Sentenza 18 settembre 2008
Massime • 5
In tema di prova di delitti maturati nell'ambito d'organizzazione criminale di tipo mafioso, le eventuali smagliature e discrasie, anche di un certo rilievo, rilevabili nelle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia, sia al loro interno, sia nel confronto tra esse, non implicano, di per sé, il venir meno della loro affidabilità, quando, sulla base d'adeguata motivazione, risulti dimostrata la loro complessiva convergenza nei nuclei fondamentali.
La sola appartenenza all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di stampo mafioso (nella specie "Cosa nostra"), investita del potere di deliberare in ordine alla commissione dei cosiddetti "omicidi eccellenti", pur costituendo un indizio rilevante, non ha, tuttavia, valenza dimostrativa univoca circa il contributo di ciascuno dei suoi componenti alla realizzazione del reato-fine, essendo necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il loro contributo allo specifico reato.
Nel reato di strage il dolo consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante violenza (evento di pericolo), con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone (evento di danno), al fine (dolo specifico) di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione. Ne consegue che, al fine di stabilire se l'uccisione di più soggetti integri il delitto di strage ovvero quello d'omicidio volontario plurimo, l'indagine deve essere globale, con speciale riguardo ai mezzi usati, alle modalità esecutive del reato e alle circostanze ambientali che lo caratterizzano. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di strage dell'omicidio del giudice Giovanni Falcone e della sua scorta, realizzato mediante impiego di un'enorme quantità d'esplosivo, in luogo pubblico, con effetti distruttivi di straordinaria portata).
L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza d'annullamento della Corte di cassazione riguarda le questioni di diritto decise dalla sentenza d'annullamento, non le affermazioni esplicative della "ratio decidendi" e meno ancora i singoli sviluppi argomentativi che si limitino a scandagliare i vizi del provvedimento annullato, ma non forniscano, in sé, le indicazioni riparatorie in punto di legittimità.
È inoppugnabile il provvedimento di riunione o di separazione dei procedimenti.
Commentari • 2
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Indice: 1. Inquadramento 2.1. Il dato normativo 2.2. Metodo mafioso 2.3. Specialità dell'associazione di tipo mafioso rispetto alla comune associazione per delinquere 2.4. Continuazione tra partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso e reati-fine 3. Coesistenza di fenomeni associativi: principi fondamentali 4. Super-associazioni di 'ndrangheta: similitudini e differenze con la cupola di cosa nostra 5. Cartelli di camorra: forme organizzative in funzione delle attività di narcotraffico 6.1 Ricadute organizzative delle attività di narcotraffico sulle strutture della sacra corona unita 6.2 (Segue) ... rassegnate (come nella 'ndrangheta) in evidenze documentali 7. Narcotraffico ed …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2008, n. 42990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42990 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
42990/08 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 18/09/2008
SENTENZA
N. 1157/08 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FAZZIOLI EDOARDO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE1. Dott. GIORDANO UMBERTO
N. 014406/2008 2. Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA 11
3. Dott. CORRADINI GRAZIA 11
4.Dott. VECCHIO MASSIMO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 03/04/1936 1) NT LV
2) ON PE N. IL 18/12/1946
3) AG TR N. IL 09/06/1959
4) GA AN N. IL 12/02/1962
5) CO RL N. IL 18/05/1957
6) NT PE N. IL 11/01/1959
7) AP ED N. IL 04/06/1938
8) TE AR N. IL 19/05/1939
9) ER ED N. IL 01/07/1934
10) E' ON N. IL 21/07/1945
