Sentenza 30 giugno 2010
Massime • 1
Il provvedimento adottato dal giudice civile all'esito di procedimento cautelare (nella specie, sequestro conservativo) non ha natura di prova documentale. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la possibilità di invocare, in relazione a tale provvedimento, il vizio di travisamento della prova).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/06/2010, n. 29021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29021 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 30/06/2010
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 1033
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 15387/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM VA;
avverso l'ordinanza del 7.12.09 del Tribunale di Torino, sezione riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. MANNA Antonio;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Maruzzi Claudio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 7.12.09 il Tribunale di Torino, sezione riesame, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 5.11.09 dal GIP della stessa sede nei confronti di AM VA per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di cui agli artt. 640, 646 e 485 c.p., commessi fra il 2006 e il 2008.
In estrema sintesi, l'accusa ipotizzava a carico del AM e dei coindagati CI EL e RT AM un'associazione per delinquere finalizzata a sottrarre alla TS BA (di cui era dipendente il RT) i crediti il cui recupero tale istituto affidava alla Credifin S.r.l., società riconducibile al AM e al CI.
Tramite il proprio difensore il AM ricorre contro detta ordinanza, di cui chiede l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a) contraddittoriamente l'impugnato provvedimento aveva ravvisato la competenza territoriale dell'A.G. di Torino in forza del criterio residuale dell'art. 9 c.p.p., comma 3 e non già di quello principale concernente il luogo dell'accordo e dell'operatività dell'associazione, il che non poteva non depotenziare fortemente la ritenuta gravità indiziaria;
b) emergeva vizio di motivazione e travisamento della prova riguardo ai gravi indizi di colpevolezza, atteso che la mancata contestazione dei reati fine importava una carenza degli indicatori del reato associativo e la quantificazione (ancora in corso di verifica) delle somme che sarebbero state sottratte ad opera anche del AM era smentita dagli atti relativi al procedimento civile avente ad oggetto il sequestro conservativo chiesto ante causam dalla TS BA nei confronti del AM medesimo, domanda cautelare che era stata rigettata (così come era stato poi respinto il reclamo proposto dall'istituto di credito): su ciò il Tribunale del riesame non aveva motivato;
c) sempre in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, appariva viziata la motivazione dell'impugnato provvedimento laddove si era attribuito al RT un ruolo di mero organizzatore piuttosto che di promotore, nonostante la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio criminale, ne' comprendendosi come un'associazione per delinquere potesse avere due soli sicuri "costituenti" - promotori;
d) ulteriore profilo di contraddittorietà della motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza si evinceva dal rilievo che il Tribunale del riesame aveva affermato che la cessione pro soluto dei crediti in sofferenza che si sarebbe dovuta stipulare nel luglio 2008 sarebbe stata valida a coprire le precedenti malefatte ed aveva valorizzato tali aspetti come sintomatici della capacità di sopravvivenza a tempo indeterminato dell'intero centro operativo, nonostante che lo stesso impugnato provvedimento avesse ritenuto pacificamente estinta l'associazione per delinquere allo spirare del 2008;
e) ancora contraddittoriamente la gravata ordinanza aveva asserito che la predetta cessione pro soluto dei crediti la cui stipula si sarebbe dovuta perfezionare nel luglio 2008 avrebbe consolidato in maniera pressoché definitiva il fine comune, così smentendo l'esistenza d'un fine comune consolidato nei circa due anni e mezzo precedenti di vita dell'associazione medesima, secondo le coordinate temporali di contestazione del delitto associativo;
