Sentenza 13 agosto 2015
Massime • 1
La notificazione della sentenza in forma esecutiva (nella specie, unitamente all'atto di precetto) eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito a norma degli artt. 170, comma 1, e 285, c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/08/2015, n. 16804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16804 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRUTI Giuseppe M. - Presidente -
Dott. SESTINI Danilo - rel. Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. RUBINO Lina - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19275-2013 proposto da:
DI LI UI [...], elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA, 11, presso lo studio dell'avvocato LAZZARETTI ANDREA, rappresentato e difeso dagli avvocati D'AMBROSIO FRANCESCO, CAPRIOLI VINCENZO giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA in persona del Dr. FRILLI ENZO procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato CAROLI ENRICO MARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato DE MAURO GAETANO giusta procura speciale a margine del controricorso;
NI IE, NI AN, NI BE, NI IA, quali eredi di NI ZI, elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato MACARIO FRANCESCO, che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
REGIONE PUGLIA in persona del Presidente della G.R. in carica p.t. Dr. VENDOLA NICOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATI 115, presso lo studio dell'avvocato CAPONE ANTONIA, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMELO SANDRO ROLLO giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e contro
USL LE 11 CASARANO IN LIQUIDAZIONE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 150/2013 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 14/02/2013, R.G.N. 836/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2015 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito l'Avvocato VINCENZO CAPRIOLI;
udito l'Avvocato FRANCESCO MACARIO;
udito l'Avvocato GAETANO DE MAURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Di AP UI chiese il risarcimento dei danni per l'inadeguato trattamento di una frattura al femore sinistro, cui era stato sottoposto - nel mese di settembre 1988 - presso l'Ospedale di Casarano, da parte del prof. CE RI;
dedusse che l'arto aveva subito un processo degenerativo da cui era derivata una grave compromissione della funzione deambulatoria;
lamentò che ciò aveva determinato ingentissimi danni sia a livello patrimoniale (per la difficoltà di seguire l'attività di quattro società di cui l'attore era amministratore) che a livello non patrimoniale;
ciò premesso, convenne in giudizio il predetto CE RI e la A.S.L. LE/2, richiedendo un risarcimento complessivo di cinque miliardi di lire.
Nel giudizio si costituirono entrambi i convenuti e - a seguito di chiamata in causa da parte dell'attore - la U.S.L. LE/11, in persona del Commissario liquidatore, e la Regione Puglia, nonché - a seguito di chiamata in manleva da parte del CE - la UN s.p.a..
Il Tribunale di Lecce rigettò la domanda, compensando integralmente le spese di lite.
La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello, che ha accertato una concorrente responsabilità del CE e del Di AP (nelle rispettive misure del 30% e del 70%) ed ha condannato il medesimo CE e la Regione - in solido - al pagamento della somma di oltre 56.000,00 Euro, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria;
ha inoltre condannato la UN a manlevare il CE per le somme versate ed ha compensato tra tutte le parti le spese del grado, ponendo tuttavia a carico del CE e della Regione il pagamento delle spese di C.T.U.. Ricorre per cassazione il Di AP, affidandosi a nove motivi;
resistono CE EL, DR e TT (quali eredi, accettanti con beneficio di inventario, di CE RI), nonché - a mezzo di distinti controricorsi - la Regione Puglia e la UN Assicurazioni s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente affrontarsi la questione della tempestività del ricorso, sollevata dalle controricorrenti CE sul doppio rilievo che la sentenza era stata notificata al Di AP in data 8.3.2013 e che, nel mese di aprile, lo stesso Di AP aveva notificato a CE EL - personalmente - copia esecutiva della sentenza (unitamente ad atto di precetto), cosicché la notifica del ricorso per cassazione - effettuata il 12.7.2013 - doveva considerarsi tardiva.
L'eccezione è infondata sotto ogni profilo, in quanto:
la notifica della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito, è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione, sia nei confronti del notificante che del destinatario (cfr. Cass. n. 13428/2010 e Cass. n. 15389/2007);
la notifica effettuata in data 8.3.2013 era mancante di tutte le pagine pari e quindi era - all'evidenza - inidonea a consentire la compiuta conoscenza dell'atto; di ciò era ben consapevole la stessa parte notificante che procedette - in data 13.5.2013 - ad una nuova notificazione (dell'atto integrale), rispetto alla quale il ricorso risulta tempestivamente proposto.
