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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/06/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 961/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIANOLA BAZZINI ENRICA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in STRADA GARIBALDI, 22 43121 PARMA ITALIA;
RICORRENTE contro
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv. CP_1 P.IVA_1
GIROLDI VALERIA e MANZI ORESTE, elettivamente domiciliato C/O
43100 PARMA;
CP_1
CONVENUTO OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Accertare che la signora aveva ed ha diritto di percepire il reddito di Parte_1 cittadinanza ex L. 26/2019 e conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente o da altro componente maggiorenne del proprio nucleo familiare ad a titolo di restituzione CP_1 somme ed altresì condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 riliquidare e corrispondere alla medesima ricorrente le somme a questa eventualmente non ancora liquidate per il medesimo titolo del reddito di cittadinanza. Con vittoria di spese ed accessori del giudizio».
Per la parte convenuta:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito - disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione nel merito accertata la carenza dei requisiti ex lege per accesso alla prestazione richiesta, segnatamente la residenza ultradecennale/continuativa decennale, respingere la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto per le argomentazioni dispiegate in memoria e, comunque, non provata.
Quindi, accertata e confermata l'illegittima percezione della somma di € 13.433,99 a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo ottobre 2020 a marzo 2022,
fissata nuova udienza ai sensi dell'art 418 cpc l'Ill.mo Tribunale adito voglia condannare parte ricorrente alla restituzione/ pagamento della somma di € 13.433,99 indebitamente percepita a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo ottobre 2020 a marzo 2022 oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo, ovvero a quelle somme, maggiori o minori, che dovessero essere ritenute giuste e/o eque all'esito del presente giudizio, anche a mezzo di C.T.U. tecnico-contabile che si d'ora si richiede.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Pag. 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.12.2022, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di accertare che non è da lei dovuta la restituzione del reddito di cittadinanza richiesta da per asserita percezione indebita dello stesso da CP_1 ottobre 2020 a marzo 2022, nonché di condannare a riliquidare tale CP_1 prestazione assistenziale.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della ricorrente al pagamento in suo favore di € 13.433,99 a titolo di restituzione dei ratei di reddito di cittadinanza indebitamente percepiti.
3. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. Occorre premettere che, come è pacifico tra le parti, la ricorrente ha presentato domanda di c.d. “reddito di cittadinanza”, che è stata accolta da con CP_1 decorrenza dall'ottobre 2020.
7. Con comunicazione pervenuta in data 14.11.2022, ha comunicato alla CP_1
ricorrente la revoca dal reddito di cittadinanza per mancanza del requisito di residenza previsto dall'art. 2, co. 1, lett. a), n. 2) d.l. 4/2019.
8. Tale disposizione – ora abrogata con decorrenza dall'1.1.2024 – prevedeva che, ai fini della concessione del beneficio, il richiedente dovesse essere residente in
Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.
9. Deve innanzitutto rilevarsi che la Corte costituzionale, con sentenza molto recente, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame nella parte in cui prevedeva che il beneficiario dovesse essere residente in Italia «per almeno
10 anni», anziché precedere «per almeno 5 anni» (Corte cost. 20 marzo 2025, n.
31).
Pag. 3 di 7 10. Per determinare se la ricorrente avesse titolo a ottenere la provvidenza, dunque, è necessario valutare se sussistano elementi probatori idonei a ritenere che la ricorrente abbia risieduto in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 antecedenti alla richiesta in modo continuativo.
11. In proposito, si rileva che dalle evidenze documentali prodotte emerge quanto segue:
- la ricorrente risulta essere stata anagraficamente residente nel Comune di
Modena dal 2010 al 2014 (v. certificato storico di residenza sub doc. 2 ricorrente);
- dall'1.8.2012 al 17.12.2015 la ricorrente risulta essere stata detenuta presso la casa circondariale di Genova – Pontedecimo (v. certificato di detenzione sub doc. 4 ricorrente);
- la ricorrente risulta essere anagraficamente residente nel Comune di
Fornovo di Taro (PR) dal 6.11.2019 (v. certificato storico di residenza sub doc. 3 ricorrente);
12. Vi sono quindi sufficienti prove documentali della complessiva durata almeno quinquennale della residenza in Italia.
13. Quanto al requisito della residenza biennale continuativa, si osserva che, sulla base di quanto emerso dall'istruttoria testimoniale esperita in corso di causa, è emerso che la ricorrente abbia risieduto in Parma, senza soluzione di continuità, almeno dal 2016.
