Sentenza 4 giugno 2004
Massime • 2
Integra il reato di lesioni colpose la condotta omissiva del responsabile dell'ufficio tecnico comunale nella attività di manutenzione di una strada sulla quale, per tale causa, si è verificato un incidente. (Nella fattispecie la Corte nell' escludere che l'addebito potesse essere ascritto al Consiglio comunale, ha affermato tale principio facendo riferimento all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che distingue tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo degli enti locali, e compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuiti ai dirigenti, cui sono conferiti autonomi poteri di organizzazione delle risorse, strumentali e di controllo).
Il provvedimento di liquidazione della provvisionale non è ricorribile per cassazione, in quanto non ha valore vincolante di giudicato, in sede civile, essendo destinato ad essere travolto - per il suo carattere di provvisorietà e per la sua natura meramente delibativa - dalle statuizioni definitive sul risarcimento del danno.
Commentari • 5
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La massima In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme, di cui al d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, che presuppongono necessariamente l'esistenza di un rapporto di lavoro, come quelle concernenti l'informazione e la formazione dei lavoratori, si applicano anche in caso di insussistenza di un formale contratto di assunzione. (Fattispecie in tema di lesioni personali gravissime riportate sul luogo di lavoro da un lavoratore, stabilmente incardinato tra i lavoratori dell'azienda, ma privo di formale contratto di lavoro subordinato - Cassazione penale , sez. IV , 05/10/2021 , n. 38623). Vuoi saperne di più sul reato di lesioni colpose? Vuoi consultare altre sentenze in tema di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/06/2004, n. 36760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36760 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio Presidente del 04/06/2004
Dott. TUCCIO Giuseppe Consigliere SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo Consigliere N. 909
Dott. FEDERICO Giovanni Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia Consigliere N. 48575/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA CL, n. a Bergamo il 25.8.1957, LB AN, n. a Mornico al Serio il 30.7.1968, PESENTI AS, n. a Brembilla il 2 luglio 1953;
avverso la sentenza in data 31 ottobre 2003 della Corte di Appello di Brescia;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto proc. gen. Dott. Giuseppe Veneziano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore della parte civile, avv. Ennio Bucci del Foro di Bergamo, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata ed ha depositato la nota spese.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza in primo grado emessa in data 4 luglio 2002 del Tribunale di Bergamo, assolveva RI IA dal reato contestatogli ex art. 590, commi 1 e 2, c.p. in relazione all'art. 583, co. 1, n. 1-2, c.p., mentre confermava la sentenza di condanna per il medesimo reato e le statuizioni civili a carico degli odierni ricorrenti AT CL, AL AN e TI AS.
Trattavasi di lesioni personali colpose aggravate subite da GH IO a seguito di un incidente stradale occorsogli in data 10.12.1996, quando, percorrendo la via Lombardia, nel Comune di Dalmine, alla guida di un ciclomotore, a causa di una buca non segnalata formatosi sul fondo stradale, resa invisibile da acqua piovana, cadeva al suolo, riportando una malattia nel fisico con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni.
Gli odierni ricorrenti erano stati chiamati a risponderne in qualità, rispettivamente, di responsabile dell'Ufficio tecnico comunale (il AT) e di coordinatori degli operai comunali addetti alla manutenzione della strada (l'AL ed il TI, quest'ultimo come caposquadra), essendosi ravvisati a loro carico profili di colpa, sia generica, sub specie dell'imprudenza, imperizia e negligenza, sia specifica, fondata, quest'ultima, sulla inosservanza del disposto dell'art. 14 C.D.S., per aver commesso il fatto con violazione delle norme sulla disciplina stradale. La sentenza, nel confermare la penale responsabilità degli imputati AT, AL e TI per il reato di lesioni colpose, evidenziava come sussistenti i profili di colpa contestati: quello specifico, in relazione alla violazione dell'art. 14 cit., per omessa manutenzione della strada comunale, il cui onere ricadeva sugli organi comunali;
quello generico, in ragione della ritenuta violazione delle norme di generale prudenza che avrebbero dovuto indurre ciascuno al rispetto degli obblighi imposti dalle rispettive qualifiche.
