Sentenza 12 febbraio 2015
Massime • 1
La prescrizione dichiarata con sentenza non può essere, nei gradi successivi, oggetto di rinuncia, sicché una dichiarazione in tal senso in sede di impugnazione deve essere intesa come richiesta di assoluzione nel merito.
Commentario • 1
- 1. Sentenza segreta lede il giusto processo anche sue accerta prescrizione (Cass. 32262/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 novembre 2020
Nel caso della sentenza predibattimentale di appello adottata de plano manca il confronto dialettico delle parti (anche) sulla causa di estinzione, con conseguente la nullità assoluta. La sentenza predibattimentale di appello assunta de plano, stabilizza un fenomeno, costituito dalla pronuncia di una sentenza in assenza del giudizio, che pone il sistema in tensione col principio costituzionale del contraddittorio e quindi del giusto processo. Corte di Cassazione, sez. I Penale, ordinanza 30 ottobre – 17 novembre 2020, n. 32262 Presidente Di Tomassi – Relatore Santalucia Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano, in accoglimento della richiesta scritta del Procuratore Generale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2015, n. 12602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12602 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 12/02/2015
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 310
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 46943/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL LO, RI NC e IS LO;
avverso la sentenza 9.1.14 della Corte d'Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Baldi Fulvio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore del IS - Avv. Morabito Marco Alessandro -, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al ricorso e alla memoria difensiva depositata il 28.1.15.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 9.1.14 la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza emessa il 29.10.08 dal Tribunale della stessa sede, dichiarava non doversi procedere nei confronti di OL LO, RI NC e IS LO in ordine ai reati loro ascritti (concorso in truffe aggravate e continuate, capo 6 i primi due e capo 16 il terzo) perché estinti per intervenuta prescrizione. Quanto alle statuizioni civili, revocava la condanna del OL al risarcimento dei danni in favore della parte civile San LO IMI e riduceva ad Euro 99.159,00 l'importo della provvisionale liquidata a favore dello stesso istituto di credito a carico degli imputati predetti, confermando nel resto le statuizioni civili emesse in prime cure.
Questi, in estrema sintesi, i fatti così come ricostruiti in sede di merito: in qualità di periti richiesti di stimare degli immobili, con artifici e raggiri (consistiti nel redigere perizie che sovrastimavano il valore di immobili offerti in garanzia da soggetti che stipulavano con vari istituti di credito contratti di mutuo e compravendita immobiliare tramite prestanome) inducevano svariati istituti di credito ad erogare mutui collegati a contratti di trasferimenti immobiliari forniti di garanzie incapienti. OL LO, RI NC e IS LO ricorrevano contro detta sentenza limitatamente alle statuizioni civili, di cui chiedevano l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
RI NC preliminarmente dichiarava di rinunciare alla prescrizione e deduceva:
a) insussistenza del reato perché dalle risultanze dibattimentali era emerso che il ricorrente non conosceva gli altri coimputati, non aveva ricevuto alcun incarico dalle banche, ma dai brokers NI e VA che agivano per conto dei clienti delle banche medesime;
le perizie erano state correttamente redatte, come spesso accadeva, sulla base delle mere schede catastali, della cui falsità non si era accorto neppure il notaio incaricato dei rogiti;
pertanto, nel caso di specie si sarebbe dovuto escludere il concorso ex art. 110 c.p. in quanto quello del RI sarebbe stato, al più, un concorso anomalo ex art. 116 c.p.;
b) mancanza di nesso causale tra la condotta del ricorrente e il danno eventualmente patito dalla banca perché, ove mai davvero le perizie fossero state incongrue (ma ciò non era dimostrato), avrebbero rappresentato un artificio inidoneo ad ingannare la banca se questa avesse predisposto gli opportuni controlli dei suoi funzionari incaricati dell'istruttoria dei mutui;
per l'effetto, si doveva revocare la condanna in via generica a risarcire i danni arrecati agli istituti di credito;
c) era stata omessa l'assunzione di una prova decisiva consistente in una perizia d'ufficio volta ad accertare il valore degli appartamenti a suo tempo stimati dal ricorrente;
IS LO:
