Sentenza 24 febbraio 2011
Massime • 1
Le sentenze del giudice amministrativo, ancorchè definitive, non vincolano quello penale ed una volta acquisite agli atti del dibattimento sono liberamente valutabili ai fini della decisione.
Commentari • 3
- 1. Per il reato di riciclaggio basta l’accettazione del rischio della provenienza delittuosa del denaro ricevuto.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Per il reato di riciclaggio basta l'accettazione del rischio della provenienza delittuosa del denaro ricevuto Massima Giurisprudenziale Nel delitto di riciclaggio l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito. Integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato. Le sentenze del giudice tributario (e quelle del giudice …
Leggi di più… - 2. Riforma dei reati tributari: l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto d.lgs. 231/2001https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Sindacato del giudice penale e giudicato del giudice amministrativo: una nuova soluzione al problemaFederica Aloisi · https://www.diritto.it/ · 15 febbraio 2021
Sommario: 1. Il caso; 2. Il vaglio del Giudice penale sui provvedimenti amministrativi; 3. Il sindacato del Giudice penale in presenza di un giudicato amministrativo: la giurisprudenza; 4. Punto di equilibrio: una nuova soluzione al problema. Il caso. Con atto del 21/11/2019, la procura della Repubblica di Lecce chiedeva al GIP presso il medesimo Tribunale l'emissione di un decreto di sequestro preventivo dei pontili galleggianti e delle sistemazioni delle aree a terra installate dal Comune di Otranto sull'area demaniale marittima. Il Pm, analizzando la complessa vicenda, evinceva che il Comune di Otranto nel 2010 presentava un progetto per la “riqualificazione del porto turistico di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2011, n. 10210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10210 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 24/02/2011
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 383
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 5555/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto agli effetti civili da:
NA EO, nata il [...], parte civile nella qualità di erede e figlia dell'avv. IN CE;
avverso la sentenza 13 giugno 2008 della Corte d'appello di Catania che, confermando la sentenza del 21 marzo 2007 del Tribunale di Catania, ha assolto ME ER nato il [...] (commissario ad acta dello IACP di Catania), e HI NO SA, nato l'[...] (direttore generale dello IACP di Catania), dal reato loro ascritto (artt. 110 e 323 c.p.) "perché il fatto non sussiste".
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per annullamento con rinvio della gravata sentenza, nonché il difensore degli imputati avv. Rapisarda, anche in sostituzione dell'avv. Cariola che ha concluso per il rigetto del ricorso della parte civile.
CONSIDERATO IN FATTO
NA EO, parte civile, nella qualità di erede e figlia dell'avv. CE IN, ricorre agli effetti civili avverso la sentenza 13 giugno 2008 della Corte d'appello di Catania che, confermando la sentenza del 21 marzo 2007 del Tribunale di Catania ha assolto ME ER e HI NO SA dal reato loro ascritto (artt. 110 e 323 c.p.) "perché il fatto non sussiste". 1.) il capo di imputazione.
La pronuncia assolutoria concerne il seguente capo di imputazione, quale modificato all'udienza del 22.3.2006 dal rappresentante della pubblica accusa.
ME ER e HI NO SA sono accusati "del delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 323 c.p., comma 1 perché il ME, nella qualità di commissario ad acta dell'IACP di Catania..., su conforme parere dello HI, direttore generale facente funzioni del medesimo ente, adottava la Delib. 2 novembre 1999, n. 483 con la quale veniva negata all'ex dipendente dello IACP IN CE l'attribuzione delle somme a lui già riconosciute a titolo di "indennità di toga" sulla base di precedente accordo transattivo;
in tal modo gli indagati, in concorso tra loro, agendo in violazione dell'art. 1372 c.c. che dispone che il contratto (nel caso di specie l'accordo transattivo sopra citato) possa essere sciolto solo per mutuo consenso o per altre cause ammesse dalla legge, ed omettendo - il ME anche in violazione dell'art. 8 dello Statuto dello IACP di Catania - di astenersi in presenza di un interesse proprio (entrambi versavano, infatti, in situazione di grave inimicizia con il IN per essere stati da lui precedentemente denunciati alla Procura della Repubblica), intenzionalmente arrecavano al IN il danno ingiusto consistito nel dover agire in giudizio al fine di ottenere la tardiva attribuzione delle somme a lui spettanti previo annullamento della predetta delibera.
