Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2008, n. 46246
CASS
Sentenza 5 novembre 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile ai fini della fruizione dei benefici penitenziari allorché il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi. Tuttavia, allorché il reato ostativo non coincida con la violazione più grave, ma sia solo un reato satellite, lo scioglimento del cumulo formatosi per effetto della continuazione non può non determinare il ripristino per esso della pena edittale prevista, calcolata nel minimo, e quindi con esclusione di qualsiasi riferimento alla pena inflitta in concreto a titolo di aumento per la continuazione, giacché tale riferimento non ha più ragione di essere, una volta che si sia operato lo scioglimento del vincolo giuridico dovuto alla continuazione. (Nella specie, in relazione a condanna a pena, diminuita per il rito abbreviato, a cinque anni di reclusione e 8.600 euro di multa per cessione di sostanze stupefacenti ed estorsione aggravata - reato, quest'ultimo, ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, per il quale era stato applicato, a norma dell'art. 81 cod. pen., l'aumento sulla pena stabilita per il primo reato, indicato come il più grave - era stata avanzata istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione concernente il residuo di pena da espiare dopo la detrazione della custodia cautelare presofferta e di tre anni per l'indulto elargito con legge n. 241 del 2006. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che la pena alla quale fare riferimento per la sospensione dell'ordine di esecuzione dovesse essere quella di quattro anni di reclusione, così ridotta per il rito quella prevista come minima per l'estorsione aggravata). V. Corte cost., 27 luglio 1994 n. 361.

L'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione, non ha però efficacia ablativa ed eliminatoria degli altri effetti scaturenti "ope legis", quale può essere l'effetto della somma delle pene irrogate sul limite di concedibilità della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen..

Commentario1

  • 1Art. 672 - Applicazione dell’amnistia e dell’indulto
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2008, n. 46246
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46246
Data del deposito : 5 novembre 2008

Testo completo