Sentenza 6 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di procedimento di sorveglianza, la designazione di un difensore di ufficio nel decreto di fissazione dell'udienza, assieme alla disposizione di procedere alla notifiche degli atti presso il difensore medesimo costituisce equipollente del provvedimento dichiarativo della latitanza del condannato (nella specie, affidato al servizio sociale e resosi irreperibile, con la conseguente revoca del beneficio da parte del Tribunale), poiché, ferma l'imprescindibilità del verbale di vane ricerche, per il condannato non è necessaria - rispetto a chi si sottrae a una misura cautelare - una formale dichiarazione di latitanza, e dunque è legittima la notifica dell'avviso della fissazione dell'udienza mediante consegna al difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2005, n. 40131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40131 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 06/10/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 3265
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 11985/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI RA, n. il 29 marzo 1967;
contro l'ordinanza 15 giugno 2004 del Tribunale di sorveglianza di Brescia;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Livio Pepino;
letto il parere del Procuratore Generale Dr. GIANFRANCO Viglietta che ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
1. Con ordinanza 15 giugno 2004 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato ex nunc l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a IO RA essendosi lo stesso allontanato, il 17 maggio 2004, dalla propria abitazione rendendosi irreperibile (e così violando in modo palese le prescrizioni connesse alla misura alternativa).
Ha proposto ricorso, per violazione di legge, il IO deducendo la nullità del decreto di fissazione dell'udienza camerale nella quale è stata disposta la revoca, notificato con il rito degli irreperibili in assenza di tentativo di notifica al domicilio e, in ogni caso, delle ricerche previste dalla legge.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è infondato.
Risulta, infatti, dal fascicolo processuale che, al momento della emissione e della notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale avanti al tribunale di sorveglianza (rispettivamente 20 e 28 maggio 2004), il IO, seppur inesattamente definito irreperibile, era in realtà latitante (cfr. verbale di vane ricerche in data 17 maggio 2004 trasmesso sia al giudice per le indagini preliminari, in relazione all'impossibilità di eseguire la misura cautelare dallo stesso emessa, sia al tribunale di sorveglianza, in relazione all'avvenuta sottrazione all'esecuzione della pena in atto in regime di misura alternativa). Ciò posto, la designazione, nel decreto di fissazione dell'udienza camerale di sorveglianza, di un difensore di ufficio al condannato accompagnato dall'ordine di procedere alle notifiche degli atti del procedimento presso il difensore costituisce equipollente del provvedimento dichiarativo di latitanza (non essendo necessaria, per il condannato, la formale dichiarazione di tale condizione, in quanto, nell'ipotesi di esecuzione della pena, tale omissione, ferma la necessità del verbale di vane ricerche, si giustifica, rispetto alla situazione di chi si sottrae a una misura cautelare, per il fatto che le esigenze di garanzia sottese alla formale dichiarazione di latitanza non sussistono o sono già altrimenti soddisfatte: cfr. Cass., sez. 1^, 1 giugno - 16 settembre 1998, Bolandin, riv. 211418). Ne consegue, nel caso di specie, che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale è stata correttamente eseguita mediante consegna al difensore. Alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere respinto con spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2005