11) CE LV N. IL 28/05/1938
12) NE PE N. IL 24/12/1925
CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CORRADINI GRAZIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott AR Di cassle che ha nell' uite resse il rigetto dei ricorsi proposti Concluso per degli riputati RI, angliere, freco, TA UI la wave ssibilite del recorso dell'agate;Gauci e quiffie, per che ha concluso per the l'a millamento con ruivo well witeresse degliputati TA RE e Bu лиё scem і рес to sense quillo per nove allere come messo il fatto per speck;
Udita, per la parte civile. Laves Comune di Palermo l'au gover un biro Ferulla to conferve delle che ha concluso, sentenso impugnate e to liquidosione dell ulterior police spese per le parti avili conquinti del Edit i difensor AVV. L RS e degli agenti delle scorte Comune di Palermo e Prov ci di Paler l'eu NC Crescimanno anche un sostitusione degli avocati armando SO eдегование ЕВ che ha concluso e la conferiye dello sentense wipigue миридид ри to è la liquidazione delle ulteriori spese;
on spese;
all. Juiseppe QU nell' witeresse di agliari TR, Udliti i difensori degli miputati - quele sostituto dell'Our Di Gregorio, che ha chiesto l'as са
coglimento del ricorso conclusoau, quiseppe EC nell'uiterese di greco AR che be Qui per l'aunullamento dello sentense impugnation am. PA fe rui nell' wittrisse di EM he come l'aunullamento sense ruillo delle sente u cluso re per inpugnate;меридиога Намомоaw Celestirio cordiale nell'interesse di Apple Monario ho всё chiesto l'ou illemente dello sente minugusts;
The concluso
QW. MA RT per janci Stefour l'au llamento sense muillo, SP ET ha cou per all. SA RI fromnone to sense muino, ve SP fuel cluso l'a рел all Golbau Dirico nell' interesse di IA fue seppe be cheerto l'accoglimento del ricorso;
и SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 30 maggio 2002, della V Sezione della Corte di Cassazione,
veniva in parte annullata la sentenza 7 aprile 2000 della Corte di Assise di Appello di
TA (di riforma parziale della sentenza 26 settembre 1997 della Corte di Assise
di TA), relativa alla c.d. strage di CI, con rinvio alla Corte di Assise di
Appello di TA, per quanto ancora interessa, nei confronti degli imputati: 1) AG
RI, 2) RI TR, 3) EM RE, 4) NE PP, 5) FF
AN, 6) GR AR, 7) NI PP, 8) TA PP, 9) TA
RE e 10) SP ET.
La stessa Corte di Cassazione, con altra sentenza in data 17 gennaio 2003 della VI
Sezione, annullava in parte la sentenza 7 febbraio 2002 della Corte di Assise di Appello
di TA (di riforma parziale della sentenza 9 dicembre 1999 della Corte di
Assise di TA), relativa alla c.d. strage di via D' Amelio (RS ter) e ne disponeva il rinvio, sempre per quanto ancora interessa, alla Corte di Assise di Appello
di TA nei confronti degli imputati: 1) EM RE, 2) NE PP, 3)
NC TE, 4) FF AN, 5) NI PP, 6) TA PP e 7)
LA ET.
Davanti al giudice del rinvio i due processi ( n. 8 / 2003 RG e n. 20 / 2003) venivano riuniti fra loro ed anche al processo al N. 29 / 2003 nel frattempo stralciato al fine di consentire la rinnovazione della notificazione nei confronti di alcuni imputati.
2. La strage di CI e la strage di via D' Amelio.
2.1 Alle 18 circa del 23 maggio 1992 nell'autostrada che dall'aeroporto conduce a
Palermo, in località CI, una violenta esplosione provocava la morte dei Magistrati
e Dott. NN LC e della moglie Dott.ssa Francesca Morvillo, degli agenti di
- polizia Antonio Montinari, Rocco Di Cillo e Vito Schifani, nonché il ferimento degli agenti di polizia AO ZA, PA EL ed AN OR ed, ancora, il ferimento di PP CO (autista del Dott. LC) e il ferimento di alcuni occasionali presenti (NN NÒ RA, OL OR, RO IN) e di due cittadini austriaci (BE GA ed VA GA).
La devastante esplosione ebbe a danneggiare diverse autovetture dello Stato e di privati cittadini, nonché le strutture murarie di diverse abitazioni in prossimità del luogo dell'eccidio. Nel tratto di autostrada in questione, si formò un cratere di oltre 10 metri di larghezza e di 4 metri di profondità.
