esecutore materiale;
MA RA di partecipe incaricata di fare da tramite con il detenuto NT RA per trasmettere i suoi messaggi all'esterno DE carcere agli altri sodali. Così, dal dialogo tra RO RA e EN MI era emerso come il primo ricoprisse la posizione di vertice, «perché altrimenti non avrebbe avuto senso riferire a lui, se non per indurlo a controllare l'operato DEle persone che lavoravano per l'interesse comune DE gruppo». Dallo stesso colloquio sarebbe anche emerso come l'MI rifornisse l'associazione come tale e che «poi, per portare a termine la vendita a terzi, egli acOMva in Sicilia ora D'AT ora SA RA, secondo un accordo generale evidentemente preso anche con RO, che andava al di là DEla realizzazione di singoli fatti di detenzione e spaccio in concorso». Gli elementi evidenziati, ancorché fossero emersi nel corso DE dibattimento, «o non sono stati minimamente considerati dalla Corte d'Appello, o sono stati valutati atomisticamente e non nel loro complesso, cosicché la motivazione appare sia carente sia illogica e contraddittoria rispetto agli atti DE dibattimento». 3.5.2. Il ricorrente contesta in secondo luogo l'affermazione DEla Corte d'appello di Roma secondo cui le dichiarazioni DE collaboratore di giustizia NT RA sarebbero state «non corroborate dai necessari riscontri imposti dall'articolo 192, comma 3, c.p.p.» e sarebbero state «veicolate in dibattimento, con modalità singolari, attraverso la testimonianza DEl'operante di polizia giudiziaria PE Lumia». Quanto a quest'ultima affermazione, essa si porrebbe in contrasto sia con quanto risulterebbe dalla lettura DElo "Svolgimento DE processo" DEla sentenza di primo grado sia con i verbali di udienza, dai quali risultava come NT RA fosse stato sottoposto a esame e a controesame nel corso DEle udienze DE 07/05/2021 e DE 05/05/2021, con la conseguenza che la medesima affermazione sarebbe fondata su un travisamento dal fatto. 17 Quanto alla prima asserzione relativa alla mancanza di riscontri, ai sensi DE comma 3 DEl'art. 192 cod. proc. pen., alle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia NT RA, essa sarebbe anapodittica e deriverebbe «dalla mancata considerazione di elementi di prova che invece sono senz'altro emersi nel dibattimento». Il ricorrente espone le parti salienti DEle dichiarazioni di NT RA (pagg. 29-30 DE ricorso), con le quali questi avrebbe «fornito una descrizione univoca DEl'esistenza di un'associazione di stampo mafioso». Tale collaboratore di giustizia aveva reso dichiarazioni con un contenuto sovrapponibile anche nel procedimento che si era concluso con la già menzionata sentenza DE 26/06/2018 DE Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 11/11/2020, che ne fa una sintesi e che non sarebbe stata considerata dalla Corte d'appello di Roma. Dall'attività istruttoria sarebbero emersi plurimi riscontri alle dichiarazioni di NT RA dei quali, tuttavia, la Corte d'appello di Roma non avrebbe «tenuto alcun conto, nemmeno per motivare la loro eventuale irrilevanza». In particolare, DE controllo che veniva esercitato dall'associazione sul territorio DE litorale laziale - al quale era finalizzata fin dall'inizio l'attività che era stata intrapresa da RO RA -, si avrebbero riscontri dal contenuto DEle effettuate intercettazioni e dagli elementi di prova che erano emersi con riguardo ai vari reati-fine. Anche le associazioni criminali che erano presenti in altre realtà territoriali avrebbero riconosciuto la preminenza dei RA nella "loro" zona e si sarebbero accordate con gli stessi RA per non disturbarsi a vicenda e per non contestare l'egemonia altrui nei territori di rispettiva pertinenza. Il ricorrente evidenzia: la piena collaborazione che era stata stabilita da RO RA con i LE (contenuto DEl'intercettata conversazione tra RO RA e la moglie DE 07/06/2015) e come dalle emergenze istruttorie relative al reato di cui al capo 1-bis DEl'imputazione fosse risultato come gli stessi LE riconoscessero che a Torvajanica e a Pomezia "comandavano" i RA;
l'intercettata conversazione DE 09/06/2015 tra RO RA e il fratello («questo non è territorio di calabresi»), la quale proverebbe anche che, come era stato dichiarato da NT RA, una DEle attività svolte dall'associazione era quella DE recupero di crediti altrui;
la vicenda relativa ai reati di tentata estorsione e di danneggiamento seguito da incendio DEla pasticceria "La Salernitana" in Torvajanica di cui ai capi 5 e 6 DEl'imputazione, episodi dai quali sarebbe emerso «che il DEitto è stato originato dallo sgarbo fatto dai proprietari - legati ad una cosca DEla 'ndrangheta e alla famiglia mafiosa catanese dei MA-Catina - alla famiglia RA, decidendo di aprire una pasticceria nella stessa area dove si trovava la pasticceria di IO RA Daniel Caprice» e che sarebbero stati 18 anche sintomatici «dei rapporti su un piano paritario con altre organizzazioni criminali»; la frase di IO RA, intercettata il 05/02/2016, «qua se c'è qualcuno che comanda sono i RA e basta! [...] A Torvajanica abbiamo sempre comandato noi! [...] la prossima volta che rientri qua, ti faccio uscire con i piedi davanti!»; la vicenda, collegata al fatto che è contestato nel capo 23 DEl'imputazione, concernente la vendita di cocaina da SA RA a SE RD, esponente DEla famiglia catanese dei Cappello, legata ai Santapaola. Quest'ultima vicenda, oltre a confermare i rapporti paritari con altre organizzazioni criminali, sarebbe anche «sintomatica DEle modalità di agire dei componenti DEl'associazione in rapporto ad altre organizzazioni mafiose di tipo "tradizionale", che operano e sono riconosciute in primo luogo nel territorio siciliano, anche se collaborano con altre entità criminali». Il ricorrente sottolinea anzitutto che sarebbe «agevole notare che i rapporti si collocano su un piano di parità e che per le condotte poste in essere dai sodali sono chiamati a rispondere - o a trattare per raggiungere un accomodamento - i capi DEla famiglia. Dimostrazione, questa, prima di tutto, DEl'esistenza di un'associazione a DEinquere e non di singole commissioni di reati in concorso di persone: altrimenti, non avrebbe senso che RD, essendo stato ingannato dal correo nel DEitto di compravendita di stupefacenti (SA RA), si rivolga ad un suo parente (lo zio RO RA) per ottenere il denaro perso. Soprattutto, che lo faccia appellandosi al credito di cui il capo RO RA gode in Sicilia, dove egli è rispettato e dove tiene a conservare il suo buon nome. Dunque, la famiglia RA ha rapporti paritari con le altre famiglie mafiose siciliane e il suo capo può spendere il proprio "prestigio" per cercare addivenire ad un accordo e "mettere pace" tra le due famiglie». In secondo luogo, la vicenda costituirebbe «manifestazione DEle regole di comportamento, tipicamente mafiose, che vigono nel sodalizio: il rispetto che si deve ai componenti di altre associazioni mafiose, quali "uomini d'onore", rispetto tradito da SA RA nel momento in cui si sottrae ad ogni confronto con gli altri, tanto che lo zio non può e non vuole più proteggerlo;
d'altro canto, la regola DEl'omertà, che impone ad IO di ritrattare la denuncia per non far incriminare i suoi sequestratori». Anche in ordine agli indicati rapporti con altre note associazioni di tipo mafioso, instaurati su un piano di parità e regolati da patti di reciproco riconoscimento territoriale, nulla verrebbe detto nella sentenza impugnata, con la quale la sussistenza DE reato di associazione di tipo mafioso sarebbe stata esclusa senza considerare quanto era risultato provato al riguardo. 19 3.5.3. Il ricorrente contesta in terzo luogo l'affermazione DEla Corte d'appello di Roma secondo cui il gruppo criminale «non si è avvalso di un'intrinseca potenzialità intimidatrice», atteso che i DEitti che la stessa Corte aveva ritenuto sussistenti si dovevano reputare «espressione DEla capacità materiale manifestata dai singoli autori». Secondo il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, l'assenza di «intrinseca potenzialità intimidatrice» sarebbe stata affermata dalla Corte d'appello in modo anapodittico e senza indicare gli elementi che avrebbero smentito la valutazione contraria che era stata fatta dal Tribunale di Velletri. Sarebbero molteplici, secondo il ricorrente, gli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale che comproverebbero la concreta e attuale forza intimidatrice esercitata dalla famiglia RA e dai suoi accoliti, la quale avrebbe prodotto «un assoggettamento omertoso DE territorio di riferimento, dovuto a una diffusa convinzione che collaborare con le forze DEl'ordine e l'autorità giudiziaria non impedisse ritorsioni». L'effetto di intimidazione, come aveva dichiarato NT RA, era ottenuto mediante la mera evocazione DEla "sicilianità", senza che fosse necessario ricorrere a minacce esplicite, come sarebbe stato confermato dal fatto che pressoché tutte le vittime DEle contestate estorsioni erano state impaurite dal solo sentire che le pretese provenivano da "siciliani" (vicende di cui ai capi 1-bis, 4, 7 e 9 DEl'imputazione). Che dalla stessa forza intimidatrice derivasse un atteggiamento omertoso, che induceva la convinzione DEl'inutilità di denunciare, sarebbe comprovato dalla reazione avuta da «un po' tutte» le persone offese dopo avere ricevuto le richieste estorsive: «prima di tutto si sono rivolte ad amici di organizzazioni criminali di pari peso;
puoi in dibattimento hanno negato l'evidenza (anche in questo caso, si veda il comportamento di AN, di NA, di EO, di Di IO)». La Corte d'appello di Roma, omettendo di leggere le fonti di prova nel loro insieme, avrebbe escluso ogni intimidazione solo perché le varie vittime avevano negato di avere ricevuto minacce, senza considerare che: da un lato, le stesse vittime avevano negato DE tutto di conoscere gli imputati e di averli incontrati, mentre dagli appostamenti DEla polizia giudiziaria o dalle intercettazioni telefoniche risultava oggettivamente il contrario;
dall'altro lato, l'intimidazione può avvenire anche in modo silente, senza minacce esplicite, come aveva appunto spiegato che avveniva NT RA nelle sue dichiarazioni. 3.6. Il Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma contesta in sesto luogo la declaratoria di non doversi procedere nei confronti degli imputati RO RA, SA RA, IO RA e NC D'AT in ordine al reato di favoreggiamento personale in concorso di cui al capo 20 24) DEl'imputazione perché - esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., nonché la recidiva che era stata contestata ad RO RA e a SA RA - il reato era estinto per prescrizione. Il ricorrente reputa che, alla luce dei fatti emersi dall'istruttoria e illustrati nell'argomentare la doglianza relativa al capo 1 DEl'imputazione, la decisione di escludere le indicate circostanze aggravanti sarebbe illogica. Il Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma asserisce che l'erroneo disconoscimento DEla sussistenza DEl'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1 DEl'imputazione avrebbe comportato l'erronea esclusione DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Posto che la fondatezza DEl'accusa di cui al capo 24 DEl'imputazione sarebbe stata accertata anche dalla Corte d'appello di Roma, la sussistenza DE reato di cui a tale capo dimostrerebbe l'esistenza DEl'associazione tra gli imputati, atteso che gli stessi, nell'occasione, si adoperarono tutti per evitare che i Carabinieri potessero rintracciare il loro sodale CE D'GE, il quale - si dovrebbe anche considerare - era il braccio destro di SA RA ed era con lui imputato di più reati-fine, ed era anche affiliato ai Santapaola così come suo cugino SA RA. Il ricorrente evidenzia anche che il D'GE non sarebbe stato il solo a usufruire DEl'ospitalità" dei RA, atteso che: la moglie di GA IA era stata fittiziamente assunta nella gelateria che era gestita da MA RA;
il figlio DElo stesso GA IA NC, durante la sua latitanza, era stato ospitato dalla figlia di MA EL grazie all'attivazione di TO D'AT (come aveva dichiarato NT RA); IO RA aveva fittiziamente assunto anche il nipote MO RA (figlio di RO RA) il quale si occupava di cessione di stupefacenti per conto DE padre. Il ricorrente conclude quindi che, «[i]nsomma, il favoreggiamento di D'GE di cui al capo 24 non appare affatto un comportamento estemporaneo o "eccentrico" (come si esprime la Corte d'Appello nell'escludere la recidiva per SA e RO RA) rispetto alle precedenti condotte DEittuose, ma anzi si inserisce perfettamente nel quadro associativo di mutuo sostegno dei sodali e comunque degli "amici" mafiosi». 4. AN RA ha proposto due ricorsi, uno a firma DEl'avv. OL VE e uno a firma DEl'avv. Cesare Placanica. 4.1. Il ricorso a firma DEl'avv. OL VE è affidato a quattro motivi. 4.1.1. Con il primo motivo - relativo all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 5 e 6 DEl'imputazione -, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà DEla motivazione in 21 quanto la Corte d'appello di Roma, dopo avere attribuito a NT RA l'iniziativa di compiere la tentata estorsione mediante il danneggiamento incendiario DEl'esercizio commerciale "La Salernitana" (capi 5 e 6 DEl'imputazione), ha poi affermato la sua responsabilità penale come «istigatrice» di tali condotte criminose. La ricorrente premette che, nel capo 5 DEl'imputazione, essa non era in alcun modo coinvolta nel momento DEl'ideazione e DEla programmazione DE DEitto e la seconda fase DEl'azione, cioè quella DE danneggiamento mediante l'incendio DE locale "La Salernitana", era attribuita all'iniziativa di NT RA. Ciò premesso, MA RA lamenta che la Corte d'appello di Roma avrebbe fornito una motivazione perplessa, non coerente con le risultanze processuali e contraddittoria. L'imputata contesta anzitutto l'argomentazione DEla Corte d'appello secondo cui «vi è prova certa e inconfutabile che MA RA si sia fatta latrice di alcuni "pizzini" consegnatigli dal fratello NT RA e che all'inequivocabile esortazione di quest'ultimo - "ma perché non gliela bruciano" - ella rispose prontamente - "se glielo dico a US [AN IM] lo fa subito"» (pagg. 42-43 DEla sentenza impugnata), deducendo come già dall'indicazione di NT RA «ma perché non gliela bruciano» risulterebbe come essa non dovrebbe «essere assolutamente coinvolta nella vicenda», atteso che suo fratello NT non le disse «perché non gliela bruciate?», dal che si sarebbe dovuto ricavare che la sua direttiva era rivolta a soggetti diversi dalla RE. MA RA deduce poi la contraddittorietà DEla motivazione per averle la Corte d'appello di Roma assegnato prima il ruolo di mero nuncius di «DEiberazioni assunte dagli uomini DEla famiglia», attraverso la trasmissione all'esterno DE carcere DEl'ordine che era stato dato da suo fratello NT e «che dovrà essere eseguito senza alcun proprio contributo operativo» e, poi, il ruolo di «istigatrice» DEl'intera condotta DEittuosa. La lamentata contraddizione sarebbe «decisiva» in quanto la «condotta di istigazione», la quale «implica già di per sé la consapevolezza DEla azione illecita di cui il soggetto agente sollecita l'attuazione da parte dei correi», differirebbe profondamente «da una condotta di mero rafforzamento DEl'altrui volontà propria di chi si limiti a trasmettere un ordine o una direttiva rivolta alla esecuzione di un'azione violenta, rispetto alla quale l'agente non mostri alcun significativa adesione né condivisione», tenuto conto che, «[s]e il rafforzamento DEl'altrui volontà può derivare anche da una condotta DE tutto involontaria e inconsapevole (la presenza passiva sul luogo DE DEitto o altre condotte similari, quali, nella specie, il recapito all'esterno di un biglietto senza conoscerne il contenuto), per ritenere la compartecipazione criminosa occorre valutare la consapevolezza che la 22 condotta DEl'agente sia specificamente diretta ad influenzare positivamente la volontà dei correi». Con l'incerta attribuzione di un preciso ruolo nella vicenda DEittuosa de quo, la Corte d'appello di Roma avrebbe altresì reso una motivazione priva DE necessario approfondimento sull'elemento psicologico. La stessa Corte d'appello avrebbe così anche omesso di dare risposta alle sollecitazioni che le erano state rivolte con il quarto motivo DEl'atto di appello e con i motivi nuovi di appello con riguardo al necessario approfondimento DE ruolo da essa effettivamente svolto nella vicenda (la ricorrente riporta uno stralcio DE proprio atto di appello nel quale era stato scritto, tra l'altro, che: l'imputata non aveva «in alcun modo contribuito alla realizzazione, neppure a livello psicologico, DEl'evento. RA MA non ha aderito al proposito incendiario DE fratello, ma si è limitata a commentare la frase DE fratello osservando che l'amico di TO D'AT, suo convivente, soprannominato US, sarebbe stato certamente disponibile ad eseguire un attentato»; il colloquio con suo fratello NT DE 19/02/2015 «si registra due mesi prima DEl'attentato incendiario DE 24/04/2015, senza che negli incontri successivi presso il carcere di Viterbo (da febbraio ad aprile 2015) l'argomento sia stato in alcun modo riproposto, a riprova DEl'estemporaneità DE commento fatto ad alta voce da MA RA, privo di qualsivoglia aspetto concreto»; «la motivazione DEla sentenza impugnata non si è fatta carico neppure di ipotizzare un contributo morale da parte di RA MA, quale ipotetico rafforzamento DE proposito criminoso esternato dal fratello NT»). Anche le dichiarazioni che furono rese in dibattimento da NT RA dimostrerebbero la contraddittorietà DEla motivazione. Posto che l'ordine di dare fuoco al locale "La Salernitana" sarebbe stato impartito da NT RA direttamente a TO D'AT attraverso un bigliettino consegnato in carcere dallo stesso NT RA alla RE MA, la ricorrente evidenzia come nel proprio atto di appello avesse rappresentato che, per potere ipotizzare una sua responsabilità a titolo di concorso nei reati di cui ai capi 5 e 6 DEl'imputazione, sarebbe stato necessario dimostrare che essa, nel momento in cui ricevette dal fratello il menzionato bigliettino chiuso da consegnare al proprio convivente TO D'AT, era a conoscenza DE contenuto DElo stesso bigliettino e, quindi, DEl'ordine, in esso contenuto, di dare fuoco al locale "La Salernitana". La Corte d'appello di Roma avrebbe omesso di motivare in ordine alla sussistenza DEl'elemento psicologico quale concorrente nei due reati. Tale omissione si dovrebbe ritenere decisiva, atteso che «la mancata consapevolezza da parte di RA MA sul contenuto DE biglietto consegnato a D'AT 23 TO potrebbe, al più, integrare una ipotesi di semplice connivenza, non punibile». La ricorrente ribadisce che nella propria condotta di mero nuncius di una volontà DE fratello «non si intravede alcun rafforzamento consapevole DEla determinazione altrui né tantomeno, una adesione, consapevole e volontaria, ad un'azione DEittuosa DEiberata dal fratello NT e da altri concretamente eseguita, in assenza di un proprio contributo di qualsiasi natura». La ricorrente lamenta ancora che la propria tesi difensiva, che aveva illustrato anche nei motivi nuovi di appello, secondo cui la dichiarazione DE collaboratore di giustizia NT RA «davo a mia RE un bigliettino chiuso con lo scotch e lei lo portava a chi le dicevo» avrebbe dimostrato come «l'attività materiale svolta da RA MA fosse DE tutto priva di consapevolezza in relazione a ciò che vi fosse scritto», non sarebbe stata esaminata dalla Corte d'appello di Roma, la quale non avrebbe fatto alcun riferimento alle dichiarazioni di NT RA sul punto. 4.1.2. Con il secondo motivo - relativo al trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo 5 DEl'imputazione, ritenuto il più grave tra i due reati in continuazione -, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza DEla motivazione in quanto la Corte d'appello di Roma «ha omesso di indicare la cornice edittale applicabile alla fattispecie consumata e non ha indicato l'entità DEla diminuzione stabilita dall'art. 56 c.p. per il DEitto tentato, giustificando, in maniera solo apparente, la scelta di infliggere una pena detentiva superiore al minimo edittale». La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma, nel determinare la misura DEla pena per il più grave reato di tentata estorsione semplice (attesa la ritenuta esclusione DEle contestate circostanze aggravanti) di cui al capo 5 DEl'imputazione, ha «omesso di indicare la quota di pena riferita al reato più grave nella forma consumata [...] senza, quindi, fornire alcuna giustificazione DEla entità DEla riduzione applicata per effetto DEla riconosciuta forma tentata DE DEitto», con la conseguenza che la pena irrogata per il suddetto DEitto di cui al capo 5 risulterebbe «priva di idonea giustificazione mancando qualsiasi riferimento alla entità DEla diminuzione di pena ER ai sensi DEla norma che punisce il DEitto tentato». La ricorrente rappresenta in proposito che, se è vero che la Corte di cassazione ha riconosciuto che la determinazione DEla pena per il DEitto tentato può essere effettuata anche con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, ciò dovrebbe comunque essere coniugato con la necessità DE contenimento DEla riduzione DEla pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e con 24 l'obbligo di dar conto in motivazione DEla scelta commisurativa adottata (è citata, in proposito, Sez. 5, n. 40020 DE 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528-01). La ricorrente contesta che la Corte d'appello di Roma non avrebbe fornito una giustificazione adeguata DEla propria scelta sanzionatoria, essendosi limitata a utilizzare la formula, asseritamente «vuota», DEla «gravità DE fatto e [DE] contesto in cui si è svolto» (pag. 85 DEla sentenza impugnata), utilizzata dalla stessa Corte anche in sede di determinazione DE trattamento sanzionatorio inflitto agli altri imputati RO RA, SA RA, TO D'AT e IM AN. La motivazione DEla determinazione DEla misura DEla pena sarebbe, perciò, apparente, giacché, quanto alla gravità DE fatto, «non considera i diversi ruoli svolti dagli imputati nella programmazione, ideazione ed esecuzione DEla tentata estorsione di cui al capo 5» e, quanto al contesto in cui si sono svolti i fatti, «non tiene conto che ogni riferimento a vicende associative è precluso dalla assoluzione di tutti gli imputati dal relativo capo di imputazione (sub 1) perché il fatto non sussiste». La Corte d'appello di Roma avrebbe omesso «ogni riferimento alla intensità DE dolo che sostiene l'affermazione di colpevolezza di RA MA e, soprattutto, ogni valutazione specifica DEla capacità a DEinquere DEla odierna ricorrente, sulla base DEle chiare indicazioni contenute nell'art 133, comma 2, c.p.». 4.1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza DEla motivazione per non avere la Corte d'appello di Roma fornito alcuna risposta, neppure implicita, alla richiesta, formulata con l'ottavo motivo DE proprio atto di appello, di applicazione DEla circostanza attenuante di cui all'art. 114, terzo comma, cod. pen., in relazione all'art. 112, primo comma, n. 3), cod. pen., «per essere stata determinata a commettere i DEitti di cui sopra, in quanto persona soggetta, per tradizione, cultura ed educazione ricevuta, all'autorità DE fratello maggiore RA NT». Nel richiamare le considerazioni che aveva esposto nell'ottavo motivo DE proprio atto di appello a sostegno DE riconoscimento DEl'invocata circostanza attenuante, la ricorrente lamenta che le stesse non avrebbero «trovato alcun riscontro, neppure implicito, nella motivazione DEla sentenza impugnata», DE tutto priva di argomentazioni al riguardo. 4.1.4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità DEla motivazione con riguardo al diniego DEle circostanze attenuanti generiche - che erano state richieste nel proprio atto di appello con specifico riferimento al ruolo di minima importanza avuto nella preparazione ed esecuzione dei reati di cui ai capi 5 e 6 25 DEl'imputazione - in considerazione DEla gravità DEle condotte in quanto commesse in un contesto «caratterizzato da un'abitudine "familiare" all'illiceità», nel quale, «[n]on a caso la maggior parte [degli imputati] è gravata da precedenti penali» (pag. 83 DEla sentenza impugnata). La ricorrente contesta anzitutto l'affermazione DEla Corte d'appello di Roma secondo cui «per nessuno degli imputati sono stati messi in evidenza elementi positivi che possano indurre al riconoscimento DEle suddette circostanze», lamentando che tale affermazione sarebbe incongrua e rivelerebbe una lettura sbrigativa e superficiale DE nono motivo DE proprio atto di appello, nel quale erano stati evidenziati gli elementi positivi che avrebbero giustificato la concessione DEle richieste circostanze attenuanti (in particolare: «in considerazione DE contributo di minima importanza fornito alla realizzazione dei reati, DEle sue condizioni di vita, DEla necessaria tutela DE suo ruolo di madre di una giovane adolescente, DEl'assenza di precedenti penali, DE limitatissimo periodo di coinvolgimento nelle vicende DEittuose contestate (febbraio-aprile 2015) e DEla assenza di qualsiasi espressione di pericolosità sociale»). MA RA contesta altresì che le giustificazioni DE diniego DEle circostanze attenuanti generiche erano state date dalla Corte d'appello di Roma mediante considerazioni comuni a tutti gli imputati, sicché le stesse giustificazioni si dovrebbero ritenere «prive DEla specificità richiesta dai criteri di cui all'art. 133 c.p.» e integrerebbero un'«ingiustificata equiparazione [...] tra le diverse posizioni di ciascun imputato». Tale equiparazione DEle posizioni di imputati appartenenti al medesimo nucleo familiare, di per sé ingiustificata, si rivelerebbe DE tutto inadeguata «per la stessa particolarità DEle imputazioni contestate», come risulterebbe dal fatto che ciascuno dei membri DEla famiglia RA che era stato raggiunto da un verdetto di colpevolezza era stato ritenuto responsabile «per reati diversi, occasionati da circostanze particolari e non da una visione unitaria DE gruppo», come era comprovato dal fatto che MA RA, diversamente da RO, SA e MO RA, non era mai stata neppure indagata per reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti ed era stata ritenuta responsabile di una condotta di tentata estorsione «alla quale avrebbe offerto un contributo tanto poco significativo da confondersi con la connivenza non punibile» e alla quale non avevano fornito alcun contributo gli altri membri DEla famiglia RA, a eccezione DE solo NT RA. MA RA rappresenta ancora che il concetto di «abitudine "familiare" all'illiceità», utilizzato dalla Corte d'appello di Roma, oltre a essere «non pertinente rispetto alle vicende DE presente procedimento», si porrebbe anche in conflitto con il principio di personalità DEla responsabilità penale previsto nel primo 26 comma DEl'art. 27 Cost. Ogni valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che pretenda di graduare le responsabilità individuali attraverso inammissibili generalizzazioni si dovrebbe considerare estranea ai principi fondamentali ai quali si ispira la Repubblica. Ai fini DEl'art. 62-bis cod. pen., non si potrebbe pertanto prescindere «da una doverosa verifica degli elementi che riguardano l'intensità DE dolo e la capacità a DEinquere dimostrata da ciascuno degli imputati», così come per i loro precedenti penali. 4.2. Il ricorso a firma DEl'avv. Cesare Placanica è affidato a tre motivi. 4.2.1. Con il primo motivo - relativo all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 5 e 6 DEl'imputazione -, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 110, 424 e 629, primo e secondo comma, cod. pen., e la carenza e illogicità DEla motivazione «con riguardo alle censure difensive contenute negli atti di appello». La ricorrente contesta anzitutto l'illogicità e la contraddittorietà DEla motivazione in quanto la Corte d'appello di Roma «dapprima attribuisce alla ricorrente il ruolo di istigatrice DEl'intera condotta DEittuosa e poi di nuncius, messaggera di pizzini consegnatigli da NT RA», con la conseguenza che, dalla sentenza impugnata, non si comprenderebbe «quali siano il ruolo e la condotta attribuiti all'imputata». La RA lamenta poi che la Corte d'appello di Roma avrebbe fornito un'argomentazione carente e illogica in ordine alle doglianze che ella aveva avanzato nel proprio atto di appello in ordine all'assenza di un suo consapevole contributo concorsuale alla commissione dei reati (doglianze con le quali la RA aveva tra l'altro rappresentato come: ella «si fosse limitata a ragguagliare il fratello NT [...] in ordine all'apertura DEla pasticceria in oggetto ed allo stato di avanzamento dei relativi lavori», nonché «a riportare al fratello le determinazioni dei vari componenti DEla famiglia rispetto a tale preliminare accadimento»; «le iniziative dei membri DEla famiglia RA sussistessero e venissero coltivate a prescindere dalle determinazioni di NT»; ella «apparisse, piuttosto, mossa dall'esigenza di tutelare e sostenere l'attività commerciale paterna, senza alcun ruolo né nell'ideazione, né nella successiva esecuzione dei fatti», sicché la sua condotta non avrebbe avuto «alcuna valenza causale rispetto alle condotte illecite effettivamente poste in essere»). La ricorrente afferma che i giudici di merito avrebbero ritenuto provato il suo concorso nei due reati a lei attribuiti sulla sola base DEla frase che era stata pronunciata da NT RA nel corso DE colloquio con lei DE 19/02/2015 «ma perché non gliela bruciano "La Salernitana"» e DEla risposta che ella gli aveva dato «se glielo dico a US, va subito»». 27 A tale proposito, la RA evidenzia che, nel proprio atto di appello, aveva dedotto che la mera circostanza che ella avrebbe detto a NT RA che "US", amico DE suo compagno TO D'AT, sarebbe stato disponibile a compiere l'atto incendiario, non costituiva un elemento sufficiente ai fini DEl'affermazione DEla sua responsabilità a titolo di concorso nel reato di danneggiamento seguito da incendio di cui al capo 6 DEl'imputazione, atteso che tale captata conversazione DE 19/02/2015 era anteriore di ben due mesi rispetto al compimento, il 28/04/2015, DEl'atto incendiario. Nello stesso atto di appello, aveva in sintesi lamentato che, nella sentenza di primo grado, sarebbe mancata un'adeguata motivazione «in ordine all'effettivo rafforzamento criminoso da parte DEl'imputata nei confronti DE fratello NT, limitandosi a definirla quale mero messaggero degli ordini impartiti da quest'ultimo» (DE quale venivano trascritte le dichiarazioni che aveva reso nel corso DEl'udienza DE 07/04/2021). Richiamate tali doglianze, che aveva avanzato nel proprio atto di appello, la ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma non avrebbe dato «alcun riscontro» alle stesse, lasciando così non sanato il denunciato deficit motivazionale DEla sentenza di primo grado. La RA lamenta ancora che la Corte d'appello di Roma sarebbe rimasta silente pure rispetto alla doglianza, anch'essa avanzata nel proprio atto di appello, con la quale aveva rappresentato come NT RA avesse affermato che i bigliettini che consegnava a sua RE MA erano chiusi con scotch, circostanza che avrebbe confermato che MA RA non ne conosceva il contenuto, e che dalle intercettazioni ambientali non era emerso che NT RA glielo avesse riferito a voce. Ne discenderebbe l'assenza di consapevolezza in capo all'imputata, «considerata mero nuncius DEle determinazioni DE fratello NT, [...] DE proposito criminoso proprio di quest'ultimo», e, quindi, l'assenza di consapevolezza DEl'efficacia causale DE proprio contributo alla condotta DEittuosa, il quale contributo potrebbe al più essere inquadrato in una forma di connivenza non punibile. La Corte d'appello di Roma, pertanto, da un lato, avrebbe violato le norme in tema di concorso di persone nel reato, dall'altro lato, avrebbe motivato in modo carente e illogico sulle censure difensive. 4.2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge per la mancata applicazione DEl'art. 114, primo e terzo comma, cod. pen., in relazione ai DEitti di cui ai capi 5 e 6 DEl'imputazione, e l'omessa motivazione sul punto. MA RA contesta in primo luogo la mancanza DEla motivazione in ordine al motivo di appello (il dodicesimo;
pagg. 31-32) con il quale aveva chiesto 28 che, in relazione ai reati di cui ai capi 5 e 6 DEl'imputazione, le fosse riconosciuta la circostanza attenuante cosiddetta DEla minima partecipazione di cui all'art. 114 (primo comma) cod. pen., sull'assunto che essa «non ha svolto alcun ruolo necessario per l'esecuzione dei DEitti contestati, prestando un'opera di minima efficienza causale» (così il ricorso), nonché la conseguente violazione DE suddetto invocato art. 114 cod. pen. La ricorrente contesta in secondo luogo la mancanza DEla motivazione in ordine al motivo di appello, che era contenuto nell'atto di appello a firma DEl'avv. OL VE, con il quale aveva chiesto che, sempre in relazione ai reati di cui ai capi 5 e 6 DEl'imputazione, le fosse riconosciuta la circostanza attenuante di cui al terzo comma DEl'art. 114 cod. pen., nonché la conseguente violazione di tale invocata disposizione. 4.2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e la carenza DEla motivazione con riguardo alla mancata concessione DEle circostanze attenuanti generiche, nonché «all'eccessività DE trattamento sanzionatorio, all'entità DEla diminuzione stabilita dall'art. 56 c.p. per il DEitto tentato nonché in ordine alla lamentata eccessività degli aumenti disposti a titolo di continuazione». MA RA lamenta in primo luogo la carenza di motivazione DEla sentenza impugnata in punto di diniego DEle circostanze attenuanti generiche, deducendo, in particolare, che la Corte d'appello di Roma avrebbe «manca[to] di offrire una adeguata motivazione ad personam», avrebbe reso una motivazione anapodittica e non avrebbe «valutato in concreto la censura difensiva relativa alla mancata applicazione DEl'art. 62 bis c.p.», che sarebbe stato perciò violato. La ricorrente lamenta in secondo luogo «[a]naloga carenza» con riguardo alla determinazione DE trattamento sanzionatorio, deducendo, in particolare, che la Corte d'appello di Roma non si sarebbe «confronta[ta] con le doglianze difensive espresse in punto di dosimetria DEla pena, la quale veniva individuata in misura irragionevolmente e immotivatamente superiore al limite edittale» e non avrebbe «off[erto] alcuna giustificazione DEla entità DEla riduzione applicata per effetto DEla riconosciuta forma tentata DE DEitto in esame». La ricorrente rappresenta a quest'ultimo proposito che, se è vero che la Corte di cassazione ha riconosciuto che la determinazione DEla pena per il DEitto tentato può essere effettuata anche con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, ciò dovrebbe comunque essere coniugato con la necessità DE contenimento DEla riduzione DEla pena prevista per il reato consumato da uno a due terzi e con l'obbligo di motivazione DEla scelta ER (è citata, in proposito, Sez. 5, n. 3526 DE 15/10/2013, dep. 2014, Birra, Rv. 258461-01). 29 La ricorrente contesta in terzo luogo che la Corte d'appello di Roma avrebbe omesso di «confrontarsi adeguatamente rispetto alle censure mosse in punto di aumenti a titolo di continuazione», nonostante la necessità, affermata anche dalla Corte di cassazione, che il giudice indichi anche l'entità di ogni singolo aumento di pena per la continuazione e i criteri che hanno inciso sulla relativa quantificazione. 5. SA FR ha proposto due ricorsi, uno a firma DEl'avv. OL VE e uno a firma DEl'avv. Cesare Placanica. 5.1. Il ricorso a firma DEl'avv. OL VE è affidato a due motivi. 5.1.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la manifesta illogicità DEla motivazione con riguardo all'affermazione DEla sua responsabilità per il reato di intermediazione nella fornitura di un quantitativo di sostanza stupefacente DE tipo cocaina, per un valore di circa C 130.000,00, ceduto da EN MI a SE RD, di cui al capo 23 DEl'imputazione, «in assenza di elementi che dimostrino, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato o il soggetto cedente avessero la effettiva disponibilità DEla sostanza stupefacente oggetto di trattativa o che potessero agevolmente procurarsela. Vizio risultante dal testo DE provvedimento». SA RA contesta la conclusione DEla Corte d'appello di Roma secondo cui «vi sono numerose indicazioni che portano a ritenere la serietà DEla trattativa portata avanti dall'imputato, fino alla sua positiva conclusione» (pag. 79 DEla sentenza impugnata), a fronte DEla tesi difensiva secondo cui l'imputato non avrebbe «mai avuto alcuna disponibilità DEla droga venduta al RD e che la sua intenzione fosse, sin dall'inizio, di truffare il catanese [cioè SE RD], facendogli credere che avrebbe potuto acquistare un quantitativo di cocaina in realtà inesistente» (così a pag. 78 DEla sentenza impugnata). Secondo il ricorrente, il principale, se non unico, elemento che avrebbe indotto la Corte d'appello di Roma alla suddetta trascritta conclusione sarebbe stato tratto dal contenuto DEl'intercettata conversazione tra RO RA e EN MI che ebbe luogo il 17/03/2016 all'interno DEl'abitazione di RO RA, contenuto dal quale la Corte d'appello: aveva tratto che l'MI «lamenta con RO l'inaffidabilità di TO D'AT contrapponendola alla serietà di SA RA, con il quale si dichiara disposto a lavorare ancora»; aveva «compre[so] che l'albanese [cioè EN MI] procura la sostanza stupefacente che i RA, poi, rivendono e che lo stesso ha effettuato numerosi trasporti a Catania»; aveva ritenuto «lecito inferire, dunque, che SA RA avesse effettivamente rapporti con l'MI e che non avrebbe avuto difficoltà a concludere un accordo per la fornitura di cocaina al RD da parte di questi, come indicato nel capo d'imputazione» (pag. 79 DEla sentenza impugnata). 