Sentenza 14 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2004, n. 2893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2893 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO NI - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI M. Gabriella - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V.A. - rel. Consigliere -
Dott. BONOMO MAssimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI NI e NO AR IT, coniugi, elettivamente domiciliati in Roma, via Gualtiero Serafino, n. 20, presso l'Avvocato Pier Paolo Magi, rappresentati e difesi dagli Avvocati Nicola Stefanizzo e Lilia Lucia Petrachi per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
Procuratore Generale della Repubblica preso la Corte d'appello di Lecce - Sez. Minori;
- intimato -
avverso il decreto n. 194/02 Esp. della Corte d'appello di Lecce, depositato il 19.11.2002;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 febbraio 2004 dal Relatore Consigliere Dott. Giuseppe Vito NI Magno;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE NI, che ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi RI NI e NO AR IT furono dichiarati non idonei all'adozione di minori stranieri, per la quale avevano presentato domanda, con decreto in data 25.7.2002 del tribunale per i minorenni di Lecce. Quindi la corte d'appello di Lecce, con decreto depositato il 19.11.2 002, su difforme parere del pubblico ministero, respinse il reclamo proposto da detti coniugi avverso la decisione del giudice minorile di primo grado, avendo ritenuto che, nonostante le buone capacità affettive, intellettive, morali e materiali dei richiedenti, in rapporto alla possibilità di adottare minorenni stranieri, l'idoneità doveva essere esclusa a causa delle intuibili difficoltà che l'adottato avrebbe potuto incontrare nell'inserirsi in un contesto familiare, come quello dei coniugi RI-NO, caratterizzato dalla presenza di due figli non perfettamente autosufficienti.
Avverso tale decreto i coniugi RI NI e NO AR IT hanno proposto ricorso per Cassazione, articolato in un solo motivo, con cui denunziano violazione dell'articolo 6, legge 4 maggio 1983, n. 184 nonché contraddittorietà della motivazione. Il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Lecce, intimato, non svolge difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, in conformità alla richiesta del pubblico ministero, deve essere dichiarato improcedibile. In effetti, il termine di giorni venti per il deposito dell'atto nella cancelleria di questa suprema corte, decorrente, ai sensi dell'articolo 369, 1 co., c.p.c., dalla data di notifica di esso, eseguita il 14.1.2003, scadeva il 3.2.2003.
Il ricorso stesso, invece, fu depositato in cancelleria il 12.2.2003, ben oltre la scadenza di detto termine, prescritto a pena d'improcedibilità dalla citata norma del codice di procedura civile. Segue, come premesso, la declaratoria d'improcedibilità del gravame. Nulla devesi disporre riguardo alle spese, essendo stato proposto il ricorso nei confronti del pubblico ministero.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Dichiara il ricorso improcedibile. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2004