Sentenza 3 marzo 2009
Massime • 1
La notificazione degli atti all'imputato non detenuto, successive alla prima, possono essere effettuate con consegna di copia al difensore di fiducia, sicché, in tal modo, può essere notificato all'imputato irreperibile, pur quando non sia stato emesso il decreto di latitanza, il decreto di citazione a giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2009, n. 22733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22733 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI GI - Presidente - del 03/03/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 232
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI IZ - Consigliere - N. 043180/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
2) TO LU ON PC/ N. IL 10/08/1962;
3) ER ER TT PC/ N. IL 21/09/1973;
4) GG FR PA PC/ N. IL 12/11/1960;
5) ET AN PC/ N. IL 08/03/1955;
6) EN DO FR PC/ N. IL 17/11/1951;
7) RC IO US PC/ N. IL 17/08/1964;
8) DI EL N. IL 24/08/1940;
9) RI EL ON N. IL 23/09/1959;
10) EN ERO N. IL 08/01/1960;
11) PA US N. IL 15/05/1967;
12) RE ON N. IL 11/01/1965;
13) PA PA N. IL 21/11/1961;
14) CA LD N. IL 07/07/1947;
15) PI HE N. IL 09/01/1963;
16) NI US N. IL 01/05/1960;
17) IP GO N. IL 03/01/1934;
avverso SENTENZA del 06/12/2007 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA.
CONCLUSIONI:
Il procuratore Generale presso questa Corte, Dott. DI CASOLA Carlo, ha concluso per il rigetto del ricorso della parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri;
per il rigetto dei ricorsi degli imputati TO, RO, SP, EN e RR;
per l'annullamento con rinvio nell'interesse del ricorrente RU FR LE;
per la inammissibilità dei ricorsi degli imputati RD, CI, OT, CA e FO;
L'avvocato Migliano CO per le parti civili VA e PR ha concluso, come in atti, per la conferma delle statuizioni civili;
Nell'interesse di TA l'avvocato Scrivano NC ha concluso conformemente alle richieste del Procuratore Generale in udienza;
L'avvocato Lo Giudice Vincenzo nell'interesse di SP ER ha concluso per l'accoglimento del ricorso dell'imputato;
L'avvocato Fonte PP per FO ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'imputato;
L'avvocato Fonte PP nell'interesse di RC SC PP ha chiesto il rigetto del ricorso del procuratore Generale;
L'avvocato Bruno NI per NA ha concluso per l'accoglimento del ricorso dell'imputato;
L'avvocato Bruno NI per RD ha concluso per l'accoglimento del ricorso dell'imputato;
L'avvocato Fioresta Raffaele per RR NT ha concluso per l'accoglimento del ricorso dell'imputato;
L'avvocato Mannarino Sabrina per FO ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'imputato;
L'avvocato Manna MA per RU ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'imputato;
L'avvocato Manna MA per IG PP ha concluso per il rigetto del ricorso del procuratore Generale;
L'avvocato Gianzi PP NT per RU ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'imputato;
L'avvocato Aricò GI per TO ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'imputato ed il rigetto del ricorso del procuratore generale;
L'avvocato Aricò GI per EN ha concluso per l'accoglimento del ricorso dell'imputato;
L'avvocato Locco FR Vincenzo per CI ha concluso per l'accoglimento del ricorso dell'imputato;
L'avvocato Bruno PP nell'interesse di RO ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'imputato;
L'avvocato Bruno PP nell'interesse di SP ER ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'imputato;
L'avvocato Guerrera OL per TO ha concluso per l'accoglimento del ricorso dell'imputato;
L'avvocato Guerrera OL per RO ha concluso per l'accoglimento del ricorso dell'imputato ed il rigetto di quello del procuratore Generale;
L'avvocato Guerrera OL per OT ha concluso per l'accoglimento del ricorso dell'imputato;
L'avvocato Guerrera OL per CA ha concluso per l'accoglimento ricorso dall'imputato;
L'avvocato Guerrera OL, quale sostituto processuale dell'avvocato Rizzo HE, nell'interesse di DE DO, ha concluso per il rigetto del ricorso del procuratore Generale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il presente procedimento trae origine da tre diverse richieste di rinvio a giudizio del GUP distrettuale di Catanzaro, trattandosi di procedimenti in materia di criminalità organizzata, una in data 30.11.2004, la seconda in data 25 maggio 2005 e la terza in data 25 agosto 2005.
Le imputazione riguardano il reato di partecipazione alla associazione a delinquere di tipo mafioso che si assume organizzata e diretta da TO FR, TO IG ed altri, con base operativa in Cetraro ed in tutta la fascia dell'alto Tirreno Casentino, derivata dallo storico clan TO, capeggiata da TO FR, padre di IG TO, in contatto con omologhi sodalizi criminosi operanti in Cosenza ed in provincia di "Reggio Calabria per il controllo di attività economiche e degli appalti pubblici della zona, il monopolio di fatto nella distribuzione del pescato e di ogni prodotto ittico e per la consumazione di reati di estorsione, usura, truffa, riciclaggio, traffico di sostanze stupefacenti, in Cetraro e zone limitrofe in data antecedente al 28.11.2001 e fino al maggio 2003 (data di esecuzione dell'ordine di custodia cautelare nel procedimento n. 3393/03) e ancora fino a settembre 2004 (data di esecuzione dell'ordine di custodia cautelare nel procedimento n. 1472/02), nonché i relativi reati fine di usura, estorsione, riciclaggio, spaccio di stupefacenti, commessi prevalentemente fra il 2002 ed il 2004.
Con le prime due richieste il rinvio a giudizio era stata disposto davanti al Tribunale di Paola, competente per materia e per territorio, mentre con la terza, poiché relativa anche ad una imputazione di omicidio, il rinvio a giudizio era stato disposto davanti alla Corte di Assise di Potenza, che però aveva separato la imputazione di omicidio volontario e dichiarato la propria incompetenza in ordine agli ulteriori reati (associazione di tipo mafioso e reati fine) rimettendo le parti davanti al Tribunale di Paola.
2. Con sentenza in data 6 dicembre 2007 la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza 21.9.2006 del Tribunale di Paola, per quanto ancora interessa, ha assolto:
DE DO dal reato di cui al capo 47 del decreto Gip n. 1472/02 (usura continuata ed aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 in danno di VA ed PR, dal 2001 fino al 6
settembre 2004);
IP UG dal reato di cui al capo 48 del decreto Gip n. 1472/02 (usura continuata ed aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 in danno di VA ed PR, dal 2001 fino al 6
settembre 2004);
RC SC PP dai reati di cui ai capi 21 del decreto Gip n. 3339/03 (truffa continuata aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, al fine di agevolare le attività della cosca TO,
inducendo in errore il direttore commerciale della impresa Gramellini da cui si faceva consegnare forniture di pesce per oltre L. 100.000.000 di cui ometteva il pagamento) e 1 (associazione di stampo mafioso, clan TO) e 41 (usura continuata ed aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 in danno di VA ed PR, dal 1995 al 2002) del decreto Gip n. 1472/02;
IG PP dal reato di cui al capo 44 del decreto Gip n. n. 1472/02 (usura continuata ed aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 in danno di VA ed PR, dal febbraio del
2002 al marzo del 2003);
TA HE dai reati di cui capi 41 bis (usura continuata ed aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, in danno di VA ed PR, dal 1998 al 2001) e 90 (usura continuata ed aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 in danno di DD NC fino al 6.9.2004) del decreto Gip n. 1472/02. Ha confermato invece la pronuncia di responsabilità di CA LE per il reato continuato di cui al capo 92 del decreto Gip n. 1472/02 (usura VA - PR nel corso del 2002) e di SP ER per il reato di cui al capo 41 bis dello stesso decreto Gip (usura VA PR dal 1998 al 2001), ma, esclusa per entrambi la aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e concesse allo SP le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ha ridotto la pena per CA ad anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa e per SP ad anni uno, mesi tre di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa. Ha confermato la pronuncia di responsabilità anche per FO ER TE (partecipazione al clan TO e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti in varie date del 2002, esclusa la aggravante dell'ingente quantità - capo 12 del decreto Gip n. 3339/03), TO IG (quale promotore ed organizzatore del clan TO, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6 assorbita nel capo 1 del decreto Gip 1472/02 la condotta di minore estensione di cui al capo 1 del decreto Gip n. 3339/03, nonché usura PO, aggravata dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, capo 28 del decreto Gip n. 1472/02), RO NC (partecipante al clan TO e usura continuata IA, aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7, dal 1999 fino a settembre del 2004, capo 38 del decreto Gip
n. 1472/02), RU FR LE (partecipante al clan TO e usura DD nel corso del 2000, usura VA e PR dal 1995 al luglio del 2002, estorsione VA nel dicembre del 2003, usura VA PR nel corso del 2002, tutti aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 capi 25, 42, 43 e 92 del decreto Gip n. 1472/02), OT PP (capo 53 bis del decreto Gip n. 1472/02, detenzione e porto illegale di una pistola dal 2003 fino a settembre del 2004) e CI FI NT (capo 21 del decreto Gip n. 1472/02, usura DD, dal 1999 al settembre 2004; capo 36 del decreto Gip n. 1472/02, usura Ricioppo Waldemiro, dal 2002 al settembre 2004 aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7; capo 21 bis reato contestato all'udienza del 7
luglio 2006, estorsione DD;
nonché usura ON dal 1997 al settembre 2004, capo 32 del decreto Gip n. 1472/02, esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7) ma, applicata la disciplina del reato continuato fra i delitti ascritti a FO, TO, RO e RU e riconosciute le attenuanti generiche a OT, ha rideterminato le pene: in dieci anni di reclusione per TO, in cinque anni, otto mesi di reclusione ed Euro 170,00 di multa per FO, in sette anni di reclusione per RO, in un anno, tre mesi di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa per SP, in un anno, un mese di reclusione ed Euro 170,00 di multa per OT ed in sette anni di reclusione ed Euro 2.800,00 di multa per CI ed ha in conseguenza rideterminato le pene accessorie. Ha pure confermato integralmente la sentenza di primo grado con riguardo alla posizione degli imputati RR NT (ritenuto responsabile di due episodi detenzione a fini di spaccio di cocaina in concorso con Acri Ottaviano, commessi il 6 settembre del 2003 ed il 24 ottobre del 2003, capi 57 e 61 del decreto Gip n. 1472/02), EN ID FR (ritenuto partecipante al clan TO)e RD MA (ritenuto responsabile di rivelazione di segreti d'ufficio quale pubblico impiegato presso la Asl di Cetraro al fine di favorire il clan TO, facendo conoscere a SI DR, genero di AN GE, moglie di TO FR, affinché avvertisse la AN An., la richiesta riservata del Tribunale di Sorveglianza di una visita fiscale disposta per accertare le condizioni di salute della AN An., in base alle quali TO FR aveva chiesto un permesso, capo 17 del decreto Gip n. 3339/03).
La posizione di ND NI, per cui era stata confermata in appello la sentenza di primo grado per il reato di costituzione e partecipazione al clan TO), è stata invece oggetto di un precedente provvedimento di stralcio in considerazione della prossimità della scadenza dei termini di custodia cautelare per la sua specifica posizione.
Infine, in riforma delle statuizioni civili di primo grado, la Corte territoriale ha condannato gli imputati ritenuti responsabili dei reato di cui all'art. 416 bis c.p., nei cui confronti aveva esercitato l'azione civile il Ministero degli Interni, al risarcimento dei danni in favore del medesimo nella misura già liquidata in primo grado.
Ha altresì condannato gli imputati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 416 bis c.p. alle spese processuali del grado in favore delle costituite parti civili, presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Interni, Regione Calabria, provincia di Cosenza e Comune di Cetraro;
nonché gli imputati ritenuti responsabili dei reati commessi in danno di DD FR, SI RI EL, PR IL e VA FR alle spese del grado in favore delle suddette parti civili.
3. In via preliminare la Corte territoriale ha rigettato varie richieste di nullità del procedimento e di inutilizzabilità di atti assunti nello stesso sollevate dalle difese degli imputati e poi riproposte in sede di ricorso.
Quanto alla censura di nullità dell'intero giudizio proposta delle difese di EN e RO, alla stregua dell'art. 23 c.p.p., come integrato con le sentenze delle Corte Costituzionale n.
76/93 e 70/96, per avere la Corte di Assise di Cosenza, nel separare il procedimento per omicidio, trasmesso gli atti al giudice del dibattimento invece che al pubblico Ministero, la sentenza impugnata ha rilevato che più recenti pronunce della Corte Costituzionale - n. 104 - e n. 370 del 2001) escludevano che ricorresse tale situazione nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51 c.p. comma 3 bis, come quello in esame, per i quali restava immutabile il giudice naturale e cioè il GIP distrettuale che già aveva provveduto in precedenza.
Quanto alla eccezione di nullità dell'intero procedimento presentata dalla difesa di RU FR LE per essere stati i decreti di citazione per l'imputato notificati a mani del difensore pur in assenza di emissione del decreto di latitanza, ma una volta già concluse le ricerche con esito negativo, la Corte Distrettuale ha ritenuto che, non essendo possibile la notifica mediante consegna all'imputato o presso altri in un domicilio certo, la notifica a mani del difensore non poteva essere ritenuta omessa, trattandosi eventualmente di una nullità a regime intermedio che, essendo stato nel frattempo l'imputato tratto in arresto, doveva essere dedotta, a norma dell'art. 180 c.p.p., prima della sentenza di primo grado. La Corte ha escluso il difetto di correlazione - dedotto dalla difesa di EN - fra reato associativo ritenuto in sentenza (reato associativo definitivamente accertato con la sentenza 24.11.1995 della Corte di Appello di Catanzaro) e quello enunciato nell'imputazione poiché non si trattava di fatto nuovo e su di esso comunque l'imputato aveva potuto svolgere pienamente la propria difesa.
Ha poi confermato le statuizioni di primo grado in ordine alla utilizzabilità dei decreti autorizzativi ed esecutivi delle intercettazioni telefoniche ed ambientali ed ha rigettato le ulteriori censure presentate in appello dai difensori degli imputati RR, RO, EN, SP e CI, rilevando che le intercettazioni ambientali sull'auto di Acri Ottaviano, così come le altre intercettazioni telefoniche ed ambientali, erano state disposte per reati di criminalità organizzata che erano in corso di svolgimento e che le lunghe motivazioni dei provvedimenti avevano dettagliatamente indicato le ragioni di eccezionali urgenza nonché i motivi per cui le intercettazioni dovevano essere eseguite tramiti impianti esterni alla procura della Repubblica, stante l'assenza di postazioni disponibili presso la procura.
