Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 393.
(Incapacita' o rimozione del curatore).
Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma, 350 e 384.
(Incapacita' o rimozione del curatore).
Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma, 350 e 384.
Commentari • 12
- 1. Revoca del tutore, del curatore e dell'amministratore di sostegnoAnnamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 13 aprile 2014 · 116.5651
[…] Alla luce del rinvio contenuto all'art. 393 c.c. si applicano al curatore dell'inabilitato, tra l'altro, le stesse norme relative alla rimozione dall'ufficio (art. 384 c.c .) del tutore dell'interdetto. […]
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Giurisprudenza • 49
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15696Provvedimento: […] U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02) hanno ormai chiarito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cod. civ.) e di estorsione - questi, in effetti, i due termini del problema di qualificazione giuridica che viene qui in rilievo - si differenziano tra loro non in relazione al quantum di violenza esercitata o alla gravità della minaccia, ma in relazione all'elemento psicologico (il quale va accertato secondo le ordinarie regole probatorie). […]Leggi di più...
- elemento psicologico del reato·
- inammissibilità del ricorso·
- Sezioni Unite Corte di Cassazione·
- esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- art. 393 cod. pen.·
- ingiustizia del profitto·
- tentata estorsione·
- condanna alle spese processuali