Sentenza 14 dicembre 2011
Massime • 2
Il dolo eventuale è costituito dalla consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione, nonché dall'accettazione di tale rischio, che potrà essere graduata a seconda di quanto maggiore o minore l'agente consideri la probabilità di verificazione dell'evento; diversamente, sussiste il dolo alternativo nel caso in cui l'agente ritenga altamente probabile o certo l'evento, non limitandosi a prevederne e ad accettarne il rischio, ma prevedendo ed accettando l'evento stesso e quindi, pur non perseguendolo come suo scopo finale, alternativamente lo vuole con un'intensità evidentemente maggiore di quelle precedenti. (Fattispecie nella quale l'imputata, che aveva accompagnato in auto il proprio convivente a commettere una rapina in una gioielleria - nel corso della quale il gioielliere era rimasto ucciso -, e lo aveva atteso nei pressi per circa tre ore, aiutandolo nella successiva fuga, è stata ritenuta responsabile di concorso nell'omicidio del gioielliere a titolo di dolo eventuale, desunto dalla consapevolezza del proposito di compiere la rapina, delle misure di sicurezza intuibilmente adottate dal gioielliere, del carattere estremamente violento del convivente e del fatto che egli era armato di un grosso coltello da cucina).
Il testimone esaminato in ordine a reati per i quali abbia già riportato condanna va sentito ai sensi dell'art. 197-bis, comma primo, cod. proc. pen., ma senza ricevere gli avvisi previsti dall'art. 64 cod. proc. pen.; ne consegue che l'eventuale difetto di assistenza difensiva non produce l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, ma costituisce unicamente un vizio della procedura acquisitiva che va immediatamente eccepito.
Commentari • 3
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- 2. La trappola della genericità: l’errore nella lista testimoniale e le sue conseguenze (Cass. Pen. n. 7912/22)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
L'articolo 468 del Codice di Procedura Penale disciplina il deposito della lista testimoniale, imponendo alle parti l'obbligo di indicare non solo i nominativi dei testimoni, ma anche le circostanze su cui dovrà vertere l'esame. La sentenza della Cassazione Penale, Sez. I, 21 gennaio 2022, n. 7912 offre un'importante riflessione su un tema dibattuto: la genericità della lista testimoniale e le conseguenze che ne derivano. Il caso in esame ha visto la dichiarazione di inammissibilità di una lista testi difensiva a causa della mancata specificazione delle circostanze su cui i testimoni avrebbero dovuto deporre. Questo articolo analizza il principio emerso dalla pronuncia della Suprema …
Leggi di più… - 3. Indicazione generica delle circostanze in lista testi: inammissibile (Cass. 7912/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 marzo 2023
In tema di lista testimoniale, l'onere dell'indicazione delle circostanze di esame è soddisfatto anche con il semplice riferimento ai "fatti del processo" a condizione che si versi nell'ipotesi di un'unica contestazione di reato per fatti storicamente semplici, non valendo invece ciò ove la vicenda processuale sia complessa, gli imputati siano più di uno e molteplici siano i capi di imputazione. La finalità dell'articolo 468 c.p.p., è quella di impedire la introduzione di prove a sorpresa consentendo alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni: peraltro, la presenza di una leale discovery, costituita dalla tempestiva e precisa indicazione delle circostanze …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2011, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2011 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento