Sentenza 21 marzo 2012
Massime • 1
L'elemento soggettivo del delitto di truffa è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l'inganno, il profitto, il danno), anche se preveduti dall'agente come conseguenze possibili, anziché certe della propria condotta, e tuttavia accettati nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio, il che rende priva di rilevanza la specifica finalità del comportamento o il motivo che ha spinto l'agente a realizzare l'inganno.
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La massima Il reato di truffa e quello di illecito trattamento dei dati personali possono concorrere in quanto sono integrati da condotte diverse (perché l'illecito trattamento dei dati personali prescinde dall'uso di artifizi e raggiri, dall'induzione in errore e dal nesso causale tra il profitto ed il danno e, inoltre, il fine di profitto è alternativo a quello di provocare un nocumento) e sono caratterizzati da un diverso elemento soggettivo (essendo richiesto il dolo specifico solo per la configurabilità del delitto previsto dall' art. 167 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 - Cassazione penale , sez. III , 19/06/2018 , n. 52135). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare …
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La massima Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all' art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., sono da qualificarsi enti pubblici le associazioni private che, in attuazione di programmi finanziati, in forza di apposita legge, dall'ente provinciale, svolgono attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica volta alla realizzazione dell'interesse pubblico della promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, al di fuori di ogni logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici di chi opera in regime concorrenziale (Cassazione penale , sez. …
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La massima In tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2012, n. 24645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24645 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 21/03/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 692
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - N. 41135/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE TO, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza n. 573 del 18/4/2011 della Corte di appello di Lecce. Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Beltrani;
udite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. ANIELLO Roberto, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 18 aprile (dep. 30 giugno) 2011, n. 573, ha confermato la sentenza resa in data 19 gennaio 2009 dal Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato l'odierno ricorrente colpevole del reato di concorso in truffa commessa in danno di DELLA CASA FRANCESCO s.p.a. in Lecce e Grottaglie il 1 settembre 2001), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso tale sentenza VA CE ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dell'avv. GUIDO BRUNO CRASTOLLA, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - insufficienza, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato ascritto all'imputato;
2 - erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. e art. 531 cod. proc. pen.. Ha concluso chiedendo "cassare l'impugnata sentenza n. 573/2011 emessa dalla Corte di Appello di Lecce con vittoria di spese, competenze e onorari di causa".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, è inammissibile, perché proposto per motivi manifestamente infondati.
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il ricorrente lamenta genericamente la sussistenza di vizi di motivazione in alcun modo specificati, riproponendo le censure mosse nell'atto di appello senza in alcun modo confrontarsi con la pur sintetica motivazione del giudice d'appello, che delle doglianze difensive ha mostrato di tener conto, superandole;
ha, in particolare, incentrato le sue doglianze sul dolo, senza considerare che la sentenza impugnata richiama la non contestazione del fatto da parte dell'appellante (che ne costituisce elemento indubbiamente sintomatico), ed indica in termini adeguati e logici le ragioni per le quali veniva confermata l'affermazione di responsabilità in ordine a tutte le condotte contestate (f. 1 s.). E, d'altro canto, questa Corte Suprema ha già chiarito che l'elemento soggettivo del delitto di truffa è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l'inganno, il profitto, il danno), anche se preveduti dall'agente come conseguenze possibili, anziché certe della propria condotta, e tuttavia accettato nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio, il che rende priva di rilevanza la specifica finalità del comportamento o il motivo che ha spinto l'agente a realizzare l'inganno (Cass. pen., sez. 6, 7 novembre 1991 n. 470/1992, Cerciello, rv. 188934).
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Il ricorrente lamenta l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione: la Corte d'appello avrebbe rigettato la relativa richiesta (avanzata dalla difesa in via subordinata) osservando che il reato non sarebbe stato prescritto in virtù dell'intervenuta sospensione del corso della prescrizione per 691 giorni, laddove, anche computando detto periodo di sospensione, il reato risulterebbe prescritto a partire dal 21 gennaio 2011, mentre la sentenza impugnata risulta resa in data successiva.
Al contrario, dall'esame degli atti si evince che in realtà i giorni di sospensione non erano 691 (in tal caso la pretesa del ricorrente sarebbe fondata), bensì almeno 782, ed il reato non è, pertanto, prescritto.
Giova premettere che la data di commissione del reato è così indicata nella sentenza di primo grado: "tra settembre 2001 e gennaio 2002"; la Corte d'appello fa, al contrario, riferimento, in epigrafe alla i data del 1 settembre 2001. Pur volendo considerare questo più favorevole dies a quo per il computo del termine di prescrizione applicabile (ma la data indicata nella sentenza di primo grado non risulta formalmente e consapevolmente modificata da alcun provvedimento), il termine ordinario massimo di anni sette e mesi sei scadrebbe il 1 marzo 2009; la sentenza d'appello è intervenuta il 18 aprile 2011, ovvero 778 giorni dopo, ma le sospensioni disposte nel corso del processo ammontano, nell'ipotesi più favorevole all'imputato, a 782 giorni.
Risultano, infatti, le seguenti sospensioni:
- giorni 237 dal 2.4. al 25.11.2004 per astensione forense;
- giorni 176 dal 25.11.2004 al 20.5.2005 per astensione forense;
- giorni 252 dal 20.5.2005 al 27.1.2006 per legittimo impedimento;
- giorni 218 dal 13.7.2006 al 16.2.2007 per astensione forense;
- giorni 91 dal 19.9. al 19.12.2008 per rinvio chiesto dalla difesa. Trattasi di sospensioni che non hanno costituito oggetto di doglianza in appello ne', a fortiori, di ricorso, quanto a legittimità di presupposti e durata, e, pertanto, non più censurabili d'ufficio, che ammontano in totale a giorni 974; tuttavia, anche volendo ritenere che quella dal 20.5.2005 al 27.1.2006 per legittimo impedimento dovesse essere limitata a soli sessanta giorni (in applicazione della disposizione sopravvenuta favorevole di cui all'art. 159 cod. pen.), risulterebbe un totale di giorni 782: in entrambi i casi, la prescrizione non era maturata alla data della sentenza d'appello. Nè può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso, perché "l'inammissibilità dei ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen." (Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, rv. 217266: nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv, 231164, e Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400).
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), e tenuto conto della natura delle questioni dedotte - della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2012