Sentenza 14 novembre 2003
Massime • 1
In tema di prescrizione del reato(art. 157 cod. pen.), il diritto di rinuncia può essere esercitato solamente dopo che la prescrizione sia maturata, in quanto solo da quel momento l'interessato può valutarne gli effetti. (Contrasto segnalato con relazione n. 50 del 1999).
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Leggi di più… - 2. Prescrizione: la rinuncia da parte dell’imputatoRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 aprile 2019
La prescrizione e la rinuncia della stessa da parte dell'imputato che invoca la dichiarazione di piena innocenza per poi ripensarci in caso di condanna. Quando è efficace la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione e la stessa quando può essere validamente revocata? La cassazione penale sez. II con la sentenza n. 3156/2022 ha affrontato il tema della rinuncia della prescrizione e del “ripensamento” da parte dell'imputato alla rinuncia della prescrizione. Scusate il gioco di parole ma il tema è riassumibile in questi termini: la rinuncia della prescrizione da parte dell'imputato quando è efficace? Una volta rinunciato alla prescrizione, l'imputato può ripensarci? A questa domanda …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2003, n. 3900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3900 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LACANNA Pasquale - Presidente - del 14/11/2003
1. Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FENU Luigi - Consigliere - N. 1898
3. Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 025660/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
REGA GUGLIELMO, N. IL 29/11/1956;
avverso ORDINANZA del 22/04/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FENU LUIGI;
lette le conclusioni del P.G. per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza emessa in data 22 aprile 2003, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza resa il 7 ottobre 2002 dal Tribunale di Torre Annunziata, con la quale è stato dichiarato estinto per prescrizione il reato di tentata truffa, così qualificata l'imputazione originaria di truffa consumata aggravata. Ha ritenuto la Corte che la rinuncia alla prescrizione contenuta nei motivi di gravame, non era valida, poiché detta rinuncia avrebbe dovuto essere formulata prima del compimento dell'effetto estintivo.
Avverso tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione dell'art. 157 C.P.; nonché l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione.
Ciò premesso, ritiene questa Corte che il ricorso è fondato. Deve infatti ritenersi che il diritto di rinuncia non possa essere esercitato se non allorché la prescrizione sia maturata, e che nella specie l'imputato fu in grado di conoscere l'estinzione del reato solo a seguito della pronuncia del Tribunale, che aveva appunto derubricato l'imputazione originaria. Onde, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale del 23-31 maggio 1990 n. 275, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 157 nella parte in cui non prevede la possibilità di siffatta rinuncia, è stato ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità che "la rinuncia alla prescrizione è consentita solo dopo il maturarsi di tale causa estintiva;
invero la rinuncia presuppone che il diritto il cui esercizio essa ha ad oggetto sia già maturato, dato che, solo da quel momento, l'interessato può veramente valutarne gli effetti" (v. Sez. 5^, 20 ottobre 1999, Araniti, RV. 215560). A siffatto principio questo Collegio intende conformarsi, per la sua esattezza sul piano logico- giuridico, considerato altresì che l'effetto estintivo si è prodotto solo a cagione della pronuncia del Tribunale. Consegue il rinvio della causa al giudice a quo che provvederà al giudizio sul gravame, attenendosi ai criteri appena enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004