Articolo 148 del Codice di procedura civile
Articolo 143Articolo 145
Versione
21 aprile 1942
Art. 148.
(Relazione di notificazione).

L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.

La relazione indica la persona alla quale e' consegnata la copia e le sue qualita', nonche' il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilita' del destinatario.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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