d) erroneamente l'impugnata sentenza aveva ritenuto configurabile a titolo di dolo eventuale il delitto contestatogli, per di più in base ad una falsità ideologica delle perizie sugli immobili non sufficientemente provata e per accertare la quale sarebbe stato, invece, necessario disporre una perizia d'ufficio che la Corte territoriale aveva omesso di disporre, con ciò immotivatamente disattendendo la richiesta di rinnovazione dibattimentale in tal senso avanzata dalla difesa;
e) totale mancanza di prova di un qualche accordo tra il ricorrente e gli autori delle condotte truffaldine poste in essere ai danni delle banche, oltre che non configurabilità dell'ipotizzato dolo eventuale;
f) ex art. 1227 c.c., comma 2, artt. 1175, 1223 e 2056 c.c. si doveva escludere la responsabilità civile del ricorrente visto il comportamento gravemente colposo della banca danneggiata nell'istruire le pratiche dei mutui da erogare;
ad ogni modo, la provvisionale sul risarcimento dei danni era ampiamente eccessiva;
OL LO:
g) la motivazione dell'impugnata sentenza, nella parte in cui afferma che le perizie sarebbero state spedite via posta elettronica dal OL era viziata, avendo la Corte territoriale apoditticamente negato che tali perizie ed i relativi invii a mezzo e- mail (che il ricorrente aveva sempre negato di aver, rispettivamente, redatto ed effettuato) potessero essere avvenuti ad opera di terzi, a tal fine non essendo significativo che questi non avesse denunciato in sede penale l'accaduto (considerato altresì che i reati di falso e sostituzione di persona sarebbero risultati ormai prescritti al momento in cui il ricorrente ne aveva avuto cognizione);
h) era erronea la valutazione a carico del ricorrente delle dichiarazioni rese dal coimputato De MO il quale, lungi dal chiamarlo in correità, non gli aveva mai attribuito la paternità delle perizie de quibus;
i) anche a prescindere da quanto precede, erroneamente erano state ritenute attendibili le dichiarazioni del De MO, nonostante il suo interesse a discolparsi addossando ad altri ogni responsabilità e le smentite al suo narrato desumibili dalle dichiarazioni del AN (altro coimputato, che aveva patteggiato la pena);
j) inoltre, l'ipotetica chiamata di correo del De MO era priva di riscontri esterni ed era meramente de relato, avendo riferito circostanze di fatto apprese da altre persone (GL, RM etc.) non sentite in dibattimento, con conseguente inutilizzabilità ex art. 195 c.p.p. delle dichiarazioni;
k) la sentenza era viziata anche nella parte in cui aveva ritenuto che la negazione dell'addebito da parte del OL fosse sufficiente ad accreditarne l'estraneità, trattandosi di sostanziale violazione della presunzione di non colpevolezza e della regola di cui all'art. 530 c.p.p., comma 2; per altro, non era nemmeno vero che il ricorrente si fosse limitato a negare l'addebito, avendo egli portato a proprio discarico anche le dichiarazioni del AN e del De MO, non esaminate a riguardo alla Corte territoriale;
l) inesistenza del nesso causale fra la condotta addebitata al OL e l'induzione in errore delle banche con conseguente loro danno a profitto altrui: inoltre la proposizione secondo cui la condotta del ricorrente "appare certamente influente sotto il profilo causale" (come si leggeva nella sentenza impugnata) era intrinsecamente contraddittoria e apodittica;
m) contrariamente a quanto affermato nella gravata pronuncia, il OL non aveva mai sottoposto alle banche atti a propria firma ne' aveva avuto contatti con esse, sicché non era possibile che avessero fatto affidamento su valutazioni effettuate dal ricorrente;
ne' vi era prova che per l'erogazione dei mutui le banche avessero utilizzato le bozze di perizie allegate alle e-mail, anzi dalla relazione della dott.ssa Pizzinga emergeva il contrario;
per di più, la totale mancanza di diligenza delle banche era tale da escludere comunque ogni responsabilità del ricorrente;
n) la motivazione della sentenza era viziata anche in punto di elemento psicologico e affetta da violazione degli artt. 42 e 43 c.p., non potendosi desumere il dolo da una mera condotta eventualmente integrante l'elemento materiale della fattispecie criminosa;
o) sempre in tema di dolo del delitto in discorso, non ne era emerso sotto alcun profilo il momento rappresentativo ne' quello volitivo;
p) dopo la sentenza di primo grado che aveva condannato il OL al risarcimento dei danni e ad una provvisionale in favore della costituita parte civile Banca Regionale Europea, tra le parti era intervenuto un accordo dimostrato in secondo grado dalla produzione dello scambio di corrispondenza fra gli avvocati delle parti, di cui malamente la Corte territoriale aveva negato la natura transattiva;
q) eccessività della provvisionale, non essendo stata raggiunta la prova del relativo ammontare;
r) vizio di motivazione e violazione degli artt. 2697 e 2056 c.c., per non essere stata raggiunta la prova, a monte, del danno lamentato dalla parte civile, considerata altresì la garanzia reale a favore delle banche costituita dagli immobili per cui erano stati erogati i mutui.
