Sentenza 15 ottobre 2004
Massime • 1
Il reato di peculato militare mediante profitto dell'errore altrui si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi e nel caso in cui l'errore sia stato determinato da tale condotta, ricadendo in questa ipotesi l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale nella più ampia e generica previsione dell'art. 314 cod. pen., rispetto alla quale quella dell'art. 316 cod. pen. costituisce ipotesi marginale e residuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2004, n. 42887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42887 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/10/2004
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1093
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 019673/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
1) TO SS N. IL 23/01/1955;
avverso SENTENZA del 28/11/2003 CORTE MIL. APP. SEZ. DIST. di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco GENTILE che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito il difensore avv.to Paolo PALADINO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 28 novembre 2003, la corte militare di appello- Sezione distaccata di Napoli confermava la sentenza con la quale il 21 gennaio 2003 il gup del tribunale militare di Palermo, in esito ad un giudizio celebrato coi rito abbreviato, aveva condannato TO SO, maresciallo dell'A.M., alla pena di un anno di reclusione militare, quale responsabile di peculato militare continuato, commesso tra il luglio e l'ottobre del 1995, allorché il sottufficiale si era appropriato di beni dell'amministrazione militare, dei quali aveva la disponibilità nella sua qualità di addetto al magazzino viveri del 35 GRAM di Marsala. In particolare, veniva contestato al OZ di essersi appropriato di prodotti alimentari e di altri generi del magazzino viveri al fine di rivenderli a terzi, d'accordo con la moglie LO OS che aveva instaurato un vero e proprio commercio di tali beni in via continuativa a fini di lucro.
La prova della responsabilità del maresciallo OZ era emersa da una serie di intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di un diverso e distinto procedimento penale, di cui veniva ritenuta la piena utilizzabilità processuale, trattandosi di indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, ed aventi ad oggetto lo stesso reato di peculato militare contestato all'odierno imputato. Il meccanismo illecito utilizzato per commettere il peculato traeva origine dal mancato ritiro, totale o parziale, dal magazzino viveri dei beni spettanti giornalmente o saltuariamente al personale militare in servizio presso il 35 GRAM: il quale veniva indotto con l'inganno a cedere le merci e a firmare per ricevuta, convinto che quelle merci sarebbero state destinate in beneficenza. Mediante questo sistema fraudolento, il OZ conseguiva il risultato di occultare dal punto di vista amministrativo-contabile l'appropriazione da parte sua di beni che per ragioni di servizio erano nella sua disponibilità fisica e che di fatto non erano mai usciti dalla disponibilità dell'amministrazione militare. La rinuncia al prelievo da parte dei militari titolari produceva, infatti, come unico risultato quello di lasciare in magazzino i beni ad essi destinati.
Secondo i giudici militari, il fatto illecito accertato integrava gli estremi del reato di peculato militare e non del meno grave reato di peculato militare mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 218 c.p.m.p. (analogo all'omologo reato di cui all'art. 316 c.p.), come ipotizzava la difesa, in quanto Terrore risultava determinato nel caso in esame dalla condotta dell'imputato, e non era preesistente ed indipendente dalla sua condotta, come occorre ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 218 c.p.m.p.
2. Ricorre per Cassazione il OZ a mezzo del suo difensore, il quale deduce:
1) violazione dell'art. 270 c.p.p., in quanto, a parte i limiti ristretti entro i quali è consentita l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte in altri procedimenti, non era esatto che tali intercettazioni fossero state disposte nell'ambito di un altro procedimento per peculato militare;
2) violazione delle norme di legge che dispongono della proprietà dei beni, in quanto la sottoscrizione da parte dei militari dei moduli di ritiro delle merci ad esse destinate spogliava l'amministrazione della proprietà di esse, come del resto era emerso dall'esito delle due ispezioni amministrative all'uopo disposte, che avevano escluso l'illecita sottrazione di beni all'amministrazione militare: con la conseguenza che, nel caso in esame, non si sarebbe realizzata la materialità del delitto di peculato militare, bensì quella del delitto di malversazione in danno di militari, previsto dall'art. 216 c.p.m.p.;
3) erronea qualificazione giuridica del fatto, in quanto il fatto di aver determinato l'errore dei militari destinatari delle merci doveva essere sanzionato ex art. 218 c.p.m.p. e non ai sensi dell'art. 215 c.p.m.p., che è posto a tutela del solo patrimonio dell'amministrazione militare. Peraltro, non poteva escludersi che il fatto di appropriarsi di beni dell'amministrazione militare costituisse una mera violazione del regolamento di disciplina militare, nella parte in cui impone l'obbligo di mantenere la probità e la correttezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Va innanzitutto ribadita la piena utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di un procedimento penale diverso e distinto da quello odierno, e dalle quali è venuta alla luce la vicenda del "commercio" intrattenuto dalla LO (condannata anch'essa dall'A.G. ordinaria per lo stesso reato di peculato militare) utilizzando i beni dei quali il marito, odierno ricorrente, aveva la disponibilità quale addetto al magazzino viveri del 35 GRAM di Marsala.
L'art. 270 comma 1 c.p.p. pone come unica condizione per l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di altri procedimenti che essi risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali sia obbligatorio l'arresto in flagranza: condizione che ricorre sicuramente nel caso in esame, avuto riguardo al limite edittale massimo previsto per il delitto di peculato militare. Nè rileva che oggetto dell'altro procedimento fosse o meno lo stesso o un diverso reato.
Parimenti priva di fondamento è la seconda doglianza, avendo i giudici di primo e di secondo grado messo correttamente in evidenza che, nonostante le firme apposte per ricevuta dai militari che ne erano destinatari, i beni non erano mai usciti dalla disponibilità- proprietà dell'amministrazione militare e che anzi, proprio ricorrendo a tale illecito sistema, il ricorrente aveva dimostrato la finalità premeditata di formare una contabilità fittizia per poter disporre dei beni di cui era responsabile. Non solo: ma proprio l'aver attivato un meccanismo fraudolento utile ad occultare ogni ammanco aveva impedito la rilevazione di illeciti penali in occasione degli accertamenti amministrativo-contabili svolti nel periodo 1 luglio 1996-26 ottobre 1995, condotti esclusivamente sulla base delle risultanze della documentazione prodotta. Attraverso la rinuncia al prelievo da parte dei militari - come ha ben osservato la corte militare di appello - il ricorrente aveva ottenuto di lasciare in magazzino i beni in questione, che di fatto non erano quindi mai usciti dalla disponibilità fisica dell'amministrazione militare. Non fondata è, infine, la doglianza difensiva concernente la qualificazione giuridica del fatto come peculato militare mediante profitto dell'errore altrui o addirittura come mera violazione del regolamento di disciplina militare, avendo la corte militare fatto correttamente richiamo alla distinzione che la giurisprudenza di legittimità ha formulato tra l'art. 314 e l'art. 316 c.p. (sulla quale va strutturata l'analoga distinzione tra l'art. 215 e l'art. 218 c.p.m.p.), spiegando che il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice ("giovandosi dell'errore altrui", cioè di un errore preesistente e indipendente dalla condotta del soggetto attivo): e non ricorre pertanto nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in questa ipotesi l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale nella più ampia e generica previsione dell'art. 314 c.p., rispetto alla quale quella dell'art 316 c.p. costituisce ipotesi marginale e residuale. Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2004