Sentenza 18 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2003, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B o 007 08 / 0 3 4 7 3 . 1 E IN NO DE I OPO O ITALIANO 6 4 . T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I Oggetto R SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento del danno da collisione tra autoveicoli Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13227/01 - Presidente CARBONE Dott. Vincenzo Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron.1552 Consigliere LUPO Dott. Ernesto Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. AMATUCCI Rel. Consigliere Ud. 05/11/02 Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: LI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato BRUNO AGUGLIA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
F.A.T.A. FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI, FR TO;
intimati avverso la sentenza n. 64/00 del Giudice di pace di CIVITA CASTELLANA, emessa il 12/05/00 e depositata il 2002 19/05/00 (R.G. 49/00); 2128 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto si rigetti il ricorso per manifesta infondatezza. RILEVATO che è censurata la sentenza con la quale il giudice di pace di Civita Castellana, in parziale accoglimento della domanda di IO TO, ha solidalmente condannato i convenuti (in epigrafe inti- mati) a versargli la somma di L. 650.000, pari alla me- tà dei danni riportati dalla sua autovettura seguito della collisione della stessa con quella di IO TT;
che con i tre motivi del ricorso rispettivamente deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c., violazione dell'art. 115 c.p.c. ed omessa decisione su un pinto decisivo della controversia il ricorrente si duole che il giudice non si sia pronunciato sul richiesto ri- sarcimento del danno biologico e morale come da referto medico del pronto soccorso (primo motivo), abbia disat- teso le risultanze istruttorie e ritenuto che la segna- letica stradale fosse contraddittoria in base ad un in- terpretazione dei fatti mai prospettata dalle parti (secondo motivo), disatteso le dichiarazioni del teste BO senza alcuna motivazione al riguardo (terzo mo- 2 tivo); RITENUTO che, al di là della formale deduzione dei vizi di cui all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. (violazione di legge e di vizio della motivazione), il ricorrente censura in realtà l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice del merito, non reiterabile in sede di le- gittimità, dove è esclusivamente consentito il control- lo dell'iter mediante il quale il giudice è pervenuto alla propria decisione, censurabile solo se sia stata pretermessa la valutazione di una decisiva risultanza processuale ovvero se il ragionamento si riveli incom- pleto, incoerente o illogico e non anche quando come nella specie - il giudice abbia, con motivazione del semplicemente attribuito agli elementi tutto congrua, vagliati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni della parte (cfr., ex plurimis, Cass., 6.11.1999, n. 12366 e 6.10.1998, n. 9898); che, in particolare: a) l'affermazione "non vi sono state richieste risarcimento danni alla persona né è stata svolta di alcuna attività istruttoria in merito", nonostante la sua imprecisione, va intesa nel senso che un referto attestante lesioni guaribili in soli quattro giorni (come esposto dal ricorrente), non supportato da alcuna 3 risultanza ulteriore, non è sufficiente, in se stesso, a giustificare in un- contesto connotato da una deci- necessariamente equitativa la monetizzazionesione del danno alla salute e di quello morale da lesioni colpose;
b) l'apprezzamento relativo alla "contraddittorietà" della segnaletica stradale integra un giudizio che ben poteva essere compiuto in via auto- noma dal giudice, il quale ha in tal modo valutato le risultanze istruttorie e non anche fondato la sua deci- sione su un fatto non prospettato dalle parti;
c) la dichiarazione che si afferma effettuata dalla teste BO non è affatto incompatibile con le conclusioni del giudice di pace in punto di segnaleti- ca, la quale consentiva "la svolta a sinistra per en- trambe le direzioni di marcia" in relazione alla pre- senza della linea tratteggiata;
che, pertanto, il ricorso è manifestamente infonda- e che, in difetto di esercizio di attività difensiva to da parte degli intimati, non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
rigetta il ricorso. 4 ARTI Roma, 5 novembre 2002 (IST.N Il Consigliere est. Il Presidente Hala DI FACE) 2.374 IL CANCELLIERE CI Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Angol181.03 IL CANCELL E R Dott.ssa Maria Aleilo O C 5