Articolo 62 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 142 bisArticolo 63
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1 gennaio 2006
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23 aprile 2008
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30 giugno 2015
Art. 62. Esercizio dell'attivita' di riassicurazione (( 1. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni relative alle condizioni di esercizio dell'attivita' di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 63-bis, 64, 64-bis, 65, 65-bis, 66-bis, 66-quater, 66-sexies, 66-sexies.1 e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa. )) 2. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III. PERIODO SOPPRESSO D.LGS. 29 FEBBRAIO 2008, N. 56 .
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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