30 Ciò detto, SA RA deduce che quest'ultima affermazione DEla Corte d'appello di Roma risulterebbe contraddetta dalla stessa sentenza impugnata, atteso che la stessa Corte d'appello lo aveva assolto dal reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui al capo 22 DEl'imputazione per non aver commesso il fatto in quanto non era «emerso alcun elemento di prova che facesse emergere un contributo causalmente attivo DEl'imputato alla consumazione DE reato» (pag. 75 DEla sentenza impugnata). Secondo il ricorrente, la manifesta illogicità DEla motivazione si coglierebbe esaminando i seguenti aspetti: a) la Corte d'appello di Roma avrebbe desunto che egli «non avrebbe avuto difficoltà a concludere un accordo [con l'MI] per la fornitura di cocaina al RD» muovendo da una premessa DE tutto indimostrata nel processo, nell'ambito DE quale non sarebbe stato comprovato alcun rapporto pregresso tra SA RA e EN MI finalizzato alla compravendita di stupefacenti (come risultava anche dall'assoluzione dal reato di cui al capo 22 DEl'imputazione); b) lo stesso assunto DEla Corte d'appello di Roma secondo cui egli «non avrebbe avuto difficoltà a concludere un accordo [con l'MI] per la fornitura di cocaina al RD» sarebbe «privo di concretezza rispetto alla genericità DEla conversazione intercorsa il 17 marzo 2016 tra RA RO e MI EN, che, a tutto voler concedere, riguarda ipotizzati acquisti da parte dei RA di quantitativi di sostanza stupefacente tipo marijuana (come da contestazione al capo 22)», e non tipo cocaina, con la conseguenza che la diversa tipologia di sostanza stupefacente cui si faceva riferimento nella suddetta conversazione non autorizzerebbe la conclusione DEla Corte d'appello, che si dovrebbe ritenere perciò fondata su una motivazione «meramente assertiva ed autoreferenziale»; c) l'interpretazione DE fatto che, nel corso DEla conversazione DE 17/03/2016 tra RO RA e EN MI, quest'ultimo non avesse fatto accenno alla vicenda in considerazione, come espressione DEla ribadita (da parte DEl'MI) serietà di SA RA («continua a ribadire la serietà di SA RA»; pag. 80 DEla sentenza impugnata). SA RA lamenta poi anche che la Corte d'appello di Roma avrebbe omesso di confrontarsi con le censure che egli aveva avanzato nel proprio atto di appello, avendo in particolare omesso di esplorare la questione DEl'effettiva disponibilità, da parte sua, DElo stupefacente oggetto DEla trattativa e ritenendo integrato il reato dal semplice raggiungimento DEl'accordo perfezionativo DE contratto di compravendita, anche senza la consegna DElo stupefacente. Il ricorrente deduce che la mancanza di elementi riguardo alla suddetta disponibilità non potrebbe essere «controbilanciata» dal fatto che egli, nel viaggio che aveva compiuto a Catania nell'ottobre DE 2015, si era fatto acOMre da EN AJ, sodale DEl'MI, acOMmento che la Corte d'appello di Roma 31 aveva ritenuto finalizzato a «poter DEineare con maggior precisione i dettagli DEla fornitura che doveva essere effettuata» dall'MI (pag. 79 DEla sentenza impugnata). SA RA asserisce che, nel motivare la propria decisione, la Corte d'appello di Roma non si sarebbe neppure confrontata con i principi affermati dalla Corte di cassazione, in particolare con il principio, statuito da Sez. U, n. 22471 DE 26/02/2015, SE, Rv. 263716-01, secondo cui la condotta criminosa di «offerta» di sostanze stupefacenti si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall'accettazione DE destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un'offerta collegata a un'effettiva disponibilità, sia pure non attuale, DEla droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano" il cessionario. Il ricorrente sostiene che il ruolo di intermediario, che gli è stato attribuito dalla Corte d'appello di Roma, avrebbe anch'esso richiesto l'accertamento che egli, o il suo "«"mandante"», individuato in EN MI, avesse la disponibilità effettiva, anche se non attuale, DEla cocaina offerta in vendita a SE RD e per la fornitura DEla quale il RD aveva già corrisposto la quasi totalità DE prezzo (C 130.000,00 a fronte degli C 150.000,00 pattuiti). Tale necessario accertamento sarebbe DE tutto mancato da parte DEla Corte d'appello di Roma, la quale si sarebbe limitata a ribadire «la serietà DEla trattativa portata avanti dall'imputato» su mandato DEl'MI, «senza nulla argomentare sul tema, di per sé decisivo, DEla disponibilità DEla sostanza stupefacente offerta all'acquirente». La mera esistenza DEla suddetta trattativa, il raggiungimento DEl'accordo tra SA RA e SE RD, con la corresponsione DEla quasi totalità DE prezzo DEla droga, non consentirebbero di ritenere che i fornitori DEla cocaina o il loro intermediario avessero la disponibilità DEla droga che avevano offerto in vendita o, quantomeno, la «agevole e probabile possibilità di procurarsela». Non sarebbe stato dimostrato né che l'imputato agisse su mandato di EN MI né che questi avesse la disponibilità DEla droga che il RD avrebbe dovuto acquistare e fosse disponibile a consegnarla all'imputato «per il successivo recapito nelle mani DEl'acquirente». SA RA invoca in proposito Sez. 3, n. 34396 DE 18/06/2021, Sestito, non massimata, la quale, con riguardo a una vicenda asseritamente analoga, ha ritenuto l'insufficienza, al fine di poter affermare che gli imputati avessero la disponibilità DEla droga da essi offerta in vendita, di un'argomentazione fondata sulle sole consegna di un campione ed esistenza di trattative per l'acquisto DEla droga da rivendere, e sottolinea che, nel caso in esame, EN AJ, cioè il soggetto che SA RA aveva portato con sé 32 a Catania a garanzia DEla serietà DEla propria offerta, non aveva con sé neppure un campione DEla sostanza stupefacente e aveva più volte manifestato l'intenzione di «lasciare Catania prima possibile per evitare una sua eccessiva esposizione». Secondo SA RA, la manifesta illogicità e il carattere anapodittico e omissivo DEla motivazione DEla Corte d'appello di Roma secondo cui la serietà dimostrata dall'imputato e la sua pregressa esperienza nel settore DE traffico degli stupefacenti dimostrerebbero la presenza anche DEl'elemento decisivo DE reato costituito dalla disponibilità, da parte sua o di EN MI, DEla sostanza stupefacente, nel senso DEla concreta possibilità di procurarsela, non potrebbe essere superata neppure dall'utilizzo, da parte DEla stessa Corte d'appello, di massime di esperienza. 5.1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione DEl'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., là dove la Corte d'appello di Roma, essendo appellante il solo imputato, ha irrogato, sulla pena a lui inflitta per il più grave reato di cui al capo 23 DEl'imputazione, un aumento per la riconosciuta recidiva specifica di tre anni e sei mesi di reclusione ed € 15.000,00 di multa, aumento che non era stato applicato dal Tribunale di Velletri, con le conseguenti violazione DE divieto di reformatio in peius e determinazione di una pena illegale. Il ricorrente rappresenta che: 1) il Tribunale di Velletri, pur avendo riconosciuto la «sussistenza DEla contestata recidiva specifica» (pag. 231 DEla sentenza di primo grado), non aveva operato alcun incremento sanzionatorio riferibile a tale circostanza aggravante (pagg. 232 DEla sentenza di primo grado); 2) la Corte d'appello di Roma, nel ritenere reato più grave quello di cui al capo 23 DEl'imputazione (e non più quello di cui al capo 7 DEl'imputazione, per il quale tutti gli imputati erano stati da essa assolti), ribadito che «sussistono tutti i presupposti di legge per il riconoscimento DEla recidiva come contestata a SA RA» (pag. 84 DEla sentenza impugnata), operava, per tale circostanza aggravante, ai sensi DEl'art. 99, secondo comma, cod. pen., un aumento di pena di tre anni e sei mesi di reclusione ed € 15.000,00 di multa. Ciò posto, il ricorrente sostiene che: a) in assenza di un aumento di pena per la recidiva da parte DE Tribunale di Velletri, come pure di una confluenza di tale circostanza aggravante nel giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti eterogenee, la recidiva non poteva ritenersi applicata da parte DElo stesso Tribunale (è citata, in tale senso: Sez. U, n. 20808 DE 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319-01); b) in mancanza, pertanto, di una concreta applicazione DEla recidiva da parte DE Tribunale di Velletri, la Corte d'appello di Roma, essendo appellante il solo imputato, per il divieto di reformatio in peius, 33 non avrebbe potuto irrogare, come invece ha fatto, un aumento di pena per la suddetta circostanza aggravante (è citata, in tale senso: Sez. 1, n. 23708 DE 15/07/2020, Bixi, Rv. 279523-01, con la quale la Corte di cassazione ha affermato che incorre nella violazione DE divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, in assenza di impugnazione DE pubblico ministero, computi l'aumento di pena per un'aggravante ritenuta dal primo giudice, ma erroneamente non computata nella determinazione DE trattamento sanzionatorio), dovendosi, altresì, rammentare che le Sezioni unite DEla Corte di cassazione hanno chiarito che il divieto di reformatio in peius non riguarda solo l'entità complessiva DEla pena ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Sez. U, n. 40910 DE 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066-01). Il ricorrente chiede pertanto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio «limitatamente all'applicazione DEla recidiva, con esclusione DEl'aumento di pena illegittimamente applicato nella misura di tre anni e sei mesi di reclusione ed Euro 15 mila di multa». 5.2. Il ricorso a firma DEl'avv. Cesare Placanica è affidato a quattro motivi. 5.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 10, 12 e 14 DEla legge n. 497 DE 1974 e la carenza e illogicità DEla motivazione con riguardo all'affermazione DEla sua responsabilità per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico illegali di una pistola calibro 7,65 di cui al capo 11 DEl'imputazione. Dopo avere rammentato che l'unico elemento sul quale sia il Tribunale di Velletri sia la Corte d'appello di Roma hanno fondato l'affermazione DEla sua responsabilità per tali due reati è costituito dal contenuto DEl'intercettata conversazione tra l'imputato e suo zio RO RA che ebbe luogo il 14/11/2015 (come indicato alla pag. 150 DEla sentenza di primo grado) o il 19/11/2015 (come indicato alla pag. 54 DEla sentenza di secondo grado) secono la sentrenza di pagall'interno DEl'abitazione di quest'ultimo, il ricorrente rappresenta che, nel proprio atto di appello, aveva dedotto come tale conversazione si dovesse ritenere «irrilevante», sia «per non essere risultata sostenuta da alcun ulteriore riscontro», sia, soprattutto, «per essere stata la medesima propalata in un contesto familiare, che non offriva alcuna garanzia di genuinità», con la conseguenza che la stessa conversazione non avrebbe potuto ritenersi «un indizio grave, resistente a possibili obiezioni, stante proprio il [suo] carattere generico». Ciò rammentato, SA RA contesta la motivazione con cui la Corte d'appello di Roma ha rigettato la doglianza con cui egli aveva sostenuto che la 34 menzionata conversazione avrebbe avuto valore di mero indizio, affermandone, invece, il valore di piena prova in ragione DE contenuto autoaccusatorio DEle affermazioni DEl'imputato, e deduce in proposito come il significato DEla stessa conversazione non sarebbe connotato da quei caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, necessari affinché la ricostruzione DE significato non lasci margini di dubbio, che sono richiesti dalla Corte di cassazione in tema di accertamento DE significato DEle conversazioni intercettate (è citata: Sez. 6, n. 487 DE 06/10/2016, dep. 2017, D.P.M., non massimata), atteso che le affermazioni DEl'imputato rappresenterebbero, «al più, [...] una millanteria [...], che avrebbe potuto assurgere al rango di prova solo in presenza di un'eventuale dichiarazione di RO RA circa l'effettiva constatazione DE possesso DEl'arma da parte di SA». 5.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione DEl'art. 73, comma 1, DE d.P.R. n. 309 DE 1990, e l'illogicità DEla motivazione, oltre che la sua «apparenza rispetto alle argomentazioni difensive esposte negli atti di appello», con riguardo all'affermazione DEla sua responsabilità per il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti, DE tipo cocaina, di cui al capo 23 DEl'imputazione. SA RA espone che nel proprio atto di appello aveva in particolare dedotto: come «la cocaina non fosse mai stata consegnata al RD»; che «il Tribunale avrebbe dovuto soffermarsi sul contributo offerto dal collaboratore SE RD [...], il quale ha affermato che "il signor RA ha fatto questa truffa che è sparito con i soldi"», elemento che sarebbe stato dimostrativo DEl'insussistenza DE reato contestato;
come egli «avesse ideato, organizzato e portato a termine una mera truffa nei confronti DE RD»; che «difetta[va] la prova DE raggiungimento di un accordo effettivo sulla consegna DEla sostanza stupefacente in cambio DE pagamento dei 130 mila euro». Ciò esposto, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma avrebbe argomentato in modo illogico e apparente con riguardo a tali deduzioni, contenute nel proprio atto di appello. La motivazione DEla sentenza impugnata sarebbe illogica, in particolare, là dove la Corte d'appello di Roma pretenderebbe di fondare la ritenuta responsabilità DEl'imputato sul contenuto DEla conversazione intercorsa (il 17/03/2016) tra suo zio RO RA e EN MI e, specificamente, là dove la stessa Corte d'appello afferma che da tale conversazione «[è] lecito inferire, dunque, che SA RA avesse effettivamente rapporti con l'MI e che non avrebbe avuto difficoltà a concludere un accordo per la fornitura di cocaina al RD da parte di questi». 35 Secondo il ricorrente, tale argomentazione «si traduce in un ingiustificata illazione, non supportata da alcuna congrua motivazione», giacché l'assunto DEla Corte d'appello di Roma circa «la facilità di reperimento, per l'odierno ricorrente, DEla sostanza stupefacente DE tipo cocaina, è privo di concretezza rispetto alla intercettazione intercorsa il 17 marzo 2016 tra RO RA e EN MI, che, a tutto voler concedere, riguarda ipotizzati acquisti da parte dei RA di quantitativi di sostanza stupefacente DE tipo marijuana, oggetto di imputazione di cui al capo 22». SA RA contesta ancora che la Corte d'appello di Roma, per supplire alla mancanza di prova circa l'effettiva disponibilità DEla droga (come è richiesto dalla già citata Sez. U, n. 22471 DE 26/02/2015, SE), sarebbe ricorsa «ad una mera congettura». Ad avviso DE ricorrente, gli indizi raccolti mediante la menzionata intercettazione telefonica sarebbero privi dei necessari caratteri di gravità precisione e concordanza come definiti da Sez. 6, n. 3882 DE 04/11/2011, dep. 212, Annunziata, Rv. 251527-01, atteso che la Corte d'appello di Roma «ribadisce la propria convinzione circa la serietà DEl'accordo, omettendo tuttavia di indagare sulla effettiva disponibilità DEla sostanza stupefacente», così fornendo «una motivazione che risulta DE tutto apodittica, che procede per assunti che non risultano sostenuti da alcun corredo probatorio». 5.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione DE divieto di reformatio in peius, «in punto di applicazione DEla contestata recidiva». Dopo avere indicato che il Tribunale di Velletri, ancorché avesse riconosciuto la «sussistenza DEla contestata recidiva specifica» (pag. 231 DEla sentenza di primo grado), tuttavia, «nella determinazione DEla pena da irrogare, [...] si determinava a non applicare l'aumento per l'aggravante», il ricorrente lamenta che, in presenza DEl'appello DE solo imputato, la Corte d'appello di Roma, dopo avere individuato la pena base per il più grave reato di cui al capo 23 DEl'imputazione, la aumentava di tre anni e sei mesi di reclusione ed € 15.000,00 di multa in ragione DEla recidiva specifica, così violando il divieto di reformatio in peius, atteso che esso, come è stato chiarito dalla Corte di cassazione, riguarda non solo l'entità complessiva DEla pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (è citata, al riguardo: Sez. 1, n. 3827 DE 23/01/2018, Abastante, non massimata). 5.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., «violazione di legge e vizio di motivazione nella forma DEla carenza» con riguardo alla mancata concessione DEle circostanze generiche e con riguardo «alla eccessività DE trattamento sanzionatorio, nonché 36 in ordine alla lamentata eccessività degli aumenti disposti a titolo di continuazione». SA RA contesta anzitutto la motivazione con la quale la Corte d'appello di Roma gli ha negato la concessione DEle circostanze attenuanti generiche (pag. 83 DEla sentenza impugnata), in quanto non «idonea», «apodittica, «carente», poiché «generica che vale per tutti gli imputati» e, quindi, anche lesiva DE principio di cui all'art. 27, primo comma, Cost. - «secondo cui la responsabilità penale è personale e la pena deve soggettivamente orientarsi» in relazione alla gravità DE reato e alla personalità DE reo -, ciò che richiederebbe «una adeguata motivazione ad personam» e non consentirebbe «una inammissibile generalizzazione» come quella ER dalla Corte d'appello di Roma. Dopo avere affermato che le circostanze attenuanti generiche sono «previste proprio al fine di realizzare l'obiettivo DEla cosiddetta "individualizzazione DEla sanzione"», il ricorrente lamenta anche che la Corte d'appello di Roma non avrebbe valutato in concreto la propria censura relativa alla mancata applicazione DEle suddette circostanze attenuanti. In secondo luogo, SA RA lamenta che la Corte d'appello di Roma «manca di confrontarsi adeguatamente rispetto alle censure mosse in punto di aumenti disposti a titolo di continuazione», nonostante il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui il giudice deve indicare espressamente sia l'entità di ogni singolo aumento per la continuazione sia i criteri che hanno inciso sulla quantificazione. 6. Il ricorso di IM SU, a firma DEl'avv. Violetta Panella, è affidato a sei motivi. 6.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e illogicità DEla motivazione con riguardo al ritenuto suo concorso nei reati di tentata estorsione e di danneggiamento seguito da incendio di cui ai capi 5 e 6 DEl'imputazione. Dopo avere premesso che il vizio di mancanza DEla motivazione comprenderebbe anche il caso DEla sentenza di appello che contenga «argomentazioni e dimostrazioni DE convincimento DE giudice prive di completezza in relazione alle doglianze difensive formulate nei motivi di appello», il ricorrente deduce che, nel proprio atto di appello, aveva rappresentato che «non vi era alcun elemento probatorio circa il concreto contributo che il AN avrebbe apportato alle ipotesi DEittuose a lui ascritte» e aveva sottolineato, a conferma di ciò, «l'errata ovvero maliziosa ermeneusi DE compendio captativo, che non aveva avuto alcun riscontro oggettivo (neppure nel narrato DE 37 collaboratore di giustizia NT RA) nonché la lacunosità DE provvedimento di primo grado laddove riteneva la penale responsabilità DE ricorrente». Ciò detto, il AN lamenta «l'omessa motivazione in parte qua» o la natura apparente o inammissibilmente per relationem DEla stessa motivazione, in quanto la Corte d'appello di Roma «sembra mutuare passivamente alcuni spunti motivazionali DE dictum di prime cure, senza operare criticamente una rivalutazione DE materiale istruttorio alla luce dei motivi di gravame», come sarebbe dimostrato dall'affermazione DEla stessa Corte d'appello secondo cui la prova DEla responsabilità DE AN risiederebbe nel contenuto DEle conversazioni telefoniche che erano intercorse il 24/04/2015 prima tra IM AN e TO D'AT e poi tra quest'ultimo e la sua OM MA RA. Il ricorrente ribadisce che, nelle ipotesi in cui, come nel caso in esame, «l'imputato con precise considerazioni svolga specifiche censure su uno o più punti DEla prima pronuncia, nel dettaglio sottolineando l'assenza di qualsivoglia ulteriore elemento probatorio, quale ad esempio un narrato testimoniale, presentato dall'Accusa a supporto DEl'interpretazione tutt'altro che univoca DEla dubbia ed equivoca prefata conversazione» (in particolare, quella tra TO D'AT e MA RA), il giudice di appello dovrebbe rispondere alle doglianze prospettate e incorre nel vizio di motivazione se si limita a respingerle e a richiamare la contestata motivazione senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione. 6.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e illogicità DEla motivazione con riguardo all'affermazione DEla sua responsabilità per il reato di detenzione per la vendita a terzi in concorso (con RO RA e con TO D'AT) di un'imprecisata quantità di sostanza stupefacente DE tipo marijuana e hashish di cui al capo 17 DEl'imputazione. IM AN contesta anzitutto l'affermazione DEla Corte d'appello di Roma secondo cui «[v]a precisato, tuttavia, che la condotta attribuibile agli imputati sulla base di tali conversazioni [DE 13/07/2015: DEle ore 13:07 tra RO RA e IM AN;
DEle ore 19:29 tra RO RA e TO D'AT] è quella DEla detenzione di un indeterminato quantitativo di hashish destinato alla cessione a terzi» (pag. 57 DEla sentenza impugnata). Secondo il ricorrente, tale affermazione DEla Corte d'appello costituirebbe «un'illazione, peraltro erronea e travisata, in quanto contrastante con lo stesso dictum di prime cure» - nel quale il Tribunale di Velletri aveva esposto che la sostanza che il AN aveva portato in visione ad RO RA era «verosimilmente marijuana» (pag. 164 DEla sentenza di primo grado) - e, perciò, 38 ictu ()culi illogica ed erronea, poiché «frutto di una congettura presuntiva che non trova alcun riscontro nel vasto compendio probatorio». Secondo IM AN, «il climax motivazionale, nell'ottica DEl'apoditticità» sarebbe raggiunto dalla Corte d'appello di Roma là dove essa afferma conclusivamente che «[q]uanto appena detto non consente di quantificare lo stupefacente detenuto in concorso da RO RA, IM AN e TO D'AT». Il ricorrente deduce ancora che la motivazione DEl'affermazione DEla sua responsabilità per «la condotta di illecita detenzione DEle suddette sostanze» (pag. 58 DEla sentenza impugnata) sarebbe illogica alla luce di quanto egli aveva dedotto nel proprio atto di appello, nel quale aveva rappresentato come: il Tribunale di Velletri avesse «applicato un mera presunzione per ricostruire e fondare la penale responsabilità per un traffico ingente di stupefacenti»; «nessuno degli imputati, seppur intercettati, pedinati per mesi, avesse mai fatto alcun accenno al quantitativo DEla sostanza stupefacente, al prezzo DEla stessa, alla modalità DEla consegna, alla provenienza DEla stessa, al suo contenuto narcotico, al principio attivo rilevabile»; non vi fosse alcuna conferma che l'incontro per la cessione DEla sostanza stupefacente ipotizzato dall'accusa si fosse poi effettivamente verificato. 6.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e illogicità DEla motivazione con riguardo all'affermazione DEla sua responsabilità per il concorso nel reato di detenzione a fini di spaccio di 20 grammi di sostanza stupefacente DE tipo cocaina di cui al capo 19 DEl'imputazione e il travisamento DEla prova costituita dalla conversazione DE 09/08/2015 tra RO RA ed DD OP RIT. 3197/15, progressivo n. 2163. Dopo avere rammentato che, nel proprio atto di appello, aveva lamentato che il Tribunale di Velletri aveva affermato la sua responsabilità esclusivamente sul contenuto di tale conversazione, «senza che fosse emerso durante l'istruttoria alcun riscontro oggettivo e fattuale di tale condotta di spaccio», IM AN contesta l'argomentazione DEla Corte d'appello di Roma secondo cui «non vi sono ragioni per ritenere che DD OP stia raccontando il falso ad RO RA e, nel contempo, è stata accertata la partecipazione DE AN in condotte concernenti la violazione DEla normativa sugli stupefacenti proprio nel medesimo periodo, come visto nell'analisi DE capo 17 DEl'imputazione. È fondato, pertanto, ritenere che il OP affermi il vero e che, dunque, abbia ceduto venti grammi di cocaina a IM AN, per il prezzo di 500,00 Euro, perché quest'ultimo potesse, a sua volta, spacciarla» (pag. 70 DEla sentenza impugnata). 39 Secondo il ricorrente, tale argomentazione sarebbe anapodittica «e priva di riscontri» e si tradurrebbe in una motivazione illogica, «chiaro frutto DE travisamento di una prova», oltre che insufficiente per poter affermare la sussistenza DE reato di cui all'art. 73, comma 5, DE d.P.R. n. 309 DE 1990. Dopo avere trascritto l'affermazione DEla Corte d'appello di Roma che «la mancanza di precise indicazioni in ordine alla percentuale di principio attivo in essa contenuta, induce a qualificare il fatto come rientrante nella fattispecie lieve di cui all'articolo 73, comma 5, DE D.P.R. 309/90», il AN contesta che: poiché la Corte d'appello «ha omesso di motivare compiutamente in ordine alla partecipazione DE ricorrente al reato contestato, appare evidente il mancato rispetto dei canoni giurisprudenziali in tema»; «la prefata utilizzazione di un'informazione inesistente, qual è quella DEla presunta esistenza di una sostanza drogante con un eventuale principio attivo non meglio precisato, compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza DEla motivazione, dal momento che il convincimento circa la sussistenza DE reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 si fonda su una prova che non esiste nel fascicolo processuale». 6.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza e/o l'erronea applicazione DEl'art. 27 Cost. e DEl'art. 133 cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e illogicità DEla motivazione in «relazione alla applicazione di una pena di gran lunga superiore al minimo edittale». Il AN contesta la motivazione offerta dalla Corte d'appello di Roma in punto di determinazione in misura superiore al minimo edittale (segnatamente, nella misura di quattro anni e sei mesi di reclusione ed C 1.000,00 di multa) DEla pena per il più grave reato (tra quelli in continuazione) di tentata estorsione di cui al capo 5 DEl'imputazione - motivazione con cui la suddetta determinazione è stata giustificata «per la gravità DE reato e per il contesto in cui si è svolto» -, lamentando come tale giustificazione sarebbe meramente apparente o fittizia, in quanto si risolverebbe in una mera formula di stile o stereotipa, poiché «priva di effettivi riferimenti alla condotta concretamente posta in essere dal ricorrente ovvero alla sua effettiva personalità e capacità a DEinquere», e, quindi, inidonea a fare ritenere assolto l'onere motivazionale, non consentendo di individuare le reali ragioni DEla decisione. Anche le argomentazioni offerte dalla Corte d'appello di Roma «nel giudizio svolto ai fini DEla quantificazione DEl'aumento di pena» sarebbero, secondo il ricorrente, «DE tutto insufficienti e tautologiche, concretandosi in un generico richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. privo di significato», e si sarebbero tradotte «in aumento eccessivo DEla pena». 40 Nell'affermare che il principio costituzionale DEla funzione rieducativa DEla pena «si riflette sul meccanismo DEineato nell'art. 133 c.p., orientando il potere discrezionale DE giudice», il ricorrente deduce che, «[c]onseguentemente, risulta palese l'inosservanza e l'erronea applicazione DEla legge penale compiuta dall'impugnata sentenza». 6.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e/o l'erronea applicazione DEl'art. 99, quarto comma, cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e/o manifesta illogicità DEla motivazione in «relazione all'omessa esclusione DEla recidiva 99 comma 4 c.p.» Dopo avere richiamato il principio affermato da Sez. U, n. 35738 DE 27/05/2010, Celibe, Rv. 247838-01, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma, nel confermare l'applicazione DEla contestata recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale), in contrasto con il suddetto principio, «dimentica completamente di valutare non solo la risalenza nel tempo dei citati precedenti nonché la diversa natura degli stessi rispetto a quelli contestati al AN relativa alla violazione DEla Legge Stupefacenti», con il conseguente «difetto di motivazione». 6.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza DEl'art. 546, comma 3, DElo stesso codice, e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e illogicità DEla motivazione. Il AN lamenta che, nonostante egli, come gli altri coimputati di tale reato, sia stato assolto dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., nel dispositivo DEla sentenza impugnata, con riguardo ai capi 5 e 6 DEl'imputazione, non è espressamente menzionata l'esclusione DEle contestate circostanze aggravanti di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3), cod. pen., e di cui all'art. 7 DE d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (poi art. 416- bis.1 cod. pen.); esclusione che era stata invece correttamente disposta per la coimputata MA RA. Ne discenderebbe il contrasto tra la motivazione DEla sentenza impugnata, nella quale «la Corte di Appello riteneva che il ricorrente, come d'altronde tutti i coimputati, dovesse andare assolto dal reato p. e p. dall'art. 416 bis c.p. non rilevando alcun vincolo associativo tra gli stessi e a fortiori di connotazione mafiosa», e il dispositivo DEla stessa sentenza, in quanto in esso «non si rinviene l'esclusione DElo status associativo allorquando lo stesso costituisca un'aggravante come nella tentata estorsione contestata al capo 5 o nel danneggiamento seguito da incendio di cui al capo 6» (il ricorrente evidenzia anche 41 che tale «esclusione è stata chiaramente indicata per i residui capi di incolpazione»). Il AN sostiene che, nel caso di specie, si dovrebbe «dar[e] prevalenza alla parte motiva, sia per pacifico orientamento giurisprudenziale sia perché il provvedimento impugnato pervenendo ad un'assoluzione DE ricorrente dal reato associativo ha sicuramente escluso anche la sussistenza DEle aggravanti allo stesso collegat[e]». La ritenuta insussistenza DEl'associazione di tipo mafioso "clan RA" sarebbe infatti tale da «logicamente escludere anche il riconoscimento DEl'aggravante di cui all'art. 628 n. 3 e 416 bis c.p. di cui ai capi 5 e 6 (venendo meno l'esistenza DEl'associazione criminale che sarebbe stata agevolata dalle condotte in questione)». 7. Il ricorso di TO D'Acata, a firma DEl'avv. BE Filardi, è affidato a quattro motivi. 7.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., la nullità DEla sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione DEla legge processuale, nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità DEla motivazione. Il D'AT lamenta che, mentre nella motivazione DEla sentenza impugnata egli era stato assolto dal reato di associazione di tipo mafioso di cui al capo 1 DEl'imputazione, così come i coimputati DElo stesso reato, «per insussistenza di qualsivoglia vincolo associativo e di connotazione mafiosa», ciò nonostante, nel dispositivo DEla stessa sentenza «non si legge la medesima esclusione DElo status associativo a titolo di circostanza aggravante», atteso che, nello stesso dispositivo, egli veniva dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 5, 6, 17 e 22 DEl'imputazione senza la «dovuta» esclusione DEle circostanze aggravanti di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3), cod. pen., e all'art. 7 DE d.l. n. 152 DE 1991 (poi art. 416-bis.1 cod. pen.), con la conseguente evidenziata discrasia tra motivazione e dispositivo. Il ricorrente deduce che si dovrebbe dare prevalenza alla parte motiva DEla sentenza impugnata, «come da pacifico orientamento giurisprudenziale, nonché perché sarebbe illogica l'assoluzione DE ricorrente dal reato associativo con mancata esclusione DEle aggravanti allo stesso collegat[e]». Il D'AT chiede perciò l'annullamento DEla sentenza impugnata «relativamente alla mancata esclusione DEle circostanze aggravanti di cui agli artt. 416 bis e 628, n. 3, cod. pen. per i reati imputati al ricorrente ai n. 5, 6, 17 e 22 DE capo di imputazione». 7.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e illogicità DEla 42 motivazione, con riguardo al ritenuto suo concorso nei reati di tentata estorsione di cui al capo 5 DEl'imputazione e di danneggiamento seguito da incendio di cui al capo 6 DEl'imputazione. Il D'AT contesta che la motivazione DEla sentenza impugnata, nel confermare quella di primo grado, si sarebbe limitata ad aderire alla stessa in maniera anapodittica, «mutua[ndo] passivamente spunti motivazionali DE dictum di prime cure», senza dare riscontro agli specifici motivi di appello, con i quali egli aveva lamentato: a) che l'affermazione DEla propria responsabilità era stata fondata sull'ordine di NT RA, da lui riferito, di incendiare il locale "La Salernitana", «ma di cui non si ha contezza né DEla ricezione né tanto meno DEla sua esecuzione»; b) l'assenza di efficacia probante DE contenuto DEle conversazioni tra il D'AT e IM AN e tra lo stesso D'AT e la sua OM MA RA che erano state intercettate la sera DEl'attentato incendiario (24/04/2015), «che il Tribunale riteneva criptiche, nonostante il chiaro significato». Da ciò la carenza e/o apparenza DEla motivazione, «stante l'assenza di valutazione critica in relazione alle specifiche argomentazioni difensive esposte nell'atto di appello». Una motivazione «che deve ritenersi per relationem e, quindi, non ammissibile», con la conseguente sussistenza DE vizio di cui alla lett. e) DE comma 1 DEl'art. 606 cod. proc. pen. 7.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e illogicità DEla motivazione con riguardo all'affermazione DEla sua responsabilità per il reato di detenzione per la vendita a terzi di un'imprecisata quantità di sostanza stupefacente di cui al capo 17 DEl'imputazione. Il D'AT deduce che la motivazione sarebbe «erronea e travisata, perché dal raffronto con il dictum DEla sentenza di primo grado, si sostanzia in una congettura presuntiva, priva di riscontro nel compendio probatorio». Il ricorrente rappresenta che, poiché si versa in un'ipotesi di droga cosiddetta "parlata", «priva di riscontri oggettivi», nel proprio atto di appello aveva contestato «il mancato assolvimento DEl'onere di motivazione rigorosa, dovuto e necessario come da orientamento pacifico DEla giurisprudenza di legittimità». Ciò nonostante, la Corte d'appello di Roma, pur a fronte DEla richiesta di assoluzione da parte DE Procuratore generale, «consapevole DEl'assenza di elementi di prova, ricorrendo alla medesima motivazione scarna ed apparente ha ritenuto di confermare la colpevolezza DE ricorrente». Ad avviso DE D'AT, sarebbe emblematico DE carattere anapodittico DEla motivazione il passo di essa in cui la Corte d'appello di Roma afferma che 43 «[q]uanto appena detto non consente di quantificare lo stupefacente detenuto in concorso da RO RA, IM AN e TO D'AT», atteso che tale passo costituirebbe «prova DE ricorso alla presunzione da parte DE giudice di prime cure nella ricostruzione e giustificazione DEla penale responsabilità DEl'imputato, fatto proprio dai giudici DEl'appello». La Corte d'appello di Roma, «dunque, al netto di qualsivoglia riscontro oggettivo, ha ritenuto di confermare la sentenza gravata, senza dar conto DEla fondatezza o infondatezza dei motivi di impugnazione, così sposando la carente motivazione DE giudice di prime cure». 7.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e illogicità DEla motivazione con riguardo al reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente acquistata da EN MI di cui al capo 22 DEl'imputazione, oltre che «travisamento DEla prova e violazione di legge». Il D'AT lamenta che la Corte d'appello di Roma avrebbe omesso di valutare i suoi specifici motivi di appello, con i quali aveva dedotto la carenza DEle risultanze probatorie che erano state poste dal Tribunale di Velletri a fondamento DEla pronuncia di condanna, in quanto dette risultanze «si risolvevano in censure per non meglio provate e motivate mancanze, che [l'imputato] avrebbe avuto nei confronti di RA e MI, con riferimento a indeterminati, non circostanziati e generici viaggi compiuti in suo favore a Catania. Viaggi di cui non si conoscono le circostanze di luogo e di tempo, né la natura DEla merce trasportata né tanto meno il luogo di destinazione», essendo egli stato «ritenuto colpevole sulle dichiarazioni, non riscontrate, di MI in termini di sfogo verso il RA RO, non potendo ivi neppure discutersi di "droga parlata", né ricondurre i fatti ad un determinato momento storico rispetto al capo di imputazione». Ciò rammentato in ordine alle censure che aveva proposto con il suo atto di appello con riguardo «all'evidente lacuna probatoria sollevata», il ricorrente, nel trascrivere la motivazione DEla sentenza impugnata (in particolare, gli ultimi cinque capoversi DEla pag. 76), afferma che la Corte d'appello di Roma le avrebbe ignorate. Il D'AT afferma che la trascritta motivazione sarebbe «apodittica, apparente e priva di riscontri» e non avrebbe «tenuto conto dei motivi di gravame sollevati» e rappresenta al riguardo che «[d]elle conversazioni, meramente citate e non valutate, veniva difatti contestata la mancata captazione DEla prima, di cui non può aversi riscontro dei contenuti, contrariamente a quanto affermato in sentenza, in relazione alle altre due, al netto di riscontri oggettivi, è la stessa Corte d'Appello a rilevare i mancati riferimenti alla sostanza stupefacente». 44 La ricostruzione ER dalla sentenza impugnata sarebbe, dunque, illogica e frutto DE travisamento DEla prova, oltre che insufficiente per poter ritenere la sussistenza DE reato di cui all'art. 73, comma 5, DE d.P.R. n. 309 DE 1990. La Corte d'appello di Roma avrebbe omesso di motivare compiutamente in ordine all'acquisto DEla sostanza stupefacente da parte DEl'imputato, con il conseguente «mancato rispetto dei canoni giurisprudenziali in tema». Il ricorrente conclude che l'utilizzazione, nella motivazione, di «un'informazione inesistente, quale deve ritenersi la presunta esistenza di stupefacente, di cui non è dato conoscere la qualità, la quantità ed il principio attivo, ne compromette, decisamente, la tenuta logica e la coerenza intrinseca ed estrinseca, per essere il convincimento sulla sussistenza DE reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 fondata su "prova" agli atti inesistente». 8. Il ricorso di MO Franalà, a firma DEl'avv. Giorgio Vianello Accorretti, è affidato a tre motivi. 8.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione DEl'art. 110 cod. pen., con riferimento all'art. 73 DE d.P.R. n. 309 DE 1990, e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione con riguardo all'affermazione DEla sua responsabilità per reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti di cui al capo 22 DEl'imputazione, limitatamente alla detenzione di sostanza stupefacente (DE tipo marijuana) in concorso con RO RA. MO RA asserisce che la Corte d'appello di Roma avrebbe confermato la sua responsabilità «pur nella assenza di elementi effettivamente confermativi di un suo concorso nel reato». Dopo avere indicato le censure alla sentenza di primo grado che aveva avanzato con il proprio atto di appello - le quali erano state in parte accolte dalla Corte d'appello di Roma che aveva circoscritto la sua responsabilità solo all'indicata porzione DEle condotte che gli erano state contestate nel capo 22 DEl'imputazione -, il ricorrente denuncia i «profili di illegittimità» DEla sentenza impugnata. MO RA rappresenta in primo luogo come la Corte d'appello di Roma, affermando la sua responsabilità «per la detenzione e il trasporto di sostanza stupefacente» (pag. 73 DEla sentenza impugnata), avrebbe implicitamente escluso la fondatezza di una parte DEl'accusa che era stata formulata nel capo 22 DEl'imputazione, in particolare, la parte relativa all'acquisto e ricezione DEla sostanza stupefacente e alla successiva rivendita di essa. In secondo luogo, il ricorrente lamenta che «il tono meramente assertivo» con cui si sarebbe espressa la Corte d'appello di Roma non sarebbe «idoneo a dimostrare che RA MO [...] avesse avuto effettiva disponibilità DEla 45 sostanza (e dunque la detenesse), restando ciò, anche per le esplicite indicazioni apparentemente operative contenute nelle intercettazioni ambientali, prerogativa eventualmente DE solo padre RO» RA. A tale proposito, nel richiamare i principi in tema di sindacato, da parte DEla Corte di cassazione, DEl'interpretazione DE contenuto DEle conversazioni intercettate, il ricorrente deduce che «la sentenza non è legittima, non avendo dimostrato che i dialoghi avessero il significato univoco invocato per ritenere il ricorrente responsabile DEla detenzione di sostanza stupefacente apparentemente presente presso l'abitazione DE padre, ma limitandosi ad affermare ciò», con la conseguenza che egli sarebbe stato ritenuto «illegittimamente colpevole di una condotta di detenzione in alcun modo circostanziata e circostanziabile». Il ricorrente ribadisce che «la sola assertiva considerazione spesa in sentenza non è certo idonea a dimostrare se e come il RA avesse concorso a una condotta di detenzione che riguardava nel caso il solo padre RO (tanto che i dialoghi si svolgevano presso la sua abitazione), né tanto meno a poter effettivamente escludere che quanto ascrivibile al ricorrente potesse rientrare nell'alveo DEla connivenza non punibile». A quest'ultimo proposito, asserisce come, «quanto meno nella condotta di detenzione - distinta da quella di trasporto (per l'eventuale offerta in vendita) - RA MO non avesse rafforzato l'animus DE padre, o avesse concorso alle sue condotte». Diverso sarebbe poi il vizio che inficerebbe la sentenza impugnata con riguardo alla porzione DEl'attribuita condotta costituita dal trasporto che lo avrebbe coinvolto su input DE padre RO RA. Sotto tale profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma non avrebbe né analizzato né confutato alcune argomentazioni che erano state da lui sviluppate e che sarebbero state fondamentali al fine di verificare se nell'abitazione di suo padre RO RA vi fosse effettivamente la sostanza stupefacente da offrire in vendita o se, comunque, suo padre ne avesse la disponibilità e, quindi, la detenesse, con la conseguenza che ne risulterebbe anche inficiata la tenuta logica DE successivo giudizio sulla responsabilità che il figlio MO RA avrebbe avuto nel trasporto DEla stessa sostanza per l'offerta in vendita di essa. La Corte d'appello di Roma non avrebbe in particolare considerato che: 1) RO RA, nel corso DE suo esame dibattimentale, aveva affermato di avere provato a porre in essere una trattativa, che poi non si concluse, tramite EN MI, il quale gli avrebbe dovuto consegnare la sostanza stupefacente da offrire poi in vendita;