L'esplosione fu tale che venne percepita dai sismografi dell'osservatorio geofisico di
Monte Cammarata, in provincia di EN, che la registrarono alle ore 17,56.
2.2. A distanza di meno due mesi, il pomeriggio di domenica 19 luglio 1992, il giudice
RS si recò in Via D'Amelio per visitare l'anziana madre ivi abitante.
Era appena giunto davanti al portone quando un' enorme deflagrazione devastò l'intera strada. L'ordigno fu di tale potenza che l'esplosione, alle ore 16,58, fu registrata dall'Osservatorio geosismico.
Nella circostanza morirono il giudice RS, gli agenti di polizia CL Traina,
IN Li Muli, Agostino Catalano, Eddie Walter Cusina ed Emanuela Loi.
2.3 Dalle indagini svolte emergeva che entrambe le stragi sono state decise ed eseguite dall'associazione mafiosa siciliana denominata "Cosa Nostra".
A seguito dei processi celebrati è rimasta definitivamente accertata la responsabilità di molti esponenti e gregari di tale organizzazione. In particolare, per la strage di CI
sono stati condannati alla pena dell'ergastolo CA LL, AG NN,
ON RE, CA ER, NC IC, NC FA, AN
2
ER PP, AN FI PP, La BE NG, VE ER,
AM TR, IN RE, LA ET, TR AN. Oltre a costoro altri imputati sono stati condannati con sentenze definitive a pene inferiori:
EN PP, ON RE, CA NN, CE RE, Di
AT RI TO, ER VA IS, GA AN, NC ER, La
BE IO.
Nel processo per la strage di via D'Amelio, c.d. RS ter, sono stati condannati alla pena dell' ergastolo: ON RE del 1955, CA IS, NC IC,
NC FA, ER AN, La BE NG, VE ER,
O' PP e AN FI PP. Sono stati inoltre condannati a pene minori AG RI, ON RE del 1956, CA NN, CE
RE, ER VA IS, TA RE, MO AT e SP
ET.
Inoltre, nei processi cosiddetti "RS" e "RS bis", altri imputati sono stati già condannati con pene definitive e per alcuni di essi è stata applicata la pena dell'ergastolo, ed, in particolare, nel processo c.d. "RS" hanno riportato condanna RO PP, FE RE e TI IN, e, nel processo
"RS bis", RI TR, ON RE, ET PP, NO
AN, NO NA, AN PP del 1963, GR AR, La MA
PP, NA Gaetano, Riina Salvatore, Scotto TA, LI
NC, NI RE, OM RE, UR PP, RN CO.
3. Contenuto e motivazioni delle due sentenze in grado di appello.
3
Le 3.1 All'esito dei due separati giudizi di appello erano state pronunciate due separate sentenze relative rispettivamente alla cd. strage di CI ed a quella di via D'Amelio (
cd. RS ter).
3. 2 Con la sentenza depositata in data 23 giugno 2001 la Corte di Assise di Appello di
TA aveva inquadrato il delitto di CI nell' ambito della c.d. strategia della strage, teorizzata da RE IN, capo della cosca dominante dei corleonesi facente parte dell' organizzazione mafiosa "Cosa Nostra". Questo "nuovo corso" era scaturito quale reazione alla sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992 con cui la Corte di Cassazione
aveva accolto il c.d. teorema CE (deleterio per l'associazione mafiosa). Di qui la teorizzazione di un programma stragista di violenta aggressione contro personaggi istituzionali che rappresentavano il simbolo della lotta alla mafia o che, per l'opposto motivo, non avevano mantenuto gli impegni assunti a favore dell' organizzazione mafiosa nonostante ne avessero tratto considerevoli vantaggi elettorali (come l'on.le
LI che era stato incapace a bloccare le iniziative giudiziarie del giudice LC,
sfociate nella sentenza del 1992 n.80 della Corte di Cassazione relativa al cd.
maxiprocesso contro la mafia). Occorreva, secondo il progetto del IN, "fare la guerra per poi fare la pace" con lo Stato, ma a condizione di consistenti benefici (c.d. "papello"
IN) che sarebbero stati concessi a "Cosa Nostra" attraverso la mediazione dei nuovi referenti politici.
