Sentenza 23 giugno 2009
Massime • 1
È tardiva e inefficace la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione del reato formulata dopo che sia pronunciata sentenza nel grado di giudizio in cui è maturata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2009, n. 32623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32623 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 23/06/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 614
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 016109/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) G.M., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 26/09/2008 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAMPETTI UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Dr. D'Angelo G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, non presente;
udito il difensore avv. Stravino P., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 26.09.2008 la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia resa in primo grado il 17.04.2007, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'appellante G.M. in ordine ai reati a lui ascritti ai capi b) e c) della rubrica perché estinti per prescrizione, confermando peraltro le disposizioni risarcitorie in favore della costituita parte civile. Si procede a carico del G. per i reati di molestia ai danni di Ga.Ag. (capo a): reato dichiarato prescritto già in primo grado), di minaccia aggravata ai danni di tale Q. A. (capo b) e di porto illegale di una pistola (capo e), fatti, quest'ultimi, commessi in (OMISSIS).
Avendo negato l'imputato di essere l'autore dei fatti, rilevava invece la Corte territoriale come non solo non sussistessero prove evidenti d'innocenza (utili ex art. 129 c.p.p., comma 2) ma sussistessero prove certe (a fronte delle quali non erano convincenti i tentativi di spiegazione proposti dal G.) costituite dal possesso dei numeri del telefono fisso e del cellulare della ragazza - va rilevato che l'imputato ha 15 anni più della Ga. -
nonché dall'esito dell'esame dei tabulati telefonici. Non vi erano motivi, poi, per ritenere false o calunniose le accuse dell'anzidetta parte lesa delle subite molestie. La Ga. aveva indicato e riconosciuto il G., ed analogo riconoscimento, pur fotografico, proveniva dal Q.. A casa dell'imputato era stata sequestrata una pistola, e l'imputato si era presentato all'appuntamento dato dalla Ga. al molestatore, quando poi fu fermato ed identificato dalla Polizia, circostanza la cui spiegazione alternativa fornita dal G. era assolutamente implausibile.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'anzidetto imputato che motivava il gravame formulando, con atto personale, le seguenti deduzioni: a) errata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di porto di pistola, non essendo decorso il termine quindicinale, comunque rinunciando egli a tutte le prescrizioni maturate o maturande di cui a tutti i reati contestati (sub A, B e C); b) essere incerta l'identità del teste Q. A., su quale non si erano fatti i dovuti accertamenti, e doversi perciò dichiarare la nullità del verbale d'udienza 12.04.2005 in cui era stato escusso;
c) irritualità ed inutilizzabilità del riconoscimento fotografico effettuato dal teste Q., e comunque diversità dei dati somatici principali di esso imputato rispetto a quelli del molestatore come descritti;
d) mancata ricognizione diretta dell'imputato da parte della Ga., necessaria stante le discrasie descrittive;
e) mancata assunzione di prova decisiva, tale essendo una perizia grafica da effettuare, e mancata assunzione del teste d'alibi T. A.; f) vizio di contraddittorietà della motivazione in ordine a tutte i principali argomenti accusatori: incertezza sul movente;
ingiusto svilimento dell'alibi dato dal fratello;
rilevanza del dissequestro degli abiti;
mancata conferma in ordine ai tabulati telefonici;
mancato esame dei bigliettini inviati alla ragazza;
mancata valorizzazione delle dichiarazioni del teste A. (il sorvegliante del Liceo); incongruenze del Q.; non corrispondenza dell'arma sequestrata rispetto a quella descritta. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua prospettazione, deve essere dichiarato inammissibile con tutte le dovute conseguenze di legge.
Va dapprima dichiarata l'irrilevanza della rinuncia alla prescrizione su tutti i reati a lui ascritti come - solo ora - effettuata dal G. con l'atto di ricorso per Cassazione.