Quanto alle captazioni presso la casa circondariale di Carinola fra l'imputato EN ed il figlio luigi, per cui ad avviso della difesa del suddetto imputato non vi sarebbero stati gravi indizi di reato che avrebbero potuto autorizzarla bensì soltanto dei sospetti, ha osservato che non vi era necessità che gli indizi colpissero la persona le cui conversazioni dovevano essere captate. Infine, con riguardo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del testimone di giustizia DD FR - eccepita dalla difesa di TA HE per violazione della L. n. 45 del 2001, art. 16 quater, comma 3, la Corte territoriale ha precisato che il regime dei testimoni era diverso da quello dei collaboratori di giustizia. Quanto al merito delle posizioni dei singoli imputati la Corte territoriale, in ordine al reato associativo di tipo mafioso, dichiaratamente integrando la sentenza di primo grado e seguendo un percorso argomentativo parzialmente diverso, ha ritenuto che le sentenze della Corte di Appello di Catanzaro del 24 novembre 1995 e della Corte di Assise di Appello di Bari, che avevano accertato la esistenza nel cosentino ed in particolare a Cetraro del clan TO, capeggiato prima da FR TO, che era stato condannato per il reato associativo commesso fino all'anno 1992, e poi anche dal figlio TO IG, costituissero soltanto la base di partenza del percorso di verifica del protrarsi del clan anche dopo il 1992, da condursi attraverso l'esame della metodologia delinquenziale utilizzata nello stesso contesto territoriale da soggetti già appartenenti al clan TO o anche diversi.
All'esito di tale indagine, anche attraverso la utilizzazione del notorio proveniente dalle dichiarazioni delle parti lese, della prova logica, della commissione di reati fine, delle dichiarazioni del teste Posteraro, dei risultati delle intercettazioni telefoniche e dei servizi di osservazione e di appostamento dei Carabinieri della Sezione Anticrimine di Reggio Calabria, oltre che delle dichiarazioni attendibili e convergenti dei collaboratori di giustizia MO NC, LA NC, Di IE NT, De OL TE, PI FR esaminati in dibattimento e DA Vincenzo - queste ultime acquisite sull'accordo delle parti -, tutti intranei alla ndrangheta ed alcuni capi di "locali" di tale organizzazione, la Corte Territoriale ha ritenuto provato che tra le organizzazioni mafiose della zona fosse ricompresa, anche dopo il 2002, la famiglia TO di Cetraro che aveva conservato una posizione importante nella ndrangheta quale "locale" capeggiato da TO IG che aveva sostituito il padre TO FR durante la detenzione e che si trattasse in particolare di una associazione mafiosa armata poiché anche in occasione di colloqui intercettati in carcere fra appartenenti al clan TO si faceva riferimento ad armi ed addirittura ad importanti partite di armi.
Ed in tale ambito la Corte territoriale ha individuato come appartenenti al clan TO: in primo luogo il capo promotore ed organizzatore TO IG, che aveva retto la cosca durante la detenzione del padre e poi era diventato il punto di riferimento degli affilati;
RO NC detto parafango, con ruolo di vertice, già condannato per reato associativo dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Bari e colpito da concordanti dichiarazioni di diversi collaboratori (PI FR, RG, PE, OR, LL e DI Gi.), oltre che coinvolto dalla intercettazione ambientale delle conversazioni fra SC ID FR ed il figlio luigi;
FO ER TE, con lo specifico ruolo, in specie dopo l'arresto di TO IG, di responsabile della direzione della attività associativa ed in particolare del porto di Cetraro anche quale gestore della Eurofish, oltre che di partecipe ed organizzatore dello spaccio di sostanze stupefacenti, la cui prova derivava inequivocabilmente dalle intercettazioni telefoniche, come emergente anche da alcuni intercettazioni in cui si era spacciato per IG TO, del quale non era quindi un mero esecutivo passivo degli ordini quale dipendente della Eurofish, bensì un vero e proprio sostituto;
RU FR LE, alla stregua delle dichiarazioni dei testi DD, PR e VA e delle propalazioni convergenti del collaboratore di giustizia PI FR, che lo avevano indicato come capo o controllore della zona di Cittadella;
ed in infine EN ID FR, alias NF, che era stato attinto dalle dichiarazioni convergenti ed anche dirette dei collaboratori RG OL, LI, PI FR (capo dell'omonima cosca che aveva collocato EN fra le persone importanti del clan TO), MO FR (che aveva versato somme per la latitanza del suddetto imputato e si era messo a disposizione fra il 1999 ed il 2000) ed infine DA Vincenzo che lo aveva collocato in posizione paritetica a IG TO nella gerarchia interna del clan TO, oltre che dal contenuto delle conversazioni intercettate fra il suddetto ed il figlio luigi nella casa Circondariale di Carinola in cui i due parlavano di partite di armi e di esplosivi oltre che di episodi collegati alla vita del sodalizio di cui si tratta.
In ordine ai reati scopo per cui ha confermato la condanna in appello (usure, estorsioni) ha utilizzato le dichiarazioni delle vittime, fra cui quelle del testimone di giustizia DD e della di lui moglie, ritenute attendibili, i numerosi riscontri documentali e talvolta peritali ed anche il contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali talvolta inequivocabili ed altre volte interpretate dalle due sentenze di merito in modo conforme.
Quanto alla posizione di OT, che deve rispondere di porto e detenzione di pistola, ha utilizzato il contenuto di una captazione sull'auto Audi su cui si trovava insieme a CI il 13.12.2003 alle ore 2,10 della notte, il cui contenuto è stato ritenuto inequivocabile in ordine al possesso di una pistola che era andato a gettare via allarmato per la presenza dei Carabinieri. In relazione al RD, che deve rispondere di rivelazioni di segreto di ufficio, la sentenza impugnata, ha ritenuto corretto l'impianto accusatorio per cui la richiesta di visita doveva restare riservata, tanto che i Carabinieri avevano portato a mani al medico la richiesta del Tribunale di Sorveglianza e soltanto il RD, che lavorava proprio in quell'ufficio, poteva avere telefonato dall'ufficio al genero della moglie di TO poiché era l'unico che si chiamava MA e colui che aveva telefonato si era appunto qualificato MA.
Con riguardo alla posizione di RR, che deve rispondere di due episodi di detenzione di cocaina a fini di spaccio, la Corte territoriale ha utilizzato il contenuto delle conversazioni intercettate sulla autovettura di Acri Ottaviano che aveva definito separatamente la sua posizione, ritenute inequivocabili con riguardo alla cessione della cocaina, nonché i risultati delle attività di pedinamenti, appostamento e perquisizioni della RD di finanza.
Ha escluso nel contempo il riconoscimento della diminuente per il rito abbreviato condizionato alla trascrizione di quattro intercettazioni, già negata dal GUP, riproposta nel corso del giudizio di primo grado all'udienza del 16.11.2005 e disattesa dai primi giudici con ordinanza in data 19.12.2005 e poi reiterata in sede di discussione finale, richiamando in primo luogo la ordinanza del 19.12.2005, che - a parte la mancanza di prova sulle ragioni per cui non sarebbero state sufficienti le trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria e gli altri documenti inseriti nel fascicolo - aveva ritenuto, stante la estrema complessità del procedimento, non conforme alle esigenze di economia processuale tipiche del rito richiesto, la disarticolazione della complessa attività di trascrizione del perito che non era ancora ultimata, ammettendo il rito abbreviato condizionato alle sole prove documentali;
ed ha quindi rilevato che comunque la ordinanza di diniego era condivisibile perché la parte avrebbe potuto ascoltare le registrazioni, estrarre copia delle stesse, trasferirle su nastro e provvedere anche direttamente alle trascrizioni, chiedendo eventualmente il rito abbreviato condizionato alla produzione documentale, così consentendo quella rapida definizione che rispondeva alle esigenze del rito richiesto.
Infine, in relazione alla posizione degli imputati assolti (RC SC PP, DE DO, TA HE, IG PP e IP UG) per cui ha presentato ricorso per cassazione il procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, la Corte territoriale ha ritenuto contraddittorie le prove basate su elementi che giustificavano anche una diversa interpretazione.
5. Con riguardo al trattamento sanzionatolo la Corte territoriale ha poi trattato le singole situazioni, accogliendo in alcuni casi la richiesta di riduzione di pena o di concessione di attenuanti e respingendo in altri casi le richieste con riferimento alla gravità dei fatti ed alle personalità inquietanti degli autori. Con specifico riguardo alla posizione del CI la sentenza impugnata (pag. 96 e seguenti), ritenuto di applicare la disciplina del reato continuato invocato dal ricorrente, facendo dichiarata applicazione del principio del divieto di reformatio in peius della pena in appello, in assenza di appello del P.M., anche con riferimento ai singoli elementi del compaio, ha determinato come pena base per il reato più grave quella di quattro anni di reclusione fissata dal primo giudice, pur se inferiore al minimo edittale per il reato di estorsione e su questa ha applicata l'aumento per l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 500,00 di multa su cui si era già formato il giudicato interno e quindi l'aumento per i reati satelliti nella misura complessiva di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa.
6. Hanno proposto ricorso per cassazione: il procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro con riguardo alla posizione degli imputati TO, RC, FO, RU, DE, TA, IG, RO e IP;
la parte civile presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti di TO, RC, FO, RO, EN e RU;
nonché le difese degli imputati TO, FO, RU, RO, EN, RD, CI, SP, OT, RR e CA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Ricorso della parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri. La presidenza del Consiglio dei Ministri, partendo dal presupposto che la sentenza di appello, disponendo sul punto in riforma della sentenza di primo grado, avesse voluto confermare solo la condanna al risarcimento dei danni a favore del Ministero dell'Interno ed a carico dei condannati per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., escludendo la presidenza del Consiglio dei Ministri a cui favore peraltro aveva già disposto il risarcimento dei danni la sentenza di primo grado, ha chiesto che venisse disposta la condanna degli imputati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 416 bis c.p. anche a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella misura di Euro 10.000.000, così come liquidati con la sentenza di primo grado.
8. Ricorso del procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro.
Con il primo motivo di ricorso il procuratore Generale ha impugnato la pronuncia assolutoria di appello nei confronti degli imputati RC (capi 1 e 41 del decreto Gip n. 1472/02 e capo 21 del decreto Gip n. 3393/03 e cioè reato associativo, usura VA PR e truffa Grammellini), TA (capi 41 bis e 90 del decreto Gip n. 1472/02 e cioè usura DD ed usura VA PR), DE (capo 47 del decreto Gip n. 1472/02, usura VA PR), IP (capo 48 del decreto Gip n. 1472/02 e cioè usura VA PR) e IG (capo 44 del decreto Gip n. 1472/02 e cioè usura VA.
Il procuratore Generale su tale punto ha contestato la valutazione delle prove eseguita dal giudice di appello, lamentando in particolare che fossero stati obliati e/o immotivatamente trascurati elementi emergenti dalla sentenza di primo grado o comunque elementi che avrebbero potuto portare, se adeguatamente valutati, alla conferma della pronuncia di condanna.
Con il secondo motivo di ricorso il procuratore Generale ha poi lamentato la violazione dell'art. 81 cpv c.p. laddove la sentenza di appello aveva applicato la disciplina del reato continuato a favore degli imputati TO, RO, RU e FO, rilevando che, onde ritenere la unitarietà del disegno criminoso fra reato associativo e reati fine, non era sufficiente un generico piano di attività delinquenziale proprio della associazione bensì occorreva che le azioni criminali fossero già comprese, nei loro elementi essenziali ed individualizzanti, nell'originario piano criminoso della associazione, il che doveva escludersi nel caso in esame stante la varietà di scopi della associazione e la lontananza fra il momento genetico della associazione e quello della consumazione dei reati fine.
9. posizione di TO LU.
Nell'interesse di TO IG sono stati presentati due ricorsi. Il difensore Avvocato Guerrera ha dedotto:
a) nullità della sentenza per mancanza di motivazione e travisamento della prova, per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p. e dell'art. 192 c.p.p., nn. 3 e 4:
era erronea la affermazione della sentenza impugnata per cui la sentenza del 1987 della Corte di Assise di Appello di Bari, nel cui ambito aveva riportato condanna anche TO IG, avrebbe escluso la natura mafiosa del clan TO ratione temporis, poiché invece la esclusione era avvenuta in quanto era stato ritenuto trattarsi di una semplice associazione per delinquere, il che consentiva di escludere che fino al 1984 esistesse la associazione mafiosa TO;
TO IG non era compreso fra gli imputati che avevano riportato condanna per la associazione mafiosa denominata clan TO con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, per cui mancava di prova l'assunto che fosse esistita una associazione della ndrangheta denominata clan TO operante a Cetraro con a capo TO IG dal 1998 al 2004;
i collaboratori di giustizia che avevano deposto sul punto erano inattendibili, non avevano coinvolto IG TO e non erano riscontrati;
b) apparenza della motivazione anche in ordine al reato di usura;
c) mancanza di motivazione anche in ordine alla ritenuta aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Il difensore avv. Aricò ha lamentato con unico motivo ugualmente mancanza e manifesta illogicità della motivazione per non avere in particolare il giudice di appello dato risposta alle censure contenute nell'appello con riguardo alla insussistenza di una pregressa associazione di stampo mafioso, che era stata esclusa dal precedente giudicato ed alla sua riferibilità al TO IG, al riferimento al notorio ed alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, considerato pure che il TO era stato ritenuto responsabile, altrettanto illogicamente, di un solo reato scopo.
10. posizione di ER ER TT.
Ha presentato personalmente ricorso il FO, mentre un secondo ricorso è stato presentato dai difensori Avvocati PP Fonte e Sabrina Mannarino.
Gli avvocati Fonte e Mannarino hanno dedotto:
erronea applicazione della penale e carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato quanto al reato associativo poiché si trattava di un mero dipendente della Eurofish che era una impresa lecita di esclusiva proprietà della famiglia TO e neppure il traffico di stupefacenti poteva essere ritenuto elemento indiziante poiché la stessa sentenza impugnata aveva riconosciuto che la associazione non si occupava di traffico di stupefacenti, pur ritenendo poi contraddittoriamente che controllasse tale traffico nel suo territorio;
non vi era prova dei reati di detenzione di stupefacenti;
era stato comunque erroneamente escluso che si trattasse di fatto di lieve entità.
Con il ricorso personale il FO ha lamentato: erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p. e mancanza di motivazione in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi di tale reato, considerato anche che il FO, che era giovanissimo, non era coinvolto nei fatti di cui alle sentenze della Corte di Assise di Bari e della Corte di Appello di Catanzaro, rispettivamente del 1982 e del 1992, che non vi era prova che il preteso clan TO avesse esercitato la sua attività dopo il 1992 e che non vi erano elementi di prova a carico del FO;
violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione alla valutazione della prova;
manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva assolto il RC dal reato associativo, poiché lo aveva ritenuto mero rappresentante della Freemar, da cui era poi derivata la Eurofish, in base cioè ad elementi che avrebbero dovuto condurre anche alla assoluzione del FO;
illogica valutazione della prova in ordine alle intercettazioni telefoniche che potevano essere diversamente interpretate. 11. posizione di GG FR PA.