risultava, poi, meramente apparente la motivazione relativa alla affectio societatis, poiché i sofisticati meccanismi operativi delle condotte fraudolente riempivano il quadro oggettivo della vicenda, ma non conferivano gravità indiziaria all'ipotesi accusatoria sotto il profilo dell'elemento soggettivo, ancor più per l'estraneità del AM rispetto alla falsa fideiussione asserita con doppia conforme dai giudici del cautelare in sede civile;
in breve, costituiva mera congettura il fatto che un sofisticato sistema presupponesse necessariamente un previo concerto ed una previa condivisione del medesimo fine illecito da parte degli indagati;
d'altro canto la stessa polizia giudiziaria aveva evidenziato il deteriorarsi dei rapporti fra il AM ed il CI presumibilmente a seguito della falsa fideiussione e delle relative conseguenze;
f) il Tribunale del riesame aveva omesso di motivare sulle obiezioni difensive concernenti l'insussistenza delle esigenze cautelari, non potendosi desumere un inquinamento probatorio dal fatto che il AM avesse ripulito i computer dalle varie password: in realtà il ricorrente aveva semplicemente necessità di liberare i computer dalle password di cui erano dotati quando venivano utilizzati dalle centraliniste della Credifin e che non ne consentivano l'uso successivo, come riferito in sede di investigazioni difensive dalle testi RI e LL, le cui dichiarazioni erano state pretermesse dall'impugnata ordinanza;
ne' il AM aveva mai cercato di distruggere documenti compromettenti, ma aveva solo chiesto all'avv. Lupo di ritirare i documenti che lo riguardavano e che erano rimasti presso la sede della Credifin, come avvalorato dall'intercettazione di una conversazione telefonica fra il ricorrente e sua cognata, su cui il Tribunale non aveva speso motivazione alcuna, cosi come non aveva motivato su altre argomentazioni difensive rispetto alla mancanza di esigenze cautelari per aver il AM già confessato nei bilanci della società il meccanismo illecito e nell'essere stato già eseguito il back up di tutti i sistemi informatici esaminati;
g) erroneamente era stato, poi, ipotizzato l'astratto rischio di una recidiva specifica del AM rispetto al delitto di cui all'art.416 c.p. per giustificare l'inidoneità della meno severa misura degli arresti domiciliari;
h) ancora a dimostrazione dell'assenza di concreto e specifico rischio di reiterazione del reato doveva considerarsi che l'associazione per delinquere era cessata ed erano irrimediabilmente venuti meno i rapporti del AM con il CI, il RT, la TS BA e la società GE, che aveva revocato l'ultimo incarico di attività di recupero crediti ancora in essere dopo l'arresto del ricorrente;
ne' ai fini dell'art. 274 c.p.p., lett. c) poteva pesare l'assai risalente precedente per furto riportato dal AM e per il quale era anche intervenuta riabilitazione. All'odierna udienza la difesa del ricorrente ha depositato memoria.
1- Preliminarmente è appena il caso di segnalare che la memoria depositata in udienza dalla difesa del ricorrente, ancorché presentata come contenente motivi nuovi ex art. 311 c.p.p., comma 4, in realtà si limita ad illustrare ulteriormente doglianze già formulate nell'atto di impugnazione.
In ogni caso non se ne deve tenere conto perché nei procedimenti in camera di consiglio come il presente (per altro, la disposizione si estende anche a quelli in pubblica udienza;
cfr. ad es., Cass. Sez. 1 n. 17308 dell'11.3.04, dep. 14.4.04, rv. 228646 e numerose altre)
l'art. 611 c.p.p., comma 1 consente la presentazione di motivi nuovi e di memorie solo fino a 15 giorni prima dell'udienza. Nè in contrario vale il richiamo all'art. 311 c.p.p., comma 4 (che parla genericamente di presentazione "prima dell'inizio della discussione"), norma che va pur sempre coordinata con il termine di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4 e art. 611 c.p.p., comma 1 (cfr. Cass. Sez. 1 n. 4641 del 3.12.91, dep. 23.1.91, rv. 190733). Operata tale premessa, passando alla disamina del ricorso se ne deve rilevare l'infondatezza.