Ed invero:
1) quanto al reato di molestie di cui al capo a) della rubrica - su cui la prescrizione correttamente è stata già proclamata in primo grado - risulta in atti che l'imputato con il gravame in appello richiese assoluzione ex art. 129 c.p.p., non rinunciando peraltro, nè rivendicando di avere rinunciato in precedenza, alla prescrizione. Ora, sul punto va ricordato come - se è vero che la prescrizione non può essere rinunciata prima che la stessa si sia verificata (principio pacifico: cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 2, n. 527 in data 15.11.2005, Rv. 233145, Colanera;
ecc.)- è però altrettanto certo che la rinuncia, per valere come tale, debba essere formulata prima che sul punto sia stata pronunciata sentenza nel relativo grado di giudizio, attesi i limiti devolutivi dell'impugnazione. Il giudice superiore, in tal caso (cioè a fronte di una prescrizione dichiarata nel grado precedente non rinunciata prima della sua declaratoria con la sentenza impugnata), a fronte dunque di una sentenza emessa nei limiti negativi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, (insussistente evidenza ex actis di una causa d'innocenza), non può avere -in mancanza di gravame dell'Accusa - cognitio piena sul merito dei fatti (quale invocata con la rinuncia). La rinuncia alla prescrizione successiva alla sentenza, invero, non può coprire l'accettazione della prescrizione implicitamente - ma sostanzialmente - fatta dall'imputato nel grado precedente, e dunque risulta tardiva ed inefficace.
2) quanto al reato di minaccia aggravata di cui al capo b) della rubrica (prescrizione maturata il 26.05.2007 e dichiarata con la sentenza d'appello), la rinuncia è stata dedotta dopo sentenza di secondo grado, e dunque deve valere il principio appena sopra enunciato.
3) quanto al reato di porto illegale d'arma di cui al capo c) va rilevata la sicura erroneità della prescrizione dichiarata con la sentenza d'appello (errore peraltro non rimediabile per mancata impugnazione dell'Accusa), posto che, in ragione della pena edittale massima, tale reato si sarebbe prescritto solo in data 26.11.2014. Ciò posto, è però di tutta evidenza come la rinuncia alla prescrizione non possa essere ritenuta valida in quanto, in questo caso, effettuata prima del suo effettivo maturarsi per legge (non potendo valere, a tal fine, l'anzidetta errata declaratoria). Posta dunque l'inefficacia della rinuncia alla prescrizione come sopra inutilmente fatta dal G., passando a valutare le sue doglianze, devono valere le seguenti assorbenti considerazioni. Quanto ai reati di cui ai capi a) e b) - effettivamente prescritti, e non rilevando la rinuncia - è del tutto pacifico che il sindacato di legittimità da parte di questa Corte si debba svolgere solo ex art.129 c.p.p., comma 2, nei limiti del testo della sentenza impugnata
(sul punto, cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 27944 in data 12.06.2008, Rv. 240955, Capuzzo). Nella fattispecie deve affermarsi che dal combinato tessuto delle due sentenze di merito non emergono vizi logici, ne' incoerenze argomentative, ne' lacune probatorie. Sugli stessi reati, inoltre - entrambi già prescritti al tempo della seconda sentenza - non sono ammesse ulteriori indagini e prove (cfr. Cass. Pen. Sez. 5, n. 44280 in data 14.06.2005, Rv. 232800, P.G./Scarpa). Irrilevanti si rivelano, dunque, le doglianze del ricorrente in tal senso (vedi i motivi di ricorso sulle disattese richieste di rinnovazione istruttoria sia peritali che a mezzo testi).
Per quello che riguarda il reato di cui al capo C) - porto illegale di un'arma comune da sparo - la dichiarata prescrizione (errata, ma non impugnata dall'Accusa) impedisce comunque eventuale rinvio al giudice a quo, posto che costui non potrebbe comunque mai rimuoverla, nè in senso negativo per l'imputato (per mancanza di impugnazione del P.M.), ne' in senso per lui positivo, posta la già rilevata inefficacia della rinuncia alla stessa. L'immodificabilità della situazione rende in sostanza irrilevanti le doglianze del ricorrente, atteso anche che non emerge sicura innocenza dell'imputato rilevabile ex actis, ne' emergono eventuali nullità rilevabili ex officio. In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente G. M. al pagamento delle spese processuali ad al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2009