2) il testimone DEla polizia giudiziaria BE PI aveva confermato il mancato accordo sull'operazione prodromica all'offerta in vendita DEla sostanza stupefacente;
3) il contenuto DEle conversazioni intercettate confermava che RO RA aveva richiamato il figlio MO a casa, nel 46 momento in cui questi si sarebbe recato a mostrare un campione DEla sostanza stupefacente, proprio perché non vi era stato un accordo sulla fornitura DEla stessa sostanza, a causa DEla pretesa DE pagamento di essa contestuale alla sua consegna;
4) RO RA aveva manifestato di non volere coinvolgere il figlio in condotte DEittuose DE tipo di quelle di cui al capo d'imputazione. Il ricorrente deduce ancora che proprio dal contenuto DEle intercettate conversazioni DE 15/03/2016 menzionate nella sentenza impugnata e, in particolare, dal progressivo n. 7419, nt.
3.197 DE 2015, sarebbe emerso in modo evidente che egli non avrebbe dovuto trasportare la sostanza da offrire in vendita dall'abitazione DE padre «bensì avrebbe dovuto recarsi al panificio per prelevare, dalla consegna che stava trattando il padre, la parte da offrire in vendita». Dal progressivo n. 7443 DE 16/03/2016 (di cui sempre al nt.
3.197 DE 2015) sarebbe emerso «che proprio il mancato raggiungimento DEl'accordo sulla consegna DEla sostanza avesse inficiato le condotte successive: dialogo preceduto dal contatto telefonico tra D'AT TO e RA RO in cui il primo informava il secondo che la consegna era saltata (cfr. progr. 130931, Rit 4465/15), e da quello in cui RA RO chiamava il figlio dicendogli di tornare a casa (cfr. progr. 130934, Rit 4465/2015)». Ne discenderebbe, ad avviso DE ricorrente, che il mancato raggiungimento DEl'accordo tra RO RA e EN MI in ordine alla compravendita «prodromica all'eventuale incarico che avrebbe dovuto assolvere RA MO - oltre che rilevante per escludere che si fosse giunti a una effettiva disponibilità DEla sostanza da parte di suo padre - avrebbe dovuto e potuto inficiare la sussistenza dei presupposti per una sua condanna». Il ricorrente lamenta ancora che la Corte d'appello di Roma non avrebbe controdedotto rispetto ai principi in tema di cosiddetta "droga parlata" che erano stati invocati nel proprio atto di appello (sono citate: Sez. 4, n. 16150 DE 22/04/2021, Cecco D'Ortona, non massimata;
Sez. 3, n. 16792 DE 25/03/2015, Di Bello, Rv. 263356-01) al fine di dimostrare come i dialoghi intercettati, non contenendo elementi «di esplicita interpretazione», non fossero acOMti «da altre evenienze» che potessero confermare che MO RA era effettivamente coinvolto nelle condotte DEittuose che gli sono state attribuite. Da tutto ciò discenderebbe «l'evidente illegittimità» DEla sentenza impugnata, frutto anche di un'illogica interpretazione DE contenuto DEle conversazioni intercettate. 8.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione DEl'art. 56 cod. pen., con riferimento all'art. 73 DE d.P.R. n. 309 DE 1990, e la mancanza DEla motivazione con riguardo al proprio motivo di appello (il quinto) 47 con il quale aveva chiesto che i fatti di cui al capo 22 DEl'imputazione fossero qualificati come mero tentativo DE DEitto di cui all'art. 73 DE d.P.R. n. 73 DE 1990. Il ricorrente lamenta che, nonostante la Corte d'appello di Roma avesse dato atto (alla pag. 26 DEla sentenza impugnata) DEl'esistenza di tale motivo di appello, essa avrebbe poi DE tutto omesso di affrontarlo. MO RA deduce che il fatto a lui attribuito era al più qualificabile come mero tentativo DE DEitto di cui all'art. 73 DE d.P.R. n. 309 DE 1990, atteso che «la mancata conclusione DEla compravendita DEla sostanza per il sottrarsi di una DEle parti, impediva, sia la consegna DEla sostanza, che DE denaro: esito negativo che discendeva dal mancato accordo su uno degli aspetti essenziali, ossia le modalità di pagamento». Il ricorrente richiama i principi affermati da Sez. 1, n. 10460 DE 01/06/1998, Ceman, Rv. 212649-01, Sez. 4, n. 4398 DE 06/12/2011, Lazzaro, non massimata, e Sez. 3, n. 7806 DE 15/11/2018, dep. 2018, Pmt, Rv. 272446-01, e lamenta che la Corte d'appello di Roma non si sarebbe in alcun modo confrontata con gli stessi, il che assumerebbe rilievo in sede di legittimità «anche considerando quanto già descritto nel primo motivo di ricorso in ordine all'effettiva conseguenzialità che vi era tra la conclusione sull'accordo di fornitura, e la successiva offerta in vendita che avrebbe coinvolto il ricorrente». 8.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione DEl'art. 62- bis cod. pen., e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione con riguardo al diniego DEla concessione DEle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione DEla misura DEla pena. 8.3.1. Quanto al primo profilo DE diniego DEla concessione DEle circostanze attenuanti generiche, MO RA lamenta anzitutto che la Corte d'appello di Roma abbia giustificato tale diniego (alla pag. 83 DEla sentenza impugnata) «formulando un passaggio motivo di rigetto valido per tutte le posizioni», senza analizzare, come sarebbe stato necessario fare, la sua singola specifica posizione. In secondo luogo, MO RA deduce che la motivazione DEla sentenza impugnata, secondo cui «si tratta di condotte criminose gravi, commesse in un contesto di rilevante pericolosità, [...] perché caratterizzato da un'abitudine "familiare" all'illiceità. Non a caso la maggior parte di essi è gravata da precedenti penali», sarebbe fondata su degli elementi non conferenti rispetto alla propria posizione, atteso: 1) quanto all'affermata gravità DEle condotte criminose, che tale asserzione non potrebbe valere per il fatto a lui attribuito, considerato che esso era stato riqualificato nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 DEl'art. 73 DE d.P.R. n. 309 DE 1990, con esclusione DEle circostanze aggravanti di cui all'art. 48 80, comma 2, DElo stesso decreto, e di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; 2) quanto al «contesto di rilevante pericolosità» e all'«abitudine "familiare" all'illiceità», essi non potrebbero rilevare nei suoi confronti, giacché egli «era rimasto ai margini DE processo e coinvolto in un solo episodio DEittuoso»; 3) quanto ai precedenti penali, egli è incensurato. In terzo luogo, il ricorrente contesta l'affermazione DEla Corte d'appello di Roma secondo cui «per nessuno degli imputati sono stati messi in evidenza elementi positivi che possano indurre al riconoscimento DEle suddette circostanze» attenuanti e rappresenta in proposito che, nel proprio atto di appello, aveva indicato, quali elementi positivi, il suo essere incensurato, la marginalità DEle sue condotte e l'assenza di carichi pendenti, circostanze sulle quali la Corte d'appello, anziché valutarle, come avrebbe dovuto fare, aveva completamente taciuto. 8.3.2. Con riguardo al secondo profilo relativo alla misura DEla pena, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma, nonostante l'abbia irrogata in una misura che si discosta sensibilmente dal minimo edittale, avrebbe motivato la propria determinazione «in forma laconica e assertiva», «invocando ancora una volta la gravità dei fatti e il contesto in cui sarebbero insorti;
ossia indicazioni totalmente distoniche, sia con la riconosciuta lieve entità dei fatti, sia con la marginalità DE ruolo di RA MO (nel caso, mero ed episodico esecutore di una indicazione ricevuta dal padre)». 9. Il ricorso di RO RA, a firma DEl'avv. Giorgio Vianello Accorretti, è affidato a dieci motivi. 9.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione DEl'art. 629 cod. pen., nonché degli artt. 56 e 610 cod. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e all'art. 42 cod. pen., e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione con riguardo alla conferma DEla sua responsabilità per reato di estorsione, in parte consumata e in parte tentata, ai danni di AV ON di cui al capo 2 DEl'imputazione, «nonostante fosse evidente l'insussistenza dei presupposti DE reato di cui all'art. 629 c.p., potendosi al limite riqualificare le condotte ai sensi DEl'art. 610 c.p.». Il ricorrente rappresenta che, con il proprio atto di appello (DE quale trascrive ampi stralci nelle note: 1 e 2 di pag. 3 DE ricorso;
3 DEle pagg. 4 e 5 DE ricorso;
4 e 5 di pag. 6 DE ricorso;
6 e 7 di pag. 7 DE ricorso), aveva lamentato che il Tribunale di Velletri non avesse compiutamente e correttamente valutato il contenuto DEle conversazioni intercettate e l'esame dibattimentale DE testimone persona offesa AV ON e aveva in particolare: 1) contestato la credibilità 49 DE ON (là dove questi aveva affermato di vantare un credito nei confronti DEl'imputato per dei lavori svolti presso la sua abitazione e che lo aveva assecondato nelle sue richieste per evitare ripercussioni alla sua immagine professionale); 2) stigmatizzato «l'approccio suggestivo e confuso DEla ricostruzione dei fatti resa dal teste di P.G. Lumia», in quanto questi avrebbe «omesso di rappresentare l'intero svilupparsi dei rapporti tra il ON e il ricorrente, e le reali ragioni DEle tensioni createsi tra i due (ossia la reiterata indifferenza con cui il ON stava mancando di ottemperare agli impegni presi spontaneamente con il RA - riproducendo comportamenti intrapresi anche verso altri clienti)»; 3) segnalato il «travisamento commesso nell'accostare la soggezione ammessa dal ON nei confronti DE ricorrente - nel corso di una intercettazione - ai fatti di cui all'imputazione, e non invece ai problemi di salute DEla moglie, di cui aveva ritrosia nel parlare e nel chiedere un aiuto al ricorrente»; 4) sottolineato: 4.1) la contraddizione che sarebbe derivata dall'avere ritenuto la credibilità DEla persona offesa «per la più ampia vicenda» e avere reputato il ON reticente allorquando egli aveva negato di essere stato percosso dall'imputato, «evento comunque mai verificatosi»; 4.2) che il mobile per la tv non era stato né richiesto dall'imputato né da lui ottenuto, atteso che dal contenuto DEle conversazioni intercettate era piuttosto emerso che era stato il ON a proporsi volontariamente di sostituirglielo;
4.3) che la richiesta di un nuovo televisore «era priva di qualsiasi pressione, al contrario emergendo in forma meramente ipotetica, e soprattutto non venne più affrontata dopo l'unica occasione in cui i due ne parlarono». Il ricorrente rappresenta quindi che, alla stregua di tali doglianze, che aveva avanzato nel proprio atto di appello: a) aveva sostenuto l'insussistenza DE reato di estorsione, sia nella forma consumata sia nella forma tentata, in quanto sarebbe mancata qualsiasi prova che egli, al di là di avere chiesto un aiuto economico in ragione DEle sue contingenti difficoltà, avesse mai ottenuto dalla persona offesa beni o altre utilità attraverso la violenza o la minaccia;
b) in via subordinata, in considerazione DEla mancanza DEl'elemento DEl'estorsione «DEl'indebito arricchimento patrimoniale», aveva chiesto che le condotte a lui attribuite fossero riqualificate come violenza privata, «potendosi al limite solo configurare una costrizione DE ON a recarsi presso l'abitazione DE ricorrente». Così dettagliatamente ripercorso il contenuto DE proprio atto di appello, il ricorrente lamenta che le argomentazioni DEla Corte d'appello di Roma, esposte alle pagg. 34-35 DEla sentenza impugnata, «non si presentano in alcun modo legittime per confutare gli argomenti DEla difesa, avendo semplicemente avallato l'esito DE giudizio di prime cure senza risolvere alcuna DEle approssimazioni o dei travisamenti commessi dal Primo Giudice». 50 La Corte d'appello di Roma, in particolare, non avrebbe fornito alcuna risposta alla sua richiesta di riqualificare il fatto ai sensi DEl'art 610 cod. pen., la quale era stata avanzata quale risultato, subordinato, di una dettagliata analisi DE contenuto DEle conversazioni intercettate. Ancor prima, la Corte d'appello non si sarebbe confrontata con: 1) la parte DEl'atto di appello nella quale erano state rappresentate «le reali ragioni DE nervosismo di RA RO, scevre da intenzioni estorsive»; 2) la censura relativa all'inattendibilità DEla versione dei fatti che era stata fornita dal ON;
3) il travisamento sulle ragioni DEla soggezione DEla persona offesa;
4) la smentita, che sarebbe emersa dal contenuto DEle conversazioni intercettate, in ordine alla richiesta e alla successiva consegna di un mobile da parte DE ON;
5) la smentita, che sarebbe emersa sempre dal contenuto DEle conversazioni intercettate, che l'imputato avesse chiesto, in forma minatoria, la consegna di un televisore. La Corte d'appello di Roma non poteva, quindi, come avrebbe invece fatto, semplicemente richiamare per relationem la sentenza di primo grado, ma avrebbe dovuto, a fronte DEle indicate specifiche censure che erano state formulate nell'atto di appello DEl'imputato avverso la stessa sentenza, necessariamente confutarle. Secondo RO RA, inoltre, qualora non fosse stata ritenuta sussistente la prova in ordine «all'intenzione estorsiva [a lui] ascritta», l'eventuale schiaffo che egli avrebbe dato al ON, comunque «indimostrato e indimostrabile», «non sarebbe stato neanche dirimente». 9.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen., nonché degli artt. 56, terzo comma, e 393 cod. pen., e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione con riguardo alla conferma DEla sua responsabilità per il reato di tentata estorsione ai danni di AL NA di cui al capo 4 DEl'imputazione. Il ricorrente rappresenta che, con il proprio atto di appello (DE quale trascrive degli stralci nelle note 8, 9 e 10 DEle pagg. 12 e 13 DE ricorso): 1) aveva sottolineato come: 1.1) gli elementi probatori avrebbero confermato che, nell'unico incontro che egli ebbe con la persona offesa, alla richiesta DE RA, priva di minacce esplicite o implicite, di soddisfare il credito di AN De LI, fosse seguita una risposta DE NA chiarificatrice dei rapporti di questi con il De LI «e che da ciò il ricorrente non proseguì nelle sue richieste»; 1.2) i pregressi incontri tra il coimputato De LI e la persona offesa NA «fossero estranei a qualsiasi forma di concorso DE RA»; 1.3) il Tribunale di Velletri non avesse indicato in che modo il RA avrebbe concorso nel reato «né 51 tanto meno sulla base di quali evenienze con le sue condotte avesse raggiunto la soglia penalmente rilevante ex art. 56 c.p.»; 2) aveva chiesto, in via subordinata: 2.1) l'assoluzione per desistenza volontaria, giacché egli «- appresa, dopo l'unico incontro con il NA, la diversa natura dei rapporti economici tra le parti - non aveva più trattato la questione, né lo avevano fatto gli altri imputati»; 2.2) la riqualificazione DEla propria condotta ai sensi DEl'art. 393 cod. pen., giacché lo stesso NA aveva «ammesso che i rapporti creditori/debitori con il De LI erano reciproci» e che «il ricorrente avesse agito sull'assunto che il suo coimputato vantasse un credito lecito». Così dettagliatamente ripercorso il contenuto DEle censure che aveva prospettato nel proprio atto di appello, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma avrebbe confermato la sentenza di primo grado omettendo di confrontarsi con esse. La Corte d'appello, in particolare, non avrebbe fornito alcuna risposta alle sue richieste (subordinate) di fare rientrare le sue condotte nell'ambito DEla desistenza volontaria e di riqualificare le stesse condotte come esercizio arbitrario DEle proprie ragioni con violenza alle persone, «anche considerando la posizione di terzo privo di interessi diretti da parte DE RA e il suo intervento ristretto a una fase in cui riteneva che il De LI vantasse solo crediti verso il NA, e non anche viceversa». A proposito di tale richiesta riqualificazione giuridica, il ricorrente reputa non «risolutiva» la motivazione esposta dalla Corte d'appello di Roma a pag. 41 DEla sentenza impugnata, «dovendo scindersi l'analisi DE profilo psicologico DE De LI (eventualmente consapevole DEla realtà dei fatti), da quello DE ricorrente (che agiva sulla base di quanto a lui riferitogli dal coimputato)». A proposito DEla richiesta di inquadramento DEle sue condotte nella desistenza volontaria, il ricorrente rappresenta come sarebbe stato necessario che la Corte d'appello motivasse anche al riguardo, «stante l'unicità DEl'incontro tra NA e RA, e l'interruzione di qualsiasi interessamento DE ricorrente una volta appreso dalla voce diretta DEla presunta persona offesa, che in realtà i rapporti crediti/debiti tra le parti erano diversi rispetto a quanto a lui riferito (acOMto dall'assenza di ulteriori contatti anche tra il NA e il D'AT e il De LI)». Il ricorrente deduce poi come a tali denunciate omissioni motivazionali si accompagnerebbe anche quella sulla prova DE suo «effettivo» concorso nel reato e «sulla configurabilità, nel suo ristretto agire (un unico incontro) di una tentata estorsione». A tale riguardo, RO RA, sull'assunto che la Corte d'appello di Roma avrebbe affermato che egli aveva «condiviso il proposito criminoso 52 interessandosi dei dettagli DEla vicenda», deduce anzitutto «l'irrilevanza [di tale «aspetto»] ai sensi DEl'art. 110 c.p., non potendosi trasformare il concorso in una forma evanescente che coinvolge anche il mero interessamento dialettico». Il ricorrente espone che sarebbe «evidente che quella fase prodromica all'unico contatto con la presunta persona offesa non assumesse autonomamente rilevanza concorsuale (anzi, al contrario, dovrebbe suggerire la fondatezza DEla richiesta di riqualificazione ex art. 393 c.p. perché avrebbe inficiato la consapevolezza DE RA in ordine alla legittimità DEla somma richiesta dal De LI)». Inoltre, se l'asserito ragionamento DEla Corte d'appello di Roma si dovesse considerare corretto, emergerebbe la contraddittorietà DEla decisione DEla stessa Corte di assolvere TO D'AT. Sempre al riguardo, RO RA deduce in secondo luogo che le frasi da lui rivolte alla persona offesa, tra cui, in particolare, la frase «io parlo per il quieto vivere di tutti», che sono state valorizzate dalla Corte d'appello di Roma a pag. 40 DEla sentenza impugnata, «rappresentavano una chiusura totalmente priva DEla rappresentazione al NA di un danno ingiusto» e che «anche nei passaggi precedenti non si giungeva alla soglia DEla minaccia penalmente rilevante, né tanto meno un livello di condotte tale da rientrare nell'alveo DEla tentata estorsione». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma nulla avrebbe motivato in ordine a tali aspetti, nonostante il contenuto DE suo atto di appello, e considerato anche che egli era DE tutto estraneo alle minacce che furono autonomamente proferite dal De LI nei confronti DE NA, con la conseguenza che sarebbe stato doveroso verificare se la specifica porzione di condotta a lui attribuita assumesse o no rilievo ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen. «sia da un punto di vista oggettivo, sia da un punto di vista soggettivo». Aspetti, questi, che sarebbero stati o ritenuti «laconicamente» sussistenti (quelli relativi all'elemento oggettivo) o non analizzati (quelli relativi alla sua consapevolezza di richiedere «somme ingiuste»). 9.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione DEl'art. 110 cod. pen. e degli artt. 10 e 12 DEla legge n. 497 DE 1974, e la mancanza DEla motivazione con riguardo alla conferma DEla sua responsabilità per reato di concorso (con IM AN, giudicato separatamente) nella detenzione e nel porto illegali di un'arma da guerra e DE relativo munizionamento di cui al capo 12 DEl'imputazione. RO RA lamenta che la Corte d'appello di Roma avrebbe DE tutto omesso di considerare il suo motivo di appello con il quale aveva chiesto di verificare se le condotte, per come ricostruite, «concretizzassero contestualmente 53 la detenzione e il porto d'arma, oppure solo una DEle due ipotesi», alla stregua DE principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui il DEitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, quando la detenzione DEl'arma inizi contestualmente al porto DEla medesima in luogo pubblico (è citata, in proposito: Sez. 1, n. 27343 DE 04/03/2021, Amato, Rv. 281668-01). Il ricorrente deduce che, nel proprio atto di appello, aveva in particolare argomentato che, «mancando qualsiasi indicazione sul momento in cui il RA potesse aver cominciato a detenere l'arma quale concorrente DE AN», la condotta di detenzione non poteva che essere assorbita in quella di porto, «trattandosi di azioni cominciate, dal punto di vista specifico DEla sua condotta concorsuale, congiuntamente». RO RA deduce altresì che, sempre nel proprio atto di appello, aveva anche argomentato che, posto che, secondo la Corte di cassazione, la configurabilità DE concorso nella detenzione illegale di armi implica che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale DEl'arma, si trovi, cioè, in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne (è citata, in proposito: Sez. 1, n. 45940 DE 15/11/2011, Benavoli, Rv. 251585- 01), quest'ultima evenienza non sarebbe stata dimostrata né dimostrabile a suo carico, atteso che non si conosceva nulla «sul pregresso temporale - in cui il fucile sarebbe stato detenuto dal AN - e senza che ci fosse alcun elemento utile a poter dimostrare che l'arma fosse nella sua effettiva disponibilità già in precedenza». La Corte d'appello di Roma, rispetto a tali argomentazioni, avrebbe omesso di spendere la ben che minima considerazione. 9.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione DEl'art. 110 cod. pen. e degli artt. 10, 12 e 14 DEla legge n. 497 DE 1974, e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione con riguardo alla conferma DEla sua responsabilità per reato di detenzione illegale di due pistole, armi comuni da sparo, di cui al capo 15 DEl'imputazione. RO RA deduce che, come aveva rappresentato nel proprio atto di appello (DE quale trascrive, alla nota 11 DEla pag. 21 DE ricorso, la parte di interesse), la corretta interpretazione DE contenuto DEle conversazioni intercettate, in particolare, di quelle di cui ai progressivi 1583 e 1584 DE 16/07/2015, Rit. 3197/2015, avrebbe fatto emergere il possesso, da parte sua, di solo una e non di due pistole, atteso che, alla luce di tale contenuto, si sarebbe dovuto escludere che DD OP gli avesse consegnato una seconda pistola - come DE resto era stato dichiarato dallo stesso imputato nel corso DE suo esame 54 dibattimentale -, risultando, invece, che era stato il RA a consegnare qualcosa al OP e che questo qualcosa non era un'arma ma erano dei soldi. L'imputato, infatti, si sarebbe «trov[ato] costretto - dopo lunghe insistenze DEla moglie, che lamentava il fatto che il RA avesse dato al OP ulteriore denaro, oltre a quello già perso per un affare immobiliare mai andato in porto [...] - a inventare di aver ricevuto una pistola». Ciò detto, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma, nel ritenere solo «suggestiva» tale ricostruzione (pag. 52 DEla sentenza impugnata), non si sarebbe confrontata «con il dettaglio DEle censure sviluppate nell'atto di gravame: in particolare, sull'anomalia di un OP che chiedeva scusa al RA (confermandosi così la richiesta di denaro), e sui riferimenti espliciti che il ricorrente faceva alla figlia di andare a casa sua e tornare con DE denaro (andata e ritorno che effettivamente RA RI fece, e che sarebbe stato anomalo se avesse dovuto solamente portare presso la sua abitazione l'arma)». Pertanto, l'attribuzione al ricorrente DEla detenzione di una seconda pistola «non coincideva con le risultanze intercettive», la cui interpretazione è sindacabile in sede di legittimità quando sia, come nella specie, manifestamente illogica e irragionevole o frutto di un travisamento decisivo e incontestabile. 9.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione DEl'art. 110 cod. pen. e DEl'art. 73, comma 5, DE d.P.R. n. 309 DE 1990, nonché DEl'art. 56 cod. pen., con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione con riguardo alla conferma DEla sua responsabilità per reato di detenzione per la vendita a terzi in concorso (con TO D'AT e con IM AN) di un'imprecisata quantità di sostanza stupefacente di cui al capo 17 DEl'imputazione. RO RA lamenta che la Corte d'appello di Roma non avrebbe fornito «una compiuta e logica risposta» alle argomentazioni che egli aveva sviluppato nel proprio atto di appello (DE quale trascrive, alla nota 12 DEla pag. 23 e alle note 13 e 14 DEla pag. 24 DE ricorso, la parte di interesse) in punto sia di responsabilità sia di eventuale derubricazione DEla sua condotta come reato meramente tentato. Il ricorrente rappresenta che, nel proprio atto di appello: 1) aveva rappresentato come, secondo quanto aveva anche ammesso nel corso DE suo esame dibattimentale, egli «avesse solo provato a reperire sostanza da poter rivendere, e che dopo aver visionato il campione a lui mostrato dal AN avesse desistito dal suo intendimento, senza mai entrare in possesso (ossia senza mai detenere) alcuna sostanza riferibile al Capo 17) di imputazione, né tanto meno avere le possibilità economiche per agire in tale settore»; 2) aveva sottolineato la 55 suggestione in cui sarebbero incorsi gli inquirenti nel riferire la trattativa in corso a un presunto gruppo criminoso siciliano «e la più che elevata probabilità che [egli] fosse sostanzialmente rimasto vittima di una truffa, e che soprattutto non vi fosse alcun riscontro alla quantità di presunta sostanza stupefacente che si sarebbe dovuta trattare»; 3) aveva segnalato come gli stessi operanti DEla polizia giudiziaria «avessero ammesso che l'accordo tra le parti non si concluse». Ciò rappresentato, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma avrebbe reso una «motivazione insufficiente» a confutare tali considerazioni, esposte nel suo atto di appello. In particolare, secondo il ricorrente, le argomentazioni spese dalla Corte d'appello di Roma non «colgono nel segno» là dove «avrebbero dovuto dimostrare che RA RO detenesse un indeterminato quantitativo di hashish». Infatti, la Corte d'appello non avrebbe «logicamente e legittimamente dimostrato [...] che il ricorrente fosse effettivamente coinvolto, ossia avesse concorso, nella disponibilità DEla sostanza da porre in vendita», atteso che, «[a]l di là di avergliene parlato, [...] nessuno dei coimputati pianificava col ricorrente un agire comune, né lo coinvolgeva dal punto di vista decisionale, non potendo dunque individuarsi quale sarebbe stato il contributo DEittuoso di RA RO». Sempre ad avviso DE ricorrente, «la solo assertiva considerazione spesa in sentenza non è certo idonea a dimostrare se e come il RA avesse concorso a una condotta di detenzione che riguardava nel caso i suoi coimputati;
né tanto meno a poter effettivamente escludere che quanto ascrivibile al ricorrente potesse rientrare nell'alveo DEla connivenza non punibile». Sarebbe evidente che «per la condotta di detenzione RA RO non avesse rafforzato VA di alcun coimputato, o avesse concorso alle loro azioni» e, comunque, la motivazione DEla sentenza impugnata sul punto sarebbe meramente assertiva. 9.6. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione DEl'art. 110 cod. pen. e DEl'art. 73, comma 5, DE d.P.R. n. 309 DE 1990, con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione con riguardo alla conferma DEla sua responsabilità per reato di acquisto, per la successiva rivendita, in concorso (nel presente processo, con SE PA, oltre che con altri soggetti separatamente giudicati) di 15 chilogrammi di hashish di cui al capo 18 DEl'imputazione. RO RA sostiene che la Corte d'appello di Roma non avrebbe «in alcun modo risolto» la questione, che le era stata sottoposta con il suo atto di appello (DE quale trascrive, alla nota 15 DEle pagg. 27-28 DE ricorso, la parte di 56 interesse), «relativa alla totale estraneità DE ricorrente a una serie anche articolata di condotte che riguardavano il solo OP DD - che in alcune occasioni si era limitato a raccontare la vicenda al RA, senza mai minimamente coinvolgerlo o aggiornarlo sulla pianificazione DEle condotte DEittuose», come sarebbe stato comprovato da fatto che, dopo l'arresto di IA AN, il quale aveva con sé i 15 chilogrammi di hashish, «il OP, nel parlare col ricorrente, formulava frasi in prima persona, descrivendosi come l'unico danneggiato dalla vicenda (acOMto dall'indifferenza DE ricorrente)». In proposito, la Corte d'appello di Roma si sarebbe limitata ad argomentare che «il OP lo avrebbe ragguagliato il giorno seguente DEl'arresto DE AN, nonché il giorno prima per informarlo DEl'arrivo DEla sostanza». Tale argomentazione non sarebbe tuttavia idonea a confutare le considerazioni che erano state formulate nell'atto di appello - con le quali la Corte d'appello di Roma non si sarebbe specificamente confrontata -, atteso che la stessa Corte non avrebbe «risol[to] in alcun modo la perplessità sull'effettivo ruolo attribuibile al RA: ossia se OP DD lo avesse notiziato quale concorrente interessato DE reato, o gli avesse raccontato quanto da lui realizzato nell'ambito di un rapporto che prescindeva da una cointeressenza in fatti di reato». Ciò pur a fronte DEla sussistenza di «[d]iversi [...] riferimenti specifici a un agire DE OP totalmente autonomo dal ricorrente, e al contempo confermativi DE disinteresse DEittuoso di RA RO per la vicenda». La Corte d'appello di Roma avrebbe pertanto confermato la sentenza di primo grado con una motivazione meramente assertiva «e svilente rispetto all'atto di appello». 9.7. Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione DEl'art. 80 DE d.P.R. n. 309 DE 1990, e la mancanza DEla motivazione con riguardo alla circostanza aggravante DEl'ingente quantità DEla sostanza stupefacente di cui al capo 18 DEl'imputazione. RO RA rappresenta che, nel suo atto di appello (con il ventiduesimo motivo), aveva contestato come la conclusione DE Tribunale di Velletri DEla sussistenza di tale circostanza aggravante (pag. 173 DEla sentenza di primo grado) «fosse il risultato di una mera valutazione numerica: criterio, quello quantitativo, che però è solo uno di quelli che devono essere verificati (generalmente quello da cui non può prescindersi), che può essere neutralizzato da altre evenienze», le quali, nel caso di specie, «ben potevano individuarsi comunque in una percentuale di principio attivo chiaramente sintomatica di una sostanza di bassa qualità». 57 Nel richiamare tale motivo di appello (il ventiduesimo;
pagg. 82-83 DEl'atto di appello DEl'imputato), nel quale erano state invocate Sez. U, n. 14722 DE 30/01/2020, Polito, Rv. 279005-01, Sez. U, n. 36258 DE 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150-01 e Sez. 4, n. 1310 DE 08/01/2019, Cantalupo, non massimata, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma avrebbe DE tutto omesso di esaminarlo. 9.8. Con l'ottavo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione DEl'art. 110 cod. pen. e DEl'art. 73, comma 5, DE d.P.R. n. 309 DE 1973, nonché DEl'art. 56 cod. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione con riguardo alla conferma DEl'affermazione DEla sua responsabilità per reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti di cui al capo 22 DEl'imputazione, limitatamente alla detenzione di sostanza stupefacente (DE tipo marijuana) in concorso con il figlio MO RA. 9.8.1. Dopo avere indicato le censure alla sentenza di primo grado che aveva avanzato con il proprio atto di appello - le quali erano state in parte accolte dalla Corte d'appello di Roma che aveva circoscritto la sua responsabilità solo all'indicata porzione DEle condotte che gli erano state contestate nel capo 22 DEl'imputazione -, il ricorrente denuncia i «profili di illegittimità» DEla sentenza impugnata. RO RA rappresenta in primo luogo come la Corte d'appello di Roma, pur avendo affermato la sua responsabilità «per la detenzione e il trasporto di sostanza stupefacente» (pag. 73 DEla sentenza impugnata), lo avrebbe «comunque ritenuto coinvolto, secondo il capo 22), perché avrebbe acquistato e ricevuto sostanza stupefacente, che avrebbe poi venduto e offerto in vendita», condotta, questa, che sarebbe stato «evidente come non si sia verificata nel processo, considerato fosse comprovato che il ricorrente non avesse mai ricevuto - per un mancato accordo con il fornitore - la sostanza che avrebbe dovuto poi offrire in vendita». In secondo luogo, il ricorrente lamenta che «il tono meramente assertivo» con cui si sarebbe espressa la Corte d'appello di Roma non sarebbe «idoneo a dimostrare che il RA avesse avuto effettiva disponibilità DEla sostanza (e dunque la detenesse), restando ciò solo una programmazione non verificatasi per mancato accordo con il fornitore». Il ricorrente lamenta ancora che la Corte d'appello di Roma non avrebbe né analizzato né confutato alcune argomentazioni che erano state da lui sviluppate e che sarebbero state fondamentali al fine di verificare se nella propria abitazione vi fosse effettivamente la sostanza stupefacente da offrire in vendita o se, comunque, egli ne avesse la disponibilità e, quindi, la detenesse, con la 58 conseguenza che ne risulterebbe anche inficiata la tenuta logica DE giudizio di responsabilità. La Corte d'appello di Roma non avrebbe in particolare considerato che: 1) RO RA, nel corso DE suo esame dibattimentale, aveva affermato di avere provato a porre in essere una trattativa, che poi non si concluse, tramite EN MI, il quale gli avrebbe dovuto consegnare la sostanza stupefacente da offrire poi in vendita;
2) il testimone DEla polizia giudiziaria BE PI aveva confermato il mancato accordo sull'operazione prodromica all'offerta in vendita DEla sostanza stupefacente;
3) il contenuto DEle conversazioni intercettate confermava che RO RA aveva richiamato il figlio MO a casa, nel momento in cui questi si sarebbe recato a mostrare un campione DEla sostanza stupefacente, proprio perché non vi era stato un accordo sulla fornitura DEla stessa sostanza, a causa DEla pretesa DE pagamento di essa contestuale alla sua consegna. Il ricorrente deduce ancora che proprio dal contenuto DEle intercettate conversazioni DE 15/03/2015 menzionate nella sentenza impugnata e, in particolare, dal progressivo n. 7419, nt.