Il primo motivo va disatteso perché l'impugnata ordinanza - senza negare l'applicazione dell'art. 8 c.p.p., comma 3 - ha, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, individuato il luogo di consumazione del delitto p. e p. ex art. 416 c.p. in Torino, dove si era avuta non già la mera ideazione, ma anche la programmazione e la direzione delle attività criminose facenti capo alla contestata associazione per delinquere (cfr. Cass. Sez. 1, n. 17353 del 9.4.09, dep. 23.4.09, rv. 243566, che questa S.C. ritiene di condividere), in una parola nel luogo in cui per la prima volta è divenuta operativa l'associazione, per i cui fini bisognava concordare con il RT - che lavorava presso la filiale di Torino della TS BA - le procedure fraudolente da realizzare, poi, tramite la Credifin. Cosa diversa dalla concreta operatività dell'associazione è l'effettiva consumazione e la collocazione topica dei reati fine (estranei alla contestazione provvisoria posta a base della misura cautelare in oggetto), noto essendo che il reato associativo può sussistere ancor prima che vengano commessi quelli cui è indirizzato.
Inoltre, la gravata ordinanza ha correttamente rilevato che, anche a voler ritenere in concreto non applicabile il criterio principale dell'art. 8 c.p.p., pure alla luce di quello residuale previsto dall'art. 9 c.p.p., comma 3 la competenza territoriale resterebbe radicata a Torino, luogo di prima iscrizione della notitia criminis. In breve, il Tribunale del riesame ha applicato il criterio principale dell'art. 8 c.p.p., limitandosi ad aggiungere che pure alla luce di quello residuale previsto dall'art. 9 c.p.p., comma 3 la competenza territoriale sarebbe rimasta radicata a Torino, luogo di prima iscrizione della notitia criminis.
Dunque, non si ravvisa alcun implicito depotenziamento della ritenuta gravità indiziaria.
Nè può parlarsi di contraddittorietà o manifesta illogicità del percorso argomentativo concernente l'applicazione delle regole sulla competenza territoriale e ciò in virtù dell'assorbente rilievo che il vizio di motivazione spendibile mediante ricorso ex art. 606 c.p.p. riguarda solo la motivazione in fatto, giacché quella in diritto può sempre essere corretta o meglio esplicitata, sia in appello che in cassazione (v. art. 619 c.p.p., comma 1), senza che la sentenza impugnata ne debba in alcun modo soffrire (cfr. Cass. Sez. 4, n. 6243 del 7.3.88, dep. 24.5.88, rv. 178442, resa sotto l'imperio del previgente c.p.p., ma pur sempre valida e confermata, anche di recente, da Cass. Sez. 2 n. 3706 del 21.1.2009, dep. 27.1.2009, rv. 242634).
Invero, rispetto alla questione di diritto ciò che conta è che la soluzione adottata sia corretta ancorché - in ipotesi - malamente spiegata o non spiegata affatto;
se invece risulta erronea, nessuna motivazione (per quanto dialetticamente suggestiva e ben costruita) la può trasformare in esatta ed il vizio da cui risulterà affetta la pronuncia sarà non già di motivazione, bensì di inosservanza o violazione di legge o falsa od erronea sua applicazione.
2- I motivi che precedono sub b), c), d), e) - da esaminarsi congiuntamente perché tutti inerenti alla contestata gravità indiziaria - si collocano al di fuori di quelli spendibili ex art.606 c.p.p. perché sostanzialmente in essi si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dal provvedimento impugnato, che con motivazione esauriente ed immune da vizi logico - giuridici ha evidenziato che militano a carico del AM e degli altri indagati le dichiarazioni del RA, del RP e del GA, le macroscopiche anomalie poste in essere dagli indagati rispetto a procedure standardizzate e l'inconsistenza della comune linea difensiva, secondo cui ognuno degli indagati avrebbe agito ad insaputa degli altri, ipotesi smentita dal perfetto funzionamento del sofisticato meccanismo fraudolento che aveva portato ad ammanchi nell'ordine di oltre un milione di Euro e alla truffa dei debitori solventi.
