Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/09/2023, n. 26474
CASS
Sentenza 13 settembre 2023

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte di Cassazione il 15 giugno 2023. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia per tardività, ritenendo che la notifica della sentenza di primo grado, effettuata presso la sede dell'Agenzia e non presso il procuratore costituito, fosse idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione. L'Agenzia ha sostenuto che la notifica dovesse avvenire presso il procuratore, in quanto la normativa processuale tributaria prevede l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che nel processo tributario la notifica della sentenza deve essere effettuata secondo le norme specifiche del D.Lgs. n. 546 del 1992, che consentono la validità della notifica a mani proprie anche in presenza di un procuratore. La Corte ha sottolineato l'importanza di garantire la certezza e la speditezza del processo tributario, evidenziando che la notifica effettuata presso l'ufficio dell'Agenzia è idonea a far decorrere il termine breve per l'appello. Pertanto, la decisione della Commissione tributaria regionale è stata confermata, ritenendo corretta l'inammissibilità dell'appello per tardività.

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Massime1

Nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado, nei confronti dell'Agenzia delle entrate Riscossione, effettuata dall'ufficiale giudiziario presso la sede a mani dell'impiegato addetto, è idonea ai fini della decorrenza del termine breve per appellare di cui all'art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, pur in presenza di elezione di domicilio presso il procuratore del libero foro, in quanto l'art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992 fa comunque salva, anche in caso di elezione di domicilio, la validità della consegna a mani proprie.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/09/2023, n. 26474
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26474
    Data del deposito : 13 settembre 2023
    Fonte ufficiale :

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