Da qui l'omicidio dell'on.le VO LI, del giudice LC (c.d. strage di CI), del giudice RS (c.d. strage di via D'Amelio), l'attentato al giornalista televisivo
Costanzo, gli attentati ai beni culturali nelle città di Roma, Firenze, Milano.
La concreta attuazione della strategia stragista, risalente al febbraio 1992, era stata approvata nel corso di riunioni "ristrette" e non già, come in passato, nell'ambito di una adunanza plenaria dei vertici dell' organizzazione.
4 IN aveva infatti introdotto il nuovo sistema di incontrarsi in riunioni "frazionate" con i componenti della Commissione Provinciale palerminata (capi mandamento o loro sostituti). L' esigenza di tali riunioni era duplice: motivi di sicurezza per gli stessi associati e motivi di prevenzione per eventuali casi di futuro pentitismo.
Sempre secondo la sentenza di appello, in base alle dichiarazioni di alcuni collaboranti era stato possibile stabilire che la condanna a morte del giudice LC (già preceduta dal fallito attentato del 1989 nella villa dell'Addaura) era stata deliberata nel corso di una riunione ristretta tenutasi nel mese di febbraio 1992 cui parteciparono: RE
IN, FA NC, NG La BE, RE MI e RE
ON. Successivamente lo stesso IN aveva dato incarico al ON di avvisare,
per raccoglierne il consenso, i capi mandamento non presenti e i rappresentanti di quelli detenuti.
Erano state pure descritte, con dettaglio, le complesse modalità esecutive dell' attentato ed in base al contributo collaborativo ed appositi accertamenti era stata ricostruita la mappa dei componenti in cui si articolava, all' epoca, la Commissione Provinciale di
Palermo (capi mandamento) nonchè la Commissione Regionale (rappresentanti delle province di Palermo, TA, TA, EN, Trapani, Enna).
In considerazione del ruolo rappresentativo rivestito era stata pertanto affermata, in ordine al delitto in esame, la responsabilità penale dei vertici di "Cosa Nostra", a titolo di concorso morale (per condivisa deliberazione criminosa e conseguente mandato esecutivo), essendosi ritenuta certa la loro piena adesione ai delitti "eccellenti" in quanto corrispondenti alla realizzazione ed alla tutela degli interessi (essenziali e preminenti)
dell' organizzazione.
In esito al giudizio di secondo grado era stata pertanto statuita la responsabilità, per quanto ancora interessa, di: RI TR, EM RE, NE PP,
5 FF AN, NI PP, TA RE, SP ET, AG
RI, GR AR e TA PP, tutti condannati alla pena dell'ergastolo.
3.3. La sentenza di appello relativa alla strage di via D' Amelio, depositata il 6 maggio
2002 (il cui processo era stato definito in primo grado con sentenza depositata il 9
marzo 2000 della Corte di Assise di TA), ricostruiva i fatti nei seguenti termini:
Con sentenza 30 gennaio 1992 della Corte di Cassazione si era concluso il maxi processo alla mafia. In seguito a tale decisione il IN ed i suoi sodali avevano ben compreso due cose e cioè di essere stati traditi dalle vane assicurazioni dei loro potenti amici e di costituire oggetto di una vigorosa politica attivista da parte dello Stato.
Occorreva dunque attuare con immediatezza i due corrispondenti antidoti e precisamente: trovare nuovi e più efficaci referenti politici, nonché dimostrare la potenza incontrollabile della mafia, colpendo a morte sia coloro che costituivano i simboli della lotta a "cosa nostra" e sia coloro che avevano tradito la consorteria dopo averne ricevuto benefici elettorali.
E' questa la c.d. strategia della strage, mirante ad un preciso obiettivo: costringere lo
Stato a venire a patti con una mafia potente ("fare la pace dopo la guerra") e quindi,
attraverso un'inversione di tendenza legislativa, ottenere numerosi benefici, quali: l'
attenuazione del regime carcerario, il mantenimento dei patrimoni illeciti, la revisione delle condanne subite dai sodali.
