Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2025, n. 38428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38428 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
AN BE
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
- Presidente-
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AL NT
AL CR
-Relatore -
AR TR MA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38428/2025 Roma, li, 27/11/2025
Sent.n.sez.1668/2025 PU-19/11/2025
R.G.N. 24464/2025
sul ricorso di LI NZ, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 17/12/2024 della Corte di appello di L'Aquila, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AL CR;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per le parti civili l'avv. Massimo Galasso, che ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto la liquidazione delle spese;
udito per l'imputato l'avv. Sergio Della Rocca, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 17 dicembre 2024 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza in data 16 novembre 2023 del Tribunale di Pescara che aveva condannato l'imputato alle pene di legge per i reati di cui agli art. 81 cpv, 609-bis, 609-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen., per aver compiuto atti sessuali ai danni della nipote di anni 7, figlia del fratello, nell'anno 2018, mentre l'aveva prosciolto per prescrizione in relazione agli atti sessuali compiuti ai danni della nipote di anni 10, nell'anno 2010. 2. Il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine all'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni della persona offesa nell'incidente probatorio (primo motivo) e in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante (secondo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: GIOVANNI LIBERATI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 43c7b3db9eb1a35b- Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 524a6d43a6db797 Firmato Da: UBALDA MACRI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 63bc6685cec17db4
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1. Il ricorso è manifestamente infondato.
I Giudici di merito hanno ricostruito in fatto che la minore ha raccontato alla madre a novembre 2020 degli abusi subiti da parte dello zio paterno nel 2018 o 2019, casualmente, dopo la scuola e in seguito a un pianto. Tornata a casa, la bambina aveva riferito altri particolari, la sorella più grande aveva raccontato, a quel punto, di aver subito pure lei degli atti sessuali e la madre aveva telefonato alla prima figlia che aveva avvertito il padre. Questi, rientrato a casa, aveva chiamato un altro fratello e gli aveva chiesto di venire subito perché temeva una sua reazione inconsulta. Tutti i familiari avevano creduto alla bambina e avevano potuto leggere retrospettivamente certi suoi comportamenti anomali di grave turbamento. Presentata la denuncia, eseguite le indagini ed espletato l'incidente probatorio, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, il Tribunale di Pescara ha condannato l'imputato, condanna confermata dalla Corte di appello. Il ricorrente concentra le sue doglianze nel primo motivo lamentando il travisamento della prova in ordine all'inattendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni della minore nell'incidente probatorio sotto plurimi profili: a) aveva dichiarato che i fatti erano avvenuti nel 2019 mentre durante le indagini aveva affermato che erano avvenuti nel 2018; b) aveva ripetuto per ben tre volte che i fatti erano avvenuti in cantina, mentre la madre aveva detto che egli non disponeva delle chiavi del locale;
c) aveva dichiarato di essersi confidata nelle immediatezze dei fatti con la cugina, mentre la madre di questa aveva affermato di aver ricevuto la confidenza nel 2014, quindi prima dei fatti, e che lei stessa aveva assistito da adolescente a un tentativo di abuso nei confronti di un'altra nipote che però aveva negato il fatto;
d) aveva riferito di un altro episodio di abuso solo nell'incidente probatorio, ma aveva chiaramente mentito perché aveva reso delle dichiarazioni vaghe e contraddittorie e incomprensibilmente ricordava l'episodio più risalente e non quello più recente;
e) era certo che aveva continuato a frequentare la casa dello zio anche dopo i fatti;
f) non erano state rispettate le prescrizioni della Carta di Noto, perché era stata sottoposta a plurimi interrogatori da parte dei familiari con inquinamento del narrato;
g) il perito del G.i.p. aveva dichiarato che la minore non era capace di testimoniare a causa dei problemi emotivi e dell'ammissione di dire bugie alla madre;
h) era certo che avesse appreso della masturbazione da internet autonomamente, perché la zia aveva dichiarato che aveva dimestichezza con gli strumenti informatici e l'aveva sorpresa a vedere siti per adulti.
