Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 cod. proc. pen. in relazione all'art. 14 Cost., nella parte in cui non stabilisce i modi in cui può avvenire la limitazione dell'inviolabilità del domicilio, in quanto tale diritto deve essere correlato alla possibilità di compressione consentita dalla norma costituzionale di cui all'art. 15 Cost. nelle forme delle ispezioni, perquisizioni e sequestri. Ne consegue che, anche in materia di intercettazione di comunicazioni, deve ritenersi applicabile la limitazione per il concreto soddisfacimento di interessi pubblici; inoltre, la riserva di legge appare rispettata dalla dettagliata disciplina prevista dal codice di procedura penale per le intercettazioni di comunicazioni anche tra presenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2004, n. 6071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6071 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 21/01/2004
1. Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - N. 137
3. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 038222/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI NA, n. 18.06.1970 a Piedimonte Etneo;
avverso l'ordinanza emessa il giorno 09.05.2003 dal Tribunale di Catania;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Viglietta Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso, previa declaratoria di non fondatezza delle questioni di incostituzionalità proposte;
Udito il difensore, avv. Pino, che ha concluso come in ricorso;
FATTO
Con ordinanza del 09.05.2003 il Tribunale di Catania rigettava il riesame proposto nell'interesse di RI NA avverso l'ordinanza 12.04.2003 con cui il locale GIP gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione mafiosa (capo A) e associazione finalizzata al narcotraffico (capo E).
Propone ricorso l'indagato, deducendo:
1^) l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni autorizzate con decreto del GIP del 25.09.2000, per essere tale decreto basato essenzialmente e illegittimamente su una telefonata anonima, nonché di quelle autorizzate con decreto del 17.12.2000, per essere tale decreto basato essenzialmente e illegittimamente, oltre che sugli esiti delle intercettazioni predetti, su fonti confidenziali;
2^) l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per:
1) carenza, nei decreti autorizzativi, di motivazione sui gravi indizi;
2) carenza, nei decreti attuativi del 20.12.2000, del 23.01.2001 e del 20.02.2001, di motivazione sulle ragioni legittimanti la deroga alla regola dell'esecuzione delle operazioni presso gli impianti della Procura procedente, con sollevazione, comunque, in subordine, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, comma 3, cpp., in riferimento agli artt. 3, 15, comma 2, 111, comma 6, 117, lett. L. Cost., laddove consenta al P.M. di omettere la motivazione predetta per l'attività investigativa relativa a delitti di criminalità organizzata;
3) carenza, quanto alle intercettazioni ambientali eseguite con introduzione delle microspie in luogo di privata dimora, di qualsiasi provvedimento dell'A.G. regolativo delle relative modalità, con sollevazione, comunque, in subordine, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 266, comma 2, cpp. e 13 D.L. 152/91, in riferimento all'art. 14 Cost., laddove non stabiliscono i modi in cui può avvenire la limitazione dell'inviolabilità del domicilio;
3^) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in data 12.01.2001 da SP Vito, per la mancanza del previo avvertimento ex art. 64 cpp.. DIRITTO
Il ricorso è fondato nei sensi e limiti di cui appresso. Per quanto concerne, invero, la dedotta inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni visive autorizzate con decreto del GIP del 25.09.2000, per essere tale decreto basato essenzialmente e illegittimamente su una telefonata anonima, si osserva che nella specie si è trattato di mere riprese visive effettuate all'esterno dell'agenzia dei fratelli Muscolino, rientranti in una libera attività d'indagine legittimata dall'art. 189 cpp. e non soggette, quindi, alla disciplina di cui agli artt. 266 ss. cpp., ne' ai vincoli derivanti dagli artt. 14 e 15 Cost. (Cass. 10.11.1997, Greco;
16.03.2000, Viskovic): onde è irrilevante la circostanza che alle riprese stesse si sia proceduto sulla base di una telefonata anonima, ben potendo, com'è noto, anche gli anonimi fungere da stimolo per l'attività d'iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria (Cass. 21.04.1998, Sambrotta), senza che, peraltro, alcun ostacolo si frapponga al pieno utilizzo degli eventuali concreti esiti di questa. Circa la dedotta inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni autorizzate con decreto del 17.12.2000, per essere tale decreto basato essenzialmente e illegittimamente, oltre che sugli esiti delle intercettazioni visive di cui sopra, su fonti confidenziali, si osserva, da un lato, che del tutto legittimo, per quanto già detto, è stato l'utilizzo degli esiti delle riprese visive su esaminate, e, dall'altro, che correttamente si è fatto riferimento alle informazioni confidenziali, giacché, in mancanza di un divieto espresso come quello introdotto dalla L. 63 del 2001, che ha modificato gli artt. 203 e 267 cpp., le informazioni in questione non potevano considerarsi inutilizzabili, prevedendone l'art. 203 il recupero probatorio in dibattimento con l'assunzione a teste dell'informatore una volta rivelato. Nè la nuova normativa può incidere, escludendone l'utilizzabilità, sulle intercettazioni eseguite prima della sua entrata in vigore, perché, in mancanza di specifiche diverse indicazioni legislative, la successione di leggi processuali è governata dal principio tempus regit actum, il quale comporta la validità e l'efficacia degli atti compiuti nell'osservanza delle leggi all'epoca vigenti, e rispetto alle nuove disposizioni sull'utilizzabilità delle dichiarazioni degli informatori la L. n. 63 non contiene regole derogatorie rispetto al ricorso principio generale (cfr., in termini, Cass. SS.UU. 26.11.2003, Gatto). Quanto alla dedotta inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per carenza, nei decreti autorizzativi, di motivazione sui gravi indizi, trattasi di eccezione sollevata, per la parte non collegata ai rilievi già sopra respinti, in modo del tutto generico.