In Catania, il 2/11/1999.
La corte distrettuale ha ritenuti infondati gli appelli proposti dalla parte civile e dal P.M. non ricorrendo nella fattispecie gli elementi richiesti per la integrazione del reato di cui all'art. 323 c.p., e non risultando, contrariamente a quanto contestato agli imputati, che gli stessi abbiano arrecato intenzionalmente un danno ingiusto, ponendo in essere la Delib. 2 novembre 1999, n. 483 con violazione di una norma di legge, ed omettendo di astenersi in presenza di un loro proprio interesse.
2.) la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione della Corte di appello impugnata è articolata in tre parti che ripercorrono la struttura motivazionale della decisione di primo grado ed hanno ad oggetto, nell'ordine;
1^) la sostenuta violazione dell'art. 1372 c.c.;
2^) il carattere normativo della Delib. n. 483 del 1999;
3^) il danno economico e la sua eventuale ingiustizia;
3^-) l'interesse proprio, costituito dalla inimicizia personale tra il IN e gli imputati.
1^) - Per quanto concerne, in particolare, la violazione di norme di legge, essa è stata contestata con riferimento all'art. 1372 c.c. e, in quanto, revocandosi con la suddetta delibera le precedenti delibere, con le quali veniva riconosciuta al IN una indennità di toga, si sarebbe violato l'accordo transattivo sulla base del quale, e per dare attuazione al quale, quelle delibere sarebbero state adottate.
In realtà, osserva la corte distrettuale:
a) qualora l'indennità di toga oggetto delle delibere revocate, fosse stata riconosciuta al IN per effetto di una transazione, il disconoscimento di essa, assertivamente operato con la Delib. n. 483 del 1999, avrebbe comportato violazione di un determinato contratto stipulato tra l'IACP e il IN, e non già la violazione di quella norma del codice civile (art. 1372 c.c.) che attribuisce "forza di legge" al contratto, inteso (art. 1321 c.c.) quale "accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale". b) che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 323 c.p., l'atto amministrativo si considera posto in essere in violazione di legge quando è in contrasto con precise prescrizioni di legge, e non già quando comporta inadempimento di obblighi derivanti non direttamente dalla legge, ma da un accordo di volontà stipulato tra le parti e tra di esse vincolante per astratto e generale riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico;
c) che nel caso di specie si sarebbe realizzata non una violazione di legge, ma la inosservanza di un contratto (con conseguente responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., dell'IACP;
d) che vaie comunque ad escludere la contestata violazione di legge per asserita inosservanza dell'art. 1372 c.c., il fatto che in realtà nessun contratto di transazione, ai sensi dell'art. 1965 c.c. risulta essere Intervenuto tra l'IACP e il IN in ordine alla corresponsione allo stesso da parte del primo di una indennità di toga;
e) che ai sensi dell'art. 1967 c.c. la transazione deve essere provata per iscritto, e, giusto quanto ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità (Cass. Civ., sez. 1^, 24.11.1999, n. 13039; sez. 1^, 11.1.2000, n. 188), sicché per la conclusione di una transazione - anche in presenza di una deliberazione dell'organo collegiale di un ente pubblico, che abbia utilizzato precedenti atti concordati o accettati dalla controparte, occorre ad substantiam un atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal privato (Cass. Civ., sez. 1^, 8.3.200, n. 2619);
f) che ciò non risulta avvenuto nel caso di specie, in quanto, ad una proposta da parte dell'IACP in data 19.2.1986, prot. n. 267, seguì una controproposta da parte del IN in data 20.2.1986, prot. n. 275, e da ultimo si ebbe la Delib. 21 febbraio 1986, n. 148 con la quale il rapporto avente ad oggetto la corresponsione di un'indennità di toga veniva regolato unilateralmente dall'IACP, senza recepire il contenuto della controproposta avanzata in merito dal IN, e senza alcun atto di accettazione sottoscritto da parte dello stesso;
g) che, quand'anche fosse intervenuta una transazione tra le due parti per regolare il rapporto avente ad oggetto la corresponsione di un'indennità di toga, non per questo la Delib. n. 483 del 1999 sarebbe stata posta in essere con violazione di legge, per la asserita violazione della norma dell'art. 1372 c.c., che conferisce forza di legge ai contratti;
h) che la delibera infatti, come rilevato dal primo giudice (pagg. 6- 7), ha carattere normativo, in quanto ha per oggetto la disciplina generale nell'ambito dell'IACP del trattamento dei dipendenti-legali professionisti, e tale carattere oggettivo della delibera non viene ovviamente meno (contrariamente a quanto affermato dagli appellanti) per il fatto che, in concreto, interessato a tale disciplina fosse un numero molto ridotto di soggetti;
i) che l'asserito intento (desunto da tale fatto) degli odierni imputati di pregiudicare in concreto solo il diritto alla indennità di toga del IN, potrebbe in ipotesi costituire, qualora effettivamente esistente, non una violazione di legge, ma un vizio di eccesso di potere della delibera, come tale non rilevante ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 323 c.p.. In definitiva per la gravata sentenza la delibera in questione, per il suo rilevato carattere oggettivamente normativo e generale, la delibera in questione non incideva direttamente ed immediatamente sulla posizione giuridica del IN, e non poteva quindi pronunciarsi, e in effetti non si pronunciava, in merito alla esistenza e rilevanza o meno, per quanto riguardava questo soggetto, di una transazione.