In data 28.1.2015 la difesa di IS LO ha depositato memoria ex art. 121 c.p.p. nella quale ha insistito, in particolare, sulla insussistenza del dolo eventuale ravvisato, invece, dalla sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 - Preliminarmente, riguardo alla rinuncia alla prescrizione manifestata dal ricorrente RI, si osservi che con sentenza n. 275/90 la Corte cost. dichiarò l'illegittimità costituzionale - per contrasto con l'art. 3 Cost., comma 1 e art. 24 Cost., comma 2 - dell'art. 157 c.p. nella parte in cui non consentiva all'imputato di rinunciare alla prescrizione.
La novella dell'art. 157 c.p. operata dalla L. n. 251 del 2005 ha, a sua volta, positivizzato tale principio.
Ciò detto, si tenga presente che la rinuncia alla prescrizione non può intervenire dopo che sia stata già dichiarata con sentenza (cfr. Cass. Sez. 1, n. 32623 del 23.6.09, dep. 11.8.09, rv. 244742;
conf. Cass. n. 527/06 e Cass. n. 3900/04), sicché un'eventuale rinuncia contenuta in un atto di impugnazione va intesa come mera richiesta di assoluzione nel merito (cfr. Cass. Sez. 3, n. 37583 del 7.7.09, dep. 24.9.09, rv. 244627), a meno che (e non è questo il caso) la prescrizione sia effetto della derubricazione del reato operata solo nella sentenza che abbia dichiarato la causa estintiva (cfr. Cass. Sez. 2, n. 3900 del 14.11.03, dep. 30.1.04, rv. 227867). Dunque, la rinuncia alla prescrizione espressa dal RI dopo che essa è stata dichiarata è inoperante come tale, mentre può valere solo come richiesta di assoluzione nel merito per ottenere la revoca delle statuizioni civili (richiesta da rigettarsi alla stregua delle considerazioni che seguono).
2- Ancora in via preliminare va evidenziato che si è in presenza di una doppia pronuncia conforme in punto di responsabilità civile (s'intende, là dove essa è stata ritenuta) e che la Corte territoriale ha espressamente riprodotto e condiviso le motivazioni esposte dal Tribunale.
Pertanto, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr. Cass. Sez. 2, n. 5606 del 10.1.2007, dep. 8.2.2007; Cass. Sez. 1, n. 8868 del 26.6.2000, dep. 8.8.2000; v. altresì, nello stesso senso, le sentenze n. 10163/02, rv. 221116; n. 8868/2000, rv. 216906; n. 2136/99, rv. 213766; n. 5112/94, rv. 198487; n. 4700/94, rv. 197497; n. 4562/94, rv. 197335 e numerose altre).
3 - Il ricorso di RI NC è infondato.
Il motivo che precede sub a) è da disattendersi perché sostanzialmente in esso si sollecita un nuovo apprezzamento in punto di fatto delle risultanze dibattimentali per suggerire una buona fede del ricorrente che, invece, i giudici di merito hanno, con motivazione esauriente e logica, escluso in base al fatto che lo stesso RI NC ha riconosciuto di aver redatto le perizie sulla base delle mere schede catastali, nonostante che quelle richiestegli fossero perizie sul valore reale, ossia di mercato, degli immobili.
E, con inferenza tutt'altro che illogica, le sentenze di merito hanno tratto da tale condotta la consapevolezza, da parte del suddetto ricorrente, della attitudine ad ingannare propria di perizie che asseveravano il falso.
Dunque, poco importa che al momento della redazione delle perizie il RI conoscesse o meno gli altri coimputati e chi gli avesse conferito gli incarichi, atteso che, per costante insegnamento di questa S.C. (dal quale non si ravvisa motivo di discostarsi), il concorso di persone nel reato non deve necessariamente essere presente fin dal momento della programmazione e preparazione della condotta vietata, giacché l'adesione del correo può intervenire in qualsiasi istante dello svolgimento del comportamento illecito, purché la partecipazione avvenga ad azione ancora in itinere (cfr., ad es., Cass. Sez. 3, n. 3506 del 5.3.96, dep. 6.4.96, rv. 204868;
conf. Cass. rv. 177167; Cass. rv. 176634; Cass. rv. 161077; Cass. rv. 146430).
