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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2025, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R N. 7929/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale di Monza riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. EN CH Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. WA AR Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 7.11.2023 e vertente
TRA
(c.f. ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Vittoria Jesi ed elettivamente domiciliata in Milano, Via De
Amicis n. 55, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19.6.1977, rappresentata e difesa dall'Avvocato Elisa Brocca ed elettivamente domiciliata in
Seregno, Via Ballerini n. 56, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CON
AVV. in qualità di curatore speciale della minore Controparte_2 Persona_1
(c.f. ), nata a [...] in data [...], nominata con ordinanza del C.F._3
14.10.2024;
RESISTENTE
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 27.11.2024 hanno raggiunto un accordo per la consensualizzazione del procedimento alle seguenti conclusioni congiunte:
1. conferma dell'affido della figlia minore all'ente (Comune di Cologno Monzese con facoltà di trasferimento delle attribuzioni in caso di modifica del collocamento) per la durata di 24 mesi (sino al 27.11.2027) che dovrà mantenere la minore collocata in via prevalente presso la madre e assumere nell'interesse della minore Per_1 le decisioni più importanti in tema di istruzione, educazione, salute e istruzione e con il seguente incarico:
- proseguire il servizio educativo domiciliare presso l'abitazione di entrambi i genitori continuando a monitorare la situazione abitativa delle parti e della minore;
- monitorare le condizioni psicofisiche e di salute dei genitori e l'effettiva frequenza di percorsi di sostegno individuale valutando l'opportunità di inviare i genitori presso il Consultorio competente per attivare un percorso di sostegno genitoriale congiunto;
- garantire la prosecuzione del percorso di presso UONPIA monitorando costantemente le condizioni Per_1 psicofisiche della minore e la qualità della relazione tra la minore e ciascun genitore;
- intervenire nella regolamentazione/rimodulazione del calendario di visite tra padre e figlia minore vigente;
- avviare/proseguire ogni intervento ritenuto necessario o anche solo opportuno a favore della minore e/o a supporto dei genitori, laddove questi ultimi vi aderiscano quale un percorso di psicoterapia del padre presso il
CPS e di housing sociale laddove ne ricorrano i presupposti e di supporto psicologico per la madre, nell'esclusivo interesse della minore
2. le parti si impegnano ad osservare la regolamentazione dei tempi di visita predisposti dall'Ente Affidatario, tenendo sempre in considerazione i bisogni della minore;
3. il padre verserà alla madre a decorrere dal mese di dicembre 2025 (prima rivalutazione a far data dal mese di dicembre 2026 con riferimento al mese di dicembre 2025) entro il giorno 5 del mese l'importo di euro
350,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Monza a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore;
la madre rinuncia alla rivalutazione ista medio tempore maturata rinuncia che viene accettata dal padre;
4. conferma del versamento diretto da parte del datore di lavoro;
5. Spese di lite compensate tra le parti e tra le parti ed il curatore speciale del minore;
Motivi della decisione
Premesso che: con ricorso iscritto a ruolo al numero di cui sopra depositato in data 7.11.2023 ha Parte_1 chiesto la modifica delle condizioni di cui al decreto n. 15941/2019 reso su domanda congiunta delle parti dal
Tribunale di Monza del 27.9.2019.
In data 28.6.2024 parte resistente si è costituita nel presente giudizio parte resistente chiedendo il rigetto delle domande avversarie. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.10.2024 il Giudice dott. Camilla Filauro, in sostituzione temporanea del Giudice dott. WA AR, ha disposto l'affido della figlia minore (nata il Per_1
3.10.2015) all'Ente territorialmente competente individuato nel Comune di Cologno Monzese, con collocamento della stessa presso la madre, ordinando ai Servizi Sociali competenti la prosecuzione degli incarichi affidati e nominando quale curatore speciale della minore l'Avv. . Controparte_2
In data 13.11.2024 si è costituita la curatrice speciale della minore, riservando la formulazione delle conclusioni all'esito degli accertamenti disposti.
Alla successiva udienza del 17.6.2025 tenutasi innanzi a Giudice dott. France Miccolis, in sostituzione temporanea del Giudice dott. WA AR, le parti hanno aderito alle conclusioni proposte dai Servizi
Sociali ed il Giudice ha disposto la prosecuzione degli incarichi già affidati ai Servizi Sociali, rimettendo la causa sul ruolo del Giudice titolare per la prosecuzione.
All'udienza del 27.11.2025 svoltasi innanzi al Giudice dott. WA AR, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo alle condizioni riportate in epigrafe.