Tenuto anche conto del fatto che la concreta operatività della delibera era, per espressa previsione in essa contenuta, subordinata al parere del Collegio di difesa, lo stesso IN avrebbe potuto, in ipotesi, eccepire la assenta intervenuta transazione, in sede di emissione, da parte dell'IACP, sulla base normativa della intervenuta delibera, dei provvedimenti esecutivi individuali. 2^) Su tali premesse la Corte di appello ha escluso che la adozione della Delib. n. 483 del 1999 abbia arrecato quel danno economico che - secondo la contestazione - dalla detta delibera sarebbe derivato al IN, per il fatto di dovere egli in ipotesi attendere il "previo annullamento" della stessa, "al fine di ottenere la tardiva attribuzione delle somme a lui spettanti".
Questo danno, infatti, ammesso che potesse effettivamente verificarsi, sarebbe potuto derivare non dalla delibera, ma dagli eventuali provvedimenti esecutivi individuali che avessero disconosciuto i diritti assertivamente spettanti al IN per effetto della asserita intervenuta transazione.
Peraltro, l'eventuale danno - solo indirettamente e mediatamente derivante dalla delibera incriminata - non sarebbe stato ingiusto, considerato che, come si è più sopra rilevato, in realtà, nessuna transazione - configgente con il contenuto della delibera e più favorevole al IN - risulta essere stata conclusa tra l'IACP e il IN in merito alla corresponsione di una indennità di toga.
3^) Da ultimo, per quanto attiene all'ipotizzato interesse proprio, costituito dalla inimicizia personale tra il IN e gli imputati, che avrebbe imposto a questi ultimi l'obbligo di astenersi dall'adottare la Delib. n. 483 del 1999, la corte distrettuale ricorda, come già evidenziato dal primo giudice (pag. 4), che l'obbligo di astensione non sussiste quando, come nel caso di specie, per il suo carattere normativo e generale, la operatività della delibera richieda valutazioni ulteriori ed atti specifici, sicché manchi una correlazione immediata e diretta tra l'ipotizzato interesse proprio del pubblico funzionario e l'oggetto della deliberazione.
Il giudice dell'appello infine ha evidenziato la mancanza di prova che gli imputati avessero un interesse proprio ad adottare una delibera sfavorevole agli interessi del IN, in quanto animati da un pregresso rapporto di inimicizia personale nei confronti dello stesso.
In proposito si è rammentato che l'interesse proprio e privato del pubblico funzionario a compiere un determinato atto amministrativo può ravvisarsi solo nella ipotesi che un rapporto di inimicizia nei confronti del destinatario di quell'atto sia precedente e indipendente rispetto allo svolgimento da parte del pubblico ufficiale della attività amministrativa nel cui ambito si inserisca il compimento dell'atto stesso.