Una siffatta strategia necessitava del consenso dei capi rappresentativi delle varie articolazioni mafiose (Commissione Provinciale palermitana e Commissione
Regionale). Tanto, non solo per il rilievo degli effetti devastanti che il piano stragista avrebbe prodotto all' esterno, ma anche per prevenire il rischio di una guerra all' interno della stessa consorteria. L' esperienza del passato aveva infatti dimostrato l'insorgenza di aspri contrasti, quando gli ideatori di delitti eccellenti (ad esempio, omicidio Dalla
Chiesa), in violazione di ferree consuetudini mafiose, avevano invaso la sfera territoriale di altri gruppi, i quali, a loro volta, erano stati costretti a subire la dura reazione delle forze dell' ordine pur non essendo stati partecipi ad alcuna decisione. La
pax mafiosa richiedeva, pertanto, la corale approvazione della strategia della strage.
Il contributo offerto dai collaboratori, sempre secondo la sentenza di appello, aveva consentito di ricostruire una siffatta fase deliberativa, articolatasi nelle seguenti modalità concrete: i vertici di "Cosa Nostra" erano stati convocati durante i mesi di febbraio e marzo 1992; le riunioni avvenivano in modo "frazionato" per garantire la sicurezza degli stessi associati;
nel corso di ciascuna riunione il programma era stato prima presentato ed approvato, con manifestazione di fiducia al IN e con conferimento dei relativi poteri discrezionali;
poi si era passati alla designazione delle vittime.
Erano stati innanzi tutto indicati i "traditori", coloro che, a parere dell' assemblea,
avevano dato assicurazioni alla mafia ma senza poi tenere fede agli impegni assunti e pure coloro che avevano dalla mafia ottenuto benefici elettorali senza poi mostrarsene grati: RE LI, ZI VO, ER AN, CL RT.
Erano stati poi individuati i "nemici" proclamati di "Cosa Nostra": il giudice LC, il giudice RS, il questore La BE.
Erano state anche indicate alcune città simbolo, quali oggetto di attentati dinamitardi:
Roma, Milano, Firenze.
In base a tale ricostruzione, la sentenza della Corte di Assise di Appello di TA
aveva annesso alle su indicate riunioni del febbraio-marzo 1992 il valore di deliberazione "finale" per l'omicidio di RE LI (13 marzo 1992), per la strage di
7
на CI (23 maggio 1992), per l'omicidio di ZI VO (17 settembre 1992), per gli attentati dinamitardi del 1993 a Roma, Firenze e Milano.
La stessa sentenza aveva invece ritenuto che, per la strage di via D' Amelio, avvenuta il
19 luglio 1992, occorresse riferirsi ad una deliberazione "ulteriore", perfezionatasi tra il maggio ed il giugno 1992. Con la conseguenza che erano stati esclusi dai mandanti del delitto coloro verso i quali non era stata raggiunta la prova di partecipazione o di assenso, cognita re, a quanto stabilito nella su indicata delibera del maggio-giugno
1992.
A siffatta conclusione la sentenza di appello era pervenuta osservando che la decisione di uccidere il giudice RS aveva ricevuto una repentina accelerazione nel mese di maggio 1992, dopo la strage di CI. Tanto che: a) Il mandato di uccidere ER
AN, dato a NN CA, era stato sospeso per consentire la realizzazione del delitto RS;
b) Il IN era apparso a molti in preda a frenesia. Aveva parlato di
"impegni presi da fare subito" e si era assunto in proprio la responsabilità:"Falluzzo, la responsabilità è mia"; c) Gli stessi atti di esecuzione avevano risentito della fretta (furto della 126, all'ultimo momento).