In ordine alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in data 12.01.2001 da SP Vito, per la mancanza del previo avvertimento ex art. 64 cpp., va rilevato (con Cass. sent. 13192 del 13.03.2002, Magri) che in tema di "giusto processo", la rinnovazione da parte del Pubblico Ministero, a norma dell'art. 26, comma 2, della legge 1 marzo 2001, n. 63, dell'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis cod. proc. pen. - il primo modificato ed il secondo introdotto dalla stessa legge n. 63 del 2001 - è possibile fino a che il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari e la sua effettuazione non deve necessariamente precedere l'adozione dell'ordinanza applicativa di misura cautelare basata sulle dichiarazioni dei soggetti anzidetti, le quali conservano la loro validità per tutta la durata della medesima fase. Relativamente alla dedotta inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali eseguite con introduzione delle microspie in luogo di privata dimora, per carenza di qualsiasi provvedimento dell'A.G. regolativo delle relative modalità, con sollevazione, comunque, in subordine, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 266, comma 2, cpp. e 13 D.L. 152/91, in riferimento all'art. 14 Cost., laddove non stabiliscono i modi in cui può avvenire la limitazione dell'inviolabilità del domicilio, rilevasi quanto segue.
Il diritto all'inviolabilità del domicilio, proclamato dalla norma invocata si correla alla possibilità, dalla stessa prevista, che la legge ne regoli casi e modi, adeguatamente garantiti, di compressione. Tale possibilità, consentita espressamente dalla norma costituzionale solo in riferimento ad ispezioni, perquisizioni e sequestri, va ritenuta sussistente anche in riferimento alla intercettazione di comunicazioni, stante il collegamento fra l'art. 14 Cost. e la generale previsione di cui al cpv. art. 15 Cost.,
finalizzata, come gli istituti previsti nel cpv. art. 14, a consentire il concreto soddisfacimento degli interessi pubblici a presidio dei quali è posto il principio di cui all'art. 112 Cost. (cfr. in tal senso, fra le altre, Cass., 19 ottobre 1992, Liggieri). La riserva di legge costituzionalmente stabilita è stata al riguardo rispettata grazie alla dettagliata disciplina di cui agli artt. 266- 271 c.p.p. e alla esplicita estensione (di cui al cpv. art. 266 c.p.p.) della stessa (con limitazioni ulteriori, non applicabili però per i reati di criminalità organizzata) alla intercettazione di comunicazioni fra presenti nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p.. Tale estensione, unitamente, da un lato, all'assenza di specifiche restrizioni sulle modalità attuative delle intercettazioni ambientali e, dall'altro, al carattere per così dire 'fisiologico' della effettuazione della intercettazione ambientale domiciliare a mezzo di collocazione di microspie in prossimità o anche all'interno del luogo di privata dimora, consente senz'altro di ritenere che tale modalità attuativa sia ammessa dalla legge e non violi, per quanto sopra detto, alcuna norma costituzionale (v. in tal senso, fra le altre, Cass., 8 maggio 1992, Corvasce;
4 giugno 1992, Filannino). Quanto detto sul carattere 'fisiologico' delle microspie consente altresì di ritenere ragionevolmente che l'autorizzazione alla effettuazione dell'intercettazione ambientale domiciliare e il relativo provvedimento attuativo, ove (come appare pacifico nella specie) non contengano diverse specifiche indicazioni o particolari restrizioni sul punto, rendono legittimo l'uso predetto. Quanto alla dedotta inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali e telefoniche eseguite in base ai decreti del P.M. del 20.12.2000, del 23.01.2001 e del 20.02.2001, per essere gli stessi privi della motivazione, prescritta dal comma 3 dell'art. 268 cpp., sulle ragioni legittimanti la deroga alla regola dell'esecuzione delle operazioni presso gli impianti della Procura procedente, deve rilevarsi quanto segue.