Quando invece, come nel caso di specie - prosegue la sentenza impugnata - insorga, tra il pubblico funzionario e il destinatario dell'atto amministrativo, un rapporto di conflittualità e di ostilità, determinato da quest'ultimo per un ritenuto carattere illegale o ingiusto della attività amministrativa, svolta in relazione a quell'atto dal pubblico funzionario, non può ritenersi la sussistenza di un interesse privato e personale che imponga al pubblico funzionario di astenersi, anche se nei suoi confronti il destinatario della attività amministrativa esasperi, con esposti, denunce e querele presentati per fatti e condotte con detta attività connessi (vedi pagg.
7-12 appello Parte civile), la conflittualità e l'ostilità da lui stesso determinate.
2.) i motivi di ricorso della parte civile e la memoria del difensore dello HI.
Il ricorso della parte civile, dopo aver premesso che nella contestazione sono state ipotizzate a carico degli imputati ambedue le forme alternative di abuso previste dall'art. 323 c.p. (quella di avere agito in violazione di norme di legge e quella di avere omesso di astenersi in presenza di interessi propri o negli altri casi prescritti dalla legge) ha sottolineato che nella condotta abusiva - costituita dalla violazione dell'obbligo di astensione - la illegittimità della delibera sarebbe già stata insita in detta violazione e che non sarebbe richiesto, per il perfezionamento della fattispecie delittuosa, l'ulteriore ricerca di un ulteriore vizio dell'atto consistente nella "violazione di legge o di regolamento", bastando l'esito della ingiustizia del danno alla stregua degli ordinari parametri di verifica della suddetta ingiustizia. L'impugnazione della parte civile è articolata in sei motivi di gravame:
i primi quattro prospettano prevalentemente vizi di motivazione della decisione;
il quinto motivo deduce violazione di legge con riferimento alla norma ex art. 323 c.p. ed il sesto motivo evidenzia il contrasto tra gli assunti di base della sentenza penale e le decisioni del T.A.R. n. 1 994/99 e 48/2002. Con memoria, depositata l'8 febbraio u.s., la difesa dello HI ha prospettato l'inammissibilità del ricorso della parte civile, rilevando che lo stesso sovrappone profili in fatto ed in diritto, pretesi vizi di motivazione della decisione impugnata e profili di violazione di norme giuridiche, rilevando in particolare:
che i sei motivi di ricorso integrano critiche in fatto alla decisione gravata;
che non risultano affatto indicati gli atti del processo dai quali risulterebbe la manifesta illogicità della sentenza;
che non sono indicate le norme giuridiche che si assumerebbero violate, a parte un assai generico riferimento alle norme sulla interpretazione degli atti amministrativi e segnatamente del principio di conservazione degli atti (motivo di ricorso sub 1^);
che il motivo di ricorso, che fa riferimento all'art. 479 c.p.p., è inammissibile, perché configura un'ipotesi di violazione di legge non dedotta con i motivi di appello, a parte la sua infondatezza nel merito, atteso che tale disposizione non preclude affatto al giudice il pieno esercizio dei poteri di conduzione del processo e di cognizione.
3.) le ragioni della decisione di rigetto del ricorso. La parte civile con il primo motivo di impugnazione (pagg.24-31) deduce: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultanti dal testo della sentenza impugnata e dagli atti del processo;
omesso esame di motivi di appello;
violazione delle norme sulla interpretazione degli atti amministrativi e segnatamente del principio di "conservazione" degli atti nonché violazione dell'art. 479 c.p.p.. Le doglianze si appuntano sulla qualità, il valore e gli effetti della Delib. n. 483 del 1999, la quale, secondo la parte civile, era finalizzata ad incidere sulla sfera soggettiva del solo avv. IN e si lamenta la mancata risposta sul punto della Corte di appello, avuto riguardo al tenore del giudicato amministrativo (sentenza T.A.R. 48/2002), che, nell'accogliere il ricorso del IN, ha annullato la delibera sia per violazione dell'obbligo di astensione, sia per vizi di legittimità.
Quanto alla violazione dell'art. 479 c.p.p. si sostiene in modo generico, non tanto la mancata sospensione del processo penale, in concreto avvenuta, quanto l'omessa considerazione del dictum del T.A.R..
Con un secondo motivo (pagg. 31-36) si lamenta ancora mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultanti dal testo della sentenza impugnata e dagli atti del processo.