Hanno proposto due separati ricorsi i difensori avvocato MA Manna ed Avvocato PP Gianzi.
L'avvocato Manna ha lamentato:
nullità del processo per violazione degli artt. 295 e 296 c.p.p. poiché, pur essendo stato l'imputato dichiarato irreperibile con un verbale di vane ricerche in data 2 settembre 2004, non era mai stato emesso il decreto di latitanza, il che non consentiva le notifiche presso i difensori del RU come era avvenuto;
non era vero che si trattava di nullità intermedia ex art. 180 c.p.p. poiché atteneva alla partecipazione dell'imputato e quindi rientrava nelle nullità assolute ex art. 179 c.p.p.;
nullità del procedimento per violazione dell'art. 414 c.p.p. poiché la posizione del RU nell'ambito del procedimento n. 3339/03 era stata archiviata con decreto del Gip di Catanzaro in data 5.7.2005 e quindi il procedimento a carico del suddetto era stato incardinato in assenza di decreto di riapertura delle indagini e cioè in presenza di una preclusione all'esercizio della azione penale;
carenza di motivazione in ordine al reato associativo ed ai singoli episodi delittuosi contestati al RU, nonché erronea valutazione e travisamento della prova sul punto;
violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p. in ordine al trattamento sanzionatorio poiché il semplice richiamo alla biografia criminale non poteva essere sufficiente ad escludere i benefici invocati. L'avvocato Gianzi ha dedotto:
la notifica dell'avviso dell'udienza preliminare e del decreto di citazione a giudizio di primo grado al difensore era nulla in assenza del decreto di latitanza dell'imputato, mai emesso, con conseguente nullità dell'intero processo;
violazione degli artt. 414 e 526 c.p.p. e mancanza di motivazione della sentenza impugnata sul punto;
violazione dell'art. 416 bis c.p. e del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e illogicità della motivazione con particolare riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle persone offese.
12. posizione di ET AN.
Nell'interesse del RO hanno presentato ricorso gli avvocati Guerrera e PP Bruno.
L'avvocato Guerrera ha lamentato:
1) nullità della sentenza per mancanza di motivazione e travisamento della prova in ordine alla appartenenza dell'imputato al c.d. clan TO, per avere ritenuto che la Corte barese - che aveva condannato il RO per associazione a delinquere semplice - avesse escluso il carattere mafioso del gruppo criminale operante in Cetraro soltanto perché il fatto era stato contestato in data precedente alla entrata in vigore della Legge Rognoni La Torre, mentre invece ciò non era vero (motivo speculare a quello presentato dallo stesso difensore nell'interesse del coimputato TO), per non avere considerato che il RO non era stato condannato con la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del novembre del 1995 che avrebbe accertato la esistenza in Cetraro di una associazione a delinquere di stampo mafioso denominata clan TO almeno fino al 1992, fatto per cui non era stato neppure indagato, per avere altrettanto erroneamente ritenuto che vi fosse continuità fra i gruppi criminali facenti capo al TO, per avere illogicamente interpretato ed utilizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e per avere trascurato le prove a difesa dedotte dall'imputato con riguardo alla cessazione della pericolosità sociale ed alla intervenuta riabilitazione, nel 2005, dalla misura di prevenzione applicata in precedenza;
2) mancanza di motivazione anche in ordine alla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 5 che erano basate sul preteso ruolo di vertice del RO che invece era stato escluso dalla sentenza di primo grado che lo aveva condannato come mero partecipe;
3) nullità della sentenza per omesso esame delle censure contenute nell'atto di appello circa la sussistenza del reato di usura e della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Il difensore Avvocato PP Bruno ha dedotto: nullità dell'intero giudizio per avere la Corte di Assise di Cosenza - davanti alla quale il GUP Distrettuale di Catanzaro aveva rinviato a giudizio il RO per i reati oggi giudicati e per omicidio volontario, dichiarando la propria incompetenza per i reati diversi dall'omicidio - disposto la trasmissione degli atti al tribunale di Paola invece che al P.M., come imposto con le sentenze delle Corte Costituzionale n. 76 del 1993 e n. 70 del 1996, così fra l'altro impedendo all'imputato la possibile scelta del rito alternativo per i reati diversi dall'omicidio;
inutilizzabilità di tutte le intercettazioni telefoniche ed ambientali in quanto eseguite in violazione di legge e per carenza di motivazione dei decreti autorizzativi, non essendo in particolare sufficiente che il Brig. UA avesse affermato su un foglio in bianco, senza nessun timbro o firma autorizzata, che tutti gli impianti della procura della Repubblica erano occupati per altri procedimenti;
mancanza di motivazione, violazione dei criteri di valutazione della prova ed errata ricostruzione dei fatti con riguardo al reato associativo ed ai pretesi reati fine;
violazione del principio del ne bis in idem poiché la posizione del RO era stata archiviata nel procedimento n. 3393/03 c.d. Godfhater e poi riaperta nel procedimento n. 1472/02 c.d. Azimuth nel quale il RO aveva riportato condanna per il reato associativo, pur trattandosi della stessa associazione, come aveva ritenuto anche la sentenza impugnata;
mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenute aggravanti del reato associativo ed alla aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 per i reati satelliti;
mancanza di motivazione in ordine alla misura della pena, alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla misura dell'aumento per la continuazione.
13. posizione di EN ERO.
Anche nell'interesse di SP ER sono stati presentati due separati ricorsi.
Il difensore Avvocato Enzo Lo Giudice ha lamentato contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nonché violazione dei criteri di valutazione della prova poiché i testi di accusa erano portatori di un interesse a mentire e nella specie erano caduti in contraddittorietà e le loro dichiarazioni non erano riscontrate;
erroneamente erano state utilizzate le dichiarazioni del teste PR che durante il dibattimento aveva utilizzato appunti consegnatigli dal teste VA, il che dimostrava che le loro deposizioni erano concordate;
mancava qualsiasi motivazione relativamente alle statuizioni civili e la condanna era stata disposta in assenza di prova del danno. Il difensore avvocato PP Bruno, con ricorso cumulativo riguardante anche altri coimputati, quanto alla specifica posizione di SP ha dedotto con il motivo n. 5 la violazione dei criteri di valutazione della prova ed in particolare delle dichiarazioni delle parti offese VA ed PR che erano state ritenute non credibili per la posizione di altri imputati ed invece credibili per la posizione di SP.
14. posizione di AI DO FR.
Nell'interesse di EN ID FR sono stati presentati due ricorsi.
Il difensore avv. NI Bruno ha lamentato nullità dell'intero processo per violazione dell'art. 23 c.p.p., come modificato con sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 1993, analogamente a quanto dedotto dalla difesa dell'imputato RO, eccependo in via subordinata la illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui verrebbe impedita la regressione del processo per i reati di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis. Ha altresì dedotto la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado laddove avevano escluso il difetto di correlazione fra il fatto accertato in sentenza (reato associativo accertato con la sentenza 24.11.1995 della Corte di Appello di Catanzaro) e quello enunciato nella imputazione.
Infine ha lamentato manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione della prova della sussistenza del reato associativo.
Il difensore Avvocato Aricò ha lamentato con due separati motivi:
violazione dell'art. 267 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3 e art. 416 bis c.p., nonché mancanza ed illogicità della motivazione, poiché
le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia erano quasi integralmente de relato, era illogica la affermazione della sentenza impugnata circa la convergenza delle propalazioni, mentre il giudicato assolutorio del giudice di merito in ordine ai colloqui in carcere fra l'imputato ed il figlio e la mancanza di responsabilità in ordine a reati fine minavano il giudizio di responsabilità in ordine al reato associativo espresso dai giudici di merito, mancando comunque qualsiasi prova che si trattasse di un sodalizio armato;
mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché il giudice di appello si era limitato ad affermare che appariva corretta la applicazione dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., senza considerare la qualità di mero partecipe dell'imputato e la esclusione di qualsiasi reato fine. 15. posizione di DI EL.
Il difensore del RD, avv. NI Bruno, ha lamentato manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, poiché la telefonata dalla Asl poteva averla fatta chiunque attribuendosi il nome di EL ed anche le statuizioni civili erano immotivate con riguardo alla sussistenza del nesso causale fra condotta e danno ed alla entità del danno. 16. posizione di RI EL ON.
Il difensore del CI, avvocato Locco, ha dedotto:
inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali di cui ai decreti n. 236/03 e 545/02 reg. int. DDA Catanzaro sulla autovettura in uso al coniuge del CI e sulla utenza intestata a D'UR AN ma ritenuta in uso al CI ed ai successivi decreti di convalida e di proroga, per violazione dell'art. 266 c.p.p., comma 2, in relazione al D.L. n. 152 del 1991, art. 13, artt.267, 268 e 371 c.p.p., poiché nel primo caso non si trattava di delitti di criminalità organizzata, non essendo sufficiente il richiamo a "flussi di denaro di consorterie criminali", dovendosi al contrario escludere che all'interno della vettura della moglie del CI si svolgesse la attività criminosa e non era comunque provata la indisponibilità egli impianti della procura, ne' sussistevano ragioni di eccezionali urgenza;
escluso il contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche mancava qualsiasi prova della commissione da parte dell'imputato dei reati di cui era stato ritenuto responsabile, essendo pure erronea la valutazione della attendibilità e del contenuto delle dichiarazioni del teste di giustizia DD e degli altri testi utilizzati dalla sentenza impugnata;
doveva essere comunque esclusa la aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 poiché non vi era prova del ricorso alla metodologia mafiosa al momento della eventuale pattuizione degli interessi usurari, semmai utilizzata successivamente, così come mancava la prova di un autonomo reato di estorsione, coincidendo le pretese minacce alle persone offese per ottenere il pagamento delle somme con il contenuto della aggravante di cui all'art. 7 citata;
era erroneo anche il trattamento sanzionatolo poiché erano state immotivatamente escluse le attenuanti generiche e, nel rideterminare la pena su appello del solo imputato, la sentenza impugnata aveva violato l'art. 597 c.p.p., comma 3, poiché, avendo ritenuto reato più grave quello di estorsione, avrebbe dovuto applicare la pena base di due anni di reclusione già irrogata in primo grado per tale reato e non quella di quattro anni, così come non avrebbe potuto applicare l'aumento per la circostanza aggravante ad effetto speciale in misura superiore ad un terzo.
Con successiva memoria depositata il 27.1.2009 il difensore del CI ha ribadito la violazione del divieto di reformatio in peius rilevando che, neppure in caso di scioglimento della continuazione, sarebbe stato possibile applicare per i reati satelliti una pena superiore a quella applicata in primo grado. 17. posizione di PA US.
Nell'interesse del OT l'avvocato Guerrera ha lamentato con unico motivo mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla interpretazione del contenuto delle intercettazioni ambientali poiché il OT non si trovava nella macchina del CI, bensì all'esterno da cui proveniva la sua debole voce e costituiva una mera supposizione la identificazione della "gatta nera" con una pistola.
18. posizione di RE ON.
Il difensore Avvocato ST la dedotto con tre separati motivi:
1) violazione ed errata interpretazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite sull'auto di Acri Ottaviano ex art. 271 c.p.p., stante la assenza di motivazione nei decreti autorizzativi delle ragioni di eccezionali urgenza che avrebbero giustificato l'uso di impianti esterni alla procura, considerato anche le intercettazioni avevano poi avuto inizio a distanza di quindici giorni dalla autorizzazione ed erano state altrettanto immotivamente prorogate e mancava comunque nei decreti pure qualsiasi motivazione in ordine alla sussistenza della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 soltanto menzionata, che avrebbe giustificato il regime intercettativo speciale;
2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla interpretazione del contenuto delle intercettazioni che non era stata corretta;
3) erroneamente era stato escluso il rito abbreviato condizionato poiché il GUP avrebbe dovuto valutare soltanto la necessità della integrazione probatoria e la compatibilità della richiesta con le esigenze di celerità del rito abbreviato, mentre invece nessun obbligo aveva il difensore di attivarsi al fine di fare trascrivere le conversazioni da un suo consulente.
19. posizione di PA PA.
Il difensore del CA, avvocato Guerrera, ha lamentato vizi della motivazione della sentenza impugnata sotto due diversi profili:
la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di usura era stata ritenuta sulla base delle dichiarazioni della persona offesa che erano inutilizzabili perché costituenti risposta a domande suggestive del presidente del collegio giudicante e comunque la valutazione di attendibilità dei testi era stata frettolosa e non erano state considerate le contraddizioni in cui erano incorsi;
le attenuanti generiche erano state immotivatamente escluse sulla sola base della biografia criminale del CA, senza spiegare le ragioni per cui i precedenti penali sarebbero stato ostativi alla concessione del beneficio richiesto.
20. Hanno presentato memorie difensive le difese degli imputati DE e TA chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato dal procuratore Generale nei loro confronti poiché si trattava di censure in fatto precluse davanti alla Corte di legittimità.
21. Partendo dall'esame del ricorso del procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, il primo motivo è inammissibile. Il procuratore Generale lamenta che siano stati valutati in maniera incongrua ovvero trascurati elementi che avrebbero potuto portare alla condanna degli imputati RC, TA, DE, IP e IG in ordine ai reati sopra indicati ed in particolare in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 41 del decreto Gip n. 1472/02 e capo 21 del decreto Gip n. 3393/03 (e cioè reato associativo, usura VA PR e truffa Grammellini) per RC, ai reati di cui ai capi 41 bis e 90 del decreto Gip n. 1472/02 (e cioè usura DD ed usura VA PR) per TA, al reato di cui al capo 47 del decreto Gip n. 1472/02 (usura VA PR) per DE, al reato di al capo 48 del decreto Gip n. 1472/02 (e cioè usura VA PR) per IP ed al reato di cui al capo 44 del decreto Gip n. 1472/02 (e cioè usura VA PR) per IG.
All'uopo il procuratore Generale ricorrente indica una serie di elementi fattuali che, a suo avviso, avrebbero potuto condurre ad una diversa soluzione se valutati in modo diverso, però tutti i suddetti elementi sono stati presi in esame dalla Corte territoriale che ne ha dato una diversa interpretazione, non ritenendoli in particolare decisivi nell'ambito del procedimento indiziario perché contraddetti da altri elementi ovvero non particolarmente significativi ai fini di una pronuncia di colpevolezza degli imputati e tale valutazione non è censurabile in sede di legittimità.
