Sentenza 12 maggio 2010
Massime • 1
La responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede l'accertamento della previa disponibilità in capo all'imprenditore fallito dei beni mancanti; accertamento che non è condizionato da alcuna presunzione. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità, a titolo di bancarotta fraudolenta patrimoniale, dell'amministratore, sulla base di un documento ufficioso non depositato e, quindi, non destinato all'altrui conoscenza e, per di più, concernente esercizio lontano rispetto alla dichiarazione di fallimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2010, n. 22787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22787 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 12/05/2010
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1200
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 34966/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA LO nato il [...];
LL RI nato il [...];
Avverso la Sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila del 23.10.2008;
sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
È presente l'avv. RETICO VINCENZO di Avezzano per ZA e l'avv. Luigi Antonio Panella per LL.
Sentite le requisitorie del P.G. (nella persona del Cons. Dott. Giovanni D'Angelo), che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
L'avv. Panella insiste per l'annullamento della sentenza impugnata;
l'avv. Retico chiede l'accoglimento del ricorso.
IN FATTO
Gli autonomi ricorsi, interposti dalle difese di ZA LO e di LL RI, avverso la sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila del 23.10.2008 con cui entrambi furono dichiarati responsabili di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale per l'ammanco di attività della soc. ROTOSTAMPA, fallita il 28.12.1998 (e non 29.1.1998 come leggesi nell'impugnata sentenza) nella loro rispettiva veste di amministratore di fatto (quale procuratore dell'amministratore ed institore della società) e di amministratore formale unico, si dolgono:
ZA:
- della manifesta illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene che i dati ricavabili dal documento "simulazione di bilancio" rispondano alla realtà, documento mai depositato i cui dati, quindi, non consentono di provare la reale situazione contabile, anche perché il documento è rapportato al 31.12.1994, quando il fallimento della società venne dichiarato il 28.1.1998;
- delle carenza di motivazione circa l'effettiva attività gestoria del ZA che, attesa la presenza dell'amministratore di fatto, omise ogni atto di conduzione amministrativa, come attestato dai testimoni che non lo videro mai presso la sede aziendale, mancando anche la prova della consapevolezza degli atti dannosi compiuti dall'amministratore di fatto e difettando dimostrazione del compimento da parte del ricorrente di attività di amministrazione;
- dell'erronea applicazione della legge penale nel mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 1, considerata la minima partecipazione al fatto prevenuto;
- dell'erronea applicazione della legge penale nel mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, mancando dimostrazione del criterio con cui erano stati valutati i cespiti la cui distrazione viene imputata al ricorrente. LL:
- della carenza di motivazione sulla circostanza delle dimissioni rese dal LL il 29.9.1995 dalla società di controllo MUSORB ITALIA e dalla dimissione del pacchetto del capitale di ROTOSTAMPA srl. Dal patrimonio di MUSORB ITALIA in data 28.9.1995, come documentato già in sede di appello in guisa da costituire prova decisiva per la dimostrazione dell'innocenza dell'imputato, avendo riscontrato la prova della gestione nel fatto che egli era stato socio unico ed amministratore della società di controllo MUSORB ITALIA, quando la Corte d'appello desume la partecipazione al fatto illecito proprio in forza delle qualifiche amministrative in seno alla controllante MUSORB;
- dalla carenza di motivazione sulla rilevanza del documento "simulazione di bilancio di chiusura al 31.12.1996", perché la Corte allude ad altro documento intitolato "Bilancio al 31.12.1994" ignoto al novero dei documenti d'accusa;
- della carenza di motivazione sull'effettiva attività svolta dal LL, che risulta destinatario di procura istitoria limitata al settore bancario.