Nè la gravità indiziaria è di per sè pregiudicata dalla mancata contestazione dei reati fine, vuoi perché essi sono soltanto uno (non l'unico) dei possibili indicatori del reato associativo, vuoi perché tale (provvisoria) mancata contestazione è dipesa sole dal fatto che la quantificazione degli ammanchi è ancora in corso di verifica.
Nè integra travisamento della prova l'omessa delibazione dell'esito del procedimento cautelare in sede civile.
Invero, tale travisamento consiste nell'aver il giudice del merito veicolato in modo distorto, all'interno della decisione, il contenuto di una data prova, mentre nel caso di specie manca il travisamento (giacché lo stesso ricorrente lamenta, in realtà, l'omesso esame dei documenti prodotti) e - contrariamente a quanto si suppone in ricorso - manca addirittura la prova, tale non essendo ex art. 238 c.p.p. (e neppure ex art. 238 bis c.p.p.) un precedente giurisdizionale del giudice civile notoriamente non suscettibile di acquistare l'autorità di cosa giudicata (avendo il cautelare, anche in sede civile, l'attitudine ad una mera stabilità rebus sic stantibus).
Non vertendosi in tema di prova decisiva tralasciata, ma semplicemente di omessa esplicita risposta a talune mere argomentazioni difensive, non può ipotizzarsi alcun vizio di motivazione perché - alla luce di costante giurisprudenza di questa Corte Suprema - nella propria motivazione il giudice del merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni, difese ed argomentazioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutti i documenti riversati in atti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di deduzioni e materiale in atti, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, di guisa che devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, pur non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. 4 n. 1149 del 24.10.2005, dep. 13.1.2006; Cass. Sez. 4 n. 36757 del 4.6.2004, dep. 17.9.2004).
Ancora non merita censura l'affermazione dei giudici del riesame - logica e per nulla congetturale - secondo cui un sofisticato meccanismo fraudolento, protrattosi nel tempo, non poteva realizzarsi senza una stabile e concertata strutturazione, correttamente ritenuta sintomatica dell'affectio societatis fra i sodali. Del pari non viziata è l'impugnata ordinanza nella parte in cui, attribuito al RT il ruolo quanto meno di organizzatore, ravvisa l'associazione p. e p. ex art. 416 c.p. già in presenza di tre compartecipi (il RT medesimo, il CI e l'odierno ricorrente), dal momento che il numero minimo di tre concorrenti richiesto per il predetto reato associativo non necessariamente deve esistere già a livello di promotori: lo dimostra lo stesso tenore letterale dell'art. 416 c.p., comma 1 ("Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione ..."), che suppone che nell'ambito di un'associazione anche di sole tre persone non tutti debbano necessariamente rivestire il ruolo di promotore.
Nè si dica che finché vi sono due soli promotori l'associazione ancora non esiste in termini penalmente influenti, poiché già con l'adesione di un terzo soggetto essa assume quella rilevanza penale che prima non aveva.
Quanto all'affermazione giurisprudenziale secondo cui gli elementi organizzativi hanno un'importanza secondaria rispetto a quelli fondamentalmente ideativi (substrato essenziale ed irriducibile - questi ultimi - del delitto associativo), essa mira solo a ricordare che le norme sui reati associativi si applicano anche a sodalizi criminali caratterizzati da modalità organizzative elementari. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non vi è alcuna contraddizione fra la potenziale capacità di sopravvivenza dell'associazione ed il fatto che essa abbia poi in concreto cessato di esistere allo spirare del 2008 in concomitanza con i primi esposti presentati dalla TS BA, ne' con il rilievo dell'importanza strategica per gli interessi dell'associazione medesima che rivestiva la cessione pro soluto dei crediti che si sarebbe dovuta stipulare nel luglio 2008, cessione poi sfumata sol perché gli indagati sono scivolati sulla classica "buccia di banana" (espressione adoperata dal PM in sede di richiesta di misura cautelare e riportata dal Tribunale del riesame) consistita nell'aver presentato una fideiussione falsa approntata dal CI: è quindi irrilevante, rispetto alla motivazione della gravata ordinanza, quel che si legge in ricorso circa l'estraneità del AM a tale falsificazione, così come è ininfluente il deteriorarsi dei rapporti tra l'odierno ricorrente ed il CI emerso dopo la prolungata attività del sodalizio criminale e coerente con i problemi insorti a cagione delle prime indagini. Nè si riscontra vizio alcuno nell'aver aggiunto l'impugnata ordinanza che il comune scopo criminale si sarebbe consolidato con una cessione a prezzo stracciato (3 milioni di Euro) di crediti pro soluto per 70 milioni di Euro finalizzata anche a coprire le somme già riscosse ma non riversate, cessione non perfezionatasi sol perché il CI aveva apprestato una fideiussione rivelatasi falsa (come si è detto): invero, "consolidare" un fine comune significa semplicemente "rafforzare" un fine già perseguito nei precedenti due anni e mezzo di vita dell'associazione criminale.
