Articolo 335 ter del Codice di procedura penale
Articolo 335 bisArticolo 335 quater
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1 gennaio 2023
Art. 335-ter. (( (Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini). )) (( 1. Quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non e' stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all'iscrizione.
2. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Resta salva la facolta' di proporre la richiesta di cui all'articolo 335-quater. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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