La verifica che la Corte di Cassazione è abilitata a compiere sulla correttezza e sulla completezza della motivazione non può infatti essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito, nè la Corte può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sulla attendibilità delle fonti di prova, giacché esso è riservato al giudice di merito, mentre il sindacato demandato alla Corte di Cassazione è limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare la esistenza di un logico apparato argomentativo di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula in particolare dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a base della decisione la cui valutazione è rimessa al giudice del merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali:
l'illogicità, quale vizio denunciabile, deve essere cioè evidente, di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando influenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzione difensive, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (v. Cass. sez. un. 23 novembre 1995, Fachini;
Cass. sez. un. 30 aprile 1997, Dessimone;
Cass. sez. un. 24 novembre 1939, Spina). Ne consegue che nel caso in esame i pretesi vizi di motivazione della sentenza impugnata denunciati dal Procuratore Generale ricorrente, nella parte in cui gli imputati RC, TA, DE, IP e IG sono stati assolti da alcuni dei reati loro ascritti, tali non sono ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e).
La Corte di merito ha coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame e le pretese illogicità si risolvono, nella sostanza, nella denuncia di inadeguata valutazione delle risultanze processuale, non prospettabile, come tale, nel giudizio di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso del procuratore Generale è infondato. È del tutto pacifico il principio di diritto per cui l'istituto della continuazione, con riguardo al reato associativo ed ai reati fine della associazione, è invocabile soltanto quando i reati fine erano compresi nell'originario disegno criminoso, almeno nei loro elementi essenziali, fin dal momento dell'adesione del soggetto alla associazione e cioè fin dall'inizio della attività criminosa da parte del singolo soggetto aderente alla associazione, e ciò in ossequio al principio del favor rei che deroga a quello del cumulo materiale delle pene in considerazione di una minore pericolosità insita nella programmazione unitaria di più reati rispetto a quella insita in successive e reiterate deliberazioni criminali autonome, però la Corte territoriale ha fatto applicazione proprio di tale principio in quanto ha ritenuto che i reati di usura fossero già compresi, fin dall'inizio, nell'originario programma associativo degli imputati a cui favore è stata applicata la continuazione, che vedeva nell'usura una delle sue principali finalità (pagg. 140, 154, 161 e 172 della sentenza impugnata).
D'altronde la attività associativa è stata contestata in termini temporale sostanzialmente coincidenti con quella dei reati fine per cui la sostanziale contemporaneità e la convergenza fra il reato associativo e quelli fine supporta la tesi della programmazione unitaria fra reato associativo e reati fine.
La valutazione per cui le usure erano già programmate all'inizio della attività associativa, almeno nelle linee essenziali, con riguardo alla individuazione quanto meno delle categorie dei soggetti cui dovevano essere indirizzate, attiene ad una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, in presenza di una motivazione non illogica.
La circostanza che le finalità della associazione mafiosa fossero diverse e spaziassero anche in campi diversi dall'usura non esclude dal suo canto la programmazione iniziale delle usure, mentre non può essere condivisa la osservazione del ricorrente per cui, ai fini del riconoscimento della continuazione, dovrebbe aversi riguardo al momento in cui è nata la associazione mafiosa, dovendosi invece avere riguardo al diverso e successivo momento in cui il singolo soggetto ha aderito alla associazione e fatto proprio quel programma che comprendeva, in quel momento, anche certi reati fine già definiti almeno nelle loro linee essenziali.
In definitiva il ricorso del procuratore Generale deve essere rigettato.
22. posizione di TO LU.
22.1 Con il primo motivo di entrambi i ricorsi la difesa del TO lamenta che la responsabilità del suddetto imputato, in ordine al reato di associazione mafiosa, sia stata desunta dalla pregressa esistenza di una associazione - ritenuta mafiosa - denominata clan TO, che sarebbe stata accertata, con decorrenza dal 1984, con sentenza della Corte di Assise di Appello di Bari del 1987, mentre invece ciò sarebbe erroneo poiché tale Corte aveva ritenuto che il clan TO fosse una mera associazione a delinquere, per esclusione del carattere mafioso e non già perché non era, ratione temporis, ancora entrata in vigore la L. n. 203 del 1991. Tale errore, unito alla circostanza che TO IG non aveva riportato condanna ed anzi non era stato neppure imputato nell'ambito del processo definito con la successiva sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che aveva invece accertato la esistenza del clan mafioso TO, minerebbe alla radice l'accertamento della responsabilità di TO IG in ordine al reato di associazione mafiosa comportando l'annullamento della sentenza impugnata. In effetti la prima sentenza sopra citata non aveva accertato esplicitamente la esistenza del clan TO come costola della ndrangheta calabrese nei lontani anni 80, ma ciò non toglie che la sentenza impugnata dovesse partire da quel periodo per ricostruire la storia del clan TO e cioè del gruppo criminale, capeggiato inizialmente da TO FR, padre di TO IG, che, nato come semplice gruppo criminale, era diventato in seguito organico agli equilibri regionali della ndrangheta, come è proprio delle zone in cui la mafia è radicata saldamente nel territorio e finisce per fagocitare ogni forma criminale che non può proliferare se non nell'ambito o comunque con il beneplacito della organizzazione mafiosa di riferimento.
L'erroneo riferimento al gruppo criminale TO del 1980 come gruppo mafioso, in sostanza, non inficia la ricostruzione operata dai giudici di merito che hanno seguito la nascita e la evoluzione del clan TO per affermare - il che è l'unica circostanza che interessa, con riferimento alla imputazione nell'attuale procedimento che non riguarda gli anni 80 bensì un periodo di molto successivo - che la prova della esistenza del clan TO, anche dopo il 1992, era basata, oltre che sul carattere mafioso di tale associazione criminale fino al 1992, il cui riconoscimento era formalmente avvenuto con la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva condannato come capo di tale associazione TO FR, padre di TO IG, e sulle concordanti dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia (LA NC, MO NC, Di IE NT, De OL TE e PI FR) che avevano riferito sulla operatività del clan TO come clan mafioso, con riguardo al periodo oggetto della attuale contestazione, anche sul contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, sulla commissione di reati fine aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 e sulle dichiarazioni delle persone offese di tali reati fine accertati nell'attuale processo, che dimostravano come il clan TO avesse continuato ad operare nel territorio attraverso il controllo dello stesso con la forza della intimidazione caratteristica delle organizzazioni mafiose, alla quale corrisponde, con nesso causale, un diffuso assoggettamento nell'ambiente sociale e quindi una situazione generale di omertà che consente alla associazione mafiosa di vivere anche di attività formalmente lecite, quali il controllo delle attività economiche, al contrario di quanto avviene con le ordinarie associazioni per delinquere (pagg. 111, 112, 113 e 144 della sentenza impugnata).
La sussistenza di diversi elementi probatori, autonomi rispetto all'accertamento del carattere mafioso originario del clan TO negli anni 80, esclude in sostanza che l'erroneo riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, all'accertamento giudiziale del carattere mafioso del clan TO fin da quel periodo possa trasferirsi sulla diversa ed autonoma prova come sopra indicata, del tutto autosufficiente rispetto all'elemento oggetto di censura da parte della difesa del TO.
Anche la tesi per cui le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sarebbero non attendibili, non riscontrate e comunque non avrebbero coinvolto IG TO appare pretestuosa.
La attendibilità dei collaboratori è affrontata a pagine 118, 123, 132 e seguenti della sentenza impugnata e non può essere censurata in sede di legittimità in presenza di una "doppia conforme" valutazione positiva di merito.
Sul punto è d'altronde sufficiente richiamare specificamente, per tutte, le dichiarazioni di due collaboratori di rilievo quali Di IE A. e DA:
il primo, proprio nel momento della sua investitura in seno alla ndrangheta aveva appreso che la famiglia TO di Cetraro rivestiva un ruolo importante in seno a tale associazione mafiosa;
il secondo, esponente importante della ndrangheta con il ruolo del "vangelo", aveva saputo che nell'anno 1998 o 1999 era stato aperto a Cetraro un nuovo "locale" con a capo IG TO in sostituzione del padre all'epoca detenuto e successivamente aveva avuto contatti diretti con IG TO o con i suoi collaboratori a partire dall'anno 1999.
Inoltre il collaboratore casella aveva trattato direttamente affari mafiosi con IG TO, essendo il padre detenuto, fin dal 1994 ed i collaboratori RG e PE avevano ricordato come TO IG, nonostante la sua giovane età, avesse una carica speciale "di diritto", il che suscitava invidia in uomini della ndrangheta ben più anziani, finche numerosi altri collaboratori avevano riferito notizie dirette in merito all'intervento di TO IG in relazione ad importanti vicende mafiose, quali la vicenda IA la vicenda Sala Consilina, l'interessamento per impedire che venisse ucciso NI CO, la vicenda dell'apertura del "locale di Castrovillari", il che confermava non solo che TO IG aveva il ruolo di capo di un clan della ndrangheta, ma anche l'importanza di tale ruolo nella organizzazione di appartenenza. Non è poi vero che i collaboratori non abbiano coinvolto TO IG poiché hanno fatto riferimento al suddetto proprio come capo "di diritto" della famiglia mafiosa di Cetraro, specie dopo la carcerazione del padre, e si sono riscontrati a vicenda trattandosi di numerosi collaboratori che hanno deposto sull'inserimento del clan TO nella compagine ndranghetistica e sul ruolo di capo di TO IG nel periodo interessato dalla imputazione nell'attuale processo.
In tale ambito non interessa che IG TO non fosse stato coinvolto nel processo per associazione mafiosa definito con la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che aveva condannato FR TO, poiché ciò vale ad escludere il giudicato sul punto ma non serve invece per escludere che IG TO, che è nato nel 1962 e che quindi soltanto alla fine degli anni 80 aveva una età che gli consentiva di assumere il ruolo di capo in sostituzione del padre, benché giovanissimo, come hanno riferito i collaboratori, fosse già alla fine degli anni 80 il sostituto del padre ed in seguito, fra la fine del 1990 ed il 2000, il capo indiscusso della famiglia TO, indipendentemente dalla mancanza di investigazioni nel precedente processo ovvero dalla mancata scoperta di elementi probatori in quel momento, che non potevano avere il significato di un proscioglimento dibattimentale definitivo di merito, come vorrebbe la difesa dell'imputato.
Anche la condanna per un solo reato fine è elemento che non scredita in diverso ed autonomo compendio probatorio in ordine al reato associativo poiché è ben possibile ritenere la appartenenza ad un sodalizio mafioso indipendentemente dall'accertamento di reati fine attribuibili al singolo partecipante o addirittura al capo del clan mafioso: se la ripetuta condanna per reati fine costituisce infatti elemento probatorio consistente per ritenere la partecipazione del soggetto che li ha commessi anche alla associazione mafiosa, non è vero il contrario, in quanto la partecipazione alla associazione mafiosa può essere ritenuta anche in assenza di accertamento della responsabilità personale del soggetto in relazione ai reati fine che possono non essere rimasti accertati o possono addirittura non esistere, essendo ben possibile, in base ad una giurisprudenza ormai consolidata, che la associazione mafiosa ottenga proventi di carattere mafioso anche soltanto da attività formalmente lecite, attraverso il controllo del territorio che porta gli operatori economici ad una sorta di desistenza davanti alle attività che interessano la associazione mafiosa.
La sottoposizione di TO IG a libertà vigilata, nel corso della quale avrebbe osservato le prescrizioni, ed una condanna a carico dello stesso nel 2003, passata in giudicato, per usura con esclusione della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, sono ugualmente irrilevanti poiché la responsabilità deve essere accertata nel singolo processo ed in relazione ai singoli episodi. 22.2 Quanto poi alla affermazione di responsabilità del TO in ordine al reato di usura, le censure contenute nel ricorso dell'avvocato Guerrera sono manifestamente infondate e ciò anche con riguardo alla sussistenza della ritenuta aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art. 7.
La sentenza impugnata a pagine 136 e seguenti ha indicato gli elementi probatori (conversazioni intercettate sulla utenza del prevenuto, accertamenti bancari sulla vittima PO NA, intercettazioni ambientali presso la casa circondariale di Vibo Valentia e deposizione testimoniale di CO LE che aveva dichiarato di essere stato a sua volta costretto "perché intimorito da TO IG e dal tono della richiesta" ad effettuare una operazione di "cambio di assegni" rilasciati al TO dall'PO, senza pretendere la firma di girata del TO, con modalità finalizzate a fare perdere le tracce dell'interposizione fra il traente ed il beneficiario) da cui ha desunto che PO NA, come corrispettivo per prestiti in denaro per complessivi cento o duecento milioni di lire (secondo le dichiarazioni della vittima), fosse stato costretto a promettere e quindi consegnare interessi usurari non inferiori al 5% mensile perché intimorito dal metodo mafioso chiaramente emergente dalla trascrizione delle intercettazioni telefoniche, da cui risultava pure che "PO IN aveva accumulato un debito nei confronti di TO IG per oltre 350 milioni di lire;
dichiarazioni tra l'altro non certo smentite, bensì confermate dalla reticenza dell'PO nel corso del suo esame ex art. 201 c.p.p. davanti al GUP distrettuale di Catanzaro in data 9 agosto 2005, allorché aveva ammesso di avere ricevuto dei prestiti dal TO in quanto aveva il vizio del gioco, ma a solo titolo di amicizia, essendo tale reticenza inquadrabile chiaramente nella intimidazione mafiosa di cui era oggetto e comunque smentita dall'entità del debito, come indiscutibilmente accertato, che non trovava altra giustificazione se non nel fatto che il divario fra quanto ricevuto e quanto doveva restituire costituiva la misura degli interessi.
Orbene, di fronte a tale elementi probatori inequivocabili, anche perché risultanti da accertamenti bancari e da intercettazioni "a sorpresa" in cui la veridicità dei colloquianti è fuori discussione, le censure del ricorrente che sostiene la insussistenza della usura e comunque del metodo mafioso, riportando solo parte del compendio probatorio al fine di escluderne la rilevanza, si risolvono in censure di mero fatto oltre che in una inaccettabile applicazione del metodo - non consentito nel giudizio di merito e tanto meno in quello di legittimità - di frantumazione e di selezione degli indizi meno importanti per escluderne la rilevanza e la concludenza. Il ricorso del TO deve essere in definitiva respinto perché infondato sotto tutti i profili addotti nei due scritti difensivi presentati nel suo interesse.
23. posizione di ER ER TT.
23.1 Anche il ricorso presentato dai difensori del FO è infondato.
La sentenza impugnata, a pagine 154 e seguenti, ha indicato tutta una serie di elementi da cui ha desunto, con argomentazione logica ineccepibile, conforme al parametro normativo di cui all'art. 416 bis c.p., che il FO fosse coinvolto nella associazione armata denominata clan TO, nonostante la sua giovane età, che era poi caratteristica anche del suo capo e cioè TO IG, che giustificava il mancato coinvolgimento nei pregressi procedimenti penali che avevano coinvolto altri partecipanti al clan TO di età superiore.
La tesi per cui sarebbe stato un mero esecutore degli ordini del capo nell'ambito della attività lecita della società Eurofish è rimasta smentita dal suo ruolo di supplente o sostituto del capo, soprattutto dopo l'arresto dello stesso, anche nelle attività illecite che erano collegate alla attività apparentemente lecita della Eurofisch, tanto da spacciarsi in alcune conversazioni per NO e cioè TO IG, e da svolgere, specie dopo l'arresto di IG TO, tutte le attività collegate a quelle lecite, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti e il controllo del porto di Cetraro.