Ritenuto che: le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni congiunte per la modifica del decreto del Tribunale di Monza n 15941/2019 del 27.9.2019 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, conformi all'esclusivo interesse della figlia (nata il [...]) e Per_1 tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi, tenuto conto delle risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali incaricati, in adesione anche alle domande del curatore speciale della minore.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate in adesione alla domanda congiunta delle parti sul punto ed in considerazione del comportamento processuale tenuto dalle parti, stante il raggiungimento di un accordo a definizione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro a parziale modifica del decreto n. 15941/2019 reso dal Controparte_1
Tribunale di Monza in data 27.9.2019 , così provvede:
1. Conferma l'affido della figlia minore all'ente territorialmente competente (individuato nel Comune di
Cologno Monzese con facoltà di trasferimento delle attribuzioni in caso di modifica del collocamento) per la durata di 24 mesi (sino al 27.11.2027) che dovrà mantenere la minore collocata in via prevalente presso Per_1 la madre e assumere nell'interesse della minore le decisioni più importanti in tema di istruzione, educazione, salute e istruzione e con il seguente incarico:
- proseguire il servizio educativo domiciliare presso l'abitazione di entrambi i genitori continuando a monitorare la situazione abitativa delle parti e della minore;
- monitorare le condizioni psicofisiche e di salute dei genitori e l'effettiva frequenza di percorsi di sostegno individuale valutando l'opportunità di inviare i genitori presso il Consultorio competente per attivare un percorso di sostegno genitoriale congiunto;
- garantire la prosecuzione del percorso di presso UONPIA monitorando costantemente le condizioni Per_1 psicofisiche della minore e la qualità della relazione tra la minore e ciascun genitore, segnalando tempestivamente e senza indugio ogni situazione di pregiudizio irreparabile e non emendabile con l'intervento dei Servizi Sociali medesimi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, AG competente;
- intervenire nella regolamentazione/rimodulazione del calendario di visite tra padre e figlia minore vigente;
- avviare/proseguire ogni intervento ritenuto necessario o anche solo opportuno a favore della minore e/o a supporto dei genitori, laddove questi ultimi vi aderiscano quale un percorso di psicoterapia del padre presso il
CPS e di housing sociale a suo favore laddove ne ricorrano i presupposti e di supporto psicologico per la madre, nell'esclusivo interesse della minore;
2. Prende atto degli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte
3.Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Cologno Monzese.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
Il Presidente
EN CH
Il Giudice est.
WA AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale di Monza riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. EN CH Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. WA AR Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 7.11.2023 e vertente
TRA
(c.f. ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Vittoria Jesi ed elettivamente domiciliata in Milano, Via De
Amicis n. 55, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19.6.1977, rappresentata e difesa dall'Avvocato Elisa Brocca ed elettivamente domiciliata in
Seregno, Via Ballerini n. 56, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CON
AVV. in qualità di curatore speciale della minore Controparte_2 Persona_1
(c.f. ), nata a [...] in data [...], nominata con ordinanza del C.F._3
14.10.2024;
RESISTENTE
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 27.11.2024 hanno raggiunto un accordo per la consensualizzazione del procedimento alle seguenti conclusioni congiunte:
1. conferma dell'affido della figlia minore all'ente (Comune di Cologno Monzese con facoltà di trasferimento delle attribuzioni in caso di modifica del collocamento) per la durata di 24 mesi (sino al 27.11.2027) che dovrà mantenere la minore collocata in via prevalente presso la madre e assumere nell'interesse della minore Per_1 le decisioni più importanti in tema di istruzione, educazione, salute e istruzione e con il seguente incarico:
- proseguire il servizio educativo domiciliare presso l'abitazione di entrambi i genitori continuando a monitorare la situazione abitativa delle parti e della minore;
- monitorare le condizioni psicofisiche e di salute dei genitori e l'effettiva frequenza di percorsi di sostegno individuale valutando l'opportunità di inviare i genitori presso il Consultorio competente per attivare un percorso di sostegno genitoriale congiunto;
- garantire la prosecuzione del percorso di presso UONPIA monitorando costantemente le condizioni Per_1 psicofisiche della minore e la qualità della relazione tra la minore e ciascun genitore;
- intervenire nella regolamentazione/rimodulazione del calendario di visite tra padre e figlia minore vigente;
- avviare/proseguire ogni intervento ritenuto necessario o anche solo opportuno a favore della minore e/o a supporto dei genitori, laddove questi ultimi vi aderiscano quale un percorso di psicoterapia del padre presso il
CPS e di housing sociale laddove ne ricorrano i presupposti e di supporto psicologico per la madre, nell'esclusivo interesse della minore
2. le parti si impegnano ad osservare la regolamentazione dei tempi di visita predisposti dall'Ente Affidatario, tenendo sempre in considerazione i bisogni della minore;
3. il padre verserà alla madre a decorrere dal mese di dicembre 2025 (prima rivalutazione a far data dal mese di dicembre 2026 con riferimento al mese di dicembre 2025) entro il giorno 5 del mese l'importo di euro
350,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Monza a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore;
la madre rinuncia alla rivalutazione ista medio tempore maturata rinuncia che viene accettata dal padre;
4. conferma del versamento diretto da parte del datore di lavoro;
5. Spese di lite compensate tra le parti e tra le parti ed il curatore speciale del minore;
Motivi della decisione
Premesso che: con ricorso iscritto a ruolo al numero di cui sopra depositato in data 7.11.2023 ha Parte_1 chiesto la modifica delle condizioni di cui al decreto n. 15941/2019 reso su domanda congiunta delle parti dal
Tribunale di Monza del 27.9.2019.
