Sentenza 5 novembre 2008
Massime • 2
Il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile ai fini della fruizione dei benefici penitenziari allorché il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi. Tuttavia, allorché il reato ostativo non coincida con la violazione più grave, ma sia solo un reato satellite, lo scioglimento del cumulo formatosi per effetto della continuazione non può non determinare il ripristino per esso della pena edittale prevista, calcolata nel minimo, e quindi con esclusione di qualsiasi riferimento alla pena inflitta in concreto a titolo di aumento per la continuazione, giacché tale riferimento non ha più ragione di essere, una volta che si sia operato lo scioglimento del vincolo giuridico dovuto alla continuazione. (Nella specie, in relazione a condanna a pena, diminuita per il rito abbreviato, a cinque anni di reclusione e 8.600 euro di multa per cessione di sostanze stupefacenti ed estorsione aggravata - reato, quest'ultimo, ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, per il quale era stato applicato, a norma dell'art. 81 cod. pen., l'aumento sulla pena stabilita per il primo reato, indicato come il più grave - era stata avanzata istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione concernente il residuo di pena da espiare dopo la detrazione della custodia cautelare presofferta e di tre anni per l'indulto elargito con legge n. 241 del 2006. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che la pena alla quale fare riferimento per la sospensione dell'ordine di esecuzione dovesse essere quella di quattro anni di reclusione, così ridotta per il rito quella prevista come minima per l'estorsione aggravata). V. Corte cost., 27 luglio 1994 n. 361.
L'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione, non ha però efficacia ablativa ed eliminatoria degli altri effetti scaturenti "ope legis", quale può essere l'effetto della somma delle pene irrogate sul limite di concedibilità della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Art. 672 - Applicazione dell’amnistia e dell’indultohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2008, n. 46246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46246 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 05/11/2008
Dott. DE BERNARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2974
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 027399/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN IR, N. IL 26/08/1972;
avverso ORDINANZA del 15/02/2008 GIP TRIBUNALE di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Enrico Delehaye, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15 febbraio 2008 il gip del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da IO AN, volta ad ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione emesso il 24 gennaio 2008 dal Procuratore della Repubblica di Lecce, concernente la pena detentiva di mesi undici, giorni due di reclusione ed Euro 8.600,00 di multa, costituente il residuo della maggiore pena di anni cinque di reclusione ed Euro 18.600 di multa - inflitta con sentenza del gip del Tribunale di Lecce del 16 gennaio 2007 (irrevocabile il 24 ottobre 2007) in relazione ai delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 629 c.p., commi 1 e 2, in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, - detratto il periodo di presofferto (pari ad anni uno e giorni ventotto di reclusione) e tre anni per effetto dell'indulto ex L. n. 241 del 2006. Il Gip giustificava il rigetto della richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione argomentando che, quando, come nel caso in esame, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato comprende un reato ostativo (nella specie il delitto di estorsione aggravata) non come reato più grave, ma solo come reato satellite, lo scioglimento del cumulo formatosi per effetto della continuazione fa determina l'esclusione di qualsiasi riferimento alla pena inflitta in concreto a titolo di aumento per la continuazione. Pertanto, il gip, avuto riguardo al minino edittale previsto per il reato (ostativo) di estorsione aggravata e tenendo conto della riduzione di un terzo per la scelta del rito, riteneva che la pena detentiva da prendere in considerazione ai fini della valutazione della domanda fosse quella di quattro anni di reclusione. Nè, d'altra parte, poteva farsi utile riferimento all'indulto concesso nella misura massima di tre anni per cumularlo al presoffeto ed imputare entrambi i periodi alla pena inflitta per il reato ostativo, in quanto l'indulto è destinato a operare in modo unitario e globale sul cumulo materiale delle pene e viene, quindi, a ripartirsi su tutte le sanzioni cumulate.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione personalmente AN, il quale lamenta violazione dell'art. 656 c.p.p., comma 5, motivazione illogica e carente, atteso che, alla stregua del ragionamento svolto dal g.i.p., la pena in concreto inflitta sarebbe irrilevante, salvo poi assumere nuovamente rilievo ai fini delle modalità di computo del beneficio dell'indulto. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Occorre premettere che, le Sezioni unite (cfr. Cass., Sez. Un. 30 giugno 1999) adeguandosi ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 361 del 1994), hanno affermato che il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato sia scindibile ai fini della fruizione dei benefici penitenziari allorché il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi.
La decisione delle Sezioni Unite è conforme ai principi affermati dalla stessa Corte in tema di natura giuridica e finalità dell'istituto della continuazione, la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di mitigare l'effetto del cumulo materiale delle pene, sicché l'unificazione normativa dei reati e la conseguente unitarietà della pena, preordinate a garantire un risultato favorevole al reo, non si risolvano, invece, in danno del condannato. Ne consegue la possibilità di scindere i reati e le relative pene nelle situazioni in cui la fictio iuris si traduca in un pregiudizio per il condannato.
Il Collegio, pur condividendo l'orientamento espresso dalle Sezioni unite, osserva che tale principio generale debba essere interpretato e applicato secondo criteri logico-sistematici nella peculiare fattispecie sottoposta al suo esame in cui il reato ostativo non è quello ritenuto più grave, ma solo un reato satellite legato al primo per la continuazione.
Qualora AN avesse commesso soltanto il delitto di estorsione avrebbe riportato una pena minima di quattro anni di reclusione (anni 6 - 1/3 per il rito abbreviato) che, pur con la detrazione della custodia cautelare presofferta, si porrebbe sempre come ostativa alla concessione del beneficio richiesto. A tale beneficio lo stesso può, invece, avere accesso avendo commesso, oltre al reato ostativo di cui all'art. 629 c.p., anche un reato (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) considerato più grave al quale il primo è unificato dal vincolo della continuazione. Per ovviare alla possibilità che si verifichino tali situazioni paradossali, lo scioglimento del cumulo formatosi per effetto della continuazione non può non determinare il ripristino per il reato satellite delle pene previste per lo stesso, calcolate nel minimo edittale ed escludendo il riferimento alla pena stabilita in concreto a titolo di aumento per la continuazione. Tale riferimento non ha, infatti, più motivo di sussistere una volta che si sia operato lo scioglimento del vincolo dovuto alla continuazione. Ne consegue che il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile ai fini della fruizione dei benefici penitenziari allorché il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi. Tuttavia, allorché il reato ostativo non coincida con la violazione più grave, ma sia solo un reato satellite, lo scioglimento del cumulo formatosi per effetto della continuazione determina il ripristino per esso della pena edittale prevista, calcolata nel minimo, e quindi con esclusione di qualsiasi riferimento alla pena inflitta in concreto a titolo di aumento per la continuazione (Cass., Sez. 1, 11 febbraio 2000 n. 990, rv. 215501;
Cass., Sez. 1, 20 marzo 2001 n. 41378, rv. 220076). Il giudice dell'esecuzione ha, inoltre, correttamente rilevato che nessun rilievo può attribuirsi all'indulto concesso at ricorrente con la recente L. n. 241 del 2006 su una parte della pena espianda, dal momento che l'indulto è destinato ad operare in modo unitario e globale sul cumulo materiale delle pene e viene quindi a ripartirsi in modo ideale su tutte le pene cumulate. L'indulto infatti, se estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione, non ha però efficacia ablativa ed eliminatoria dal mondo giuridico degli altri effetti scaturenti ope legis, quale può essere l'effetto della somma delle pene irrogate sul limite di concedibilità della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive regolato dall'art. 656 c.p.p. (arg. ex Cass., Sez. Un., 9 giugno 1995, n 23, Mirabile).
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2008