14. Il teste , marito convivente della ricorrente, ha dichiarato infatti quanto Tes_1
segue:
«Confermo che convivo con la ricorrente da maggio 2016 in Parma, via Campioni 4. Ci siamo trasferiti nel 2019 in Strada Cisa. In questi anni abbiamo sempre vissuto in Italia».
15. Si precisa che il teste non può essere ritenuto incapace a testimoniare, non essendo emersa evidenza dell'eventuale regime di comunione legale del matrimonio (contratto in Nigeria) e non avendo comunque insistito CP_1 nell'eccezione di incapacità in sede di escussione.
Pag. 4 di 7 16. Le dichiarazioni del teste trovano poi un riscontro esterno nelle produzioni documentali della ricorrente, tra cui in particolare la denuncia di lavoro domestico n. 9516037493 – 61 dell'1.2.2016 (doc. 5 ricorrente) e il contratto di locazione del
2016 (doc. 9 ricorrente).
17. Al momento della domanda, risultava quindi integrato il requisito della durata minima della residenza in Italia del richiedente.
18. Non rileva, infatti, che non sussista un titolo di residenza anagrafica per l'intero periodo richiesto dalla norma, la quale si limita a richiedere la «residenza» tout court, sicché, anche in conformità con la finalità assistenziale e di contrasto alla povertà della misura, deve ritenersi che abbia altresì rilievo la residenza effettiva del richiedente (come anche affermato nella circolare del 14 aprile 2020, n. 3803 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali).
19. Occorre però rilevare che tale requisito (previsto dall'art. 2, co. 1, lett. a), n. 2) d.l.
4/2019) non era l'unico presupposto necessario per l'erogazione del reddito di cittadinanza.
20. L'art. 2, co. 1, lett. a), n. 1) d.l. 4/2019 prevedeva infatti che il richiedente non in possesso della cittadinanza italiana o di Paese facente parte dell'Unione europea dovesse essere altresì titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
21. Tale requisito, la cui carenza è stata eccepita da all'udienza dell'8.5.2025, CP_1
risulta pacificamente non soddisfatto dalla ricorrente, che è cittadina nigeriana e, nel termine appositamente assegnato successivamente a tale udienza, non ha documentato il possesso del permesso di lungo periodo, né ha allegato di averlo avuto al momento della richiesta del reddito di cittadinanza.
22. La ricorrente ha sostenuto che l'eccezione della carenza di tale requisito sarebbe tardiva e dunque inammissibile, in quanto non dedotta nella comparsa di risposta di né nel provvedimento di revoca, ove si fa solamente riferimento alla CP_1 mancanza del requisito della residenza continuativa.
Pag. 5 di 7 23. Tuttavia, tale tesi è infondata: il presente giudizio non ha infatti a oggetto i vizi specifici dell'atto di revoca, ma il diritto della ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza, diritto di cui devono quindi essere dimostrati tutti gli elementi costitutivi.
24. Per principio consolidato, infatti, qualora il beneficiario di una prestazione agisca per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto percepito, questi è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass. 4 agosto 2010, n. 18046).
25. Né può ritenersi che il possesso del requisito del permesso di soggiorno debba ritenersi accertato in virtù del principio di non contestazione, dato che esso opera solo in merito ai fatti espressamente allegati dall'attore e la ricorrente, come già evidenziato, non aveva fatto menzione in ricorso del possesso o meno del permesso.