23.2 Anche la prova del coinvolgimelo del FO nell'ampio traffico di droga contestato nel capo 12 del decreto n. 3339/03 è stata correttamente desunta da una serie di elementi fattuali analiticamente indicati ed in particolare dalle intercettazioni telefoniche il cui contenuto è specificamente riportato e non contestabile e la cui interpretazione non può comunque essere contestata in sede di legittimità, trattandosi di questione di fatto.
La circostanza che il traffico di droga non rientrasse fra le finalità specifiche del clan TO bensì soltanto nell'area di controllo di tale associazione mafiosa è già stata presa in esame della sentenza impugnata per escludere - correttamente - qualsiasi contraddizione interna della motivazione della sentenza, essendo del tutto usuale che una associazione mafiosa controlli, nell'ambito del suo territorio di riferimento, tutte le attività illecite, pur se non appartenenti ai suoi scopi specifici e primari, per cui la ripetizione di tale censura senza tenere conto delle risposte già offerte dalla sentenza di appello si rivela aspecifica. La pretesa mancanza di prova in ordine alla detenzione di stupefacenti in capo al FO è basata sulla prospettata inconcludenza delle intercettazioni che invece sono numerose, univoche e concordanti, come tali dimostrative di ripetute cessioni di sostanze stupefacenti in quantità rilevante, il che esclude, stante anche la qualità dei soggetti coinvolti, oltre che la ripetizione degli episodi e le quantità cedute, che si potesse trattare di fatto di lieve entità.
23.3 Il ricorso presentato dal FO personalmente, per quanto non riproduce quello già proposto dai suoi difensori con riguardo alla sua allegata posizione di mero dipendente del TO in una attività lecita di vendita del pesce, come tale estraneo agli affari mafiosi, contiene censure di mero fatto. La posizione del RC non può essere assimilata a quella del FO che è stato coinvolto anche nello spaccio di ingenti quantità di sostanze stupefacente, controllato dalla associazione mafiosa, pur se non rientrante strettamente nelle finalità della stessa e che, al contrario del RC, ha svolto il ruolo di specifico responsabile della attività associativa quando TO IG è stato arrestato e svolgeva comunque in modo autonomo, quale delegato dal capo, anche la attività di gestione e di controllo del porto di Cetraro che rientrava fra le attività mafiose nel senso che, se una imbarcazione non stanziale voleva avere accesso al porto di Cetraro, occorreva non già la autorizzazione della Capitaneria di porto, come avviene normalmente, bensì la autorizzazione del FO.
A carico del FO vi sono poi anche le intercettazioni telefoniche che consentono di escludere qualsiasi assimilazione della sua posizione a quella del RC;
a parte il rilievo che ogni posizione è personale per cui la assoluzione di uno degli imputati non può integrare contraddittorietà della motivazione con riguardo alla posizione di altro imputato, anche se in ipotesi colpito dagli stessi elementi probatori, il che comunque è rimasto escluso nel caso in esame poiché le due posizioni sono state colpite da elementi diversi. 24. posizione di GG FR PA.
24.1 Con il primo motivo i due difensori del RU lamentano la nullità dell'intero giudizio per violazione degli artt. 295 e 296 c.p.p. sotto il profilo che, pur essendo stato l'imputato dichiarato irreperibile attraverso un verbale di vane ricerche in data 2 settembre 2004, non era mai stato emesso il decreto di latitanza, il che non avrebbe consentito la notifica del decreto di citazione a giudizio presso i suoi difensori di fiducia, come era avvenuto. Non si sarebbe poi trattato di nullità intermedia ex art. 189 c.p.p., come ritenuto dalla sentenza impugnata, bensì di nullità
assoluta ex art. 179 c.p.p., come tale insanibile. Premesso che il RU ha partecipato personalmente al giudizio di appello, nel corso del quale era detenuto e presente, come risulta anche dalla intestazione della sentenza impugnata, essendo stato arrestato in data 18.12.2006 e quindi subito dopo la sentenza di primo grado emessa il 21.9.2006, tanto che ha ricevuto la notificazione per il giudizio di appello a mani proprie in carcere il 2 agosto 2007, in punto di fatto non è contestato neppure che l'imputato fosse effettivamente irreperibile prima del 18.12.2006, essendo stato ricercato in tutti i luoghi che attenevano alla sua persona senza esito, così come è del tutto pacifico che la notificazione del decreto di citazione a giudizio nel primo grado sia stata eseguita a mani dei difensori di fiducia che aveva nominato. Alla data della richiesta di rinvio a giudizio nel primo grado del processo (25.8.2005) era peraltro già in vigore la nuova disciplina della notificazione presso in difensore di fiducia ai sensi dell'art.157 c.p.p., comma 8 bis (introdotto nella formulazione attuale con la
L. 22 aprile 2005, n. 60), per cui, avendo i difensori di fiducia accettato la notificazione (nè ciò è contestato con il ricorso) si deve ritenere che la notificazione sia correttamente avvenuta presso i difensori dell'imputato poiché in quel momento era stato accertato che non c'era un luogo diverso in cui eseguire la notifica ovvero un diverso domicilio dichiarato o eletto.
Con la suddetta disposizione, che si ispira alla esigenza di bilanciare il diritto di difesa dell'imputato e la speditezza del procedimento, semplificando le modalità delle notifiche e contrastando eventuali provvedimenti dilatori ed ostruzionistici, il legislatore ha voluto valorizzare il rapporto fiduciario fra l'imputato ed il suo difensore prendendo atto della circostanza che la nomina del difensore di fiducia implica l'insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda in primo luogo la comunicazione degli atti e delle fasi del procedimento, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa.
Il difensore può peraltro sottrarsi all'onere ed alla responsabilità di realizzare questa puntuale attività comunicativa verso il proprio assistito, dichiarando immediatamente e preventivamente di non accettare le comunicazioni indirizzate a quest'ultimo.
In tal caso l'art. 157, comma 8 bis, non è applicabile e si procede alle notifiche nelle forme ordinarie.
La disposizione, sospettata di illegittimità costituzionale poiché l'affidamento rivolto dell'imputato al proprio difensore avrebbe natura soltanto ipotetica, non potendosi escludere che in alcuni casi il rapporto difensore - assistito non comporti una effettiva conoscenza da parte del secondo degli atti del procedimento che vengono via via notificati presso il difensore, è stata portata davanti alla Corte Costituzionale che però, con sentenza n. 136 del 14.5.2008, prendendo anche atto dell'autorevole interpretazione offerta in data recentissima dalle sezioni unite di questa Corte in punto di prevalenza della manifestazione della volontà della parte sulla domiciliazione legale per ogni notificazione ad essa successiva, ha ritenuto la disposizione conforme ai precetti costituzionali poiché, da un lato, non vi è assoluta incompatibilità delle presunzioni legali di conoscenza con le garanzie di difesa e, da altro lato, l'onere di diligenza e di cooperazione a carico del destinatario della notificazione impone che il difensore di fiducia sia gravato anche del compito di render edotto il proprio assistito delle conseguenze che, in caso di elezione o di dichiarazione di domicilio, la stessa nomina comporta circa le modalità di notificazione degli atti del procedimento, posto che l'adempimento di tale dovere professionale costituisce garanzia del buon funzionamento del rapporto fiduciario a fini specifici della future notifiche (v. Corte Costituzionale n. 136 del 2008). Ciò posto, una volta che era intervenuta la nomina del difensore fiduciario, tutte le notifiche dovevano essere eseguite presso il difensore, ivi comprese quelle relative all'imputato irreperibile, latitante o evaso (artt. 165 e 159 c.p.p.), poiché quando l'imputato ha avuto conoscenza del procedimento ed ha nominato un difensore di fiducia per quello specifico procedimento, i principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo, prima ancora della interpretazione sistematica delle norme indicate, impongono che la notificazione avvenga presso il difensore.
Già in precedenza era peraltro prevista la notificazione obbligatoria presso il difensore di fiducia nel caso di imputato latitante, evaso o irreperibile, per cui l'allargamento delle ipotesi di notifica presso il difensore di fiducia, anche indipendentemente dalla elezione di domicilio, assume il preciso significato di attribuire a tale difensore un preciso onere - già sussistente in base alla normativa pregressa ed in particolare agli obblighi di deontologia professionale - di portare effettivamente a conoscenza dell'assistito tutti gli atti personali che lo riguardano, anche se non domiciliatario del suo assistito, salva la possibilità di rivolgersi immediatamente al giudice per comunicare che non intende più accettare le notificazioni, in situazioni in cui non può più assolvere tale onere ovvero la possibilità dell'imputato di eleggere un domicilio diverso da quello del suo difensore di fiducia;
opzioni che però nella specie restano irrilevanti poiché ne' il difensore nè l'imputato le hanno utilizzate e comunque non le hanno neppure allegate.
La vocatio in iudicium presso i difensori di fiducia ha in sostanza assicurato, in base ad una giurisprudenza ormai ampiamente consolidata, la effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, in base al rapporto fiduciario che lega l'imputato al suo difensore e che pone l'onere a carico dello stesso di comunicare all'ufficio giudiziario la interruzione dei rapporti con il suo assistito, in conformità alla novella del 2005, mentre la difesa effettiva dell'imputato nel dibattimento di primo grado è stata assicurata dalla presenza dei difensori tecnici che nulla hanno rilevato sul punto.
La pretesa contestazione della nullità fin dall'inizio del procedimento, contenuta nel ricorso dell'avvocato Gianzi, è sul punto generica e non autosufficiente poiché non allega e non indica alcun atto specifico del procedimento in cui sarebbe stata dedotta la nullità prima del giudizio di appello e si pone in contrasto con le asserzioni della sentenza di appello per cui la eventuale nullità sarebbe rimasta sanata in conseguenza della sua mancata deduzione nel grado.
Posto che la notificazione presso i difensori è quindi regolarmente avvenuta in occasione del primo grado del giudizio in base a più argomentazioni convergenti e risolutive e sicuramente era idonea a raggiungere lo scopo, essendo stata eseguita proprio nelle forme previste per l'imputato irreperibile o latitante ed idonee a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, poiché il difensore che abbia interrotto i rapporti con l'irreperibile o il latitante ha il dovere deontologico di rendere edotto di ciò il giudice e di rifiutare la notificazione, per cui nessuna nullità si è verificata o comunque alla stessa è conseguita la sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. (v. Cass. sez. un.n. 119 del 2004, rv. 229539), si tratta ora soltanto di verificare se la mancata emissione del decreto di latitanza abbia determinato la nullità assoluta ed insanabile del processo invocata dal ricorrente quanto meno sotto tale diverso profilo.
Sul punto la giurisprudenza consolidata ha più volte rilevato che il provvedimento dichiarativo della latitanza ha carattere strumentale, in funzione del perseguimento di determinate finalità, per cui non avrebbe senso una dichiarazione di latitanza fine a se stessa, avulsa dalle esigenze di rispetto della garanzie di legge, in relazione sia alla sussidiaria garanzia notificatoria che al conferimento al difensore della rappresentanza del condannato.
Dall'interpretazione dell'art. 296 c.p.p. si ricavano due distinti profili della disciplina della latitanza: uno sostanziale, afferente alla qualità del latitante connessa alla consapevole sottrazione ad una delle misure previste dal comma 1, ed un profilo formale, inerente alla mera declaratoria di quella condizione, i cui effetti processuali sono previsti per il latitante rispetto alla misura custodiale e non già con riguardo alla sentenza (v. Cass. sez. 5^ n. 283 del 2000, rv. 215831) o anche alla citazione nel giudizio. Nei procedimenti diversi da quelle custodiali la designazione di un difensore insieme alla disposizione di procedere alle notifiche degli atti presso il difensore, specie se addirittura di fiducia, costituisce poi pacifico equipollente del provvedimento di latitanza, poiché, ferma la imprescindibilità del verbale di vane ricerche (che nella specie è stato eseguito ed era completo, come riconosciuto anche dal ricorrente), non è più necessaria una formale dichiarazione di latitanza ai fini del giudizio e dunque è legittima la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza mediante consegna al difensore (v. Cass. sez. 1^, n. 40131 del 2005, rv. 232465), essendo la notificazione in caso di irreperibilità completamente assimilabile a quella in caso di latitanza (v. Cass. sez. 1^, n. 1382 del 2005, rv. 234064). Ne discende che la vocatio in ius è correttamente avvenuta anche nel giudizio di primo grado, nel corso del quale l'imputato si era sottratto alla cattura, poiché al di là della formale emissione del decreto di latitanza che riguardava la misura custodiale, è avvenuta con le forme di legge, dopo la constatazione della impossibilità di reperire l'imputato in un domicilio conosciuto all'ufficio giudiziario che procedeva, ma comunque a mani del difensore di fiducia che aveva accettato la notificazione.
24.2 Con il secondo motivo i due difensori del RU lamentano poi la nullità del procedimento sotto il diverso profilo che, essendo stata la posizione del RU archiviata con decreto del Gip di Catanzaro in data 7.5.2005 nell'ambito del procedimento n. 3339/03, il successivo procedimento a carico del suddetto sarebbe stato incardinato in assenza di decreto di riapertura delle indagini e quindi in presenza di una preclusione all'esercizio dell'azione penale con conseguente violazione degli artt. 414 e 526 c.p.p.. È pacifico che una volta disposta la archiviazione di una notizia di reato, al di fuori dei casi di cui all'art. 345 c.p.p., che qui non interessano, non è consentito al P.M. chiedere e al GIP valutare, accogliendola o rigettandola, senza il preventivo provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini previsto dall'art. 414 dello stesso codice, l'applicazione di una misura cautelare o l'emissione di altro provvedimento che implichi la attualità di un procedimento investigativo nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto, si fondi la richiesta su una semplice rilettura di elementi già presenti negli atti archiviati oppure su elementi acquisiti, anche occasionalmente, dopo l'archiviazione. Ciò in quanto il decreto di archiviazione, pur non essendo munito di autorità di cosa giudicata, è connotato da una efficacia preclusiva, quantunque limitata, operante sia con riferimento al momento dichiarativo della carenza di elementi idonei a giustificare il proseguimento delle indagini, sia riguardo al momento della loro riapertura, condizionata dal presupposto dell'esigenza di nuove investigazioni, che rappresenta per il giudice parametro di valutazione da osservare nella motivazione della decisione di cui all'art. 414 c.p.p.. In tal senso è la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (v. per tutte Cass. Sez. Un. n. 9 del 2000, Rv. 216004), pur con la precisazione che la riapertura delle indagini potrebbe comportare non già la inammissibilità della successiva richiesta di rinvio a giudizio bensì soltanto la inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dal P.M. dopo la scadenza dei termini (v. Cass. Sez. 5^, n. 4595 del 1994 Rv 199875). Però la riapertura delle indagini è necessaria quando si tratti dello stesso fatto, identico nelle sue componenti oggettive dell'addebito; ed è evidente che in tal caso spetta a colui che deduce la preclusione derivante dalla identità del fatto, stante i requisiti di specificità e di autosufficienza che connotano ormai il ricorso per cassazione, specie dopo la modificazione dell'art. 606 c.p.p. per effetto della L. 20 febbraio 2006, n. 246, offrire gli elementi extratestuali, mediante allegazione o quanto meno mediante specifica indicazione della fogliazione che li contiene e trascrizione del loro contenuto essenziale, che consentano di supportare la doglianza.