3- Ancora esterne all'area dell'art. 606 c.p.p. sono le doglianze che precedono sub f), g), h), tutte concernenti la delibazione sul merito delle esigenze cautelari, che l'impugnata ordinanza ha motivato (senza incorrere in vizi logico-giuridici) con il tentativo, da parte del ricorrente, di inquinare le prove cancellando le tracce delle password (e quindi dei relativi accessi) ai computer in uso alla Credifin: la diversa ricostruzione in punto di fatto di tale aspetto della vicenda proposta dal AM costituisce mera ipotesi alternativa, in quanto tale inidonea a fondare una manifesta illogicità argomentativa denunciabile per cassazione (a riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e consolidata: cfr. Cass. Sez. 1 n. 12496 del 21.9.99, dep. 4.11.99; Cass. Sez. 1 n. 1685 del 19.3.98, dep. 4.5.98; Cass. Sez. 1 n. 7252 del 17.3.99, dep. 8.6.99;
Cass. Sez. 1 n. 13528 dell'11.11.98, dep. 22.12.98; Cass. Sez. 1 n. 5285 del 23.3.98, dep. 6.5.98; Cass. S.U. n. 6402 del 30.4.97, dep. 2.7.97; Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96; Cass. Sez. 1 n. 1213 del 17.1.84, dep. 11.2.84 e numerosissime altre). Lo stesso dicasi quanto ai documenti dell'avv. Lupo e alle indagini difensive miranti a fornire una diversa chiave di lettura del contegno del AM dopo la scoperta del reato associativo ascrittogli.
L'impugnata ordinanza ha ancora considerato come concreto indice sintomatico del rischio di inquinamento probatorio quel che ha definito un vero e proprio falso in bilancio commesso dal AM mediante appostazione d'un debito inesistente.
In breve, il gravato provvedimento ha evidenziato i plurimi elementi concreti dai quali ha dedotto che il ricorrente cercava di inquinare le prove.
Le esigenze cautelari poste a base della più severa misura sono state poi correttamente motivate anche alla luce del concreto pericolo di reiterazione di delitti analoghi ai reati fine dell'associazione, visto che proprio la società GE di cui si parla in ricorso è stata ritenuta - con accertamento in punto di fatto non censurabile in questa sede - strumento attraverso il quale il AM continuava ad esercitare quell'attività di recupero crediti che era al centro del programma associativo. Tale rilievo è di per sè sufficiente ad integrare la motivazione ai fini dell'art. 274 c.p.p., lett. c), anche a prescindere dal peso attribuibile al precedente per furto in ordine al quale il ricorrente invoca un'intervenuta riabilitazione.
Le obiezioni svolte in ricorso non evidenziano, dunque, vizi logico- giuridici della motivazione resa dai giudici del riesame, ma si limitano a sollecitare solo una diversa valutazione in punto di fatto delle esigenze cautelari, il che è precluso innanzi a questa S.C.. 4- In conclusione, il ricorso va respinto. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010