Nonostante l' evidenziata urgenza, la decisione di commettere il delitto in esame era stata sottoposta alla debita approvazione. In questo caso però, come sottolineato nella sentenza di appello: "1' estrema ristrettezza dei tempi rendeva problematico, se non controproducente, raccogliere l' adesione di tutti"; "si ebbe non tanto uno
stravolgimento delle regole mafiose vigenti, quanto un adeguamento inevitabilmente elastico di esse". Per cui non furono interpellati tutti i componenti della commissione palermitana, né i rappresentanti delle altre province mafiose. Furono interpellati soltanto: coloro che si potevano reperire con facilità e la cui adesione era scontata
(NC, TA, CA, NI); i capi mandamento aventi competenza
-
8 territoriale sui luoghi interessati dalla strage (Noce, Resuttana e San RE); - i
"fedelissimi" di "Cosa Nostra" (Calò, MI, ON, La BE, AN).
In esito al giudizio di secondo grado, per la parte ancora in discussione, era stata pronunziata condanna dell'imputato TA PP alla pena dell'ergastolo e dell'imputato NC TE, quale partecipe alla materiale esecuzione della strage, alla pena di anni trenta di reclusione. Erano stati invece assolti gli imputati: LA
ET, EM RE, NE PP, FF AN e NI
PP.
4. Processo relativo alla strage di CI. Motivi di annullamento.
4. 1 La Corte di Cassazione ha raggruppato in due categorie i principali motivi di impugnazione proposti dai difensori degli imputati avverso la decisione con cui la Corte
di Appello di TA aveva inquadrato la strage di CI nell' ambito della c.d.
strategia della strage, teorizzata da RE IN capo della cosca dominante dei corleonesi facente parte di "Cosa Nostra", ed aveva anche ricostruito la mappa dei componenti in cui si articolava, all' epoca, la Commissione Provinciale di Palermo (
composta dai capi mandamento), nonchè la Commissione Regionale ( composta dai rappresentanti delle province di Palermo, TA, TA, EN, Trapani,
Enna), per cui, in considerazione del ruolo rappresentativo rivestito, era stata affermata,
in ordine al delitto in esame, la responsabilità penale dei vertici di "Cosa Nostra", a titolo di concorso morale (per condivisa deliberazione criminosa e conseguente mandato esecutivo), essendosi ritenuta certa la loro piena adesione ai delitti "eccellenti" in quanto corrispondenti alla realizzazione ed alla tutela degli interessi (essenziali e preminenti)
dell' organizzazione.
9 4. 2 In relazione al primo ordine di motivi, attinente alle dichiarazioni collaborative dei
"pentiti" ed in specie alle chiamate in correità, la Corte Suprema ha rilevato che, in linea di massima, la sentenza di appello non si era discostata dai principi elaborati sull'interpretazione dell' art. 192, comma 3, codice procedura penale. Ha invece censurato la decisione di merito per quanto attinente la motivazione seguita sul punto relativo alla qualificazione del concorso morale nei confronti degli imputati che avevano rivestito un ruolo verticistico nell' ambito di "Cosa Nostra". In particolare ha richiamato e seguito i principi già affermati nella sentenza relativa all' omicidio dell'on.le VO LI ed in altre decisioni in materia di criminalità organizzata. E, con riferimento a numerosi imputati estranei al gruppo ristretto che aveva deliberato il delitto in esame, ha richiesto al giudice di rinvio di accertare pregiudizialmente il ruolo di rappresentanza in effetti rivestito nell'ambito dell' organismo rappresentativo di vertice e, conseguentemente, di tenere conto degli ulteriori elementi comprovanti l'
adeguato livello di consultazione-informazione e di relativa manifestazione di consenso,
dimostrativi del concorso morale.
4. 3 Per quanto poi concerne la posizione dei singoli imputati la medesima Corte
Suprema ha formulato, in sintesi, i seguenti rilievi:
4.4 TE AR: E' stata confermata la responsabilità dell' imputato, a titolo di concorso morale, quale rappresentante della provincia di Trapani nella Commissione
Regionale. La sentenza è stata annullata limitatamente alla applicabilità dell'art. 116
C.P. ed alla correlata determinazione della pena.