In particolare, il AT, nella sua qualità di responsabile dell'ufficio tecnico comunale, avrebbe omesso di segnalare come prioritario l'intervento più radicale sulla strada in questione, essendo stato più volte segnalata la situazione di pericolo e di sollecitare la collocazione di segnaletica o la chiusura di un tratto di carreggiata;
l'AL, nella sua qualità di addetto all'ufficio tecnico comunale, responsabile del settore manutenzione e lavori pubblici, a cui erano stati assegnati autonomi poteri di intervento in materia di manutenzione ordinaria, avrebbe omesso di controllare il lavoro eseguito il 6 dicembre, in epoca quindi immediatamente antecedente l'incidente e di accertare i motivi della breve durata delle riparazioni;
il TI, nella qualità di caposquadra, avrebbe dovuto essere in grado di sorvegliare il miglior svolgimento dei lavori, sia con riferimento al materiale usato sia alle modalità esecutive della posa in opera.
Avverso la predetta decisione propongono ricorso per Cassazione AT CL, AL AN e TI AS, articolando tre motivi di censura.
Con il primo motivo, contestano nel merito l'affermazione di responsabilità, prospettando il difetto di motivazione, sul rilievo che la sentenza non avrebbe tenuto conto di una serie di elementi di fatto evidenziati dalla difesa, aventi tutti riferimento alle modalità dell'incidente. Sotto questo profilo, deducono, in particolare, che nessuno aveva assistito all'incidente e che quindi nessun teste aveva riferito che il GH era caduto a causa della buca in questione;
che non era stata eseguita alcuna perizia sul motorino per verificare la compatibilità dei danni subiti con la ricostruita dinamica dell'incidente; che la stessa parte offesa non aveva ricordato le modalità dell'incidente e di essere caduto nella buca.
Con il secondo motivo, contestano, con riferimento a ciascuno, lo specifico profilo di responsabilità. In particolare, il AT evidenzia che il compito del responsabile dell'ufficio tecnico è solo quello di coordinamento dei singoli settori e che la soluzione adottata dai giudici di merito riconoscerebbe invece una sorta di responsabilità oggettiva in capo allo stesso, che dovrebbe rispondere di ogni atto compiuto dai dipendenti dell'ufficio tecnico, ciò contrastando anche con l'autonomia di intervento conferita al geometra AL. Inoltre, la Corte non avrebbe tenuto conto che le scelte inerenti gli interventi di esecuzione delle opere pubbliche sarebbero di esclusiva competenza dell'organo politico e che i poteri di ordinanza in tema di sicurezza stradale apparterebbero esclusivamente al Sindaco. L'AL, invece, sostiene che i giudici non avrebbero tenuto conto dell'impossibilità di addebitare al responsabile del settore manutenzioni e lavori pubblici, proprio per l'estensione dei suoi compiti, l'omesso controllo delle modalità di esecuzione dei lavori di riparazione della buca.
Con riferimento, invece, a tutti i ricorrenti, si sostiene che i giudici avrebbero trascurato gli elementi risultanti dall'istruttoria dibattimentale, secondo i quali la vigilanza dello stato di manutenzione delle strade competeva alla polizia municipale e che gli interventi erano di esclusiva competenza dell'organo politico;
che lo stesso perito d'ufficio aveva concluso, che in mancanza di intervento più radicale, coinvolgente anche la massicciata, la buca si sarebbe riformata ugualmente.
Con il terzo motivo, prospettano il difetto di motivazione e la violazione del disposto degli artt. 538, 539 e 540 c.p.p sul rilievo che le statuizioni civili sarebbero state fondate esclusivamente su perizia di parte, acriticamente recepita, senza alcuna prova dell'entità certa del danno ed alcuna indicazione dei gravi motivi che erano stati posti alla base della concessione della provvisionale esecutiva.
La parte civile in data 18.5.2004 ha depositato nella cancelleria di questa Corte una memoria di costituzione, con la quale ha contestato il fondamento di tutti i motivi di ricorso, concludendo per il rigetto e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
Tutti i motivi sono infondati e non meritano accoglimento. Quanto al primo, perché dietro l'apparente schermo del difetto di motivazione i ricorrenti, trascurando di considerare i limiti del sindacato di legittimità, vorrebbero che qui si effettuasse una rinnovata valutazione delle emergenze fattuali della vicenda come ricostruite dal giudice di merito, pur in presenza di una motivazione, sintetica ma coerente e logica in ordine alle ritenute modalità di verificazione dell'incidente stradale. Va in proposito ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia, l'individuazione delle relative responsabilità e la determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente sono rimesse al giudice di merito ed integrano una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 10 giugno 2003, Carbonara).
