Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2004, n. 42887
CASS
Sentenza 15 ottobre 2004

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Il reato di peculato militare mediante profitto dell'errore altrui si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi e nel caso in cui l'errore sia stato determinato da tale condotta, ricadendo in questa ipotesi l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale nella più ampia e generica previsione dell'art. 314 cod. pen., rispetto alla quale quella dell'art. 316 cod. pen. costituisce ipotesi marginale e residuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2004, n. 42887
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42887
    Data del deposito : 15 ottobre 2004

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