Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2009, n. 47028
CASS
Sentenza 10 novembre 2009

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Ai fini della configurabilità del delitto di abusivo esercizio di una professione, data la natura di norma penale in bianco riconosciuta all'art. 348 cod. pen., costituisce ignoranza inescusabile della legge penale la mancata conoscenza dei limiti di attività autorizzati dalla disciplina normativa del titolo professionale conseguito. (Fattispecie in cui un massoterapeuta è stato ritenuto responsabile di esercizio abusivo della professione medica e di quella di fisioterapista, per aver improvvisato diagnosi ed esaminato radiografie e referti, eseguendo massaggi per lenire e curare diverse patologie, secondo un proprio programma di sedute).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2009, n. 47028
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47028
Data del deposito : 10 novembre 2009

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