La difesa aveva dedotto la mancanza di prova sulla circostanza che sin dalla iniziale progettazione di eliminare il giudice LC (riunione di Castelvetrano) fosse prevista la realizzazione con le modalità della strage, poi attuata. Sul punto la sentenza di annullamento ha rilevato che il giudice di merito aveva omesso di motivare e pertanto
10
и alla Corte di rinvio è stato demandato di provvedervi "con libera valutazione correlativa anche ai fini del regime sanzionatorio".
4.5 AG TR: La sua responsabilità, quale concorrente morale nella strage di
CI, è stata affermata solo ed esclusivamente in relazione alla sua funzione di reggenza del mandamento della AG;
posizione questa inidonea a costituire, di per sé, la conferma di "conseguito rilevante livello informativo- deliberativo del disegno criminoso".
4. 6 CE LV (imputato anche nella strage di via D' Amelio): Capo
mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano, detenuto dal 1988. E' stato assolto in primo grado e condannato in sede di appello. Il ricorso dell' imputato è stato accolto in quanto la sentenza impugnata: 1) ha omesso l'adeguata confutazione delle allegazioni difensive che hanno individuato nel sostituto NG La BE un rappresentante autonomo e pieno del mandamento;
2) ha affermato la regola dell'
avvenuta informativa al capo mandamento detenuto, ma non è stata data adeguata motivazione in ordine alla concreta applicazione di tale regola nei confronti dell'
imputato (in carcere dal 1988).
4. 7 NE PE (imputato anche nella strage di via D' Amelio): Quale
capo mandamento di AN è stato assolto in primo grado e condannato in secondo grado alla pena dell' ergastolo. Il ricorso dell'imputato è stato accolto in quanto non emergeva l'adeguata individuazione di elementi probatori confermativi della partecipazione deliberativa del NE nella iniziale riunione ristretta programmatica o della successiva informazione per la strage di CI.
4.8 E' ON (imputato anche nella strage di via D' Amelio): Assolto in primo grado è stato condannato alla pena dell'ergastolo in secondo grado. E' stata ritenuta incensurabile la puntuale disamina delle dichiarazioni collaborative che hanno
11 1
individuato nel FF l'effettivo gestore del mandamento di Caccamo, ma, al tempo stesso, è stata rilevata l'assenza di riscontri probatori apprezzabili, in ordine all' effettiva partecipazione morale dell' imputato alle imputazioni connesse alla strage di CI.
4. 9 CO RL: Ne è stata confermata la condanna alla pena dell' ergastolo,
quale mandante, in base all' esclusivo elemento, provato attraverso le dichiarazioni collaborative, costituito dal suo ruolo di "correggenza" del mandamento della AG
(o S. Maria di Gesù) unitamente ad RI TR. Pertanto, risultando violato il principio generale già enunciato in materia di concorso morale, è stato demandato al giudice di rinvio di accertare la sussistenza, ovvero l'esclusione, di rilevanti elementi a dimostrazione della ricevuta informazione da parte dell' imputato e della prestazione del relativo assenso.
4. 10 ON PE: La condanna alla pena dell'ergastolo è stata confermata in appello, per concorso morale nei reati contestati in conseguenza della titolarità della rappresentanza nella provincia di TA. Le dichiarazioni collaborative dimostrano il ruolo assunto dal NI nella Commissione Regionale, ma tale rilevante indizio è rimasto avulso dai necessari riscontri di effettiva consapevolezza della strage, acquisita per via informativo- consultativa. Al giudice del rinvio è stato demandato di procedere a nuovo esame al fine di individuare (o di escludere) gli elementi di rilievo, diretto o indiretto, dimostrativi del contestato concorso morale.