Pertanto, la condivisione anche solo di un segmento della linea unitaria della condotta criminosa configura pienamente il concorso allorquando - consentendo il raggiungimento dell'evento mediante una fattiva collaborazione - abbia avuto efficacia decisiva nella realizzazione del delitto (cfr., ad es., Cass. Sez. 5, n. 8984 del 18.5.2000, dep. 10.8.2000, rv. 217766). E nel caso di specie la decisività delle perizie redatte dal ricorrente sugli immobili offerti in garanzia si evince dal fatto che, senza di esse, le banche non avrebbero erogato i mutui. Nè è ravvisabile nel caso di specie la meno grave ipotesi del concorso anomalo ventilata dal ricorrente: la sua configurazione presuppone che l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, che il differente reato non sia stato già considerato come possibile conseguenza, ulteriore o diversa, della condotta criminosa concordata (cfr, ex aliis, Cass. Sez. 2, n. 3167 del 28.10.13, dep. 23.1.14; Cass. Sez. 6, n. 20667 del 12.2.08, dep. 22.5.08).
Invece le perizie false implicano - necessariamente e quanto meno - un dolo indiretto, perché per loro stessa natura destinate ad essere spese verso l'esterno, ossia verso terzi soggetti che avrebbero potuto farvi affidamento e, così, cadere vittima di inganno. Ancora infondato è il motivo che precede sub b), perché nel delitto di truffa il nesso causale tra condotta ed evento non è mai escluso dall'eventuale scarsa diligenza del soggetto passivo o dall'inesistenza di adeguati preventivi controlli (giurisprudenza da sempre costante: cfr., ex aliis e da ultimo, Cass. Sez. 2 n. 42941 del 25.9.14, dep. 14.10.14) Nè un'ipotetica negligenza del soggetto passivo potrebbe interrompere ex art. 41 cpv. c.p. il suddetto nesso di causalità, non integrando una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
Sempre infondato è il motivo che precede sub c): per antica e costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, la perizia, proprio per il suo carattere neutro sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva.
Ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è censurabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) (Cass. Sez. 4, n. 14130 del 22.1.2007, dep. 5.4.2007; conf. Cass. n. 4981/2004; Cass. n. 37033/2003; Cass. n. 17629/2003; Cass. n. 9279/2003; Cass. n. 12027/99; Cass. n. 13086/98; Cass. n. 6074/97;
Cass. n. 275/97; Cass. n. 9788/94; Cass. n. 6881/93), così come non è sindacabile in sede di legittimità il mancato esercizio del potere, discrezionale, di cui all'art. 603 c.p.p., perché la perizia, proprio in quanto non rientrante nel concetto di prova decisiva, non può di per sè considerarsi necessaria, ancor più quando - come nel caso di specie - abbia carattere di indagine meramente esplorativa perché finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente (cfr. Cass. Sez. 3 n. 23058 del 26.4.13, dep. 29.5.13).
4 - Anche il ricorso di IS LO è infondato.
Quanto alla mancata rinnovazione dibattimentale di cui si duole nel motivo che precede sub d), valgano le stesse considerazioni sopra svolte nel paragrafo che precede.
In ordine, poi, alla pretesa non configurabilità del dolo eventuale nel delitto di truffa - di cui il ricorrente si duole nei motivi sub d) e sub e), nonché nella memoria depositata il 28.1.15 - basti in contrario rammentare la contraria giurisprudenza di questa S.C., cui va data continuità.
Invero, nel delitto p. e p. ex art. 640 c.p. l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, concernente gli elementi costitutivi del reato (quali l'inganno, il profitto, il danno), pur se preveduti dall'agente come conseguenze non certe, ma anche solo possibili ed accettate, della propria condotta, con conseguente assunzione del relativo rischio. Pertanto è irrilevante la specifica finalità del comportamento o il motivo che ha spinto l'agente a realizzare l'inganno (cfr. Cass. Sez. 2 n. 24645 del 21.3.12, dep. 21.6.12; Cass. Sez. 6 n. 470 del 7.11.91, dep. 20.1.92;
Quanto all'asserita mancanza di prova di un qualche accordo tra il ricorrente e i coimputati, si tratta di censura nel merito e, in quanto tale, non spendibile in sede di legittimità.
È, poi, inammissibile la doglianza di cui al motivo che precede sub f) in quanto finalizzata ad ottenere la revoca della provvisionale: a tale proposito basti rammentare che la censura collide - senza addurre argomento alcuno per un suo ipotetico superamento - con la costante giurisprudenza di questa S.C. che nega la ricorribilità per cassazione contro il provvedimento che liquida la provvisionale, in quanto privo di valore vincolante di giudicato in sede civile e destinato ad essere superato, per il suo carattere di provvisorietà, dalle statuizioni definitive sul risarcimento del danno (cfr. Cass. Sez. 5, n. 5001 del 17.1.07, dep. 7.2.07, rv. 236068; Cass. Sez. 4, n. 36760 del 4.6.04, dep. 17.9.04, rv. 230271; Cass. n. 4973/2000, rv. 215770; Cass. n. 2246/91, rv . 186722). Lo stesso dicasi in ordine al diniego di revocare o, in subordine, sospendere l'immeditata esecutività della provvisionale medesima.