Orbene, ciò nel caso in esame non è avvenuto poiché la certificazione allegata dal ricorrente al ricorso riguarda il procedimento n. 1017/05 modello 21 (e cioè un numero di registro che non trova riscontro in quelli che interessano l'attuale processo) a carico di RU FR LE e RU LE senza indicazione, neppure sommaria, delle imputazioni e dei motivi della archiviazione, per cui non è dato in alcun modo desumere che si trattasse dello stesso procedimento per le stesse imputazioni relative all'attuale procedimento.
E ciò determina la inammissibilità della doglianza stante la incongruenza della produzione rispetto alla tesi addotta. 24.3 Gli ulteriori motivi di ricorso sono manifestamente infondati. La pretesa carenza di motivazione in ordine al reato associativo ed ai singoli episodi criminosi di usura e di tentata estorsione di cui il suddetto è stato ritenuto responsabile, con riguardo alla valutazione della prova emergente dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle persone offese anche in relazione alla sussistenza della aggravante del c.d. metodo mafioso, si appalesa pretestuosa in presenza di una doppia conforme valutazione di merito che ha ritenuto attendibili, decisive e convergenti, all'esito di una approfondita indagine non censurabile in sede di legittimità, le dichiarazioni dei testi DD, PR e VA e le propalazioni del collaboratore di giustizia PI FR che avevano attribuito al RU il ruolo di controllore, per conto del TO, delle zone di Cittadella del Capo e di Sangineto, oltre che di sostituto del TO per quelle zone in sua assenza ed avevano inoltre dimostrato, anche attraverso documentazione extracontabile, la pattuizione di interessi usurari pari al 10% mensili in danno di imprenditori con metodo mafioso, oltre che il tentativo di estorsione mediante uso di un coltello e con metodo mafioso in danno dello VA per ottenere il pagamento degli interessi usurari, ed ha per converso escluso la rilevanza delle dichiarazioni dei testi a difesa perché non persuasive e comunque irrilevanti in presenza di conclamate operazioni usurarie prive di rapporti sottostanti e documentate anche mediante assegni e documentazione bancaria.
24.4 Anche la doglianza in ordine alla dosimetria della pena è pretestuosa poiché il giudice di merito, onde determinare la pena e stabilire se concedere o meno le attenuante generiche dispone di un potere discrezionale, non censurabile sotto tale profilo in sede di legittimità, in relazione agli elementi che intende valutare in modo prevalente sugli altri, fra cui rientrano sicuramente il profilo criminale dell'imputato ed i suoi precedenti penali, ritenuti nella specie correttamente ostativi alla concessione delle attenuanti generiche in considerazione della particolare capacità criminale dell'imputato (pag. 172 della sentenza impugnata). Il ricorso deve essere in definitiva rigettato in quanto infondato sotto tutti i profili addotti.
25. posizione di ET AN.
Anche il ricorso nell'interesse di RO NC, detto "parafango" è infondato.
25.1 Il primo motivo di ricorso dell'avvocato Guerrera ripropone la stessa questione già prospettata con riferimento alla posizione di TO IG e cioè la pretesa nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione e travisamento della prova avendo fondato la responsabilità del RO in ordine alla associazione mafiosa sulla presunta affermazione di appartenenza del suddetto al clan mafioso TO da parte della Corte di Bari, che invece aveva affermato la responsabilità per associazione per delinquere semplice. Vale sul punto quanto già rilevato con riguardo alla posizione del TO e cioè la ininfluenza di tale errore materiale sul complesso motivazionale basato su ben altri elementi di elevata consistenza, specificamente descritti alle pagine 147 e seguenti della sentenza impugnata in ordine alla posizione del RO in seno alla associazione mafiosa, quali le dichiarazioni concordanti dei collaboratori PI NC, RG OL, PE MA, OR RO LL PP e DI GI, le risultanze della intercettazione ambientale fra EN ID FR ed il figlio di questi, luigi, nonché le condotte del RO relative a taluni episodi che dimostravano inconfutabilmente, per come emerso anche dalle sopravvenute propalazioni del collaborante DA Vincenzo, non solo l'affectio societatis ed il ruolo di vertice, ma soprattutto il concreto contributo offerto al perseguimento dei fini propri della associazione in merito alle estorsioni in danno agli imprenditori, alla vicenda usuraria in danno di IA NC e nel contesto delle vicende estorsive gestite dai gruppi Cosenza - Cetraro. Anche la doglianza relativa al preteso omesso esame delle censure contenute nell'atto di appello dall'imputato, con riguardo alla cessazione della pericolosità sociale del soggetto che era stato riabilitato nel 2005 dalla misura di prevenzione applicata in precedenza, appare inconsistente poiché non interferisce in alcun modo con la prova dei reati contestati che riguardano un periodo precedente.
Tale motivo deve essere quindi respinto.
25.2 Il primo motivo di ricorso dell'avvocato PP Bruno lamenta la nullità dell'intero giudizio per avere la Corte di Assise di Cosenza - davanti alla quale il GUP distrettuale di Catanzaro aveva rinviato a giudizio il RO per i reati oggi giudicati e per omicidio volontario, dichiarando la propria incompetenza per i reati diversi dall'omicidio - disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Paola invece che al P.M., come imposto con le sentenze delle Corte Costituzionale n. 76 del 1993 e n. 70 del 1996, così fra l'altro impedendo all'imputato la possibile scelta del rito alternativo per i reati diversi dall'omicidio.
La tesi è infondata poiché la Corte Costituzionale, successivamente alle sentenze n. 76 del 1993 e 70 del 1996, ha ripreso in esame la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 c.p.p., comma 1 e art. 24 c.p.p., comma 1, con specifico riguardo ai procedimenti per i delitti per i quali, a norma dell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis e art. 328 c.p.p., comma 1 bis, le funzioni di pubblico ministero e di giudice per le indagini preliminari sono esercitate rispettivamente dall'ufficio del pubblico ministero e da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente e la ha risolta nel senso che la precedente pronuncia riguardava la ipotesi in cui gli atti dovevano essere restituiti ad un pubblico ministero e ad un giudice dell'udienza preliminare diversi da quelli che avevano esercitato la azione penale e celebrato la udienza preliminare;
sicché il principio affermato dalle precedenti sentenze poteva trovare applicazione, in caso di procedimenti per i reati indicati nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis e art. 328 c.p.p., comma 1 bis, soltanto quando fosse messa in discussione la stessa competenza distrettuale, e cioè nella ipotesi di competenza di un giudice di altro distretto, e non invece nel caso in cui la competenza spettasse allo stesso P.M. ed allo stesso Gip distrettuale che rendeva inutile la restituzione degli atti allo stesso P.M. che aveva già esercitato la azione penale (v. Corte Cost. 10 aprile 2001 n. 104 e Corte Cost. 16 novembre 2001 n. 370). Di tali successive pronunce non ha tenuto conto il ricorrente il quale ha quindi prospettato una questione irrilevante nella fattispecie in esame e comunque già risolta dalla Corte Costituzionale in senso contrario a quello invocato con il ricorso. Il rilievo che la restituzione degli atti direttamente al giudice del dibattimento, a seguito dell'avvento stralcio del procedimento per l'omicidio, avrebbe impedito all'imputato di chiedere il rito abbreviato è d'altronde inconferente poiché non risulta che l'imputato abbia optato per il rito abbreviato e comunque, se avesse inteso farlo, avrebbe potuto accadervi, conoscendo ormai l'ordinamento processuale, anche a seguito di vari interventi della Corte Costituzionale, diverse ipotesi in cui la diminuzione per il rito abbreviato può essere concessa a seguito del dibattimento qualora il giudice abbia erroneamente escluso il rito abbreviato tempestivamente richiesto dall'interessato ovvero l'interessato non sia stato posto nella possibilità di accedere al rito abbreviato prima del dibattimento.
25.3 La doglianza relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, proposta con il ricorso dell'avvocato PP Bruno, è inammissibile.
Si tratta di questione del tutto generica e teorica proposta con riguardo alla motivazione per relationem dei decreti autorizzativi e delle ragioni di eccezionale urgenza che avrebbero autorizzato l'uso di impianti esterni alla procura, a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3, che si limita a riportare gli orientamenti più recenti delle
Sezioni Unite di questa Corte, senza peraltro contenere alcun riferimento specifico a singoli decreti, di cui non riporta neppure la data ed il contenuto e tanto meno la rilevanza che le singole conversazioni intercettate avrebbero avuto ai fini della formazione della prova della responsabilità del RO in ordine ai reati ascritti allo stesso.
Ciò rende altresì non autosufficiente il ricorso sul punto poiché non dimostra quale incidenza la prova che si vorrebbe espungere avrebbe avuto nell'ambito del giudizio argomentativo, così non consentendo neppure la cd. prova di resistenza che la Corte di legittimità dovrebbe operare qualora la illegittimità un singolo decreto autorizzativo dovesse in ipotesi rendere inutilizzabili alcune conversazioni intercettate.
L'unico rilievo specifico del ricorrente riguarda la pretesa insufficienza della motivazione relativa alla indisponibilità degli impianti presso la Procura, tutti impegnati in altre operazioni di polizia giudiziaria, che sarebbe stata certificata dal Brigadiere UA su un foglio "senza timbri o firma autorizzata", ma anche in tal caso si tratta di rilievo ingiustificato poiché l'ufficiale di polizia giudiziaria addetto e responsabile degli impianti della sala intercettazioni della Procura della Repubblica può certificare che mancano impianti liberi, rientrando ciò nei suoi compiti;
ne' si vede chi dovrebbe autorizzarlo a firmare la certificazione rientrante nei suoi compiti ovvero quale timbro dovrebbe apporre nella certificazione.
25.4 Il motivo relativo alla pretesa violazione del divieto del "ne bis in idem" poiché la posizione del RO, quanto al reato associativo, sarebbe stata archiviata nel procedimento penale c.d. Godfhater n. 3339/03 RGNR e poi riaperta, senza formale decreto di riapertura delle indagini, nel procedimento penale c.d. Azimuth n. 1472/02 RGNR nel quale il RO aveva riportato condanna per il reato associativo, è ugualmente generico e non autosufficiente poiché non è stato ne' allegato, ne' trascritto, ma neppure indicato con la data e con la collocazione nel procedimento, il preteso decreto che avrebbe disposto la archiviazione della posizione del RO nel c.d. processo Godfhater.
25.5 Quanto alla violazione dei criteri di valutazione della prova in relazione al reato associativo ed ai reati fine, lamentata da entrambi i ricorsi presentati nell'interesse di RO, si tratta in realtà di censure di merito, ancorate ad una diversa lettura delle risultanze processuali, non proponibili in sede di legittimità, specie in presenza di una doppia conforme pronuncia di responsabilità in ordine ai suddetti reati, ancorata ad una attenta lettura di tutte le risultanze processuali, nonché al contemporaneo esame di tutte le doglianze difensive che sono state indicate ed affrontate con rigore logico e fattuale.
Quanto al carattere armato della associazione, già riconosciuto con sentenza irrevocabile 24.11.995 della Corte di appello di Catanzaro ed alla consapevolezza di tale carattere in capo al RO la sentenza impugnata, a pagina 150, ha valorizzato il ruolo di rilievo rivestito dal RO e la pacifica disponibilità delle armi da parte della associazione per desumerne, con argomentazione logicamente ineccepibile, la consapevolezza del possesso della armi anche da parte dell'associato che era intraneo alla organizzazione mafiosa e ne perseguiva gli scopi anche violenti, finche in relazione alle richieste subordinate della difesa del RO relative alle aggravanti dei reati fine, la sentenza impugnata ha già risposto a pagina 150, rilevando che la aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 era già stata esclusa in prime cure, mentre, in merito alla aggravante residua della commissione del reato in danno di imprenditore, non risultava - sia pure erroneamente - applicato alcun aumento di pena e sul punto si era formato il giudicato interno stante la mancata impugnazione da parte del pubblico Ministero;
per cui la ripetizione dei motivi di appello, senza tenere conto delle risposte già fornite dalla sentenze di appello, rende aspecifica la impugnazione.
25.5 Infine, quanto alla dosimetria della pena ed al diniego delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha richiamato a pagina 154 la biografia criminale del RO ed i suoi precedenti penali anche specifici e tanto basta per motivare le scelte effettuate, alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 c.p. ugualmente richiamati dalla sentenza impugnata.
Rientra d'altronde nei poteri discrezionali del giudice di merito la valorizzazione dell'uno o dell'altro dei criteri indicati nell'art.133 c.p., con l'unico limite della indicazione di quello ritenuto prevalente;
il che è puntualmente avvenuto nel caso in esame. 26. posizione di EN ERO.
Entrambi i ricorsi presentati nell'interesse dello SP contestano sostanzialmente, con riguardo alla posizione di tale imputato, i criteri di valutazione della prova ed in particolare la attendibilità riconosciuta dalla sentenza impugnata alle parti offese VA ed PR, che erano state per converso ritenute non attendibili in relazione ad altri episodi ai loro danni, pur in presenza della prova che si erano accordate sulla deposizione in quanto il teste PR, nel corso del dibattimento, aveva utilizzato alcuni appunti che gli erano stati consegnati da VA.
Le doglianze sono manifestamente infondate.
La sentenza impugnata, da pagina 107 a pagina 111, ha esaminato gli speculari motivi di appello presentati nell'interesse dello SP dando risposta a tutte le doglianze ora riproposte in sede di ricorso senza tenere conto delle risposte già ottenute. Le dichiarazioni delle persone offese, dopo attenta analisi condotta sulla base di criteri logici ineccepibili, sono state ritenute coerenti e riscontrate dalla contabilità informale (annotazioni sugli scadenziari eseguite in corrispondenza ad assegni emessi in esecuzione degli accordi usurari e recanti la sigla GN e cioè TA che era compare di SP con cui lo aveva messo in contatto) tenuta dalle stesse negli anni, che dimostrava pure come il tasso di interesse fosse del 10% mensile. Il rilievo che le dichiarazioni delle stesse persone offese non siano state ritenute decisive in relazione ad altri episodi criminosi relativi ad altri imputati, per mancanza di riscontri ovvero per incertezza intrinseca delle dichiarazioni, non scredita le dichiarazioni delle vittime in relazione al reato di cui si tratta poiché la attendibilità dei testimoni - persone offese deve essere valutata in relazione al singolo reato ed ai singoli riscontri, finche la allegata "contaminazione" fra le dichiarazioni delle due vittime è stata correttamente esclusa fin dalla sentenza di primo grado;
d'altronde si trattava di due soci che non avevano bisogno di appunti per concordare le dichiarazioni da rendere all'autorità giudiziaria, mentre li appunti riguardavano la contabilità necessariamente comune.