3.197 DE 2015, sarebbe emerso in modo evidente che suo figlio MO RA non avrebbe dovuto trasportare la sostanza da offrire in vendita dall'abitazione DE padre «bensì avrebbe dovuto recarsi al panificio DElo zio per prelevare, dalla consegna che stava trattando il ricorrente con IL [recte: MI], la parte da offrire in vendita al n.m.i. 'Filippo'». Dal progressivo n. 7443 DE 16/03/2016 (di cui sempre al nt.
3.197 DE 2015) sarebbe emerso «che proprio il mancato raggiungimento DEl'accordo sulla consegna DEla sostanza avesse inficiato le condotte successive: dialogo preceduto dal contatto telefonico tra D'AT TO e RA RO in cui il primo informava il secondo che la consegna era saltata (cfr. progr. 130931, Rit 4465/15), e da quello in cui RA RO chiamava il figlio dicendogli di tornare a casa (cfr. progr. 130934, Rit 4465/2015)». Ne discenderebbe, ad avviso DE ricorrente, che il mancato raggiungimento DEl'accordo tra RO RA e EN MI in ordine alla compravendita «prodromica all'eventuale detenzione e offerta in vendita - oltre che rilevante per escludere che si fosse giunti a una effettiva disponibilità DEla sostanza da parte di suo padre - avrebbe dovuto e potuto inficiare la sussistenza dei presupposti per una sua condanna». Da tutto ciò discenderebbe «l'evidente illegittimità» DEla sentenza impugnata, frutto anche di un'illogica interpretazione DE contenuto DEle conversazioni intercettate, per avere la Corte d'appello di Roma affermato la responsabilità penale DEl'imputato «pur nell'assenza di elementi confermativi di una sua effettiva detenzione DEla sostanza da offrire in vendita». 59 9.8.2. Il ricorrente lamenta poi che, nonostante la Corte d'appello di Roma avesse dato atto (alla pag. 21 DEla sentenza impugnata) DEl'esistenza di tale motivo di appello, essa avrebbe poi DE tutto omesso di affrontarlo. RO RA deduce che il fatto a lui attribuito era al più qualificabile come mero tentativo DE DEitto di cui all'art. 73 DE d.P.R. n. 309 DE 1990, atteso che «la mancata conclusione DEla compravendita DEla sostanza per il sottrarsi di una DEle parti, impediva, sia la consegna DEla sostanza, che DE denaro: esito negativo che discendeva dal mancato accordo su uno degli aspetti essenziali, ossia le modalità di pagamento». Il ricorrente richiama i principi affermati da Sez. 1, n. 10460 DE 01/06/1998, Ceman, Rv. 212649-01, Sez. 4, n. 4398 DE 06/12/2011, Lazzaro, non massimata, e Sez. 3, n. 7806 DE 15/11/2018, dep. 2018, Pmt, Rv. 272446-01, e lamenta che la Corte d'appello di Roma non si sarebbe in alcun modo confrontata con gli stessi, il che assumerebbe rilievo in sede di legittimità «anche considerando quanto già descritto nel primo motivo di ricorso in ordine all'effettiva conseguenzialità che vi era tra la conclusione sull'accordo di fornitura, e la successiva offerta in vendita che avrebbe coinvolto il ricorrente». 9.9. Con il nono motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione DEl'art. 133, anche con riferimento all'art. 81 cod. pen. e all'art. 597 cod. proc. pen., e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione con riguardo ad alcuni aspetti DE trattamento sanzionatorio. Dopo avere richiamato i principi affermati dalla Corte di cassazione in tema di onere motivazionale DE giudice in punto di determinazione DEla pena, anche con riguardo agli aumenti di essa per i reati in continuazione (è citata, a quest'ultimo proposito: Sez. U, n. 47127 DE 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01), il ricorrente lamenta che essi non sarebbero stati rispettati dalla Corte d'appello di Roma. RO RA contesta anzitutto che la Corte d'appello di Roma avrebbe irrogato, per il reato di estorsione di cui al capo 2 DEl'imputazione, ritenuto la violazione più grave tra quelle in continuazione, una pena sensibilmente più elevata rispetto al minimo edittale senza «fornire un passaggio motivo idoneo», non potendosi ritenere tale la generica invocazione dei «parametri di cui all'articolo 133 c.p. e DEla particolare caratura criminale DEl'imputato» che figura alla pag. 84 DEla sentenza impugnata. In secondo luogo, quanto agli aumenti di pena per la continuazione, il ricorrente deduce che «riconoscere la stessa condanna - 6 mesi - per reati in materia di armi e stupefacenti [Capi 12), 15) e 18)], non tiene conto DEl'evidente difformità edittale esistente tra tali fattispecie, rappresentativa anche di una diversa gravità: la condanna per i DEitti in materia di armi doveva, dunque, essere 60 ridotta (per come era stato richiesto anche nell'atto di appello). Tra l'altro, una volta escluso il porto d'armi dai fatti di cui al Capo 15) non poteva mantenersi la medesima pena decisa dal Giudice di Prime cure». In terzo luogo, il ricorrente deduce che la Corte d'appello di Roma, avendo escluso le circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e all'art. 628, terzo comma, n. 3), cod. pen., avrebbe dovuto ridurre le pene per i reati di cui ai capi 8), 12), 15) e 18), «pena la violazione DEl'art. 597 c.p.p..». Deduce ancora: «nonché sulle pene di cui ai capi 17) e 22), riqualificate ai sensi DE comma V DEl'art. 73 d.p.r. 309/90, sanzionate con una riduzione, rispetto al giudizio di prime cure, di appena due mesi». 9.10. Con il decimo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione DEl'art. 62-bis cod. pen., in riferimento all'art. 133 cod. pen., e la mancanza DEla motivazione con riguardo alla conferma DE diniego DEle circostanze attenuanti generiche. Nel richiamare alcuni principi affermati dalla Corte di cassazione in tema di onere motivazionale DE giudice in punto di concessione o diniego DEle suddette circostanze attenuanti, il ricorrente contesta la motivazione fornita al riguardo dalla Corte d'appello di Roma alla pag. 83 DEla sentenza impugnata, lamentando come essa sia «priva di alcuna personalizzazione», mancando qualsiasi approfondimento in ordine alla propria specifica posizione, per la quale, sempre a suo avviso, «soprattutto alla luce DEle numerose assoluzioni intervenute all'esito DE giudizio di appello (tra cui in particolare quella per il DEitto di associazione mafiosa) - erano individuabili molteplici elementi di segno positivo per poter giungere a una determinazione DEla pena ai sensi DEl'art 62-bis c.p.: lo stesso infatti aveva partecipato all'intero dibattimento, manifestando sempre un comportamento corretto, e soprattutto rendendo ampio e proficuo esame in cui ha chiarito la totalità DEle vicende a lui ascritte», il che lo avrebbe reso «certamente meritevole DE beneficio richiesto in forma prevalente alle aggravanti eventualmente riconosciute, o comunque equivalente ad esse». 10. SE PA ha proposto due ricorsi, uno a firma DEl'avv. RI RL e uno a firma DEl'avv. Angela Porcelli. 10.1. Il ricorso a firma DEl'avv. RI RL è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce «mancanza assoluta DEla motivazione sulle produzioni documentali DEla difesa e conseguente manifesta illogicità DEla motivazione» con riguardo alla conferma DEla sua responsabilità per il reato di traffico e detenzione di 400 chilogrammi di hashish di cui al capo 18 DEl'imputazione. 61 SE PA rappresenta che: 1) nel corso DE giudizio di primo grado, aveva depositato la sentenza DE 16/06/2020 DE G.u.p. DE Tribunale di Roma, emessa in esito a giudizio abbreviato, con la quale: 1.1) alcuni coimputati DE reato, separatamente giudicati, erano stati assolti dall'accusa relativa alla parte DEl'imputazione che fa riferimento all'importazione dalla Spagna di 400 chilogrammi di hashish perché il fatto non sussiste («non può ritenersi provato l'acquisto, da parte dei correi - ed anzi la stessa esistenza, di un carico di 400 chilogrammi di hashish giunto dalla Spagna a bordo di un camion»; pag. 103 DEla suddetta sentenza) e condannati soltanto con riferimento al traffico e detenzione illeciti dei 15 chilogrammi di sostanza stupefacente che erano stati sequestrati a IA AN il 04/09/2015; 1.2) il coimputato AR AS EG, compagno di sua figlia, era stato completamente assolto dalla accuse, compresa quella relativa al traffico e alla detenzione dei 15 chilogrammi di hashish;
2) posto che tale sentenza di primo grado era stata appellata dal pubblico ministero, nel corso DE giudizio di secondo grado, aveva depositato la sentenza DE 26/05/2022 DEla Corte d'appello di Roma, già allora passata in giudicato, con la quale la stessa Corte d'appello aveva confermato l'intero impianto motivazionale DEla sentenza DE G.u.p. DE Tribunale di Roma (pagg.
4-5 di tale sentenza di secondo grado). Tanto rappresentato, SE PA lamenta che, nella sentenza impugnata, mancherebbe qualsiasi motivazione sul punto «nodale» costituito dall'esistenza di un giudicato sullo stesso fatto di cui al capo 18 DEl'imputazione DE tutto inconciliabile con quanto ritenuto nella stessa sentenza, con la conseguente violazione DE dovere DE giudice di indicare le ragioni per le quali non condivideva la sentenza definitiva e riteneva non concludente la prova DE fatto in essa accertato. Escludendo la menzionata sentenza definitiva dal campo probatorio, la Corte d'appello di Roma avrebbe finito anche con l'«elu[dere] un altro momento motivazionale di manifesta rilevanza [...] costituito proprio dalla funzione DE PA rispetto alla funzione DE EG», atteso che, poiché «Ella costruzione DEla imputazione [...] affondava le sue radici nella possibilità DE PA di importare dalla Spagna 400 chili di hashish per il tramite DE EG - suo genero e residente in [...]», ne discenderebbe che «nel caso in cui il "genero" fosse rimasto estraneo ai traffici DE PA ciò che veniva meno non era la transazione relativa ai soli 15 Kg avvenuta in Italia in circostanze che escludevano la circostanza DE camion proveniente dalla Spagna, ma l'importazione dei 400kg». Pertanto, la motivazione sarebbe, oltre che mancante con riguardo all'omessa considerazione DEl'indicata sentenza assolutoria definitiva, anche illogica «perché attribuisce al PA una condotta di importazione di 400 Kg irrimediabilmente orfana DE suo dante causa nell'importazione stessa». 62 Da ciò la richiesta di annullamento con rinvio DEla sentenza impugnata, affinché un altro giudice si faccia carico DE potenziale contrasto di giudicati «e rivisiti il trattamento sanzionatorio in ragione DE ben diverso dato ponderale». 10.2. Il ricorso a firma DEl'avv. Angela Porcelli è affidato a sette motivi. 10.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza DEla motivazione e il travisamento, per omessa valutazione, con riguardo alle sentenze DE 16/06/2020 DE G.u.p. DE Tribunale di Roma e DE 26/05/2022 DEla Corte d'appello di Roma, divenuta irrevocabile il 15/10/2022, con le quali, nel connesso giudizio a carico di alcuni coimputati DE reato di cui al capo 18 DEl'imputazione, era stata affermata l'insussistenza DE fatto di importazione e detenzione DE quantitativo di 400 chilogrammi di hashish per il quale il ricorrente, con la sentenza impugnata, è stato, invece, condannato. Il ricorrente lamenta che, nonostante avesse depositato le suddette sentenze - rispettivamente: la prima, il 19/04/2021 davanti al Tribunale di Velletri e il 19/04/2023 davanti alla Corte d'appello di Roma;
la seconda, il 29/03/2023 davanti alla Corte d'appello di Roma -, dalle quali emergeva l'accertamento DEl'insussistenza DE fatto di importazione e detenzione DE quantitativo di 400 chilogrammi di hashish per il quale è stato, invece, condannato, e nonostante, con il terzo motivo DE proprio atto di appello, avesse rappresentato l'intervenuta assoluzione dei coimputati, la Corte d'appello di Roma ha DE tutto omesso di motivare al riguardo, così incorrendo nel vizio di mancanza DEla motivazione e di travisamento DEla prova per omessa valutazione di essa. 10.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce: a) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 111 e 117 Cost., degli artt. 6, 7 e 8 «CEDU», dei principi affermati con la sentenza DE 05/04/2022 DEla Corte di giustizia DEl'Unione europea, Grande sezione, causa C-140/20, G.D.
contro
Commissioner of An Garda Slochana, «in ordine alla illegittimità e utilizzabilità dei tabulati telefonici richiamati nell'esposizione testimoniale DEl'operante De FI e nella motivazione DEla sentenza di primo grado, relativi alle seguenti numerazioni/Rit: 3197/15 progr. 2353, 2354, 2591, 2691, 2777, 2804, 6191/05 progr. 5653, 6213/15 progr. 2421, 4049, poste a fondamento DE giudizio di colpevolezza»; b) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza e l'apparenza DEla motivazione «a fronte DEla esposta eccezione;
posta la imprescindibilità nel giudizio di merito di quelle emergenze processuali». Il ricorrente rappresenta anzitutto che: la sentenza impugnata, alle pagg. 61- 62, si limiterebbe a richiamare il costrutto motivazionale DEla sentenza di primo grado, la quale, alle pagine 67 e seguenti, «utilizza a sostegno DE suo ragionamento, gli esiti degli accertamenti tecnici desunti dalla acquisizione dei 63 tabulati telefonici di cui alle utenze indicate, riproposti testualmente nella testimonianza degli agenti operanti escussi. E segnatamente alla pagina 167 DEla parte motiva DEla sentenza DE Tribunale vengono individuati gli esiti DE "positioning" come desunto dai tabulati telefonici»; dalla pag. 125 DEla trascrizione DE verbale DEl'udienza DE 05/05/2021 emergerebbe come il testimone DEla polizia giudiziaria De FI avesse riferito «che si è proceduto nel corso DEla intera attività di indagine, alla localizzazione DE PA, in forza DEl'acquisizione dei tabulati telefonici» (così il ricorso). Il ricorrente afferma che, pertanto, «i tabulati telefonici ed i dati acquisiti costituiscono l'elemento sulla scorta DE quale viene articolato l'intero giudizio di merito, in ordine alla localizzazione DEl'imputato» e, «dunque costituisce il presupposto fattuale e giuridico, sul quale si è articolata la sua individuazione». I suddetti tabulati telefonici furono acquisiti, sulla base DEla legge che era all'epoca vigente, con decreto DE pubblico ministero e non previa autorizzazione rilasciata da un giudice. Per tale ragione, alla luce DEle sentenze DEla Corte di giustizia DEl'Unione europea, Grande sezione, DE 02/03/2021 causa C-746/18 H.K. con l'intervento di Prokuratuur, e DE 05/04/2022 causa C-140/20 G.D.
contro
Commissioner of An Garda Sìochàna, il ricorrente deduce l'illegittimità e l'inutilizzabilità dei dati risultanti dai tabulati telefonici, in quanto acquisiti, ancorché sulla base DEla disciplina all'epoca vigente, con decreto DE pubblico ministero, anziché in virtù di un controllo preventivo effettuato o da un giudice o da un organo amministrativo indipendente. Il ricorrente reputa che la disciplina transitoria che è stata introdotta, in sede di conversione DE d.l. 30 settembre 2021, n. 132, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178 (il riferimento appare essere alla disposizione DEl'aggiunto comma 1-bis DEl'art. 1 DE d.l. n. 132 DE 2021) - la quale ha consentito, a determinate condizioni, l'utilizzazione dei dati risultanti dai tabulati telefonici acquisiti nei procedimenti penali in data anteriore all'entrata in vigore DElo stesso decreto- legge -, violerebbe: il principio DE primato DE diritto DEl'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia, le cui sentenze, tra le quali, in particolare, quelle che si sono sopra menzionate, hanno effetto "ex tunc", senza che sia consentito ai giudici nazionali di limitare nel tempo tale effetto;
l'art. 117 Cost.; il principio tempus regit actum, come interpretato da Sez. 2, n. 11823 DE 03/02/2023, Gallone, Rv. 284600-01 e da Sez. 6, n. 40 DE 22/09/2022, dep. 2023, Manzari, Rv. 284104-01; il principio di ragionevolezza, per avere il legislatore introdotto «un criterio di valutazione giurisdizionale, che modifica quanto ai soli tabulati, i criteri di valutazione DEla prova». 64 Il ricorrente sostiene che, pertanto, si imporrebbe una «automatica declaratoria» di inutilizzabilità dei dati risultanti dagli indicati tabulati, «a prescindere dalla disposizione interna che è in evidente contrasto con la normativa europea;
di cui è esemplificazione la sentenza C140/20». SE PA, peraltro, solleva anche questione pregiudiziale, ai sensi DEl'art. 267 TFUE, «DE decreto convertito», in quanto in asserito contrasto con: 1) «il principio DE primato»; «il principio DEla certezza DE diritto»; «il principio DEla effettività»; «il principio DEla uniformità»; «il principio DEla rilevanza ex tunc DEle sentenze pregiudiziali ex art 267 TFUE»; «il principio DEla eccezionalità DEla deroga al principio unionale»; l'art. 15, paragrafo 1, DEla direttiva 2002/58/CE DE Parlamento europeo e DE Consiglio, DE 12 luglio 2002, «letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11» (il riferimento appare essere alla Carta dei diritti fondamentali DEl'Unione europea); l'art. 52, paragrafo 1, DEla stessa Carta, il quale osterebbe a una normativa nazionale che consenta al pubblico ministero, nei casi di urgenza, di disporre l'acquisizione dei dati DE traffico telefonico, con controllo solo successivo DE giudice. Il ricorrente, «[i]n via subordinata», «[e]ccepisce la contrarietà DE decreto 132/21 come convertito» agli artt. 3 e 117 Cost. e al il principio di ragionevolezza. SE PA contesta ancora «la decisione DEla Corte» d'appello di Roma, in quanto essa: «omette la motivazione sulla sollevata questione di contrarietà DEla norma innovata»; «[i]ncorre nella violazione dei criteri costituzionali ed europei sopra citati»; «[i]ncorre nel vizio di violazione DE criterio giurisprudenziale di matrice processuale in sede di legittimità e di merito, DE Tempus regit actum»; «[d]isattende i criteri applicati dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite sopra richiamat[i]»; «[o]mette di analizzare la rilevanza DEla questione di incostituzionalità italiana ed europea»; «[a]sserisce nella motivazione in contrasto con il contenuto DEl'Atto di appello, e dunque travisandone il contenuto, che non sarebbe stata esposta la rilevanza DEla questione posto che emerge evidentemente dalla censura articolata che la geolocalizzazione DE ricorrente nella vicenda contestata appare imprescindibile al fine DEl'addebito DEle condotte contestate». 10.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta: a) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 405 e seguenti DElo stesso codice, «in ragione DEla mancata presenza di provvedimenti di iscrizione ex art. 335 cpp», ed eccepisce l'inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine e, in particolare, «DEle attività di captazione DEle utenze di cui ai Rit. 3197/15 progr. 2353, 2354, 2591, 2691, 2777, 2804, 6191/15 progr. 5653, 6213/15 progr. 2421, 4049»; b) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione DEl'art. 125 DElo stesso codice e l'«omessa motivazione grafica». 65 SE PA deduce che egli «non risulta iscritto ex art. 335 cpp», con la conseguenza che gli esiti DEle compiute attività di indagine, costituiti dagli esiti DEle intercettazioni e DEle attività sulle quali avevano riferito i testimoni DEla polizia giudiziaria BU, AS e De FI, si dovrebbero ritenere inutilizzabili (inutilizzabilità deducibile in ogni stato e grado DE procedimento). Ciò in ragione DEla previsione di un termine per la conclusione DEle indagini preliminari che, come è previsto dagli artt. 405 e seguenti DE Codice di procedura penale, decorre appunto dall'iscrizione DE nome DEla persona alla quale il reato è attribuito nel registro DEle notizie di reato. Il ricorrente sostiene che, anche sulla base DEla richiamata giurisprudenza DEla Corte di cassazione, la mancata iscrizione (o reiscrizione), con la conseguente «disapplicazione» DEle disposizioni processuali sui termini per la conclusione DEle indagini preliminari, determina l'inutilizzabilità DEle attività di indagine. SE PA sottolinea l'introduzione, a opera DEla cosiddetta "Riforma Cartabia" (segnatamente: DEl'art. 15, comma 1, lett. b, DE d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), degli artt. 335-ter e 335-quater cod. proc. pen., in virtù dei quali «la iscrizione DEl'indagato diventa momento centrale e ineludibile DEla instaurazione DE giusto processo e che la conseguenza processuale debba essere quella DEla inutilizzabilità», e invoca l'«interpretazione [DEa normativa previgente, in ottica costituzionale e comunitaria per come è ribadita dalla più recente giurisprudenza di legittimità e per come è attuata attraverso la voluntas legis che ispira la riforma Cartabia». SE PA rammenta altresì di avere sollecitato la Corte d'appello di Roma «non solo ad una interpretazione DEle disposizioni ante riforma nell'ottica DE giusto processo, ma vieppiù a valutarne l'applicabilità in forza DE noto principio DE tempus regit actum», sui presupposti argomentativi DEl'«applicabilità DEla normativa al momento DEla assunzione e valutazione degli elementi di prova» e DEla «grave discriminazione determinata da un'applicazione circoscritta nel tempo di criteri fondamentali in tema di valutazione DEla prova». Con riferimento a questo secondo aspetto, il ricorrente eccepisce «la incostituzionalità DEla interpretazione che volesse non ancorare alla mancata iscrizione la inutilizzabilità in contrasto, con la voluntas legis, la interpretazione nazionale, i principi DE giusto processo e la ratio sottesa alla modifica DE diritto processuale penale», e, in particolare, «che la norma, interpretata e applicata in termini diversi, sarebbe in contrasto» con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3 (atteso che «deve considerarsi violato il principio che stabilisce diversi criteri di valutazione giurisdizionale in forza di norme transitorie legandole alla accidentalità temporale»), 24, 111 (sotto il profilo DE principio DE giusto processo), e 117 Cost. 66 (con riferimento all'art. 6 CEDU), nonché con il «principio di ragionevolezza DEle leggi». SE PA, pertanto, «eccepisce la violazione DEle disposizioni degli artt. 190 ss - 405 ss - 335 cpp per contrasto con gli articoli 3 - 24 - 111 - 117 Cost. e con il principio di ragionevolezza, nonché art. 6 CEDU, e la inutilizzabilità degli esiti di indagini in assenza DEla iscrizione DEl'indagato». Quanto alla motivazione DEla sentenza impugnata, il ricorrente contesta come la Corte d'appello di Roma, sul punto, l'abbia DE tutto omessa. 10.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta: a) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza di motivazione e il «travisamento e omessa valutazione degli esiti DEle annotazioni di PG DE 29/8/15, 4/9/15 - all. 5 allegato all'atto di appello - relative alla condotta DE AN posta in essere in1.2. occasione DE suo arresto e per omessa valutazione DE carteggio fotografico e toponomastico depositati in data 19.4.21, dimostrativi che il fatto di cui al quantitativo di 400 chilogrammi non sussiste, e che la ricostruzione versata in sentenza di primo grado, quanto alla quantità dei 15 chilogrammi, non sussiste in quanto non è coerente e logica rispetto allo stato dei luoghi»; b) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., «violazione motivazione per relationem e per carenza motivazione». SE PA rappresenta che, nel proprio atto di appello, aveva eccepito che l'affermazione DEla sua responsabilità da parte DE Tribunale di Velletri: 1) quanto alla ritenuta consegna, da parte sua, il 04/09/2015, a IA AN dei 15 chilogrammi di hashish che furono successivamente sequestrati allo stesso AN, essa si sarebbe posta in contrasto: 1.1) con il «mancato accertamento di persone, ambienti» che il AN aveva precedentemente frequentato lo stesso 04/09/2015; 1.2) con l'accertato possesso DEla sostanza stupefacente da parte DE AN già alle ore 11:00, cioè prima DEle ore 17:52 in cui il PA, secondo il Tribunale di Velletri, avrebbe consegnato al AN la stessa sostanza;
1.3) con le «immagini riproducenti gli stabili di via Dameta» (dove il PA avrebbe consegnato l'hashish al AN), non considerate dal Tribunale di Velletri, le quali avrebbero dimostrato «la impossibilità DEla ricostruzione», atteso che, «dalla pubblica via, ove erano appostati i testi, non si poteva vedere quanto in corso in una via senza uscita parallela interna;
quanto piuttosto soggettivamente "ipotizzare"»; 2) quanto alla ritenuta importazione e detenzione illeciti dei 400 chilogrammi di hashish, essa non avrebbe considerato che si trattava di sostanza «mai rinvenuta, mai partita da un luogo per raggiungerne un altro, mai oggetto di transazione economica per una somma di denaro ignorata, di cui si sconosce il mezzo di trasporto posta la mancata attività di accertamento DEla polizia giudiziaria» e sarebbe stata desunta «dal testo DEla conversazione 67 ambientale - all.