E va altresì ricordato, in termini più generali, che in sede di legittimità non è certamente possibile una rinnovata valutazione dei fatti e degli elementi di prova. E" principio non controverso, infatti, che nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento". Ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lettera e), del c.p.p non consente alla Corte di
Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Cass., Sezione 5^, 13 maggio 2003, Pagano ed altri). In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, in particolare non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento di riscontro probatorio (Cass., Sezione 6^, 6 marzo 2003, Di Folco).
Ciò premesso, deve ritenersi che, proprio con riguardo all'apparato argomentativo a supporto della ricostruzione dell'incidente stradale occorso al GH, la sentenza di merito appare congruamente motivata in relazione a tutti i profili di interesse. La Corte di appello, recependo in foto le argomentazioni sviluppate dal primo giudice, sul punto integralmente condivisa, ha ritenuto di attribuire la causa dell'occorso, in termini di certezza, alla presenza della buca sulla strada. E ciò ha fatto sulla base delle dichiarazioni della parte lesa, della posizione di quiete del ciclomotore rispetto alla buca, della posizione di questa rispetto al ciglio della strada, nonché dell'assenza di altre buche nelle vicinanza ovvero di tracce di frenata o di scarrocciamento che potessero far presumere l'urto con altri veicoli.
Da questi elementi fattuali, il giudicante ne ha tratto la convinzione, non illogicamente rappresentata, che l'incidente stradale si era verificato in quanto il GH, percorrendo la strada a bordo del suo ciclomotore, era passato sulla buca resa invisibile dall'acqua, cosicché la ruota del mezzo era rimasta "incastrata" in detta buca e, in ragione di ciò, il ciclomotorista, sbalzato in avanti, era caduto in terra riportando le lesioni per cui era processo.
Come detto, trattasi di una ricostruzione congruamente motivata attraverso il richiamo agli elementi di prova emersi nel processo, che non è suscettibile di censura in questa sede.
Analoghe considerazioni devono farsi in relazione al secondo motivo di ricorso, concernente le singole responsabilità degli imputati, emergendo una ricostruzione di queste anche in questo caso supportata da idonea motivazione (sub specie, dell'accertamento della colpa individuale e concorrente e dell'individuazione del nesso di causalità tra la condotta ascritta agli imputati e l'incidente stradale), nell'assenza del resto delle violazioni della disciplina di settore prospettate da taluno dei ricorrenti.
Non è dubitabile, in vero, che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione della legge individuando per ciascuno degli imputati il ruolo avuto nella vicenda incriminata con motivazione ineccepibile, in fatto e in diritto.
Vale solo osservare, quanto alla doglianza articolata dal AT, che l'apprezzata condotta colposa riconducibile al medesimo non può essere esclusa invocando, da un lato, la ritenuta competenza dell'organo politico-amministrativo (che in ricorso si ritiene di individuare nel Consiglio comunale) e, dall'altro, la ritenuta competenza in materia del responsabile del settore manutenzioni e lavori pubblici (nella persona del coimputato AL). Sotto il primo profilo, è sufficiente ricordare che, per quanto riguarda gli enti locali territoriali, in particolare il Comune, le responsabilità penali connesse alla violazione delle norme che l'ente è tenuto ad osservare sono ripartite tra gli organi elettivi e quelli burocratici secondo le rispettive attribuzioni quali ricostruite nella disciplina di settore. A tal fine, l'art. 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) distingue tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo degli enti locali, e compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuiti ai dirigenti, cui sono conferiti autonomi poteri di organizzazione delle risorse, strumentali e di controllo, compreso quello di adottare atti -non riservati espressamente dalla legge o dallo statuto agli organi di governo dell'ente- che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Da tale assetto normativo, per quanto qui interessa, deve desumersi che le attività attribuite ai dirigenti amministrativi rientrano in una sfera di competenza primaria, diretta ed esclusiva, rispetto alle quali il Sindaco esercita soltanto un potere di sorveglianza e di controllo collegato ai compiti di programmazione, che gli appartengono quale capo dell'amministrazione comunale, ed alle funzioni di ufficiale di governo, legittimato all'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti (cfr., ad esempio, Cass., Sez. 3^, 7 maggio 2002, Proc. gen. App. Messina ed altro in proc. Pino ed altri).