La doglianza concernente la pretesa assenza di motivazione relativamente alle statuizioni civili ed in particolare in merito alla entità del danno, accennata nel ricorso dell'avvocato Lo Giudice, è ugualmente manifestamente infondata poiché è di tutta evidenza che la usura provoca un danno, quanto meno morale, alla vittima, indipendentemente dalla circostanza che le vittime non siano più state capaci, da un certo momento in poi, di corrispondere alle sempre più esose pretese degli autori del fatto illecito. D'altronde la condanna operata dai giudici di merito è stata soltanto generica, mentre la pretesa che le vittime avrebbero addirittura ottenuto un vantaggio dalla azione criminosa, essendo riuscite ad evitare il pagamento di quanto ottenuto a mutuo, non merita commenti.
27. posizione di AI FR.
I due ricorsi presentati nell'interesse di EN, alias CO sono infondati.
27.1 Il primo motivo del ricorso dell'avvocato Bruno ripropone la questione di nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 23 c.p.p. già esaminata in relazione alla posizione dell'imputato RO che si richiama e che deve essere qui ritenuta trascritta.
27.2 Il secondo motivo del ricorso dell'avvocato Bruno lamenta la nullità della sentenza di primo grado e di quella impugnata, ex artt. 429, 516 e 521 c.p.p., per difetto di correlazione tra il fatto ritenuto in sentenza (reato associativo accertato con la sentenza 24.11.1995 della Corte di Appello di Catanzaro) e quello diverso enunciato nella imputazione dell'attuale processo che avrebbe determinato altresì violazione dei diritti difensivi poiché soltanto attraverso la lettura della sentenza di primo grado l'imputato avrebbe appreso di essere stato ritenuto responsabile di un fatto non indicato nel capo di imputazione.
La doglianza è infondata, poiché la precedente condanna dell'imputato con sentenza della Corte di Assise di Appello di Bari e la appartenenza dell'imputato alla "storia" del clan TO, comune a TO IG, a RO e ad altri imputati, non significa che sia stato contestato a EN il pregresso reato ne' che sia mutata la imputazione nei suoi confronti, bensì soltanto che da tale "storia", fra l'altro consacrata in sentenze passate in giudicato acquisite nell'attuale processo, è partita l'analisi del materiale probatorio acquisito nell'attuale processo (dichiarazioni di diversi collaboratori fra cui FR PI, RG OL, LL PP, PE MA MO NC e DA Vincenzo ed intercettazioni eseguite nel presente processo) per desumerne la sua responsabilità in ordine agli specifici reati contestati nell'attuale processo ed in particolare in ordine alla appartenenza di EN alla nuova associazione mafiosa TO, contestata dal 1992 al 2004, con ruolo addirittura paritetico a quello di IG TO rispetto al quale era addirittura "persona più responsabile" come affermato dal collaborante DA Vincenzo.
27.3 Quanto alla pretesa illogicità della valutazione della prova derivante dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dal contenuto delle intercettazioni in carcere dei colloqui fra l'imputato ed il figlio, si tratta di censure sostanzialmente di merito.
L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha infatti un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato della Corte di legittimità essere limitato, in base a precisa volontà del legislatore, a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza, restando per converso ininfluenti non solo le minime o marginali incongruenze, ma anche la diversa valutazione delle risultanze processuali, la scelta delle massime di esperienza ovvero le mere insufficienze sul piano logico e le possibili ricostruzioni alternative che non rendano manifestamente illogico nel complesso l'intero apparato argomentativo.
E tanto non può dirsi nel caso in esame poiché la sentenza impugnata non solo ha risposto a tutti i motivi appello (pagine da 172 a 188), ma ha anche rielaborato l'intero materiale probatorio sottolineando la autonomia e la concordanza delle dichiarazioni di diversi collaboratori, nonché la esistenza di altri elementi di riscontro derivanti addirittura dalle dichiarazioni dell'imputato intercettate in carcere nelle date 28 gennaio, 18 febbraio, 10 e 17 marzo 2004, contenenti preciso riferimento ad armi ed esplosivi di cui aveva la disponibilità il figlio (che successivamente avrebbe riportato condanna per tale fatto), oltre che riferimenti al ruolo di IG TO, di parafango alias RO NC e di zio mimmo, alias ND NI, alla vicenda legata alla estorsione IA, al controllo del territorio (l'imputato ha precisato che il suo "arrivava fino a RD") e ad un collegato intervento di PI FR in favore di tale antonio "dove comandiamo noi e mi viene a comandare proprio lui in casa mia". La ricerca di altri nuovi pretesi punti di contrasto ovvero di marginali incongruenze, che ora adduce la difesa del ricorrente, non interessano perché la sentenza di appello doveva rispondere soltanto sui motivi di appello e lo ha fatto senza incorrere in errori logici o giuridici.
Neppure la circostanza che l'imputato sia stato assolto dal reato di detenzione delle armi oggetto dei colloqui in carcere con il figlio (armi per la cui detenzione è stato invece condannato il figlio) per difetto di prova in ordine allo specifico contributo causale e che il figlio non abbia subito imputazione per concorso nella associazione mafiosa, nonostante il contenuto dei colloqui in carcere con il padre, incide sulla rilevanza e sulla concludenza del compendio probatorio raccolto, come sopra riportato, poiché, come già rilevato dalla sentenza impugnata, ogni sentenza si basa sul compendio probatorio posto a disposizione del giudice o alla lettura del P.M. da cui discendono valutazioni che ben possono essere diverse ma che, come tali, non inficiano la validità di un compendio probatorio più ampio.
Anche sulla asserita mancanza di prova del carattere armato della associazione la sentenza impugnata ha dato una risposta non illogica allo speculare motivo di appello e tanto basta.
27.4 Infine, in ordine alla dosimetria della pena, la esclusione delle attenuanti generiche è stata motivata a pagine 179 e 180 della sentenza impugnata con riguardo ai parametri di cui all'art. 133 c.p. ed ai precedenti gravi, specifici e numerosi dell'imputato, di fronte ai quali la assoluzione dai reati fine ovvero il ruolo di mero partecipe ritenuto in sentenza non può incidere sulla misura della pena che è stata parametrata sul reato ritenuto in sentenza. 28. posizione di DI EL.
Il ricorso del RD è inammissibile.
La censura in ordine alla pretesa illogicità della motivazione, quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato, ripropone i motivi di appello su cui ha già dato risposta la sentenza impugnata che non viene neppure censurata.
Il rilievo per cui chiunque avrebbe potuto eseguire la telefonata dagli uffici della Asl con cui veniva avvertita della visita fiscale la moglie del TO è smentita dal rilievo decisivo che colui che ha telefonato si è attribuito il nome di MA e che l'unico MA presente in quell'ufficio era il RD, mentre la pretesa sostituzione di persona, prospettata fin dall'atto di appello, è smentita dal rilievo che era proprio il RD a collaborare con il medico che era stato riservatamente incaricato di eseguire la visita e che era perciò l'unico che poteva avere compreso quanto i carabinieri erano andati a chiedere al medico. La pena è stata parametrata nel minimo di legge con la concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, per cui non si comprende di che cosa si possa lamentare il ricorrente, finche la richiesta di esclusione o di riduzione delle statuizioni civili è inammissibile poiché a pagina 76 della sentenza impugnata è già stata disposta la correzione delle statuizioni civili come in dispositivo e cioè nel senso che la condanna al risarcimento dei danni nei confronti delle parti pubbliche riguardava soltanto gli imputati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 416 bis c.p. e quindi non il RD.
29. posizione di RI EL ON.
Il ricorso è inammissibile.
29.1 Il primo motivo di ricorso attiene alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche concernenti, tra le altre, la utenza n. 347-5920592 intestata a D'UR AN ma ritenuta in uso al CI ed ambientali sulla autovettura Audi A6 di proprietà di SA ME, coniuge del CI, di cui ai decreti di urgenza n. 236/03 e 545/02 reg. intere, e successivi decreti di convalida e di proroga.
Il ricorrente sostiene che tali decreti (che sono stati correttamente allegati al ricorso in copia) sarebbero illegittimi, stante il richiamo alla deroga di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 13 benché non si trattasse di reati di criminalità organizzata, bensì dei diversi reati di cui agli artt. 644 e 648 bis e ter c.p. anche se con riferimento, peraltro non spiegato e tanto meno dimostrato, a flussi di denaro relativi a consorterie criminali, non vi fosse prova che l'auto della SA Ca. fosse in uso al marito, della circostanza che all'interno della vettura fosse in corso la attività criminale, della esistenza di un quadro di gravità indiziaria in ordine alle ipotesi delittuose e non fossero infine dimostrate la indisponibilità degli apparecchi della procura e le ragioni di eccezionali urgenza che avrebbero consentito la utilizzazione di impianti esterni.
Tutte le doglianze, che fanno riferimento ad una elaborazione giurisprudenziale delle lezioni Unite della Corte di Cassazione ormai consolidata e non più contestabile, appaiono manifestamente infondate con riguardo al caso concreto.
I decreti contestati, come risulta dagli stessi, sono stati emessi, entrambi, per reati aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art.7 (e cioè per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 c.p. ovvero al fine di agevolare la attività dell'associazioni previste dallo steso articolo), per cui appare del tutto fuori luogo il tentativo dei ricorrente di escludere la deroga alla disciplina delle intercettazioni introdotta dall'art. 13 della legge suddetta.
La motivazione dei suddetti decreti è poi non solo sufficiente ma addirittura ipertrofica con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi dei reati risultanti dalla rubrica, alla indispensabilità delle intercettazioni per proseguire le indagini, alla urgenza delle stesse (sì da in particolare atto nel decreto n. 236/03 della disponibilità della vettura Audi 6 da parte del CI ed alla circostanza che il CI, come risultante dalle conversazioni già in atto, continua ad erogare prestiti ad interessi usurari ed a ricevere le relative restituzioni, il che non solo confermava la attività criminale in atto ma anche la verosimiglianza che nella immediatezza potessero avvenire conversazioni di rilievo per la raccolta di elementi probatori), alla indisponibilità di impianti di ascolto presso la procura della "Repubblica ed alla insufficienza anche tecnica degli stessi, rispetto a quelli in uso alla Questura. Ancora più sovrabbondante - quasi si trattasse di una sentenza - è poi la motivazione dei decreti di convalida da parte del GIP, per cui le doglianze del ricorrente che vorrebbe che il decreto di intercettazione contenesse addirittura la prova di fatti che non sarebbe stata richiesta neppure in dibattimento ai fini del giudizio di responsabilità dell'indagato, appaiono del tutto pretestuose. 29.2 Con i successivi motivi il ricorrente censura la valutazione del contenuto delle intercettazioni e la deposizione del teste di giustizia DD, che assume essere inattendibile poiché le sue dichiarazioni sarebbero già state smentite in relazione ad altri episodi criminosi anche relativi ad altri imputati che erano stati prosciolti, nonché più in generale la valutazione della prova in relazione ai reati fine della associazione mafiosa per cui il CI ha riportato condanna.
Si tratta di censure di mero fatto, che propongono una lettura alternativa delle risultanze processuali, cui ha già dato risposta la sentenza impugnata con riguardo agli speculari motivi di appello, che ora il ricorrente ripropone senza tenere conto delle logiche argomentazioni offerte dalla sentenza impugnata, che, ha, fra l'altro già stigmatizzato il comportamento dell'appellante (che aveva alterato nell'atto di appello il contenuto delle intercettazioni, pag. 91 della sentenza impugnata) e specificato i motivi per cui, in relazione ai reati di cui ha ritenuto il CI responsabile, ha reputato il teste DD attendibile.
D'altronde costituisce procedimento logico consentito - se correttamente motivato - quello di frazionamento della testimonianza ed a maggior ragione non inficia la valutazione della stessa la circostanza che in relazione ad altri fatti la testimonianza sia stata ritenuta non coerente con le altre risultanze o non riscontrata.
E comunque la sentenza impugnata ha indicato specifici riscontri cui ha ancorato la ritenuta attendibilità del teste DD in relazione alle imputazione contestate al CI, consistenti nella documentazione bancaria, nella deposizione concordante della consorte del DD ed in alcune conversazioni telefoniche intercettate sulle utenze intestate a D'UR AN ma in uso al CI, alla ditta C&C s.r.l. di cui era socio il DD ed a Caruso Giuliano, oltre che nelle parziali ammissioni del CI e nelle deposizioni testimoniali di ON IZ e di VA Claudio.
29.3 Anche le censure relative alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e del reato di estorsione autonomo rispetto alla usura aggravata, di cui invece, secondo il ricorrente, costituirebbe elemento costitutivo, sono manifestamente infondate.
Correttamente la aggravante di cui all'art. 7 è stata ritenuta insita nella intimidazione rivolta alle vittime con il riferimento all'intervento di "quelli di Cosenza" e cioè al sodalizio mafioso di quella città onde indurle ad accettare il patto e successivamente a pagare.
La tesi per cui l'usura sarebbe reato istantaneo che si consumerebbe al momento della pattuizione, restando poi irrilevanti le successive intimidazioni mafiose nel corso della esecuzione del contratto criminale, è smentita - a tacer d'altro - dal rilievo che ciascun reato è stato contestato come continuato in relazione a più prestiti usurari seguiti a quello iniziale cui la vittima non riusciva più a fare fronte, al fine di agevolare la associazione mafiosa TO da cui provenivano i capitali e cui affluivano in parte le restituzioni di capitali ed interessi, con piena consapevolezza dell'imputato ma anche delle vittime.
La giurisprudenza consolidata esclude comunque, ai fini della configurabilità della aggravante di cui si tratta, che sia necessario che l'agente appartenga ad una associazione mafiosa, essendo sufficiente che renda espliciti e definiti i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso che ne connotano la appartenenza alla metodologia mafiosa (v. Cass. sez. 6^, n. 23153 del 2007, rv. 237091); e ciò ben può sussistere anche al momento della stipula dell'accordo usurario come condizionante l'accordo stesso nella prospettiva del futuro adempimento, ponendo la vittima in condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella nascente dalla sua condizione di precarietà economica (v. Cass. sez. 2^, n. 47414 del 2003, rv. 227583). È poi evidente che la estorsione, successiva alla consumazione della usura, diretta a costringere la vittima a versare interessi sempre più rilevanti è compatibile con il reato di usura e non è compresa nè nel reato di usura ne' nella aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. 29.4 Infine, con riguardo al trattamento sanzionatolo, è stata in primo luogo motivata la esclusione delle attenuanti generiche con riferimento alla pessima biografia penale del CI (pag. 95 della sentenza impugnata), il che era sufficiente.