In data 28.6.2024 parte resistente si è costituita nel presente giudizio parte resistente chiedendo il rigetto delle domande avversarie. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.10.2024 il Giudice dott. Camilla Filauro, in sostituzione temporanea del Giudice dott. WA AR, ha disposto l'affido della figlia minore (nata il Per_1
3.10.2015) all'Ente territorialmente competente individuato nel Comune di Cologno Monzese, con collocamento della stessa presso la madre, ordinando ai Servizi Sociali competenti la prosecuzione degli incarichi affidati e nominando quale curatore speciale della minore l'Avv. . Controparte_2
In data 13.11.2024 si è costituita la curatrice speciale della minore, riservando la formulazione delle conclusioni all'esito degli accertamenti disposti.
Alla successiva udienza del 17.6.2025 tenutasi innanzi a Giudice dott. France Miccolis, in sostituzione temporanea del Giudice dott. WA AR, le parti hanno aderito alle conclusioni proposte dai Servizi
Sociali ed il Giudice ha disposto la prosecuzione degli incarichi già affidati ai Servizi Sociali, rimettendo la causa sul ruolo del Giudice titolare per la prosecuzione.
All'udienza del 27.11.2025 svoltasi innanzi al Giudice dott. WA AR, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo alle condizioni riportate in epigrafe.
Ritenuto che: le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni congiunte per la modifica del decreto del Tribunale di Monza n 15941/2019 del 27.9.2019 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, conformi all'esclusivo interesse della figlia (nata il [...]) e Per_1 tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi, tenuto conto delle risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali incaricati, in adesione anche alle domande del curatore speciale della minore.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate in adesione alla domanda congiunta delle parti sul punto ed in considerazione del comportamento processuale tenuto dalle parti, stante il raggiungimento di un accordo a definizione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro a parziale modifica del decreto n. 15941/2019 reso dal Controparte_1
Tribunale di Monza in data 27.9.2019 , così provvede:
1. Conferma l'affido della figlia minore all'ente territorialmente competente (individuato nel Comune di
Cologno Monzese con facoltà di trasferimento delle attribuzioni in caso di modifica del collocamento) per la durata di 24 mesi (sino al 27.11.2027) che dovrà mantenere la minore collocata in via prevalente presso Per_1 la madre e assumere nell'interesse della minore le decisioni più importanti in tema di istruzione, educazione, salute e istruzione e con il seguente incarico:
- proseguire il servizio educativo domiciliare presso l'abitazione di entrambi i genitori continuando a monitorare la situazione abitativa delle parti e della minore;
- monitorare le condizioni psicofisiche e di salute dei genitori e l'effettiva frequenza di percorsi di sostegno individuale valutando l'opportunità di inviare i genitori presso il Consultorio competente per attivare un percorso di sostegno genitoriale congiunto;
- garantire la prosecuzione del percorso di presso UONPIA monitorando costantemente le condizioni Per_1 psicofisiche della minore e la qualità della relazione tra la minore e ciascun genitore, segnalando tempestivamente e senza indugio ogni situazione di pregiudizio irreparabile e non emendabile con l'intervento dei Servizi Sociali medesimi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, AG competente;
- intervenire nella regolamentazione/rimodulazione del calendario di visite tra padre e figlia minore vigente;
- avviare/proseguire ogni intervento ritenuto necessario o anche solo opportuno a favore della minore e/o a supporto dei genitori, laddove questi ultimi vi aderiscano quale un percorso di psicoterapia del padre presso il
CPS e di housing sociale a suo favore laddove ne ricorrano i presupposti e di supporto psicologico per la madre, nell'esclusivo interesse della minore;
2. Prende atto degli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte
3.Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Cologno Monzese.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
Il Presidente
EN CH
Il Giudice est.
WA AR