Sentenza 30 gennaio 2013
Massime • 1
Integra il reato di favoreggiamento personale la condotta di chi, a seguito di un colloquio in carcere con una persona sottoposta a misura custodiale, si renda disponibile a consegnare fuori dell'istituto penitenziario una serie di messaggi scritti contenenti istruzioni finalizzate ad inquinare le dichiarazioni dei testi d'accusa, con indicazioni ai complici per lo svolgimento di attività inerenti alla consegna di armi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2013, n. 10167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10167 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 30/01/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 218
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 45795/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. NA OR, nata ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 25/09/2012 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udita la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 25/09/2012 ha respinto il riesame proposto nell'interesse di NA OR in relazione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti dal Gip del Tribunale di Palermo il reato di favoreggiamento.
2. Ha proposto ricorso l'interessata personalmente eccependo violazione di legge in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Si evidenzia che l'interessata era stata sottoposta a controllo subito dopo essere stata a colloquio con il convivente detenuto, e trovata in possesso di 8 c.d. pizzini, a firma di questi, contenenti le indicazioni dei destinatari, e le istruzioni a loro impartite per tacitare i testimoni del reato che aveva dato causa alla sua detenzione.
Si assume conseguentemente che gli elementi descritti, non avendo comportato alcuna alterazione del compendio probatorio a carico del preteso favorito, non avrebbe raggiunto la soglia minima di rilevanza, non essendosi verificato il contesto all'interno del quale le investigazioni avrebbero potuto svolgersi, così fermandosi la consumazione del reato ad un antefatto non punibile, che esclude anche l'Ipotesi del tentativo, potendo integrarsi tale figura solo ove vi sia un inizio di esecuzione.
2. Con il secondo motivo si contesta violazione di legge con riferimento agli elementi di valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari, ed alla determinazione di adeguatezza della misura.
In argomento si esamina la motivazione che ha tratto la valutazione di pericolosità dalla richiesta, contenuta in una delle comunicazioni scritte, di consegnare alla donna "un ferro" evidenziando che non vi era traccia di istruzioni impartite alla donna per l'eventuale utilizzazione dell'oggetto ricevuto, sicché il giudizio di pericoiosità non è fondato su dati concreti. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La qualificazione della condotta contestata alla ricorrente come favoreggiamento consumato risulta corretta in forza dell'analisi degli elementi costitutivi del reato, raffrontata con gli elementi di fatto acquisiti.
In particolare, quanto alla struttura del reato ne è nota la natura di reato di pericolo, a consumazione anticipata che consente di sussumere nella generica azione che individua il suo elemento costitutivo, tutte quelle attività finalisticamente volte a fornire un aiuto al soggetto favorito per sottrarsi alle indagini, e ciò a prescindere dal risultato ottenuto. Ne consegue che per valutare la riconducibilità dell'azione allo schema legale la condotta vada valutata in astratto, al fine di verificare la potenzialità offensiva del bene giuridico tutelato.
Nella specie risulta con chiarezza dagli elementi raccolti che la donna, recatasi a trovare in carcere il suo convivente sottoposto a misura cautelare, si sia resa disponibile a condurre fuori dalla struttura plurimi messaggi di varia natura, la cui consegna ai destinatari avrebbe consentito di neutralizzare le conseguenze negative della restrizione, tra cui quelle di non poter comunicare con l'esterno.
Il contenuto dei messaggi ha rivelato la presenza di chiare istruzioni per inquinare le dichiarazioni dei testi di accusa, da recapitare a questi ultimi, oltre che Indicazioni ai complici per lo svolgimento di attività illecite inerenti la consegna di armi. Le modalità di sviluppo dell'azione, considerato che la donna ha portato fuori dal carcere e tenuto con sè le comunicazioni lungo tutto il non breve percorso tra il carcere di Trapani ed Alcamo, città dove venne perquisita e ritrovata in possesso dei biglietti, da un canto consente di dimostrare la chiara esecuzione in atto del mandato ricevuto, dall'altro,permette, soprattutto a livello indiziario richiesto in questa fase del procedimento, di ritenere assistita tale condotta esecutiva dalla coscienza e volontà dell'azione, che integra la forma il dolo generico richiesto per il reato contestato.
Il controllo degli agenti risulta sopraggiunto quando gli elementi costitutivi della condotta si erano tutti realizzati, risultando indifferente che la consegna delle comunicazioni non fosse materialmente ancora iniziata, in quanto, in ragione della situazione di detenzione del mittente, la mera fuoriuscita dei suoi messaggi costituisce esecuzione del mandato ricevuto, e, conseguentemente concretizza l'aiuto ad eludere le investigazioni che oggettivamente integra l'elemento costitutivo del reato, di natura oggettiva e formale in quanto di pura condotta, risultando del tutto indifferente, al fine della sua consumazione, la verificazione del concreto sviamento delle indagini (in senso conforme Sez. 6, Sentenza n. 22523 del 23/01/2003, dep. 21/05/2003, imp. Picone, Rv. 225971). Conseguentemente, contrariamente a quanto prospettato nell'interesse della ricorrente, l'azione illecita era in corso di esecuzione, e può qualificarsi consumata, poiché il delitto contestato non è reato di evento.
3. Analogamente infondato è l'ulteriore motivo di ricorso, poiché l'ordinanza impugnata ha fornito ampia e coerente valutazione della sussistenza della pericolosità della condotta, in ragione della disponibilità dimostrata anche a rendersi latrice di istruzioni per la consegna di un'arma, valutazione rispetto alla quale, senza indicare contraddizioni o illogicità della valutazione, si sollecita in questa sede una difforme valutazione di merito, incompatibile con il giudizio di legittimità.
4. Il rigetto del ricorso impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2013