2.Il motivo non si confronta con la sentenza impugnata ed è, in parte, fattuale e, in parte, rivalutativo. Innanzi tutto, il travisamento della prova è ammesso nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., limiti particolarmente stringenti in presenza di sentenza cosiddetta doppia conforme. Sono precluse al giudice di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata sia l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, [...], Rv. 280601-01). La Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone, infatti, che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia
Firmato Da: GIOVANNI LIBERATI Emesso Da: TR
QUALIFIED CA 1 Serial: 43c7b3db9eb1a35b- Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 524a6d43a6db797
Firmato Da: UBALDA MACRI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 63bc6685cec17db4
inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, [...], Rv. 280589). In altri termini, il controllo sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [...], R v. 284556-01). Nel caso in esame, dalla lettura integrata e congiunta delle due sentenze di merito, possibile sulla base del granitico orientamento giurisprudenziale di legittimità (tra le più recenti, Sez. 3, n. 9695 del 09/01/2024, [...], Rv. 286029-01), si desumono risposte non manifestamente illogiche o contraddittorie ai punti critici evidenziati dalla difesa dell'imputato in ordine all'attendibilità della minore ed emergono numerosi altri elementi di giudizio ritenuti decisivi e non specificamente censurati. Con riferimento alla capacità a testimoniare della minore, la difesa dell'imputato ha molto insistito sulle conclusioni della psicologa nominata dal G.i.p., secondo cui la bambina era incapace di testimoniare perché diceva bugie. Sia il Tribunale che la Corte di appello hanno stigmatizzato le conclusioni della psicologa per l'esorbitanza dai suoi compiti, siccome aveva reso valutazioni sull'attendibilità sostituendosi ai giudici. La Corte di appello ha valorizzato, dunque, l'elaborato di altra professionista che ha invece escluso con certezza la presenza nella bambina di patologie psichiatriche, di disturbi o disfunzioni tali da incidere sulla capacità mnestica, sulla capacità di rapportarsi con la realtà in modo obiettivo e sulla percezione del contesto di riferimento e delle condotte altrui. Con motivazione logica e razionale ha concluso per la piena capacità di testimoniare, essendo in grado di distinguere bugia, verità, sogno, fantasia. In ordine al mancato rispetto delle prescrizioni della Carta di Noto, va ribadito che la violazione delle metodiche di assunzione e di valutazione della prova suggerite dalla cd." Carta di Noto", pur non determinando l'inutilizzabilità della deposizione, impone al giudice di illustrare le ragioni per le quali, secondo il suo libero, ma non arbitrario convincimento, la prova dichiarativa assunta senza l'osservanza di dette metodiche debba ritenersi comunque attendibile, assolvendo ad un onere motivazionale tanto più stringente quanto più grave e patente sia stato, anche alla luce delle eccezioni difensive, lo scostamento dalle menzionate linee guida (Sez. 3, n. 5433 del 27/10/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284136 -01). Sennonché, nel caso in esame, sembrerebbe che la violazione denunciata consista in ciò, che la minore si sia confidata con la madre e abbia ripetuto il racconto alla ristretta cerchia di familiari. I Giudici hanno tuttavia evidenziato che il racconto si è mantenuto inalterato nel tempo, sia nella fase delle indagini che dell'incidente probatorio, ed è stato riscontrato dai familiari. Non risultano allegate circostanze di inquinamento del narrato o di risentimento degli adulti nei confronti dell'imputato, a giustificazione di una manipolazione della minore al fine di indurla a rendere accuse calunniose. A tal fine, non è stata ritenuta sufficiente la deduzione in ordine al fatto che la minore possa aver proiettato sullo zio il rancore dei genitori per le sue indebite intromissioni nelle scelte educative. Quanto alla possibile ricostruzione alternativa della conoscenza di temi sessuali in ragione dell'autonomo e incontrollato accesso a internet, i Giudici hanno implicitamente svalutato le dichiarazioni della zia ritenendo la prospettazione difensiva un'illazione. Il difensore ha citato degli studi di settore del Ministero della famiglia sull'accesso di minori di anni 7 ai contenuti pornografici in rete, ma tale circostanza non vale a disarticolare il ragionamento della Corte di appello, anche in considerazione dei numerosi altri elementi
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Firmato Da: GIOVANNI LIBERATI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 43c7b3db9eb1a35b- Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 524a6d43a6db797 Firmato Da: UBALDA MACRI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 63bc6685cec17db4
valorizzati a sostegno della colpevolezza dell'imputato. In particolare, i Giudici hanno evidenziato lo stato emotivo della minore, la coerenza e linearità del narrato, i disturbi post- traumatici compatibili con le violenze subite. I familiari hanno riferito di comportamenti anomali della bambina che aveva iniziato ad avere paura del buio, non voleva stare sola e aveva ripreso a dormire a letto con i genitori. Per queste ragioni, aveva iniziato un percorso di sostegno psicologico, ma, in seguito al disvelamento, era stato possibile leggere questi e altri comportamenti, tra cui un episodio in cui l'imputato l'aveva chiamata e lei aveva preteso di essere accompagnata prima di andarci, alla luce del trauma. Anche sugli altri punti vi è esauriente risposta della Corte di appello. I presunti contrasti del narrato sull'epoca (2018 o 2019) e sull'esatto luogo degli abusi (cantina o gradini esterni) sono stati spiegati dalla Corte di appello sulla base delle dichiarazioni dei genitori che hanno chiarito che i fatti erano occorsi quando la bambina aveva sette o otto anni, quindi nel 2018 o nel 2019, e sui gradini della cantina. Sono state ritenute irrilevanti le confusioni delle date da parte di una zia e la precisazione dell'altra zia di non aver mai ricevuto le confidenze della bambina su quello che accadeva, come pure l'aver continuato a frequentare la casa dopo gli abusi, siccome i genitori erano impegnati nel lavoro. La bambina ha poi raccontato anche un secondo episodio ai genitori dopo alcuni giorni, prontamente denunciato, ma che non è stato indicato nel capo d'imputazione, il che non influisce sull'attendibilità della persona offesa. La motivazione, anche sotto questi profili, resiste alle censure sollevate, perché non manifestamente illogica o contraddittoria.
3.Quanto alla richiesta di riconoscere le circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, è sufficiente richiamare gli orientamenti consolidati di questa Corte, in base ai quali, poiché il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, esso sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da adeguata motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto, con il richiamo a formule di equità, congruità et similia (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, [...], Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017, [...], Rv. 270450). Nel caso in esame, infatti, la Corte territoriale ha giustificato l'impossibilità della prevalenza per il notevole danno psichico riportato dalla minore. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Le spese delle parti civili sono liquidate, alla stregua delle risultanze di causa, tenuto conto della richiesta e del contributo defensionale, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
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Firmato Da: GIOVANNI LIBERATI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 43c7b3db9eb1a35b- Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 524a6d43a6db797 Firmato Da: UBALDA MACRI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 63bc8685cc17db4
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Così deciso, il 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore AL Macrì
Il Presidente AN BE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art 52 D. Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge
Firmato Da: GIOVANNI LIBERATI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 43c7b3db9eb1a35b- Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 524a6d43a6db797 Firmato Da: UBALDA MACRI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 63bc8685cc17db4