6 - tra interlocutori diversi dal EG, AN, e PA, che riferiscono i termini, mediati, di presunte affermazioni dei coimputati mai cristallizzate in alcuna captazione». Ciò rappresentato, il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto i seguenti quattro profili, che integrerebbero «vizi di legittimità»: 1) «illogicità e carenza motivazione», attesa la mancanza, nella stessa, di qualsiasi riferimento alla «compatibilità DEle ipotesi con fatti centrali quale il possesso, filmato, DEla sostanza da parte DE AN ben prima DEl'incontro presunto con il PA»; 2) scorretta applicazione dei «criteri in tema di motivazione per relationem», atteso che, nel caso in esame, la Corte d'appello di Roma non avrebbe potuto limitarsi a richiamare la sentenza di primo grado ma «avrebbe dovuto prendere atto e analizzare le documentate censure oggetto DEl'appello», con le quali erano stati rappresentati «elementi di fatto che se valutati avrebbero determinato un diverso costrutto giurisdizionale»; 3) «carenza motivazionale», per non avere analizzato le specifiche e documentate censure difensive e per non avere ritenuto l'illogicità DEla mancata valutazione DEla detenzione DElo stupefacente da parte DE AN già prima che egli incontrasse il PA, avendo, in particolare, La Corte d'appello di Roma, omesso di: «esamina[re] tutti gli elementi a disposizione;
«forni[re] una corretta interpretazione di essi»; «da[re] esaustiva e convincente risposta alle deduzioni DEle parti»; «applica[re] esattamente le regole DEla logica nello sviluppo DEle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre, e segnatamente la tenuta DEla coerenza di un giudizio che omette l'analisi di fatti rilevanti»; «espo[rre] i criteri valutativi in ordine alla rilevanza DEle dichiarazioni cd mediate;
oggetto di puntuale analisi ad opera DE giudice di primo grado emittente la sentenza assolutoria DE processo connesso»; 4) travisamento DEl'unica intercettazione ambientale menzionata nella sentenza impugnata (alla pag. 62) e posta ad esclusivo fondamento DEl'affermazione di responsabilità, in quanto, dalla lettura DEla trascrizione peritale DEla relativa conversazione, sarebbe emerso che gli interlocutori non erano identificati, che non veniva fatto riferimento al PA e che la frase, riportata dalla Corte d'appello di Roma, «sono rimasti centocinquanta meno questi di qua» non era presente nel testo, con la conseguenza che la stessa Corte d'appello avrebbe fondato l'affermazione di responsabilità su tale dato «centrale» che, tuttavia, non era stato «percepito correttamente», attesa l'attribuzione dei dialoghi «a due soggetti non emergenti», l'attribuzione ai medesimi di «un significato diverso dal testo» e di «una rilevanza pressoché assorbente ogni ulteriore emergenza». 10.2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione DEl'art. 111 Cost., DEl'art. 6 CEDU e degli artt. 178, comma 1, lett. c), 499 «ss» e 511 cod. 68 proc. pen., per avere la Corte d'appello di Roma «utilizzato il contenuto DEla testimonianza dei testi BU, NS e De FI in ordine ai testi DEle conversazioni captate nonché per aver consentito ai testi di leggere atti non sottoscritti. Nullità DEla deposizione dei testi». In via subordinata, il ricorrente fa istanza, ai sensi DEl'art. 618 cod. proc. pen., di remissione DEla relativa questione alle Sezioni unite DEla Corte di cassazione. SE PA premette che: 1) nel corso DEl'udienza DE 05/05/2021 (come risulta dalla pag. 120 DEla trascrizione DE relativo verbale), aveva eccepito la nullità «DEla deposizione DE teste escusso in ordine al contenuto DEle intercettazioni»; 2) nel corso DEl'udienza DE 29/03/2021 (come risulta dalla pag. 88 DEla trascrizione DE relativo verbale), aveva eccepito la nullità DEla testimonianza DE testimone NA per avere egli letto parti di atti di indagine da lui non sottoscritti, in violazione degli artt. 499 «ss» cod. proc. pen. Ciò premesso, il ricorrente insiste nella propria eccezione di «nullità e inutilizzabilità DEle testimonianze, nella parte in cui il Tribunale - e attraverso la omessa valutazione avallato anche la Corte - ha consentito l'accesso al dibattimento attraverso la deposizione, dei contenuti dei brogliacci, DEla interpretazione di testi di conversazioni, non riproposti feDEmente, DEla identificazione dei nomi degli interlocutori». L'imputato argomenta che la testimonianza degli appartenenti alla polizia giudiziaria sui contenuti di un'intercettazione dovrebbe essere ritenuta illegittima e, di conseguenza, dovrebbe essere dichiarata inutilizzabile, atteso che, in tema di intercettazioni, la prova è costituita dalla bobina o dal supporto sonoro su cui è registrata la conversazione, nonché dai verbali DEle operazioni compiute, e che l'opposta soluzione comporterebbe anche un'«inversione DEl'onere DEla prova», in quanto la difesa DEl'imputato, per poter dimostrare che il contenuto DEla conversazione intercettata non è stato feDEmente riportato dall'ufficiale o agente di polizia giudiziaria, sarebbe onerata di confrontare il contenuto DEla deposizione testimoniale con il materiale sonoro o con quello peritale. In via subordinata, SE PA, ravvisando un contrasto giurisprudenziale sulla questione sollevata con il motivo, chiede che il ricorso sia rimesso alle Sezioni unite DEla Corte di cassazione. 10.2.6. Il sesto motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nonché in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., per carenza di motivazione con riguardo alla sussistenza DEla circostanza aggravante DEl'ingente quantità di cui all'art. 80 DE d.P.R. n. 309 DE 1990. SE PA lamenta che la Corte d'appello di Roma avrebbe confermato la sussistenza di tale circostanza aggravante «senza alcuna esaustiva motivazione», 69 in particolare, «senza richiamare l'accertamento DE dato ponderale DE principio attivo e prescindendo dai criteri di legittimità in tema», quali definiti, tra le altre, da Sez. 4, n. 49366 DE 19/07/2018, C., Rv. 274038-01, la quale ha statuito che, in tema di produzione, traffico e detenzione di hashish, l'aggravante in questione non è ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 4.000 (e non 2.000) volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia) determinato per la suddetta sostanza dalla tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006. 10.2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza DEla motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza DEla recidiva «non contestata», al ritenuto diniego DEla concessione DEle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione DEla pena in misura superiore al minimo edittale. Quanto alla recidiva, nel richiamare i principi, affermati dalla Corte di cassazione, in tema di applicazione di tale circostanza aggravante soggettiva e di nuova contestazione di una circostanza aggravante, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma avrebbe applicato la recidiva, con il relativo aumento di pena, in assenza di contestazione. Quanto al «trattamento sanzionatorio», il ricorrente deduce: «valga considerare quanto neppure considerato dal Tribunale e riferibile alle condizioni soggettive DEl'imputato; afflitto [da] grave stato di assuefazion[e] alle droghe che lo hanno indotto a sottoporsi ad un lungo programma terapeutico riabilitativo. Il fatto è risalente nel tempo, eccezionale e non giustifica il severo trattamento sanzionatorio. Il Tribunale quantifica la pena oltre il minimo senza motivarne i criteri di scelta». 11. Il ricorso di AN De QE, a firma DEl'avv. Franca Sucapane, è affidato a cinque motivi, i quali sono preceduti dall'esposizione DElo svolgimento DE processo (pagg.
2-7 DE ricorso). 11.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione DEl'art. 629 cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione, «per avere la Corte di merito ritenuto accertata la violenza e la minaccia, quali elementi costitutivi DE DEitto di estorsione, nei confronti DEla persona offesa, nonché per aver ritenuto il carattere di ingiustizia DEla pretesa di pagamento fatta valere». Il De LI contesta che non sarebbe stata fornita alcuna prova «diretta e certa» DEle minacce che la persona offesa AL NA avrebbe subito per costringerlo a pagare la somma che gli veniva richiesta. 70 Sulla premessa che la Corte d'appello di Roma avrebbe ravvisato l'elemento DEla minaccia, innanzitutto, nell'incontro che ebbe luogo tra RO RA e AL NA il 24/11/2015 presso il bar "Sayonara" di Torvajanica, il ricorrente contesta che, sulla base DEl'intercettato resoconto di tale incontro che fu fatto da RO RA al De LI, «non vi era alcun concreto elemento che potesse far ritenere che NA AL fosse stato minacciato». Ciò era stato DE resto negato dalla stessa persona offesa AL NA nelle dichiarazioni che egli aveva reso nel corso DE proprio esame dibattimentale («non ho avuto nessuna minaccia»). A proposito di tali dichiarazioni, il ricorrente contesta il giudizio DEla Corte d'appello di Roma di «contraddittorietà» DEle stesse e di «reticenza» DE dichiarante (penultimo capoverso DEla pag. 38 DEla sentenza impugnata), lamentando come tale giudizio farebbe emergere «un primo elemento di carenza e di contraddizione DEla motivazione». In particolare, l'asserita (dalla Corte d'appello) «contraddittorietà» DEle dichiarazioni DE NA «non trova supporto in alcuna argomentazione e si risolve in un'affermazione di principio». Quanto all'asserita (sempre dalla Corte d'appello) «reticenza» DE NA, il ricorrente deduce che: 1) la Corte d'appello di Roma non avrebbe dato alcuna spiegazione DE perché il NA avrebbe dovuto essere reticente e negare di avere subito DEle minacce;
2) la reticenza DEla persona offesa «avrebbe potuto spiegarsi se il credito azionato con i metodi, come contestati, fosse stato di natura illecita, nel qual caso vi sarebbe stata un sorta di esigenza di tutela DEla propria persona, da portarla a mentire. Ma così non era nel caso di specie». A quest'ultimo proposito, il De LI rappresenta che, nel caso di specie, «[s]i poteva porre in dubbio se il credito, all'esito di una più approfondita verifica, fosse davvero sussistente e/o se lo fosse nella misura indicata da De LI AN, ma certamente non poteva negarsene la natura lecita», atteso che il De LI rivendicava, nei confronti DEl'ex socio AL NA, la restituzione di somme a titolo di spese che lo stesso De LI aveva anticipato per ristrutturare i locali e per pagare DEle forniture, oltre che a titolo di restituzione DE capitale che aveva investito nella società. A sostegno di ciò e, quindi, DEla natura lecita DE credito da lui vantato nei confronti DE NA, il ricorrente sottolinea che: 1) anche la persona offesa, nel corso DE suo esame dibattimentale, aveva confermato l'esistenza di suoi pregressi rapporti di lavoro con il De LI;
2) a pag. 74 DEla sentenza di primo grado, il Tribunale di Velletri aveva affermato che «RA RO ha chiesto chiaramente a NA AL di restituire a De LI AN quanto da costui versato quale investimento nell'impresa comune»; 3) dal racconto che RO 71 RA gli aveva fatto DEl'incontro che aveva avuto con il NA il 24/11/2015, emergeva che anche la persona offesa aveva riconosciuto la pretesa di pagamento DE De LI, anche se non per l'ammontare da lui richiesto;
4) anche dall'intercettata conversazione tra RO RA e AN De LI (nt. 3197/17) richiamata dal Tribunale di Velletri alle pagg. 67-70 DEla sentenza di primo grado, emergeva che il NA aveva riconosciuto il proprio debito nei confronti DE De LI, anche se poi non aveva inteso onorarlo a seguito DE litigio tra i due. Alla luce di tutto ciò, risulterebbe la mancanza di qualsivoglia logica DEla motivazione là dove la Corte d'appello di Roma ha «bollato come inattendibile il racconto DEla persona offesa circa l'insussistenza di minacce e quant'altro». Sempre con riguardo alla lamentata mancanza di prova DEl'esistenza di minacce - prova che la Corte d'appello di Roma avrebbe tratto dal già ricordato contenuto DE colloquio che RO RA aveva avuto con AL NA il 24/11/2015 -, il De LI asserisce che, «da esso incontro, non si erano potuti affatto rinvenire gesti o atteggiamenti intimidatori da parte di RA RO». In particolare, nemmeno la frase «tu fai i passi tuoi, lui fa i passi suoi e io faccio i passi miei» consentirebbe di ritenere che, nel corso di quell'incontro, il NA fosse stato minacciato, e la diversa valutazione che ne avrebbe fatto la Corte d'appello di Roma evidenzierebbe «un'ulteriore contraddizione motivazionale ovvero di non aver considerato che, se davvero RA avesse voluto minacciare NA, non lo avrebbe certamente invitato a fare anche lui i passi suoi». La valenza intimidatoria DEle frasi che furono rivolte da RO RA al NA non potrebbe neppure «legittimamente farsi discendere dalla pregressa fase progrannmatoria, caratterizzata dai colloqui tra RA RO e De LI AN». Il ricorrente lamenta ancora che, «[i]n sostanza, per la Corte di appello la prova DEla intimidazione si ridurrebbe al fatto che il semplice colloquiare con RO RA costituirebbe di per sé una minaccia: tesi che, per tutto il contesto in cui si era sviluppata la vicenda, non aveva alcun fondamento, e come già dedotto nell'atto di appello, starebbe inopinatamente a significare che, ogni qualvolta RA RO o altri soggetti, di cui si conosca una sorta di caratura criminale, richiedesse denaro a chicchessia, ciò solo basterebbe a configurare il reato di estorsione». AN De LI contesta ancora che la minaccia di morte che egli avrebbe rivolto al NA risulterebbe dall'intercettato colloquio DE 06/07/2015 tra RO RA e TO D'AT, in cui il D'AT riferiva al RA che il NA gli aveva detto «TO io ti aspettavo perché lui mi ha detto ti sei messo la Sicilia contro. Ora viene TO e ti spara in testa». 72 Secondo il ricorrente, tale frase, oltre a essere stata meramente riportata dal D'AT e a essere stata smentita dal testimone NA, sarebbe «fortemente contraddetta» da un altro elemento che emergeva dagli atti, e DE quale la Corte d'appello di Roma non avrebbe tenuto conto, cioè che, in occasione DE suo primo incontro (il 17/06/2015) con RO RA, il De LI gli aveva chiesto che a parlare con il NA non fosse mandato TO D'AT, sicché, «se il De LI si era preoccupato che a parlare con il NA non venisse mandato il D'AT TO, ritenuto allo scopo inidoneo, non poteva, a onor di logica, aver detto al NA che sarebbe stato proprio TO recarsi da lui a sparare in testa a lui, alla moglie e ai suoi figli». Il ricorrente conclude ribadendo il vizio DEla motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza DEla prova degli elementi costitutivi DE reato DEla minaccia o violenza e DEl'ingiustizia DE profitto con altri danno. 11.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o illogicità DEla motivazione, «per avere la Corte di Appello ritenuto accertata la sussistenza di atti idonei e configurabili quale tentativo nonché DE dolo DE DEitto di estorsione». Il De LI espone che la Corte d'appello di Roma avrebbe omesso di considerare due elementi che erano stati evidenziati nel proprio atto di appello e che si dovrebbero ritenere indicativi DEla mancata prova DE compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a ottenere dal NA la somma pretesa dall'imputato. Il primo elemento è costituito dal fatto che, pochi giorni dopo l'incontro con il NA DE 24/11/2015, il 28/11/2015 RO RA «aveva ritenuto necessario cercare un contatto con tale AR TO, essendo emerso dal colloquio con NA che il predetto AR era al corrente DEla problematica sussistente con il De LI e motivo DEl'incontro DE 24.11.2015». In particolare, il 28/11/2015 RO RA aveva chiamato tale AN AR perché parlasse con il suddetto TO AR e gli dicesse «piglia per un orecchio a quest'AL, digli: vai a Torvajanica e vai a portare i 30.000,00». Il secondo elemento che non sarebbe stato considerato dalla Corte d'appello di Roma è quello che, dopo l'incontro DE 24/11/2015, AL NA non aveva più avuto alcun contatto con RO RA e che vi era la prova che il debito DE NA nei confronti DE De LI non era stato pagato, come aveva riferito il NA nel corso DE suo esame dibattimentale. 73 Ciò esposto, il ricorrente deduce che, nei reati di evento, qual è l'estorsione, affinché sia configurabile il DEitto tentato «l'agente deve, comunque, essere convinto di aver posto in essere tutti gli atti idonei ad ottenere l'evento voluto». Il De LI argomenta quindi che, «nel caso di specie, in cui i fatti contestati si collocavano al più tardi al 24.11.2015, nessun'altra logica spiegazione rivestiva la circostanza che RA RO, subito dopo, aveva ritenuto di dover coinvolgere tale TO AR al fine di ottenere il pagamento da parte di NA, se non che egli, al di là di quanto raccontato al De LI il giorno dopo, non aveva affatto la convinzione di aver posto in essere atti idonei ad ottenere il pagamento richiesto». Tenuto conto degli elementi indicati, non considerati dalla Corte d'appello di Roma, si doveva ritenere che dagli atti si evinceva che l'incontro DE 24/11/2015 «si è inserito ancora in una fase di programmazione DE reato, diretta per lo più alla conoscenza DEl'interlocutore e dei fatti». Pertanto, il 24/11/2015, quando, secondo la Corte d'appello, sarebbe stato compiuto il reato, «RA era ben consapevole di non aver affatto posto in essere atti idonei ad indurre il NA a pagare, atteso che, a tal scopo, egli si era rivolto al AR perché fosse lui a convincere NA». Ne discenderebbe, ad avviso DE ricorrente, la non configurabilità DE reato di estorsione neppure nella forma tentata, «atteso che il RA aveva dimostrato con ciò di essere consapevole che l'incontro DE 24.11.2015 era stato organizzato solo per conoscere NA e sapere quali fossero le sue intenzioni, diversamente non si sarebbe adoperato affinché intervenissero altri soggetti vicini al NA». Da ciò il vizio DEla motivazione esposta a sostegno DEla ritenuta prova DEla sussistenza di atti idonei a integrare la tentata estorsione e DE relativo elemento psicologico. 11.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione DEla legge penale, e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o illogicità DEla motivazione, «per non avere la Corte di Appello ritenuto integrata la fattispecie di reato di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni, e per l'effetto, violazione degli artt. 393 c.p. in relazione all'art. 606 1° [comma], lettera b), e DEl'art. 529 c.p.p. in relazione all'art. 606, 10 comma, lettera c), per avere la Corte di appello omesso di dichiarare il non doversi procedere nei confronti DEl'imputato per mancanza di querela». Il De LI lamenta che la Corte d'appello di Roma non avrebbe speso alcun argomento in ordine al motivo di appello con il quale egli aveva chiesto la riqualificazione DE fatto come esercizio arbitrario DEle proprie ragioni. 74 Il ricorrente richiama al riguardo quanto ha argomentato nel primo motivo a proposito DEl'esistenza di una sua effettiva e legittima ragione di credito nei confronti DE NA e sostiene che, poiché egli aveva agito nella convinzione di esercitare un proprio diritto, ciò escludeva un suo intento estorsivo e una sua responsabilità penale che non fosse, al più, quella per il reato di cui all'art. 393 cod. pen. Nell'evidenziare come il reato di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone si debba ritenere configurabile anche nel caso in cui il terzo concorrente non titolare DE diritto non persegua alcuna diversa e ulteriore finalità, il De LI rappresenta che «giammai RA RO aveva inteso il suo coinvolgimento come finalizzato a rafforzare il sodalizio criminoso, tanto più ciò era vero visto che è stata esclusa in sede di appello l'esistenza di una associazione di stampo mafioso, di cui egli avrebbe fatto parte, con la conseguenza che non più supportata poteva dirsi la finalità ultronea DE rafforzamento DE sodalizio criminoso, come necessaria a configurare, in concorso con De LI, il reato di estorsione». 11.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione DEl'art. 416-bis.1 cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o illogicità DEla motivazione «per avere la Corte di Appello ritenuto applicabile l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1, c.p.». Dopo avere premesso che, essendo stata esclusa la sussistenza DEl'associazione mafiosa di cui al capo 1 DEl'imputazione, la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. «non poteva che essere limitata al c.d. metodo mafioso», il De LI lamenta che la Corte d'appello di Roma non avrebbe addotto alcun elemento a fondamento DEl'applicazione di tale circostanza aggravante. Il ricorrente rappresenta in proposito che: 1) dagli atti e dalle stesse sentenze di merito sarebbe risultato che «il NA aveva affrontato la questione DE pagamento in favore di De LI, presentandosi all'incontro con RA senza alcun sentimento di timore o di minorata difesa»; 2) secondo la stessa «ricostruzione accusatoria», il NA «avrebbe adottato contromisure particolarmente efficaci a respingere la richiesta, grazie al coinvolgimento di altrettanti esponenti di spicco nell'ambiente criminale, quali AR TO e D'AT NC». Alla stregua di tali elementi, diversamente da quanto avrebbe reputato la Corte d'appello di Roma, non sarebbe stato in alcun modo possibile ritenere che fosse stato utilizzato il cosiddetto metodo mafioso, attesa l'assenza DEl'effetto 75 tipico di questo, cioè quello di «indurre la vittima a temere gravi ritorsioni e a porla in una condizione di omertà». Ancorché il punto fosse stato oggetto di uno specifico motivo di appello, la Corte d'appello di Roma non avrebbe fornito alcuna motivazione in proposito. 11.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione DEl'art. 62-bis cod. pen., in combinato disposto con l'art. 27 Cost., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o illogicità DEla motivazione per avere la Corte d'appello di Roma confermato il diniego DEla concessione DEle circostanze attenuanti generiche. Il De LI lamenta che la Corte d'appello di Roma non avrebbe motivato in ordine alla sua richiesta, che egli aveva avanzato con uno specifico motivo di appello, di concessione DEle suddette circostanze attenuanti. Il ricorrente rappresenta che, nel proprio atto di appello, aveva in particolare valorizzato, quale elemento positivo che, unitamente al suo stato di incensurato, avrebbe potuto condurre all'applicazione DEle richieste circostanze attenuanti, il fatto che, come risulta dall'argomentazione DE primo motivo, egli «aveva agito in uno stato di forte bisogno economico nella convinzione, quantomeno putativa, di essere in credito nei confronti di NA AL in dipendenza dei pregressi rapporti commerciali tra i due». La Corte d'appello di Roma, non avendo motivato in proposito, non aveva neppure indicato «elementi idonei a contrastare, al punto da eluderli, quelli positivi forniti». 12. AS RD ha depositato una memoria, a firma DEl'avv. PE Cincioni, anche per l'avv. RI RL, di replica al ricorso DE Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, con la quale, premesso che egli era imputato DE solo fatto di cui al capo 3 DEl'imputazione, ha chiesto: in via principale, di accertare la mancata impugnazione DEla sentenza con riguardo alla sua specifica posizione, con il conseguente passaggio in giudicato DEla stessa sentenza;
in via subordinata, di dichiarare l'inammissibilità DE ricorso, quantomeno con riferimento alla sua posizione, in considerazione DEl'aspecificità e DEla manifesta infondatezza DElo stesso. 13. AN AR ha depositato una memoria, a firma DEl'avv. NC Saverio Fortuna, di replica al ricorso DE Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, con la quale, premesso che egli era imputato DE solo fatto di cui al capo 3 DEl'imputazione, ha chiesto che tale ricorso sia dichiarato inammissibile in quanto il ricorrente avrebbe solo prospettato una diversa lettura 76 degli elementi probatori e non si sarebbe confrontato con gli argomenti che sono stati utilizzati dalla Corte d'appello di Roma. Il AR rappresenta anche che il «versamento di assegni da parte [sua] e la successiva parziale copertura di essi ad opera di RD sono condotte solo ipotizzate in base alla interpretazione DEle senso DEle conversazioni captate, mancando ogni accertamento specifico in ordine ad emissione ed incasso dei titoli». 14. NC D'AT ha depositato una memoria, a firma DEl'avv. Gabriele Valentini, di replica al ricorso DE Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, con la quale, premesso che egli era imputato DE solo fatto di cui al capo 24 DEl'imputazione, ha chiesto che tale ricorso sia dichiarato inammissibile per genericità, in quanto il Procuratore generale avrebbe omesso di specificare i motivi con riguardo alla sua posizione, differenziandoli da quelli proposti nei confronti dei coimputati. Tale differenziazione sarebbe stata necessaria «quantomeno sotto il profilo soggettivo», atteso che, poiché egli, diversamente dai tre coimputati, non aveva in alcun modo partecipato all'associazione di cui al capo 1 DEl'imputazione - capo dal quale era stato assolto dal Tribunale di Velletri, la cui sentenza è al riguardo ormai definitiva -, sarebbe stato necessario «enunciare motivi specifici, sotto il profilo DEla sua coscienza e volontà di volere agevolare un'associazione mafiosa nel suo complesso e non un singolo soggetto gravato da un provvedimento cautelare per un diverso fatto di reato». Il ricorrente deduce inoltre che, anche ritenendo il contestato reato di favoreggiamento aggravato ai sensi DEl'art. 416-bis.1 cod. pen., il reato si sarebbe comunque prescritto il 15/07/2023, cioè prima DEl'emanazione DEla sentenza impugnata. 15. SA RA, EL FR e IO FR hanno depositato una memoria, a firma DEl'avv. Cesare Placanica, di replica al ricorso DE Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, chiedendo che tale ricorso sia dichiarato inammissibile, in quanto il ricorrente avrebbe omesso di confrontarsi con la motivazione DEla sentenza impugnata, avrebbe prospettato argomentazioni in fatto, avrebbe trascurato gli elementi di prova che avevano dimostrato l'insussistenza di molte DEle accuse e si sarebbe limitato a elencare gli elementi di prova che si porrebbero in contrasto con le conclusioni DEla sentenza impugnata senza indicarne, però, né il contenuto né «la distorsione che ne avrebbe compiuto la Corte di merito». 77 15.1. Quanto al reato di associazione di tipo mafioso di cui al capo 1 DEl'imputazione, dopo avere richiamato alcune pronunce DEla Corte di cassazione sul tema DEle cosiddette "nuove mafie" (in particolare: Sez. 6, n. 18125 DE 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555-17; Sez. 3, n. 17851 DE 09/01/2019, Casamonica, non massimata), gli imputati lamentano che il Procuratore DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma avrebbe prospettato argomenti attinenti al merito DE processo, di cui avrebbe proposto «una visione parcellizzata» e anche illogica, come nel caso degli argomenti relativi alla valutazione DEle liti tra gli imputati e al riscontro DEle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia NT RA. A quest'ultimo proposito, gli imputati rappresentano come sarebbe priva di qualsiasi fondamento probatorio l'affermazione DE Procuratore DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma secondo cui «l'associazione ha controllato anche il mercato degli stupefacenti», atteso che sia il Tribunale di Velletri sia la Corte d'appello di Roma avrebbero accertato come i contestati DEitti in materia di stupefacenti «non si ricollegassero ad una preventiva ideazione programmatica condivisa dal gruppo, ma piuttosto, fossero risultati essere stati ideati dal singolo presunto partecipe» (così la memoria); DE che costituirebbero un esempio le vicende di cui ai capi 21 e 23 DEl'imputazione. Gli imputati deducono ancora che, diversamente da quanto riterrebbe il ricorrente, l'eventuale rapporto con consorterie mafiose non sarebbe «elemento di prova direttamente dimostrativo DE rango mafioso in capo agli imputati». Anche gli argomenti spesi dal ricorrente a sostegno DEla sussistenza di una concreta e attuale forza intimidatrice DE gruppo sarebbero «di fatto e generici», dovendosi anche tenere conto, a tale proposito, DE fatto che nessuna DEle persone offese che erano state escusse in dibattimento aveva affermato «di aver avuto consapevolezza DEl'esistenza e DEla forza DE gruppo RA o di aver conosciuto i trascorsi giudiziari dei singoli imputati [...] e per questo di averne subito la forza di intimidazione». Anche la tesi, sostenuta dal ricorrente, DE controllo che l'associazione avrebbe esercitato sul litorale laziale si fonderebbe su argomenti di mero fatto. Infine, la doglianza relativa al contrasto di giudicati rispetto alle sentenze che erano intervenute nei giudizi abbreviati prescelti da alcuni imputati non terrebbe conto DE diverso materiale probatorio disponibile in tali giudizi. 15.2. Anche nella parte DE suo ricorso relativa ai capi 7 e 9 DEl'imputazione, il Procuratore DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma si sarebbe affidato alla prospettazione di meri elementi di fatto, chiedendone, in modo non ammissibile, la rivalutazione. 78 Il ricorrente avrebbe anche omesso di confrontarsi compiutamente con la motivazione DEla sentenza impugnata. La parte DE ricorso con la quale il Procuratore DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma ha contestato l'esclusione DEla recidiva in relazione al DEitto di cui al capo 24 DEl'imputazione, sarebbe, infine, priva di «specifiche deduzioni» al riguardo. 16. RO FR e MO RA hanno depositato DEle note difensive, a firma DEl'avv. Valerio Vianello Accorretti e DEl'avv. Giorgio Vianello Accorretti, con le quali hanno chiesto che il ricorso DE Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma sia dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre i termini previsti dall'art. 585 cod. proc. pen. 17. AN De IS ha depositato una memoria, a firma DEl'avv. Franca Sucapane, di replica alle conclusioni DE Procuratore generale e con la quale ha chiesto anche che, per effetto DEl'esclusione DEla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., il reato di tentata estorsione a lui attribuito sia ritenuto estinto per prescrizione, la quale sarebbe maturata il 30/03/2024. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso DE Procuratore oenerale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma. 1.1. Va preliminarmente valutata la tempestività DE ricorso, in relazione alle doglianze innanzi riepilogate, formulate da plurime difese. 1.1.1. Secondo la comune prospettiva DEle difese degli imputati interessati: - avendo la Corte di appello, nel dispositivo DEla sentenza de qua, pubblicato il 7 luglio 2023, fissato, ai sensi DEl'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine di giorni novanta per il deposito DEla motivazione;
- avendo successivamente il presidente DEla stessa Corte di appello di Roma disposto, in data 2 ottobre 2023, su conforme richiesta DE collegio giudicante, la proroga di detto termine, ai sensi DEl'art. 154, comma 4, disp.att. cod. proc. pen., nella misura di ulteriori giorni novanta;
- essendo stato detto provvedimento di proroga "trasmesso il 10 ottobre 2023, a mezzo pec, sia ai difensori che alla Procura Generale presso la Corte di appello" (così a f. 2 DEla memoria DE 13 dicembre 2024 la difesa degli imputati RA RO e RA MO); - essendo stata la sentenza de qua depositata il 29 dicembre 2023, ovvero nel rispetto DE complessivo termine di giorni 180 (che sarebbe scaduto il 3 gennaio 2024), 79 la Procura Generale presso la Corte di appello non avrebbe dovuto ricevere alcun ulteriore avviso di deposito, ed il termine per l'impugnazione, pari a giorni 45 (in realtà decorrente dal 4 gennaio 2024), scadeva il giorno 17 (rectius, 18) febbraio 2024: di qui, la tardività DE ricorso dalla stessa Procura Generale depositato soltanto in data 1 marzo 2024. Sarebbe, infatti, priva di effetti, la comunicazione DEl'avviso di deposito inoltrata il 17 gennaio 2024, essendo il deposito DEla sentenza intervenuto tempestivamente, ovvero nel rispetto DE complessivo termine di giorni 180. 1.1.2. Deve premettersi che, secondo quanto in più occasioni chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, per i provvedimenti di proroga DE termine di deposito DEle sentenze emessi ex art. 154 disp. att. cod. proc. pen. non è prevista alcuna forma di conoscenza per le parti;
ove, peraltro, di tali provvedimenti le parti abbiano ricevuto rituale comunicazione, quest'ultima incide sulla decorrenza DE termine per l'impugnazione DEla sentenza, secondo le disposizioni generali che disciplinano la materia, comportando, in particolare, che il termine per impugnare la sentenza, fissato dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. decorre dalla nuova data fissata per il deposito DEla sentenza - se tempestivo - a norma DE comma 2, lett. c), DElo stesso art. 585 (Sez. 4, n. 21559 DE 16/04/2024, Russo, non mass.; Sez. 4, n. 58249 DE 17/10/2018, Albanese, Rv. 274966 - 01, peraltro riguardante fattispecie nella quale era stato lo stesso PG ricorrente ad ammettere, nell'atto d'impugnazione, l'acquisita conoscenza DE provvedimento di proroga ex art. 154 disp. att. cod. proc. pen.; Sez. 6, n. 29150 DE 09/05/2017, Briganti, Rv. 270697 - 01; Sez. 6, n. 15477 DE 28/02/2014, Ambrosino, Rv. 258963 - 01). Deve, inoltre, convenirsi con le difese che nessun rilievo potrebbe assumere il fatto che DE deposito DEla sentenza sia stato dato avviso, in ipotesi erroneamente, al Procuratore Generale, in quanto tale irrituale formalità, non richiesta dalla legge nei casi di rispetto da parte DE giudice DE termine legale per il deposito DEla sentenza, non potrebbe valere a dilatare artificiosamente il termine per proporre impugnazione, spostando la decorrenza di esso al momento DEla non dovuta notificazione DEl'avviso di deposito (Sez. 4, n. 40722 DE 17/10/2024, Latella, Rv. 286998 - 01; Sez. 6, n. 462 DE 08/11/1996, dep. 1997, Randazzo, Rv. 207731 - 01). 1.1.3. Deve aggiungersi, per completezza, che priva di rilievo ai fini de quibus appare Sez. 2, n. 38184 DE 06/07/2022, Cospito, Rv. 283904 - 01, riguardante la disciplina processuale vigente prima DEl'entrata in vigore DE d. Igs. n. 150 DE 2022, al contrario applicabile nel caso di specie. 1.1.4. Ciò premesso, secondo la disciplina dettata dall'art. 153, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione vigente alla data DEla proroga disposta ex art. 80 154 disp. att. cod. proc. pen., le comunicazioni di atti e provvedimenti DE giudice al pubblico ministero andavano eseguite a cura DEla cancelleria nei modi di cui al comma 1 (che a sua volta richiama l'art. 148 cod. proc. pen.), ovvero telematicamente, salvo che il pubblico ministero avesse preso visione DEl'atto, sottoscrivendolo. Detta modalità è ulteriormente (e forse superfluamente) richiamata dall'art. 64, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. per la comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero che abbia sede diversa da quella DE giudice, che va, a sua volta, eseguita mediante trasmissione di copia DEl'atto con le modalità telematiche di cui all'articolo 148, comma 1, o, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, DE codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 1.1.5. Nel caso in esame, ai sensi DEl'art. 153, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di comunicazione di un atto da giudice a pubblico ministero aventi medesima sede (la Corte di appello di Roma), la comunicazione DE provvedimento di proroga ex art. 154 disp. att. cod. proc. pen. andava eseguita telematicamente. 1.1.6. Può ritenersi pacifico (essendo, tra l'altro, comprovato da un atto che la stessa difesa degli imputati RA RO e RA MO allega alla propria memoria DE 13 dicembre 2024) che la comunicazione DE provvedimento di proroga ex art. 154 disp. att. cod. proc. pen. invocata dalle difese sia stata inoltrata dalla Corte di appello di Roma alla locale Procura Generale DEla Repubblica all'indirizzo di posta elettronica affaripena/i.pg.roma(dgiustiziacert.it. Peraltro, alla stregua DEle disposizioni vigenti alla data DEl'emissione DE provvedimento di proroga DE termine di deposito DEla sentenza de qua, gli unici indirizzi di posta elettronica DEla Procura Generale DEla Repubblica presso la Corte di appello di Roma abilitati a ricevere, anche dalla locale Corte di appello, ogni comunicazione di rito, erano quelli indicati nell'elenco di cui all'art. 24, comma 4, d.l. n. 137 DE 2020, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176 DE 2020 (tuttora applicabili in forza degli artt. 87 ed 87-bis d. Igs. n. 150 DE 2022): - depositoattipenali. pg . roma@g iustiziacert. it;
