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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 05/09/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1332 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CASTAGNETO ELENA, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. CASTAGNETO ELENA, giusta delega in atti CP_1
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Parte_1 CP_1
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e .
[...] CP_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 CP_1
matrimonio contratto in data 6.09.2009 in Giusvalla (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Giusvalla al numero 2, parte II, serie A, uff. 1, anno 2009, alle condizioni di seguito esposte:
a) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b) in punto affido della figlia minore e sua collocazione abitativa prevalente: la figlia minore R_
, sopra generalizzata, viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, Persona_2
solo limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale. La collocazione abitativa prevalente della figlia predetta è stabilita presso la madre, nell'appartamento che costituiva il domicilio coniugale, in Giusvalla, Via
Provinciale n° 5 interno 1. Il sig. provvederà a trasferire il proprio domicilio di fatto CP_1
presso l'abitazione paterna in Cairo Montenotte, Strada Curagnata 31. Stante l'affido congiunto, le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle attività extra scolastiche dovranno pertanto essere condivise ed assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
c) In punto assegnazione dell'ex domicilio coniugale.
La casa familiare sita in Giusvalla (SV), Via Provinciale n° 5 interno 1 di proprietà dei genitori della signora viene assegnata alla stessa e sarà abitata dalla predetta con la figlia minore, ed il Pt_1
marito potrà asportare ogni proprio effetto personale da essa. CP_1
d) In punto tempi di frequentazione della figlia per il genitore non collocatario.
I tempi di frequentazione per il genitore non collocatario (il padre ), alla luce degli CP_1
ottimi rapporti intercorrenti fra i coniugi, vengono stabiliti nel senso che il padre potrà vedere la figlia quando esso voglia con congruo preavviso e nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici della figlia, e comunque, in caso di mancato accordo, non meno di un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita dalla scuola alle ore 19.00, e tenerla con sé , con pernottamento, un fine settimana alternato, dal sabato mattina alla domenica sera;
- le vacanze natalizie e pasquali potranno essere trascorse ad anni alterni con il padre e con la madre prevedendo che il prossimo Natale sarà trascorso in compagnia del padre;
- durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia per almeno 15 giorni consecutivi;
- il giorno del compleanno della figlia dovrà essere trascorso ogni anno sia con il padre che con la madre, che, preferibilmente, provvederanno a festeggiare insieme, o comunque regolando in modo equo fra di loro i tempi di frequentazione nella giornata.
- Sia in caso di vacanze all'estero che sul territorio italiano, il padre e la madre si impegnano a comunicare reciprocamente gli spostamenti della figlia, ed a favorire contatti quotidiani.
f) In punto autosufficienza economica della signora e del sig. . Parte_1 CP_1
La signora presta lavoro dipendente presso “Agriturismo Romano” con sede in Sassello, Pt_1
in qualità di bracciante agricola, e presso la signora in qualità di Persona_3
collaboratrice domestica.
Il sig. presta lavoro dipendente presso la “BRM Infissi” con sede in Cosseria. CP_1 I coniugi si dichiarano pertanto economicamente autosufficienti, e rinunziano reciprocamente a qualsivoglia contributo alimentare e/o di mantenimento.
g) In punto contributo al mantenimento della figlia e richiamo integrale alle linee guida emesse R_
dalla Sezione Famiglia del Tribunale di Savona in data 15 gennaio 2024.
Il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma CP_1 R_
mensile di € 300,00, annualmente rivalutabile secondo l'indice ISAT nazionale.
In base alle linee guida sopra richiamate, rientrano nel suddetto assegno di mantenimento: il vitto,
l'abbigliamento, il contributo per le spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante usato per le esigenze delle figlie, le ricariche telefoniche, il prescuola, il doposcuola.
h) In punto pagamento delle spese straordinarie: richiamo integrale al protocollo emesso dalla
Sezione Famiglia del Tribunale di Savona in data 15 gennaio 2024.
Quanto alla divisione delle spese straordinarie, ci si riporta integralmente al suddetto protocollo,
per cui, i genitori pagheranno per la quota della metà ciascuno, previa presentazione di idoneo riscontro documentale, le seguenti spese straordinarie:
- Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo.
Tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da Istituti scolastici ed in futuro eventualmente da università, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, anche nel caso di scuola privata. Gite scolastiche senza pernottamento. Abbonamento al trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica ed in futuro di eventuali università.
- Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo.
Tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati. Prescuola e dopo scuola se l'esigenza dovesse nascere con la separazione e deve coprire l'orario di spettanza del genitore che beneficia di tale aiuto. Gite scolastiche con pernottamento. Corsi di recupero e lezioni private.
- Spese extra scolastiche che richiedono il preventivo accordo. Corsi di istruzione, attività sportive, artistiche, ricreative e ludiche e relative attrezzature ed abbigliamento. Spese di custodia (baby-sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che utilizza tali ore. Centri estivi e gruppi estivi. Soggiorni estivi di studio, sportivi, artistici, stage sportivi o artistici.
- Spese medico – sanitarie che non richiedono il preventivo accordo.
Visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale.
Accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante
(ad esempio fisioterapia). Interventi chirurgici non differibili presso strutture pubbliche. Cure
dentistiche presso strutture pubbliche. Farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN. Spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. Tickets sanitari. Occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti. Cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti.
Dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausilii, protesi od ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe e plantari ortopedici, protesi integrative). Spese sanitarie urgenti.
- Spese medico sanitarie che richiedono il preventivo accordo.
Cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture o professionisti privati. Cure termali e fisioterapiche non prescritte dal pediatra o dal medico curante. Interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal servizio sanitario nazionale.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 04.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo