Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 2
In tema di prova documentale, le sentenze pronunciate dal giudice tributario, se non definitive, non hanno efficacia vincolante nel giudizio penale; diversamente, una volta divenute irrevocabili, sono acquisibili agli atti del dibattimento e valutabili ai fini della decisione a norma dell'art. 238 bis cod. proc. pen.. (Fattispecie in tema di reati tributari).
In tema di reati fiscali, la causa d'esclusione della punibilità prevista dall'art. 9 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (cosiddetto condono fiscale) non opera per gli amministratori sociali che hanno avuto conoscenza dell'esercizio dell'azione penale nei loro confronti entro la data di perfezionamento della procedura di condono presentata dalla società dagli stessi rappresentata.
Commentario • 1
- 1. Riforma dei reati tributari: l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto d.lgs. 231/2001https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2008, n. 39358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39358 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 24/09/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1890
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 17345/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di CC NI, nato a [...] il 21 marzo del 1968;
e ER NC, nato a [...] il 26 novembre del 1940;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 24 settembre del 2007;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 24 settembre del 2007, la Corte d'appello di Genova confermava quella resa dal tribunale della medesima città il 29 aprile del 2005, con cui ER NC e CC NI erano stati condannati: il primo alla pena di anni due di reclusione ed il secondo a quella di anni uno e mesi sei di reclusione, quali responsabili, in concorso di circostanze attenuanti generiche, per il solo CC, del reato di cui all'art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3, per avere lo CC
quale firmatario delle dichiarazioni ed il ER quale amministratore di fatto della società Mondo Prezioso, mediante una falsa rappresentazione della scritture contabili ed avvalendosi di mezzi fraudolenenti, indicato nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2000, per l'anno d'imposta relativo al 1999, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo con evasione d'imposta superiore per ciascun tributo a L. 150 milioni e con un ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione superiore al 5% e comunque superiore a L. 3 miliardi. Fatto commesso in Genova alla data di presentazione della dichiarazione.
A fondamento della decisione la Corte osservava che non era applicabile la causa di esclusione della punibilità per la presentazione della domanda di condono da parte della società per le ragioni già espresse dal tribunale ossia per la conoscenza da parte degli imputati della richiesta di rinvio a giudizio avanzata nei loro confronti prima del perfezionamento della domanda di condono presentata dalla società; che il ER era il vero amministratore della società al quale facevano riferimento tutti i fornitori e gli stessi dipendenti, come analiticamente accertato dal tribunale.
Ricorrono per Cassazione entrambi gli imputati tramite il comune difensore denunciando la nullità dell'impugnata sentenza, per avere la Corte omesso di esaminare le censure svolte con i motivi di appello e più specificamente perché aveva omesso di considerare che la commissione tributaria aveva ritenuto applicabile la procedura di condono ed aveva altresì omesso di indicare gli elementi dai quali si evinceva la posizione di amministratore di fatto del ER. IN DIRITTO
Il ricorso al limite dell'ammissibilità va comunque respinto perché infondato.
Le pronunzie del giudice tributario non definitive non vincolano in alcun modo il giudice penale.
Quelle definitive non vincolano anch'esse il giudice penale ma possono essere acquisite agli atti del dibattimento per essere valutate ai fini della decisione secondo quando oggi dispone l'art.238 bis c.p.p., a norma del quale le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e sono valutate a norma dell'art. 187 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3. Ciò premesso, nella fattispecie la decisione della commissione tributaria non esplica alcun efficacia nella presente controversia perché essa riguarda l'ammissibilità della domanda di condono presentata dalla società, mentre in questo processo si discute della non punibilità degli amministratori per la presentazione della domanda di condono da parte della società.
In definitiva, mentre la decisione della commissione tributaria, riguarda solo l'ammissibilità della domanda di condono presentata dalla società, in questo procedimento si controverte sull'applicabilità della causa di non punibilità ai prevenuti per la presentazione della domanda di condono da parte della società da loro rappresentata.
Le questioni, anche se connesse,sono diverse e devono essere tenute separate, giacché il problema dell'ammissibilità della società alle procedure di condono previste dalla L. n. 289 del 2002 non deve essere confuso con quello dell'esclusione della punibilità degli amministratori della società stessa.
La responsabilità delle persone fisiche per reati commessi nell'interesse delle persone giuridiche e la responsabilità delle persone giuridiche occupano ambiti diversi. Mentre la persona fisica risponde comunque penalmente dei reati tributari commessi nell'interesse e per conto della società amministrata, quest'ultima è passibile solo di sanzioni extrapenali tra le quali può essere anche compresa l'esclusione dal condono come per i propri amministratori. Il problema esaminato dalla commissione tributaria riguardava l'ammissibilità della società alla procedura di definizione delle liti potenziali di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 15 mentre in questa fattispecie si discute dell'applicabilità
della causa di esclusione della punibilità per i prevenuti, avendo la società presentato domanda di definizione della lite potenziale. L'art. 15 che riguarda la definizione delle liti potenziali e l'art. 9 che riguarda la definizione automatica prevedono, rispettivamente al comma 1 ed al comma 14, che la definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione amministrativa. Orbene, nell'ipotesi in cui il contribuente che ha presentato domanda di condono non sia una persona fisica e quindi non vi sia coincidenza soggettiva tra il contribuente ed il soggetto sottoposto a procedimento penale, il problema dell'ammissibilità al condono della società deve essere distinto da quello dell'operatività della causa di esclusione della punibilità per l'amministratore. In tali casi, se può discutersi dell'ammissibilità della società alla procedura agevolata, certamente la causa di esclusione della punibilità non opera allorché l'amministratore ossia il soggetto personalmente responsabile del reato abbia avuto formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale entro la data di perfezionamento della procedura di condono instaurata dalla società e ciò perché in casi del genere la conoscenza dell'imputato si identifica con quella del contribuente ossia della società da lui rappresentata o che è stata da lui rappresentata all'epoca del fatto, per il principio dell'immedesimazione organica tra società ed i suoi rappresentanti In base a tale immedesimazione alcuni dottori escludono anche l'ammissibilità della stessa società alla procedura di condono perché l'ente ossia il contribuente ha comunque avuto formale conoscenza dell'azione penale esercitata nei confronti dei suoi amministratori prima della presentazione della domanda di condono (Così anche Cass. n. 2896 del 2007). Altri invece escludono che l'immedesimazione organica possa impedire alla società l'adesione al condono perché, secondo il dettato letterale della norma, la preclusione opera "per i soggetti nei confronti dei quali è stata esercitata l'azione penale" e nei confronti della persona giuridica non può essere esercitata alcuna azione penale in senso stretto.
Lo stesso modello punitivo previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, secondo l'opinione che sembra prevalere, ha natura extrapenale. Ma questo problema, come accennato inizialmente, non riguarda la fattispecie e non va quindi approfondito in questa occasione. Nella fattispecie occorre ribadire che l'esclusione della punibilità non opera nei confronti dei soggetti sottoposti a procedimento penale quali amministratori di una società se hanno avuto conoscenza dell'esercizio dell'azione penale nei loro confronti entro la data di perfezionamento della procedura di condono presentata dalla società da essi rappresentata.
Legittimamente quindi il tribunale prima e la Corte dopo hanno escluso l'operatività della causa di esclusione della punibilità avendo accertato che i prevenuti avevano avuto conoscenza dell'avvio del procedimento penale a loro carico ossia della richiesta di rinvio a giudizio prima della presentazione della domanda di condono da parte della società.
La Corte ha altresì indicato gli elementi dai quali si desumeva la qualifica di amministratore di fatto del ER, richiamando, non solo le considerazioni svolte in proposito nella sentenza impugnata, ma ribadendo che proprio al ER facevano riferimento tutti i fornitori e gli stessi dipendenti.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2008