- depositoattipenali2.pg.roma@giustiziacert.it ; - depositoattipenali3.pg.roma@giustiziacert.it . 1.1.7. Risulta ugualmente pacifico che nessun atto DE procedimento dimostra che il Procuratore Generale DEla Repubblica presso la Corte di appello di Roma abbia per altra via ricevuto effettiva conoscenza DE provvedimento di proroga DE termine di deposito DEla senteza de qua, né egli ha dato atto di averne ricevuto alíunde effettiva conoscenza. 1.1.8. D'altro canto, in presenza di disposizioni che disciplinano le modalità di effettuazione DEle prescritte comunicazioni telematiche, finalizzate a dar prova di intervenuta conoscenza legale (non importa se effettiva o presunta), nessun rilievo 81 può assumere la circostanza, pure invocata dalle difese, che il Procuratore Generale abbia avuto effettiva conoscenza di un diverso atto (la sentenza impugnata), DE cui deposito risulta avere ricevuto comunicazione presso il medesimo indirizzo (pur non legalmente abilitato) di posta elettronica: ciò che rileva ai fini de quibus è, infatti, la carenza assoluta di prova certa DEl'acquisita conoscenza DE provvedimento di proroga de quo, comunicato al Procuratore Generale ad un indirizzo di posta elettronica per legge non abilitato a ricevere detta comunicazione (argomenta anche da Sez. 2, n. 44781 DE 20/11/2024, Lancia, non mass.; da Sez. 2, n. 11795 DE 21/02/2024, Martorano, Rv. 286141 - 01; da Sez. 4, n. 48804 DE 14/11/2023, dep. 2024, Ciattaglia, non mass.). 1.1.9. Per altro verso, la doglianza DEla difese risulterebbe pur sempre affetta da carenza DEla necessaria specificità, nella parte in cui non corrobora, neppure con mere allegazioni, l'implicito assunto che l'indirizzo di posta elettronica presso il quale fu inviata la comunicazione DE più volte menzionato provvedimento di proroga dei termini di deposito DEla sentenza de qua fosse ex lege abilitato a ricevere detta comunicazione. 1.1.10. Deve, pertanto, concludersi che il termine per presentare l'impugnazione de qua non decorreva dal 4 gennaio 2024, bensì dal 17 gennaio 2024, data di comunicazione DEl'avviso di deposito DEla sentenza, che emerge pacificamente ex actis essere stato conosciuto dal Procuratore Generale. 1.2. Ritenuta la tempestività DE ricorso, è possibile passare alla disamina nel merito DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte di appello di Roma, che appare fondato limitatamente ai reati di cui ai capi 1), 1-bis), 24). 1.2.1. Deve premettersi che il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione DEla difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 DE 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01). 1.2.2. Ciò premesso, con riguardo al reato di cui al capo 1-bis), appare all'evidenza fondata la specifica censura di carenza DEla necessaria motivazione "puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione DEla difforme conclusione adottata", non essendosi la Corte di appello puntualmente confrontata con le contrarie e dettagliate argomentazioni DE Tribunale (che valorizzavano, in particolare, plurime e specifiche conversazioni intercettate), superate sulla base di una motivazione estremamente sintetica, ai limiti DEl'assertività, che non contiene il doveroso riferimento alla valenza probatoria (da riconoscere o da 82 negare, a seconda DEle inverse prospettive) DEle risultanze probatorie legittimamente acquisite. 1.2.3. Con riguardo al reato di cui al capo 1), è macroscopico l'equivoco in cui è incorsa la Corte di appello nel ritenere inadeguata la motivazione DEl'affermazione di responsabilità rinvenibile alla pagine da 26 a 30 DEla sentenza di primo grado, laddove essa costituiva mera premessa di un più ampio ed articolato ragionamento probatorio svolto nelle pagine da 206 a 219, previa valorizzazione di copiose ed eterogenee risultanze probatorie con le quali, giocoforza, la Corte di appello ha finito col non confrontarsi. Di qui, anche in tal caso, la fondatezza DEla specifica censura di carenza DEla necessaria motivazione "puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione DEla difforme conclusione adottata". 1.2.4. Il ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte di appello di Roma è conseguentemente fondato anche limitatamente alla circostanza aggravante DEla finalità agevolativa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. relativamente ai reati per i quali è stata esclusa: a tal fine risulta, infatti, decisiva la già disposta statuizione di cui al punto 1.2.3., poiché l'esclusione DEla circostanza aggravante de qua era stata fondata dalla Corte di appello proprio sulla previa esclusione DEla configurabilità DE sodalizio di cui al capo 1). Non può al riguardo essere accolta la censura di difetto di specificità sollevata da numerose difese, per mancata indicazione dei capi cui essa si riferisce, poiché il ricorso contiene in più punti la manifestazione inequivoca DEla volontà di censurare l'esclusione DEla predetta circostanza aggravante per tutti i reati in ordine ai quali essa era stata contestata (cfr., per tutti, f. 38 DE ricorso, in fine). 1.2.5. Il ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte di appello di Roma è in via ulteriormente consequenziale fondato anche limitatamente al reato di cui al capo 24), poiché la relativa declaratoria di estinzione per prescrizione è stata decisivamente condizionata dall'esclusione DEla circostanza aggravante DEla finalità agevolativa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 1.2.6. Deve, in proposito, ricordarsi che, in in materia di reati aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 DE 1991, conv. in legge n. 203 DE 1991, ora art. 416-bis.1 cod. pen., trova applicazione la disciplina DEla prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che, per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo di prescrizione;
ne consegue che in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine (minimo) di prescrizione fissato dall'art. 157, cod. pen., e, pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito (Sez. 2, n. 4822 DE 15/11/2022, dep. 2023, 83 Cristiano, Rv. 284389 - 02; Sez. 2, n. 40855 DE 19/04/2017, Giampà, Rv. 271164 - 01). 1.2.7. Resta assorbito l'ulteriore profilo di doglianza inerente all'esclusione DEle recidive contestate a RA RO e RA SA (punto che andrà necessariamente rivalutato, in sede di rinvio, all'esito DEle valutazioni propedeutiche). 1.3. Il ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte di appello di Roma è, nel resto, inammissibile, poiché proposto per motivi non consentiti: invero, con specifico riguardo ai reati di cui ai capi 3), 7), 9), le doglianze DE ricorrente finiscono col proporre una lettura alternativa DE medesimo compendio probatorio valorizzato dalla Corte di appello, fondata su mere ipotesi non corroborate da alcunché, senza documentare travisamenti, anche per omissione, in ipotesi decisivi che possano avere inficiato le non manifestamente illogiche né contraddittorie argomentazioni DEla Corte di appello, in questo caso certamente "puntuali e adeguate, e che forniscono una razionale giustificazione DEla difforme conclusione adottata". 1.4. In accoglimento DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte di appello di Roma, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente ai reati di cui ai capi 1), 1-bis), 24), nonché alla circostanza aggravante DEla finalità agevolativa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. relativamente ai reati per i quali è stata esclusa. 1.4.1. Per effetto di tali statuizioni, risulta precluso l'esame dei motivi di ricorso inerenti al trattamento sanzionatorio proposti dagli imputati cui sono ascritti i reati di cui ai capi 1), 1-bis), 24), nonché reati aggravati dalla finalità agevolativa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per i quali detta circostanza aggravante era stata esclusa dalla Corte di appello. 1.4.2. Il ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte di appello di Roma è, nel resto, inammissibile. 2. I ricorsi di MAela RA. 2.1. Il primo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. OL VE ed il primo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. Cesare Placanica - i quali, attenendo entrambi all'affermazione di responsabilità per i reati di tentata estorsione in concorso (con TO D'AT e con IM AN) ai danni dei fratelli CE ER e AR ER di cui al capo 5 DEl'imputazione e di danneggiamento seguito da incendio in concorso (sempre con TO D'AT e con IM AN) ai danni sempre dei fratelli ER di cui al capo 6 DEl'imputazione, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. 84 Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto il concorso DEl'imputata in tali due reati sulla base dei seguenti elementi di prova: a) nel corso DEl'intercettata conversazione che ebbe luogo il 19/02/2015 presso la Casa circondariale di Viterbo tra NT RA (che si trovava colà ristretto) e la RE MA RA (che gli stava facendo visita), era stata quest'ultima che, a fronte DEla prospettazione, da parte di NT RA, di effettuare un attentato incendiario intimidatorio alla pasticceria "La Salernitana" che i fratelli ER stavano per aprire in una posizione in cui avrebbe fatto concorrenza alla pasticceria "Daniel E" che era gestita dal padre DEl'imputata IO RA («ma perché non gli buttano la benzina gliela bruciano "a salernitana"»), aveva indicato il nome di "US", cioè di IM AN, come soggetto che sarebbe stato disponibile a eseguire l'attentato («se glielo dico a "US" lo fa subito»), ribadendo che sarebbero stati i ER a violare la "competenza territoriale"; b) il collaboratore di giustizia NT RA aveva dichiarato che l'ordine di dare fuoco al locale "La Salernitana" era stato da lui scritto su un biglietto che era indirizzato a TO D'AT e che era stato portato a costui all'esterno DE carcere dalla RE MA (che era la OM di TO D'AT); c) a seguito di tale ordine, l'attentato incendiario ai danni DE locale "La Salernitana" era stato effettivamente compiuto (il 24/04/2015) e, nel corso di un'intercettata conversazione telefonica che ebbe luogo tra TO D'AT e MA RA proprio durante l'esecuzione DElo stesso attentato, il D'AT disse a MA RA che «US s'è scordato una torta», il che veniva inteso dai giudici DE merito come una chiara, ancorché criptica, allusione all'attentato incendiario che era stato compiuto dallo stesso "US", cioè da IM AN, alla pasticceria "La Salernitana". A proposito di tale motivazione, si deve anzitutto affermare che, con la stessa, i giudici DE merito hanno chiaramente individuato il contributo partecipativo positivo, sia morale (nella programmazione dei reati) sia materiale (nel farsi latrice DEl'ordine DE fratello NT di eseguire l'incendio DE locale dei fratelli ER) che è stato svolto dall'imputata, il che rende prive di effettiva valenza le censure DEla ricorrente in ordine alla qualificazione DElo stesso suo ruolo. La suddetta sintetizzata motivazione è, inoltre, DE tutto priva di contraddizioni (sia intrinseche sia rispetto alle risultanze processuali) e di manifeste illogicità, come pure DEla lamentata (nel ricorso a firma DEl'avv. Placanica) erronea applicazione degli artt. 110, 424 e 629 cod. pen., atteso che, diversamente da quanto è sostenuto dalla ricorrente, non è né contraddittorio né manifestamente illogico ritenere, come hanno fatto i giudici DE merito, che 85 costituisca un contributo partecipativo positivo ai contestati reati di tentata estorsione e di danneggiamento seguito da incendio: a) indicare il norme DE soggetto (IM AN) che sarebbe stato disponibile a eseguire - e che avrebbe poi effettivamente eseguito - l'attentato incendiario intimidatorio che era stato prospettato dal fratello NT RA;
b) portare all'esterno DE carcere al destinatario (TO D'AT) l'ordine DE fratello NT RA di eseguire l'attentato. Quanto alla doglianza secondo cui, poiché il biglietto che conteneva tale ordine era chiuso, l'imputata ne avrebbe ignorato il contenuto, si deve osservare che non è contraddittorio né illogico reputare che, come hanno implicitamente ma chiaramente fatto i giudici DE merito, MA RA fosse invece consapevole di tale contenuto, tenuto conto sia DE fatto che era stata lei a indicare al fratello NT RA l'esecutore materiale DEl'attentato incendiario intimidatorio sia DE fatto che, alla luce DEl'intercettata conversazione telefonica che aveva intrattenuto con il compagno TO D'AT contestualmente allo stesso attentato, si doveva ritenere emergere una sua chiara adesione alla condotta DEittuosa. Nonostante quest'ultimo elemento DE contenuto DEla conversazione telefonica intrattenuta con TO D'AT contestualmente all'attentato incendiario sia stato valorizzato da entrambi i giudici DE merito (pag. 88 DEla sentenza di primo grado;
pag. 43 DEla sentenza impugnata) - in quanto, evidentemente, ulteriormente dimostrativo DEl'adesione di MA RA alla condotta DEittuosa -, la ricorrente, in entrambi i ricorsi da lei proposti, ha completamente omesso di confrontarsi con esso, con la conseguenza che i motivi si rivelano, oltre che, come si è detto, manifestamente infondati, anche, almeno in parte, aspecifici. 2.2. In ordine logico, devono ora essere esaminati il terzo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. VE e il secondo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. Placanica, i quali motivi, prospettando entrambi la medesima doglianza di mancanza DEla motivazione con riguardo alla richiesta circostanza attenuante di cui all'art. 114, terzo comma, cod. pen., in relazione all'art. 112, primo comma, n. 3), cod. pen., possono essere esaminati congiuntamente. 2.2.1. La doglianza di mancanza DEla motivazione con riguardo alla richiesta circostanza attenuante di cui all'art. 114, terzo comma, cod. pen., in relazione all'art. 112, primo comma, n. 3), cod. pen., è fondata. Con lo specifico ottavo motivo DEl'atto di appello a firma DEl'avv. VE (pagg. 97-105), MA RA aveva chiesto l'applicazione DEla circostanza attenuante di cui all'art. 114, terzo comma, cod. pen., in relazione all'art. 112, primo comma, n. 3), cod. pen., «per essere stata determinata a commettere i 86 DEitti [...] in quanto persona soggetta, per tradizione, cultura ed educazione ricevuta, all'autorità DE fratello maggiore RA NT». Tale motivo di appello non è stato esaminato dalla Corte d'appello di Roma. Ciò dà luogo a un vizio DEla motivazione che è rilevante a norma DEl'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., atteso che, nemmeno sulla base DEla motivazione complessivamente considerata DEla sentenza impugnata, è possibile ritenere che la prospettazione difensiva sia stata implicitamente rigettata. 2.3. Con il secondo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. Placanica, è stata, peraltro, prospettata anche l'ulteriore doglianza di mancanza DEla motivazione con riguardo alla richiesta circostanza attenuante cosiddetta DEla minima partecipazione di cui al primo comma DEl'art. 114 cod. pen. Tale doglianza è manifestamente infondata. 2.3.1. Si deve in proposito rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento DEla sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato, atteso che l'eventuale accoglimento di tale doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 5, n. 27202 DE 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314-01; ne medesimo senso, successivamente, Sez. 3, n. 46588 DE 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281-01; Sez. 2, n. 35949 DE 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; Sez. 3, n. 21029 DE 03/02/2015, ELl'Utri, Rv. 263980-01). 2.3.2. Ciò rammentato, la doglianza, che era stata sollevata con lo specifico dodicesimo motivo DEl'atto di appello a firma DEl'avv. Placanica (pagg. 31-32) e che non è stata effettivamente esaminata dalla Corte d'appello di Roma, è manifestamente infondata. Ai fini DEl'integrazione DEla circostanza attenuante DEla minima partecipazione, non è sufficiente una minore efficacia causale DEl'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza DE tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale DEl'iter criminoso. Ne deriva che, ai fini DEl'applicabilità DEl'attenuante in questione, non è sufficiente procedere a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare - attraverso una valutazione DEla tipologia DE fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali - il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti, rispetto alla produzione DEl'evento, configurandosi la minima partecipazione, di cui all'art. 114 cod. pen., solo quando la condotta DE correo abbia inciso sul risultato finale DEl'impresa criminosa in maniera DE tutto 87 marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva DEl'evento (Sez. 5, n. 21082 DE 13/04/2004, Terreno, Rv. 229201-01. Successivamente, tra le moltissime: Sez. 6, n. 34539 DE 23/06/2021, I., Rv. 281857-01; Sez. 2, n. 835 DE 18/12/2012, Modafferi, Rv. 254051-01). 2.3.3. Richiamati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, da quanto si è esposto in punto di responsabilità al punto 2.1, esaminando il primo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. VE ed il primo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. Placanica, risulta palese la manifesta infondatezza DEla doglianza. Risulta, infatti, di tutta evidenza come il ruolo che è stato svolto dall'imputata nell'economia DE concreto iter criminoso sia stato tutt'altro che trascurabile ma, al contrario, assolutamente necessario, essendo stati, manifestamente, tali sia l'individuazione DEla specifica persona che avrebbe eseguito l'attentato incendiario intimidatorio (IM AN), sia portare fuori dal carcere al destinatario (TO D'AT) l'ordine DE fratello NT RA di eseguire lo stesso attentato, atteso che tali condotte DEl'imputata non potrebbero essere chiaramente avulse dalla serie causale produttiva degli eventi senza apprezzabili conseguenze pratiche sulla stessa, concreta, serie causale. 2.4. Il secondo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. VE (con il quale è stato lamentato il vizio DEla motivazione con riguardo alla determinazione DEla misura DEla pena base per il più grave reato di tentata estorsione di cui al capo 5 DEl'imputazione), il quarto motivo DE ricorso a firma DEl'avv. VE (con il quale è stato lamentato il vizio DEla motivazione con riguardo al diniego DEle richieste circostanze attenuanti generiche) e il terzo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. Placanica (con il quale sono stati lamentati il vizio di violazione di legge e il vizio DEla motivazione con riguardo al diniego DEle richieste circostanze attenuanti generiche nonché con riguardo alla determinazione DEla misura sia DEla pena base per il più grave reato di tentata estorsione di cui al capo 5 DEl'imputazione sia DEl'aumento per la continuazione con il meno grave reato di cui al capo 6 DEl'imputazione) sono preclusi in conseguenza DEl'annullamento DEla sentenza impugnata, in accoglimento DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, con riferimento alla circostanza aggravante DEla finalità agevolativa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. relativamente ai reati per i quali è stata esclusa. 3. I ricorsi di SA RA. 3.1. Il primo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. OL VE e il secondo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. Cesare Placanica - i quali, attenendo entrambi all'affermazione di responsabilità per il reato di intermediazione nella cessione di 88 un quantitativo di sostanza stupefacente DE tipo cocaina da parte di EN MI a SE RD di cui al capo 23 DEl'imputazione, possono essere esaminati congiuntamente - non sono fondati. Tra le condotte illecite che sono punite dall'art. 73 DE d.P.R. n. 309 DE 1990 vi è anche quella di "intermediazione", la quale è ricompresa nella condotta DE "procurare ad altri" che è puntualmente descritta nella norma incriminatrice, con la quale si intende punire l'attività illecita di chi agisce al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi;
attività, peraltro, il cui responsabile, anche senza espressa previsione, sarebbe comunque punibile a titolo di concorso nell'acquisto, nella vendita o nella cessione (Sez. F., n. 33606 DE 21/08/2012, Pompeo, Rv. 253423-01; Sez. 6, n. 37177 DE 08/07/2008, Mosca, Rv. 241205-01; Sez. 4, n. 4458 DE 02/12/2005, Chimienti, Rv. 233240- 01). In tali ipotesi, il reato si perfeziona già nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri la sostanza stupefacente, sempre che, però, ne abbia la disponibilità, pur mediata (Sez. 6, n. 46367 DE 11/10/2023, S., Rv. 285882-01). Principio, quest'ultimo, che si trae anche dalla sentenza SE DEle Sezioni unite DEla Corte di cassazione (Sez. U, n. 22471 DE 26/02/2015, SE, cit.), la quale è stata invocata in entrambi i ricorsi DE RA. 3.1.1. Nel caso in esame, dalle dichiarazioni che erano state rese dal testimone DEla polizia giudiziaria OS Di GA e dai collaboratori di giustizia NT RA e SE RD, nonché dal contenuto di diverse conversazioni intercettate, era emerso che SA RA aveva fatto da intermediario tra i cedenti DEla sostanza stupefacente DE tipo cocaina EN MI ed EN AJ e l'acquirente DEla stessa sostanza SE RD, membro DE clan mafioso catanese dei "Cappello", anche conducendo e portando a conclusione le trattative con lo stesso RD, il quale, a titolo di acconto sul prezzo concordato di C 150.000,00 (C 30.000,00 per ciascuno dei cinque pacchi di cocaina compravenduti), il 27/10/2015 gli aveva corrisposto la somma di C 130.000,00. Dagli stessi elementi di prova, era altresì emerso che, intervenuto l'arresto DE RD (in esecuzione di una misura cautelare emessa nell'ambito di un diverso procedimento penale) poco dopo che egli aveva consegnato gli C 130.000,00 a SA RA, questi non aveva più provveduto né alla consegna DEla sostanza stupefacente né, nonostante le richieste DE RD, alla restituzione DEla suddetta somma di denaro (tanto da indurre i membri DE clan "Cappello" a rapire il padre di SA RA IO RA). Ciò posto, con i motivi in esame si deduce che l'imputato non avrebbe mai avuto la disponibilità, neppure mediata (in particolare, tramite l'MI) DEla sostanza stupefacente di cui aveva concluso la cessione al RD, che lo stesso ft 89 SA RA avrebbe voluto, in realtà, sin dall'inizio, truffare, con la conseguente insussistenza DE reato. Il Collegio ritiene che la Corte d'appello di Roma abbia adeguatamente motivato l'esclusione di tale ipotesi e, invece, «la serietà dei propositi» di SA RA e di EN MI, con ciò evidentemente intendendo, atteso il contenuto DEla doglianza che intendeva confutare, anche l'effettiva disponibilità, da parte degli stessi SA RA e EN MI, DEla sostanza stupefacente che avevano ceduto a SE RD. La Corte d'appello di Roma ha anzitutto escluso la significatività DEl'utilizzo, da parte DE collaboratore di giustizia SE RD, dei termini «truffa» e «truffare», sulla base dei DE tutto logici argomenti che, oltre al fatto che era dubbio che il RD sapesse distinguere tecnicamente il concetto di truffa (preordinata) da quello di inadempimento, egli non aveva comunque indicato, se non in termini meramente ipotetici, per quale ragione ritenesse che SA RA avesse architettato sin dall'inizio un disegno truffaldino nei suoi confronti. Ciò posto, la Corte d'appello di Roma, ha ritenuto la «serietà dei propositi» di SA RA e di EN MI, nel senso anzidetto anche DEl'effettiva disponibilità, da parte degli stessi, DEla sostanza stupefacente che avevano ceduto a SE RD, sulla base dei seguenti elementi di prova e argomentazioni: a) SA RA era un soggetto attivo nel traffico illecito di sostanze stupefacenti, come era confermato sia dal fatto che SE RD aveva dichiarato di avere già comprato da lui due o tre «pacchi» proprio di cocaina, sia dal fatto che, nel corso DEl'intercettata conversazione tra presenti DE 17/03/2016 tra RO RA (zio di SA RA) e EN MI, questi aveva esplicitamente parlato dei traffici di droga che aveva compiuto in collaborazione con appartenenti alla famiglia RA - in particolare, contrapponendo l'inaffidabilità di TO D'AT alla serietà di SA RA, con il quale si dichiarava disposto a lavorare ancora -, dal che si comprendeva come l'MI procurasse la sostanza stupefacente che i RA poi rivendevano, nonché dei numerosi trasporti di stupefacente che aveva effettuato a Catania;
b) da ciò si doveva logicamente dedurre come SA RA avesse effettivamente rapporti con EN MI e che, tenuto conto di ciò, non avesse difficoltà a concludere un accordo per l'effettiva fornitura di cocaina al RD da parte DElo stesso MI;
c) ciò trovava conferma anche nel fatto che, nel viaggio che aveva effettuato a Catania nell'ottobre DE 2015 per concludere l'accordo di compravendita DEla cocaina con il RD, SA RA si era fatto acOMre da EN AJ, sodale DEl'MI, il che non poteva spiegarsi logicamente che con la necessità di definire con maggiore precisione i dettagli DEla fornitura che avrebbe dovuto essere effettuata dall'MI; d) se, come era stato 90 sostenuto da SA RA, egli avesse avuto sin dall'inizio l'intenzione di truffare SE RD, non avrebbe logicamente avuto alcun bisogno di coinvolgere il AJ e, per suo tramite, l'MI - al quale avrebbe poi peraltro dovuto ovviamente assicurare un ritorno, DE che, però, non vi era traccia negli atti DE procedimento -, atteso che egli aveva già fornito DEla cocaina al RD, era già stato coinvolto in altri traffici di sostanza stupefacente con esponenti DEla criminalità catanese e poteva anche vantare, con riguardo alla propria "serietà", la "garanzia" di GE EN (come era stato riferito dal RD); e) dal contenuto DEl'intercettata conversazione progressivo 65716 tra SA RA e EN MI nel corso DEla quale, a fronte DEla lamentela di questi per il protrarsi DEla trattativa, SA RA la aveva rassicurato in ordine al buon andamento di essa, ricevendo il benestare DEl'MI a proseguirla, si doveva logicamente trarre la conferma DEla «serietà dei propositi dei due». Il Collegio ritiene che tale motivazione DEla Corte d'appello di Roma a sostegno DEla «serietà dei propositi» di SA RA e di EN MI - nel senso anche DEl'effettiva disponibilità, da parte degli stessi, DEla sostanza stupefacente che avevano ceduto a SE RD -, e DE fatto che, pertanto, SA RA, di fronte all'imprevedibile fatto DEl'arresto DE RD pressocché in concomitanza con la consegna di parte DE prezzo pattuito, si fosse solo allora convinto a sfruttare l'opportunità che si era venuta così a creare per trattenere il menzionato prezzo senza più provvedere a fare consegnare la cocaina, in quanto fondata su precise risultanze processuali e su congrue argomentazioni, coerenti con le stesse risultanze, sia priva di contraddizioni e di illogicità manifeste, sicché essa si sottrae a censure in questa sede. Quelle che sono state avanzate dal ricorrente, peraltro, omettono DE tutto di confrontarsi con l'argomento, che è stato anch'esso valorizzato dalla Corte d'appello di Roma, che SE RD aveva affermato di avere già comprato da SA RA due o tre «pacchi» proprio di cocaina (e non di marijuana), il che conferma come l'imputato avesse già precedentemente ceduto DEla cocaina proprio al RD e fosse pertanto senz'altro nella condizione di procurarsi agevolmente tale sostanza stupefacente. 3.2. In ordine logico, deve ora essere esaminato il primo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. Placanica, il quale attiene all'affermazione di responsabilità per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico illegali di una pistola calibro 7,65 di cui al capo 11 DEl'imputazione. Tale motivo è manifestamente infondato. 3.2.1. La Corte d'appello di Roma ha fatto corretta applicazione DE principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si 91 autoaccusa DEla commissione di reati hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 37794 DE 12/06/2019, Venia, Rv. 277707-01; Sez. 6, n. 16165 DE 19/02/2013, Galati, Rv. 256008-01). Ciò posto, la Corte d'appello di Roma ha DE tutto logicamente ritenuto che l'affermazione fatta da SA RA nel corso DEl'intercettata conversazione con lo zio RO RA secondo cui «ieri ci ho sparato, ci sono andato a sparare» e la risposta, data dallo stesso SA RA alla domanda DElo zio «sette e sessantacinque?», «sette e sessantacinque [...], mi sono messo in mezzo alla strada, ho provato sia la sette che la [...]», comprovassero, senza margini di dubbio, non potendo essere interpretate in alcun altro modo, che SA RA deteneva illegalmente una pistola calibro 7,65 (noto calibro DEla armi da fuoco) e l'aveva illegalmente portata in un luogo pubblico («in mezzo alla strada»). La Corte d'appello di Roma ha anche congruamente risposto alla tesi DE ricorrente secondo cui la sua affermazione e la sua risposta sopra citate sarebbero state l'espressione di una mera millanteria di azioni mai effettivamente compiute, argomentando, in modo DE tutto logico, come tale tesi, oltre a essere sfornita di qualunque elemento di riscontro, fosse smentita sia dalla reazione tutt'altro che stupita di RO RA all'affermazione DE nipote, sia dal fatto che la mera richiesta di conferma, da parte DElo stesso RO RA, che il nipote stesse parlando DEla «sette e sessantacinque» dimostrava come RO RA fosse a conoscenza DE fatto SA RA possedeva una pistola di tale calibro. Con quest'ultima motivazione, il ricorrente ha anche DE tutto omesso di confrontarsi compiutamente. 3.3. Il secondo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. VE e il terzo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. Placanica (con i quali è stata lamentata la violazione DE divieto di reformatio in peius in punto di applicazione DEl'aumento di pena per la recidiva specifica) e il quarto motivo DE ricorso a firma DEl'avv. Placanica (con il quale sono stati lamentati la violazione di legge e il vizio DEla motivazione con riguardo al diniego DEle richieste circostanze attenuanti generiche e «alla eccessività DE trattamento sanzionato, nonché in ordine alla lamentata eccessività degli aumenti disposti a titolo di continuazione») sono preclusi in conseguenza DEl'annullamento DEla sentenza impugnata, in accoglimento DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, con riferimento alla circostanza aggravante DEla finalità agevolativa di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. relativamente ai reati per i quali è stata esclusa. 4. Il ricorso di IM SU. 92 4.1. Il primo motivo, che attiene all'affermazione di responsabilità per i reati di tentata estorsione in concorso (con MA RA e con TO D'AT) ai danni dei fratelli CE ER e AR ER di cui al capo 5 DEl'imputazione e di danneggiamento seguito da incendio in concorso (sempre con MA RA e con TO D'AT) ai danni sempre dei fratelli ER di cui al capo 6 DEl'imputazione, è manifestamente infondato. 4.1.1. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto il concorso DE AN in tali due reati sulla base dei seguenti elementi di prova: a) nel corso DEl'intercettata conversazione che ebbe luogo il 19/02/2015 presso la Casa circondariale di Viterbo tra NT RA (che si trovava colà ristretto) e la RE MA RA (che gli stava facendo visita), quest'ultima, a fronte DEla prospettazione, da parte di NT RA, di effettuare un attentato incendiario intimidatorio alla pasticceria "La Salernitana" che i fratelli ER stavano per aprire in una posizione in cui avrebbe fatto concorrenza alla pasticceria "Daniel E" che era gestita dal padre DEl'imputata IO RA («ma perché non gli buttano la benzina gliela bruciano "a salernitana"»), aveva indicato "US", cioè IM AN, come soggetto che sarebbe stato senz'altro disponibile a eseguire l'attentato («se glielo dico a "US" lo fa subito»); b) il collaboratore di giustizia NT RA aveva dichiarato che l'ordine di dare fuoco al locale "La Salernitana" era stato da lui scritto su un biglietto che era indirizzato a TO D'AT e che era stato portato a costui all'esterno DE carcere dalla RE MA;
c) a seguito di tale ordine, l'attentato incendiario ai danni DE locale "La Salernitana" era stato effettivamente compiuto (il 24/04/2015) e: c.1) nel corso di un'intercettata conversazione telefonica che ebbe luogo tra IM AN e TO D'AT la sera di tale attentato incendiario, il AN aveva confermato al D'AT che stava per scendere;