In particolare si contesta la datazione del contrasto intercorso tra le parti, antecedente alla delibera in questione (fondato) proponendo una serie di indicazioni di atti a sostegno di tale assunto. Con un terzo motivo (pagg.36-38) si prospetta nuovamente vizio di motivazione in punto di esclusione del danno derivante dalla delibera incriminata e della sua ingiustizia considerato che il IN ebbe ad esperire "nuovi e costosi rimedi di natura processuale contro detta delibera";
Con un quarto motivo (pagg. 38-40) si evidenzia vizio di motivazione in ordine all'assunto della Corte di appello per la quale non risulta che gli imputati avessero un interesse proprio ad adottare una delibera sfavorevole al IN e quindi difettassero dell'elemento soggettivo che informa il delitto loro contestato. Tali primi quattro motivi, per la loro intrinseca connessione, vanno congiuntamente esaminati: essi, tuttavia, sono per più profili inammissibili e per altri infondati, nei termini che verranno ora indicati.
Tutto il ricorso della parte civile evidenzia la ricerca faticosa di accreditare - a fronte di una lineare doppia conforme pronuncia del giudice penale - la possibilità di una evenienza interpretativa di esito diverso (e più utile alla ricorrente) rispetto a quella che risulta essere stata la corretta ricostruzione e qualificazione degli eventi, operata, in modo integrato dai giudici di merito. Nella specie, si tratta appunto di una doppia conforme pronuncia, sostenuta da una motivazione assolutamente convergente, connotata da completezza, adeguatezza, aderenza alle acquisizioni probatorie, rispetto dei canoni consolidati di apprezzamento della prova e delle sue inferenze ricostruttive ed avuto preciso riguardo:
a) alla contestata e non ritenuta violazione dell'art. 1372 c.c. (cfr. supra: 1^, punti da "a" a "g", pagg. 3-4-5);
b) alla disamina delle caratteristiche e degli effetti della delibera in contestazione, da ritenersi di "carattere normativo" (cfr. supra:
punti sub h, sub i, pagg.5 e 6);
c) al tema del danno ed alla esclusione della sua ingiustizia (cfr. supra: punto 2^, pag.6);
d) alla qualità e genesi del preteso contrasto tra le parti, nonché alla derivata questione dell'interesse proprio degli imputati ed al corrispondente obbligo di astensione (cfr. supra: punto 3^, pag. 7). Tanto rilevato, va in proposito rammentato che alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (SS.UU. n, 12/2000, Rv. 216260, imputato Jakani 216260).
Nè miglior sorte ha la generica doglianza di mancanza di risposte ai motivi di appello, considerato che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che in base al giudizio effettuato risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere purché tale valutazione - come avvenuto nella specie - risulti logicamente coerente (Cass. Pen. Sez. 5^, 2459/2000, ricorrente Garasto). Le censure formulate nei primi quattro motivi non sono quindi accogligli, attesa la corretta argomentazione che ha sostenuto la decisione della Corte di appello, e vanno quindi rigettate. Con un quinto motivo (pagg. 40-42) si sostiene violazione di legge con riferimento all'art. 323 c.p.. Con un sesto motivo, che si risolve in un'ulteriore arricchimento critico della detta quinta doglianza, si evidenzia il contrasto tra gli assunti della Corte di appello in punto di insussistenza del delitto di abuso d'ufficio, rispetto a quanto affermato dal TAR con la sentenza n. 1994/99 del 7.10.99 (passata in giudicato) e con quanto ulteriormente asserito dallo stesso giudice con altra sentenza n. 48/2002 in punti qualificanti e rilevanti per la tesi della parte civile.
Entrambi tali due ultimi motivi vanno rigettati.
Rileva la ricorrente che la Corte d'appello, nell'escludere la sussistenza dell'altra autonoma forma di condotta abusiva, consistente nell'adozione di atti in violazione di legge (e segnatamente in violazione dell'art. 1372 c.c.), non avrebbe tenuto conto della sentenza 48/2002 del T.A.R., la quale aveva evidenziato una serie di "violazioni di legge", la cui "esistenza - anche se non menzionata in modo puntuale nella contestazione" doveva essere rilevata dal giudice.
Le censure sono prive di fondamento.
