Sentenza 25 novembre 2008
Massime • 1
Ai fini della revoca di diritto dell'indulto ai sensi dall'art. 1, comma terzo, della legge 31 luglio 2006 n. 241, nel caso della continuazione iniziata prima ma cessata dopo il termine stabilito dalla legge per la fruizione del beneficio, per stabilire se ricorra la condizione ostativa della commissione, nei cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento di clemenza, di un delitto non colposo con condanna a pena detentiva non inferiore a due anni, deve aversi riguardo non all'aumento di pena per i reati satellite commessi dopo l'entrata in vigore del provvedimento di condono, bensì, previo virtuale scioglimento della continuazione, alla sanzione edittale minima prevista per i reati in questione, con la massima riduzione consentita da eventuali circostanze attenuanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2008, n. 45770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45770 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 25/11/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 3263
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 026327/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR HI, N. IL 02/08/1975;
avverso ORDINANZA del 13/06/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ACQUI TERME;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 13 giugno 2008 e depositata in pari data, il giudice della udienza preliminare del Tribunale di Acqui Terme, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto l'opposizione proposta il 14 marzo 2008 dal condannato AM AH, avverso l'ordinanza 29 febbraio 2008 di rigetto della applicazione del condono (ex L. 31 luglio 2006, n. 241) alle pene inflitte per i delitti di spaccio di sostanze stupefacenti, commessi successivamente al 1 agosto 2006, per i quali AM era stato giudicato, giusta sentenza di applicazione della pena su richiesta del ridetto giudice della udienza preliminare 21 novembre 2007 (irrevocabile dal 19 gennaio 2008) previo riconoscimento della continuazione (interna) con altri delitti del medesimo titolo (tra i quali il reato base), perpetrati prima del 2 maggio 2006. Il giudice a quo ha motivato: la previsione della revoca di diritto dell'indulto, à sensi della L. 31 luglio 2006, n. 241, art.
3 - rectius;
art. 1, comma 3 - osta alla applicazione del condono;
poiché i reati ostativi (quelli commessi successivamente al 1 agosto 2006 e, pertanto, comportanti la revoca del beneficio) sono stati unificati nel vincolo della continuazione, quali reati satelliti, deve aversi riguardo, previa virtuale soluzione del vincolo, (non agli aumenti di pena inflitti a titolo di continuazione, bensì) alla sanzione edittale minima, con le massime riduzioni consentite in relazione alle diminuenti e attenuanti ritenute;
in proposito per i reati commessi dal condannato dopo il 1 agosto 2006 la pena detentiva edittale minima è di sei anni;
sicché, pur, con la riduzione di un terzo per le attenuanti generiche e di un ulteriore terzo per il rito speciale, la sanzione resta superiore al limite di due anni, previsto dall'art. 3 cit., con la conseguenza che comportando la revoca del condono (se ipotesi concesso), ne impedisce preventivamente l'applicazione.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante dichiarazione resa il 25 giugno 2008, ai sensi dell'art. 123 c.p.p. al direttore della Casa circondariale di Alba, colla quale denunzia à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione alla L. 31 luglio 2006, n. 241, art.
3 - rectius: art. 1, comma 3.
Il ricorrente, peraltro, affatto infondatamente asserendo che il giudice a quo avrebbe fatto erroneo riferimento a condanna del 21 settembre 2007, mai riportata, e su tale fallace supposizione avrebbe basato la decisione, argomenta quindi: la pena inflitta per i reati unificati in continuazione non deve essere "scissa ... contra reum";
deve, invece, aversi riguardo "ai singoli apporti di ciascun episodio"; la norma cit (da interpretare à termini dell'art. 12 disp. gen.) presuppone una condanna successiva a quella con la quale è stata irrogata la pena condonata (da revocare); mentre tale condizione non ricorre per esso AM, gravato dall'unico precedente costituito della sentenza di applicazione della pena su richiesta del 21 novembre 2007.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 16 ottobre 2008, rileva che, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, opportunamente citata, il ricorso risulta infondato.
4. - Il ricorso è infondato.
Giova premettere che questa Corte ha fissato il principio di diritto del divieto di applicazione dell'indulto nel caso che ricorra la condicio risolutiva della revoca del beneficio "per la giuridica ed, ancor prima, logica impossibilità di dichiarare giudizialmente l'applicazione di un condono in relazione al quale siasi già verificata una causa di revoca del beneficio" (Sez. 1, 27 aprile 1994, n. 1877, Vecchi, massima n. Rv. 198184; cui adde: Sez. 1, 1 dicembre 1993, n. 5244/1994, Lupo, massima n. 196138). La L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3 contempla, ai sensi della generale previsione dell'art. 174, comma 3, in relazione all'art. 151 c.p., comma 4, la revoca dell'indulto se il beneficiario "entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della... legge commette un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni".
A differenza della revoca prevista per l'indulto condizionato, elargito col D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 (in base all'art. 13 di quel decreto "è necessario che entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di clemenza sia divenuta irrevocabile la sentenza di condanna pronunciata per il nuovo reato, commesso entro lo stesso termine", v. Cass., Sez. 2, 2 marzo 1996, n. 705, Scandallato, massima n. 101379; Sez. 2, 20 dicembre 1965, n. 2997/1966, Caradonna, massima n. 100374), alla stregua della L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3, la condicio risolutiva è
integrata dalla pura e semplice commissione, nell'arco di tempo compreso tra il 1 agosto 2006 e il 1 agosto 2011, di un delitto non colposo, pel quale sia inflitta pena detentiva in misura non inferiore a due anni, indipendentemente dalla circostanza che la relativa condanna sia pronunciata o passi in giudicato entro il dies ad quem del termine in parola (cfr. in relazione ai precedenti provvedimenti di indulto: Cass., Sez. 1, 4 aprile 2001, n. 23293, Quattrocchi, massima n. 219482; Sez. 1, 23 gennaio 1995, n. 259, Barreca, massima n. 201091; Sez. 2, 22 dicembre 1972, n. 2356/1973, Cardilli, massima n. 124500; Sez. 2, 2 luglio 1978, n. 1789, Balice, massima n. 109606).
Nè, pertanto, è richiesto che "l'accertamento del nuovo delitto e la relativa condanna avvengano con separato giudizio, potendo essi essere invece anche contestuali alla condanna per i reati che consentirebbero l'applicazione del condono" (Cass., Sez. 1, 19 dicembre 1973, n. 4522/1974, Riti, massima n. 127291). Infine, con riferimento al caso in esame del reato continuato, con continuazione iniziata prima, ma cessata dopo il termine stabilito dalla legge (o dal decreto di clemenza) per la fruizione dell'indulto, questa Corte ha fissato l'ulteriore principio di diritto, secondo il quale, ai fini della revoca - ovvero ai fini del divieto di applicazione del benefico per il quale già ricorra la condizione risolutiva - deve aversi riguardo "non all'aumento di pena inflitto ex art. 81 c.p." per i reati satellite (commessi dopo l'entrata in vigore del provvedimento di condono), bensì, previo virtuale scioglimento della continuazione, alla "sanzione edittale minima" prevista per i reati in questione "con la massima riduzione consentita da eventuali circostanze attenuanti" (Sez. I, 14 gennaio 1999, n. 363, Trane, massima n. 212959; e Sez. 1, 20 maggio 1998, n. 2934, Soaviti, massima n. 211415). A tali principi si è correttamente attenuto il giudice a quo. Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2008