c.2) nel corso di un'intercettata successiva conversazione telefonica che ebbe luogo tra TO D'AT e MA RA proprio durante l'esecuzione DE medesimo attentato incendiario, si era sentita la voce DE AN - il che confermava che l'incontro tra lo stesso e il D'AT era avvenuto -, e TO D'AT aveva detto a MA RA che «US s'è scordato una torta», il che veniva inteso dai giudici DE merito come una chiara, ancorché criptica, allusione all'attentato incendiario che era stato materialmente compiuto dallo stesso "US", cioè da IM AN, ai danni DEla pasticceria "La Salernitana". Tale sintetizzata motivazione è DE tutto priva di contraddizioni (sia intrinseche sia rispetto alle risultanze processuali) e di manifeste illogicità, atteso che, diversamente da quanto appare ritenere il ricorrente, non è né contraddittorio né 93 manifestamente illogico ritenere, come hanno fatto i giudici DE merito, che il soggetto (IM AN alias "US") che era stato indicato da MA RA al fratello NT RA come disponibile a eseguire l'attentato incendiario intimidatorio che lo stesso NT RA aveva successivamente ordinato e al quale, nel corso DE medesimo attentato, TO D'AT, che di quell'ordine era stato il destinatario diretto, parlando con MA RA, aveva fatto riferimento come a chi si era «scordato una torta» («US s'è scordato una torta»), fosse l'effettivo esecutore materiale DEl'attentato alla pasticceria "La Salernitana", dovendosi ritenere la frase «US s'è scordato una torta» come una chiara, ancorché criptica, allusione all'esecuzione DE medesimo attentato. Orbene, posto che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza DE giudice DE merito, l'interpretazione e la valutazione DE contenuto DEle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti DEla manifesta illogicità e irragionevolezza DEla motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 DE 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 DE 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 2, n. 35181 DE 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01), l'interpretazione DEla citata frase intercettata «US s'è scordato una torta» come allusione alla materiale esecuzione, da parte DE AN alias "US", DEl'attentato alla pasticceria "La Salernitana" appare DE tutto ragionevole e logica, con la conseguente logicità DEla motivazione con la quale la Corte d'appello di Roma ha confermato l'affermazione di responsabilità DE ricorrente per i reati di tentata estorsione in concorso di cui al capo 5 DEl'imputazione e di danneggiamento in concorso di cui al capo 6 DEl'imputazione. A fronte di ciò, lo stesso ricorrente non ha peraltro neppure indicato quali sarebbero state le doglianze che egli avrebbe specificamente dedotto nei confronti di tali elementi di prova a suo carico e alle quali la Corte d'appello di Roma non avrebbe fornito risposta. 4.2. Il secondo motivo, che attiene all'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione per la vendita a terzi in concorso (con RO RA e con TO D'AT) di un'imprecisata quantità di sostanza stupefacente DE tipo marijuana e hashish di cui al capo 17 DEl'imputazione, è manifestamente infondato. Ribadito che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza DE giudice DE merito, l'interpretazione e la valutazione DE contenuto DEle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti DEla manifesta illogicità e 94 irragionevolezza DEla motivazione con cui esse sono recepite, tali circostanze risultano completamente assenti nel caso di specie. La Corte d'appello di Roma ha infatti DE tutto logicamente e ragionevolmente ritenuto che: a) quanto all'intercettata conversazione tra presenti DEle ore 13:07 DE 13/07/2015 tra RO RA e il AN: a.1) dall'affermazione di questi «io l'ho odorata [...] zio, dall'odore a me mi sembra buona», si ricavava logicamente, dato l'uso DE femminile e la contrapposizione con l'hashish di cui si subito si dirà, che il AN aveva portato ad RO RA un campione di marijuana;
a.2) dalla domanda «e l'hashish?» rivolta da RO RA al AN e dalla richiesta DE primo al secondo di farsi consegnare una tavoletta di hashish, risultava un esplicito riferimento anche a tale altra sostanza;
a.3) dalla preoccupazione manifestata da RO RA di avere qualcosa da mostrare e dal generale tenore DEla conversazione, risultava che l'intenzione di RO RA e di IM AN era quella di cedere le menzionate sostanze a un terzo soggetto indeterminato con il quale il AN aveva appuntamento nel pomeriggio di quello stesso giorno (13/07/2015), appuntamento che era finalizzato a mostrare al soggetto acquirente i campioni DEle sostanze stupefacenti oggetto di compravendita, più che a consegnare tutta la marijuana e tutto l'hashish compravenduti, dei quali, comunque, il RA e il AN mostravano di avere la disponibilità, ancorché le sostanze fossero custodite da un altro soggetto;
b) quanto all'intercettata conversazione tra presenti DEle successive ore 19:29 sempre DE 13/07/2015 tra RO RA e TO D'AT: b.1) da essa risultava che, dopo che i due interlocutori avevano fatto esplicito riferimento alla conversazione che RO RA aveva avuto poche ore prima con il AN, il D'AT informava il RA che il menzionato incontro che si sarebbe dovuto svolgere nel pomeriggio con l'ignoto acquirente DEle sostanze stupefacenti era stato spostato al giorno successivo (per la ragione che il AN si era allarmato per avere visto DEle persone che potevano appartenere alle forze DEl'ordine); b.2) a tale incontro avrebbe preso parte anche il D'AT, perché aveva «stu viziu» che ci vuole «essiri in prima persona»; b.3) dalla stessa conversazione risultava altresì che, mentre RO RA si era mostrato convinto che l'incontro DE giorno successivo avrebbe avuto a oggetto solo la conclusione DEla trattativa, il D'AT gli aveva spiegato di essere pronto per la consegna DEla sostanza stupefacente, specificamente, DEl'hashish (domanda di RO RA: «di che cosa stiamo parlando scusa?», risposta DE D'AT: «DE fumo»), confermando di averne la piena disponibilità («oh, c'era») e di dovere solo andarlo a prendere. 95 Orbene, alla luce DE contenuto di tali conversazioni, il Collegio ritiene assolutamente condivisibile l'affermazione DEla Corte d'appello di Roma secondo cui «[i]l tenore dei dialoghi è chiarissimo e non lascia spazio ad interpretazioni alternative» rispetto a quella, già esplicitata dal Tribunale di Velletri, che il AN aveva detenuto per la vendita e offerto in vendita a un terzo soggetto indeterminato sostanze stupefacenti DE tipo marijuana e hashish, pur avendo la stessa Corte d'appello ritenuto di non potere, sulla base DE contenuto DEle stesse conversazioni, diversamente da quanto aveva reputato il Tribunale di Velletri, individuare il quantitativo DEle stesse sostanze che era stato detenuto e offerto in vendita dall'imputato. A fronte di ciò, le doglianze che sono state prospettate dal ricorrente con il motivo in esame appaiono fondamentalmente generiche, in quanto non si confrontano compiutamente con la motivazione DEla sentenza impugnata, e, comunque, palesemente DE tutto inidonee a scalfirne le conclusioni. 4.3. Il terzo motivo, che attiene all'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione a fini di spaccio di 20 grammi di sostanza stupefacente DE tipo cocaina di cui al capo 19 DEl'imputazione, è manifestamente infondato. 4.3.1. La Corte d'appello di Roma ha DE tutto logicamente e ragionevolmente ritenuto che, dall'intercettata conversazione tra presenti DE 09/08/2015 tra RO RA ed DD OP - in particolare: dalla domanda che RO RA aveva rivolto al OP se «quella» che aveva consegnato a "US", cioè a IM AN, fosse stata già tagliata e dalla risposta affermativa DE OP;
dalle affermazioni DE medesimo OP di averne acquistato un quantitativo di «dieci» per il prezzo di C 500,00 e di averne ceduto al AN un quantitativo di «dieci e dieci», dalla cui cessione lo stesso AN avrebbe potuto, tagliando ancora la sostanza, ottenere un ricavo di C 2.000,00, spacciando dosi da 0,5 grammi ciascuna al prezzo di C 50,00 l'una -, si doveva ricavare come il AN avesse acquistato dal OP, per poi spacciarli, 20 grammi di cocaina. La Corte d'appello di Roma ha, infatti, ancora una volta DE tutto logicamente e ragionevolmente ritenuto che: a) l'oggetto DEla conversazione tra RO RA e il OP fosse la cocaina, come si poteva desumere dal fatto che, in un contesto in cui i due interlocutori stavano discutendo di sostanze stupefacenti, il riferimento a «quella» come una sostanza che può essere tagliata non poteva che indicare logicamente, appunto, la cocaina, il che era confermato anche dal fatto che la somma di C 500,00 che il OP aveva indicato come quella da lui spesa per acquistare 10 grammi di sostanza stupefacente era congrua rispetto ai prezzi di mercato DEla cocaina;
96 b) anche se il AN non aveva partecipato alla conversazione sopra indicata, non vi era alcuna ragione per ritenere che il OP non stesse raccontando DEle cose vere ad RO RA, tenuto anche conto DE fatto che, come era confermato dall'episodio di cui al capo 17 DEl'imputazione, la partecipazione DE AN, nel medesimo periodo, a condotte di violazione DEla normativa in materia di disciplina degli stupefacenti era già emersa. Tale motivazione DEl'acquisto, per il successivo spaccio, da parte DE AN, di 20 grammi di cocaina da DD OP risulta DE tutto coerente e logica e, a fronte di ciò, le doglianze che sono state prospettate dal ricorrente con il motivo in esame appaiono fondamentalmente generiche, in quanto non si confrontano compiutamente con la stessa motivazione, e, comunque, palesemente DE tutto inidonee a scalfirne le conclusioni. 4.4. Il quarto motivo (con il quale è contestata la determinazione DEla misura sia DEla pena base per il più grave reato di tentata estorsione di cui al capo 5 DEl'imputazione sia degli aumenti per la continuazione con i meno gravi reati di cui ai capi 6, 17 e 19 DEl'imputazione) e il quinto motivo (con il quale si contesta la conferma DEl'applicazione DEla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale) sono preclusi in conseguenza DEl'annullamento DEla sentenza impugnata, in accoglimento DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, con riferimento alla circostanza aggravante DEla finalità agevolativa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. relativamente ai reati per i quali è stata esclusa. 4.5. Il sesto motivo, con il quale il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma, nonostante lo avesse assolto dal reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso clan "RA", nel dispositivo DEla sentenza impugnata, non aveva escluso le circostanze aggravanti di cui agli artt. 416-bis.1 e 628, terzo comma, n. 3), cod. pen., con riferimento ai reati di tentata estorsione in concorso di cui al capo 5 DEl'imputazione e di danneggiamento seguito da incendio in concorso di cui al capo 6 DEl'imputazione, è assorbito dall'annullamento DEla sentenza impugnata, in accoglimento DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, con riferimento al reato di associazione di tipo mafioso di cui al capo 1 DEl'imputazione e alla circostanza aggravante DEla finalità agevolativa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 5. Il ricorso di TO D'OA. 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma, nonostante lo avesse assolto dal reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso clan "RA", nel dispositivo DEla sentenza impugnata, non aveva escluso le circostanze aggravanti di cui agli artt. 416-bis.1 e 628, terzo comma, 97 n. 3), cod. pen., con riferimento ai reati di tentata estorsione in concorso di cui al capo 5 DEl'imputazione, di danneggiamento seguito da incendio in concorso di cui al capo 6 DEl'imputazione, di detenzione per la vendita a terzi in concorso di un'imprecisata quantità di sostanza stupefacente DE tipo marijuana e hashish di cui al capo 17 DEl'imputazione e di detenzione illecita di sostanza stupefacente in concorso di cui al capo 22 DEl'imputazione. 5.1.1. A tale proposito, si deve anzitutto rilevare che, con ordinanza DE 21/03/2024, la Corte d'appello di Roma ha disposto la correzione DE dispositivo DEla sentenza impugnata nel senso che, nella parte di esso che riguarda l'imputato TO D'AT, dopo le parole «ai capi d'imputazione 5, 6», siano aggiunte le parole «escluse le circostanze aggravanti di cui agli articoli 416-bis, comma 1, e 628, n. 3, c.p.». Ciò rilevato, si deve comunque osservare che, anche per il resto, il motivo è assorbito dall'annullamento DEla sentenza impugnata, in accoglimento DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, con riferimento al reato di associazione di tipo mafioso di cui al capo 1 DEl'imputazione e alla circostanza aggravante DEla finalità agevolativa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 5.2. Il secondo motivo, che attiene all'affermazione di responsabilità per i reati di tentata estorsione in concorso (con MA RA e con IM AN) ai danni dei fratelli CE ER e AR ER di cui al capo 5 DEl'imputazione e di danneggiamento seguito da incendio in concorso (sempre con MA RA e con IM AN) ai danni sempre dei fratelli ER di cui al capo 6 DEl'imputazione, è manifestamente infondato. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto il concorso DE D'AT in tali due reati sulla base dei seguenti elementi di prova: a) nel corso DEl'intercettata conversazione che ebbe luogo il 19/02/2015 presso la Casa circondariale di Viterbo tra NT RA (che si trovava colà ristretto) e la RE MA RA (che gli stava facendo visita), quest'ultima, a fronte DEla prospettazione, da parte di NT RA, di effettuare un attentato incendiario intimidatorio alla pasticceria "La Salernitana" che i fratelli ER stavano per aprire in una posizione in cui avrebbe fatto concorrenza alla pasticceria "Daniel E" che era gestita dal padre DEl'imputata IO RA («ma perché non gli buttano la benzina gliela bruciano "a salernitana"»), aveva indicato "US", cioè IM AN, come soggetto che sarebbe stato senz'altro disponibile a eseguire l'attentato («se glielo dico a "US" lo fa subito»); b) il collaboratore di giustizia NT RA aveva dichiarato che l'ordine di dare fuoco al locale "La Salernitana" era stato da lui scritto su un biglietto che era 98 indirizzato proprio a TO D'AT («il bigliettino l'ho mandato a TO D'AT»; pag. 90 DEla sentenza di primo grado) e che era stato portato a costui all'esterno DE carcere dalla RE MA;
c) a seguito di tale ordine, l'attentato incendiario ai danni DE locale "La Salernitana" era stato effettivamente compiuto (il 24/04/2015), e: c.1) nel corso di un'intercettata conversazione telefonica che ebbe luogo tra IM AN e TO D'AT la sera di tale attentato incendiario, il AN aveva confermato al D'AT che stava per scendere;
c.2) nel corso di un'intercettata successiva conversazione telefonica che ebbe luogo tra TO D'AT e MA RA proprio durante l'esecuzione DE medesimo attentato incendiario, si era sentita la voce DE AN - il che confermava che l'incontro tra lo stesso e il D'AT era avvenuto -, e TO D'AT aveva detto a MA RA che «US s'è scordato una torta», il che veniva inteso dai giudici DE merito come una chiara, ancorché criptica, allusione all'attentato incendiario che era stato materialmente compiuto dallo stesso "US", cioè da IM AN, ai danni DEla pasticceria "La Salernitana". Tale sintetizzata motivazione è DE tutto priva di contraddizioni (sia intrinseche sia rispetto alle risultanze processuali) e di manifeste illogicità, atteso che, diversamente da quanto appare ritenere il ricorrente, non è né contraddittorio né manifestamente illogico ritenere, come hanno fatto i giudici DE merito, che il soggetto, TO D'AT, al quale NT RA aveva ordinato di appiccare il fuoco alla pasticceria "La Salernitana" dei fratelli ER («ho detto di dare fuoco a questo locale», «il bigliettino l'ho mandato a TO D'AT»; pag. 90 DEla sentenza di primo grado), incaricando DEla consegna di tale biglietto la RE MA RA (che era la OM DE D'AT), e che, parlando con la stessa MA RA nel corso DEl'avvenuto attentato incendiario, aveva fatto riferimento a IM AN, alias "US", come a chi si era «scordato una torta» («US s'è scordato una torta»), avesse effettivamente ricevuto il menzionato ordine di NT RA e avesse effettivamente organizzato l'attentato incendiario che gli era stato ordinato di effettuare, il quale era stato materialmente eseguito da IM AN, dovendosi ritenere la frase «US s'è scordato una torta», pronunciata dal D'AT, come una chiara, ancorché criptica, allusione all'esecuzione DE medesimo attentato. Ribadito ancora una volta che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza DE giudice DE merito, l'interpretazione e la valutazione DE contenuto DEle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti DEla manifesta illogicità e irragionevolezza DEla motivazione con cui esse sono recepite, l'interpretazione DEla citata frase intercettata «US s'è scordato 99 una torta» come allusione alla materiale esecuzione, da parte DE AN alias "US", DEl'attentato alla pasticceria "La Salernitana" che il D'AT aveva organizzato appare DE tutto ragionevole e logica, con la conseguente logicità DEla motivazione con la quale la Corte d'appello di Roma ha confermato l'affermazione di responsabilità DE ricorrente per i reati di tentata estorsione in concorso di cui al capo 5 DEl'imputazione e di danneggiamento in concorso di cui al capo 6 DEl'imputazione. A fronte di ciò, lo stesso ricorrente ha solo genericamente lamentato che la Corte d'appello di Roma non avrebbe dato riscontro alle sue doglianze secondo cui: a) «non si ha contezza né DEla ricezione né tanto meno DEla [...] esecuzione» DEl'ordine di NT RA, benché tale doglianza appaia trascurare l'ovvia considerazione che l'attentato che era stato ordinato da NT RA era stato effettivamente eseguito in conformità ai suoi ordini («dare fuoco a questo locale»); b) il contenuto DEle intercettate conversazioni DE D'AT con IM AN e con MA RA sarebbe stato privo di efficacia probante, senza, tuttavia, effettivamente misurarsi con la tutt'altro che illogica interpretazione che, DE contenuto di tali conversazioni, era stata data prima dal Tribunale di Velletri e, poi, dalla Corte d'appello di Roma. 5.3. Il terzo motivo, che attiene all'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione per la vendita a terzi in concorso (con RO RA e con IM AN) di un'imprecisata quantità di sostanza stupefacente DE tipo marijuana e hashish di cui al capo 17 DEl'imputazione, è manifestamente infondato. La Corte d'appello di Roma ha DE tutto logicamente e ragionevolmente ritenuto che: a) quanto all'intercettata conversazione tra presenti DEle ore 13:07 DE 13/07/2015 tra RO RA e IM AN: a.1) dall'affermazione di questi «io l'ho odorata [...] zio, dall'odore a me mi sembra buona», si ricavava logicamente, dato l'uso DE femminile e la contrapposizione con l'hashish di cui si subito si dirà, che il AN aveva portato ad RO RA un campione di marijuana;
a.2) dalla domanda «e l'hashish?» rivolta da RO RA al AN e dalla richiesta DE primo al secondo di farsi consegnare una tavoletta di hashish, risultava un esplicito riferimento anche a tale altra sostanza;
a.3) dalla preoccupazione manifestata da RO RA di avere qualcosa da mostrare e dal generale tenore DEla conversazione, risultava che l'intenzione di RO RA e di IM AN era quella di cedere le menzionate sostanze a un terzo soggetto indeterminato con il quale il AN aveva appuntamento nel pomeriggio di quello stesso giorno (13/07/2015), appuntamento che era finalizzato a mostrare al soggetto acquirente i campioni DEle sostanze stupefacenti 100 oggetto di compravendita, più che a consegnare tutta la marijuana e tutto l'hashish compravenduti, dei quali, comunque, il RA e il AN mostravano di avere la disponibilità, ancorché le sostanze fossero custodite da un altro soggetto;
b) quanto all'intercettata conversazione tra presenti DEle successive ore 19:29 sempre DE 13/07/2015 tra RO RA e TO D'AT: b.1) da essa risultava che, dopo che i due interlocutori avevano fatto esplicito riferimento alla conversazione che RO RA aveva avuto poche ore prima con il AN, il D'AT informava il RA che il menzionato incontro che si sarebbe dovuto svolgere nel pomeriggio con l'ignoto acquirente DEle sostanze stupefacenti era stato spostato al giorno successivo (per la ragione che il AN si era allarmato per avere visto DEle persone che potevano appartenere alle forze DEl'ordine); b.2) a tale incontro avrebbe preso parte anche il D'AT, perché aveva «stu viziu» che ci vuole «essiri in prima persona»; b.3) dalla stessa conversazione risultava altresì che, mentre RO RA si era mostrato convinto che l'incontro DE giorno successivo avrebbe avuto a oggetto solo la conclusione DEla trattativa, il D'AT gli aveva spiegato di essere pronto per la consegna DEla sostanza stupefacente, specificamente, DEl'hashish (domanda di RO RA: «di che cosa stiamo parlando scusa?», risposta DE D'AT: «DE fumo»), confermando di averne la piena disponibilità («oh, c'era») e di dovere solo andarlo a prendere. Orbene, alla luce DE contenuto di tali conversazioni, il Collegio ritiene assolutamente condivisibile l'affermazione DEla Corte d'appello di Roma secondo cui «[i]l tenore dei dialoghi è chiarissimo e non lascia spazio ad interpretazioni alternative» rispetto a quella, già esplicitata dal Tribunale di Velletri, che il D'AT aveva detenuto per la vendita e offerto in vendita a un terzo soggetto indeterminato sostanze stupefacenti DE tipo marijuana e hashish, pur avendo la stessa Corte d'appello ritenuto di non potere, sulla base DE contenuto DEle stesse conversazioni, diversamente da quanto aveva reputato il Tribunale di Velletri, individuare il quantitativo DEle stesse sostanze che era stato detenuto e offerto in vendita dall'imputato. A fronte di ciò, le doglianze che sono state prospettate dal ricorrente con il motivo in esame appaiono fondamentalmente generiche, in quanto non si confrontano compiutamente con la motivazione DEla sentenza impugnata, e, comunque, palesemente DE tutto inidonee a scalfirne le conclusioni. 5.4. Il quarto motivo, che attiene all'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente acquistata da EN MI di cui al capo 22 DEl'imputazione, è manifestamente infondato. 101 La Corte d'appello di Roma ha fondato l'affermazione di responsabilità DEl'imputato per tale reato sul contenuto, in particolare: a) di un'intercettata conversazione DE 17/03/2016 tra RO RA e EN MI, nel corso DEla quale quest'ultimo si era lamentato DEla poca correttezza DE D'AT, il quale era venuto meno a un appuntamento per una consegna di droga, costringendo l'MI a tenere «la roba» (pag. 183 DEla sentenza di primo grado) in macchina;
b) di un'intercettata conversazione DE 18/03/2016 tra RO RA e TO D'AT, nel corso DEla quale il RA aveva rimproverato al D'AT di non averlo messo al corrente di rapporti che aveva intrattenuto con il fornitore DEla droga EN MI (dei quali egli aveva appreso solo da quest'ultimo; pag. 183-184 DEla sentenza di primo grado) e di poca serietà in tali rapporti. Tale motivazione DEla detenzione illecita, da parte DEl'imputato, di sostanza stupefacente per averla acquistata dal fornitore EN MI risulta, contrariamente a quanto è sostenuto dal ricorrente, oltre che non apparente, DE tutto priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, e non è resa contraddittoria né illogica per via DE fatto che, come è stato riconosciuto anche dalla Corte d'appello di Roma, non era stato possibile determinare la qualità, la quantità e il principio attivo DEla stessa sostanza, atteso che tale impossibilità evidentemente non esclude che, come emergeva dal contenuto DEle indicate conversazioni, il D'AT avesse detenuto illecitamente DEla sostanza stupefacente e comportava soltanto che, come ha correttamente fatto la Corte d'appello di Roma, la condotta DEl'imputato dovesse essere ricondotta nell'ambito DEla meno grave fattispecie di cui al comma 5 DEl'art. 73 DE d.P.R. n. 309 DE 1990 e che la contestata circostanza aggravante DEl'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, DElo stesso decreto, dovesse essere esclusa. Quanto alla doglianza DE ricorrente di «travisamento DEla prova», essa risulta DE tutto generica, atteso che il D'AT ha DE tutto omesso di specificare in che cosa sarebbe consistita la non controvertibile difformità tra il senso intrinseco DEle conversazioni intercettate e quello che ne aveva tratto la Corte d'appello di Roma. 6. Il ricorso di MO FR. 6.1. I primi due motivi - i quali, attenendo, rispettivamente, il primo, all'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente di cui al capo 22 DEl'imputazione, limitatamente alla detenzione in concorso con il padre RO RA, e il secondo alla violazione di legge e alla mancanza DEla motivazione con riguardo alla richiesta di riqualificazione dei fatti di cui allo stesso capo 22 come mero tentativo DE DEitto di cui all'art. 73 DE 102 d.P.R. n. 309 DE 1990, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. 6.1.1. Il Collegio ritiene che la Corte d'appello di Roma abbia correttamente reputato che le conversazioni intercettate confermassero «senza alcun dubbio» che i due imputati RO RA e suo figlio MO RA avevano detenuto illecitamente DEla sostanza stupefacente DE tipo marijuana, destinata alla consegna a terzi. In particolare, il Collegio reputa effettivamente inequivoco, in tale senso, il contenuto: a) di una prima conversazione che ebbe luogo il 15/03/2016 in casa di RO RA tra lo stesso RO RA e suo figlio (qui ricorrente) MO RA, nel corso DEla quale i due parlavano chiaramente di marijuana («erba»), DEla consegna di tale sostanza stupefacente a tale Filippo da parte di MO RA (domanda di RO RA: «a chi gliene devi dare cinque? A Filippo?», risposta di MO RA: «a Filippo») e dalla quale emergeva incontrovertibilmente che i due disponevano effettivamente DEla stessa sostanza (RO RA: «questi sono due pacchi da due, uno va tagliato a metà e poi una volta che ho pagato lui dimmi te perché io più di una volta [...] un pacco, ma gliela facciamo venire a prendere a loro non è che [...] non gli portiamo niente b) di una seconda conversazione che ebbe luogo sempre il 15/03/2016 e sempre in casa di RO RA, nel corso DEla quale lo stesso RO RA e il figlio MO RA si accordavano per un trasporto di «erba» che MO RA avrebbe dovuto effettuare, dovendo consegnare anche un campione (MO RA: «un pezzetto»; RO RA: «un ciuffo»; MO RA: «una bella cima»; RO RA: «una cima, una di quelle che stanno là dentro»; MO RA: «una DEle migliori, almeno facciamo bella figura»). L'interpretazione di tali conversazioni nel senso che i due imputati RO RA e suo figlio MO RA avevano detenuto illecitamente DEla sostanza stupefacente DE tipo marijuana, destinata alla consegna a terzi, appare, all'evidenza, DE tutto ragionevole e logica, con la conseguente logicità DEla motivazione con la quale la Corte d'appello di Roma ha ritenuto la responsabilità di MO RA per il reato, consumato e non meramente tentato, di detenzione illecita di sostanza stupefacente di cui al capo 22 DEl'imputazione, limitatamente alla detenzione in concorso con il padre RO RA, il che escludeva anche logicamente, ancorché implicitamente, che lo stesso reato si potesse ritenere meramente tentato. 103 A fronte di ciò, le doglianze DE ricorrente appaiono sostanzialmente dirette, da un lato, a ottenere una diversa interpretazione e valutazione DE contenuto DEle menzionate conversazioni tra presenti - il che, attesa l'evidenziata assenza di qualsiasi illogicità e irragionevolezza DEla motivazione con cui esse sono recepite, non può essere fatto in sede di legittimità - e, dall'altro lato, a sostenere un'inammissibile parcellizzazione DEle condotte DEl'imputato. 6.2. Il terzo motivo (con il quale è contestata sia la conferma DE diniego DEle circostanze attenuanti generiche sia la determinazione DEla misura DEla pena) è precluso in conseguenza DEl'annullamento DEla sentenza impugnata, in accoglimento DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, con riferimento alla circostanza aggravante DEla finalità agevolativa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. relativamente ai reati per i quali è stata esclusa. 7. Il ricorso di RO FR. 7.1. Il primo motivo, che attiene all'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione, in parte consumata e in parte tentata, ai danni di AV ON di cui al capo 2 DEl'imputazione, è manifestamente infondato. 7.1.1. Il Collegio ritiene che la Corte d'appello di Roma abbia correttamente reputato che le conversazioni e gli SMS intercettati e la stessa deposizione testimoniale DEla persona offesa AV ON confermassero il carattere minaccioso DEle richieste che l'imputato RO RA aveva fatto al ON di consegnargli DE denaro (che non fu effettivamente corrisposto a causa DEla crisi finanziaria in cui versavano le due imprese di falegnameria DEla persona offesa), di eseguire un "lavoro" (la realizzazione di una staccionata, effettivamente realizzata) e di consegnargli un mobile (effettivamente consegnato), in entrambi tali ultimi due casi senza corrispondere alcun prezzo. 7.1.2. Si deve in proposito rammentare, preliminarmente, che, tema di estorsione, ai fini DEla configurabilità DE reato, sono indifferenti la forma o il modo DEla minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore e a coartare la volontà DE soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità a integrare l'elemento strutturale DE DEitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice DEl'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia DEla pretesa, le particolari condizioni soggettive DEla vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi un'effettiva intimidazione DE soggetto passivo (Sez. 2, n. 2702 DE 18/11/2015, 104 dep. 2016, Nuti, Rv. 265821 - 01; Sez. 6, n. 3298 DE 26/01/1999, Savian, Rv. 212945-01). 7.1.3. Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, il Collegio ritiene che in modo DE tutto logico e ragionevole i giudici DE merito abbiano reputato che, tenuto conto DEle concrete circostanze oggettive - in particolare: DEla personalità sopraffattrice di RO RA (i cui gravi precedenti penali erano ben noti al ON); DEle condizioni ambientali in cui egli operava;
DEl'ingiustizia DEle sue pretese -, il contenuto DEle seguenti conversazioni e messaggi SMS si dovesse ritenere integrare una condotta minacciosa diretta a procurarsi l'ingiusto profitto costituito dalla consegna di somme di denaro (come detto, non effettivamente corrisposte) e dall'esecuzione di un "lavoro" (effettivamente eseguito) e dalla consegna di un mobile (effettivamente consegnato) senza alcun corrispettivo: a) la conversazione DE 27/02/2015 nel corso DEla quale RO RA, passando dall'inflessione romana a quella siciliana, intimava al ON di andare a trovarlo "bussando con i piedi" («bussa che piedi quannu arrivi domani»), cioè, considerato il noto significato DEl'espressione, portandogli DE denaro o altri doni;
b) la conversazione sempre DE 27/02/2015 nel corso DEla quale il RA ribadiva al ON che dovrà "bussare con i piedi"; c) la conversazione DE 03/03/2015, nel corso DEla quale, essendo emerse le richieste DE RA al ON sia di esecuzione DE "lavoro", che la persona offesa assicura svolgerà gratis, sia di corresponsione di denaro, l'imputato aveva espressamente detto che gli piaceva parlare «una volta sola»; d) i messaggi SMS inviati dall'imputato alla persona offesa il 27/03/2015 («caro AV ora stai proprio esagerando per come mi stai trattando. Attendo una tua chiamata») e il 28/03/2015 («mo' mi hai rotto il cazzo mo' te vengo a prende pure dentro casa pulcinella»), messaggio, quest'ultimo, la cui portata minacciosa appare inequivocabile;
e) la conversazione DE 01/04/2015, nel corso DEla quale il ON rendeva palese di avere ricevuto una richiesta di denaro, assicurava che avrebbe eseguito il "lavoro" che gli era stato richiesto, affermava di essere uscito «barcollando» dalla casa di RO RA (dove si era recato qualche giorno prima) e diceva espressamente «qua non si tratta di amicizia, qua la cosa è diversa qua è un qualche cosa che va oltre, e non voglio neanche dirla al telefono sta cosa», frase, questa, che esclude espressamente che le richieste di denaro e di esecuzione DE "lavoro" senza corrispettivo fossero state avanzate a titolo di amicizia e che allude, piuttosto, chiaramente, alla natura estorsiva DEle stesse richieste;
f) la conversazione DE 02/04/2015 tra MA RA e il fratello NT RA avvenuta presso il carcere di Viterbo (dove NT RA era detenuto), 105 nel corso DEla quale MA RA, nel descrivere l'incontro che lo zio RO RA aveva avuto con il «falegname» (cioè con il ON), raccontava al fratello come questi fosse stato autenticamente convocato a casa di RO RA, che gli aveva chiesto la realizzazione DEla «staccionata» e che, appena il ON era entrato in casa sua, lo aveva colpito con uno schiaffo;
g) le ulteriori conversazioni dalle quali risultava sia l'esecuzione DE "lavoro" sia la consegna DE mobile. 7.1.4. La Corte d'appello di Roma ha altresì evidenziato, in modo parimenti DE tutto logico e ragionevole, come anche la deposizione testimoniale DEla persona offesa AV ON, pur manifestando una pavida edulcorazione DEla vicenda, avesse comunque espresso in modo inequivocabile la paura che le minacce estorsive DEl'imputato gli avevano provocato («probabilmente se fosse stato il farmacista DE paese non gli avrei risposto così, essendo RA RO, comunque una persona particolare, ho preferito dirgli guarda, mi dispiace, non posso accedere alle casse»). A proposito di tale deposizione, il Tribunale di Velletri aveva anche logicamente evidenziato come il ON non fosse riuscito a spiegare il proprio operato «fuori da ottiche di soggezione e timore» tali da coartarne la volontà. 7.1.5. L'interpretazione DEle indicate conversazioni e degli indicati SMS, nonché DEla deposizione testimoniale DEla persona offesa AV ON, nel senso che RO RA aveva minacciato lo stesso ON per costringerlo sia a consegnargli DE denaro (non effettivamente corrisposto) sia a eseguire un "lavoro" (effettivamente seguito) e a consegnargli un mobile (effettivamente consegnato) senza corrispondere il relativo prezzo, con la conseguente evidente ingiustizia DE profitto procuratosi dall'imputato, appare, all'evidenza, come si è detto, DE tutto ragionevole e logica, con la conseguente logicità DEla motivazione con la quale la Corte d'appello di Roma ha confermato l'affermazione di responsabilità DEl'imputato per il reato di estorsione in parte consumata (quanto al "lavoro" eseguito e al mobile consegnato) e in parte tentata (quanto al denaro) di cui al capo 2 DEl'imputazione, ciò che escludeva anche logicamente, ancorché implicitamente, che il fatto di cui a tale capo 2 potesse essere qualificato come mera violenza privata. A fronte di ciò, le doglianze DE ricorrente appaiono sostanzialmente dirette a ottenere una diversa interpretazione e valutazione DE contenuto DEle menzionate conversazioni e SMS nonché DEle dichiarazioni testimoniali DEla persona offesa, il che, attesa l'evidenziata assenza di qualsiasi illogicità e irragionevolezza DEla motivazione con cui le suddette conversazioni e i suddetti SMS sono stati recepiti e con cui le suddette dichiarazioni sono state valutate, non può essere fatto in sede di legittimità. 106 7.2. Il secondo motivo, che attiene all'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione in concorso (con AN De LI) ai danni di AL NA di cui al capo 4 DEl'imputazione, è fondato, nei termini e nei limiti che seguono. 7.2.1. Richiamato quanto si è detto al punto 7.1 con riguardo alle condizioni per ritenere la connotazione minacciosa di una condotta e la sua idoneità a integrare l'elemento strutturale dei DEitti che si commettono mediante minaccia, il Collegio reputa esente da vizi la motivazione con la quale la Corte d'appello di Roma ha ritenuto la connotazione, appunto, minacciosa DEle frasi che erano state rivolte da RO RA alla persona offesa AL NA nel corso DEl'incontro tra i due DE 24/11/2015 - il cui contenuto era stato riferito dal RA a AN De LI in una successiva intercettata conversazione sempre DE 24/11/2015 -, al fine di costringere il NA a corrispondere al De LI la somma, da questi pretesa, di C 30.000,00. In particolare, si deve ritenere non contraddittorio né illogico reputare, come ha fatto la Corte d'appello di Roma, che le frasi rivolte dal RA al NA «tu fai le cose tue io faccio le cose mie te lo dico chiaro chiaro» e, a fronte DEla rimostranza DE NA «lei mi sta facendo una prepotenza», «io prepotenze non ne ho mai fatte a nessuno, io parlo per il quieto vivere di tutti», integrassero una minaccia, ancorché larvata e, purtuttavia, efficace, atteso che, con le stesse frasi, si paventavano conseguenze, evidentemente negative per il NA, se non avesse pagato al De LI la somma di C 30.000,00 da lui pretesa. Tale condotta DE RA è stata correttamente ritenuta dalla Corte d'appello di Roma, ancorché implicitamente, come idonea e diretta in modo non equivoco a costringere il NA a corrispondere al De LI la menzionata la somma di C 30.000,00. 7.2.2. Il motivo è invece fondato là dove, con esso, si contesta la motivazione DEla sentenza impugnata in punto di ritenuta ingiustizia DE profitto e, soprattutto, di sussistenza DE dolo di tentata estorsione. A quest'ultimo proposito, si deve rammentare che le Sezioni unite DEla Corte di cassazione (Sez. U, n. 29541 DE 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02) hanno ormai chiarito che i DEitti di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cod. civ.) e di estorsione - questi, in effetti, i due termini DE problema di qualificazione giuridica che viene qui in rilievo - si differenziano tra loro non in relazione al quantum di violenza esercitata o alla gravità DEla minaccia, ma in relazione all'elemento psicologico (il quale va accertato secondo le ordinarie regole probatorie). Ciò nel senso che, nel primo DEitto, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta e arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare 107 un suo diritto, ovvero di esercitare una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo DEitto, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza DEla sua ingiustizia. In ordine a tale aspetto, la motivazione DEla Corte d'appello di Roma appare contraddittoria, atteso che la stessa Corte, da un lato, ha ritenuto la sussistenza, in capo ad RO RA, DE dolo di tentata estorsione e, dall'altro lato, ha affermato che il De LI aveva rappresentato sia a TO D'AT (primo capoverso DEla pag. 39 DEla sentenza impugnata) sia direttamente ad RO RA (quarto capoverso DEla pag. 39 DEla sentenza impugnata;
