Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2008, n. 42990
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Sentenza 18 settembre 2008

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In tema di prova di delitti maturati nell'ambito d'organizzazione criminale di tipo mafioso, le eventuali smagliature e discrasie, anche di un certo rilievo, rilevabili nelle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia, sia al loro interno, sia nel confronto tra esse, non implicano, di per sé, il venir meno della loro affidabilità, quando, sulla base d'adeguata motivazione, risulti dimostrata la loro complessiva convergenza nei nuclei fondamentali.

La sola appartenenza all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di stampo mafioso (nella specie "Cosa nostra"), investita del potere di deliberare in ordine alla commissione dei cosiddetti "omicidi eccellenti", pur costituendo un indizio rilevante, non ha, tuttavia, valenza dimostrativa univoca circa il contributo di ciascuno dei suoi componenti alla realizzazione del reato-fine, essendo necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il loro contributo allo specifico reato.

Nel reato di strage il dolo consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante violenza (evento di pericolo), con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone (evento di danno), al fine (dolo specifico) di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione. Ne consegue che, al fine di stabilire se l'uccisione di più soggetti integri il delitto di strage ovvero quello d'omicidio volontario plurimo, l'indagine deve essere globale, con speciale riguardo ai mezzi usati, alle modalità esecutive del reato e alle circostanze ambientali che lo caratterizzano. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di strage dell'omicidio del giudice Giovanni Falcone e della sua scorta, realizzato mediante impiego di un'enorme quantità d'esplosivo, in luogo pubblico, con effetti distruttivi di straordinaria portata).

L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza d'annullamento della Corte di cassazione riguarda le questioni di diritto decise dalla sentenza d'annullamento, non le affermazioni esplicative della "ratio decidendi" e meno ancora i singoli sviluppi argomentativi che si limitino a scandagliare i vizi del provvedimento annullato, ma non forniscano, in sé, le indicazioni riparatorie in punto di legittimità.

È inoppugnabile il provvedimento di riunione o di separazione dei procedimenti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2008, n. 42990
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42990
Data del deposito : 18 settembre 2008

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