Nè risulta dagli atti che il funzionario preposto abbia inutilmente invocato l'intervento degli organi politici, prospettando, ad esempio, difficoltà e/o carenze di natura economico-finanziaria, cui solo gli organi politici potevano affrontare e risolvere, si da poterne dedurre un coinvolgimento colpevole di questi ultimi (ex art. 40, comma 2, c.p.) nell'inadempienza del primo (cfr. per riferimenti
Cass., Sez. 3^, 28 maggio 2001, Figlia). Sotto l'altro profilo, sono correttamente evidenziati in sentenza gli specifici profili di colpa ascrivibili, nelle rispettive qualità, al AT e all'AL, emergendo in tutta evidenza che il primo non possa invocare l'esclusiva competenza del secondo per gli interventi di riparazione omessi, rispetto al preminente ruolo di controllo attribuito al responsabile dell'ufficio tecnico. E ciò non potendosi trascurare di considerare le dimensioni contenute del Comune interessato dall'occorso, che non consentono di condividere l'assunto del ricorrente che vorrebbe attribuirsi un ruolo di mero coordinamento inidoneo a fondare l'affermato giudizio di responsabilità.
A ciò dovendosi aggiungere, sempre rispetto alla dedotta competenza esclusiva in materia attribuita al coimputato AL, che neppure risulta prospettata, in ricorso, sotto il profilo del travisamento fattuale in cui possa essere incorso il giudice di merito, una formale delega delle mansioni nella subiecta materia ad un soggetto idoneo e dotato della necessaria autonomia gestionale e, soprattutto, di spesa, tale da poter consentire di ascrivere al solo delegato la responsabilità dell'incidente (cfr. per riferimenti Cass., Sez. 4^, 22 ottobre 2002, Bevilacqua). Anche le doglianze articolate dall'AL non possono trovare accoglimento, valendo a fortiori le argomentazioni sopra articolate con riferimento al responsabile dell'ufficio tecnico comunale. La competenza diretta di questi, quale preposto al servizio di manutenzione, nella subiecta materia non consente di mandarlo esente da responsabilità.
Quanto al terzo ricorrente, deve rilevarsi l'assoluta genericità del motivo di doglianza privo di qualsivoglia argomentazione a supporto. Comune a tutti i ricorrenti, infine, è la doglianza, in vero meramente asseriva ed aspecifica, basata sulla ritenuta ascrivibilità dell'evento alla carente opera di vigilanza da parte della Polizia municipale. Anche tale argomentazione non può essere condivisa: a prescindere da ogni considerazione sulla fondatezza in diritto dell'assunto (cfr. gli artt. 11 e segg. d.lgs. n. 285/92, laddove si voglia fare rientrare nella tutela e nel controllo sull'uso delle strade anche il compito di verificare la manutenzione di queste), un'eventuale concorrente responsabilità di terzi (in vero, non accertata in sede di merito) non varrebbe per escludere, sotto il profilo causale, l'affermato giudizio di sussistenza del nesso causale tra le condotte colpose ricondotte agli imputati e l'incidente stradale sub iudice.
Inaccoglibile in questa sede è anche il terzo motivo, afferente i capi civili, in particolare la concessione della provvisionale esecutiva: infatti, il provvedimento di liquidazione della provvisionale non è impugnabile in Cassazione, in quanto non ha valore vincolante di giudicato, in sede civile, essendo destinato ad essere travolto - per il suo carattere di provvisorietà e per la sua natura meramente delibativa - dalle statuizioni definitive sul risarcimento del danno (ex pluribus, Cass., Sez. 5^, 18 ottobre 1999, Cucinotta).
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
li condanna inoltre al pagamento in solido della spese civili, che liquida in E. 2.200,00 (E. 200,00 per esborsi) in favore della parte civile costituita.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2004