IN DIRITTO
I motivi del ZA sub b), c) e d) sono inammissibili perché manifestamente infondati ovvero versati in fatto, avendo il giudice di seconde cure accompagnato l'assunto decisorio con compiuta motivazione, plausibile e, dunque, incensurabile. Parimenti si osserva per il motivo del LL sub c), poiché il testo della procura assegnava al prevenuto facoltà gestoria indubbiamente incidente nella fattispecie di cui all'art. 2639 c.c., e non soltanto perimetrata sulla reazione bancaria, come si apprende dalla completa lettura del documento.
Invece risultano fondati i motivi sub a) del ZA e quello sub a) del LL.
Quanto alla prima doglianza, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale contabilità, la responsabilità non può discendere dal mero rinvenimento di documentazione attribuita al fallito, ma soltanto dalla motivata certezza della riferibilità della stessa all'impresa di poi dichiarata fallita, e la relativa interpretazione, in assenza di commento organico e logico, non può giovarsi di presunzione alcuna circa la fraudolenza per il mancato rinvenimento di cespiti risultanti.
Essenziale premessa per lo speciale meccanismo probatorio desumibile dalla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1, è la sicura dimostrazione della previa disponibilità di capo al fallito dei beni mancanti. Nè, al proposito, valgono le disposizioni dell'art. 2710 c.c., poiché non soltanto la norma disciplina la responsabilità civilistica dell'amministratore, e non la condotta di fraudolenza a rilevanza delittuosa, ma anche perché essa presuppone una ragionevole completezza del corredo contabile in cui inserire il dato ritenuto confessorio.
Permane in capo al giudice penale l'obbligo di valutare l'attendibilità delle annotazioni e la riferibilità delle stesse all'ammanco riscontrato in sede di inventario fallimentare, soprattutto se il dato di prova riguarda esercizio lontano rispetto alla dichiarazione di fallimento, con motivazione plausibile e logica (cfr. anche Cass. Sez. 5^, 6 novembre 2006, Abbate, Ced Cass., ev. 235767).
Nel caso in esame la veridicità degli attesati societari viene affidata o alla sottoscrizione in calce del ZA o nella sua formulazione in guisa di bilancio societario. Ma siffatti elementi non sono affatto utili per verificare la sostanziale rispondenza delle voci alla situazione attiva (e sarebbe bastato un rapido accertamento, per es. in tema di crediti, per sincerarsi dell'assunto) fondandosi su massima d'esperienza poco congruente, anche nella considerazione che, non essendo stato depositato, probabilmente non era stato ritenuto destinato all'altrui conoscenza (forse perché non attendibile o inutile per fotografare la situazione patrimoniale ed economica della società). Inoltre, il documento relativo al 1996 allude a rilevanti perdite di gestione e non è illogico supporre che il prosieguo della gestione sia stato allineato al trend deficitario, pervenendo alla dichiarazione del dissesto.
Dunque, la lontananza nel tempo di questo documento ufficioso (relativo all'esercizio 1996) non fornisce logica tranquillante prova della realtà patrimoniale dell'organismo di poi fallito al momento della decisione del giudice concorsuale e, soprattutto, non dà certezza di un disavanzo ingiustificato creato da condotte di fraudolenza, anziché da logiche dinamiche gestorie. Non deve sfuggire che i crediti sono rapportati non ad una singola società bensì ad un "gruppo" non meglio specificato, donde è lecito seriamente dubitare che il documento fornisca il quadro della fallita ROTOSTAMPA.
Quanto, ancora, all'ulteriore censura del LL si riscontra che la motivazione del provvedimento impugnato urta obiettivamente con la risultanza documentale acquisita, da cui si evince sia la presentazione delle dimissioni sia la cessione dell'intera quota di capitale della società fallita da parte di MUSORB ITALIA, onde non risponde al vero - salva più penetrante verifica qui non resa - che l'imputato fosse all'epoca effettivo amministratore della fallita ROTOSTAMPA e che la società MUSORB fosse ancora la controllate dell'organismo fallito.
Pertanto la sentenza viene annullata per nuovo esame con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010