26. Deve poi sottolinearsi che il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo
è stato espressamente ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale, la quale ha sottolineato che gli obiettivi del reddito di cittadinanza implicano «una complessa operazione di inclusione sociale e lavorativa, che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, non irragionevolmente ha destinato agli stranieri soggiornanti in Italia a tempo indeterminato. In questa prospettiva di lungo o medio termine del reddito di cittadinanza, la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della misura concessa, sicché la scelta di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato radicamento nel territorio, non può essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza» (Corte cost. 25 gennaio 2022, n. 19).
27. Proprio tale pronuncia è stata anzi richiamata dalla successiva sentenza della
Corte costituzionale precedentemente citata, che, nel ritenere irragionevole la necessità della residenza in Italia almeno decennale, ha ritenuto che potesse
Pag. 6 di 7 individuarsi in 5 anni un termine appropriato proprio in quanto corrispondente con la durata minima di residenza necessaria per richiedere il permesso di soggiorno di lungo periodo;
termine che era stato ritenuto ragionevole dalla pronuncia del 2022 in quanto di durata non eccessiva, stante la ratio di attestazione di un apprezzabile consolidamento del radicamento territoriale del richiedente (cfr. Corte cost. 31/2025, § 8.3).
28. La revoca del reddito di cittadinanza deve pertanto essere ritenuta legittima e, pertanto, il ricorso principale deve essere rigettato.
29. Per gli stessi motivi, deve essere accolta la domanda riconvenzionale di di CP_1
restituzione dei ratei già corrisposti, dato che gli stessi, per effetto della revoca, risultano essere stati indebitamente percepiti.
30. In ragione delle particolarità della fattispecie e, in particolare, dell'accertamento della legittimità della revoca per ragioni diverse da quelle indicate nella revoca stessa e nella memoria di costituzione di si ritengono sussistenti congrue CP_1 ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna CP_1
al pagamento in favore di di € 13.433,99 a titolo di ratei Parte_1 CP_1 di reddito di cittadinanza indebitamente percepiti;
3. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, 19/06/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIANOLA BAZZINI ENRICA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in STRADA GARIBALDI, 22 43121 PARMA ITALIA;
RICORRENTE contro
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv. CP_1 P.IVA_1
GIROLDI VALERIA e MANZI ORESTE, elettivamente domiciliato C/O
43100 PARMA;
CP_1
CONVENUTO OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Accertare che la signora aveva ed ha diritto di percepire il reddito di Parte_1 cittadinanza ex L. 26/2019 e conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente o da altro componente maggiorenne del proprio nucleo familiare ad a titolo di restituzione CP_1 somme ed altresì condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 riliquidare e corrispondere alla medesima ricorrente le somme a questa eventualmente non ancora liquidate per il medesimo titolo del reddito di cittadinanza. Con vittoria di spese ed accessori del giudizio».
Per la parte convenuta:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito - disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione nel merito accertata la carenza dei requisiti ex lege per accesso alla prestazione richiesta, segnatamente la residenza ultradecennale/continuativa decennale, respingere la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto per le argomentazioni dispiegate in memoria e, comunque, non provata.
Quindi, accertata e confermata l'illegittima percezione della somma di € 13.433,99 a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo ottobre 2020 a marzo 2022,
fissata nuova udienza ai sensi dell'art 418 cpc l'Ill.mo Tribunale adito voglia condannare parte ricorrente alla restituzione/ pagamento della somma di € 13.433,99 indebitamente percepita a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo ottobre 2020 a marzo 2022 oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo, ovvero a quelle somme, maggiori o minori, che dovessero essere ritenute giuste e/o eque all'esito del presente giudizio, anche a mezzo di C.T.U. tecnico-contabile che si d'ora si richiede.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Pag. 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.12.2022, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di accertare che non è da lei dovuta la restituzione del reddito di cittadinanza richiesta da per asserita percezione indebita dello stesso da CP_1 ottobre 2020 a marzo 2022, nonché di condannare a riliquidare tale CP_1 prestazione assistenziale.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della ricorrente al pagamento in suo favore di € 13.433,99 a titolo di restituzione dei ratei di reddito di cittadinanza indebitamente percepiti.
3. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. Occorre premettere che, come è pacifico tra le parti, la ricorrente ha presentato domanda di c.d. “reddito di cittadinanza”, che è stata accolta da con CP_1 decorrenza dall'ottobre 2020.
7. Con comunicazione pervenuta in data 14.11.2022, ha comunicato alla CP_1
ricorrente la revoca dal reddito di cittadinanza per mancanza del requisito di residenza previsto dall'art. 2, co. 1, lett. a), n. 2) d.l. 4/2019.
8. Tale disposizione – ora abrogata con decorrenza dall'1.1.2024 – prevedeva che, ai fini della concessione del beneficio, il richiedente dovesse essere residente in
Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.
9. Deve innanzitutto rilevarsi che la Corte costituzionale, con sentenza molto recente, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame nella parte in cui prevedeva che il beneficiario dovesse essere residente in Italia «per almeno
10 anni», anziché precedere «per almeno 5 anni» (Corte cost. 20 marzo 2025, n.
31).
Pag. 3 di 7 10. Per determinare se la ricorrente avesse titolo a ottenere la provvidenza, dunque, è necessario valutare se sussistano elementi probatori idonei a ritenere che la ricorrente abbia risieduto in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 antecedenti alla richiesta in modo continuativo.
11. In proposito, si rileva che dalle evidenze documentali prodotte emerge quanto segue:
- la ricorrente risulta essere stata anagraficamente residente nel Comune di
Modena dal 2010 al 2014 (v. certificato storico di residenza sub doc. 2 ricorrente);
- dall'1.8.2012 al 17.12.2015 la ricorrente risulta essere stata detenuta presso la casa circondariale di Genova – Pontedecimo (v. certificato di detenzione sub doc. 4 ricorrente);
- la ricorrente risulta essere anagraficamente residente nel Comune di
Fornovo di Taro (PR) dal 6.11.2019 (v. certificato storico di residenza sub doc. 3 ricorrente);
12. Vi sono quindi sufficienti prove documentali della complessiva durata almeno quinquennale della residenza in Italia.
13. Quanto al requisito della residenza biennale continuativa, si osserva che, sulla base di quanto emerso dall'istruttoria testimoniale esperita in corso di causa, è emerso che la ricorrente abbia risieduto in Parma, senza soluzione di continuità, almeno dal 2016.
14. Il teste , marito convivente della ricorrente, ha dichiarato infatti quanto Tes_1
segue:
«Confermo che convivo con la ricorrente da maggio 2016 in Parma, via Campioni 4. Ci siamo trasferiti nel 2019 in Strada Cisa. In questi anni abbiamo sempre vissuto in Italia».
15. Si precisa che il teste non può essere ritenuto incapace a testimoniare, non essendo emersa evidenza dell'eventuale regime di comunione legale del matrimonio (contratto in Nigeria) e non avendo comunque insistito CP_1 nell'eccezione di incapacità in sede di escussione.
Pag. 4 di 7 16. Le dichiarazioni del teste trovano poi un riscontro esterno nelle produzioni documentali della ricorrente, tra cui in particolare la denuncia di lavoro domestico n. 9516037493 – 61 dell'1.2.2016 (doc. 5 ricorrente) e il contratto di locazione del
2016 (doc. 9 ricorrente).
17. Al momento della domanda, risultava quindi integrato il requisito della durata minima della residenza in Italia del richiedente.
18. Non rileva, infatti, che non sussista un titolo di residenza anagrafica per l'intero periodo richiesto dalla norma, la quale si limita a richiedere la «residenza» tout court, sicché, anche in conformità con la finalità assistenziale e di contrasto alla povertà della misura, deve ritenersi che abbia altresì rilievo la residenza effettiva del richiedente (come anche affermato nella circolare del 14 aprile 2020, n. 3803 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali).