Con recentissima decisione (sent. 26.11.2003, Gatto), le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che:
- la disposizione dell'art. 268, comma 3, cpp., richiedente un decreto motivato del P.M. per legittimare il compimento delle operazioni di intercettazioni attraverso impianti diversi da quelli della Procura della Repubblica procedente, si applica anche alle intercettazioni di conversazioni fra presenti;
- il decreto suddetto può anche essere motivato per relationem, purché la motivazione dell'atto richiamato risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
- per quanto concerne in particolare il requisito della insufficienza o inidoneità degli impianti della procura, non basta la mera enunciazione di tale valutazione conclusiva, ma è necessaria e, altresì, sufficiente, l'evidenziazione di una situazione obiettiva riconducibile al requisito astrattamente previsto dalla norma. Ciò chiarito, rilevasi, con riferimento alla fattispecie di causa, che, quanto al requisito della insufficienza o inidoneità degli impianti della procura:
- nel decreto esecutivo del P.M. del 20.12.2000 il semplice riferimento alla generica e indifferenziata voce insufficienza/inidoneità è palesemente insufficiente ai fini di una valida motivazione, alla stregua dei principi suesposti;
cionondimeno, nel caso de quo, la motivazione stessa è stata validamente e tempestivamente integrata (sulla legittimità di una simile integrazione, v., fra le altre, Cass. 03.05.1991, Mandara) da un atto in pari data dello stesso P.M. (di cui deve presumersi, fino a prova contraria, che il Tribunale abbia avuto legale cognizione), nel quale, come si precisa nell'ordinanza impugnata, si dava specificamente atto che la tipologia delle operazioni di intercettazione autorizzate comportava l'utilizzo di apparecchiature tecnologiche non in dotazione alla Procura;
- nei decreti del P.M. del 23.01.2001 e del 20.02.2001 si dà atto della indisponibilità di postazioni presso le sale ascolto della Procura, e tale attestazione, rappresentativa di una situazione obiettiva riconducibile al concetto normativo di "insufficienza" degli impianti, deve considerarsi congrua ai fini di una valida motivazione del requisito in parola, secondo quanto sopra si è illustrato.
Quanto al requisito delle eccezionali ragioni di urgenza, l'ordinanza impugnata ritiene che, pur non essendo specificamente enunciate nella motivazione dei decreti in discorso, le stesse possono concretamente evincersi dall'implicito richiamo alla natura del reato oggetto di investigazioni (art. 416 bis cp.) siccome individuato nei decreti autorizzativi.
Tale tesi non può essere accolta, perché, ancorando il requisito dell'urgenza alla semplice natura astratta del reato oggetto d'investigazione, finisce per elidere il contenuto concreto che deve imprescindibilmente caratterizzare anche la motivazione sul requisito de quo. La particolare natura del reato può certamente rilevare nell'apprezzamento di tale aspetto ma nel quadro di un'analisi della situazione storicamente data, quale si presenta al vaglio dell'organo chiamato a decidere. E se, come si è precisato, la motivazione può anche essere resa per relationem ad altri atti del procedimento (quale, in particolare, il decreto autorizzativo del GIP) o (come ad es. nel caso di decreto autorizzativo-esecutivo del P.M. a sensi del comma 2 dell'art. 267 cpp.) ad altre parti dello stesso atto, ciò non toglie che ivi debba rinvenirsi una motivazione rispondente alle minime esigenze di congruità funzionali alla validità del provvedimento richiamante, tra le quali necessariamente si ricomprende la riferibilità dei presupposti valutativi a una situazione concretamente individuata.
Poiché, come si è visto, l'ordinanza impugnata, chiamata a valutare la sussistenza di una valida motivazione, nei decreti del P.M., del requisito delle eccezionali ragioni di urgenza di cui al comma 3 dell'art. 268 cpp., ritiene di superare la riconosciuta carenza di una specifica enunciazione di tali ragioni attraverso un'argomentazione puramente astratta facente capo al titolo del reato, l'ordinanza stessa deve essere annullata, con rinvio inteso alla verificazione del punto in esame nei termini completi e corretti, quali sopra precisati.
L'interpretazione come sopra offerta dell'art. 268, comma 3, cpp. e l'accoglimento del motivo testè esaminato nei sensi indicati rendono ovviamente irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, comma 3, cpp., in riferimento agli artt. 3, 15, comma 2, 111, comma 6, 117, lett. L. Cost., laddove interpretato nel senso di consentire al P.M. di omettere la motivazione predetta per l'attività investigativa relativa a delitti di criminalità organizzata.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 623 c.p.p., dichiara manifestamente infondata la questione di legttimità costituzionale dell'art. 266, comma 2, cpp.; annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania per nuova deliberazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2004