4. 11 NT PE (imputato anche nella strage di via D' Amelio): E' stata confermata in appello la condanna dell' imputato, latitante dal 1984 al 1993, alla pena dell' ergastolo per la qualità di sostituto del capo mandamento di IL ( di cui era titolare il padre RE TA) e per il conseguente concorso morale in qualità di mandante. Come per altri imputati è stata rilevata la mancanza di adeguata motivazione in ordine alla sussistenza del consenso prestato dall' imputato, previa sua informazione,
12 in merito ai delitti contestatigli. Pertanto al giudice del rinvio è stato demandato di riesaminare la posizione del TA e di individuare, se presenti, gli elementi confermativi della sua diretta consapevolezza del disegno criminoso, senza prescindere,
per un verso, dai rilievi difensivi che non sono stati ritenuti infondati, e, per altro verso,
da riscontri positivi quali potrebbero individuarsi nell' eventuale partecipazione di affiliati del mandamento alle fasi preparatoria ed esecutiva della strage.
4. 12 NT LV: Detenuto dal 12 gennaio 1992, è stato indicato nelle dichiarazioni collaborative come capo del mandamento di IL. Per tale sua posizione è stato condannato alla pena dell' ergastolo. Il ricorso della difesa è stato accolto in quanto ha proposto questioni identiche a quelle che hanno determinato l'
accoglimento del ricorso di TA PP. Pertanto al giudice di rinvio è stato richiesto di riesaminare la posizione dell' imputato in base agli stessi criteri proposti per
TA PP.
4. 13 ER ED: E' stata confermata in appello la condanna dell'imputato alla pena dell' ergastolo, quale mandante della strage, in quanto ritenuto capo del
Mandamento di Belmonte Mezzagno. Con il disposto annullamento è stato richiesto al giudice di rinvio di riesaminare la posizione dell' imputato sotto il duplice profilo attinente, sia alla individuazione del ruolo mafioso in effetti svolto (ipotizzato in sentenza come antecedente all' esecuzione della strage mentre i collaboranti si riferiscono al periodo successivo) e sia all' enucleazione dei criteri probatori rilevanti per affermare (o escludere) la colpevolezza a titolo di concorso morale nei reati contestati.
13 5. 1 La strage di via D'Amelio aveva costituito oggetto di due processi, ma le relative indagini non erano mai cessate. Una svolta decisiva si ebbe nell' estate del 1996 in seguito alla cattura di alcuni mafiosi direttamente coinvolti nel delitto, i quali decisero di collaborare (ER, CA, MI, AN). Di qui un nuovo processo denominato "RS ter", da cui è scaturito il presente giudizio di rinvio.
5.2 La Corte di Cassazione ha censurato la sentenza di merito, riscontrando un vizio di motivazione nell' accertamento relativo al momento della deliberazione del delitto, con ripercussioni sulla responsabilità di alcuni imputati.
La sentenza di appello aveva attribuito alle riunioni del febbraio-marzo 1992 il valore di deliberazione "finale" per l'omicidio di RE LI ( del 13 marzo 1992), per la strage di CI ( del 23 maggio 1992), per l'omicidio di ZI VO ( del 17
settembre 1992), per gli attentati dinamitardi del 1993 a Roma, Firenze e Milano. Aveva
invece ritenuto che, per la strage di via D'Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992, occorresse riferirsi ad una deliberazione "ulteriore", perfezionatasi tra il maggio ed il giugno 1992.
Con la conseguenza che erano stati esclusi dai mandanti del delitto e quindi assolti coloro verso i quali non era stata raggiunta la prova di partecipazione o di assenso,
cognita re, a quanto stabilito nella su indicata delibera del maggio-giugno-1992. La
Corte di Cassazione ha annullato sul punto la decisione della Corte di merito,
richiedendo al giudice di rinvio di "riformulare un giudizio di merito sull'individuazione del momento deliberativo della strage che, rafforzando l'intento di commettere il delitto, ha reso i deliberanti concorrenti nel medesimo".
5. 3 Per quanto concerne la posizione dei singoli imputati la Corte di Cassazione ha formulato, in sintesi, i seguenti rilievi:
5. 3 Con riferimento agli esecutori materiali viene in esame la posizione del solo imputato GA AN: La Corte di Assise di Appello aveva confermato la
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5 Processo relativo alla strage di via D'Amelio. Motivi di annullamento.