19. Occorre però rilevare che tale requisito (previsto dall'art. 2, co. 1, lett. a), n. 2) d.l.
4/2019) non era l'unico presupposto necessario per l'erogazione del reddito di cittadinanza.
20. L'art. 2, co. 1, lett. a), n. 1) d.l. 4/2019 prevedeva infatti che il richiedente non in possesso della cittadinanza italiana o di Paese facente parte dell'Unione europea dovesse essere altresì titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
21. Tale requisito, la cui carenza è stata eccepita da all'udienza dell'8.5.2025, CP_1
risulta pacificamente non soddisfatto dalla ricorrente, che è cittadina nigeriana e, nel termine appositamente assegnato successivamente a tale udienza, non ha documentato il possesso del permesso di lungo periodo, né ha allegato di averlo avuto al momento della richiesta del reddito di cittadinanza.
22. La ricorrente ha sostenuto che l'eccezione della carenza di tale requisito sarebbe tardiva e dunque inammissibile, in quanto non dedotta nella comparsa di risposta di né nel provvedimento di revoca, ove si fa solamente riferimento alla CP_1 mancanza del requisito della residenza continuativa.
Pag. 5 di 7 23. Tuttavia, tale tesi è infondata: il presente giudizio non ha infatti a oggetto i vizi specifici dell'atto di revoca, ma il diritto della ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza, diritto di cui devono quindi essere dimostrati tutti gli elementi costitutivi.
24. Per principio consolidato, infatti, qualora il beneficiario di una prestazione agisca per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto percepito, questi è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass. 4 agosto 2010, n. 18046).
25. Né può ritenersi che il possesso del requisito del permesso di soggiorno debba ritenersi accertato in virtù del principio di non contestazione, dato che esso opera solo in merito ai fatti espressamente allegati dall'attore e la ricorrente, come già evidenziato, non aveva fatto menzione in ricorso del possesso o meno del permesso.
26. Deve poi sottolinearsi che il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo
è stato espressamente ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale, la quale ha sottolineato che gli obiettivi del reddito di cittadinanza implicano «una complessa operazione di inclusione sociale e lavorativa, che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, non irragionevolmente ha destinato agli stranieri soggiornanti in Italia a tempo indeterminato. In questa prospettiva di lungo o medio termine del reddito di cittadinanza, la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della misura concessa, sicché la scelta di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato radicamento nel territorio, non può essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza» (Corte cost. 25 gennaio 2022, n. 19).
27. Proprio tale pronuncia è stata anzi richiamata dalla successiva sentenza della
Corte costituzionale precedentemente citata, che, nel ritenere irragionevole la necessità della residenza in Italia almeno decennale, ha ritenuto che potesse
Pag. 6 di 7 individuarsi in 5 anni un termine appropriato proprio in quanto corrispondente con la durata minima di residenza necessaria per richiedere il permesso di soggiorno di lungo periodo;
termine che era stato ritenuto ragionevole dalla pronuncia del 2022 in quanto di durata non eccessiva, stante la ratio di attestazione di un apprezzabile consolidamento del radicamento territoriale del richiedente (cfr. Corte cost. 31/2025, § 8.3).
28. La revoca del reddito di cittadinanza deve pertanto essere ritenuta legittima e, pertanto, il ricorso principale deve essere rigettato.
29. Per gli stessi motivi, deve essere accolta la domanda riconvenzionale di di CP_1
restituzione dei ratei già corrisposti, dato che gli stessi, per effetto della revoca, risultano essere stati indebitamente percepiti.
30. In ragione delle particolarità della fattispecie e, in particolare, dell'accertamento della legittimità della revoca per ragioni diverse da quelle indicate nella revoca stessa e nella memoria di costituzione di si ritengono sussistenti congrue CP_1 ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna CP_1
al pagamento in favore di di € 13.433,99 a titolo di ratei Parte_1 CP_1 di reddito di cittadinanza indebitamente percepiti;
3. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, 19/06/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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