Sentenza 10 novembre 2009
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di abusivo esercizio di una professione, data la natura di norma penale in bianco riconosciuta all'art. 348 cod. pen., costituisce ignoranza inescusabile della legge penale la mancata conoscenza dei limiti di attività autorizzati dalla disciplina normativa del titolo professionale conseguito. (Fattispecie in cui un massoterapeuta è stato ritenuto responsabile di esercizio abusivo della professione medica e di quella di fisioterapista, per aver improvvisato diagnosi ed esaminato radiografie e referti, eseguendo massaggi per lenire e curare diverse patologie, secondo un proprio programma di sedute).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2009, n. 47028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47028 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2009 |
Testo completo
47 0 28 /09 ju 28 REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
VI Sezione penale composta dagli Ill.mi signori: Udienza pubblica 10 novembre 2009
Presidente dott. Giovanni De Roberto 66 Felice Saverio Mannino Consigliere r. g. n. 24754/09
Antonio Stefano Agrò 66 44 Giorgio Colla 66 sent. n.1930 Anna Maria Fazio 66
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso da IN RO contro la sentenza 4 maggio 2009 della Corte d'Appello di
Torino.
Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò.
Udito il P.G. Luigi Ciampoli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito per il ricorrente l'avvocato Aldo Cristini.
Ritenuto in fatto
1. IN RO, ritenuto responsabile di esercizio abusivo della professione medica e di quella di fisioterapista, ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe.
2. Il ricorrente, avendo conseguito il titolo di massoterapeuta, si era sempre limitato ad effettuare semplici massaggi non a scopo curativo, indirizzando i pazienti alle strutture idonee allorché manifestavano qualsivoglia patologia. In particolare la sentenza sarebbe illogica quando afferma che il RO ha effettuato visite ai pazienti, contestualmente esaminando radiografie e referti.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo, affermandosi che il ricorrente si era limitato a effettuare interventi rilassanti e di benessere, si propone una ricostruzione del fatto diversa da quella accertata in sede di merito e non si manifestano i motivi per i quali simile accertamento sarebbe in qualche modo viziato.
Basti infatti ricordare che già il Tribunale, sulla scorta delle testimonianze raccolte, aveva invece affermato che il RO eseguiva massaggi per lenire e curare, secondo un proprio programma di sedute, diverse patologie, quali artrosi cervicale e lombosacrale, dolori conseguenti a crampi e distorsioni, dolori osteoarticolari, ernia iatale e discale, osteoporosi, nervo sciatico, tunnel carpale, stiramento muscolare e dolori reumatici, talora improvvisando una diagnosi sulla scorta della manifestazione dolorosa e talaltra esaminando lastre, radiografie e referti.
2. Manifestamente infondata è poi la seconda censura perché, proprio con riguardo alla natura di norma penale in bianco dell'art.348 c.p., l'ignoranza dei limiti di attività autorizzati dalla legge, in relazione al titolo professionale conseguito, corrisponde ad ignoranza della legge penale, inescusabile per colui il quale, come il ricorrente, aveva un onere specifico di informazione, secondo quanto ha insegnato da Corte Cost. con sentenza n. 364 del 1988.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa dell'ammende di una somma che si stima equo liquidare in mille euro.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 novembre 2009
DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Presidente
Salary oggi 10 DIC 2009
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IL CANCELLIERE C1 SUPER E
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Lidia Scalia
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