5 - Il ricorso di OL LO è infondato.
I motivi che precedono sub g), h), i), k, l), m) - da esaminarsi congiuntamente perché connessi - si collocano al di fuori del perimetro di cui all'art. 606 c.p.p. perché, in sostanza, le differenti letture del materiale probatorio ipotizzate in ricorso scivolano sul piano dell'apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione in punto di fatto incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema. Ad essa spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario come grave, preciso e concordante, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell'esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti (cfr., ad es., Cass. Sez. 6, n. 20474 del 15.11.02, dep. 8.5.03). A sua volta il controllo in sede di legittimità delle massime di esperienza non può spingersi fino a sindacarne la scelta, che è compito del giudice di merito, dovendosi limitare questa S.C. a verificare che egli non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture.
Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l'esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere;
tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziari di cui alle regole di valutazione della prova sancite dall'art. 192 c.p.p., comma 2. Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l'ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque pur minima plausibilità (cfr. Cass. Sez. 6, n. 15897 del 15 aprile 2009;
Cass. Sez. 6, n. 16532 del 13.2.07, dep. 24.4.07, rv. 237145). Ciò detto, si noti che nel caso di specie il ricorso non evidenzia l'uso di inesistenti massime di esperienza ne' violazioni di regole inferenziali, ma si limita a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità. L'unica affermazione tratta dalla gravata sentenza che il ricorrente specificamente isola - per sostenerne l'intima contraddittorietà - è quella riportata nel motivo che precede sub 1): tuttavia essa non è per nulla contraddittoria, perché affermare che la condotta del ricorrente sia stata influente sotto il profilo causale non smentisce, ma - anzi - conferma l'impianto accusatorio, senza che ciò possa essere messo in dubbio dal concorso di ulteriori apporti eziologici.
In ordine al motivo che precede sub j), la chiamata di correo ad opera del De MO è stata considerata dai giudici del merito non già come elemento di prova bisognoso di essere integrato ex art. 192 c.p.p. da appositi riscontri individualizzanti, bensì come mero argomento di prova a conferma di quella documentale costituita dalle e-mail provenienti dall'indirizzo di posta elettronica del OL. Quanto alle dichiarazioni de relato, ex art. 195 c.p.p. esse sono inutilizzabili non già quando non venga sentita la fonte referente, ma solo quando l'istanza in tal senso avanzata dalla parte interessata non sia stata accolta dal giudice (v. art. 195 c.p.p., commi 1 e 3): ma il ricorrente non allega neppure di aver invano chiesto l'escussione di fonti referenti.
Anche i motivi che precedono sub n) e sub o) sono da rigettarsi:
nulla vieta che l'elemento soggettivo del reato possa essere desunto dalla natura e dalla particolarità della condotta integrante quello materiale. E nella vicenda in esame, una volta accertata la paternità del OL rispetto alle perizie attribuitegli e destinate ad essere utilizzate all'esterno, va da sè il dolo quanto meno indiretto del ricorrente: in proposito valgano le considerazioni già svolte nel precedente paragrafo 4.
Del pari infondato è il motivo che precede sub p).
A parte il rilievo che un mero scambio di corrispondenza tra avvocati non può sostituire il consenso negoziale delle parti (a meno che essi non siano muniti di apposita procura a transigere, del che non v'è allegazione alcuna), si osservi che la sentenza impugnata ha, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, dato atto che si è in presenza di un mero pagamento "salvo ripetizione" in caso di riforma in appello della sentenza di primo grado: com'è noto, eseguire un pagamento in ossequio ad un ordine giudiziale espressamente riservandosene, in caso di futura sua riforma, la ripetizione è comportamento del tutto diverso dallo scambio fra aliquid datum e aliquid retentum proprio di una transazione. Riguardo al motivo che precede sub q), valgano i rilievi già esposti nel paragrafo 4 circa l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro il capo di sentenza relativo alla provvisionale. Da ultimo, va disatteso anche il motivo che precede sub r) perché il danno è stato correttamente ravvisato proprio nel fatto che le banche hanno erogato mutui in base a garanzie ipotecarie su immobili di valore largamente inferiore a quello stimato nelle perizie, cioè in base a garanzie incapienti.
6- In conclusione, tutti i ricorsi sono da rigettarsi perché infondati. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2015