2. Rilevato che nel corso del giudizio di primo grado erano stati espletati un a.t.p. ed una C.T.U. con relativo supplemento, la Corte di Appello ha dato atto di avere disposto un primo rinnovo della C.T.U. (affidandone l'incarico al prof. AR) ed un ulteriore rinnovo, con incarico affidato ai professori TR e AT, precisando che il prof. TR era stato poi autorizzato ad eseguirlo da solo (con l'ausilio del prof. CE) a seguito di un sopravenuto impedimento del prof. AT.
Ciò premesso, ha respinto l'eccezione di nullità dell'elaborato di consulenza ed ha ritenuto di doverne seguire le conclusioni, "in quanto esplicita un ragionamento più completo ed approfondito delle altre"; più specificamente, ha dichiarato di condividere la conclusione del c.t.u. "nel senso che l'intervento di osteosintesi mediante applicazione di placca e viti rappresentava la scelta terapeutica più corretta, più indicata e maggiormente esente da censure", affermando - inoltre - che "condivisibile si appalesa, altresì, la valutazione del C.T.U. in ordine alla corretta esecuzione dell'intervento chirurgico".
Rilevato, per altro verso, che vi era stato un fallimento terapeutico per la mancata formazione del callo osseo, ha ritenuto che ciò fosse "ragionevolmente attribuibile al carico ripetuto e costante dell'arto leso" ed ha individuato una concorrente responsabilità del CE (per non avere adeguatamente informato il paziente della necessità di non caricare l'arto) e dello stesso Di AP (per avere eluso il divieto di carico), quantificando il rispettivo concorso colposo nelle misure del 30% e del 70%.
Considerato - poi - che la domanda risarcitoria non era "supportata da elementi in qualche modo rilevanti ne' da allegazioni specifiche che possono condurre ad ipotizzare un danno patrimoniale", ha liquidato il danno non patrimoniale sulla base delle tabelle milanesi (in relazione ad una invalidità permanente del 35%), condannando il CE e la Regione - in solido - al pagamento della somma di 56.797,20 Euro, oltre accessori, e condannando - altresì - la UN s.p.a. a manlevare il CE.
Infine, tenuto conto del "notevolissimo ridimensionamento della pretesa" e della "intrinseca opinabilità e delicatezza delle questioni trattate", la Corte ha compensato le spese del grado (salvo che per le spese delle cc.tt.uu., poste a carico del CE e della Regione, in egual misura).
3. Col primo motivo ("violazione di norme di diritto: errata applicazione delle norme che regolano la prova di avere assolto all'obbligazione contratta, ex artt. 1218 e 2236 c.c., anche sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova e, dunque, anche con violazione della norma di cui all'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3"), il ricorrente assume - sub a) - che i convenuti "hanno completamente fallito il loro compito processuale ... di fornire la prova liberatoria" (segnatamente circa la correttezza della collocazione della vite di fissaggio) e - sub b - che non era emerso che il CE avesse dato rigide indicazioni sul divieto di carico dell'arto.
Il motivo è infondato nella parte in cui prospetta un vizio in iure (che è del tutto insussistente, in quanto la sentenza ha correttamente illustrato i criteri di riparto degli oneri probatori in ambito di colpa medica e non li ha erroneamente applicati) ed è inammissibile nella parte in cui, senza individuare specifici vizi motivazionali, si limita a proporre una diversa valutazione di merito delle risultanze processuali.
4. Col secondo motivo (che deduce "omesso esame, anzi omessa esposizione circa un fatto decisivo"), il Di AP si duole che la Corte abbia disposto una ulteriore consulenza (quella affidata al prof. TR) sulla base di una "ordinanza davvero scarna" e "senza affrontare criticamente il contenuto delle due relazioni" precedenti.
Il motivo difetta di autosufficienza giacché censura la "pseudo motivazione" dell'ordinanza ammissiva dell'ultima C.T.U. senza trascriverne il contenuto e senza indicarne la sede di reperimento nella sequenza degli atti processuali.
5. Il terzo motivo ("omesso esame, anzi omessa esposizione circa un fatto decisivo") censura la sentenza - sub a - per avere ritenuto che il prof. TR potesse assolvere da solo al compito che era stato affidato ad un collegio di consulenti, nonché - sub b - per "omesso esame circa lo stesso fatto decisivo" costituito dall'avvenuta proposizione dell'istanza di ricusazione nei confronti del prof. TR.
Entrambe le censure vanno disattese. La Corte ha motivato ampiamente circa l'impossibilità che il AT (sottoposto agli arresti domiciliari) potesse dar corso all'incarico e ha dato atto di avere autorizzato l'TR ad avvalersi della collaborazione del prof. CE in data anteriore al deposito della relazione, così ovviando al problema che si era determinato.