Innanzitutto ciò che non risulta nel capo di imputazione, come addebito ritualmente contestato all'imputato, e sul quale va sviluppata la dialettica dibattimentale, non può essere oggetto di autonomi rilievi e considerazioni valutative del giudice del dibattimento, al di fuori degli schemi operativi tracciati dagli artt. 520 e 521 c.p.p., pena la sanzione di nullità stabilita dal disposto dell'art. 522 c.p.p.. In secondo luogo, l'indagine del giudice penale, sulla sussistenza o meno della contestata violazione dell'art. 323 c.p., ben può svolgersi e concludersi in modo difforme rispetto a pronunce del Tribunale amministrativo, anche se esse abbiano ad oggetto singoli spezzoni di condotta, pure valutati in sede penale.
Nel vigente ordinamento processuale l'art. 238 "bis" c.p.p. si limita, infatti, a consentire l'acquisizione in dibattimento di sentenze (non necessariamente solo penali) divenute irrevocabili, ma dispone che esse siano valutate a norma dell'art. 187 e art. 192, comma 3, stesso codice, "ai fini della prova del fatto in esse accertato". (Cass. pen. sez. 6^, 10136/98 Rv. 211566). Pertanto le pronunzie del giudice amministrativo, pur definitive, non vincolano il giudice penale ma possono soltanto essere acquisite agli atti del dibattimento per essere liberamente considerate ai fini della decisione (cfr. Cass. pen. sez. 3^, 39358/2008 per una sentenza del giudice tributario) e tale libera autonoma valutazione ben può concludersi, se ragionevolmente argomentata - come nella specie - in modo difforme dall'assunto dei giudici amministrativi. Principio che ha trovato, del resto e per altro verso, un'espressa conferma normativa nella delimitazione della cognizione del giudice penale in rapporto alle questioni c.d. incidentali contenuta nell'art. 2 cpv. c.p.p., il quale dispone per l'appunto che "la decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo", così ribadendo l'esclusione dell'autorità di giudicato delle relative decisioni. Nella specie quindi, non si tratta tanto di verificare la compatibilità tra le due diverse decisioni (penale ed amministrativa), ma semplicemente di stabilire se la sentenza penale di cui si discute sia o meno priva delle invalidità prospettabili ex art. 606 c.p.p.: evenienza questa da escludere, avuto riguardo al complesso motivazionale, completo, coerente ed ineccepibile del giudice di merito, il quale non risulta essere incorso in vizi od invalidità censurabili in sede di legittimità.
Inoltre, quanto al motivo di ricorso, che fa riferimento all'art. 479 c.p.p., a parte la sua infondatezza nel merito, esso è inammissibile
- come rilevato dalla difesa degli imputati - perché configura un'ipotesi di violazione di legge non dedotta con i motivi di appello.
Da ultimo e sotto il profilo formale, va rilevato che il ricorso, pur ampiamente articolato, non risulta aver formulato le concrete richieste ai fini civili, le quali sono quindi desumibili soltanto da una lettura complessiva dell'impugnazione.
In definitiva e per concludere - anche in adesione ai rilievi scritti della difesa degli accusati - va ribadito:
1^) che l'imputazione è focalizzata sulla sussistenza di un contratto di transazione inesistente alla stregua delle norme civilistiche;
2^) che la norma dell'art. 1372 c.c. non può fungere da elemento che integra il tenore della fattispecie incriminatrice dell'abuso, tenuto conto che la sentenza di appello ha esattamente chiarito che la disposizione incriminatrice fa riferimento alla violazione di un obbligo direttamente imposto dalla legge e non dall'accordo delle parti;
3^) che comunque è ragionevolmente negata dai giudici di merito proprio l'esistenza stessa dell'accordo negoziale;
4^) che non si è concretizzato alcun danno ingiusto per l'avvocato IN, costretto ad agire in giudizio, dato che il IN si liquidò le somme in questione già dal 1986, e comunque di tale danno ingiusto e della sua entità non risulta prova;
5^) che, l'obbligo di astensione non operava per l'adozione di un atto dal contenuto normativo, di portata generale (cfr. retro punto sub h, pag. 5; e sentenza 1^ grado pagg. 6 e 7) che non riguardava ancora il IN;
6^) che per entrambi gli imputati l'adozione della Delib. n. 483 del 1993 era un atto richiesto la Procura contabile, circostanza questa che rendeva irrilevante il loro personale atteggiamento psicologico. Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2011