La pretesa violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3, è ugualmente insussistente, premesso che la rideterminazione della pena per effetto della continuazione, pur avendo la sentenza di appello individuato il reato base in quello di estorsione (quale reato più grave fra quelli per cui il CI ha riportato condanna) invece che nel meno grave reato di usura, ha portato ad un risultato favorevole per l'imputato, nel senso di una riduzione della pena complessiva irrogata in primo grado, la Corte territoriale, in assenza dell'appello del pubblico Ministero, si è fatta carico anche dell'indirizzo giurisprudenziale per cui il divieto di reformatio in peius non riguarda soltanto la entità complessiva della pena ma anche tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (v. Cass. Sez. Un. 27 settembre 2005, Morales). In conseguenza, pur avendo ritenuto come reato base quello di estorsione, ha mantenuto ferma la pena, pur inferiore al minimo edittale, applicata in primo grado per il reato base ed anche l'aumento, sempre inferiore al minimo edittale, per la aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 così pervenendo alla pena finale di sette anni di reclusione ed Euro 2.800,00 di multa sulla base del seguente calcolo: p.b. = quattro anni di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, aumentata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 di un anno e sei mesi di reclusione (già applicata in primo grado, pur se inferiore al terzo rispetto alla superiore pena minima per la estorsione), ulteriormente aumentata per la continuazione di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa, con specificazione degli aumenti per i singoli reati.
In realtà esiste un orientamento giurisprudenziale consolidato per cui, in tema di continuazione, una volta che il giudice scioglie il cumulo e ridetermina la nuova pena base, ciò non può che rideterminare il ripristino per essa della pena edittale prevista, calcolata nel minimo e quindi con esclusione non solo di qualsiasi riferimento alla pena in concreto inflitta a titolo di aumento per la continuazione, ma anche alla precedente pena base per il reato base iniziale, giacche tali riferimenti non hanno più ragione di essere una volta che sia stato operato lo scioglimento del vincolo giuridico dovuto alla continuazione (v. Cass. sez. 1^ n. 46246 del 2008, rv. 242086; Cass. sez. 1^ n. 45770 del 2008, rv. 242265). La sentenza impugnata quindi avrebbe anche potuto, stante la peculiarità del caso, rideterminare la pena base nel minimo edittale per il nuovo reato base, sempre ovviamente senza possibilità di irrogare una pena finale superiore a quella applicata in primo grado in assenza di appello da parte del P.M.; ma, in presenza del calcolo operato dalla sentenza impugnata che appare il più favorevole possibile all'imputato, si appalesa del tutto pretestuosa la richiesta del ricorrente di determinare una pena base pari a quella costituente l'aumento per la continuazione applicato in primo grado per la estorsione allora ritenuta reato satellite (due anni di reclusione), così come appare pretestuosa quella di determinare l'aumento per la aggravante di cui all'art. 7 in un anno e sei mesi, invece che in un anno e quattro mesi, pari ad un terzo di quattro anni, considerato che l'aggravante suddetta comporta un aumento da un terzo alla metà per cui l'aumento di un anno e sei mesi è stato alquanto contenuto.
30 - posizione di PA US.
Il ricorso del OT è inammissibile poiché si limita a contestare soltanto la interpretazione del contenuto delle intercettazioni offerta dai giudici di merito, adducendo doglianze non consentite nel giudizio di legittimità; tanto più che il contenuto della intercettazione in data 13.12.2003 alle ore 2,10 è inequivocabile e nel corso della stessa OR (e cioè OT) usa anche il termine specifico di pistola (oltre che altre espressioni significative, quali "gatta nera") e va a buttarla via "perché è pieno di Carabinieri".
31. posizione di RE ON.
Il ricorso del RR è infondato.
31.1 Con il primo motivo viene dedotta la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite sull'auto Alfa Romeo 147 di Acri Ottaviano ex art. 271 c.p.p., stante la assenza di motivazione nei decreti autorizzativi delle ragioni di eccezionali urgenza che avrebbero giustificato l'uso di impianti esterni alla procura, considerato anche che le intercettazioni avevano poi avuto inizio a distanza di quindici giorni dalla autorizzazione ed erano state altrettanto immotivamente prorogate e mancava comunque nei decreti pure qualsiasi motivazione in ordine alla sussistenza della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 soltanto menzionata, che avrebbe giustificato il regime intercettativo speciale.
Dallo stesso ricorso, che trascrive stralci del decreto autorizzativo, emerge peraltro come le ragioni di urgenza che giustificavano l'ascolto delle conversazioni all'interno della autovettura dell'Acri, presunta vittima dell'usura, mediante impianti esterni alla procura, risultavano per relationem dalla informativa della RD di Finanza oltre che dallo stesso decreto autorizzativo che era addirittura intestato "decreto di intercettazione di conversazioni e comunicazioni in caso di urgenza" e richiamava la necessità impellente di acquisizioni di elementi di rilievo investigativo.
Le sezioni Unite di questa Corte hanno d'altronde più volte affermato che la motivazione deve esistere, ma può consistere anche in poche o addirittura in una sola parola idonea a giustificare l'urgenza, mentre nel caso in esame esiste una abbondante motivazione per relationem ed anche una motivazione testale sufficiente. Quanto poi alla pretesa mancanza di prova in ordine alla sussistenza della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 soltanto indicata ma non dimostrata nel decreto autorizzativo, è solo il caso di ribadire quanto già esposto con riferimento alla posizione del CI e cioè che il decreto di intercettazione non costituisce la sede per provare la sussistenza del reato oggetto di investigazioni;
tanto più che le investigazioni riguardavano comunque reati di usura commessi nell'ambito di una associazione mafiosa.
La circostanza che poi le intercettazioni, benché supportate da ragioni di eccezionale urgenza, abbiano avuto inizio sull'auto di Acri quindici giorni dopo non inficia la validità del decreto autorizzativo, in base ad un a giurisprudenza di questa Corte ampiamente consolidata che ritiene - correttamente - che la urgenza debba essere valutata al momento in cui viene emesso il decreto e non in quello successivo in cui il decreto viene eseguito a giorni di distanza per difficoltà tecniche o pratiche che potevano non essere conosciute al momento in cui sussisteva la urgenza.
31.2 Il secondo motivo di ricorso che attiene alla pretesa illogicità della motivazione della sentenza impugnata per erronea interpretazione del contenuto delle intercettazioni è inammissibile poiché diretto ad offrire una lettura delle conversazioni captate diversa ed alternativa a quella concordemente proveniente da due sentenze di merito, come tale non consentita in sede di legittimità, ed a tal fine non interessa che una singola conversazione possa consentire anche una diversa interpretazione, poiché il travisamento della prova, anche dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per effetto della L. n. 46 del 2006, per inficiare la motivazione deve essere decisivo e cioè inficiare la intera motivazione e non un singolo e modestissimo tratto della stessa.
31.3 È infine infondato anche l'ultimo motivo di ricorso del RR con cui lamenta la mancata applicazione della diminuente per il rito abbreviato all'esito del dibattimento per avere il Gip e poi il Tribunale erroneamente escluso il rito abbreviato, richiesto dall'imputato, condizionato alla trascrizione di cinque intercettazioni.
I criteri cui si deve uniformare il Tribunale al fine di accogliere ovvero rigettare la richiesta di rito abbreviato condizionato hanno ormai trovato assestamento in numerose sentenze della Corte Costituzionale e nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 44711 del 2004, rv. 229175, nel senso che la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile e può considerarsi necessaria soltanto quando risulti indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico - valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda".
Sotto tale profilo appare incensurabile la motivazione della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la informazione probatoria in atti fosse completa ed avrebbe consentito all'imputato di accedere al rito abbreviato semplice se avesse proceduto all'ascolto diretto delle conversazioni, senza insistere sul completamento del materiale a disposizione mediante una attività integrativa che non appariva necessaria.
Si può condividere la doglianza del ricorrente laddove la motivazione del provvedimento impugnato parrebbe imporre al difensore un onere di operare privatamente la trascrizione delle intercettazioni non ancora trascritte, però tale motivazione, del tutto ultronea rispetto alla prima parte della stessa, non inficia la validità di quella corretta ed autosufficiente.
D'altronde neppure il sede di ricorso il ricorrente ha indicato a che cosa sarebbe servita la trascrizione e che cosa abbia aggiunto in concreto all'ascolto delle conversazioni, il che conferma che non vi era necessità di una attività integrativa per completare l'informazione probatoria in atti.
32. posizione di PA PA.
Il ricorso del CA è inammissibile con riguardo ad entrambi i motivi addotti.
Quanto al primo motivo il ricorrente contesta la valutazione della prova in ordine al reato di usura ritenendo non attendibili, non riscontrate e non decisive le dichiarazioni delle persone offese e comunque non utilizzabili le risposte rese dalle stesse a domande suggestive del presidente, stante il divieto di cui all'art. 499 c.p.p., comma 3. Si tratta anche in tal caso di contestazioni di mero fatto non consentite nel giudizio di legittimità in cui la illogicità, per integrare un vizio della motivazione tanto rilevante da determinare l'annullamento della sentenza di appello, deve scardinare alla radice l'impianto accusatorio, il che non avviene nel caso in esame in cui la sentenza impugnata offre una interpretazione logicamente ineccepibile di tutte le risultanze processuali e ritiene - correttamente - le dichiarazioni testimoniali riscontrate attraverso la perizia contabile eseguita e la documentazione extracontabile (scadenziario) tenuto dal teste VA.
Quanto poi alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste VA nella parte in cui avrebbe risposto in senso sfavorevole all'imputato sulla base di domande del presidente che avrebbe suggerito la risposta, è solo il caso di ribadire che la disposizione di cui all'art. 499 c.p.p., comma 3, si riferisce soltanto alle domande della parte che ha chiesto la citazione del testimone e non a quelle in sede di controesame ovvero alle domande del Presidente che fra l'altro può intervenire soltanto dopo l'esame ed il controesame per eventuali precisazioni, in relazione alle quali appare fuori luogo parlare di suggerimento delle risposte al teste il cui esame e controesame ha già avuto luogo.
Quanto alle censure relative alla misura della pena, il diniego delle circostanze attenuante è stato correttamente motivato (pag. 73 della sentenza impugnata) con riferimento alla biografia criminale dell'imputato, che annovera due precedenti penali, di cui uno specifico, oltre a vari reati depenalizzati.
La misura della pena è stata poi applicata addirittura sotto il minimo edittale per un errore commesso dai giudici di primo grado non emendabile in appello per difetto di impugnazione da parte del P.M., per cui non si vede di che cosa dolersi il ricorrente.
33. Infine, il ricorso della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI è inammissibile.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri parte dal presupposto che la sentenza di appello, riformando sul punto quella di primo grado, avesse voluto attribuire il risarcimento dei danni a carico dei condannati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. al solo Ministero dell'Interno, così escludendo la presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pur dovendosi dare atto di una certa difficoltà di lettura del dispositivo della sentenza di appello, tale interpretazione, che ha spinto la presidenza del Consiglio dei Ministri a presentare ricorso onde non essere esclusa dal risarcimento dei danni, non è però condivisibile.
La precisazione del dispositivo della sentenza di appello per cui, in riforma delle statuizioni civili, "condanna gli imputati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 416 bis, nei cui confronti ha esercitato l'azione civile il Ministero degli Interni, al risarcimento dei danni in favore del medesimo, nella misura già liquidata in primo grado" e revoca le statuizioni civili a IO NT, confermando nel resto, deriva infatti dalla circostanza che la Corte di Appello, oltre a revocare la statuizioni civili a carico di IO An. che è stato assolto in appello, ha voluto limitare la condanna al risarcimento dei danni anche in favore del Ministero dell'Interno agli imputati condannati per associazione mafiosa, escludendo quelli condannati soltanto per reati minori.
La sentenza di primo grado, come riportata anche nella epigrafe di quella di appello, aveva condannato "gli imputati condannati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. nei cui confronti ha esercitato l'azione civile la presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni in favore della medesima, che si liquidano, in via equitativa, nella somma di Euro dieci milioni....." e "tutti gli imputati condannati nei cui confronti ha esercitato l'azione civile il Ministero dell'Interno al risarcimento dei danni in favore del medesimo, che si liquidano, in via equitativa, nella somma di Euro centomila......": la sentenza di appello, resasi conto della divergenza fra le due condanne, ha quindi voluto parificare le due situazioni, ma non certo escludere la condanna in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri disposta correttamente in primo grado solo carico dei condannati per associazione mafiosa. Conforta tale interpretazione la circostanza che la sentenza di appello ha condannato alle spese anche del giudizio di appello tutti gli imputati ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. in favore di tutte le parti civili costituite, fra cui la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, cosa che non sarebbe avvenuta se non fossero state confermate le statuizioni civili in favore della suddetta Presidenza del Consiglio dei Ministri, non essendo possibile la condanna alle spese in difetto di quella al risarcimento dei danni.
Si deve pertanto dichiarare inammissibile il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri per mancanza di interesse. In tal senso ha già provveduto anche la sentenza di questa Corte in data 29 gennaio 2009, depositata il 25.2.2009 che ha provveduto sulla posizione del coimputato EO NI (proc. n. 187/2009 + 2680/09 R.G.) che è stata stralciata in considerazione della imminente scadenza dei termini di custodia cautelare relativi al suddetto.
Nonostante la inammissibilità del suo ricorso la parte civile resta esente da spese e dal pagamento della somma ai sensi dell'art. 616 c.p.p. poiché il dispositivo della sentenza impugnata non è di pronta comprensione e giustifica la necessità di una interpretazione autentica operata da questa Corte.
34. Segue al rigetto ovvero alla inammissibilità dei ricorsi presentati dagli imputati nei cui confronti hanno esercitato la azione civile le parti lese IL PR e VA FR la condanna solidale dei suddetti al pagamento anche delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, Sezione Prima Penale:
Rigetta il ricorso del procuratore Generale.
Rigetta i ricorsi di RR NT, EN ID FR, RO NC, RU FR LE, FO ER TE e TO IG NT;
dichiara inammissibili i ricorsi di CA LE, OT PP, CI FI NT, RD MA e SP ER.
Condanna i ricorrenti RR NT, EN ID FR, RO NC, RU FR LE, FO ER TE, TO IG NT, CA LE, OT PP, CI FI NT, RD MA, SP ER in solido al pagamento delle spese processuali e i soli CA LE, OT PP, CI FI NT, RD MA e SP ER al versamento ciascuno della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso della presidenza del Consiglio dei Ministri per carenza di interesse.
Condanna i ricorrenti nei cui confronti hanno esercitato l'azione civile IL PR e VA FR al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro tremila cumulativi, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2009