Quanto all'istanza di ricusazione, deve considerarsi - per un verso - che la Corte ha dato atto (nello "svolgimento del processo") dell'avvenuto rigetto dell'istanza e - per altro verso - che il ricorrente non ha dedotto specifici motivi idonei a censurare tale statuizione di rigetto (da ritenersi implicitamente richiamata dalla sentenza impugnata).
6. Il quarto motivo - "violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi che regolano la prova (art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione al vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3)" -
censura il mancato riconoscimento del danno patrimoniale sotto il profilo della mancata considerazione di prove documentali prodotte dal ricorrente e sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 46 l. fall. (in merito alla legittimazione del Di AP a richiedere il risarcimento del danno).
Il motivo è infondato: premesso che non ricorre alcuna violazione dell'art. 2697 c.c. nell'affermazione della insufficienza della prova del danno patrimoniale, deve considerarsi che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile esclusivamente nei limiti del vizio di motivazione (non dedotto nel caso); del tutto inconferente (e, comunque, inammissibile per difetto di interesse) è poi la censura relativa all'art. 46 l. fall., in quanto la ratio decidendi adottata dalla Corte non è fondata sul difetto di legittimazione del Di AP, ma sulla carenza di prova del danno.
7. Col quinto motivo, viene censurata (ex art. 360 c.p.c., n. 5) la "omessa pronuncia sulla istanza di cancellazione e di risarcimento ex artt. 88 e 89 c.p.c.", in relazione ad un'espressione contenuta nella comparsa conclusionale del CE.
La censura è inammissibile in quanto l'istanza ex art. 89 c.p.c. costituisce una mera sollecitazione per l'applicazione di un potere discrezionale del giudice, "sicché l'omesso esame di essa non può formare oggetto di impugnazione in sede di legittimità" (Cass. n. 12479/2004; cfr. anche Cass. n. 3487/2009).
8. Col sesto motivo ("violazione di norme di diritto, combinato disposto delle norme di cui all'art. 1227 c.c. e di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3"), il ricorrente assume che "la Corte di appello non aveva il potere di ridurre il risarcimento poiché nessuno dei convenuti - appellati aveva rivolto domande in tal senso" e che non si poteva "legittimamente parlare di concorso di colpa (art. 1227 c.c., comma 1), ma al più di mancanza di ordinaria diligenza (comma 2), non rilevabile d'ufficio".
Le censure sono infondate in quanto la Corte di merito ha ritenuto "ravvisabile una concorrente responsabilità del prof. CE e del Di AP" sulla base di una valutazione cui poteva pervenire d'ufficio, senza necessità alcuna di eccezione di parte (cfr. Cass. n. 23734/2009 e Cass. n. 15382/2006).
9. Il settimo motivo ("violazione di norme di diritto, combinato disposto delle norme di cui all'art. 2697 c.c. e di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3") censura nuovamente l'affermazione del concorso di colpa sull'assunto che il ricorrente aveva "offerto la prova negativa dei fatti sui quali la Corte ha fondato la riduzione".
La doglianza è inammissibile in quanto propone - sotto il profilo della violazione di norme di diritto - una difesa di merito che sollecita una non consentita rivalutazione del fatto. 10. L'ottavo motivo censura l'avvenuta compensazione delle spese processuali (ex art. 360 c.p.c., n. 3, ed in riferimento agli artt. 88 e 91 c.p.c.) rilevando che la soccombenza dell'attore, affermata dal Tribunale, era stata "di fatto, ribaltata" e che, pur con la riduzione elle pretese, egli aveva ottenuto "il riconoscimento dell'an".
La censura è infondata: la Corte ha congruamente giustificato la compensazione, senza incorrere in alcuna violazione delle norme richiamate (tanto più che alla controversia si applica - ratione temporis - il regime anteriore alle modifiche dell'art. 92 c.p.c., introdotte a partire dalla L. n. 263 del 2005). 11. L'ultimo motivo deduce la nullità del procedimento in relazione alla circostanza che uno dei componenti del collegio che aveva deliberato la sentenza era stato ricusato dal Di AP in quanto già autorizzato ad astenersi in altri procedimenti in cui era parte il medesimo attore.
La censura è infondata: come risulta dalla rubrica e dall'illustrazione del motivo, l'astensione era stata autorizzata in un procedimento diverso da quello in esame, per cui non trova applicazione la giurisprudenza (invocata dal ricorrente) in tema di nullità della sentenza deliberata da giudice autorizzato ad astenersi nello stesso procedimento.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza.
13. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il Di AP a rifondere alle parti controricorrenti le spese di lite, liquidate - per ciascuna di esse - in Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2015