pagg. 68-70 DEla sentenza di primo grado, nelle quali è trascritta la conversazione tra i due) di ritenere di vantare effettivamente un credito di C 30.000,00 nei confronti DEla persona offesa AL NA, il che militava invece nel senso DEl'esclusione DE dolo di tentata estorsione e DEla configurabilità, piuttosto, DE dolo DE reato di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni con violenza alle persone e, quindi, per quanto si è detto, di quest'ultimo reato. Ciò tanto più con riguardo alla posizione di RO RA, atteso che, posto egli era solo il soggetto terzo incaricato DEl'esazione, sarebbe stato tanto più necessario verificare se la correlativa pretesa gli fosse stata rappresentata come fondata dal suo asserito titolare AN De LI (Sez. 2, n. 46097 DE 25/10/2023, Tresa, non massimata). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata nei confronti di RO RA limitatamente al reato di cui al capo 4 DEl'imputazione, con rinvio per un nuovo giudizio su tale capo a un'altra sezione DEla Corte d'appello di Roma. 7.3. Il terzo motivo, che attiene all'affermazione di responsabilità per i reati di detenzione e porto illegali in concorso (con IM AN, giudicato separatamente) di un'arma da guerra e DE relativo munizionamento di cui al capo 12 DEl'imputazione, è manifestamente infondato. 7.3.1. È, anzitutto, manifestamente infondata la doglianza con la quale il ricorrente ha dedotto che non sarebbe stata dimostrata la disponibilità, in capo a sé, DEl'arma da guerra e DE relativo munizionamento che erano stati sequestrati a IM AN il 27/10/2015. Come è stato congruamente evidenziato dalla Corte d'appello di Roma, dal contenuto DEl'intercettata conversazione tra RO RA e IM AN che ebbe luogo lo stesso 27/10/2015 prima DE menzionato sequestro, era infatti emerso in modo incontrovertibile come la suddetta arma e il relativo munizionamento fossero detenuti e custoditi dal AN per conto DE RA (RA: «mi serve che mi porti quel coso», AN: «ci penso io zio, l'ho preso, l'ho portato io, l'ho custodito io. Quando ti serve?»); «coso» che era stato 108 individuato con certezza nell'arma (RA: «caricatore ce n'è uno?», AN: «sì»; RA: «però le pallottole ci sono», AN: «sì ci sono»; RA: «ok, uso un caricatore solo», AN: «è pieno di pallottole»). Con le conseguenze che RO RA si doveva ritenere potere disporre DEl'arma e DE munizionamento in qualsiasi momento, chiedendo semplicemente al AN di portarglieli, come era successo, sicché egli concorreva senz'altro con lo stesso AN nella detenzione DEl'arma e DE relativo munizionamento (Sez. 1, n. 6796 DE 22/01/2019, Susino, Rv. 274806-01; Sez. 6, n. 13085 DE 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259479-01; Sez. 1, n. 45940 DE 15/11/2011, Benavoli, cit.). 7.3.2. In secondo luogo, è manifestamente infondata anche la doglianza con la quale il ricorrente ha invocato l'assorbimento DE DEitto di detenzione illegale nel DEitto di porto illegale DEl'arma e DE munizionamento. In tema di reati concernenti le armi, il DEitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione DEl'arma inizi contestualmente al porto DEla medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta (Sez. 1, n. 27343 DE 04/03/2021, Amato, cit., secondo cui, in mancanza di alcuna specificazione da parte DEl'imputato circa la contemporaneità DEle due condotte, il giudice di merito non è tenuto a effettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico DEla normale anteriorità DEla detenzione rispetto al porto;
Sez. 6, n. 46778 DE 09/07/2015, Coscione, Rv. 265480-01; Sez. 1, n. 18410 DE 09/04/2013, Vestita, Rv. 255687-01). Posto tale principio, nel caso in esame, dal contenuto DEla menzionata intercettata conversazione tra il RA e il AN era emerso in modo anche in questo caso incontrovertibile che la detenzione DEl'arma e DE relativo munizionamento non era iniziata contestualmente al porto degli stessi in luogo pubblico ma che i medesimi erano stati detenuti prima di tale porto, DE quale il RA, avendo chiesto al AN di portarglieli a casa, era stato, come è stato correttamente affermato dal Tribunale di Velletri, il mandante (pag. 152 DEla sentenza di primo grado). 7.4. Il quarto motivo, che attiene all'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione illegale di due pistole di cui al capo 15 DEl'imputazione, è manifestamente infondato. 7.4.1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di RO RA per la detenzione illecita di due pistole, armi comuni da sparo, in particolare: 1) quella che gli era stata consegnata da DD OP il 16/07/2015; 2) la sua «personale» (come il RA la definisce nell'intercettata conversazione DE 09/08/2015 con DD OP). 109 Le contestazioni DE ricorrente appaiono attenere alla prima di tali due pistole. A tale proposito, si deve osservare come la Corte d'appello di Roma abbia congruamente motivato con riguardo alla detenzione anche di tale pistola (una Beretta calibro 9), argomentando che la «pur suggestiva» tesi sostenuta dalla difesa di RO RA (cioè che «RI RA si fosse allontanata per recuperare dei soldi da consegnare al OP e che RO RA abbia inventato la storia DEla pistola per tacitare la moglie, che proprio di tali dazioni di denaro si era lamentata»; pag. 52 DEla sentenza impugnata), era smentita dal fatto che, «qualche mese dopo» (il riferimento è al 02/02/2016), RI RA era stata trovata in possesso di una pistola Beretta calibro 9 che stava riportando al padre RO RA su sua richiesta, nonché dalla considerazione che lo stesso RO RA aveva «sostenuto di avere consegnato un'arma alla figlia solamente il giorno stesso in cui egli ricevette la visita di DD OP (pagine 158 e 159 DEla sentenza impugnata)» (primo paragrafo DEla pag. 52 DEla sentenza impugnata). Il ricorrente non si è compiutamente confrontato con tale motivazione di rigetto DEla sua tesi e, in particolare, con il fatto che, oltre alla sua pistola «personale», egli aveva senz'altro detenuto anche l'altra e diversa pistola, di marca Beretta, che era stata sequestrata alla figlia RI. Arma, questa, che il RA non poteva definire «sua personale» né, come aveva pure fatto nel corso DEla menzionata conversazione con DD OP DE 09/08/2015, «immacolata», non potendo egli assicurare che la pistola che gli era stata consegnata dal OP il 16/07/2015 non fosse stata previamente utilizzata in imprese illecite. 7.5. Il quinto motivo, che attiene all'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione per la vendita a terzi in concorso (con TO D'AT e con IM AN) di un'imprecisata quantità di sostanza stupefacente DE tipo marijuana e hashish di cui al capo 17 DEl'imputazione, è manifestamente infondato. 7.5.1. La Corte d'appello di Roma ha DE tutto logicamente e ragionevolmente ritenuto che: a) quanto all'intercettata conversazione tra presenti DEle ore 13:07 DE 13/07/2015 tra RO RA e IM AN: a.1) dall'affermazione di questi «io l'ho odorata [...] zio, dall'odore a me mi sembra buona», si ricavava logicamente, dato l'uso DE femminile e la contrapposizione con l'hashish di cui si subito si dirà, che il AN aveva portato ad RO RA un campione di marijuana;
a.2) dalla domanda «e l'hashish?» rivolta da RO RA al AN e dalla richiesta DE primo al secondo di farsi consegnare una tavoletta di hashish, risultava un esplicito riferimento anche a tale altra sostanza;
a.3) dalla preoccupazione manifestata da RO RA di avere qualcosa da mostrare 110 e dal generale tenore DEla conversazione, risultava che l'intenzione di RO RA e di ER AN era quella di cedere le menzionate sostanze a un terzo soggetto indeterminato con il quale il AN aveva appuntamento nel pomeriggio di quello stesso giorno (13/07/2015), appuntamento che era finalizzato a mostrare al soggetto acquirente i campioni DEle sostanze stupefacenti oggetto di compravendita, più che a consegnare tutta la marijuana e tutto l'hashish compravenduti, dei quali, comunque, il RA e il AN mostravano di avere la disponibilità, ancorché le sostanze fossero custodite da un altro soggetto;
b) quanto all'intercettata conversazione tra presenti DEle successive ore 19:29 sempre DE 13/07/2015 tra RO RA e TO D'AT: b.1) da essa risultava che, dopo che i due interlocutori avevano fatto esplicito riferimento alla conversazione che RO RA aveva avuto poche ore prima con il AN, il D'AT informava il RA che il menzionato incontro che si sarebbe dovuto svolgere nel pomeriggio con l'ignoto acquirente DEle sostanze stupefacenti era stato spostato al giorno successivo (per la ragione che il AN si era allarmato per avere visto DEle persone che potevano appartenere alle forze DEl'ordine); b.2) a tale incontro avrebbe preso parte anche il D'AT, perché aveva «stu viziu» che ci vuole «essiri in prima persona»; b.3) dalla stessa conversazione risultava altresì che, mentre RO RA si era mostrato convinto che l'incontro DE giorno successivo avrebbe avuto a oggetto solo la conclusione DEla trattativa, il D'AT gli aveva spiegato di essere pronto per la consegna DEla sostanza stupefacente, specificamente, DEl'hashish (domanda di RO RA: «di che cosa stiamo parlando scusa?», risposta DE D'AT: «DE fumo»), confermando di averne la piena disponibilità («oh, c'era») e di dovere solo andarlo a prendere. Orbene, alla luce DE contenuto di tali conversazioni, il Collegio ritiene assolutamente condivisibile l'affermazione DEla Corte d'appello di Roma secondo cui «MI tenore dei dialoghi è chiarissimo e non lascia spazio ad interpretazioni alternative» rispetto a quella, già esplicitata dal Tribunale di Velletri, che RO RA aveva anch'egli detenuto per la vendita e offerto in vendita a un terzo soggetto indeterminato sostanze stupefacenti DE tipo marijuana e hashish, pur avendo la stessa Corte d'appello ritenuto di non potere, sulla base DE contenuto DEle stesse conversazioni, diversamente da quanto aveva reputato il Tribunale di Velletri, individuare il quantitativo DEle stesse sostanze che era stato detenuto e offerto in vendita dall'imputato. A fronte di ciò, le doglianze che sono state prospettate dal ricorrente con il motivo in esame appaiono fondamentalmente generiche, in quanto non si confrontano compiutamente con la motivazione DEla sentenza impugnata, e, 111 comunque, palesemente DE tutto inidonee a scalfirne le conclusioni in ordine alla consumazione, da parte DE RA, DE reato di cui all'art. 73, comma 5, DE d.P.R. n. 309 DE 1990, in concorso con TO D'AT e con IM AN. 7.6. Il sesto motivo, il quale attiene all'affermazione di responsabilità per il reato di acquisto, per la successiva rivendita, in concorso di 15 chilogrammi di hashish di cui al capo 18 DEl'imputazione, è manifestamente infondato. 7.6.1. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno congruamente argomentato come, dal contenuto DEle intercettate conversazioni tra RO RA ed DD OP, fosse emerso il pieno coinvolgimento DE RA nell'acquisto DElo stupefacente che il OP aveva prima saggiato - durante l'incontro, da lui preannunciato al RA (pag. 168 DEla sentenza di primo grado;
pag. 61 DEla sentenza impugnata), che aveva avuto con IA AN la mattina DE 04/09/2015 -, e che, poi, avrebbe dovuto essergli consegnato dal AN il pomeriggio DElo stesso 04/09/2015 (il che non era avvenuto solo a causa DEl'arresto DE AN e DE sequestro, nei suoi confronti, dei 15 chilogrammi di hashish). Il menzionato preannuncio DEl'incontro con il AN, nel corso DE quale il OP avrebbe saggiato la sostanza stupefacente, le conversazioni nel corso DEle quali il RA aveva discusso con il OP dei prezzi che avrebbero potuto praticare per la droga (pag. 172 DEla sentenza di primo grado), i continui aggiornamenti, sempre da parte DE OP al RA, in ordine alla vicenda DEittuosa sia prima DE sequestro dei 15 chilogrammi di hashish sia dopo lo stesso sequestro (come risulta dall'intercettata conversazione tra i due DE 05/09/2015), sono stati non illogicamente reputati elementi tali da fare ritenere che il RA non fosse un mero ascoltatore dei racconti DE OP ma fosse anch'egli coinvolto - e, per tale ragione, come si è detto, continuamente aggiornato - nell'acquisto DElo stupefacente destinato alla rivendita (come dimostrato dalle discussioni sui prezzi praticabili). Tale motivazione risulta non illogica, e neppure contraddittoria né violativa di norme di legge, e, a fronte di ciò, le doglianze DE ricorrente appaiono sostanzialmente dirette a propiziare una diversa valutazione degli elementi probatori, ritenuta preferibile sulla base di mere congetture, il che non è consentito in sede di legittimità. 7.7. Il settimo motivo, con il quale sono stati dedotti i vizi di violazione ed erronea applicazione DEl'art. 80 DE d.P.R. n. 309 DE 1990 nonché il vizio di mancanza DEla motivazione con riguardo alla circostanza aggravante DEl'ingente quantità DEla sostanza stupefacente di cui al capo 18 DEl'imputazione, è fondato. 7.7.1. Con il ventiduesimo motivo DE suo atto di appello (pagg. 82-83), certamente specifico e quindi doverosamente valutabile, RO RA aveva 112 chiesto l'esclusione DEla circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, DE d.P.R. n. 309 DE 1990, con riguardo al fatto di cui al capo 18 DEl'imputazione. Tale motivo di appello non è stato esaminato dalla Corte d'appello di Roma. Ciò dà luogo a un vizio DEla motivazione che è rilevante a norma DEl'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., atteso che, nemmeno sulla base DEla motivazione complessivamente considerata DEla sentenza impugnata, è possibile ritenere che la prospettazione difensiva sia stata implicitamente rigettata. 7.8. L'ottavo motivo, il quale attiene all'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente di cui al capo 22 DEl'imputazione, limitatamente alla detenzione in concorso con il figlio MO RA, e alla mancata riqualificazione dei fatti di cui allo stesso capo 22 come mero tentativo DE DEitto di cui all'art. 73 DE d.P.R. n. 309 DE 1990, è manifestamente infondato. 7.8.1. Come si è già detto esaminando il primo e il secondo motivo DE ricorso di MO RA (punto 6.1), il Collegio ritiene che la Corte d'appello di Roma abbia correttamente reputato che le conversazioni intercettate confermassero «senza alcun dubbio» che i due imputati RO RA e suo figlio MO RA avevano detenuto illecitamente DEla sostanza stupefacente DE tipo marijuana, destinata alla consegna a terzi. In particolare, il Collegio reputa effettivamente inequivoco, in tale senso, il contenuto: a) di una prima conversazione che ebbe luogo il 15/03/2016 in casa di RO RA tra lo stesso RO RA (qui ricorrente) e suo figlio MO RA, nel corso DEla quale i due parlavano chiaramente di marijuana («erba»), DEla consegna di tale sostanza stupefacente a tale Filippo da parte di MO RA (domanda di RO RA: «a chi gliene devi dare cinque? A Filippo?», risposta di MO RA: «a Filippo») e dalla quale emergeva incontrovertibilmente che i due disponevano effettivamente DEla stessa sostanza (RO RA: «questi sono due pacchi da due, uno va tagliato a metà e poi una volta che ho pagato lui dimmi te perché io più di una volta [...] un pacco, ma gliela facciamo venire a prendere a loro non è che [...] non gli portiamo niente b) di una seconda conversazione che ebbe luogo sempre il 15/03/2016 e sempre in casa di RO RA, nel corso DEla quale lo stesso RO RA e il figlio MO RA si accordavano per un trasporto di «erba» che MO RA avrebbe dovuto effettuare, dovendo consegnare anche un campione (MO RA: «un pezzetto»; RO RA: «un ciuffo»; MO RA: «una bella cima»; RO RA: «una cima, una di quelle 113 che stanno là dentro»; MO RA: «una DEle migliori, almeno facciamo bella figura»). L'interpretazione di tali conversazioni nel senso che i due imputati RO RA e suo figlio MO RA detenevano illecitamente DEla sostanza stupefacente DE tipo marijuana, destinata alla consegna a terzi, appare, all'evidenza, DE tutto ragionevole e logica, con la conseguente logicità DEla motivazione con la quale la Corte d'appello di Roma ha ritenuto la responsabilità di RO RA per il reato, consumato, di detenzione illecita di sostanza stupefacente di cui al capo 22 DEl'imputazione, limitatamente alla detenzione in concorso con il figlio MO RA, il che escludeva anche logicamente, ancorché implicitamente, che lo stesso reato si potesse ritenere meramente tentato. A fronte di ciò, le doglianze DE ricorrente appaiono sostanzialmente dirette, da un lato, a ottenere una diversa interpretazione e valutazione DE contenuto DEle menzionate conversazioni tra presenti - il che, attesa l'evidenziata assenza di qualsiasi illogicità e irragionevolezza DEla motivazione con cui esse sono recepite, non può essere fatto in sede di legittimità - e, dall'altro lato, a sostenere un'inammissibile parcellizzazione DEle condotte DEl'imputato. 7.9. Il nono motivo (con il quale sono stati lamentati la violazione di legge e il vizio DEla motivazione con riguardo ad alcuni aspetti DE trattamento sanzionatorio) e il decimo motivo (con il quale sono stati lamentati la violazione di legge e il vizio DEla motivazione con riguardo alla conferma DE diniego DEle richieste circostanze attenuanti generiche) sono preclusi in conseguenza DEl'annullamento DEla sentenza impugnata, in accoglimento DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, con riferimento alla circostanza aggravante DEla finalità agevolativa di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. relativamente ai reati per i quali è stata esclusa. 8. I ricorsi di SE PA. I ricorsi di SE PA sono in parte fondati. 8.1. Il secondo motivo DE ricorso DEl'avv. Porcelli è privo DEla necessaria specificità. Come afferma anche la Corte di appello, in relazione all'analogo motivo di gravame, nella sentenza impugnata, manca DE tutto la disamina DEle possibili ripercussioni DEl'eccepito vizio, e DEla conseguente espunzione dai materiali utilizzabili dei tabulati de quibus, sulla complessiva tenuta DEl'impianto argomentativo che sorregge la contestata affermazione di responsabilità, fondato su plurime ed eterogenee risultanze probatorie ulteriori. 114 E' senz'altro noto, in proposito, che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamentino vizi processuali di elementi a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza DEl'eventuale eliminazione DE predetto elemento ai fini DEla cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 39603 DE 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02; Sez. 2, n. 7986 DE 18/11/2016, dep. 2017, La UM e altro, Rv. 269218 - 01). 8.1.1. Di qui, l'irrilevanza di tutte le questioni e richieste accessorie presenti nel ricorso DEl'avv. Porcelli. 8.2. Il terzo motivo DE ricorso DEl'avv. Porcelli è manifestamente infondato. 8.2.1. In difetto di una espressa previsione di retroattività DEle nuove disposizioni introdotte dal d. Igs. n. 150 DE 2022 con riguardo alle conseguenze DEle eventuali violazioni DEla disciplina in tema di iscrizione nei registri DEle av, notizie d . rato (che neppure le difese indicano specificamente), trova nel caso di % (AgoAL. speci)la ormativa previgente, in relazione alla quale la giurisprudenza di questa Corte è ben ferma nel ritenere che l'omessa o ritardata iscrizione DE nome DEl'indagato nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. non determina alcuna invalidità DEle indagini stesse, ma consente semmai al giudice di rideterminare il termine iniziale DEle indagini preliminari, in riferimento al momento in cui si sarebbe dovuta iscrivere la notizia di reato, con la conseguenza che la tardiva iscrizione può incidere sulla utilizzabilità DEle indagini finali, ma non sulla utilizzabilità di quelle svolte prima DEla iscrizione (Sez. 5, n. 1410 DE 21/09/2006, dep. 2007, Boscarato, Rv. 236029 - 01; Sez. 5, n. 41131 DE 08/10/2003, Liscai, Rv. 227054 - 01). Le stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 40538 DE 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376 - 01) hanno chiarito, in argomento, che il termine di durata DEle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro DEle notizie di reato, il nome DEla persona cui il reato è attribuito, senza che al G.i.p. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto DEla notizia di reato che DE nome DEla persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale DE magistrato DE P.M. che abbia ritardato l'iscrizione (conforme, Sez. 6, n. 4844 DE 14/11/2018, dep. 2019, Ludovisi, Rv. 275046 - 01). 8.2.2. Non attinenti al caso in esame, come emergente dallo stesso motivo di ricorso, sono: 115 - Sez. 5, n. 32767 DE 15/07/2021, Capaldo, Rv. 281870 - 01, riguardante un caso di mancata autorizzazione alla riapertura DEle indagini preliminari a seguito di archiviazione;
- Sez. 6, n. 40 DE 22/09/2022, dep. 2023, Manzari, Rv. 284104 - 01, riguardante il fenomeno di successione di leggi nel tempo verificatosi in materia di acquisizione dei tabulati telefonici in presenza di una disciplina transitoria ad hoc, introdotta dall'art.
1-bis d.l. n. 132 DE 2021, conv., con modificazioni, in legge n. 178 DE 2021; - Sez. 4, n. 2854 DE 11/01/2023, FCA ITALY S.P.A., Rv. 284012 - 01, riguardante diversa normativa e, peraltro, superata da Sez. U, n. 38481 DE 25/05/2023, D., Rv. 285036 - 01. 8.2.2. Trattandosi di una questione di diritto correttamente risolta, pur se, in ipotesi, come lamenta la difesa, senza espressa motivazione, dalla Corte di appello, non è rilevante, e risulta quindi indeducibile, la carenza di motivazione: come ancora una volta già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 29541 DE 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05), infatti, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta. 8.3. Il quinto motivo DE ricorso DEl'avv. Porcelli è in parte manifestamente infondato, in parte privo DEla necessaria specificità. 8.3.1. Il motivo risulta manifestamente infondato nella parte in cui lamenta la violazione DE presunto divieto per gli agenti di polizia giudiziaria di testimoniare sul contenuto di intercettazioni. Invero, risulta da tempo superato il risalente orientamento per il quale la deposizione testimoniale sul contenuto di intercettazioni telefoniche (pur non inutilizzabile, giacché la sanzione processuale DEl'inutilizzabilità discende da espressi divieti di acquisizione probatoria ex art. 191 cod. proc. pen. - inutilizzabilità generali -, ovvero da una specifica previsione - che nel caso non è rinvenibile nell'ordinamento - DEla sanzione in relazione a un'acquisizione difforme dai moDEli legali - inutilizzabilità speciali -), in quanto diretta a introdurre nel processo i risultati DEle intercettazioni in una maniera difforme da quella desumibile dalla disciplina di cui al capo IV DE titolo III DE codice di procedura penale, posta a garanzia dei diritti DEla difesa - deve ritenersi affetta da nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la cui rilevabilità è soggetta alle preclusioni previste dal capoverso DEl'art. 182 e dall'art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 20824 DE 10/01/2013, Omoruyi, Rv. 256496 - 01; Sez. 6, n. 402 DE 12/10/1998, dep. 1999, Aliu, Rv. 213328 - 01). 116 L'orientamento più recente ed in atto dominante, che il collegio condivide e ribadisce, ritiene, al contrario, che il contenuto DEle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione DEle registrazioni nelle forme DEla perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiama la previsione DEl'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 34736 DE 21/06/2022, Brunetti, Rv. 283545 - 01, con la precisazione, in motivazione, che oggetto di testimonianza possono essere soltanto intercettazioni legittimamente acquisite agli atti, non anche intercettazioni per altro verso inutilizzabili;
Sez. 3, n. 2507 DE 28/10/2021, dep. 2022, Schiariti, Rv. 282696 - 01; Sez. 1, n. 41632 DE 03/05/2019, Chan, Rv. 277139 - 01). 8.3.2. Il motivo risulta privo DEla necessaria specificità nella parte in cui sembrerebbe dolersi DE fatto che gli agenti di polizia giudiziaria de quibus avrebbero introdotto elementi desunti da brogliacci, ma non presenti nell'acquisita perizia trascrittiva, non indicando compiutamente le specifiche e presunte anomalie oggetto di doglianza: invero, tenuto conto DEla presenza in atti di una particolarmente voluminosa perizia trascrittiva, sarebbe stato necessario consentire la dettagliata verifica DEle circostanze allegate, onde accertare se si discutesse di episodi emergenti da brogliacci e perizia, in ipotesi ricostruiti dai testimoni di PG con difformità rispetto a quanto emergente dalla perizia, ovvero DE tutto esulanti dall'acquisito compendio intercettivo, sui quali non sarebbe stato, peraltro, vietato rendere dichiarazioni testimoniali. 8.3.3. Prima di esaminare l'ulteriore doglianza formulata nel medesimo motivo, deve ricordarsi che questa Corte è ferma nel ritenere che gli appartenenti alla polizia giudiziaria possono essere autorizzati a consultare, in aiuto alla memoria, documenti da loro non formalmente redatti o sottoscritti, purché abbiano partecipato alle operazioni, agli scambi o ai rapporti cui gli stessi si riferiscono (Sez. 5, n. 22115 DE 22/03/2022, Graziano, Rv. 283438 - 02; Sez. 2, n. 3317 DE 26/11/2010, dep. 2011, Guzzo, Rv. 249039 - 01). 8.3.4. Ciò premesso, il motivo risulta manifestamente infondato nella parte in cui pretende di ritenere illegittima la consultazione, da parte DE singolo teste di PG di volta in volta esaminato, di atti di indagine dallo stesso non sottoscritti, e privo DEla necessaria specificità nella parte in cui non indica compiutamente le specifiche operazioni cui ciascuno dei testimoni de quibus non avrebbe preso parte 117 e su cui avrebbe cionondimeno testimoniato previa (questa volta indebita) consultazione di atti dallo stesso non sottoscritti. 8.4. Il primo motivo di entrambi i ricorsi ed il quarto motivo DE ricorso DEl'avv. Porcelli sono fondati. Detti motivi, in premessa dettagliatamente riportati, risultano in concreto DE tutto non esaminati dalla Corte di appello, non rinvenendosene specifica ed adeguata confutazione nel corpo DEla sentenza impugnata (cfr. f. 61 ss.). 8.5. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio a diversa sezione DEla Corte di appello di Roma, affinché siano colmate le evidenziate lacune motivazionali. 8.5.1. Il sesto ed il settimo motivo DE ricorso DEl'Avv. Porcelli risultano conseguentemente assorbiti. 9. Il ricorso di AN De IS. 9.1. Il primo, il secondo e il terzo motivo - i quali, attenendo tutti all'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione in concorso (con RO RA) ai danni di AL NA di cui al capo 4 DEl'imputazione, possono essere esaminati congiuntamente -, sono fondati, nei termini e nei limiti che seguono. 9.1.1. Richiamato quanto si è detto al punto 7.1 con riguardo alle condizioni per ritenere la connotazione minacciosa di una condotta e la sua idoneità a integrare l'elemento strutturale dei DEitti che si commettono mediante minaccia, il Collegio reputa esente da vizi la motivazione con la quale la Corte d'appello di Roma ha ritenuto la connotazione, appunto, minacciosa: a) DEle frasi che erano state direttamente rivolte da AN De LI alla persona offesa AL NA, il cui contenuto era stato riferito dal NA a TO D'AT e da questi ad RO RA in una successiva intercettata conversazione DE 08/07/2015; b) DEle frasi che erano state rivolte da RO RA sempre alla persona offesa AL NA nel corso DEl'incontro tra i due DE 24/11/2015, il cui contenuto era stato riferito dal RA a AN De LI in una successiva intercettata conversazione sempre DE 24/11/2015. Frasi che erano finalizzate a costringere il NA a corrispondere al De LI la somma, da questi pretesa, di C 30.000,00. In particolare, si deve ritenere non contraddittorio né illogico reputare, come ha fatto la Corte d'appello di Roma, che: a) le frasi rivolte dal De LI al NA «ti sei messo la Sicilia contro, ora viene TO [D'AT] e ti spara in testa» integrassero una minaccia esplicita e determinata;
118 b) le frasi rivolte dal RA al NA «tu fai le cose tue io faccio le cose mie te lo dico chiaro chiaro» e, a fronte DEla rimostranza DE NA «lei mi sta facendo una prepotenza», «io prepotenze non ne ho mai fatte a nessuno, io parlo per il quieto vivere di tutti», integrassero una minaccia, ancorché larvata e, purtuttavia, efficace atteso che, con le stesse frasi, si paventavano conseguenze, evidentemente negative per il NA, se non avesse pagato al De LI la somma di C 30.000,00 da lui pretesa. Tale condotta DE De LI è stata correttamente ritenuta dalla Corte d'appello di Roma, ancorché implicitamente, come idonea e diretta in modo non equivoco a costringere il NA a corrispondere al De LI la menzionata somma di C 30.000,00. 9.1.2. Il motivo è invece fondato là dove, con esso, si contesta la motivazione DEla sentenza impugnata in punto di ritenuta ingiustizia DE profitto e, soprattutto, di sussistenza DE dolo di tentata estorsione. A quest'ultimo proposito, si è già rammentato (al punto 7.2) che le Sezioni unite DEla Corte di cassazione (Sez. U, n. 29541 DE 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02) hanno ormai chiarito che i DEitti di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cod. civ.) e di estorsione - questi, in effetti, i due termini DE problema di qualificazione giuridica che viene qui in rilievo - si differenziano tra loro non in relazione al quantum di violenza esercitata o alla gravità DEla minaccia, ma in relazione all'elemento psicologico (il quale va accertato secondo le ordinarie regole probatorie). Ciò nel senso che, nel primo DEitto, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta e arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di esercitare una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo DEitto, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza DEla sua ingiustizia. In ordine a tale aspetto, come pure si è già detto al punto 7.2, la motivazione DEla Corte d'appello di Roma appare contraddittoria, atteso che la stessa Corte, da un lato, ha ritenuto la sussistenza, in capo a AN De LI, DE dolo di tentata estorsione e, dall'altro lato, ha affermato che il De LI aveva rappresentato sia a TO D'AT (primo capoverso DEla pag. 39 DEla sentenza impugnata) sia direttamente ad RO RA (quarto capoverso DEla pag. 39 DEla sentenza impugnata;
pagg. 68-70 DEla sentenza di primo grado, nelle quali è trascritta la conversazione tra i due) di ritenere di vantare effettivamente un credito di C 30.000,00 nei confronti DEla persona offesa AL NA, il che militava invece nel senso DEl'esclusione DE dolo di tentata estorsione e DEla configurabilità, piuttosto, DE dolo DE reato di esercizio arbitrario DEle proprie 119 ragioni con violenza alle persone e, quindi, per quanto si è detto, di quest'ultimo reato. 9.1.3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata nei confronti di AN De LI, con rinvio per un nuovo giudizio a un'altra sezione DEla Corte d'appello di Roma. 9.2. L'esame DE quarto motivo (con il quale si contesta la mancata esclusione DEla circostanza aggravante cosiddetta DE metodo mafioso) e DE quinto motivo (con il quale si contesta il diniego DEle circostanze attenuanti generiche) è assorbito dall'accoglimento, nei termini e nei limiti che si sono detti, dei precedenti motivi. 10. La preclusione all'esame dei motivi degli imputati ricorrenti (anche di quelli nel resto soccombenti) inerenti al trattamento sanzionatorio, conseguente all'accoglimento DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte di appello di Roma quanto ai reati di cui ai capi 1), 1-bis), 24) ed alla circostanza aggravante DEla finalità agevolativa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. relativamente ai reati per i quali è stata esclusa, impone di ritenere che non sono maturate, nei confronti di alcuno di essi, le condizioni che potrebbero legittimare la pronuncia DEle statuizioni accessorie di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
in accoglimento DE ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte di appello di Roma, annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 1), 1-bis), 24), nonché alla circostanza aggravante DEla finalità agevolativa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. relativamente ai reati per i quali è stata esclusa. Per effetto di tale ultima statuizione, dichiara precluso l'esame dei motivi di ricorso degli imputati inerenti al trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso DE Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte di appello di Roma. Annulla la sentenza impugnata: - nei confronti di De LI AN;
- nei confronti di RA RO limitatamente al reato di cui al capo 4) ed al reato di cui al capo 18), relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 DE 1990; - nei confronti di RA MA limitatamente alla circostanza attenuante di cui agli artt. 114, comma terzo, e 112, comma primo, n. 3, cod. pen.; - nei confronti di PA SE. Rinvia per nuovo giudizio sui predetti capi e punti ad altra sezione DEla Corte di appello di Roma. 120 Dichiara irrevocabili le affermazioni di responsabilità di RA RO in relazione al reato di cui al capo 18) e di RA MA in relazione al reato di cui al capo 5). Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di RA RO e RA MA. Rigetta nel resto il ricorso di RA SA. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di D'AT TO, RA MO e AN IM. Così deciso il 07/01/2025.